80.2007.156
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazioni valutabili in denaro, attività azionisti in concorrenza con SA, società in nome collettivo
3 marzo 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.156
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, CDT
Ricorso:
TF,2C_222/2009, 24.7.2009
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazioni valutabili in denaro, attività azionisti in concorrenza con SA, società in nome collettivo
UTILE NETTO IMPONIBILE
art. 321a CO
art. 57 cpv. 1 let. b LIFD
art. 67 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2007.156
Lugano
3 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 novembre 2007 contro la decisione dell’11 ottobre 2007 in materia di IC
e IFD 2002 e 2003.
Fatti
A. RI 1, con sede a __________,
è una società anonima attiva segnatamente nell’esecuzione di impianti sanitari
e di riscaldamento. All’amministratore unico __________ si è affiancato,
all’inizio del 2003, lo zio __________ in qualità di direttore con firma individuale.
Nel medesimo settore è
pure attiva la società in nome collettivo __________, i cui titolari erano i
fratelli __________ e __________. Al decesso di quest’ultimo, sono subentrati
la vedova e i figli, di modo che le quote di partecipazione alla società sono attualmente
così attribuite:
·
50% __________;
·
25% vedova __________;
·
12.5% figlio __________;
·
12.5% figlio __________.
Le due società hanno sede
allo stesso indirizzo, in via __________ a __________.
B. Nel corso del 2005,
l’ispettorato fiscale effettuava una verifica di rito presso la __________, organo
di revisione della RI 1 sin dal 1998.
L’Ispettorato fiscale è
giunto alla conclusione che a partire dal 2002 la società in nome collettivo
non aveva più ragione di esistere (concorrenza alla SA, ricorso a manodopera
della SA, fatturazione alla clientela talvolta a nome della SA). In sostanza,
la sinergia operativa tra le due società aveva permesso uno spostamento di
utili dalla SA alla Snc, permettendo di fatto che la realizzazione di
significativi utili a favore della società in nome collettivo (utili eccezionali,
rispetto ai precedenti risultati) andasse a cadere nel vuoto di tassazione a
seguito del passaggio dal sistema biennale praenumerando a quello
annuale postnumerando. L’Ispettorato fiscale ha altresì concluso che
l’attività dei soci della Snc (__________) rientrava nella sfera di attività
della SA e come tale fosse dunque da imputare a quest’ultima.
C. Con separate
decisioni del 10 maggio 2007, l’UTPG notificava alla contribuente le tassazioni
IC/IFD 2002 e 2003, commisurando l’utile imponibile in fr. 143'900.– (per l’anno
2002) ed in fr. 49'300.– (per l’anno 2003).
In particolare, l’autorità
fiscale aggiungeva all’utile 2002 (pari a fr. 6'111.–) ed alla perdita 2003 (pari
a fr. 5'631.–) un reddito proveniente dalla società in nome collettivo di fr.
102'816.– per il 2002 e di fr. 25'012.– per il 2003.
D. La contribuente,
rappresentata dalla RA 1, impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4
giugno 2007, contestando le riprese sull’utile/perdita dichiarati. Essa evidenziava
che i rapporti intersocietari erano stati regolati nel rispetto delle usuali
condizioni di mercato, rilevando che il tasso orario addebitato alla Snc di fr.
65.–/ora “copre ampiamente i costi del personale, una parte delle spese
generali e permette la realizzazione di una quota parte dell’utile”.
E. L’UTPG respingeva il
reclamo con separate decisioni dell’11 ottobre 2007. Nelle motivazioni, spiegava
che le riprese si giustificavano con il fatto che la __________ non poteva
(più) essere operativa senza l’apporto della manodopera della RI 1, sottolineando
inoltre che le ditte operavano nello stesso campo (a volte con gli stessi
clienti) di modo che l’attività della società in nome collettivo andava
assimilata a quella della società anonima a partire dalla fine del 2001.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la
rinuncia alle riprese effettuate dall’autorità di tassazione.
