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Decisione

80.2007.156

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazioni valutabili in denaro, attività azionisti in concorrenza con SA, società in nome collettivo

3 marzo 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, con sede a __________,

è una società anonima attiva segnatamente nell’esecuzione di impianti sanitari

e di riscaldamento. All’amministratore unico __________ si è affiancato,

all’inizio del 2003, lo zio __________ in qualità di direttore con firma individuale.

Nel medesimo settore è

pure attiva la società in nome collettivo __________, i cui titolari erano i

fratelli __________ e __________. Al decesso di quest’ultimo, sono subentrati

la vedova e i figli, di modo che le quote di partecipazione alla società sono attualmente

così attribuite:

·

50% __________;

·

25% vedova __________;

·

12.5% figlio __________;

·

12.5% figlio __________.

Le due società hanno sede

allo stesso indirizzo, in via __________ a __________.

B. Nel corso del 2005,

l’ispettorato fiscale effettuava una verifica di rito presso la __________, organo

di revisione della RI 1 sin dal 1998.

L’Ispettorato fiscale è

giunto alla conclusione che a partire dal 2002 la società in nome collettivo

non aveva più ragione di esistere (concorrenza alla SA, ricorso a manodopera

della SA, fatturazione alla clientela talvolta a nome della SA). In sostanza,

la sinergia operativa tra le due società aveva permesso uno spostamento di

utili dalla SA alla Snc, permettendo di fatto che la realizzazione di

significativi utili a favore della società in nome collettivo (utili eccezionali,

rispetto ai precedenti risultati) andasse a cadere nel vuoto di tassazione a

seguito del passaggio dal sistema biennale praenumerando a quello

annuale postnumerando. L’Ispettorato fiscale ha altresì concluso che

l’attività dei soci della Snc (__________) rientrava nella sfera di attività

della SA e come tale fosse dunque da imputare a quest’ultima.

C. Con separate

decisioni del 10 maggio 2007, l’UTPG notificava alla contribuente le tassazioni

IC/IFD 2002 e 2003, commisurando l’utile imponibile in fr. 143'900.– (per l’anno

2002) ed in fr. 49'300.– (per l’anno 2003).

In particolare, l’autorità

fiscale aggiungeva all’utile 2002 (pari a fr. 6'111.–) ed alla perdita 2003 (pari

a fr. 5'631.–) un reddito proveniente dalla società in nome collettivo di fr.

102'816.– per il 2002 e di fr. 25'012.– per il 2003.

D. La contribuente,

rappresentata dalla RA 1, impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4

giugno 2007, contestando le riprese sull’utile/perdita dichiarati. Essa evidenziava

che i rapporti intersocietari erano stati regolati nel rispetto delle usuali

condizioni di mercato, rilevando che il tasso orario addebitato alla Snc di fr.

65.–/ora “copre ampiamente i costi del personale, una parte delle spese

generali e permette la realizzazione di una quota parte dell’utile”.

E. L’UTPG respingeva il

reclamo con separate decisioni dell’11 ottobre 2007. Nelle motivazioni, spiegava

che le riprese si giustificavano con il fatto che la __________ non poteva

(più) essere operativa senza l’apporto della manodopera della RI 1, sottolineando

inoltre che le ditte operavano nello stesso campo (a volte con gli stessi

clienti) di modo che l’attività della società in nome collettivo andava

assimilata a quella della società anonima a partire dalla fine del 2001.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la

rinuncia alle riprese effettuate dall’autorità di tassazione.

Evidenzia anzitutto che

dal calcolo allestito dall’ispettorato fiscale emerge che inizialmente lo

spostamento di utile si manifestava con l’utilizzo di un coefficiente di fatturazione

oraria delle prestazioni insufficiente (fr. 65.–/ora anziché fr. 80.–/ora). La

ricorrente sostiene poi che l’operatività della Scn non può essere considerata

cessata al 31 dicembre 2001, essenzialmente per due motivi:

·

anzitutto poiché nel 2002 __________ lavoravano ancora alle

dipendenze della Snc, percependo uno stipendio complessivo di fr. 102'499.95;

·

in secondo luogo poiché esistevano contratti sottoscritti dalla

Scn, riferiti a lavori di notevole importanza e di lunga durata, che andavano

onorati.

