80.2007.145
Imposta alla fonte dimoranti: proventi compensativi, non rendita invalidità al 100%, tassazione ordinaria complementare, calcolo aliquota
26 febbraio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2007.145
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Imposta alla fonte dimoranti: proventi compensativi, non rendita invalidità al 100%, tassazione ordinaria complementare, calcolo aliquota
IMPOSIZIONE ALLA FONTE
art. 84 cpv. 2 LIFD
art. 90 LIFD
art. 105 cpv. 2 LT
art. 112 LT
Incarto n.
80.2007.145
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
RI 2
rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 ottobre 2007 contro la decisione del 17 ottobre 2007 in materia di IC/IFD 2001/2002,
2003, 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1
e RI 2, titolari dapprima di un permesso di dimora annuale (B), hanno poi ottenuto
un permesso di domicilio (C) il
1° aprile 2005.
Il marito
è stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte sul proprio reddito del lavoro, fino al momento
dell’ottenimento del domicilio.
La moglie, invalida al 100% non è per contro stata assoggettata all’imposta
alla fonte sulle rendite versatele dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dalla cassa pensione.
B. Con
decisioni del 4 luglio, del 20 agosto e del 17 ottobre 2007,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato a RI
2 le tassazioni delle imposte
cantonale e federale diretta per il periodi 2001/2002 (dal 1° settembre 2001), 2003, 2004 e 2005 (fino al 31
marzo). Il reddito imponibile era costituito dalla rendita AI e dalla pensione percepite dalla contribuente a partire
dal 1° settembre 2001, mentre l’aliquota teneva conto anche del reddito del
lavoro del marito e del reddito della sostanza all’estero.
La
contribuente e il marito impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 2 luglio, del 17 agosto e del 18 ottobre 2007, argomentando che erano
divenuti imponibili solo dal 1° aprile 2005 e, subordinatamente, chiedendo la
concessione di tutte le deduzioni, in particolare per i figli a carico.
L’Ufficio di tassazione respingeva i reclami con decisioni del 17 e del 22 ottobre e del 28 novembre 2007. Nella motivazione, spiegava che il marito era già stato
assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte per i periodi in questione, con l’aliquota per coniugati che teneva conto delle deduzioni per figli. Per quanto attiene alle
rendite d’invalidità percepite dalla moglie, esse erano state assoggettate alla
tassazione complementare, in
quanto non soggette alla ritenuta alla fonte.
C. Con
ricorso del 23 ottobre 2007, RI 1 e RI 2 contestano le decisioni in questione, argomentando che la tassazione ordinaria si giustificherebbe solo a partire dal 1° aprile 2005,
dopo la concessione del
permesso C. Allegano poi una dichiarazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, che spiega di non avere assoggettato la rendita alla
tassazione alla fonte,
trattandosi di invalidità con grado del 100%. Chiedono quindi che, se proprio le rendite devono essere assoggettate
all’imposta, lo siano con la ritenuta alla fonte o almeno con il riconoscimento
di tutte le deduzioni. Si domandano
infine se le tassazioni 2001 e
2002 non siano già prescritte.
Diritto
1. 1.1.
Il
ricorso è stato interposto da RI 1 e RI 2. Le decisioni impugnate, tuttavia, indicano come debitrice d’imposta la sola RI
Considerandi
2.
Ne
consegue che, nella misura in cui le decisioni sono contestate da RI 1, il ricorso è irricevibile, in quanto non
legittimato.
1.2
Anche
nella misura in cui ricorrente è RI 2, tuttavia, la ricevibilità del ricorso
non è del tutto limpida.
In primo
luogo, lo scritto del 23 ottobre 2007 non è qualificato “ricorso” bensì “motivazioni integrative nell’ambito del reclamo/ricorso
del 2 luglio 2007”. Dal
contenuto dello scritto si evince comunque la volontà di sottoporre le decisioni contestate al giudizio della Camera di diritto tributario.
In
secondo luogo, la contestazione
coinvolge le tassazioni 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005. Tuttavia, nel momento in cui il ricorso è stato
inoltrato, la decisione su
reclamo relativa al periodo
fiscale 2005 non era ancora stata notificata alla contribuente. La decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2005 è infatti stata intimata
solo il 28 novembre 2007.
La questione della ricevibilità del ricorso per il
periodo fiscale 2005 può
tuttavia rimanere aperta, essendo il gravame respinto nel merito.
2.
2.1.
La
ricorrente censura in primo luogo l’assoggettamento all’imposta sul reddito
delle prestazioni erogatele dall’Istituto
delle assicurazioni sociali e
dalla cassa pensione. Si tratta
di rendite d’invalidità, che le sono state versate a partire dal 1° settembre
2001.