Evidenzia anzitutto che
dal calcolo allestito dall’ispettorato fiscale emerge che inizialmente lo
spostamento di utile si manifestava con l’utilizzo di un coefficiente di fatturazione
oraria delle prestazioni insufficiente (fr. 65.–/ora anziché fr. 80.–/ora). La
ricorrente sostiene poi che l’operatività della Scn non può essere considerata
cessata al 31 dicembre 2001, essenzialmente per due motivi:
·
anzitutto poiché nel 2002 __________ lavoravano ancora alle
dipendenze della Snc, percependo uno stipendio complessivo di fr. 102'499.95;
·
in secondo luogo poiché esistevano contratti sottoscritti dalla
Scn, riferiti a lavori di notevole importanza e di lunga durata, che andavano
onorati.
In via subordinata, la
ricorrente contesta l’ammontare della ripresa del 2002, pari a fr. 102'816.–.
Al proposito, rileva che in tale importo è pure contenuto lo stipendio dei due
soci, per cui la ripresa andrebbe ridotta a soli fr. 316.–.
G. Nelle proprie
osservazioni dell’11 gennaio 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il gravame. Rinviando alla giurisprudenza del Tribunale federale e
di questa Camera (CDT n. 80.2006.92) e premessa la vicinanza delle due società
(azionariato, ragione sociale, sinergie lavorative ammesse dalla stessa ricorrente),
l’autorità fiscale sostiene che la rinuncia della SA agli utili della Snc
costituisce una c.d. “prestazione valutabile in denaro” che andava imposta come
tale. Quanto allo stipendio percepito dai soci nel 2002, l’autorità fiscale sottolinea
invece che il suo conseguimento è stato possibile unicamente grazie al sostegno
della SA.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58
cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con
riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni
palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto imponibile.
1.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili", che si
può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale:
-
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
-
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, vale a dire una prestazione che non sarebbe stata
concessa a un terzo alle stesse condizioni;
-
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (avvantaggiare, cioè,
un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari
(cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, Agno 1998, p. 367-369; Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; R.
Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10,
p. 172).
1.3.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione
stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato
che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che,
secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o
personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
1.4.
Non è infrequente che,
nell'ambito di società con azionariato numericamente contenuto, l'azionista
cerchi di beneficiare dell'utile della società senza dover sottostare
all’imposizione di un determinato reddito una prima volta presso la società al
momento della sua realizzazione e una seconda volta presso l’azionista medesimo
al momento della sua distribuzione.
Molto variata è la
casistica dei provvedimenti che possono venir messi in atto allo scopo di
trasferire degli utili di competenza della società direttamente nelle mani del
titolare dei diritti di partecipazione (azionista per la società anonima) o di
una persona a lui vicina (Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 367; inoltre DTF 113 Ib 23 consid. 2d;
STF 119 Ib consid. 2a).
Costituisce per esempio
distribuzione dissimulata di utile il rimborso della pigione della casa abitata
dall'azionista nella misura in cui eccede la quota che si riferisce allo spazio
adibito ad ufficio e magazzino della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998 in re K.), ma anche la messa a disposizione gratuitamente o a prezzo di favore di un
appartamento al dipendente o all'azionista della società (cfr. Känzig, Wehrsteuer, commento all'art.
21 cpv. 2 DIFD, cifra 237, p. 452; Bernardoni/Duchini,
op. cit., pp. 379 s.; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.). Parimenti, costituisce prestazione valutabile
in denaro la vendita di un immobile da parte della società all’azionista a un
prezzo di favore o viceversa dall’azionista alla società a un prezzo
visibilmente sopravvalutato (cfr. art. 131 cpv. 2 LT; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari, commentario agli articoli 123-140 LT, Lugano 1996, pp.
225-228).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame ciò che
interessa è il rapporto di concorrenza esistente fra la società ricorrente e la
società in nome collettivo di cui sono soci gli stessi azionisti.
Secondo l’autorità di
tassazione, il fatto che la collettiva non disponesse più, nei periodi fiscali
in discussione, di propri dipendenti, servendosi di conseguenza di quelli della
società anonima, imporrebbe di concludere che i compensi versati dai clienti
alla collettiva costituiscano proventi spettanti alla società anonima. Nella
misura in cui essi sono stati percepiti dalla collettiva, vi sarebbe pertanto
una distribuzione dissimulata di utili.
