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Decisione

80.2007.151

Ricupero d'imposta: prestazione in capitale della cassa pensione, attestazione incompleta, dichiarazione incompleta contribuente, non multa per sottrazione d'imposta

26 febbraio 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

1940, ha lavorato alle dipendenze della Banca __________ per 28 anni e 5 mesi.

Quando il 31 dicembre 2000 è stato prepensionato, il suo avere di vecchiaia per la parte complementare (pilastro

2b) garantita dal Fondo di previdenza __________ ammontava a Fr. 429'122.30, mentre la parte obbligatoria (2a),

assicurata presso la Fondazione

collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________, era pari a Fr. 162'319.-.

B. Dando

seguito alla specifica richiesta del beneficiario del 7 dicembre 2000, il 31 dicembre 2000 il Fondo di previdenza __________

ha versato al contribuente soltanto l'importo di Fr. 179'122.30,

mentre la differenza (Fr. 250'000.-)

è rimasta presso il Fondo di previdenza a favore di RI 1.

Con

separata decisione di tassazione del 22 gennaio 2001, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ l'ha imposto per l'IC e l'IFD 2000 sull'ammontare della prestazione in capitale ricevuta.

Il 19

gennaio 2001 la Fondazione __________ ha versato al contribuente

l'importo di Fr. 162'319.- ed il 3 maggio 2002 il medesimo UT l'ha tassato per tale prestazione per l'IC e l'IFD 2001, sempre in virtù degli artt. 38

LIFD e LT.

C. Con

il compimento dei 65 anni, il 20 marzo 2005 si è realizzato l'evento assicurato del pensionamento. Il 31 marzo 2005 il Fondo di

previdenza __________ ha quindi versato al beneficiario il restante capitale di Fr. 250'000.-, a cui si sono aggiunti gli interessi maturati dal 31 dicembre

2000. Sull'importo complessivo

di Fr. 303'270.20, il 14 luglio 2005 l'UT di __________ ha calcolato le imposte cantonali e federali dovute

nel 2005 sul capitale proveniente

dalla previdenza.

Contro

questa decisione di tassazione il contribuente ha interposto reclamo,

che è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con

decisione del 29 luglio 2005, con la motivazione che la "polizza di libero passaggio" era stata liberata e versata al

reclamante solo dal compimento del suo sessantacinquesimo anno d'età (cioè dal 31.3.2005), con la conseguenza che

solamente da quel momento erano dati i presupposti per la tassazione speciale secondo l'art. 38 della legge

tributaria.

D. Con

sentenza del 22 marzo 2006, questa Camera ha accolto un ricorso del contribuente

ed ha annullato la tassazione

dell’imposta annua intera per il 2005. La Corte ha infatti accertato che,

secondo il Regolamento del fondo di previdenza, le prestazioni previdenziali spettanti all'insorgente sono diventate esigibili con il

raggiungimento dell'età di

prepensionamento, con la

conseguenza che in quel momento l'intero avere di vecchiaia è pervenuto al beneficiario, indipendentemente dal fatto che egli abbia deciso di lasciare

depositata presso lo stesso Fondo di previdenza una parte di queste sue prestazioni previdenziali e di ritirarla soltanto

più tardi. L’intero avere previdenziale complementare (Fr. 429'122.30) avrebbe dovuto pertanto essere imposto

fiscalmente al momento in cui è diventato esigibile e dunque disponibile per il

beneficiario, ovvero al 31

dicembre 2000.

E. L’Ufficio delle

procedure speciali della Divisione delle contribuzioni

ha convocato il contribuente ad un’audizione per il 6 dicembre 2006. In tale occasione, gli ha comunicato l’apertura di una procedura di recupero

d’imposta e multa.

