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Decisione

80.2007.145

Imposta alla fonte dimoranti: proventi compensativi, non rendita invalidità al 100%, tassazione ordinaria complementare, calcolo aliquota

26 febbraio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e RI 2, titolari dapprima di un permesso di dimora annuale (B), hanno poi ottenuto

un permesso di domicilio (C) il

1° aprile 2005.

Il marito

è stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte sul proprio reddito del lavoro, fino al momento

dell’ottenimento del domicilio.

La moglie, invalida al 100% non è per contro stata assoggettata all’imposta

alla fonte sulle rendite versatele dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dalla cassa pensione.

B. Con

decisioni del 4 luglio, del 20 agosto e del 17 ottobre 2007,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato a RI

2 le tassazioni delle imposte

cantonale e federale diretta per il periodi 2001/2002 (dal 1° settembre 2001), 2003, 2004 e 2005 (fino al 31

marzo). Il reddito imponibile era costituito dalla rendita AI e dalla pensione percepite dalla contribuente a partire

dal 1° settembre 2001, mentre l’aliquota teneva conto anche del reddito del

lavoro del marito e del reddito della sostanza all’estero.

La

contribuente e il marito impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 2 luglio, del 17 agosto e del 18 ottobre 2007, argomentando che erano

divenuti imponibili solo dal 1° aprile 2005 e, subordinatamente, chiedendo la

concessione di tutte le deduzioni, in particolare per i figli a carico.

L’Ufficio di tassazione respingeva i reclami con decisioni del 17 e del 22 ottobre e del 28 novembre 2007. Nella motivazione, spiegava che il marito era già stato

assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte per i periodi in questione, con l’aliquota per coniugati che teneva conto delle deduzioni per figli. Per quanto attiene alle

rendite d’invalidità percepite dalla moglie, esse erano state assoggettate alla

tassazione complementare, in

quanto non soggette alla ritenuta alla fonte.

C. Con

ricorso del 23 ottobre 2007, RI 1 e RI 2 contestano le decisioni in questione, argomentando che la tassazione ordinaria si giustificherebbe solo a partire dal 1° aprile 2005,

dopo la concessione del

permesso C. Allegano poi una dichiarazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, che spiega di non avere assoggettato la rendita alla

tassazione alla fonte,

trattandosi di invalidità con grado del 100%. Chiedono quindi che, se proprio le rendite devono essere assoggettate

all’imposta, lo siano con la ritenuta alla fonte o almeno con il riconoscimento

di tutte le deduzioni. Si domandano

infine se le tassazioni 2001 e

2002 non siano già prescritte.

Diritto

1. 1.1.

Il

ricorso è stato interposto da RI 1 e RI 2. Le decisioni impugnate, tuttavia, indicano come debitrice d’imposta la sola RI

Considerandi

2.

Ne

consegue che, nella misura in cui le decisioni sono contestate da RI 1, il ricorso è irricevibile, in quanto non

legittimato.

1.2

Anche

nella misura in cui ricorrente è RI 2, tuttavia, la ricevibilità del ricorso

non è del tutto limpida.

In primo

luogo, lo scritto del 23 ottobre 2007 non è qualificato “ricorso” bensì “motivazioni integrative nell’ambito del reclamo/ricorso

del 2 luglio 2007”. Dal

contenuto dello scritto si evince comunque la volontà di sottoporre le decisioni contestate al giudizio della Camera di diritto tributario.

In

secondo luogo, la contestazione

coinvolge le tassazioni 2001,

2002, 2003, 2004 e 2005. Tuttavia, nel momento in cui il ricorso è stato

inoltrato, la decisione su

reclamo relativa al periodo

fiscale 2005 non era ancora stata notificata alla contribuente. La decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2005 è infatti stata intimata

solo il 28 novembre 2007.

La questione della ricevibilità del ricorso per il

periodo fiscale 2005 può

tuttavia rimanere aperta, essendo il gravame respinto nel merito.

2.

2.1.

La

ricorrente censura in primo luogo l’assoggettamento all’imposta sul reddito

delle prestazioni erogatele dall’Istituto

delle assicurazioni sociali e

dalla cassa pensione. Si tratta

di rendite d’invalidità, che le sono state versate a partire dal 1° settembre

2001.

2.2

Deve

dapprima essere ricordato che la ricorrente e il marito sono stati entrambi assoggettati

illimitatamente all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, a partire dal

momento in cui hanno ottenuto il permesso di dimora annuale (B).

