80.2007.144
Bollo cantonale: istromenti, esenzione soggettiva, non persone giuridiche di pubblica utilità
15 gennaio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2007.144
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, CDT
Titolo:
Bollo cantonale: istromenti, esenzione soggettiva, non persone giuridiche di pubblica utilità
ALIQUOTA
art. 13 LBOL
Incarto n.
80.2007.144
Lugano
15 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 ottobre 2007 contro la decisione del 9
ottobre 2007 in materia di tassa sul bollo.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 31 agosto 2007, __________, di __________, vendeva alla RI 1,
di __________, la part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr.
6'500'640.–.
Con
decisione del 19 settembre 2007, l’Ufficio dei registri di Bellinzona
notificava ai contraenti la bolletta relativa all’imposta cantonale di bollo
d’archivio notarile. Applicata al valore dell’atto l’aliquota del 3‰, l’imposta era stabilita in fr. 19'502.–.
B. Con
scritto del 27 settembre 2007, RI 1 trasmetteva all’Ufficio dei registri copia
della decisione della Divisione delle contribuzioni in merito all’esenzione
dalle imposte sull’utile e sul capitale e dalle imposte di successione e
donazione, “in vista dell’esenzione dal pagamento della tassa di bollo”.
L’Ufficio
dei registri respingeva la richiesta di esenzione dalla tassa di archivio notarile,
con decisione del 9 ottobre 2007, osservando che l’esonero dalle imposte dirette
e dalle imposte di successione e donazione non comporta l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di bollo. La legge sull’imposta di bollo non prevede infatti che
le fondazioni di pubblica utilità beneficino dell’esenzione.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente l’esenzione dal bollo di archivio notarile della compravendita immobiliare stipulata con la __________
di __________. Spiegato che l’operazione si è resa necessaria per garantire continuità all’Istituto dopo
che la Congregazione aveva
annunciato che non avrebbe più potuto garantirne la gestione dopo il 2010 per mancanza di vocazioni, la ricorrente sottolinea di essere
“parte integrante dell’offerta pubblica, come previsto dal sistema educativo
cantonale, per il quale gli enti statali collaborano con enti privati nel campo
dell’educazione di minori in situazione di handicap”. Proprio per questa ragione, del resto, essa è completamente sussidiata dallo Stato e beneficia
dell’esenzione dalle imposte dirette
e di successione. Alla luce di
tali premesse, la ricorrente ritiene che non sia giustificata un’interpretazione puramente letterale dell’art. 13 cpv.
2 LBol ma che “occorra ricercarne il reale senso in conformità con lo spirito
della legge stessa ed il suo inserimento nei rapporti fra Stato ed enti non statali
di pubblica utilità”.
D. Sia
la Divisione delle contribuzioni sia l’Ufficio dei registri hanno presentato
osservazioni al ricorso, chiedendone la reiezione.
Diritto
1. 1.1.
È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile
degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LBol).
L’imposta
di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr.
3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art.
21 cpv. 1 LBol). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare
dell’imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21
cpv. 2 LBol). Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipotecarie
(art. 18 LBol). L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o
frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LBol).
1.2.
L’imposta
sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce
la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto
giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto
giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,
svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il
documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne
scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17
settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di
Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966
, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).
1.3.
Circa la
determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LBol). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LBol), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LBol, che rinvia
agli art. 9 e 10 LBol).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è litigioso l’assoggettamento all’imposta di bollo dell’atto
pubblico del 31 agosto 2007, con cui l’__________ ha venduto alla RI 1 la
proprietà immobiliare di __________, sede di un istituto per minorenni.
2.2
La legge
cantonale sull’imposta di bollo non contiene disposizioni che concernano
espressamente le esenzioni soggettive.
All’art.
13.
LBol, che disciplina la responsabilità contributiva, si tiene tuttavia conto
delle conseguenze che può avere sulla ripartizione del tributo fra le parti
contraenti il fatto che una di esse sia un ente pubblico esente in virtù del
diritto federale o cantonale.
Il primo
capoverso dell’art. 13 afferma dunque il principio per cui l’imposta di bollo è
dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti sopporteranno
internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per
convenzione privata.
L’art. 13 cpv. 2 LBol precisa quindi che la Confederazione, il
Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o
cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge.
Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di
energia.
Su tale base, l’art. 13 cpv. 3 LBol stabilisce che contratti e atti
notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella
misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato.
2.3
La
definizione dei soggetti che beneficiano dell’esenzione secondo l’art. 13 LBol
è estremamente chiara e non si presta ad alcuna interpretazione.