Con due

decisioni del 20 febbraio 2007, l’Ufficio delle procedure speciali ha disposto il recupero delle imposte

dirette federali, cantonali e comunali per gli anni 2000 e seguenti, ed ha

inflitto al contribuente le multe per sottrazione d’imposta, come segue:

- recupero

IFD 2000 (imposta speciale) fr. 5'276.95

- multa

IFD 2000 (imposta speciale) fr. 1'741.40

- recupero

IFD 2003 fr. 566.90

- recupero

IC 2000 (imposta speciale) fr. 10'321.20

- multa

IC 2000 (imposta speciale) fr. 3'406.–

- recupero

IC 2001 fr. 718.–

- recupero

IC 2002 fr. 718.–

- recupero

IC 2003 fr. 1'961.–

- recupero

imposte comunali 2000/2003 fr. 12'898.30

- multe

imposta comunale 2000 fr. 3'235.70

In totale,

la somma del ricupero d’imposta, delle multe e degli interessi di ritardo

ammontano a:

- per il Canton Ticino fr.

19'477.55

- per il

Comune di Morbio Inferiore fr. 18'360.55

- recupero

IFD 2003 fr. 8'811.50

Nella motivazione

delle decisioni, l’autorità di

tassazione ha fatto presente

che, al momento dell’emissione

della tassazione speciale

(gennaio 2001), essa non era a

conoscenza del fatto che l’importo assoggettato all’imposta non fosse completo;

il contribuente, da parte sua, “pur sapendo di aver diritto all’intero ammontare,

in quanto il versamento parziale fu effettuato su sua esplicita richiesta… non

ha interposto reclamo contro la citata tassazione speciale, né ha specificato l’importo nella propria dichiarazione 2001/2002, trasmessa all’autorità dopo

aver ricevuto il conteggio

d’imposta speciale”.

L’Ufficio procedure speciali ha respinto, con

decisioni del 9 ottobre 2007,

un reclamo del contribuente.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio delle procedure speciali. Il ricorrente sostiene in particolar modo

che la tassazione dell’imposta

annua intera 2001 gli è stata notificata prima che egli avesse inoltrato la

dichiarazione fiscale 2001/2002

ed in quest’ultima egli ha dichiarato come sostanza anche l’importo litigioso. Sottolinea poi come questa Camera,

nella sua precedente sentenza, abbia attribuito alla cassa pensione la responsabilità per la mancata

informazione dell’autorità

fiscale.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità di tassazione

ha intrapreso un ricupero d’imposta nei confronti del contribuente, per il

fatto che egli non ha dichiarato l’intera prestazione in capitale divenuta

esigibile nel corso del 2000. La tassazione dell’imposta annua intera per il

2000, notificatagli con decisioni del 22 gennaio 2001, è in tal modo passata in

giudicato incompleta.

1.2.

L’autorità

fiscale può ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se sono

adempiuti i presupposti per il ricupero d'imposta, cioè se esistono fatti o

prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che

a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era

incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23

giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.).

Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente

dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175

LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza

nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti

fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere

eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa

del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di

tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito

insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).

1.3.

Il fatto

che la tassazione dell’imposta

annua intera sulle prestazioni

in capitale della previdenza, relativa al periodo fiscale 2000, sia incompleta è assodato, almeno dopo la sentenza

del 22 marzo 2006, con cui questa Camera ha accolto il ricorso del contribuente.

Del resto, le parti non lo contestano.

Resta

quindi da stabilire se il conseguimento della prestazione in capitale in questione fosse conosciuto all’autorità di tassazione. Tale aspetto è determinante, per il fatto che il ricorrente

sostiene di avere “persistito nell’esporre nelle dichiarazioni l’intero capitale di cui sono stato

beneficiante al momento del pensionamento”. Sarebbe stata per contro l’autorità di tassazione, a decidere di non assoggettare tali

importi alle imposte, “senza dare né chiedere spiegazioni”.

1.4.

Secondo gli

articoli 196 cpv. 1 LT e 123

cpv. 1 LIFD,

le autorità di tassazione determinano

con il contribuente le condizioni

di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Di principio, la tassazione

risulta quindi dalla collaborazione delle due parti. Al contribuente è infatti imposto l'obbligo di

fare tutto il necessario per

consentire una tassazione

completa ed esatta (articoli 200 cpv. 1 LT e 126

cpv. 1 LIFD).