Trattandosi

di lavoratore straniero, che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha domicilio o dimora fiscali nel Cantone, il marito è peraltro stato

assoggettato ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il suo reddito da

attività lucrativa dipendente (art. 104 cpv. 1 prima frase LT; art. 83 cpv. 1

LIFD). L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la

procedura ordinaria (art. 104 cpv. 1 seconda frase LT; art. 87 prima frase

LIFD). È riservata la tassazione

ordinaria giusta gli articoli 112 e 113 LT e 90 LIFD (art. 104 cpv. 1 terza

frase LT; art. 87 seconda frase LIFD).

2.3

Come già

visto, l’imposta alla fonte non viene trattenuta su tutti i redditi conseguiti

dai lavoratori che hanno domcilio o dimora fiscale ma che non hanno un permesso di domicilio. Infatti, secondo gli articoli 105 cpv.

2.

LT e 84 cpv. 2 LIFD, sono assoggettati all’imposta alla fonte

a) tutti

i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità

per prestazioni speciali,

provvigioni, assegni, premi per

anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;

b) tutti

i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure

i proventi da assicurazioni

contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La legge

cantonale e un'ordinanza federale precisano poi che fanno in particolare parte

dei proventi compensativi le indennità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi

di queste ultime (art. 105 cpv. 2 lett. b LT; v. anche art. 3 cpv. 1

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [Ordinanza

sull'imposta alla fonte, OIFo, RS 642.118.2]).

2.4

Sebbene

la legge non definisca la nozione

di proventi compensativi, dagli esempi contenuti negli articoli citati si

evince che vi rientrano solo prestazioni che compensano una perdita di reddito che si presume sia

temporanea e involontaria, nella forma di indennità giornaliere. Deve dunque trattarsi di prestazioni sostitutive che intervengono in relazione ad un’attività lucrativa ridotta o interrotta in modo passeggero (Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 6 ad art.

84.

LIFD, p. 1022).

Alla luce

delle premesse indicate, le rendite d’invalidità erogate in base alle leggi

federali sull’invalidità o sulla previdenza professionale sono assoggettate all’imposta alla fonte solo fintantoché il

beneficiario possa ancora

sfruttare la propria capacità lavorativa residua oppure, accanto alla rendita

d’invalidità, percepisca anche prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea, 2002, n. 16 ad art. 32 LAID, p.

635; Rufener, Zur Erfassung von

"Ersatzeinkünften" mit der Quellensteuer nach dem DBG und dem StHG,

in ASA 63 p. 97 ss., in particolare p. 102).

2.5

Da quanto precede discende

la conclusione che le rendite d’invalidità percepite da RI 2 non erano soggette

all’imposta alla fonte, fintantoché ella non aveva il permesso di domicilio,

non trattandosi di “proventi compensativi” secondo gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD. È in questo senso che deve essere

letta la dichiarazione del 5

luglio 2007 dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, secondo

cui l’imposta alla fonte non è stata trattenuta “in quanto è stata al beneficio di una rendita AI con un grado del

100%”.

Tale dichiarazione non

significa per contro, come vorrebbe la ricorrente, che la rendita in discussione

è esente dall’imposta sul reddito.

3.

3.1.

Se le

rendite d’invalidità percepite dalla contribuente non sono soggette alla

ritenuta d’imposta alla fonte, sono allora applicabili gli articoli 112

LT e 90 LIFD, secondo i quali le persone assoggettate

all’imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la

sostanza e per i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte.

Si tratta

di quella che la legge chiama “tassazione ordinaria complementare”.

È dunque

ineccepibile la decisione

dell’autorità di tassazione di

assoggettare tali rendite all’imposta ordinaria sul reddito.

3.2

Non può

neppure essere accolta la pretesa della ricorrente di ammettere tutte le deduzioni dal reddito imponibile, che sono

previste dalla legge, a cominciare da quelle sociali per figli a carico.

Infatti,

è ben vero che in linea di principio il contribuente ha diritto a tutte le deduzioni dal reddito previste dagli articoli da 26 a 33a e 212 e 213 LIFD

(per il diritto cantonale, dagli articoli da 25 a 32 e 34 LT). Si deve tuttavia

tener presente che le aliquote dell’imposta alla fonte incorporano un certo

numero di deduzioni secondo gli

articoli 107 LT e 86 LIFD; inoltre, è pure ammessa una “correzione dell’aliquota” per deduzioni supplementari, in particolar modo per

quelle previste dagli articoli 32 LT e 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse nella

procedura ordinaria (Pedroli, op.

cit., n. 5 ad art. 90 LIFD, p. 1038; Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, Basilea, 2000, n. 4 ad art. 90 LIFD, p. 38; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II,

Therwil/Basilea, 2002, n. 12 ad art. 90 LIFD, p. 823; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,

n. 9 ad art. 90 LIFD, p. 757).