In via subordinata, la

ricorrente contesta l’ammontare della ripresa del 2002, pari a fr. 102'816.–.

Al proposito, rileva che in tale importo è pure contenuto lo stipendio dei due

soci, per cui la ripresa andrebbe ridotta a soli fr. 316.–.

G. Nelle proprie

osservazioni dell’11 gennaio 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il gravame. Rinviando alla giurisprudenza del Tribunale federale e

di questa Camera (CDT n. 80.2006.92) e premessa la vicinanza delle due società

(azionariato, ragione sociale, sinergie lavorative ammesse dalla stessa ricorrente),

l’autorità fiscale sostiene che la rinuncia della SA agli utili della Snc

costituisce una c.d. “prestazione valutabile in denaro” che andava imposta come

tale. Quanto allo stipendio percepito dai soci nel 2002, l’autorità fiscale sottolinea

invece che il suo conseguimento è stato possibile unicamente grazie al sostegno

della SA.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58

cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con

riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni

palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto imponibile.

1.2.

La dottrina ha così

riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili", che si

può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale:

-

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

-

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una

persona a lui vicina, vale a dire una prestazione che non sarebbe stata

concessa a un terzo alle stesse condizioni;

-

il fatto che il menzionato carattere della prestazione (avvantaggiare, cioè,

un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi

societari

(cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità

dell'azienda, Agno 1998, p. 367-369; Cagianut/Höhn,

Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,

Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; R.

Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10,

p. 172).

1.3.

Sono

considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione

stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure

dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato

che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che,

secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o

personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

1.4.

Non è infrequente che,

nell'ambito di società con azionariato numericamente contenuto, l'azionista

cerchi di beneficiare dell'utile della società senza dover sottostare

all’imposizione di un determinato reddito una prima volta presso la società al

momento della sua realizzazione e una seconda volta presso l’azionista medesimo

al momento della sua distribuzione.

Molto variata è la

casistica dei provvedimenti che possono venir messi in atto allo scopo di

trasferire degli utili di competenza della società direttamente nelle mani del

titolare dei diritti di partecipazione (azionista per la società anonima) o di

una persona a lui vicina (Bernardoni/Duchini,

op. cit., p. 367; inoltre DTF 113 Ib 23 consid. 2d;

STF 119 Ib consid. 2a).

Costituisce per esempio

distribuzione dissimulata di utile il rimborso della pigione della casa abitata

dall'azionista nella misura in cui eccede la quota che si riferisce allo spazio

adibito ad ufficio e magazzino della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998 in re K.), ma anche la messa a disposizione gratuitamente o a prezzo di favore di un

appartamento al dipendente o all'azionista della società (cfr. Känzig, Wehrsteuer, commento all'art.

21 cpv. 2 DIFD, cifra 237, p. 452; Bernardoni/Duchini,

op. cit., pp. 379 s.; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.). Parimenti, costituisce prestazione valutabile

in denaro la vendita di un immobile da parte della società all’azionista a un

prezzo di favore o viceversa dall’azionista alla società a un prezzo

visibilmente sopravvalutato (cfr. art. 131 cpv. 2 LT; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione degli

utili immobiliari, commentario agli articoli 123-140 LT, Lugano 1996, pp.

225-228).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame ciò che

interessa è il rapporto di concorrenza esistente fra la società ricorrente e la

società in nome collettivo di cui sono soci gli stessi azionisti.

Secondo l’autorità di

tassazione, il fatto che la collettiva non disponesse più, nei periodi fiscali

in discussione, di propri dipendenti, servendosi di conseguenza di quelli della

società anonima, imporrebbe di concludere che i compensi versati dai clienti

alla collettiva costituiscano proventi spettanti alla società anonima. Nella

misura in cui essi sono stati percepiti dalla collettiva, vi sarebbe pertanto

una distribuzione dissimulata di utili.