In particolare, egli deve compilare il modulo della dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero

e rinviarlo tempestivamente, con gli allegati prescritti (articoli 198 cpv. 2

LT e 124

cpv. 2 LIFD).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente nutre dei

dubbi sulla rilevanza fiscale di un determinato fatto, non deve sottacerlo, ma

segnalare la propria incertezza. In ogni caso deve esporre la situazione in maniera completa e trasparente

(sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 5.2; sentenza 2A.502/2005 del

Considerandi

2.

febbraio 2006, in: StR 61 p.

442, consid. 2; sentenza 2A.182/200 del 25 aprile 2003, in: ASA

73.

p. 482, consid.

3.3

). D'altra parte, l'autorità fiscale controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini

necessarie (articoli 204 cpv. 1 LT e 130

cpv. 1 LIFD).

Di principio, può comunque confidare

nel fatto che la dichiarazione

è corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad

effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti

complementari nell'incarto fiscale. Essa non deve comunque fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che nei relativi

formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche delle

questioni puramente giuridiche.

Un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti,

ossia manifesti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati

fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la

relativa conoscenza (sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 5.2; sentenza

2A.502/2005

del 2 febbraio 2006, in: StR 61

pag. 442, consid. 2; sentenza 2A.182/ 2002 del 25 aprile 2003, in: ASA

73.

pag. 482, consid.

3.3

-3.3.3; sentenza 2A.736/2004

del 24 giugno 2005, consid. 4.3).

1.5

Il __________ ha inviato

il 16 dicembre 2000 all’autorità di tassazione la notifica di prestazioni in

capitale, indicando che il 31 dicembre 2000 sarebbe stato pagato un importo di

fr. 179'122.30, corrispondente a prestazioni del 2° Pilastro. Su tale base, con

decisioni del 22 gennaio 2001, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, prima ancora

di ricevere la dichiarazione fiscale 2001/2002 (periodo di computo 1999/2000)

del contribuente, ha provveduto ad intimare a quest’ultimo le tassazioni

dell’imposta annua intera 2000, riprendendo quale prestazione imponibile

l’importo indicato dal Fondo di previdenza. Che in tal modo la cassa pensione

abbia disatteso l’obbligo di presentare un’attestazione all’autorità fiscale

(articoli 203 LT e 129 LIFD) è già stato sottolineato nella sentenza del 22

marzo 2006.

In questa sede, deve

tuttavia essere rilevato che la mancata attestazione da parte del debitore

della prestazione non esimeva in ogni modo il ricorrente dall’obbligo di

dichiarare a sua volta, in modo corretto e completo, l’importo della prestazione

che gli era stata erogata. L’attestazione da parte del terzo secondo le citate

disposizioni legali non dispensa infatti il contribuente dall’obbligo di

consegnare lo stesso documento (di cui riceve un doppio secondo gli articoli 203

cpv. 2 LT e 129 cpv. 2 LIFD) all’autorità di tassazione insieme alla sua

dichiarazione fiscale (Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 8 ad art. 129 LIFD, p. 1249). Se il contribuente, come egli

stesso ha affermato, era consapevole che dal momento del pensionamento

anticipato era “diventato titolare anche del residuo capitale di fr. 250'000.–,

che a mio libero arbitrio avrei potuto prelevare per impegnarlo diversamente o

anche per spenderlo” (cfr. ricorso, par. 2 in fine), non si comprende

per quale ragione abbia omesso di dichiararlo, anche se non risultava

dall’attestazione del Fondo di previdenza.

Sebbene l’autorità di

tassazione abbia notificato al contribuente la tassazione dell’imposta annua

intera prima ancora che il contribuente avesse adempiuto il proprio obbligo di

dichiarazione dei redditi conseguiti nel biennio 1999/2000, mediante l’inoltro

della dichiarazione 2001/2002, dalla dichiarazione fiscale stessa si evince tuttavia

che non è stata dichiarata alcuna “liquidazione in capitale in compenso di

prestazioni ricorrenti, oppure corrisposte alla cessazione dei rapporti di

servizio, oppure provenienti da istituzioni di previdenza professionale o da

forme riconosciute di previdenza individuale vincolata” (pagina 2 del modulo 2,

riga 10).