3.3

Per

quanto concerne il calcolo dell’aliquota, l’art. 112 cpv. 1 seconda frase LT e

l’art. 90 cpv. 1 seconda frase LIFD stabiliscono che al calcolo delle aliquote

si applichino per analogia, rispettivamente, l’articolo 6 LT e l’art. 7 LIFD.

Ciò implica che, ai fini della determinazione dell’aliquota, si prendano in considerazione anche i redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte. In

dottrina si è fatto osservare, a tale riguardo, che gli articoli 6 LT e 7 LIFD,

che hanno lo scopo di tener conto della progressione delle aliquote, esigono che il reddito sia assoggettato

all’aliquota che corrisponde alla totalità dei redditi netti; di conseguenza,

non si deve prendere in considerazione il reddito (lordo) che è stato assoggettato all’imposta alla

fonte, ma questo deve essere ridotto per valutazione nella misura delle deduzioni incluse nell’aliquota (Locher,

op. cit., n. 13 ad art. 90 LIFD, p. 823; Pedroli,

op. cit., n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1039).

Anche a

questo proposito, le decisioni

impugnate devono essere confermate, per il fatto che hanno preso in considerazione lo stipendio del marito non lordo ma netto. Se lo stipendio lordo del 2005 ammontava a fr. 64'800.–,

infatti, per il calcolo dell’aliquota esso è stato considerato nella misura di

fr. 52'000.–.

3.4

Deve tuttavia essere

ricordato che la ricorrente è divorziata dal 24 ottobre 2004.

4.

4.1.

Quindi,

la ricorrente lamenta una disparità di trattamento, per il fatto che l’onere fiscale

che grava sulle rendite in questione è molto inferiore

a quanto sarebbe stato se le rendite stesse fossero state assoggettate alla

ritenuta d’imposta alla fonte.

4.2

A tale

riguardo, si deve ricordare che, secondo il Tribunale federale, il sistema

dell’imposta alla fonte si differenzia in modo piuttosto marcato da quello

vigente in materia di tassazione

ordinaria del reddito e del patrimonio. Nell'ambito dell'imposta alla fonte vengono infatti colpiti

soltanto alcuni singoli redditi in quanto tali. Inoltre, evidenti ragioni di praticabilità impongono di

procedere a delle semplificazioni,

motivo per cui le particolarità individuali del contribuente, rilevanti dal

punto di vista fiscale, possono essere considerate soltanto in maniera limitata

(RDAT II-2000 n. 21t consid. 3 b aa e riferimenti citati).

4.3

Con la censura di

disparità di trattamento, la ricorrente invoca in realtà un trattamento

privilegiato. È vero che, se le rendite d’invalidità fossero sottoposte alla

ritenuta alla fonte, beneficierebbero di aliquote più favorevoli; ma non è meno

vero che, se la ricorrente ed il coniuge fossero stati sottoposti ad imposizione

ordinaria per l’insieme dei loro redditi, compreso in particolare lo stipendio

del marito, l’onere fiscale complessivo sarebbe stato ben superiore rispetto a

quello che risulta dalla somma dell’imposta alla fonte già trattenuta sul salario

e dell’imposta ordinaria sulle rendite percepite dalla moglie.

I contribuenti, neppure

quelli che hanno il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, senza permesso

di domicilio, non hanno tuttavia la scelta fra una modalità di tassazione dei

loro redditi e l’altra. Come si è detto, l’eccezione è rappresentata

dall’imposizione alla fonte, che è riservata ai redditi dell’attività lucrativa

dipendente ed ai proventi compensativi. Poiché le rendite d’invalidità, nel caso

concreto, non rientrano nella nozione di “proventi compensativi”, non possono

godere di un trattamento fiscale che sarebbe più vantaggioso.

5.

La ricorrente si chiede infine se per la tassazione del periodo fiscale 2001 e 2002 non sia subentrata la prescrizione.

Per gli

articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in

cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Poiché le

decisioni che concernono il periodo fiscale (biennale) 2001/2002 sono

state adottate dall’Ufficio di

tassazione nel corso del 2007,

è evidente che il diritto di tassare non era prescritto.

Va anche

detto che la ricorrente era obbligata a dichiarare le rendite in discussione – come espressamente stabilito

dall’art. 112 cpv. 2 LT – e, non facendolo, si è esposta anche al rischio di una procedura di recupero d’imposta

(che può essere avviata fino a dieci anni dopo la fine del periodo fiscale) ed eventualmente anche ad una

di contravvenzione.

6.

Il

ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso di RI 1 è irricevibile.

1.2. Il ricorso di RI 2 è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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