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Decisione

80.2007.161

Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero

26 febbraio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

2006, __________, residente a __________ (I), ha lavorato in Svizzera alle dipendenze

di __________, a __________.

Sullo

stipendio lordo di fr.

64'392.–, il datore di lavoro ha trattenuto un’imposta alla fonte di fr.

837.10, applicando l’aliquota per coniugati con due figli a carico.

B. In

data 11 aprile 2007, l’Ufficio

imposte alla fonte si è rivolto al datore di lavoro, chiedendogli di

trasmettere copia del questionario per dipendenti coniugati e delle buste

paga del coniuge all’estero dal luglio al dicembre 2006, oltre ad una “autocertificazione vidimata dall’autorità che il coniuge

non ha reddito o deduzioni per

carichi famigliari” e ad una copia del modello 730.

Il 2 maggio 2007, il debitore dell’imposta

trasmetteva all’autorità di tassazione la documentazione richiesta.

C. Con

decisione del 3 maggio 2007, l’Ufficio imposte alla fonte informava il datore di lavoro della contribuente

che, da un controllo del conteggio riguardante l’anno 2006, aveva rilevato che la trattenuta d’imposta

avrebbe dovuto ammontare a fr. 3'029.– e gli chiedeva pertanto il pagamento

della differenza di fr. 2'225.40. Il calcolo del debito d’imposta era stato

fatto applicando l’aliquota per coniugati senza figli a carico.

Il

debitore dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 maggio 2007, osservando che il marito della contribuente era stato

disoccupato dal 7 luglio 2005

al 12 luglio 2006 e che dalla

dichiarazione fiscale italiana

per l’anno 2006 del marito i figli non risultavano a carico di quest’ultimo.

L’autorità

di tassazione accoglieva

parzialmente il reclamo, con decisione del 15 ottobre 2007, nella quale applicava l’aliquota per

coniugati con due figli a carico per i primi sei mesi dell’anno, periodo nel quale il marito della contribuente

era stato disoccupato; l’importo da pagare si riduceva pertanto a fr. 1'112.70.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione

ereditariaRI 1RI 1 contesta la decisione dell’Uffi-cio imposte

alla fonte, ribadendo che dalla dichiarazione dei redditi 2006, inoltrata dal marito di __________ all’autorità

finanziaria italiana risulta che non ha beneficiato di detrazioni per figli a carico. Allega inoltre un

“certificato situazione

tributaria”, rilasciato dall’Agenzia delle entrate di Luino, in cui si afferma

che egli non ha beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia.

Diritto

1. 1.1.

Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il

loro reddito da attività lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per

l’imposta federale diretta, l’ art. 83 LIFD);

b. i

lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano

un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la

settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,

l’art. 91 LIFD).

L’imposta è prelevata sui

proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Presupposto per la

trattenuta d’imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in

Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato

sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton

Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei

contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, con la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato l’applicazione dello

sgravio previsto per tener conto dei figli a carico, ritenendo che la

contribuente non adempisse le condizioni poste dalla Direttiva n. 1 del

dicembre 2005 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte

dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (cfr. capitolo III.C.3) e

cioè:

Figli

minorenni:

Per

i figli minorenni, alfine di poter beneficiare della deduzione per figli

a carico, il lavoratore deve dimostrare che provvede essenzialmente al sostentamento

del figlio, certificando tramite il questionario per persone coniugate che lui stesso oppure il suo

coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detrazione per

carichi di famiglia (in relazione ai figli).

L’autorità

fiscale si riserva di esigere copia del certificato di salario del coniuge

o copia della dichiarazione fiscale estera, nonché l’atto di famiglia.

Figli

maggiorenni:

diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 25 anni, al cui

sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o

borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi

al periodo dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT).

Entrano

in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di

almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un

titolo o preparano ad un esame riconosciuti.

Se

i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale

(inizio o cessazione degli studi durante l’anno), la relativa deduzione sarà

limitata unicamente a tale periodo.

Se sono adempiute le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente,

all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio

dell’assoggettamento, la tabella

applicabile (in funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico)

sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto

di famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o

dell’istituto, 3-attestazione

rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il figlio non dispone

di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o

privati, ed è a esclusivo carico del richiedente nonché 4-copia del

certificato di salario del coniuge

o, se non lavora, un’autocertificazione con la quale si attesti che il proprio coniuge non

esercita alcuna attività lucrativa).

Nel caso della

contribuente, la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte si basa sulla copia

della busta paga relativa agli stipendi di alcuni mesi versati al marito, in

relazione alla sua attività lavorativa in Italia. Nel calcolo della ritenuta

dell’imposta sul reddito, infatti, è prevista una “deduzione family area”. Anche

il certificato di salario (CUD 2006) indica una “deduzione per coniuge e familiari

a carico”.

Al ricorso, il debitore

dell’imposta ha tuttavia allegato una “certificazione situazione tributaria”,

nella quale l’Agenzia delle entrate di Luino attesta che il marito della contribuente

“per l’anno d’imposta 2006 ha dichiarato un reddito di € 9.000,00 e non risulta

aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”.

