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Decisione

80.2007.144

Bollo cantonale: istromenti, esenzione soggettiva, non persone giuridiche di pubblica utilità

15 gennaio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 31 agosto 2007, __________, di __________, vendeva alla RI 1,

di __________, la part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr.

6'500'640.–.

Con

decisione del 19 settembre 2007, l’Ufficio dei registri di Bellinzona

notificava ai contraenti la bolletta relativa all’imposta cantonale di bollo

d’archivio notarile. Applicata al valore dell’atto l’aliquota del 3‰, l’imposta era stabilita in fr. 19'502.–.

B. Con

scritto del 27 settembre 2007, RI 1 trasmetteva all’Ufficio dei registri copia

della decisione della Divisione delle contribuzioni in merito all’esenzione

dalle imposte sull’utile e sul capitale e dalle imposte di successione e

donazione, “in vista dell’esenzione dal pagamento della tassa di bollo”.

L’Ufficio

dei registri respingeva la richiesta di esenzione dalla tassa di archivio notarile,

con decisione del 9 ottobre 2007, osservando che l’esonero dalle imposte dirette

e dalle imposte di successione e donazione non comporta l’esenzione dal pagamento

dell’imposta di bollo. La legge sull’imposta di bollo non prevede infatti che

le fondazioni di pubblica utilità beneficino dell’esenzione.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente l’esenzione dal bollo di archivio notarile della compravendita immobiliare stipulata con la __________

di __________. Spiegato che l’operazione si è resa necessaria per garantire continuità all’Istituto dopo

che la Congregazione aveva

annunciato che non avrebbe più potuto garantirne la gestione dopo il 2010 per mancanza di vocazioni, la ricorrente sottolinea di essere

“parte integrante dell’offerta pubblica, come previsto dal sistema educativo

cantonale, per il quale gli enti statali collaborano con enti privati nel campo

dell’educazione di minori in situazione di handicap”. Proprio per questa ragione, del resto, essa è completamente sussidiata dallo Stato e beneficia

dell’esenzione dalle imposte dirette

e di successione. Alla luce di

tali premesse, la ricorrente ritiene che non sia giustificata un’interpretazione puramente letterale dell’art. 13 cpv.

2 LBol ma che “occorra ricercarne il reale senso in conformità con lo spirito

della legge stessa ed il suo inserimento nei rapporti fra Stato ed enti non statali

di pubblica utilità”.

D. Sia

la Divisione delle contribuzioni sia l’Ufficio dei registri hanno presentato

osservazioni al ricorso, chiedendone la reiezione.

Diritto

1. 1.1.

È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile

degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LBol).

L’imposta

di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr.

3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art.

21 cpv. 1 LBol). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare

dell’imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21

cpv. 2 LBol). Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipotecarie

(art. 18 LBol). L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o

frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LBol).

1.2.

L’imposta

sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce

la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto

giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto

giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,

svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il

documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne

scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17

settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di

Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966

, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).

1.3.

Circa la

determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta

dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LBol). Per i singoli contratti che

vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi

delle regole (art. 22 cpv. 2 LBol), le quali sono a loro volta completate dal

rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti

stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LBol, che rinvia

agli art. 9 e 10 LBol).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è litigioso l’assoggettamento all’imposta di bollo dell’atto

pubblico del 31 agosto 2007, con cui l’__________ ha venduto alla RI 1 la

proprietà immobiliare di __________, sede di un istituto per minorenni.

2.2

La legge

cantonale sull’imposta di bollo non contiene disposizioni che concernano

espressamente le esenzioni soggettive.

All’art.

13.

LBol, che disciplina la responsabilità contributiva, si tiene tuttavia conto

delle conseguenze che può avere sulla ripartizione del tributo fra le parti

contraenti il fatto che una di esse sia un ente pubblico esente in virtù del

diritto federale o cantonale.

Il primo

capoverso dell’art. 13 afferma dunque il principio per cui l’imposta di bollo è

dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti sopporteranno

internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per

convenzione privata.

L’art. 13 cpv. 2 LBol precisa quindi che la Confederazione, il

Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o

cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge.

Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di

energia.

Su tale base, l’art. 13 cpv. 3 LBol stabilisce che contratti e atti

notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella

misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato.

2.3

La

definizione dei soggetti che beneficiano dell’esenzione secondo l’art. 13 LBol

è estremamente chiara e non si presta ad alcuna interpretazione.