2.2

Le persone fisiche possono

operare per una società anonima non solo attraverso un contratto di lavoro, ma

anche quali mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio

d’amministrazione. In tutti questi casi sussiste un dovere di fedeltà verso la società. Nel caso del dipendente tale obbligo è sancito dall’art. 321a CO. Durante il

rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire del lavoro rimunerato per

conto di terzi nella misura in cui ciò leda il dovere di fedeltà verso il

datore di lavoro, per esempio facendogli concorrenza. Ma anche il procuratore o

il mandatario preposti all’esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del

principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di

un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza

l'autorizzazione di quest’ultimo. E questo dovere di fedeltà sussiste anche per

i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima e per i terzi

che si occupano della gestione: essi sono infatti tenuti ad adempiere i loro

compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi

della società (art. 717 cpv. 1 CO), astenendosi da tutte quelle

attività che fanno concorrenza alla società anonima.

In altre

parole, l'Alta Corte ha affermato perentoriamente, a tale proposito, che

una società anonima che persegue finalità economiche secondo l'art. 620 cpv. 3

CO non permette in generale simili attività a tali persone. Se lo fa, effettua

una prestazione valutabile in denaro (RF 1998 p. 296 = StE 1998 B

72.13.22

n. 37 = ASA 67 p. 216; cfr. consid 2b/aa).

2.3

Tale sentenza, come già

rilevato da questa Camera (CDT n. 80.2004.1 e 80.2004.40 del 6 marzo 2006 in RtiD II-2006 n. 8t, consid. 6.6.), è stata oggetto di critiche in dottrina, per il fatto che,

pur richiamandosi alle norme del diritto commerciale in merito al divieto di

concorrenza, ometterebbe di spiegare quali norme del diritto civile siano

concretamente applicabili (il divieto di concorrenza del procuratore, quello

del lavoratore o quello del membro del consiglio di amministrazione) e di conseguenza

non terrebbe adeguatamente conto della disciplina prevista dal codice delle

obbligazioni per tali casi. In particolare, secondo la dottrina, un'attività in

concorrenza del membro del consiglio di amministrazione potrebbe essere ammessa

dall'assemblea generale (cfr. Heuberger,

Die verdeckte Gewinnausshüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts,

Berna, 2001, pp. 74-75 e pp. 78-79 e autori citati).

Se poi ci si fondasse

sull'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore (art. 321a CO), si dovrebbe

tener presente il suo carattere dispositivo, con la conseguenza che la sentenza

del Tribunale federale finirebbe per introdurre una disparità di trattamento

fra la persona fisica che non ha il controllo della società ed alla quale il

datore di lavoro consente di svolgere un'attività accessoria, e l'azionista

unico, che per effetto del rapporto di partecipazione si vedrebbe privato di

tale libertà (Josi, Treuepflicht

und geldwerte Leistung, in ST 1999, pp. 251-254).

In un obiter dictum,

questa Camera, nella sopra citata sentenza (RtiD II-2006 n. 8t consid. 6.6.),

ha esplicitamente fatto proprie le considerazioni degli autori citati, relativizzandone

nondimeno la portata.

Dal caso dell'azionista

unico che svolge la sua attività esclusivamente attraverso la società di

capitali dovrebbe cioè essere tenuto distinto quello dell'azionista che svolge

una parallela attività a titolo personale, nella forma di una ditta individuale.

In quest'ultima ipotesi, infatti, si dovrebbe riconoscere al contribuente il

diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la sua

società.

2.4

In un caso più recente,

questa Camera ha riproposto la preoccupazione di evitare che, in virtù della

prossimità dei rapporti tra una persona giuridica e una persona fisica, si crei

una sorta di osmosi o di travaso, grazie a cui determinati utili vengono attribuiti,

secondo valutazioni di convenienza fiscale, all’uno o all’altra.

Per questa ragione, ha ritenuto

di dover confermare integralmente quanto già esposto nel suo precedente giudizio

sopra citato, ribadendo anche che il presupposto per riconoscere al contribuente

il diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la

sua società, è comunque che l'azionista comprovi di avere un'attività distinta

da quella che esercita alle dipendenze della società di capitali, o nella forma

di una ditta individuale o nell'ambito di un'altra società (sentenza CDT n. 80.2006.92 del 16 aprile 2007, in RtiD II-2007 n. 12t).