2.2

A tale

riguardo, va ricordato all’autorità di tassazione che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che il

lavoratore che è assoggettato all'imposta alla fonte e il cui coniuge lavora

all'estero beneficia dell'aliquota per coniugati senza però subire gli effetti

del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduzioni per figli, ne gode integralmente, senza ripartizione proporzionale. Il privilegio

in cui, in tal modo, viene a trovarsi, nei confronti sia dei contribuenti non

assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con

coniuge a sua volta imponibile in Svizzera, è peraltro voluto dal legislatore e

non può essere corretto dall'autorità fiscale, introducendo una regola per cui

il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono

"esclusivamente" mantenuti da lui (CDT

n. 80.99.00089 del 21 luglio 1999, in RDAT I-2000

N. 5t).

In

quest’ultima sentenza, la Camera aveva affermato di ritenere comprensibile la

preoccupazione che aveva spinto l'autorità fiscale ticinese, dapprima, a

sottoporre i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero all'aliquota per

persone sole, e, in seguito, a subordinare la concessione della deduzione per

figli alla condizione che essi siano "esclusivamente a carico" del

contribuente che lavora nel Cantone: si trattava di evitare che i contribuenti

assoggettati all'imposta alla fonte ed il cui coniuge lavora in Svizzera siano

eccessivamente discriminati rispetto a quelli il cui coniuge lavora all'estero.

2.3

Nella stessa occasione, la

Camera aveva anche ricordato che, per la legislazione svizzera, le persone

fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera (nel

Cantone, per la legge cantonale) devono l'imposta sugli elementi imponibili in

Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla

totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del

combinato disposto di questi articoli e del principio dell'unità fiscale della

famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive

all'interno e l'altro all'estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

Tuttavia,

nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all'imposta alla fonte,

vige la regola secondo cui si tiene conto dell'accresciuta capacità

contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: la regola

dell'aliquota globale, prevista dall'art. 7 LIFD, non si applica cioè nel caso

delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l'applicazione

di tale principio è prevista solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte

con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto

all'art. 91 LIFD.

Le aliquote per doppi

redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la

propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l'art. 1 cpv. 1 lett. c

dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

[OIFo]). Il lavoratore il cui coniuge lavora all'estero beneficia cioè della –

più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l'accresciuta capacità

contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi. La Commissione per

l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è

posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio

della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in

considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale

o di un frontaliere, che vive all'estero, eserciti a sua volta un'attività

lucrativa a titolo principale (Konferenz

Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo

I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 34).

In altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni

di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di

trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di

verificare le affermazioni dei contribuenti circa l'attività del coniuge

all'estero. Ciò non toglie che la condizione posta dall’art. 1 cpv. 1 lett. c

OIF sia illegale, poiché la legge non consente di subordinare l’applicazione

dell’aliquota per coniugati alla condizione che entrambi i coniugi lavorino in

Svizzera (cfr. Locher, Kommentar

zum DBG, II parte, Therwil/Basilea, 2004, ad art. 85 LIFD, n. 11, p. 787).

2.4

In una

sentenza più recente, questa Camera si è domandata se la modifica apportata

alle direttive della Divisione

delle contribuzioni in seguito

alla sentenza del 21 luglio

1999.

sia sufficiente a ristabilire la conformità alle disposizioni legali: se la Camera ha ritenuto

ingiustificata la condizione

per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono

"esclusivamente" mantenuti da lui, non è per niente scontato che

basti cambiare avverbio,

esigendo che il lavoratore dimostri che provvede “essenzialmente” al

sostentamento del figlio,

certificando che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi

all’estero per i quali beneficia di una detrazione per carichi di famiglia (cfr. CDT n. 80.2006.125 del 6 dicembre

2006).

La questione è tuttavia stata lasciata aperta, per

il fatto che la stessa autorità di tassazione aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo adempiute le

condizioni perché il ricorrente

fosse messo al beneficio

dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli a carico.

2.5

Anche nel

caso in esame, la questione di

principio della legittimità

delle direttive della Divisione

delle contribuzioni, in relazione al requisito per cui il contribuente,

che voglia beneficiare della deduzione per figli a carico, deve provare di “provvedere essenzialmente al

sostentamento del figlio”, può

essere lasciata aperta.

Infatti,

come si è detto, al ricorso è stato allegato un certificato originale su carta

bollata, nel quale l’Agenzia delle entrate afferma che il marito della

contribuente “non risulta aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”. Non vi sono infatti elementi che

possano indurre a ritenere che tale documento affermi il falso.

È vero

che il contenuto del certificato in questione contrasta con le risultanze delle buste paga del marito della

contribuente e con il cosiddetto CUD 2006, dai quali sembrerebbe invece essere

stato tenuto conto degli oneri familiari nel calcolo della ritenuta d’imposta.

Dai documenti citati non è tuttavia agevole ricostruire quali siano i carichi

familiari in relazione ai quali

è stata concessa la deduzione:

potrebbe anche trattarsi della sola deduzione per coniuge.

Ma, anche

se la deduzione concessa al

marito della contribuente includesse anche i figli a carico, non vi sarebbero

comunque i presupposti per negarle l’applicazione dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli. Si è detto infatti che il marito della contribuente ha

dichiarato nel 2006 un reddito di € 9'000.–. È dunque

evidente che la contribuente, che consegue in Svizzera uno stipendio di fr. 64'392.– provvede

“essenzialmente” al mantenimento dei figli.

D’altronde,

se ella fosse assoggettata alla tassazione ordinaria in Svizzera, anziché alla ritenuta alla fonte, per

effetto della regola secondo cui le deduzioni sociali devono essere accordate proporzionalmente “in caso di assoggettamento parziale” (art. 34 cpv. 5 prima

frase LT; art. 35 cpv. 3 LIFD), è indubbio che le spetterebbero deduzioni per figli in misura nettamente superiore alla metà.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 15 ottobre 2007 e la decisione del 3 maggio

2007, concernenti la trattenuta complementare per l’anno 2006, sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- Gordola;

-;

-;

-.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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