80.2007.147
Multa per violazione obblighi di procedura: mancato invio documentazione debito, proroga del termine per collaborare
10 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2007.147
Data decisione, Autorità:
10.04.2008, CDT
Titolo:
Multa per violazione obblighi di procedura: mancato invio documentazione debito, proroga del termine per collaborare
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI D'ORDINE
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 119 cpv. 2 LIFD
art. 126 LIFD
art. 174 LIFD
art. 192 cpv. 2 LT
art. 200 LT
art. 257 LT
Incarto n.
80.2007.147
Lugano
10 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 ottobre 2007 contro la decisione del 17 ottobre 2007 in materia di multa
disciplinare.
Fatti
- in data
15 giugno 2007, l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) indirizzava alla RI 1 una “richiesta di chiarimenti e di documentazione legate alla verifica fiscale esperita
sugli esercizi 2002, 2003, 2004, nonché in merito ai bilanci 2005 successivamente
presentati”;
- entro il
29 giugno 2007 la contribuente avrebbe dovuto trasmettere all’UTPG diversi
documenti contabili in relazione
ad “altri debiti” a breve ed a lungo termine;
- la
lettera in questione avvertiva
che, in caso di inosservanza dell’invito, alla contribuente avrebbe potuto
essere inflitta una multa e si sarebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio;
- con
scritto del 27 giugno 2007, la rappresentante contrattuale della contribuente
si rivolgeva all’UTPG, informandolo che stava raccogliendo la documentazione necessaria e chiedendo una proroga del
termine per presentarla fino alla fine di agosto 2007, in quanto i responsabili
erano assenti fino alla fine di luglio;
- l’UTPG
rispondeva con lettera del 6 luglio 2007, comunicando alla contribuente che “in via del tutto eccezionale” le concedeva una proroga fino al 31
luglio 2007 per l’inoltro della
documentazione e riproponendo
altresì le comminatorie per l’eventuale inosservanza del termine;
- con decisione del 22 agosto 2007, l’UTPG infliggeva
alla contribuente una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro
della documentazione richiesta
e rinnovava la diffida a presentare gli atti indicati;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 agosto 2007, argomentando di avere chiesto
una proroga fino alla fine di agosto ma di averla ottenuta solo fino a fine luglio;
- secondo
la reclamante, essa avrebbe poi ottenuto una ulteriore proroga verbale “di alcuni giorni”, scaduta la quale avrebbe ancora cercato di contattare il funzionario incaricato “per delle delucidazioni in merito alla richiesta di informazioni, ma senza risultato, in quanto quest’ultimo era assente per
vacanze fino al 19 agosto”;
- l’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo con decisione del 17
ottobre 2007, nella quale osservava in particolare che il funzionario interpellato, al ritorno dalle vacanze il 20 agosto 2007, aveva
“fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per mettersi in contatto
telefonico” con il rappresentante della contribuente, senza risultato;
- con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della multa disciplinare, riproponendo sostanzialmente gli
argomenti già contenuti nel reclamo e sottolineando l’incompatibilità della
proroga concessa dall’UTPG con la presenza in studio della persona responsabile;
- la
ricorrente lamenta inoltre di essere già stata oggetto di due verifiche fiscali
per gli stessi esercizi e che la documentazione richiestale è già stata più volte messa a disposizione;
- infine la
contribuente censura la violazione del diritto di essere sentita, per il
fatto che non è stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo;
- la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il ricorso,
con osservazioni del 5 dicembre
2007;
- all’udienza
del 1° aprile 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
- chiunque,
nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza
un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non
consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi
di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella
fattispecie, l’autorità di tassazione aveva richiesto alla ricorrente la produzione di documentazione
Considerandi
relativa a debiti risultanti dal bilancio;
- nella sua
lettera del 27 giugno 2007, con cui chiedeva di prorogare il termine attribuitole,
la contribuente non aveva messo in discussione la legittimità e la proporzionalità della richiesta di documentazione rivoltale dall’autorità di tassazione, limitandosi come detto a fare riferimento all’assenza dei
“responsabili” fino alla fine di luglio del 2007;
- la
richiesta di documentazione
indirizzata alla contribuente era fondata sugli articoli 200 LT e 126 LIFD,
secondo cui il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a
domanda dell’autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati,
come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2);
- in questa
prospettiva, appare senz’altro giustificata la richiesta di documentare i debiti
della contribuente;
- il fatto
che la proroga concessa alla contribuente avesse una durata inferiore rispetto
a quanto richiesto non basta a rendere ingiustificata la sanzione: si è già sottolineato del resto che
la domanda di proroga del termine era stata giustificata con esclusivo riferimento
all’assenza per ferie dei “responsabili” all’interno della società che rappresenta
la contribuente nei rapporti con l’autorità fiscale;
- a tale
riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono
perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi
fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2
LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della
scadenza);
- in
considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”),
l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad
art. 119 LIFD, p. 1178);
- ritenuto
che la legge non prevede alcun diritto ad una proroga dei termini fissati
dall’autorità, va detto che quella concessa nella fattispecie era senz’altro
adeguata alle circostanze, ammontando a ben due volte il termine inizialmente
concesso (un mese di proroga di un termine di quindici giorni);
- nessuna
diversa conclusione può
discendere dall’affermazione
della ricorrente secondo cui la prassi dell’Ufficio sarebbe usualmente più generosa: se, in altri casi, l’autorità di
tassazione può aver concesso
proroghe dei termini più ampie e magari anche solo verbali, è evidente come ciò
non possa creare una pretesa della contribuente a stabilire le modalità ed i
tempi della propria collaborazione con l’autorità fiscale;
- l’affermazione secondo cui la documentazione sarebbe già stata messa a disposizione dell’autorità fiscale in occasione di una precedente verifica non può
essere presa in considerazione:
essa non è stata infatti fatta valere né in occasione della domanda di proroga né con il reclamo contro la multa
disciplinare;
- il fatto
che la contribuente non sia stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo
contro la multa, infine, non costituisce una violazione del suo
diritto di essere sentita;
- circa lo
svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante,
gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano infatti ad
attribuire all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione;
- gli
articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che
l’autorità di tassazione prende
la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;
- né la
legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono
dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su
reclamo;
- né una simile garanzia
discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., poiché secondo il Tribunale federale
la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I
464.
consid. 4c e giurisprudenza citata);
- come ha
ricordato in una recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo
particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei
cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo
cui [solo] l'autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006
consid. 3.2);
- si potrebbe tuttavia
ritenere che con la richiesta di convocazione la contribuente esigesse un’audizione
personale secondo l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU): come
già accennato, infatti, anche la multa per violazione degli obblighi
procedurali è considerata di carattere penale, ma la giurisprudenza ha già
chiarito che l’art. 6 CEDU è rispettato se l’audizione è concessa nel corso
della procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, mentre non
occorre che lo sia anche nell'ambito della procedura dinanzi
all'autorità amministrativa, la quale è competente in prima istanza per
infliggere multe fiscali (DTF 119 Ib 311 consid. 7b e 7c);
- da quanto precede discende
chiaramente la conclusione che non può essere censurata la mancata convocazione
della ricorrente da parte dell’Ufficio di tassazione, tanto più che l’udienza
gli è stata concessa nel corso della procedura di ricorso dinanzi a questa
Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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