2.5

Confermando a sua volta

l’applicazione della giurisprudenza in questione, nel caso del presidente del

consiglio d’amministrazione di una società anonima che aveva incassato

provvigioni direttamente, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto

(sentenza del 26 aprile 2007, in StE 2007 B 72.13.22 n. 48, consid. 2.2.5) ha

recentemente sottolineato che anche il Consiglio federale, nel messaggio

concernente una revisione del codice delle obbligazioni del 19 dicembre 2001,

commentando la proposta di una nuova disposizione sul divieto di concorrenza

dei soci di una società a garanzia limitata, ha richiamato proprio la

menzionata sentenza del Tribunale federale, con le seguenti considerazioni:

L’esercizio

di attività concorrenti può avere conseguenze fiscali per la società e per il

gerente o il socio interessato. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che

una società anonima deve fornire una prestazione pecuniaria a una persona

fisica, in quanto questa ha lavorato per la società e contemporaneamente ha

concluso per proprio conto alcuni affari che rientravano nella sfera economica

della società. Questo è il caso se la società autorizza tale persona –

segnatamente se si tratta dell’azionista unico e dell’azionista principale

incaricato della gestione – a esercitare un’attività che potrebbe farle

concorrenza e rinuncia a esigere da questa gli introiti che, per loro natura,

spetterebbero alla società. Queste considerazioni sono valide anche per

l’esercizio di attività concorrenti da parte di soci o gerenti di una Sagl.

(cfr. Messaggio concernente

una revisione del Codice delle obbligazioni [Diritto della società a garanzia

limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società

cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali] n. 01.082 del

19.

dicembre 2001, in FF 2001 pp. 2841-2949, p. 2903).

L’infelice traduzione

italiana non deve indurre in errore: confrontandola con le versioni tedesca e

francese del messaggio, si comprende che la società non “deve fornire” bensì

“fornisce” una prestazione pecuniaria a una persona fisica quando ha concluso

affari per conto proprio.

Il tribunale svittese,

nella sentenza menzionata, ha anche relativizzato le questioni legate

all’interpretazione delle norme del diritto commerciale che si riferiscono agli

obblighi di fedeltà ed ai divieti di concorrenza, osservando che dal punto di

vista del diritto tributario assumono una rilevanza secondaria (StE 2007 B

72.13.22

n. 48 consid. 3.1.4).

3.

3.1.

Nella fattispecie, non si

affiancano una società anonima, da una parte, ed un azionista unico-direttore,

dall’altra, bensì una società anonima, da una parte, e una società in nome collettivo,

dall’altra. La situazione presenta tuttavia significative analogie. Anche in questo

caso, infatti, si tratta di verificare in quale misura le persone fisiche che

compongono la società in nome collettivo esercitino un’attività commerciale effettivamente

indipendente rispetto a quella della società anonima.

3.2

Un primo aspetto su cui è

necessario soffermarsi è evidentemente quello dell’azionariato della

ricorrente.

Il capitale sociale dellaRI

1.

è detenuto per il 20% dalla Snc __________ e per l’80% a titolo fiduciario.

Nel suo rapporto di

verifica del 5 aprile 2007, l’Ispettorato fiscale osserva che, a suo avviso,

almeno dal gennaio 1997 la società anonima è controllata dalle famiglie __________,

sulla base dei seguenti elementi:

·

dal 1997, la SA è domiciliata al medesimo indirizzo della collettiva;

·

l’attività delle due società è identica;

·

talvolta ad uno stesso cliente vengono inviate fatture sia dalla

SA sia dalla collettiva;

·

in una verifica fiscale precedente (10 settembre 2001, per gli

esercizi 1997/98/99), i soci della collettiva avevano ammesso di essere

correntisti, almeno per l’importo di fr. 230'000.–;

·

il 21 febbraio 2003, la ragione sociale della ricorrente è stata

modificata da __________ SA in RI 1;

·

per far fronte a problemi di liquidità, la collettiva ricorre a

prestiti presso la SA, senza pagare alcun interesse.