1.6

Il

ricorrente sostiene tuttavia che la situazione era nota al fisco, per il fatto che egli aveva dichiarato il

capitale in questione come

sostanza imponibile al 1° gennaio 2001. In effetti, nel modulo 13a (elenco dei titoli e di altri

collocamenti in capitale), figura fra i beni patrimoniali “fondo previdenza II

pilastro __________ o”, con un importo in capitale di fr. 250'000.–.

Se il

contribuente riteneva di avere già conseguito tale capitale, come poi

sostenuto, doveva tuttavia, come già rilevato, dichiararlo anzitutto fra i

redditi imponibili e non limitarsi ad indicarlo nella sostanza esistente al 1°

gennaio 2001. Qualora l’errata

indicazione contenuta

nell’attestazione rilasciata

dalla cassa pensione avesse lasciato

sussistere dei dubbi nel contribuente, in merito all’imponibilità della prestazione in discussione, egli avrebbe dovuto informarne l’autorità di tassazione e non limitarsi semplicemente a

rinunciare a menzionare

l’importo fra i redditi imponibili.

In tal

senso si è già pronunciato il Tribunale federale, nel caso di un contribuente

che aveva omesso di dichiarare l’utile in capitale conseguito con la liquidazione di una società anonima, ma aveva

tuttavia menzionato nella

sostanza imponibile i titoli acquistati con tale guadagno. Per il fatto che il

contribuente aveva anche indicato la liquidazione della società, l’Alta Corte ha riconosciuto che l’autorità fosse

al corrente sia della sua partecipazione alla società in questione sia del fatto che quest’ultima fosse in liquidazione. Ha tuttavia escluso che potesse

sapere che la liquidazione si

era conclusa e che il contribuente avesse conseguito l’utile scaturitone.

Dichiarando l’utile di liquidazione sotto la rubrica “sostanza” anziché sotto “reddito”, aveva lasciato

intendere che l’utile di liquidazione non fosse ancora stato riparitito o che egli non avesse ancora

diritto di incassare la sua quota. Il Tribunale federale ha pertanto negato che

fossero adempiuti i requisiti previsti dall’art. 151 cpv. 2 LIFD, secondo cui

il recupero d’imposta non può essere eseguito se il contribuente ha

inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua

sostanza e del suo capitale (RDAF 2003 II p. 622).

Anche il

ricorrente ha omesso di indicare fra i redditi la prestazione in capitale ricevuta, limitandosi ad

aggiungerla alla sostanza imponibile. In tal modo, non ha messo l’autorità di

tassazione in condizione di rendersi conto che l’importo di fr.

250'000.– era già esigibile e come tale imponibile quale reddito. Neppure

quando l’Ufficio di tassazione, notificandogli la tassazione 2001/2002, ha stralciato dalla

sostanza imponibile il capitale in discussione, confermando in tal modo inequivocabilmente di aver ritenuto che

la prestazione in capitale non

fosse ancora stata realizzata, il contribuente ha reagito, interponendo

reclamo. Il fatto, sottolineato nel ricorso, che la tassazione IC/IFD 2001/2002 sia stata emessa con

la motivazione “tassazione come ai dati forniti dal contribuente”

non impediva comunque al contribuente di avvedersi dello stralcio dell’importo in questione dalla sostanza imponibile.

1.7

I

presupposti per il ricupero d’imposta sono conseguentemente adempiuti. Il ricorrente

tenta invano di giustificare la situazione che si è verificata, invocando le proprie “non piene cognizioni in materia fiscale”. Al contrario, egli ha dimostrato, contestando con

successo la tassazione

dell’imposta annua intera per il periodo fiscale 2005, di essere a conoscenza dei presupposti per

l’assoggettamento delle prestazioni in capitale della previdenza professionale ed anche dei requisiti per valutarne la realizzazione fiscale e la conseguente imponibilità.