2.2
Le persone fisiche possono
operare per una società anonima non solo attraverso un contratto di lavoro, ma
anche quali mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio
d’amministrazione. In tutti questi casi sussiste un dovere di fedeltà verso la società. Nel caso del dipendente tale obbligo è sancito dall’art. 321a CO. Durante il
rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire del lavoro rimunerato per
conto di terzi nella misura in cui ciò leda il dovere di fedeltà verso il
datore di lavoro, per esempio facendogli concorrenza. Ma anche il procuratore o
il mandatario preposti all’esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del
principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di
un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza
l'autorizzazione di quest’ultimo. E questo dovere di fedeltà sussiste anche per
i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima e per i terzi
che si occupano della gestione: essi sono infatti tenuti ad adempiere i loro
compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi
della società (art. 717 cpv. 1 CO), astenendosi da tutte quelle
attività che fanno concorrenza alla società anonima.
In altre
parole, l'Alta Corte ha affermato perentoriamente, a tale proposito, che
una società anonima che persegue finalità economiche secondo l'art. 620 cpv. 3
CO non permette in generale simili attività a tali persone. Se lo fa, effettua
una prestazione valutabile in denaro (RF 1998 p. 296 = StE 1998 B
72.13.22
n. 37 = ASA 67 p. 216; cfr. consid 2b/aa).
2.3
Tale sentenza, come già
rilevato da questa Camera (CDT n. 80.2004.1 e 80.2004.40 del 6 marzo 2006 in RtiD II-2006 n. 8t, consid. 6.6.), è stata oggetto di critiche in dottrina, per il fatto che,
pur richiamandosi alle norme del diritto commerciale in merito al divieto di
concorrenza, ometterebbe di spiegare quali norme del diritto civile siano
concretamente applicabili (il divieto di concorrenza del procuratore, quello
del lavoratore o quello del membro del consiglio di amministrazione) e di conseguenza
non terrebbe adeguatamente conto della disciplina prevista dal codice delle
obbligazioni per tali casi. In particolare, secondo la dottrina, un'attività in
concorrenza del membro del consiglio di amministrazione potrebbe essere ammessa
dall'assemblea generale (cfr. Heuberger,
Die verdeckte Gewinnausshüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts,
Berna, 2001, pp. 74-75 e pp. 78-79 e autori citati).
Se poi ci si fondasse
sull'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore (art. 321a CO), si dovrebbe
tener presente il suo carattere dispositivo, con la conseguenza che la sentenza
del Tribunale federale finirebbe per introdurre una disparità di trattamento
fra la persona fisica che non ha il controllo della società ed alla quale il
datore di lavoro consente di svolgere un'attività accessoria, e l'azionista
unico, che per effetto del rapporto di partecipazione si vedrebbe privato di
tale libertà (Josi, Treuepflicht
und geldwerte Leistung, in ST 1999, pp. 251-254).
In un obiter dictum,
questa Camera, nella sopra citata sentenza (RtiD II-2006 n. 8t consid. 6.6.),
ha esplicitamente fatto proprie le considerazioni degli autori citati, relativizzandone
nondimeno la portata.
Dal caso dell'azionista
unico che svolge la sua attività esclusivamente attraverso la società di
capitali dovrebbe cioè essere tenuto distinto quello dell'azionista che svolge
una parallela attività a titolo personale, nella forma di una ditta individuale.
In quest'ultima ipotesi, infatti, si dovrebbe riconoscere al contribuente il
diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la sua
società.
2.4
In un caso più recente,
questa Camera ha riproposto la preoccupazione di evitare che, in virtù della
prossimità dei rapporti tra una persona giuridica e una persona fisica, si crei
una sorta di osmosi o di travaso, grazie a cui determinati utili vengono attribuiti,
secondo valutazioni di convenienza fiscale, all’uno o all’altra.
Per questa ragione, ha ritenuto
di dover confermare integralmente quanto già esposto nel suo precedente giudizio
sopra citato, ribadendo anche che il presupposto per riconoscere al contribuente
il diritto di concludere affari per proprio conto, anche in concorrenza con la
sua società, è comunque che l'azionista comprovi di avere un'attività distinta
da quella che esercita alle dipendenze della società di capitali, o nella forma
di una ditta individuale o nell'ambito di un'altra società (sentenza CDT n. 80.2006.92 del 16 aprile 2007, in RtiD II-2007 n. 12t).
