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Decisione

80.2007.159

Reddito attività dipendente: vantaggi in natura, uso gratuito automobile aziendale, prova uso privato

26 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1

svolge l’attività di funzionaria sindacale alle dipendenze del Sindacato __________;

- la

contribuente è domiciliata ad __________, ma la sua sede di lavoro è a __________;

- nel

certificato di salario per il periodo fiscale 2005, il suo datore di lavoro ha

indicato un salario lordo di fr. 71'526.– ed ha crociato le caselle “t” (auto

della ditta) e “w” (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro);

- notificandole

la tassazione IC/IFD 2005, con decisione dell’11 ottobre 2006, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona ha aggiunto al reddito del lavoro un importo di fr.

3'000.–, precisando nella motivazione della decisione di avere assoggettato

all’imposta “vantaggi privati su veicolo della ditta”;

- la

contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 20 ottobre

2006, contestando l’aggiunta in questione e precisando di utilizzare il veicolo

messo a sua disposizione dal datore di lavoro solo per scopi di lavoro;

- l’Ufficio

di tassazione l’ha allora invitata a produrre un’attestazio-ne del datore di lavoro

“indicante le condizioni per le quali vi è messo a disposizione il veicolo aziendale

e… riportante ogni e ciascuna rifusione di spesa versata (per spese di pasto,

di trasferta o altro), come pure ogni ulteriore prestazione a indennizzo di

altre possibili spese”;

- l’11

settembre 2007, la contribuente ha prodotto un’attestazione del datore di

lavoro, nella quale si afferma che ella “svolge praticamente giornalmente

servizio esterno, recandosi nelle varie strutture pubbliche e sociosanitarie

del Cantone, prevalentemente comunque nel Sottoceneri” e che per questa ragione

“usufruisce della macchina di servizio di proprietà del sindacato __________”;

- l’attestazione

precisa poi che le spese rifuse sono quelle per la trasferta dal domicilio al

luogo di lavoro, oltre al consumo effettivo della benzina e ad un rimborso forfetario

di fr. 20.– per i pasti fuori dal distretto oppure “quando il rientro al

domicilio è impossibile per ragioni di lavoro (riunioni serali ad esempio)”;

- con

decisione del 10 ottobre 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo

della contribuente, ritenendo “sulla scorta delle informazioni di cui si è in

possesso e viste le condizioni con cui il veicolo aziendale è a lei messo a

disposizione, che i vantaggi ripresi per la parte d’utilizzo privato dello

stesso debbano qui essere confermati nell’importo precedentemente stabilito di

complessivi fr. 3'000.–“;

- l’Ufficio

completava la propria decisione, invitando la contribuente ad indicare nei

prossimi periodi fiscali “i giorni d’attività nei quali ha beneficiato del

rimborso forfetario di CHF 20.– per pasto da parte del datore di lavoro”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’aggiunta dell’importo di fr. 3'000.–, lamentando una disparità di trattamento

“rispetto a chi abita nelle vicinanze del proprio posto di lavoro”.

Diritto

- per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

Considerandi

prestazioni valutabili in denaro;

- fra i

redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in

particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di

lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione

gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le

sentenze della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12

dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton

Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale

amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115);

- se invece

il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire

la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione

sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto

secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a

LIFD;

- nel caso

della ricorrente, il suo datore di lavoro ha compilato il vecchio modulo “certificato

di salario”, che è rimasto applicabile ancora fino al periodo fiscale 2006;

- a tale

riguardo, le spiegazioni relative al formulario 11 EDP (certificato di

salario), allestite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni, indicano al datore di lavoro che egli deve

crociare la casella “t” (auto della ditta) se mette a disposizione del

dipendente l’automobile della ditta solo per trasferte di servizio, mentre è

tenuto a inserire una P al posto della crocetta se l’uso del veicolo è ammesso

anche per trasferte private (p. es. tra domicilio a sede di lavoro);

- nella

fattispecie, come già rilevato, il datore di lavoro ha crociato la casella “t”

ed anche la successiva casella “w”, che si riferisce al trasporto gratuito dal

domicilio al luogo di lavoro;

- pur non

potendo escludere che un datore di lavoro incorra in errore nella compilazione

dei certificati di salario, si dovrebbe così ritenere che l’indicazione

contenuta nel certificato della ricorrente significhi in modo piuttosto chiaro

che l’uso della vettura aziendale è limitato alle trasferte di servizio, con

l’aggiunta dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro;

- l’Ufficio

di tassazione ha tuttavia voluto ottenere ulteriori delucidazioni dal datore di

lavoro ed ha invitato la contribuente a farsi rilasciare un’attestazione di

quest’ultimo in merito alle “condizioni” alle quali il veicolo aziendale è

messo a sua disposizione;

- la

dichiarazione del datore di lavoro non è del tutto chiara, non escludendo in

modo esplicito un uso privato del veicolo da parte della dipendente, ma del

resto neppure la richiesta dell’Ufficio di tassazione era formulata in modo

tale da esigere una risposta precisa su tale aspetto;

- in simili

circostanze, si deve comunque ritenere che non vi siano le condizioni per

l’aggiunta di un importo di fr. 3'000.– per l’uso privato del veicolo messo a

disposizione della ricorrente dal suo datore di lavoro;

- non è

d’altronde spiegato come sia stato calcolato tale importo né risultano essere

agli atti indicazioni in merito alla marca dell’automobile, alla sua vetustà ed

alle sue condizioni;

- anche la

circostanza che la ricorrente, che vive da sola, sia proprietaria di un’altra

automobile è un fatto che rende perlomeno verosimile la tesi della ricorrente;

- per

quanto attiene alla deduzione per doppia economia domestica, l’Ufficio di tassazione,

basandosi sul contenuto della dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente,

che parla di rimborso delle spese per il pranzo, ha invitato la contribuente ad

essere più precisa nelle future dichiarazioni fiscali: viste le spiegazioni

contenute nel ricorso, ove la contribuente quantifica in 10/15 i pasti per i

quali ottiene il rimborso spese, non è il caso di intervenire modificando la

decisione impugnata;

- il

ricorso è conseguentemente accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 ottobre 2007 è riformata nel senso

che sono stralciati gli “altri redditi” per fr. 3'000.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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