In altri termini, proprio

perché ha interposto ricorso contro la tassazione dell’importo di fr. 250'000.– nel periodo fiscale 2005, argomentando che tale prestazione era divenuta esigibile e quindi imponibile

nel 2000, egli ha dimostrato di sapere che la tassazione dell’imposta annua intera 2000 era incompleta.

2.

2.1.

Come detto, l’autorità di

tassazione ha anche inflitto al contribuente delle multe disciplinari,

ritenendo che egli abbia commesso una sottrazione d’imposta con una condotta

“perlomeno negligente”.

2.2

Per gli articoli 258 cpv. 1

LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa

in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta

in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.

La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di

colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave,

aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175

cpv. 2 LIFD).

Se il contribuente

denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità

fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 3

LT e art. 175 cpv. 3 LIFD).

2.3

La

fattispecie oggettiva della sottrazione d’imposta è adempiuta, come risulta dalle considerazioni in merito al ricupero d’imposta (v. supra,

consid. 1.). Resta quindi da verificare se sia adempiuta anche la fattispecie

soggettiva, cioè se la sottrazione d’imposta sia riconducibile all’intenzionalità o almeno alla negligenza del

contribuente.

Come si è

già sottolineato, gran parte della responsabilità per l’incompletezza della

tassazione dell’imposta annua

intera per il periodo fiscale

2000.

deve essere attribuita alla cassa pensione, che ha erroneamente indicato un importo parziale nell’attestazio-ne fiscale relativa alla prestazione in capitale erogata al contribuente.

Altro elemento che ha concorso alla tassazione incompleta è indubbiamente la precipitazione con cui l’Ufficio

di tassazione ha proceduto

all’adozione delle decisioni relative all’impo-sta annua intera,

che come detto sono state notificate al contribuente ancor prima che questi

avesse inoltrato la propria dichiarazione fiscale 2001/2002 (computo 1999/2000).

Ciò non

toglie che, proprio con la sua

successiva dichiarazione, il contribuente

abbia lasciato trasparire la consapevolezza dell’errore commesso dalla cassa

pensione; non si è infatti limitato

a non dichiarare fra i redditi la prestazione in capitale ottenuta, ma ha inserito nella sostanza imponibile il

valore del capitale in questione.

Dall’altra

parte, va sottolineato che effettivamente il contribuente ha indicato nella sua

dichiarazione il capitale in

discussione, includendolo

nell’elenco titoli. Sennonché, l’Ufficio di tassazione si è

limitato a “correggere” il calcolo della sostanza imponibile, stralciando il

capitale di fr. 250'000.–, senza chiedere alcuna spiegazione della sua inclusione nell’elenco titoli. Inoltre, ha emesso

le tassazioni 2001/2002 ed anche

2003.

con l’indicazione “tassazione come ai dati forniti dal

contribuente”. È vero, dunque, che il contribuente, non impugnando tali tassazioni, ha lasciato che le tassazioni in questione passassero in giudicato senza che vi fosse incluso il capitale di

fr. 250'000.– e, soprattutto, senza che la prestazione in capitale venisse assoggettata all’imposta sul reddito; ma non

è meno vero che l’errore della cassa pensione, da un lato, e l’operato dell’Ufficio di tassazione,

dall’altro, hanno fatto sì che al contribuente si richiedesse una diligenza

accresciuta rispetto a quella normalmente esigibile in situazioni analoghe.

Per

queste ragioni, questa Camera

ritiene che la negligenza del ricorrente, se vi è stata, non possa ancora

essere considerata sanzionabile

con una multa.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto in parte, con l’annullamento delle multe

disciplinari. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico

del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su

reclamo del 9 ottobre 2007 sono riformate nel senso che sono annullate le multe

per sottrazione d’imposta.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di quattro quinti (fr. 1'680.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

T

erzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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