80.2007.161
Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero
26 febbraio 2008Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2007.161
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero
IMPOSIZIONE ALLA FONTE
art. 86 cpv. 1 LIFD
art. 107 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2007.161
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 novembre 2007 contro la decisione del 15 ottobre 2007 in materia di imposte alla
fonte.
Fatti
A. Nel
2006, __________, residente a __________ (I), ha lavorato in Svizzera alle dipendenze
di __________, a __________.
Sullo
stipendio lordo di fr.
64'392.–, il datore di lavoro ha trattenuto un’imposta alla fonte di fr.
837.10, applicando l’aliquota per coniugati con due figli a carico.
B. In
data 11 aprile 2007, l’Ufficio
imposte alla fonte si è rivolto al datore di lavoro, chiedendogli di
trasmettere copia del questionario per dipendenti coniugati e delle buste
paga del coniuge all’estero dal luglio al dicembre 2006, oltre ad una “autocertificazione vidimata dall’autorità che il coniuge
non ha reddito o deduzioni per
carichi famigliari” e ad una copia del modello 730.
Il 2 maggio 2007, il debitore dell’imposta
trasmetteva all’autorità di tassazione la documentazione richiesta.
C. Con
decisione del 3 maggio 2007, l’Ufficio imposte alla fonte informava il datore di lavoro della contribuente
che, da un controllo del conteggio riguardante l’anno 2006, aveva rilevato che la trattenuta d’imposta
avrebbe dovuto ammontare a fr. 3'029.– e gli chiedeva pertanto il pagamento
della differenza di fr. 2'225.40. Il calcolo del debito d’imposta era stato
fatto applicando l’aliquota per coniugati senza figli a carico.
Il
debitore dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 maggio 2007, osservando che il marito della contribuente era stato
disoccupato dal 7 luglio 2005
al 12 luglio 2006 e che dalla
dichiarazione fiscale italiana
per l’anno 2006 del marito i figli non risultavano a carico di quest’ultimo.
L’autorità
di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo, con decisione del 15 ottobre 2007, nella quale applicava l’aliquota per
coniugati con due figli a carico per i primi sei mesi dell’anno, periodo nel quale il marito della contribuente
era stato disoccupato; l’importo da pagare si riduceva pertanto a fr. 1'112.70.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione
ereditariaRI 1RI 1 contesta la decisione dell’Uffi-cio imposte
alla fonte, ribadendo che dalla dichiarazione dei redditi 2006, inoltrata dal marito di __________ all’autorità
finanziaria italiana risulta che non ha beneficiato di detrazioni per figli a carico. Allega inoltre un
“certificato situazione
tributaria”, rilasciato dall’Agenzia delle entrate di Luino, in cui si afferma
che egli non ha beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia.
Diritto
1. 1.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il
loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per
l’imposta federale diretta, l’ art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,
l’art. 91 LIFD).
L’imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Presupposto per la
trattenuta d’imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in
Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato
sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton
Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei
contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato l’applicazione dello
sgravio previsto per tener conto dei figli a carico, ritenendo che la
contribuente non adempisse le condizioni poste dalla Direttiva n. 1 del
dicembre 2005 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte
dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (cfr. capitolo III.C.3) e
cioè:
Figli
minorenni:
Per
i figli minorenni, alfine di poter beneficiare della deduzione per figli
a carico, il lavoratore deve dimostrare che provvede essenzialmente al sostentamento
del figlio, certificando tramite il questionario per persone coniugate che lui stesso oppure il suo
coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detrazione per
carichi di famiglia (in relazione ai figli).
L’autorità
fiscale si riserva di esigere copia del certificato di salario del coniuge
o copia della dichiarazione fiscale estera, nonché l’atto di famiglia.
Figli
maggiorenni:
Dà
diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 25 anni, al cui
sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o
borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi
al periodo dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT).
Entrano
in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di
almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un
titolo o preparano ad un esame riconosciuti.
Se
i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale
(inizio o cessazione degli studi durante l’anno), la relativa deduzione sarà
limitata unicamente a tale periodo.
Se sono adempiute le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente,
all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio
dell’assoggettamento, la tabella
applicabile (in funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico)
sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto
di famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o
dell’istituto, 3-attestazione
rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il figlio non dispone
di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o
privati, ed è a esclusivo carico del richiedente nonché 4-copia del
certificato di salario del coniuge
o, se non lavora, un’autocertificazione con la quale si attesti che il proprio coniuge non
esercita alcuna attività lucrativa).
Nel caso della
contribuente, la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte si basa sulla copia
della busta paga relativa agli stipendi di alcuni mesi versati al marito, in
relazione alla sua attività lavorativa in Italia. Nel calcolo della ritenuta
dell’imposta sul reddito, infatti, è prevista una “deduzione family area”. Anche
il certificato di salario (CUD 2006) indica una “deduzione per coniuge e familiari
a carico”.
Al ricorso, il debitore
dell’imposta ha tuttavia allegato una “certificazione situazione tributaria”,
nella quale l’Agenzia delle entrate di Luino attesta che il marito della contribuente
“per l’anno d’imposta 2006 ha dichiarato un reddito di € 9.000,00 e non risulta
aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”.
