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Decisione

80.2007.137

Deduzioni: spese professionali, pernottamento al luogo di lavoro, distanza della camera dal luogo di lavoro, limitazione ad una camera

22 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziato, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze dello studio di

architettura __________ di __________, nel Canton __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2004, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

- trasporto

(mezzo pubblico) fr. 2'900.–

- trasporto

(mezzo privato) fr. 8'775.–

- alloggio fr. 10'344.–

- vitto fr. 6'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'300.–

- totale fr. 30'319.–

Le spese

per l’alloggio comprendono le pigioni corrisposte per un appartamento di due

locali e per un posto auto nel comune di __________, dove il contribuente risiede

durante la settimana. Le spese di trasporto con il mezzo pubblico concernono la

trasferta settimanale dal domicilio di __________ a __________; quelle con il

mezzo privato lo spostamento quotidiano fino a __________.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 13 dicembre 2006, l’Ufficio di

tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

- trasporto

(mezzo pubblico) fr. 2'900.–

- trasporto

(mezzo privato) fr. 1'100.–

- alloggio fr. 9'600.–

- vitto fr. 6'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'300.–

- totale fr. 21'900.–

Per

l’imposta federale diretta, la deduzione complessiva ammontava a fr. 23'311.–, in

considerazione del fatto che l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre

spese professionali era di fr. 3'711.–.

La

motivazione allegata alla decisione spiegava che i costi per l’utilizzo del

veicolo privato erano stati ridotti a fr. 1'100.– poiché il contribuente già

beneficiava della rifusione di spese d’auto; quanto alla deduzione per

l’alloggio, era stata ammessa limitatamente all’affitto di una camera al luogo

di lavoro.

C. Il

contribuente, rappresentato dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo

del 19 dicembre 2006, chiedendo la deduzione dell’importo di fr. 8'775.– per lo

spostamento quotidiano con il veicolo privato fra __________ (luogo di soggiorno)

e __________ (luogo di lavoro). Postulava poi la deduzione dell’importo di fr.

10'344.– per l’alloggio di __________.

Il

reclamo veniva respinto, con decisione del 10 ottobre 2007. L’Ufficio di tassazione osservava che era lecito esigere dal contribuente un alloggio

nelle vicinanze del posto di lavoro, ragione per cui non si giustificava la

deduzione di costi supplementari rispetto a quanto già riconosciuto “in prima

battuta”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la

piena deduzione delle spese per il trasporto quotidiano con l’automobile privata,

invocando gli orari di lavoro irregolari e la necessità di rendere visita ai clienti.

Ripropone inoltre la deduzione dell’intero costo dell’appartamento di __________,

sottolineandone la modesta pigione, paragonabile a quella di una stanza.

Diritto

1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili

a titolo di spese professionali

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il

compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2004, del 23 dicembre 2003, segnatamente

dagli articoli 3 (spese di trasporto), 4 (spese supplementari di doppia

economia domestica) e 5 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio

1993 e l’art. 2 DE del 23 dicembre 2003, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al

conseguimento del proprio

reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo

di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità

diretta con il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, controversa è anzitutto la deduzione relativa

alle spese di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro. Il

ricorrente, pendolare settimanale, risiede durante la settimana nel comune di __________,

ma lavora a __________, che dista circa 30 chilometri da __________.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il

contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più

vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50

cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le

automobili (art. 3 cpv. 2 DE).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata

(per il periodo 2005: fr. 700.–

all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori

casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per

l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma

risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata

sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei

mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a

eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione

delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque

costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per

recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il

contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto

da e per il luogo di domicilio,

senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili

ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate

condizioni invernali del fondo

stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel

caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione

(CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo

1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

2.5

Tornando

al caso in esame, la richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 8'775.–

per la trasferta quotidiana da __________ a __________ non può essere accolta. Al

ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di

lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal

luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore

deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 30 chilometri

di distanza. Come accennato dall’Ufficio di tassazione, la giurisprudenza ha

già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali

si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più

possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di

trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti

all’interno dello stesso agglomerato (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648

e giurisprudenza citata).

Tutte le

argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito all’irregolarità degli orari

di lavoro, alla necessità di rendere visita ai clienti ed alla pigione

vantaggiosa, potrebbero essere prese in considerazione se __________ fosse il

luogo di domicilio del contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì

che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto

a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al

domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al

luogo di lavoro e non il contrario (cfr., al proposito, decisione CDT n.

80.2006.110

dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).

2.6

L’Ufficio

di tassazione ha aggiunto alla deduzione dell’abbonamento del mezzo pubblico di

fr. 2'900.– un ulteriore importo di fr. 1'100.– per l’uso del veicolo privato, portando

così la deduzione complessiva per spese di trasporto a fr. 4'000.–. Tale

importo appare senz’altro adeguato, specie se si considera che il contribuente

ha già ricevuto un rimborso di fr. 6'000.– dal proprio datore di lavoro.

3.

3.1.

Pure

litigiosa è la deduzione relativa alle spese per l’alloggio. Il ricorrente

postula la deduzione di fr. 10'344.–, sottolineando la modesta pigione

corrisposta per l’appartamento e per il posto auto, paragonabile a quella di

una stanza. Da parta sua, l’Ufficio di tassazione ha ammesso una detrazione di

soli fr. 9'600.–.

3.2

Sono

considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al

luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi

ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 5

cpv. 1 DE).

È ammessa

la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a

titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio

fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria

abitazione al luogo di lavoro (art. 5 cpv. 2 DE).

Analoga

normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio

1993.

L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall’alloggio

possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni

usuali nel luogo di soggiorno.

3.3

Come

visto, il principio è che sono deducibili solo le spese per una camera.

Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita

la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile

oppure il suo costo sarebbe eccessivo (Knüsel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 391). Altrimenti,

discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non

vi possono rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le spese per

l’alloggio che sono direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività

lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale

limitazione, vi sarebbe la possibilità che un contribuente deduca a titolo di

spesa professionale i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e

mantenga invece una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la

conseguenza che il contribuente potrebbe dedurre veri e propri costi di

mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di

dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT;

art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione

nella misura delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera (CDT n.

80.2001.145

del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t; decisione del

Tribunale amministrativo di Obvaldo del 20 luglio 1987 , in: StE 1987 B 22.3 n.

22, consid. 3).

3.4

L’Ufficio

di tassazione ha ammesso una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr.

9'600.– all’anno, pari a fr. 800.– al mese.

Questa

Camera ha già avuto modo di affermare che un simile importo è conforme alle

esigenze richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale

(CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t). A non averne

dubbi, con un importo mensile di fr. 800.– è tutt’oggi possibile prendere in

locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località della Svizzera,

compresa la città di __________. Prova ne sia che lo stesso ricorrente

corrisponde pigioni di poco superiori per un appartamento di due locali e per

un posto d’auto nel comune di __________.

Va

d’altra parte rilevato che l’Ufficio di tassazione è già stato generoso con il

ricorrente, riconoscendogli la deduzione di fr. 6'000.– per spese di

vitto. Quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con

cucina, la prassi è infatti quella di escludere la detrazione per il secondo pasto (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 26

LIFD, p. 652 e giurisprudenza citata) e di concedere soltanto il pasto principale

(pranzo). In concreto, RI 1 ha certamente la possibilità di cucinare nel suo appartamento

di __________. In queste circostanze, in mancanza di ogni prova contraria

(cfr., in merito all’onere della prova, DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;

sentenza 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), non avrebbe nemmeno potuto pretendere che gli venisse riconosciuta

anche la deduzione per il secondo pasto consumato fuori casa.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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