Non può

pertanto essere seguita la proposta della ricorrente di discostarsi da

“un’interpretazione puramente letterale dell’art. 13 cpv. 2 della legge

sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici”, per “ricercarne il

reale senso in conformità con lo spirito della legge stessa ed il suo

inserimento nei rapporti fra Stato ed enti non statali di pubblica utilità”.

Secondo

la giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore

letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è

assolutamente chiaro, o se più interpretazioni, come in concreto, si prestano,

il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendolo

dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal

contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal

fine che la norma persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica),

nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l'autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi

fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il

vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest'ultima e altre disposizioni (DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56

consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

Neppure la ricorrente

offre indicazioni che potrebbero supportare la tesi secondo cui il testo della

legge possa essere ritenuto non chiaro; al contrario, proprio il fatto che la

legge stessa, pur prevedendo un numero relativamente limitato di disposizioni,

si occupi espressamente dei casi di esenzione soggettiva e delle loro

conseguenze, dimostra che la volontà del legislatore era di limitare il campo

di applicazione della norma sull’esenzione rispetto a quanto vale nell’ambito

di altre imposte.

In

ossequio al principio in claris not fit interpretatio, si deve così

ritenere che l’art. 13 cpv. 2 LBol non si presti ad interpretazione nel senso

auspicato dalla ricorrente.

2.4

Per analoghe ragioni, deve

pure essere respinta la tesi della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una

“lacuna legislativa che deve essere risolta nel senso di una estensione

dell’esonero al caso in esame, al fine di evitare che un passaggio di proprietà

tra enti destinati ad assolvere finalità pubbliche venga inutilmente aggravato

da oneri che finirebbero per ostacolare, almeno dal punto di vista economico,

il mandato pubblico previsto nella legge”.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.

1.

cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua

applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta

né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF

125.

III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di

un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui

soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile

(lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore;

egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione

invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71

consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

Anche a tale riguardo,

deve essere sottolineato che la semplice circostanza che la legge non preveda

la fattispecie di esenzione auspicata dalla ricorrente non può significare che

si sia in presenza di una lacuna propria. Al contrario, proprio il fatto che la

legge preveda precisi casi di esonero dal tributo in questione, esclude che si

possa parlare di una lacuna propria. Ciò che chiede la ricorrente è invece un

intervento con cui il giudice si sostituisca al legislatore, affiancando alle

ipotesi di esenzione espressamente previste quella delle persone giuridiche di

pubblica utilità.

2.5

È ancora il caso di

rilevare che non è solo in materia di imposta di bollo che la legislazione

tributaria prevede delle fattispecie di esenzione soggettiva diverse da quelle

vigenti nell’ambito delle imposte dirette e di quelle di successione e

donazione.

È il caso, in particolare,

dell’imposta sugli utili immobiliari: l’art. 126 LT contempla quattro ipotesi

di esenzione soggettiva dall’imposta, riprendendo in sostanza le lettere a,

b, c e i dell’art. 65 LT sull’esenzione delle persone giuridiche

dalle imposte ordinarie ed escludendo in tal modo gli enti di diritto pubblico

con scopi di pubblica utilità che non perseguono fini di lucro (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli

utili immobiliari, Lugano, 1996, p. 141).

Tale soluzione è del resto

imposta ai cantoni dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 23 cpv. 4 LAID). La

descritta differenza fra le imposte ordinarie (sull’utile e sul capitale) e

l’imposta sugli utili immobiliari sarebbe riconducibile all’esigenza di evitare

che la concorrenza sia alterata da vantaggi fiscali di cui potrebbero

beneficiare alcuni concorrenti; ciò spiega perché siano assoggettate

all’imposta sugli utili immobiliari anche le istituzioni di previdenza (Langenegger, Handbuch zur bernischen

Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri/Berna, 2002, p. 29).

Lo stesso ragionamento si

impone, a maggior ragione, quando si tratta non di un’imposta diretta, come

l’imposta sugli utili immobiliari, bensì di un’imposta indiretta, come il

bollo. Non è quindi incomprensibile che il legislatore abbia potuto decidere di

assoggettare all’imposta di bollo i trasferimenti immobiliari in cui uno o

entrambi i contraenti sono persone giuridiche che perseguono scopi di pubblico

interesse.

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali, stabilite tenendo conto dello scopo di pubblica utilità perseguito

dalla ricorrente, sono a carico di quest’ultima, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

- ;

- .

terzi implicati

PI 1

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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