80.2007.151
Ricupero d'imposta: prestazione in capitale della cassa pensione, attestazione incompleta, dichiarazione incompleta contribuente, non multa per sottrazione d'imposta
26 febbraio 2008Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.151
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Ricupero d'imposta: prestazione in capitale della cassa pensione, attestazione incompleta, dichiarazione incompleta contribuente, non multa per sottrazione d'imposta
RICUPERO D'IMPOSTA
SOTTRAZIONE D'IMPOSTA
art. 123 cpv. 1 LIFD
art. 129 cpv. 2 LIFD
art. 130 cpv. 1 LIFD
art. 151 LIFD
art. 175 LIFD
art. 196 LT
art. 196 cpv. 1 LT
art. 203 cpv. 2 LT
art. 204 cpv. 1 LT
art. 258 LT
Incarto n.
80.2007.151
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 novembre 2007 contro la decisione del 9 ottobre 2007 in materia di recupero
d'imposta e multe tributarie IC, IFD e ic 2000 - 2003.
Fatti
A. RI 1,
1940, ha lavorato alle dipendenze della Banca __________ per 28 anni e 5 mesi.
Quando il 31 dicembre 2000 è stato prepensionato, il suo avere di vecchiaia per la parte complementare (pilastro
2b) garantita dal Fondo di previdenza __________ ammontava a Fr. 429'122.30, mentre la parte obbligatoria (2a),
assicurata presso la Fondazione
collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________, era pari a Fr. 162'319.-.
B. Dando
seguito alla specifica richiesta del beneficiario del 7 dicembre 2000, il 31 dicembre 2000 il Fondo di previdenza __________
ha versato al contribuente soltanto l'importo di Fr. 179'122.30,
mentre la differenza (Fr. 250'000.-)
è rimasta presso il Fondo di previdenza a favore di RI 1.
Con
separata decisione di tassazione del 22 gennaio 2001, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ l'ha imposto per l'IC e l'IFD 2000 sull'ammontare della prestazione in capitale ricevuta.
Il 19
gennaio 2001 la Fondazione __________ ha versato al contribuente
l'importo di Fr. 162'319.- ed il 3 maggio 2002 il medesimo UT l'ha tassato per tale prestazione per l'IC e l'IFD 2001, sempre in virtù degli artt. 38
LIFD e LT.
C. Con
il compimento dei 65 anni, il 20 marzo 2005 si è realizzato l'evento assicurato del pensionamento. Il 31 marzo 2005 il Fondo di
previdenza __________ ha quindi versato al beneficiario il restante capitale di Fr. 250'000.-, a cui si sono aggiunti gli interessi maturati dal 31 dicembre
2000. Sull'importo complessivo
di Fr. 303'270.20, il 14 luglio 2005 l'UT di __________ ha calcolato le imposte cantonali e federali dovute
nel 2005 sul capitale proveniente
dalla previdenza.
Contro
questa decisione di tassazione il contribuente ha interposto reclamo,
che è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con
decisione del 29 luglio 2005, con la motivazione che la "polizza di libero passaggio" era stata liberata e versata al
reclamante solo dal compimento del suo sessantacinquesimo anno d'età (cioè dal 31.3.2005), con la conseguenza che
solamente da quel momento erano dati i presupposti per la tassazione speciale secondo l'art. 38 della legge
tributaria.
D. Con
sentenza del 22 marzo 2006, questa Camera ha accolto un ricorso del contribuente
ed ha annullato la tassazione
dell’imposta annua intera per il 2005. La Corte ha infatti accertato che,
secondo il Regolamento del fondo di previdenza, le prestazioni previdenziali spettanti all'insorgente sono diventate esigibili con il
raggiungimento dell'età di
prepensionamento, con la
conseguenza che in quel momento l'intero avere di vecchiaia è pervenuto al beneficiario, indipendentemente dal fatto che egli abbia deciso di lasciare
depositata presso lo stesso Fondo di previdenza una parte di queste sue prestazioni previdenziali e di ritirarla soltanto
più tardi. L’intero avere previdenziale complementare (Fr. 429'122.30) avrebbe dovuto pertanto essere imposto
fiscalmente al momento in cui è diventato esigibile e dunque disponibile per il
beneficiario, ovvero al 31
dicembre 2000.