2.2
Deve
dapprima essere ricordato che la ricorrente e il marito sono stati entrambi assoggettati
illimitatamente all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, a partire dal
momento in cui hanno ottenuto il permesso di dimora annuale (B).
Trattandosi
di lavoratore straniero, che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha domicilio o dimora fiscali nel Cantone, il marito è peraltro stato
assoggettato ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il suo reddito da
attività lucrativa dipendente (art. 104 cpv. 1 prima frase LT; art. 83 cpv. 1
LIFD). L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la
procedura ordinaria (art. 104 cpv. 1 seconda frase LT; art. 87 prima frase
LIFD). È riservata la tassazione
ordinaria giusta gli articoli 112 e 113 LT e 90 LIFD (art. 104 cpv. 1 terza
frase LT; art. 87 seconda frase LIFD).
2.3
Come già
visto, l’imposta alla fonte non viene trattenuta su tutti i redditi conseguiti
dai lavoratori che hanno domcilio o dimora fiscale ma che non hanno un permesso di domicilio. Infatti, secondo gli articoli 105 cpv.
2.
LT e 84 cpv. 2 LIFD, sono assoggettati all’imposta alla fonte
a) tutti
i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità
per prestazioni speciali,
provvigioni, assegni, premi per
anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;
b) tutti
i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure
i proventi da assicurazioni
contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.
La legge
cantonale e un'ordinanza federale precisano poi che fanno in particolare parte
dei proventi compensativi le indennità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi
di queste ultime (art. 105 cpv. 2 lett. b LT; v. anche art. 3 cpv. 1
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [Ordinanza
sull'imposta alla fonte, OIFo, RS 642.118.2]).
2.4
Sebbene
la legge non definisca la nozione
di proventi compensativi, dagli esempi contenuti negli articoli citati si
evince che vi rientrano solo prestazioni che compensano una perdita di reddito che si presume sia
temporanea e involontaria, nella forma di indennità giornaliere. Deve dunque trattarsi di prestazioni sostitutive che intervengono in relazione ad un’attività lucrativa ridotta o interrotta in modo passeggero (Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 6 ad art.
84.
LIFD, p. 1022).
Alla luce
delle premesse indicate, le rendite d’invalidità erogate in base alle leggi
federali sull’invalidità o sulla previdenza professionale sono assoggettate all’imposta alla fonte solo fintantoché il
beneficiario possa ancora
sfruttare la propria capacità lavorativa residua oppure, accanto alla rendita
d’invalidità, percepisca anche prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea, 2002, n. 16 ad art. 32 LAID, p.
635; Rufener, Zur Erfassung von
"Ersatzeinkünften" mit der Quellensteuer nach dem DBG und dem StHG,
in ASA 63 p. 97 ss., in particolare p. 102).
2.5
Da quanto precede discende
la conclusione che le rendite d’invalidità percepite da RI 2 non erano soggette
all’imposta alla fonte, fintantoché ella non aveva il permesso di domicilio,
non trattandosi di “proventi compensativi” secondo gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD. È in questo senso che deve essere
letta la dichiarazione del 5
luglio 2007 dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, secondo
cui l’imposta alla fonte non è stata trattenuta “in quanto è stata al beneficio di una rendita AI con un grado del
100%”.
Tale dichiarazione non
significa per contro, come vorrebbe la ricorrente, che la rendita in discussione
è esente dall’imposta sul reddito.
3.
3.1.
Se le
rendite d’invalidità percepite dalla contribuente non sono soggette alla
ritenuta d’imposta alla fonte, sono allora applicabili gli articoli 112
LT e 90 LIFD, secondo i quali le persone assoggettate
all’imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la
sostanza e per i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte.
Si tratta
di quella che la legge chiama “tassazione ordinaria complementare”.
È dunque
ineccepibile la decisione
dell’autorità di tassazione di
assoggettare tali rendite all’imposta ordinaria sul reddito.
3.2
Non può
neppure essere accolta la pretesa della ricorrente di ammettere tutte le deduzioni dal reddito imponibile, che sono
previste dalla legge, a cominciare da quelle sociali per figli a carico.
Infatti,
è ben vero che in linea di principio il contribuente ha diritto a tutte le deduzioni dal reddito previste dagli articoli da 26 a 33a e 212 e 213 LIFD
(per il diritto cantonale, dagli articoli da 25 a 32 e 34 LT). Si deve tuttavia
tener presente che le aliquote dell’imposta alla fonte incorporano un certo
numero di deduzioni secondo gli
articoli 107 LT e 86 LIFD; inoltre, è pure ammessa una “correzione dell’aliquota” per deduzioni supplementari, in particolar modo per
quelle previste dagli articoli 32 LT e 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse nella
procedura ordinaria (Pedroli, op.
cit., n. 5 ad art. 90 LIFD, p. 1038; Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, Basilea, 2000, n. 4 ad art. 90 LIFD, p. 38; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II,
Therwil/Basilea, 2002, n. 12 ad art. 90 LIFD, p. 823; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,
n. 9 ad art. 90 LIFD, p. 757).
