80.2007.159
Reddito attività dipendente: vantaggi in natura, uso gratuito automobile aziendale, prova uso privato
26 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2007.159
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Reddito attività dipendente: vantaggi in natura, uso gratuito automobile aziendale, prova uso privato
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2007.159
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 novembre 2007 contro la decisione del 10
ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
- RI 1
svolge l’attività di funzionaria sindacale alle dipendenze del Sindacato __________;
- la
contribuente è domiciliata ad __________, ma la sua sede di lavoro è a __________;
- nel
certificato di salario per il periodo fiscale 2005, il suo datore di lavoro ha
indicato un salario lordo di fr. 71'526.– ed ha crociato le caselle “t” (auto
della ditta) e “w” (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro);
- notificandole
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione dell’11 ottobre 2006, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona ha aggiunto al reddito del lavoro un importo di fr.
3'000.–, precisando nella motivazione della decisione di avere assoggettato
all’imposta “vantaggi privati su veicolo della ditta”;
- la
contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 20 ottobre
2006, contestando l’aggiunta in questione e precisando di utilizzare il veicolo
messo a sua disposizione dal datore di lavoro solo per scopi di lavoro;
- l’Ufficio
di tassazione l’ha allora invitata a produrre un’attestazio-ne del datore di lavoro
“indicante le condizioni per le quali vi è messo a disposizione il veicolo aziendale
e… riportante ogni e ciascuna rifusione di spesa versata (per spese di pasto,
di trasferta o altro), come pure ogni ulteriore prestazione a indennizzo di
altre possibili spese”;
- l’11
settembre 2007, la contribuente ha prodotto un’attestazione del datore di
lavoro, nella quale si afferma che ella “svolge praticamente giornalmente
servizio esterno, recandosi nelle varie strutture pubbliche e sociosanitarie
del Cantone, prevalentemente comunque nel Sottoceneri” e che per questa ragione
“usufruisce della macchina di servizio di proprietà del sindacato __________”;
- l’attestazione
precisa poi che le spese rifuse sono quelle per la trasferta dal domicilio al
luogo di lavoro, oltre al consumo effettivo della benzina e ad un rimborso forfetario
di fr. 20.– per i pasti fuori dal distretto oppure “quando il rientro al
domicilio è impossibile per ragioni di lavoro (riunioni serali ad esempio)”;
- con
decisione del 10 ottobre 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo
della contribuente, ritenendo “sulla scorta delle informazioni di cui si è in
possesso e viste le condizioni con cui il veicolo aziendale è a lei messo a
disposizione, che i vantaggi ripresi per la parte d’utilizzo privato dello
stesso debbano qui essere confermati nell’importo precedentemente stabilito di
complessivi fr. 3'000.–“;
- l’Ufficio
completava la propria decisione, invitando la contribuente ad indicare nei
prossimi periodi fiscali “i giorni d’attività nei quali ha beneficiato del
rimborso forfetario di CHF 20.– per pasto da parte del datore di lavoro”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’aggiunta dell’importo di fr. 3'000.–, lamentando una disparità di trattamento
“rispetto a chi abita nelle vicinanze del proprio posto di lavoro”.
Diritto
- per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
Considerandi
prestazioni valutabili in denaro;
- fra i
redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in
particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di
lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione
gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le
sentenze della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12
dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton
Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale
amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115);
- se invece
il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire
la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione
sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto
secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a
LIFD;
- nel caso
della ricorrente, il suo datore di lavoro ha compilato il vecchio modulo “certificato
di salario”, che è rimasto applicabile ancora fino al periodo fiscale 2006;
- a tale
riguardo, le spiegazioni relative al formulario 11 EDP (certificato di
salario), allestite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni, indicano al datore di lavoro che egli deve
crociare la casella “t” (auto della ditta) se mette a disposizione del
dipendente l’automobile della ditta solo per trasferte di servizio, mentre è
tenuto a inserire una P al posto della crocetta se l’uso del veicolo è ammesso
anche per trasferte private (p. es. tra domicilio a sede di lavoro);
- nella
fattispecie, come già rilevato, il datore di lavoro ha crociato la casella “t”
ed anche la successiva casella “w”, che si riferisce al trasporto gratuito dal
domicilio al luogo di lavoro;
- pur non
potendo escludere che un datore di lavoro incorra in errore nella compilazione
dei certificati di salario, si dovrebbe così ritenere che l’indicazione
contenuta nel certificato della ricorrente significhi in modo piuttosto chiaro
che l’uso della vettura aziendale è limitato alle trasferte di servizio, con
l’aggiunta dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro;
- l’Ufficio
di tassazione ha tuttavia voluto ottenere ulteriori delucidazioni dal datore di
lavoro ed ha invitato la contribuente a farsi rilasciare un’attestazione di
quest’ultimo in merito alle “condizioni” alle quali il veicolo aziendale è
messo a sua disposizione;
- la
dichiarazione del datore di lavoro non è del tutto chiara, non escludendo in
modo esplicito un uso privato del veicolo da parte della dipendente, ma del
resto neppure la richiesta dell’Ufficio di tassazione era formulata in modo
tale da esigere una risposta precisa su tale aspetto;
- in simili
circostanze, si deve comunque ritenere che non vi siano le condizioni per
l’aggiunta di un importo di fr. 3'000.– per l’uso privato del veicolo messo a
disposizione della ricorrente dal suo datore di lavoro;
- non è
d’altronde spiegato come sia stato calcolato tale importo né risultano essere
agli atti indicazioni in merito alla marca dell’automobile, alla sua vetustà ed
alle sue condizioni;
- anche la
circostanza che la ricorrente, che vive da sola, sia proprietaria di un’altra
automobile è un fatto che rende perlomeno verosimile la tesi della ricorrente;
- per
quanto attiene alla deduzione per doppia economia domestica, l’Ufficio di tassazione,
basandosi sul contenuto della dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente,
che parla di rimborso delle spese per il pranzo, ha invitato la contribuente ad
essere più precisa nelle future dichiarazioni fiscali: viste le spiegazioni
contenute nel ricorso, ove la contribuente quantifica in 10/15 i pasti per i
quali ottiene il rimborso spese, non è il caso di intervenire modificando la
decisione impugnata;
- il
ricorso è conseguentemente accolto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 ottobre 2007 è riformata nel senso
che sono stralciati gli “altri redditi” per fr. 3'000.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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