2.2
A tale
riguardo, va ricordato all’autorità di tassazione che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che il
lavoratore che è assoggettato all'imposta alla fonte e il cui coniuge lavora
all'estero beneficia dell'aliquota per coniugati senza però subire gli effetti
del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduzioni per figli, ne gode integralmente, senza ripartizione proporzionale. Il privilegio
in cui, in tal modo, viene a trovarsi, nei confronti sia dei contribuenti non
assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con
coniuge a sua volta imponibile in Svizzera, è peraltro voluto dal legislatore e
non può essere corretto dall'autorità fiscale, introducendo una regola per cui
il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono
"esclusivamente" mantenuti da lui (CDT
n. 80.99.00089 del 21 luglio 1999, in RDAT I-2000
N. 5t).
In
quest’ultima sentenza, la Camera aveva affermato di ritenere comprensibile la
preoccupazione che aveva spinto l'autorità fiscale ticinese, dapprima, a
sottoporre i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero all'aliquota per
persone sole, e, in seguito, a subordinare la concessione della deduzione per
figli alla condizione che essi siano "esclusivamente a carico" del
contribuente che lavora nel Cantone: si trattava di evitare che i contribuenti
assoggettati all'imposta alla fonte ed il cui coniuge lavora in Svizzera siano
eccessivamente discriminati rispetto a quelli il cui coniuge lavora all'estero.
2.3
Nella stessa occasione, la
Camera aveva anche ricordato che, per la legislazione svizzera, le persone
fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera (nel
Cantone, per la legge cantonale) devono l'imposta sugli elementi imponibili in
Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla
totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del
combinato disposto di questi articoli e del principio dell'unità fiscale della
famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive
all'interno e l'altro all'estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
Tuttavia,
nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all'imposta alla fonte,
vige la regola secondo cui si tiene conto dell'accresciuta capacità
contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: la regola
dell'aliquota globale, prevista dall'art. 7 LIFD, non si applica cioè nel caso
delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l'applicazione
di tale principio è prevista solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte
con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto
all'art. 91 LIFD.
Le aliquote per doppi
redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la
propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l'art. 1 cpv. 1 lett. c
dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
[OIFo]). Il lavoratore il cui coniuge lavora all'estero beneficia cioè della –
più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l'accresciuta capacità
contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi. La Commissione per
l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è
posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio
della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in
considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale
o di un frontaliere, che vive all'estero, eserciti a sua volta un'attività
lucrativa a titolo principale (Konferenz
Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo
I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 34).
In altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni
di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di
trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di
verificare le affermazioni dei contribuenti circa l'attività del coniuge
all'estero. Ciò non toglie che la condizione posta dall’art. 1 cpv. 1 lett. c
OIF sia illegale, poiché la legge non consente di subordinare l’applicazione
dell’aliquota per coniugati alla condizione che entrambi i coniugi lavorino in
Svizzera (cfr. Locher, Kommentar
zum DBG, II parte, Therwil/Basilea, 2004, ad art. 85 LIFD, n. 11, p. 787).
2.4
In una
sentenza più recente, questa Camera si è domandata se la modifica apportata
alle direttive della Divisione
delle contribuzioni in seguito
alla sentenza del 21 luglio
1999.
sia sufficiente a ristabilire la conformità alle disposizioni legali: se la Camera ha ritenuto
ingiustificata la condizione
per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono
"esclusivamente" mantenuti da lui, non è per niente scontato che
basti cambiare avverbio,
esigendo che il lavoratore dimostri che provvede “essenzialmente” al
sostentamento del figlio,
certificando che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi
all’estero per i quali beneficia di una detrazione per carichi di famiglia (cfr. CDT n. 80.2006.125 del 6 dicembre
2006).
La questione è tuttavia stata lasciata aperta, per
il fatto che la stessa autorità di tassazione aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo adempiute le
condizioni perché il ricorrente
fosse messo al beneficio
dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli a carico.
2.5
Anche nel
caso in esame, la questione di
principio della legittimità
delle direttive della Divisione
delle contribuzioni, in relazione al requisito per cui il contribuente,
che voglia beneficiare della deduzione per figli a carico, deve provare di “provvedere essenzialmente al
sostentamento del figlio”, può
essere lasciata aperta.
Infatti,
come si è detto, al ricorso è stato allegato un certificato originale su carta
bollata, nel quale l’Agenzia delle entrate afferma che il marito della
contribuente “non risulta aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”. Non vi sono infatti elementi che
possano indurre a ritenere che tale documento affermi il falso.
È vero
che il contenuto del certificato in questione contrasta con le risultanze delle buste paga del marito della
contribuente e con il cosiddetto CUD 2006, dai quali sembrerebbe invece essere
stato tenuto conto degli oneri familiari nel calcolo della ritenuta d’imposta.
Dai documenti citati non è tuttavia agevole ricostruire quali siano i carichi
familiari in relazione ai quali
è stata concessa la deduzione:
potrebbe anche trattarsi della sola deduzione per coniuge.
Ma, anche
se la deduzione concessa al
marito della contribuente includesse anche i figli a carico, non vi sarebbero
comunque i presupposti per negarle l’applicazione dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli. Si è detto infatti che il marito della contribuente ha
dichiarato nel 2006 un reddito di € 9'000.–. È dunque
evidente che la contribuente, che consegue in Svizzera uno stipendio di fr. 64'392.– provvede
“essenzialmente” al mantenimento dei figli.
D’altronde,
se ella fosse assoggettata alla tassazione ordinaria in Svizzera, anziché alla ritenuta alla fonte, per
effetto della regola secondo cui le deduzioni sociali devono essere accordate proporzionalmente “in caso di assoggettamento parziale” (art. 34 cpv. 5 prima
frase LT; art. 35 cpv. 3 LIFD), è indubbio che le spetterebbero deduzioni per figli in misura nettamente superiore alla metà.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su
reclamo del 15 ottobre 2007 e la decisione del 3 maggio
2007, concernenti la trattenuta complementare per l’anno 2006, sono annullate.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- Gordola;
-;
-;
-.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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