In effetti, vi è una

convergenza di indizi che depongono a favore della tesi secondo cui la società

ricorrente appartiene alle stesse persone che formano la collettiva. Già nel

rapporto dell’Ispettorato fiscale del 2001, relativo agli esercizi 1997/98/99,

si affermava che la __________ avrebbe assunto gradualmente l’attività

attualmente svolta dalla collettiva. Come già rilevato, poi, gli stessi soci

della collettiva avevano accettato, in seguito alla verifica in discussione,

che parte dell’ingente prestito (fr. 766'750.–) della __________

SA, che figurava nel bilancio della collettiva, fosse considerato prestito dei

soci stessi, sebbene la società anonima da parte sua indicasse di essere

finanziata da un anonimo “correntista”.

Appaiono significative, in

questo contesto, anche le affermazioni contenute nella replica presentata dalla

ricorrente alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni sul ricorso.

Descrivendo i rapporti fra le due imprese, e dopo aver premesso che la maggioranza

del pacchetto azionario è stata sottoscritta “da un soggetto non residente in

Svizzera”, la contribuente afferma che la sua acquisizione è stata resa necessaria

dalle grosse difficoltà finaziarie in cui si dibatteva la collettiva negli anni

1996/97. A comprova delle difficoltà in questione, la ricorrente

accenna ai precetti esecutivi ricevuti, ai ritardi nel pagamento degli stipendi

ed al “mancato versamento degli oneri sociali che le avevano precluso la

partecipazione ai concorsi pubblici”.

La collettiva, nel momento

critico concomitante con la scomparsa di __________, doveva trovare una

soluzione che le permettesse sia la continuazione dell’attività commerciale sia

un nuovo finanziamento sia di poter accedere agli appalti pubblici, pregiudicati

dai debiti contratti con le assicurazioni sociali. Ha allora acquistato una

società anonima che stava cessando l’attività.

La spiegazione più

plausibile è quella già contenuta nel rapporto di verifica dell’Ispettorato del

10.

settembre 2001, che, tenuto conto delle modalità di registrazione, della

provenienza, della rinuncia al pagamento di interessi e dell’assenza di un

contratto, ha ritenuto che i fondi prestati alla collettiva dalla SA provenissero

“da riserve monetarie dei fratelli __________ non dichiarate, accumulate nel

corso degli anni buoni”. Ed è poi la tesi che è stata sostanzialmente

confermata anche dagli stessi membri della collettiva, quando, in seguito alla

verifica in discussione, hanno accettato che i crediti in questione fossero,

almeno in parte, aggiunti agli attivi della collettiva.

3.3

Ora, se è vero che

l’attività della società anonima si è affiancata a quella della collettiva fin

dal 1997 e che in prospettiva la prima avrebbe dovuto assumere gradualmente

l’attività della seconda, è innegabile che nel 2002 vi è stato un importante salto

di qualità in questa evoluzione.

Se, infatti, già negli

anni 1999 e 2000 la ricorrente “prestava” manodopera alla collettiva, nel 2002 quest’ultima

è rimasta del tutto priva di dipendenti propri ed ha dovuto così fare capo esclusivamente

a manodopera della RI 1. Fra l’altro, proprio a partire dal biennio 1999/2000

la collettiva ha cominciato a conseguire utili, ponendo fine ad una serie di

esercizi negativi; il risultato migliore è proprio quello del 2002, con un

utile di fr. 102'816.–.

A partire dal 2002, al più

tardi, la __________ ha cessato di essere operativa, non disponendo più di

manodopera propria. Non si comprende allora come abbia potuto ancora proporsi

sul mercato, in concorrenza con la società anonima ricorrente. Perché sia anche

solo ipotizzabile un’attività propria dei soci della ricorrente, distinta e

separata da quella della società anonima, sarebbe evidentemente necessario che

essi siano in grado di prestare una simile attività concorrenziale. Avendo

ceduto però tutta la loro manodopera proprio alla società anonima, essi si sono

messi in condizione di non poter più offrire alcuna prestazione a propri

clienti.

È così, se ciononostante

hanno fatturato prestazioni a nome della collettiva ed hanno incassato i

relativi compensi, non può che trattarsi di prestazioni valutabili in denaro

erogate dalla società anonima.

3.4

La ricorrente contesta

tale conclusione, argomentando, in primo luogo, che la __________ Snc avrebbe

avuto ancora due dipendenti, cioè proprio __________, che nel 2002 hanno

percepito stipendi per complessivi fr. 102'499.95.

