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Decisione

80.2007.135

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obblighi di collaborazione, ripresa spese non giustificate

2 settembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

domiciliato a __________, ha svolto negli anni 2004 e 2005 l’attività

principale di docente, alle dipendenze della __________ di __________; inoltre,

ha esercitato un’attività indipendente quale docente e consulente nel settore

dell’istruzione. La moglie __________ ha lavorato alle dipendenze de __________

a __________, quale grafica.

B. Non

avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro due tassazioni per apprezzamento, con altrettante decisioni del 21 marzo 2007.

Il

reddito delle attività lucrative e quello imponibile erano così definiti:

2004

2005

attività dipendente marito

35’000

40’000

attività dipendente moglie

28’000

30’000

attività indipendente marito

95’000

100’000

attività indipendente moglie

3’000

3’000

imponibile IC

111’300

122’700

imponibile IFD

127’000

139’000

C. I

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 18 aprile 2007,

nel quale si limitavano ad argomentare che i redditi del periodo fiscale in questione erano “andati indietro” e che per contro le spese professionali erano “molto cari”.

L’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 27 luglio 2007, avvertendoli che il

reclamo contro la tassazione d’ufficio presuppone che i contribuenti provino la

“manifesta inesattezza” della stessa e che interpongano un reclamo motivato e

documentato.

Il 21

agosto 2007, i contribuenti consegnavano all’autorità fiscale la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, indicando di aver conseguito i seguenti redditi

dell’attività lucrativa:

·

nel 2004:

o

attività dipendente marito fr. 35’478.–

o

attività dipendente moglie fr. 26’084.–

o

attività indipendente marito fr. 73’155.–

In

relazione all’attività indipendente del marito, dalla distinta delle entrate e

delle uscite allegata risultava che le entrate ammontavano a fr. 159'195.50, i

costi a fr. 86'040.80.

·

nel 2005:

o

attività dipendente marito fr. 38'225.–

o

attività dipendente moglie fr. 29'953.–

o

attività indipendente marito fr. 85'826.–

In

relazione a quest’ultima, le entrate erano state di fr. 168'734.70 e i costi di

fr. 82'908.45.

D. L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente i reclami dei

contribuenti, con decisioni del 5 settembre 2007. Questi erano i principali

elementi imponibili risultanti dalle due decisioni:

2004

2005

attività dipendente marito

35’478

38’225

attività dipendente moglie

26’084

29’953

attività indipendente marito

93’000

105’000

imponibile IC

107’500

119’400

imponibile IFD

123’200

135’700

Mentre si

era basato sui dati risultanti dai certificati di salario per quanto attiene al

reddito dell’attività dipendente dei coniugi, l’Ufficio di tassazione aveva per contro rivalutato il reddito aziendale del marito, rispetto a quanto dichiarato.

Nella motivazione delle decisioni, spiegava di aver rettificato le “posizioni relative ai versamenti AVS dovuti su anni non tassati (2001/2002), sulle spese ammortamento

auto che si sovrappongono alle quote leasing ed alla eccessiva importanza

dell’affitto dei locali aziendali”.

E. Con

tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano

genericamente le tassazioni per i periodi fiscali 2004 e 2005, ribadendo quanto

già affermato nei reclami, cioè che i redditi si sono ridotti e che le spese

professionali sono state molto elevate.

Il 7 luglio 2009, la Camera di diritto tributario ha trasmesso gli atti all’Ispettorato fiscale della

Divisione delle contribuzioni, perché procedesse ad una verifica in merito

all’attività lucrativa indipendente di RI 1.

Il

rapporto dell’Ispettorato fiscale è pervenuto alla Camera il 14 luglio 2010 ed è stato notificato ai ricorrenti per osservazioni, con l’avvertimento che, sulla base

delle risultanze dello stesso, sarebbe stata intrapresa una modifica delle

tassazioni a loro sfavore.

Diritto

1. Per

gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Secondo

gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del

periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo

di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere

i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea

2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

Considerandi

2.