E. L’Ufficio delle
procedure speciali della Divisione delle contribuzioni
ha convocato il contribuente ad un’audizione per il 6 dicembre 2006. In tale occasione, gli ha comunicato l’apertura di una procedura di recupero
d’imposta e multa.
Con due
decisioni del 20 febbraio 2007, l’Ufficio delle procedure speciali ha disposto il recupero delle imposte
dirette federali, cantonali e comunali per gli anni 2000 e seguenti, ed ha
inflitto al contribuente le multe per sottrazione d’imposta, come segue:
- recupero
IFD 2000 (imposta speciale) fr. 5'276.95
- multa
IFD 2000 (imposta speciale) fr. 1'741.40
- recupero
IFD 2003 fr. 566.90
- recupero
IC 2000 (imposta speciale) fr. 10'321.20
- multa
IC 2000 (imposta speciale) fr. 3'406.–
- recupero
IC 2001 fr. 718.–
- recupero
IC 2002 fr. 718.–
- recupero
IC 2003 fr. 1'961.–
- recupero
imposte comunali 2000/2003 fr. 12'898.30
- multe
imposta comunale 2000 fr. 3'235.70
In totale,
la somma del ricupero d’imposta, delle multe e degli interessi di ritardo
ammontano a:
- per il Canton Ticino fr.
19'477.55
- per il
Comune di Morbio Inferiore fr. 18'360.55
- recupero
IFD 2003 fr. 8'811.50
Nella motivazione
delle decisioni, l’autorità di
tassazione ha fatto presente
che, al momento dell’emissione
della tassazione speciale
(gennaio 2001), essa non era a
conoscenza del fatto che l’importo assoggettato all’imposta non fosse completo;
il contribuente, da parte sua, “pur sapendo di aver diritto all’intero ammontare,
in quanto il versamento parziale fu effettuato su sua esplicita richiesta… non
ha interposto reclamo contro la citata tassazione speciale, né ha specificato l’importo nella propria dichiarazione 2001/2002, trasmessa all’autorità dopo
aver ricevuto il conteggio
d’imposta speciale”.
L’Ufficio procedure speciali ha respinto, con
decisioni del 9 ottobre 2007,
un reclamo del contribuente.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio delle procedure speciali. Il ricorrente sostiene in particolar modo
che la tassazione dell’imposta
annua intera 2001 gli è stata notificata prima che egli avesse inoltrato la
dichiarazione fiscale 2001/2002
ed in quest’ultima egli ha dichiarato come sostanza anche l’importo litigioso. Sottolinea poi come questa Camera,
nella sua precedente sentenza, abbia attribuito alla cassa pensione la responsabilità per la mancata
informazione dell’autorità
fiscale.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità di tassazione
ha intrapreso un ricupero d’imposta nei confronti del contribuente, per il
fatto che egli non ha dichiarato l’intera prestazione in capitale divenuta
esigibile nel corso del 2000. La tassazione dell’imposta annua intera per il
2000, notificatagli con decisioni del 22 gennaio 2001, è in tal modo passata in
giudicato incompleta.
1.2.
L’autorità
fiscale può ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se sono
adempiuti i presupposti per il ricupero d'imposta, cioè se esistono fatti o
prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che
a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era
incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23
giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.).
Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente
dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175
LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza
nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti
fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere
eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa
del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di
tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito
insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
1.3.
Il fatto
che la tassazione dell’imposta
annua intera sulle prestazioni
in capitale della previdenza, relativa al periodo fiscale 2000, sia incompleta è assodato, almeno dopo la sentenza
del 22 marzo 2006, con cui questa Camera ha accolto il ricorso del contribuente.
Del resto, le parti non lo contestano.
Resta
quindi da stabilire se il conseguimento della prestazione in capitale in questione fosse conosciuto all’autorità di tassazione. Tale aspetto è determinante, per il fatto che il ricorrente
sostiene di avere “persistito nell’esporre nelle dichiarazioni l’intero capitale di cui sono stato
beneficiante al momento del pensionamento”. Sarebbe stata per contro l’autorità di tassazione, a decidere di non assoggettare tali
importi alle imposte, “senza dare né chiedere spiegazioni”.
