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Decisione

80.2007.147

Multa per violazione obblighi di procedura: mancato invio documentazione debito, proroga del termine per collaborare

10 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- in data

15 giugno 2007, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche

(UTPG) indirizzava alla RI 1 una “richiesta di chiarimenti e di documentazione legate alla verifica fiscale esperita

sugli esercizi 2002, 2003, 2004, nonché in merito ai bilanci 2005 successivamente

presentati”;

- entro il

29 giugno 2007 la contribuente avrebbe dovuto trasmettere all’UTPG diversi

documenti contabili in relazione

ad “altri debiti” a breve ed a lungo termine;

- la

lettera in questione avvertiva

che, in caso di inosservanza dell’invito, alla contribuente avrebbe potuto

essere inflitta una multa e si sarebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio;

- con

scritto del 27 giugno 2007, la rappresentante contrattuale della contribuente

si rivolgeva all’UTPG, informandolo che stava raccogliendo la documentazione necessaria e chiedendo una proroga del

termine per presentarla fino alla fine di agosto 2007, in quanto i responsabili

erano assenti fino alla fine di luglio;

- l’UTPG

rispondeva con lettera del 6 luglio 2007, comunicando alla contribuente che “in via del tutto eccezionale” le concedeva una proroga fino al 31

luglio 2007 per l’inoltro della

documentazione e riproponendo

altresì le comminatorie per l’eventuale inosservanza del termine;

- con decisione del 22 agosto 2007, l’UTPG infliggeva

alla contribuente una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro

della documentazione richiesta

e rinnovava la diffida a presentare gli atti indicati;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 agosto 2007, argomentando di avere chiesto

una proroga fino alla fine di agosto ma di averla ottenuta solo fino a fine luglio;

- secondo

la reclamante, essa avrebbe poi ottenuto una ulteriore proroga verbale “di alcuni giorni”, scaduta la quale avrebbe ancora cercato di contattare il funzionario incaricato “per delle delucidazioni in merito alla richiesta di informazioni, ma senza risultato, in quanto quest’ultimo era assente per

vacanze fino al 19 agosto”;

- l’autorità

di tassazione respingeva il

reclamo con decisione del 17

ottobre 2007, nella quale osservava in particolare che il funzionario interpellato, al ritorno dalle vacanze il 20 agosto 2007, aveva

“fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per mettersi in contatto

telefonico” con il rappresentante della contribuente, senza risultato;

- con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della multa disciplinare, riproponendo sostanzialmente gli

argomenti già contenuti nel reclamo e sottolineando l’incompatibilità della

proroga concessa dall’UTPG con la presenza in studio della persona responsabile;

- la

ricorrente lamenta inoltre di essere già stata oggetto di due verifiche fiscali

per gli stessi esercizi e che la documentazione richiestale è già stata più volte messa a disposizione;

- infine la

contribuente censura la violazione del diritto di essere sentita, per il

fatto che non è stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo;

- la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il ricorso,

con osservazioni del 5 dicembre

2007;

- all’udienza

del 1° aprile 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

- chiunque,

nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza

un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non

consegna la dichiarazione

d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al

massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257

LT e 174 LIFD);

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi

di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella

fattispecie, l’autorità di tassazione aveva richiesto alla ricorrente la produzione di documentazione

Considerandi

relativa a debiti risultanti dal bilancio;

- nella sua

lettera del 27 giugno 2007, con cui chiedeva di prorogare il termine attribuitole,

la contribuente non aveva messo in discussione la legittimità e la proporzionalità della richiesta di documentazione rivoltale dall’autorità di tassazione, limitandosi come detto a fare riferimento all’assenza dei

“responsabili” fino alla fine di luglio del 2007;

- la

richiesta di documentazione

indirizzata alla contribuente era fondata sugli articoli 200 LT e 126 LIFD,

secondo cui il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a

domanda dell’autorità di tassazione, informazioni

orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati,

come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2);

- in questa

prospettiva, appare senz’altro giustificata la richiesta di documentare i debiti

della contribuente;

- il fatto

che la proroga concessa alla contribuente avesse una durata inferiore rispetto

a quanto richiesto non basta a rendere ingiustificata la sanzione: si è già sottolineato del resto che

la domanda di proroga del termine era stata giustificata con esclusivo riferimento

all’assenza per ferie dei “responsabili” all’interno della società che rappresenta

la contribuente nei rapporti con l’autorità fiscale;

- a tale

riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono

perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi

fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2

LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della

scadenza);

- in

considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”),

l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad

art. 119 LIFD, p. 1178);

- ritenuto

che la legge non prevede alcun diritto ad una proroga dei termini fissati

dall’autorità, va detto che quella concessa nella fattispecie era senz’altro

adeguata alle circostanze, ammontando a ben due volte il termine inizialmente

concesso (un mese di proroga di un termine di quindici giorni);

- nessuna

diversa conclusione può

discendere dall’affermazione

della ricorrente secondo cui la prassi dell’Ufficio sarebbe usualmente più generosa: se, in altri casi, l’autorità di

tassazione può aver concesso

proroghe dei termini più ampie e magari anche solo verbali, è evidente come ciò

non possa creare una pretesa della contribuente a stabilire le modalità ed i

tempi della propria collaborazione con l’autorità fiscale;

- l’affermazione secondo cui la documentazione sarebbe già stata messa a disposizione dell’autorità fiscale in occasione di una precedente verifica non può

essere presa in considerazione:

essa non è stata infatti fatta valere né in occasione della domanda di proroga né con il reclamo contro la multa

disciplinare;

- il fatto

che la contribuente non sia stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo

contro la multa, infine, non costituisce una violazione del suo

diritto di essere sentita;

- circa lo

svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante,

gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano infatti ad

attribuire all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione;

- gli

articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che

l’autorità di tassazione prende

la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;

- né la

legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su

reclamo;

- né una simile garanzia

discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., poiché secondo il Tribunale federale

la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464.

consid. 4c e giurisprudenza citata);

- come ha

ricordato in una recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo

particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei

cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo

cui [solo] l'autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006

consid. 3.2);

- si potrebbe tuttavia

ritenere che con la richiesta di convocazione la contribuente esigesse un’audizione

personale secondo l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU): come

già accennato, infatti, anche la multa per violazione degli obblighi

procedurali è considerata di carattere penale, ma la giurisprudenza ha già

chiarito che l’art. 6 CEDU è rispettato se l’audizione è concessa nel corso

della procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, mentre non

occorre che lo sia anche nell'ambito della procedura dinanzi

all'autorità amministrativa, la quale è competente in prima istanza per

infliggere multe fiscali (DTF 119 Ib 311 consid. 7b e 7c);

- da quanto precede discende

chiaramente la conclusione che non può essere censurata la mancata convocazione

della ricorrente da parte dell’Ufficio di tassazione, tanto più che l’udienza

gli è stata concessa nel corso della procedura di ricorso dinanzi a questa

Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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