Non può
pertanto essere seguita la proposta della ricorrente di discostarsi da
“un’interpretazione puramente letterale dell’art. 13 cpv. 2 della legge
sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici”, per “ricercarne il
reale senso in conformità con lo spirito della legge stessa ed il suo
inserimento nei rapporti fra Stato ed enti non statali di pubblica utilità”.
Secondo
la giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore
letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è
assolutamente chiaro, o se più interpretazioni, come in concreto, si prestano,
il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendolo
dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal
contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal
fine che la norma persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica),
nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l'autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi
fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il
vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali
legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest'ultima e altre disposizioni (DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56
consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
Neppure la ricorrente
offre indicazioni che potrebbero supportare la tesi secondo cui il testo della
legge possa essere ritenuto non chiaro; al contrario, proprio il fatto che la
legge stessa, pur prevedendo un numero relativamente limitato di disposizioni,
si occupi espressamente dei casi di esenzione soggettiva e delle loro
conseguenze, dimostra che la volontà del legislatore era di limitare il campo
di applicazione della norma sull’esenzione rispetto a quanto vale nell’ambito
di altre imposte.
In
ossequio al principio in claris not fit interpretatio, si deve così
ritenere che l’art. 13 cpv. 2 LBol non si presti ad interpretazione nel senso
auspicato dalla ricorrente.
2.4
Per analoghe ragioni, deve
pure essere respinta la tesi della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una
“lacuna legislativa che deve essere risolta nel senso di una estensione
dell’esonero al caso in esame, al fine di evitare che un passaggio di proprietà
tra enti destinati ad assolvere finalità pubbliche venga inutilmente aggravato
da oneri che finirebbero per ostacolare, almeno dal punto di vista economico,
il mandato pubblico previsto nella legge”.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.
1.
cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua
applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta
né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF
125.
III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di
un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui
soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il
giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata
voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma
negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile
(lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore;
egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione
invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71
consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).
Anche a tale riguardo,
deve essere sottolineato che la semplice circostanza che la legge non preveda
la fattispecie di esenzione auspicata dalla ricorrente non può significare che
si sia in presenza di una lacuna propria. Al contrario, proprio il fatto che la
legge preveda precisi casi di esonero dal tributo in questione, esclude che si
possa parlare di una lacuna propria. Ciò che chiede la ricorrente è invece un
intervento con cui il giudice si sostituisca al legislatore, affiancando alle
ipotesi di esenzione espressamente previste quella delle persone giuridiche di
pubblica utilità.
2.5
È ancora il caso di
rilevare che non è solo in materia di imposta di bollo che la legislazione
tributaria prevede delle fattispecie di esenzione soggettiva diverse da quelle
vigenti nell’ambito delle imposte dirette e di quelle di successione e
donazione.
È il caso, in particolare,
dell’imposta sugli utili immobiliari: l’art. 126 LT contempla quattro ipotesi
di esenzione soggettiva dall’imposta, riprendendo in sostanza le lettere a,
b, c e i dell’art. 65 LT sull’esenzione delle persone giuridiche
dalle imposte ordinarie ed escludendo in tal modo gli enti di diritto pubblico
con scopi di pubblica utilità che non perseguono fini di lucro (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari, Lugano, 1996, p. 141).
Tale soluzione è del resto
imposta ai cantoni dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 23 cpv. 4 LAID). La
descritta differenza fra le imposte ordinarie (sull’utile e sul capitale) e
l’imposta sugli utili immobiliari sarebbe riconducibile all’esigenza di evitare
che la concorrenza sia alterata da vantaggi fiscali di cui potrebbero
beneficiare alcuni concorrenti; ciò spiega perché siano assoggettate
all’imposta sugli utili immobiliari anche le istituzioni di previdenza (Langenegger, Handbuch zur bernischen
Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri/Berna, 2002, p. 29).
Lo stesso ragionamento si
impone, a maggior ragione, quando si tratta non di un’imposta diretta, come
l’imposta sugli utili immobiliari, bensì di un’imposta indiretta, come il
bollo. Non è quindi incomprensibile che il legislatore abbia potuto decidere di
assoggettare all’imposta di bollo i trasferimenti immobiliari in cui uno o
entrambi i contraenti sono persone giuridiche che perseguono scopi di pubblico
interesse.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali, stabilite tenendo conto dello scopo di pubblica utilità perseguito
dalla ricorrente, sono a carico di quest’ultima, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
- ;
- .
terzi implicati
PI 1
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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