2.5
Confermando a sua volta
l’applicazione della giurisprudenza in questione, nel caso del presidente del
consiglio d’amministrazione di una società anonima che aveva incassato
provvigioni direttamente, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto
(sentenza del 26 aprile 2007, in StE 2007 B 72.13.22 n. 48, consid. 2.2.5) ha
recentemente sottolineato che anche il Consiglio federale, nel messaggio
concernente una revisione del codice delle obbligazioni del 19 dicembre 2001,
commentando la proposta di una nuova disposizione sul divieto di concorrenza
dei soci di una società a garanzia limitata, ha richiamato proprio la
menzionata sentenza del Tribunale federale, con le seguenti considerazioni:
L’esercizio
di attività concorrenti può avere conseguenze fiscali per la società e per il
gerente o il socio interessato. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che
una società anonima deve fornire una prestazione pecuniaria a una persona
fisica, in quanto questa ha lavorato per la società e contemporaneamente ha
concluso per proprio conto alcuni affari che rientravano nella sfera economica
della società. Questo è il caso se la società autorizza tale persona –
segnatamente se si tratta dell’azionista unico e dell’azionista principale
incaricato della gestione – a esercitare un’attività che potrebbe farle
concorrenza e rinuncia a esigere da questa gli introiti che, per loro natura,
spetterebbero alla società. Queste considerazioni sono valide anche per
l’esercizio di attività concorrenti da parte di soci o gerenti di una Sagl.
(cfr. Messaggio concernente
una revisione del Codice delle obbligazioni [Diritto della società a garanzia
limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società
cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali] n. 01.082 del
19.
dicembre 2001, in FF 2001 pp. 2841-2949, p. 2903).
L’infelice traduzione
italiana non deve indurre in errore: confrontandola con le versioni tedesca e
francese del messaggio, si comprende che la società non “deve fornire” bensì
“fornisce” una prestazione pecuniaria a una persona fisica quando ha concluso
affari per conto proprio.
Il tribunale svittese,
nella sentenza menzionata, ha anche relativizzato le questioni legate
all’interpretazione delle norme del diritto commerciale che si riferiscono agli
obblighi di fedeltà ed ai divieti di concorrenza, osservando che dal punto di
vista del diritto tributario assumono una rilevanza secondaria (StE 2007 B
72.13.22
n. 48 consid. 3.1.4).
3.
3.1.
Nella fattispecie, non si
affiancano una società anonima, da una parte, ed un azionista unico-direttore,
dall’altra, bensì una società anonima, da una parte, e una società in nome collettivo,
dall’altra. La situazione presenta tuttavia significative analogie. Anche in questo
caso, infatti, si tratta di verificare in quale misura le persone fisiche che
compongono la società in nome collettivo esercitino un’attività commerciale effettivamente
indipendente rispetto a quella della società anonima.
3.2
Un primo aspetto su cui è
necessario soffermarsi è evidentemente quello dell’azionariato della
ricorrente.
Il capitale sociale dellaRI
1.
è detenuto per il 20% dalla Snc __________ e per l’80% a titolo fiduciario.
Nel suo rapporto di
verifica del 5 aprile 2007, l’Ispettorato fiscale osserva che, a suo avviso,
almeno dal gennaio 1997 la società anonima è controllata dalle famiglie __________,
sulla base dei seguenti elementi:
·
dal 1997, la SA è domiciliata al medesimo indirizzo della collettiva;
·
l’attività delle due società è identica;
·
talvolta ad uno stesso cliente vengono inviate fatture sia dalla
SA sia dalla collettiva;
·
in una verifica fiscale precedente (10 settembre 2001, per gli
esercizi 1997/98/99), i soci della collettiva avevano ammesso di essere
correntisti, almeno per l’importo di fr. 230'000.–;
·
il 21 febbraio 2003, la ragione sociale della ricorrente è stata
modificata da __________ SA in RI 1;
·
per far fronte a problemi di liquidità, la collettiva ricorre a
prestiti presso la SA, senza pagare alcun interesse.