1.4.
Secondo gli
articoli 196 cpv. 1 LT e 123
cpv. 1 LIFD,
le autorità di tassazione determinano
con il contribuente le condizioni
di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Di principio, la tassazione
risulta quindi dalla collaborazione delle due parti. Al contribuente è infatti imposto l'obbligo di
fare tutto il necessario per
consentire una tassazione
completa ed esatta (articoli 200 cpv. 1 LT e 126
cpv. 1 LIFD).
In particolare, egli deve compilare il modulo della dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero
e rinviarlo tempestivamente, con gli allegati prescritti (articoli 198 cpv. 2
LT e 124
cpv. 2 LIFD).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente nutre dei
dubbi sulla rilevanza fiscale di un determinato fatto, non deve sottacerlo, ma
segnalare la propria incertezza. In ogni caso deve esporre la situazione in maniera completa e trasparente
(sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 5.2; sentenza 2A.502/2005 del
Considerandi
2.
febbraio 2006, in: StR 61 p.
442, consid. 2; sentenza 2A.182/200 del 25 aprile 2003, in: ASA
73.
p. 482, consid.
3.3
). D'altra parte, l'autorità fiscale controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini
necessarie (articoli 204 cpv. 1 LT e 130
cpv. 1 LIFD).
Di principio, può comunque confidare
nel fatto che la dichiarazione
è corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad
effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti
complementari nell'incarto fiscale. Essa non deve comunque fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che nei relativi
formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche delle
questioni puramente giuridiche.
Un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti,
ossia manifesti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati
fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la
relativa conoscenza (sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 5.2; sentenza
2A.502/2005
del 2 febbraio 2006, in: StR 61
pag. 442, consid. 2; sentenza 2A.182/ 2002 del 25 aprile 2003, in: ASA
73.
pag. 482, consid.
3.3
-3.3.3; sentenza 2A.736/2004
del 24 giugno 2005, consid. 4.3).
1.5
Il __________ ha inviato
il 16 dicembre 2000 all’autorità di tassazione la notifica di prestazioni in
capitale, indicando che il 31 dicembre 2000 sarebbe stato pagato un importo di
fr. 179'122.30, corrispondente a prestazioni del 2° Pilastro. Su tale base, con
decisioni del 22 gennaio 2001, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, prima ancora
di ricevere la dichiarazione fiscale 2001/2002 (periodo di computo 1999/2000)
del contribuente, ha provveduto ad intimare a quest’ultimo le tassazioni
dell’imposta annua intera 2000, riprendendo quale prestazione imponibile
l’importo indicato dal Fondo di previdenza. Che in tal modo la cassa pensione
abbia disatteso l’obbligo di presentare un’attestazione all’autorità fiscale
(articoli 203 LT e 129 LIFD) è già stato sottolineato nella sentenza del 22
marzo 2006.
In questa sede, deve
tuttavia essere rilevato che la mancata attestazione da parte del debitore
della prestazione non esimeva in ogni modo il ricorrente dall’obbligo di
dichiarare a sua volta, in modo corretto e completo, l’importo della prestazione
che gli era stata erogata. L’attestazione da parte del terzo secondo le citate
disposizioni legali non dispensa infatti il contribuente dall’obbligo di
consegnare lo stesso documento (di cui riceve un doppio secondo gli articoli 203
cpv. 2 LT e 129 cpv. 2 LIFD) all’autorità di tassazione insieme alla sua
dichiarazione fiscale (Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 8 ad art. 129 LIFD, p. 1249). Se il contribuente, come egli
stesso ha affermato, era consapevole che dal momento del pensionamento
anticipato era “diventato titolare anche del residuo capitale di fr. 250'000.–,
che a mio libero arbitrio avrei potuto prelevare per impegnarlo diversamente o
anche per spenderlo” (cfr. ricorso, par. 2 in fine), non si comprende
per quale ragione abbia omesso di dichiararlo, anche se non risultava
dall’attestazione del Fondo di previdenza.
