80.2007.137
Deduzioni: spese professionali, pernottamento al luogo di lavoro, distanza della camera dal luogo di lavoro, limitazione ad una camera
22 ottobre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2007.137
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pernottamento al luogo di lavoro, distanza della camera dal luogo di lavoro, limitazione ad una camera
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2007.137
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 ottobre 2007 contro la decisione del 10
ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. RI 1,
divorziato, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze dello studio di
architettura __________ di __________, nel Canton __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2004, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
- trasporto
(mezzo pubblico) fr. 2'900.–
- trasporto
(mezzo privato) fr. 8'775.–
- alloggio fr. 10'344.–
- vitto fr. 6'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'300.–
- totale fr. 30'319.–
Le spese
per l’alloggio comprendono le pigioni corrisposte per un appartamento di due
locali e per un posto auto nel comune di __________, dove il contribuente risiede
durante la settimana. Le spese di trasporto con il mezzo pubblico concernono la
trasferta settimanale dal domicilio di __________ a __________; quelle con il
mezzo privato lo spostamento quotidiano fino a __________.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 13 dicembre 2006, l’Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
- trasporto
(mezzo pubblico) fr. 2'900.–
- trasporto
(mezzo privato) fr. 1'100.–
- alloggio fr. 9'600.–
- vitto fr. 6'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'300.–
- totale fr. 21'900.–
Per
l’imposta federale diretta, la deduzione complessiva ammontava a fr. 23'311.–, in
considerazione del fatto che l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre
spese professionali era di fr. 3'711.–.
La
motivazione allegata alla decisione spiegava che i costi per l’utilizzo del
veicolo privato erano stati ridotti a fr. 1'100.– poiché il contribuente già
beneficiava della rifusione di spese d’auto; quanto alla deduzione per
l’alloggio, era stata ammessa limitatamente all’affitto di una camera al luogo
di lavoro.
C. Il
contribuente, rappresentato dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo
del 19 dicembre 2006, chiedendo la deduzione dell’importo di fr. 8'775.– per lo
spostamento quotidiano con il veicolo privato fra __________ (luogo di soggiorno)
e __________ (luogo di lavoro). Postulava poi la deduzione dell’importo di fr.
10'344.– per l’alloggio di __________.
Il
reclamo veniva respinto, con decisione del 10 ottobre 2007. L’Ufficio di tassazione osservava che era lecito esigere dal contribuente un alloggio
nelle vicinanze del posto di lavoro, ragione per cui non si giustificava la
deduzione di costi supplementari rispetto a quanto già riconosciuto “in prima
battuta”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la
piena deduzione delle spese per il trasporto quotidiano con l’automobile privata,
invocando gli orari di lavoro irregolari e la necessità di rendere visita ai clienti.
Ripropone inoltre la deduzione dell’intero costo dell’appartamento di __________,
sottolineandone la modesta pigione, paragonabile a quella di una stanza.
Diritto
1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili
a titolo di spese professionali
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il
compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse
sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2004, del 23 dicembre 2003, segnatamente
dagli articoli 3 (spese di trasporto), 4 (spese supplementari di doppia
economia domestica) e 5 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio
1993 e l’art. 2 DE del 23 dicembre 2003, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al
conseguimento del proprio
reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo
di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità
diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, controversa è anzitutto la deduzione relativa
alle spese di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro. Il
ricorrente, pendolare settimanale, risiede durante la settimana nel comune di __________,
ma lavora a __________, che dista circa 30 chilometri da __________.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il
contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più
vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50
cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le
automobili (art. 3 cpv. 2 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di
lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso
vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata
(per il periodo 2005: fr. 700.–
all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori
casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per
l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma
risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata
sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a
eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione
delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque
costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per
recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il
contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto
da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili
ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate
condizioni invernali del fondo
stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel
caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione
(CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo
1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
2.5
Tornando
al caso in esame, la richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 8'775.–
per la trasferta quotidiana da __________ a __________ non può essere accolta. Al
ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di
lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal
luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore
deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 30 chilometri
di distanza. Come accennato dall’Ufficio di tassazione, la giurisprudenza ha
già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali
si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più
possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di
trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti
all’interno dello stesso agglomerato (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648
e giurisprudenza citata).