In effetti, vi è una
convergenza di indizi che depongono a favore della tesi secondo cui la società
ricorrente appartiene alle stesse persone che formano la collettiva. Già nel
rapporto dell’Ispettorato fiscale del 2001, relativo agli esercizi 1997/98/99,
si affermava che la __________ avrebbe assunto gradualmente l’attività
attualmente svolta dalla collettiva. Come già rilevato, poi, gli stessi soci
della collettiva avevano accettato, in seguito alla verifica in discussione,
che parte dell’ingente prestito (fr. 766'750.–) della __________
SA, che figurava nel bilancio della collettiva, fosse considerato prestito dei
soci stessi, sebbene la società anonima da parte sua indicasse di essere
finanziata da un anonimo “correntista”.
Appaiono significative, in
questo contesto, anche le affermazioni contenute nella replica presentata dalla
ricorrente alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni sul ricorso.
Descrivendo i rapporti fra le due imprese, e dopo aver premesso che la maggioranza
del pacchetto azionario è stata sottoscritta “da un soggetto non residente in
Svizzera”, la contribuente afferma che la sua acquisizione è stata resa necessaria
dalle grosse difficoltà finaziarie in cui si dibatteva la collettiva negli anni
1996/97. A comprova delle difficoltà in questione, la ricorrente
accenna ai precetti esecutivi ricevuti, ai ritardi nel pagamento degli stipendi
ed al “mancato versamento degli oneri sociali che le avevano precluso la
partecipazione ai concorsi pubblici”.
La collettiva, nel momento
critico concomitante con la scomparsa di __________, doveva trovare una
soluzione che le permettesse sia la continuazione dell’attività commerciale sia
un nuovo finanziamento sia di poter accedere agli appalti pubblici, pregiudicati
dai debiti contratti con le assicurazioni sociali. Ha allora acquistato una
società anonima che stava cessando l’attività.
La spiegazione più
plausibile è quella già contenuta nel rapporto di verifica dell’Ispettorato del
10.
settembre 2001, che, tenuto conto delle modalità di registrazione, della
provenienza, della rinuncia al pagamento di interessi e dell’assenza di un
contratto, ha ritenuto che i fondi prestati alla collettiva dalla SA provenissero
“da riserve monetarie dei fratelli __________ non dichiarate, accumulate nel
corso degli anni buoni”. Ed è poi la tesi che è stata sostanzialmente
confermata anche dagli stessi membri della collettiva, quando, in seguito alla
verifica in discussione, hanno accettato che i crediti in questione fossero,
almeno in parte, aggiunti agli attivi della collettiva.
3.3
Ora, se è vero che
l’attività della società anonima si è affiancata a quella della collettiva fin
dal 1997 e che in prospettiva la prima avrebbe dovuto assumere gradualmente
l’attività della seconda, è innegabile che nel 2002 vi è stato un importante salto
di qualità in questa evoluzione.
Se, infatti, già negli
anni 1999 e 2000 la ricorrente “prestava” manodopera alla collettiva, nel 2002 quest’ultima
è rimasta del tutto priva di dipendenti propri ed ha dovuto così fare capo esclusivamente
a manodopera della RI 1. Fra l’altro, proprio a partire dal biennio 1999/2000
la collettiva ha cominciato a conseguire utili, ponendo fine ad una serie di
esercizi negativi; il risultato migliore è proprio quello del 2002, con un
utile di fr. 102'816.–.
A partire dal 2002, al più
tardi, la __________ ha cessato di essere operativa, non disponendo più di
manodopera propria. Non si comprende allora come abbia potuto ancora proporsi
sul mercato, in concorrenza con la società anonima ricorrente. Perché sia anche
solo ipotizzabile un’attività propria dei soci della ricorrente, distinta e
separata da quella della società anonima, sarebbe evidentemente necessario che
essi siano in grado di prestare una simile attività concorrenziale. Avendo
ceduto però tutta la loro manodopera proprio alla società anonima, essi si sono
messi in condizione di non poter più offrire alcuna prestazione a propri
clienti.
È così, se ciononostante
hanno fatturato prestazioni a nome della collettiva ed hanno incassato i
relativi compensi, non può che trattarsi di prestazioni valutabili in denaro
erogate dalla società anonima.
3.4
La ricorrente contesta
tale conclusione, argomentando, in primo luogo, che la __________ Snc avrebbe
avuto ancora due dipendenti, cioè proprio __________, che nel 2002 hanno
percepito stipendi per complessivi fr. 102'499.95.