Sebbene l’autorità di
tassazione abbia notificato al contribuente la tassazione dell’imposta annua
intera prima ancora che il contribuente avesse adempiuto il proprio obbligo di
dichiarazione dei redditi conseguiti nel biennio 1999/2000, mediante l’inoltro
della dichiarazione 2001/2002, dalla dichiarazione fiscale stessa si evince tuttavia
che non è stata dichiarata alcuna “liquidazione in capitale in compenso di
prestazioni ricorrenti, oppure corrisposte alla cessazione dei rapporti di
servizio, oppure provenienti da istituzioni di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata” (pagina 2 del modulo 2,
riga 10).
1.6
Il
ricorrente sostiene tuttavia che la situazione era nota al fisco, per il fatto che egli aveva dichiarato il
capitale in questione come
sostanza imponibile al 1° gennaio 2001. In effetti, nel modulo 13a (elenco dei titoli e di altri
collocamenti in capitale), figura fra i beni patrimoniali “fondo previdenza II
pilastro __________ o”, con un importo in capitale di fr. 250'000.–.
Se il
contribuente riteneva di avere già conseguito tale capitale, come poi
sostenuto, doveva tuttavia, come già rilevato, dichiararlo anzitutto fra i
redditi imponibili e non limitarsi ad indicarlo nella sostanza esistente al 1°
gennaio 2001. Qualora l’errata
indicazione contenuta
nell’attestazione rilasciata
dalla cassa pensione avesse lasciato
sussistere dei dubbi nel contribuente, in merito all’imponibilità della prestazione in discussione, egli avrebbe dovuto informarne l’autorità di tassazione e non limitarsi semplicemente a
rinunciare a menzionare
l’importo fra i redditi imponibili.
In tal
senso si è già pronunciato il Tribunale federale, nel caso di un contribuente
che aveva omesso di dichiarare l’utile in capitale conseguito con la liquidazione di una società anonima, ma aveva
tuttavia menzionato nella
sostanza imponibile i titoli acquistati con tale guadagno. Per il fatto che il
contribuente aveva anche indicato la liquidazione della società, l’Alta Corte ha riconosciuto che l’autorità fosse
al corrente sia della sua partecipazione alla società in questione sia del fatto che quest’ultima fosse in liquidazione. Ha tuttavia escluso che potesse
sapere che la liquidazione si
era conclusa e che il contribuente avesse conseguito l’utile scaturitone.
Dichiarando l’utile di liquidazione sotto la rubrica “sostanza” anziché sotto “reddito”, aveva lasciato
intendere che l’utile di liquidazione non fosse ancora stato riparitito o che egli non avesse ancora
diritto di incassare la sua quota. Il Tribunale federale ha pertanto negato che
fossero adempiuti i requisiti previsti dall’art. 151 cpv. 2 LIFD, secondo cui
il recupero d’imposta non può essere eseguito se il contribuente ha
inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua
sostanza e del suo capitale (RDAF 2003 II p. 622).
Anche il
ricorrente ha omesso di indicare fra i redditi la prestazione in capitale ricevuta, limitandosi ad
aggiungerla alla sostanza imponibile. In tal modo, non ha messo l’autorità di
tassazione in condizione di rendersi conto che l’importo di fr.
250'000.– era già esigibile e come tale imponibile quale reddito. Neppure
quando l’Ufficio di tassazione, notificandogli la tassazione 2001/2002, ha stralciato dalla
sostanza imponibile il capitale in discussione, confermando in tal modo inequivocabilmente di aver ritenuto che
la prestazione in capitale non
fosse ancora stata realizzata, il contribuente ha reagito, interponendo
reclamo. Il fatto, sottolineato nel ricorso, che la tassazione IC/IFD 2001/2002 sia stata emessa con
la motivazione “tassazione come ai dati forniti dal contribuente”
non impediva comunque al contribuente di avvedersi dello stralcio dell’importo in questione dalla sostanza imponibile.