Tutte le
argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito all’irregolarità degli orari
di lavoro, alla necessità di rendere visita ai clienti ed alla pigione
vantaggiosa, potrebbero essere prese in considerazione se __________ fosse il
luogo di domicilio del contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì
che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto
a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al
domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al
luogo di lavoro e non il contrario (cfr., al proposito, decisione CDT n.
80.2006.110
dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).
2.6
L’Ufficio
di tassazione ha aggiunto alla deduzione dell’abbonamento del mezzo pubblico di
fr. 2'900.– un ulteriore importo di fr. 1'100.– per l’uso del veicolo privato, portando
così la deduzione complessiva per spese di trasporto a fr. 4'000.–. Tale
importo appare senz’altro adeguato, specie se si considera che il contribuente
ha già ricevuto un rimborso di fr. 6'000.– dal proprio datore di lavoro.
3.
3.1.
Pure
litigiosa è la deduzione relativa alle spese per l’alloggio. Il ricorrente
postula la deduzione di fr. 10'344.–, sottolineando la modesta pigione
corrisposta per l’appartamento e per il posto auto, paragonabile a quella di
una stanza. Da parta sua, l’Ufficio di tassazione ha ammesso una detrazione di
soli fr. 9'600.–.
3.2
Sono
considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al
luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi
ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 5
cpv. 1 DE).
È ammessa
la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a
titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria
abitazione al luogo di lavoro (art. 5 cpv. 2 DE).
Analoga
normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio
1993.
L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall’alloggio
possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni
usuali nel luogo di soggiorno.
3.3
Come
visto, il principio è che sono deducibili solo le spese per una camera.
Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita
la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile
oppure il suo costo sarebbe eccessivo (Knüsel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 391). Altrimenti,
discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non
vi possono rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le spese per
l’alloggio che sono direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività
lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale
limitazione, vi sarebbe la possibilità che un contribuente deduca a titolo di
spesa professionale i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e
mantenga invece una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la
conseguenza che il contribuente potrebbe dedurre veri e propri costi di
mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di
dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT;
art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione
nella misura delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera (CDT n.
80.2001.145
del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t; decisione del
Tribunale amministrativo di Obvaldo del 20 luglio 1987 , in: StE 1987 B 22.3 n.
22, consid. 3).
3.4
L’Ufficio
di tassazione ha ammesso una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr.
9'600.– all’anno, pari a fr. 800.– al mese.
Questa
Camera ha già avuto modo di affermare che un simile importo è conforme alle
esigenze richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale
(CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t). A non averne
dubbi, con un importo mensile di fr. 800.– è tutt’oggi possibile prendere in
locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località della Svizzera,
compresa la città di __________. Prova ne sia che lo stesso ricorrente
corrisponde pigioni di poco superiori per un appartamento di due locali e per
un posto d’auto nel comune di __________.
Va
d’altra parte rilevato che l’Ufficio di tassazione è già stato generoso con il
ricorrente, riconoscendogli la deduzione di fr. 6'000.– per spese di
vitto. Quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con
cucina, la prassi è infatti quella di escludere la detrazione per il secondo pasto (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 26
LIFD, p. 652 e giurisprudenza citata) e di concedere soltanto il pasto principale
(pranzo). In concreto, RI 1 ha certamente la possibilità di cucinare nel suo appartamento
di __________. In queste circostanze, in mancanza di ogni prova contraria
(cfr., in merito all’onere della prova, DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
sentenza 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), non avrebbe nemmeno potuto pretendere che gli venisse riconosciuta
anche la deduzione per il secondo pasto consumato fuori casa.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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