Tale circostanza non basta

tuttavia a sovvertire le conclusioni su cui si basa la decisione dell’autorità

fiscale. Dapprima, va ricordato che nel 2003 sono passati a loro volta alle

dipendenze esclusive della società anonima. Poi, tale circostanza non spiega

minimamente in quale modo la società in nome collettivo abbia potuto operare

sul mercato, mancando di manodopera; i due dipendenti non erano infatti operai.

Ci si dovrebbe semmai domandare perché la società anonima ricorrente avrebbe

tollerato che i suoi azionisti, uno dei quali suo amministratore unico, si facessero

retribuire da un’impresa concorrente che non poteva operare senza servirsi

proprio della manodopera della SA.

3.5

Altro argomento su cui si

fonda il ricorso è l’esistenza di contratti sottoscritti dalla collettiva prima

del 31 dicembre 2001, “riferiti a lavori di una notevole importanza e di lunga

durata la cui esecuzione si è protratta negli anni successivi”.

Una prima constatazione, a

tale riguardo, è che evidentemente si tratta di contratti che sono già stati

conclusi in un momento in cui la collettiva sapeva di non essere in grado di

eseguirli con i propri mezzi. Come visto, infatti, l’intenzione dei soci della

collettiva di trasferire “gradualmente” le proprie attività alla società anonima

era già stata manifestata anni prima e si era concretizzata soprattutto nel

progressivo spostamento del personale dall’u-na all’altra.

È poi dubbio che i

committenti abbiano sottoscritto i contratti in funzione della forma giuridica

della società appaltatrice. I loro interlocutori erano in ogni caso __________.

È sintomatico a tale riguardo il fatto che il più importante degli appalti

ancora assunti dalla collettiva, in base ai documenti allegati al ricorso,

indichi quale assuntore dell’appalto la ragione sociale “__________ SA”, cioè

un ibrido delle due entità giuridiche (cfr. contratti d’appalto per la

ristrutturazione dell’__________). Già si è detto, poi, che nel rapporto di

verifica l’Ispettorato fiscale ha rilevato che vi erano committenti che

ricevevano fatture emesse in parte dalla SA e in parte dalla Snc.

In ogni caso, nessuno nega

che come soggetto giuridico la collettiva esistesse ancora al momento

dell’esecuzione dei contratti in questione. Semplicemente, dal punto di vista

fiscale si deve tener conto del fatto che essa non era più in condizione di eseguirli

senza fare capo al personale della società anonima, formalmente sua concorrente.

3.6

Alla luce delle considerazioni

che precedono, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha

ripreso l’utile della società in nome collettivo, aggiungendolo a quello della

ricorrente, deve essere confermata. Gli utili dichiarati dai soci della __________

Snc hanno potuto essere conseguiti solo grazie alla rinuncia della RI 1 a

fatturare essa stessa le prestazioni che la sua manodopera ha eseguito. Ciò avrebbe

permesso non solo di sottrarre i guadagni in questione alla doppia imposizione

economica, su cui si basa il sistema fiscale svizzero, ma addirittura di

ottenere una loro esenzione totale, almeno per l’esercizio 2002, per il fatto

che la tassazione delle persone fisiche ha conosciuto un “vuoto di tassazione”

nel biennio 2001/2002, per effetto del passaggio dal sistema di tassazione

biennale “praenumerando” al sistema annuale “postnumerando”.

4.

Deve essere respinta

infine anche la richiesta subordinata della ricorrente di ridurre la ripresa per

il periodo fiscale 2002 nella misura dello stipendio pagato ai due soci dalla

collettiva. A suo avviso, si tratterebbe di reddito ordinario, destinato a

cadere nel vuoto di tassazione.

In effetti, proprio

tenendo conto di quanto precedentemente illustrato, non si vede come possa

essere ritenuto giustificato considerare che la collettiva, che non aveva più

alcuna manodopera e non era pertanto più in grado di eseguire con le proprie risorse

i contratti, dovesse retribuire i soci. La migliore riprova di ciò è offerta

proprio dal fatto che l’anno successivo (2003) __________ e __________ hanno a

loro volta iniziato ad essere retribuiti dalla società anonima, anziché dalla

collettiva.

5.

Il ricorso è

pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

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