3.3
Per
quanto concerne il calcolo dell’aliquota, l’art. 112 cpv. 1 seconda frase LT e
l’art. 90 cpv. 1 seconda frase LIFD stabiliscono che al calcolo delle aliquote
si applichino per analogia, rispettivamente, l’articolo 6 LT e l’art. 7 LIFD.
Ciò implica che, ai fini della determinazione dell’aliquota, si prendano in considerazione anche i redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte. In
dottrina si è fatto osservare, a tale riguardo, che gli articoli 6 LT e 7 LIFD,
che hanno lo scopo di tener conto della progressione delle aliquote, esigono che il reddito sia assoggettato
all’aliquota che corrisponde alla totalità dei redditi netti; di conseguenza,
non si deve prendere in considerazione il reddito (lordo) che è stato assoggettato all’imposta alla
fonte, ma questo deve essere ridotto per valutazione nella misura delle deduzioni incluse nell’aliquota (Locher,
op. cit., n. 13 ad art. 90 LIFD, p. 823; Pedroli,
op. cit., n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1039).
Anche a
questo proposito, le decisioni
impugnate devono essere confermate, per il fatto che hanno preso in considerazione lo stipendio del marito non lordo ma netto. Se lo stipendio lordo del 2005 ammontava a fr. 64'800.–,
infatti, per il calcolo dell’aliquota esso è stato considerato nella misura di
fr. 52'000.–.
3.4
Deve tuttavia essere
ricordato che la ricorrente è divorziata dal 24 ottobre 2004.
4.
4.1.
Quindi,
la ricorrente lamenta una disparità di trattamento, per il fatto che l’onere fiscale
che grava sulle rendite in questione è molto inferiore
a quanto sarebbe stato se le rendite stesse fossero state assoggettate alla
ritenuta d’imposta alla fonte.
4.2
A tale
riguardo, si deve ricordare che, secondo il Tribunale federale, il sistema
dell’imposta alla fonte si differenzia in modo piuttosto marcato da quello
vigente in materia di tassazione
ordinaria del reddito e del patrimonio. Nell'ambito dell'imposta alla fonte vengono infatti colpiti
soltanto alcuni singoli redditi in quanto tali. Inoltre, evidenti ragioni di praticabilità impongono di
procedere a delle semplificazioni,
motivo per cui le particolarità individuali del contribuente, rilevanti dal
punto di vista fiscale, possono essere considerate soltanto in maniera limitata
(RDAT II-2000 n. 21t consid. 3 b aa e riferimenti citati).
4.3
Con la censura di
disparità di trattamento, la ricorrente invoca in realtà un trattamento
privilegiato. È vero che, se le rendite d’invalidità fossero sottoposte alla
ritenuta alla fonte, beneficierebbero di aliquote più favorevoli; ma non è meno
vero che, se la ricorrente ed il coniuge fossero stati sottoposti ad imposizione
ordinaria per l’insieme dei loro redditi, compreso in particolare lo stipendio
del marito, l’onere fiscale complessivo sarebbe stato ben superiore rispetto a
quello che risulta dalla somma dell’imposta alla fonte già trattenuta sul salario
e dell’imposta ordinaria sulle rendite percepite dalla moglie.
I contribuenti, neppure
quelli che hanno il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, senza permesso
di domicilio, non hanno tuttavia la scelta fra una modalità di tassazione dei
loro redditi e l’altra. Come si è detto, l’eccezione è rappresentata
dall’imposizione alla fonte, che è riservata ai redditi dell’attività lucrativa
dipendente ed ai proventi compensativi. Poiché le rendite d’invalidità, nel caso
concreto, non rientrano nella nozione di “proventi compensativi”, non possono
godere di un trattamento fiscale che sarebbe più vantaggioso.
5.
La ricorrente si chiede infine se per la tassazione del periodo fiscale 2001 e 2002 non sia subentrata la prescrizione.
Per gli
articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in
cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Poiché le
decisioni che concernono il periodo fiscale (biennale) 2001/2002 sono
state adottate dall’Ufficio di
tassazione nel corso del 2007,
è evidente che il diritto di tassare non era prescritto.
Va anche
detto che la ricorrente era obbligata a dichiarare le rendite in discussione – come espressamente stabilito
dall’art. 112 cpv. 2 LT – e, non facendolo, si è esposta anche al rischio di una procedura di recupero d’imposta
(che può essere avviata fino a dieci anni dopo la fine del periodo fiscale) ed eventualmente anche ad una
di contravvenzione.
6.
Il
ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso di RI 1 è irricevibile.
1.2. Il ricorso di RI 2 è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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