1.7
I
presupposti per il ricupero d’imposta sono conseguentemente adempiuti. Il ricorrente
tenta invano di giustificare la situazione che si è verificata, invocando le proprie “non piene cognizioni in materia fiscale”. Al contrario, egli ha dimostrato, contestando con
successo la tassazione
dell’imposta annua intera per il periodo fiscale 2005, di essere a conoscenza dei presupposti per
l’assoggettamento delle prestazioni in capitale della previdenza professionale ed anche dei requisiti per valutarne la realizzazione fiscale e la conseguente imponibilità.
In altri termini, proprio
perché ha interposto ricorso contro la tassazione dell’importo di fr. 250'000.– nel periodo fiscale 2005, argomentando che tale prestazione era divenuta esigibile e quindi imponibile
nel 2000, egli ha dimostrato di sapere che la tassazione dell’imposta annua intera 2000 era incompleta.
2.
2.1.
Come detto, l’autorità di
tassazione ha anche inflitto al contribuente delle multe disciplinari,
ritenendo che egli abbia commesso una sottrazione d’imposta con una condotta
“perlomeno negligente”.
2.2
Per gli articoli 258 cpv. 1
LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa
in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta
in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.
La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di
colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave,
aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175
cpv. 2 LIFD).
Se il contribuente
denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità
fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 3
LT e art. 175 cpv. 3 LIFD).
2.3
La
fattispecie oggettiva della sottrazione d’imposta è adempiuta, come risulta dalle considerazioni in merito al ricupero d’imposta (v. supra,
consid. 1.). Resta quindi da verificare se sia adempiuta anche la fattispecie
soggettiva, cioè se la sottrazione d’imposta sia riconducibile all’intenzionalità o almeno alla negligenza del
contribuente.
Come si è
già sottolineato, gran parte della responsabilità per l’incompletezza della
tassazione dell’imposta annua
intera per il periodo fiscale
2000.
deve essere attribuita alla cassa pensione, che ha erroneamente indicato un importo parziale nell’attestazio-ne fiscale relativa alla prestazione in capitale erogata al contribuente.
Altro elemento che ha concorso alla tassazione incompleta è indubbiamente la precipitazione con cui l’Ufficio
di tassazione ha proceduto
all’adozione delle decisioni relative all’impo-sta annua intera,
che come detto sono state notificate al contribuente ancor prima che questi
avesse inoltrato la propria dichiarazione fiscale 2001/2002 (computo 1999/2000).
Ciò non
toglie che, proprio con la sua
successiva dichiarazione, il contribuente
abbia lasciato trasparire la consapevolezza dell’errore commesso dalla cassa
pensione; non si è infatti limitato
a non dichiarare fra i redditi la prestazione in capitale ottenuta, ma ha inserito nella sostanza imponibile il
valore del capitale in questione.
Dall’altra
parte, va sottolineato che effettivamente il contribuente ha indicato nella sua
dichiarazione il capitale in
discussione, includendolo
nell’elenco titoli. Sennonché, l’Ufficio di tassazione si è
limitato a “correggere” il calcolo della sostanza imponibile, stralciando il
capitale di fr. 250'000.–, senza chiedere alcuna spiegazione della sua inclusione nell’elenco titoli. Inoltre, ha emesso
le tassazioni 2001/2002 ed anche
2003.
con l’indicazione “tassazione come ai dati forniti dal
contribuente”. È vero, dunque, che il contribuente, non impugnando tali tassazioni, ha lasciato che le tassazioni in questione passassero in giudicato senza che vi fosse incluso il capitale di
fr. 250'000.– e, soprattutto, senza che la prestazione in capitale venisse assoggettata all’imposta sul reddito; ma non
è meno vero che l’errore della cassa pensione, da un lato, e l’operato dell’Ufficio di tassazione,
dall’altro, hanno fatto sì che al contribuente si richiedesse una diligenza
accresciuta rispetto a quella normalmente esigibile in situazioni analoghe.
Per
queste ragioni, questa Camera
ritiene che la negligenza del ricorrente, se vi è stata, non possa ancora
essere considerata sanzionabile
con una multa.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto in parte, con l’annullamento delle multe
disciplinari. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico
del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su
reclamo del 9 ottobre 2007 sono riformate nel senso che sono annullate le multe
per sottrazione d’imposta.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di quattro quinti (fr. 1'680.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
T
erzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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