2.1.

In

seguito al ricorso, estremamente generico, interposto dai contribuenti contro

le decisioni su reclamo relative alle tassazioni dei periodi fiscali 2004 e

2005, la Camera di diritto tributario ha invitato l’Ispettorato fiscale a

procedere ad una verifica dell’attività lucrativa indipendente esercitata da RI

1.

2.2

Il

rapporto dell’Ispettorato fiscale ha permesso dapprima di verificare

l’esistenza, fra i costi indicati nella distinta delle entrate e delle uscite,

di diverse spese non ammesse.

A tale

riguardo, si ricorda che dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

sono deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26

LT e 27 LIFD).

·

Nella fattispecie, anzitutto, fra i costi del

periodo fiscale 2004 figurano delle fatture emesse da RI 1, moglie di __________,

per prestazioni di consulenza. Come fa notare l’Ispettorato, ella non ha

tuttavia dichiarato alcun reddito di un’attività lucrativa indipendente nel periodo in questione. È perciò evidente che i relativi costi non possono essere ammessi.

·

Altro costo che ha sollevato problemi è quello

relativo alla locazione degli spazi in cui il contribuente prepara i propri

corsi. Dalla distinta emerge infatti un’uscita di fr. 14'400.– all’anno.

L’attività in questione è svolta tuttavia all’interno dell’appartamento abitato

dal contribuente e dalla sua famiglia, per il quale il valore locativo è stato

stabilito in fr. 7'000.– all’anno. L’autorità fiscale rileva che il costo

inserito nella distinta allegata alla dichiarazione (14'400.–) non è stato dichiarato

come reddito imponibile; dall’altra parte, se si considera che si tratta di

valutare l’uso di un locale dell’appartamento, un importo di 200 franchi al

mese appare adeguato.

Come proposto dall’Ispettorato, si giustifica pertanto di riprendere la

differenza fra il costo indicato dai ricorrenti (fr. 14'400.–) e la valutazione dell’uso di un locale (fr. 2'400.–) quale costo non ammesso.

·

Un’ulteriore piccola correzione concerne la registrazione della spesa per l’acquisto di materiale vario: mentre la fattura

ammonta a fr. 101.50, la spesa è contabilizzata a fr. 1'001.50.

·

Fra i costi registrati si riscontrano anche dei

premi per l’assicurazione sulla vita, che sono chiaramente di carattere

privato. Essi ammontano a fr. 2'401.– nel 2004 ed a fr. 1'903.– nel 2005.

·

Anche i costi per il leasing di

un’automobile sono stati inseriti nella distinta delle spese commerciali (fr.

4'406.– nel 2004 e fr. 6'525.– nel 2005). A tale proposito, il rapporto di

verifica rileva che, fra i costi di viaggio già registrati si riscontra anche

quello per l’acquisto dell’abbonamento generale FFS (fr. 4'600.– all’anno). Il

contribuente avrebbe ammesso di spostarsi per le sue lezioni esclusivamente con

i mezzi pubblici. Ne consegue che il costo del leasing è tutto di

carattere privato e come tale deve essere ripreso.

·

L’Ispettorato ha poi preso in considerazione le spese telefoniche registrate (fr. 4'208.– nel 2004 e fr. 6'138.– nel 2005). Gli importi

in questione si riferiscono a un’utenza mobile ed una fissa, oltre che a spese

per l’allacciamento ad internet. Il rapporto sottolinea che “il telefono fisso

ufficio è anche l’unico a disposizione della famiglia __________ a __________”.

In simili circostanze, la proposta dell’Ispettorato, di riprendere quale quota

privata un terzo dell’importo stesso (cioè fr. 1'402.– nel 2004 e fr. 2'046.–

nel 2005) appare ancora generosa.

·

Alla voce “spese bancarie” (fr. 464.– nel 2004 e

fr. 627.– nel 2005), poi, il contribuente ha registrato le tasse annuali delle

carte di credito e gli interessi passivi sulle carte di credito. Trattandosi

con ogni evidenza di costi privati, l’Ispettorato li ha ripresi integralmente.