Tale circostanza non basta
tuttavia a sovvertire le conclusioni su cui si basa la decisione dell’autorità
fiscale. Dapprima, va ricordato che nel 2003 sono passati a loro volta alle
dipendenze esclusive della società anonima. Poi, tale circostanza non spiega
minimamente in quale modo la società in nome collettivo abbia potuto operare
sul mercato, mancando di manodopera; i due dipendenti non erano infatti operai.
Ci si dovrebbe semmai domandare perché la società anonima ricorrente avrebbe
tollerato che i suoi azionisti, uno dei quali suo amministratore unico, si facessero
retribuire da un’impresa concorrente che non poteva operare senza servirsi
proprio della manodopera della SA.
3.5
Altro argomento su cui si
fonda il ricorso è l’esistenza di contratti sottoscritti dalla collettiva prima
del 31 dicembre 2001, “riferiti a lavori di una notevole importanza e di lunga
durata la cui esecuzione si è protratta negli anni successivi”.
Una prima constatazione, a
tale riguardo, è che evidentemente si tratta di contratti che sono già stati
conclusi in un momento in cui la collettiva sapeva di non essere in grado di
eseguirli con i propri mezzi. Come visto, infatti, l’intenzione dei soci della
collettiva di trasferire “gradualmente” le proprie attività alla società anonima
era già stata manifestata anni prima e si era concretizzata soprattutto nel
progressivo spostamento del personale dall’u-na all’altra.
È poi dubbio che i
committenti abbiano sottoscritto i contratti in funzione della forma giuridica
della società appaltatrice. I loro interlocutori erano in ogni caso __________.
È sintomatico a tale riguardo il fatto che il più importante degli appalti
ancora assunti dalla collettiva, in base ai documenti allegati al ricorso,
indichi quale assuntore dell’appalto la ragione sociale “__________ SA”, cioè
un ibrido delle due entità giuridiche (cfr. contratti d’appalto per la
ristrutturazione dell’__________). Già si è detto, poi, che nel rapporto di
verifica l’Ispettorato fiscale ha rilevato che vi erano committenti che
ricevevano fatture emesse in parte dalla SA e in parte dalla Snc.
In ogni caso, nessuno nega
che come soggetto giuridico la collettiva esistesse ancora al momento
dell’esecuzione dei contratti in questione. Semplicemente, dal punto di vista
fiscale si deve tener conto del fatto che essa non era più in condizione di eseguirli
senza fare capo al personale della società anonima, formalmente sua concorrente.
3.6
Alla luce delle considerazioni
che precedono, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha
ripreso l’utile della società in nome collettivo, aggiungendolo a quello della
ricorrente, deve essere confermata. Gli utili dichiarati dai soci della __________
Snc hanno potuto essere conseguiti solo grazie alla rinuncia della RI 1 a
fatturare essa stessa le prestazioni che la sua manodopera ha eseguito. Ciò avrebbe
permesso non solo di sottrarre i guadagni in questione alla doppia imposizione
economica, su cui si basa il sistema fiscale svizzero, ma addirittura di
ottenere una loro esenzione totale, almeno per l’esercizio 2002, per il fatto
che la tassazione delle persone fisiche ha conosciuto un “vuoto di tassazione”
nel biennio 2001/2002, per effetto del passaggio dal sistema di tassazione
biennale “praenumerando” al sistema annuale “postnumerando”.
4.
Deve essere respinta
infine anche la richiesta subordinata della ricorrente di ridurre la ripresa per
il periodo fiscale 2002 nella misura dello stipendio pagato ai due soci dalla
collettiva. A suo avviso, si tratterebbe di reddito ordinario, destinato a
cadere nel vuoto di tassazione.
In effetti, proprio
tenendo conto di quanto precedentemente illustrato, non si vede come possa
essere ritenuto giustificato considerare che la collettiva, che non aveva più
alcuna manodopera e non era pertanto più in grado di eseguire con le proprie risorse
i contratti, dovesse retribuire i soci. La migliore riprova di ciò è offerta
proprio dal fatto che l’anno successivo (2003) __________ e __________ hanno a
loro volta iniziato ad essere retribuiti dalla società anonima, anziché dalla
collettiva.
5.
Il ricorso è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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