·

Altri costi a dir poco discutibili sono quelli

per l’ammortamento delle macchine d’ufficio (fr. 5'000.– nel 2004 e fr. 4'500.–

nel 2005) e dell’automobile (fr. 3'500.– ogni anno). Secondo l’Ispettorato, non

si tratta di costi giustificati, per diverse ragioni: anzitutto, risulta che

gli acquisti di strumenti di lavoro sono stati tutti registrati nell’anno

dell’acquisto; poi, non risulta da nessuna parte l’eventuale valore di partenza

dei beni ammortizzati; infine, con particolare riferimento all’automobile, si è

già ricordato che la stessa è in leasing. Anche a tale riguardo, la

proposta di riprendere l’intera voce ammortamento è ineccepibile.

·

Infine, il contribuente ha registrato quali

costi le spese di manutenzione dell’automobile (fr. 1'360.– nel 2004 e fr.

1'375.– nel 2005). Come le quote del leasing, anche le spese di manutenzione devono essere riprese, trattandosi di costi privati.

2.3

Il

rapporto dell’Ispettorato fiscale segnala inoltre che a partire dall’esercizio 2004 il contribuente è passato da una gestione contabile in partita doppia ad una semplice

distinta delle entrate e delle uscite. Da quel momento, non ha presentato alcun

dettaglio dei debiti, dei crediti e dei sospesi. Neppure nel corso della

verifica è stato in grado di ricostruire il dettaglio dei debiti e dei crediti

alla fine del 2004 e del 2005, come pure la composizione dei transitori.

Per

questa ragione, l’Ispettorato fiscale ha proposto di procedere allo scioglimento dei debitori, dei creditori e dei transitori attivi e passivi nell’anno 2004.

Tale

soluzione è praticamente imposta dai ricorrenti, dal momento che essi hanno

riconosciuto di non essere in grado di ricostruire l’evoluzione delle voci di bilancio in questione, dopo il 31 dicembre 2003.

3.

3.1.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, il reddito dell’attività lucrativa indipendente

di RI 1 deve così essere ricostruito:

2004.

2005.

reddito attività indipendente dichiarato

73’155

85’826

rinuncia a contabilità commerciale

scioglimento debitori

-25’314

transitori attivi

-263

creditori

6’789

transitori passivi

27’488

costi non ammessi

fatture __________

12’048

locazione eccessiva

12’000

12’000

errata registrazione

900.

premi assicurazione privata

2’401

1’903

costi leasing auto

4’406

6’525

costi telefonici privati

1’402

2’046

spese bancarie private

464.

627.

ammortamenti non ammessi

8’500

8’000

spese manutenzione auto

1’360

1’375

reddito attività indipendente accertato

125’336

118’302

3.2

Per

quanto concerne l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame

del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

L’art.

230.

LT precisa poi che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle

proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua

decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (cpv. 2).

Anche per

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 229 cpv. 1 LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Con

scritto del 14 luglio 2010, la Camera di diritto tributario ha trasmesso agli

insorgenti il rapporto dell’Ispettorato fiscale, prospettandogli la modifica

della decisione impugnata a loro svantaggio. Nel termine attribuitogli per

presentare osservazioni non è pervenuta alcuna presa di posizione.

3.3

Si rileva

infine che la questione del tentativo di sottrazione d’imposta, sollevata nel

rapporto di verifica in relazione alla registrazione fra i costi aziendali

delle prestazioni professionali della moglie del contribuente, non deve essere

risolta in questa sede.

La

relativa competenza è infatti dell’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni (cfr. art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre

1994.

[RL 10.2.1.1.1]).

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del 5 settembre 2007 sono riformate nel senso che il reddito dell’attività

lucrativa indipendente di __________ è elevato a fr. 125'336.– per il periodo fiscale 2004 ed a fr. 118'302.– per il periodo fiscale 2005.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’600.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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