80.2007.162
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere forestale che frequenta MBA, formazione
26 febbraio 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.162
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere forestale che frequenta MBA, formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2007.162
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 novembre 2007 contro la decisione del 17 ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,ingegnere
forestale diplomato al Politecnico federale di Zurigo, è direttore __________
dal 1999. Nel 2002, ha costituito la __________ SA __________ __________, una
società il cui scopo consiste nell’acquisto, la lavorazione e la vendita di ogni tipo di legname, il commercio di macchine destinate al lavoro
selvicolturale, la gestione di
un ufficio di progettazione, direzione lavori e consulenza ingegneristica nell'ambito forestale, ambientale,
rurale. Nel 2006, ne è divenuto amministratore unico.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2005, il
contribuente e la moglie __________ facevano valere fra l’altro spese di perfezionamento professionale per fr. 4'000.–.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2005,
con decisione dell’11 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione di
Biasca commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 85'900.– per
l’IC ed in fr. 93'800.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione di fr. 4'000.– per spese di
perfezionamento professionale, non essendo state comprovate le
spese.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2007, allegando copia della fattura relativa alla tassa d’iscrizione del marito al Master in ingegneria
gestionale (MBA/MIG) presso la
Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana (SUPSI).
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo,
con decisione del 17 ottobre
2007. A suo avviso, frequentando l’Executive Master of Business Administration MBA/MIG, il contribuente avrebbe avuto
“la possibilità di migliorare
le sue conoscenze nell’ambito del suo attuale posto di lavoro ma anche di poter
accedere a mansioni di maggiore responsabilità”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano le argomentazioni con cui l’autorità di tassazione ha respinto il loro reclamo. Richiamata la situazione professionale del marito ed in particolare la costituzione della società di cui è amministratore
unico, rilevano che egli ha deciso di seguire il master “per completare le
[sue] conoscenze nel campo della gestione d’impresa”. Ritengono che vi sia pertanto uno “stretto legame fra
il perfezionamento professionale in questione e l’esercizio
della [sua] attività professionale”.
Sottolineano poi che egli lavora presso __________ da 9 anni, sicché lo scopo
del corso non è quello di cambiare attività.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese
inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi
con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente
l'imposizione delle persone fisiche).
Non è invece ammessa la deduzione
delle spese di formazione vera
e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2
DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l'IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.
34 lett. b LIFD).
1.2.1.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l'esercizio di
una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34
LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In
questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di
ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,
congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che
possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di
una professione già appresa ed
esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare dell'
Amministrazione federale delle
contribuzioni, n. 26 del 22
settembre 1995, n. 3.2).
1.2.2.
Sono
altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento
dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono
considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento
della professione come tale o a
seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono
affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale
preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre
parole, la riqualificazione
deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad
es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.
80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)
1.3.
Il
Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono
deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente
correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le
effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità
di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per
non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale
del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.
3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE
2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:
StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17
ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).
Quali spese di perfezionamento
professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione
già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di
formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri
legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di
una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento
del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in
quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si
situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi
presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle
competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.
Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione
professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza
o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono infatti
un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,
rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court
(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004
del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003
del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD
II-2006 pp. 574-575).
1.4.
Il
Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati
all’acquisizione delle
conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad esempio quelli
per il tirocinio, la scuola di
commercio, la maturità, gli
studi superiori, gli studi di
post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al
lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a
quel momento.
Rilevante
per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove
conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento
alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:
StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.
3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).
1.5.
Uno degli
aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene
attribuito alla valutazione del
caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del
contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del
corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il
corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga
considerato perfezionamento per
una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo
frequenta per esempio subito
dopo la conclusione degli studi
(Beusch, Bildungskosten – Eine
Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen
in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del
18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer,
Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).
1.6.
Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è
suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo
di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP
2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che
definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26
cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in
due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:
- nella
misura in cui la formazione
professionale continua serve a
“rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte
LFPr), corrisponde alla nozione
di perfezionamento;
- quando
invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la
flessibilità professionale
(art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o
di riqualificazione.
Tale
criterio permetterebbe di
suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:
§
la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice
da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto
esaminare la situazione
personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;
§
la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che
prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo
protetto dalla Confederazione
(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci
grossi problemi di delimitazione;
§
i corsi che non trasmettono vere e proprie
conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili
nell’attività professionale
quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa
può essere perfezionamento per
chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione
tuttavia delle lingue nazionali
e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei
programmi informatici;
§
infine gli studi postdiploma o master: in questi
casi la valutazione del caso concreto
diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del
carattere di costo di perfezionamento
(Beusch, Bildungskosten, cit., nn.
39-51).
1.7.
Ragionamenti analoghi sono contenuti in un
rapporto del Consiglio
federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli Stati
Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a sua
volta sullo studio, presentato
nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore
dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni. In una
lista di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e
studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua
vengono qualificati perfezionamento
quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di
altri idiomi (Studie der
Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre
2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).
1.8.
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
quindi negato la deduzione per
spese di perfezionamento
professionale ai costi
affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le
conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10
maggio 2004, in RtiD II-2004 n.
3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel
caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di
informatica di gestione, aveva
assunto la direzione di un
ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Per
contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente
all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita
mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il
sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta
delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto
dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale
il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP)
presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento
professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso
vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al
conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39
del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un
corso di perfezionamento
deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto
tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava
in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la
legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).
Considerandi
2.
2.1
Nel caso
in esame, nel 1997 il ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria forestale
presso il Politecnico federale di Zurigo. Dopo un paio d’anni di lavoro quale indipendente nel settore forestale, nel 1999
è divenuto direttore __________. Nel 2002, ha partecipato alla costituzione della __________ SA, una società il
cui scopo, come già ricordato, consiste nell’acquisto, la lavorazione e la vendita di legname, il commercio di macchine destinate al lavoro
selvicolturale, la gestione di
un ufficio di progettazione, direzione lavori e consulenza ingegneristica nell'ambito forestale,
ambientale, rurale. Nel 2006, ne è divenuto amministratore unico.
2.2
Lo Studio Postdiploma in
Ingegneria Gestionale e Gestione d'Impresa (MIG) (denominato anche “Executive
Master in Business Administration MBA-MIG”) ha una durata complessiva di due
anni universitari, estendibile sino a tre anni. Si compone di otto distinti
Corsi Postdiploma (moduli), interdipendenti l’uno dall'altro e caratterizzati
ognuno da specifiche peculiarità di contenuto e forma. I corsi, di durata
annuale (eccetto uno), sono fruibili anche singolarmente, ma sono studiati e
progettati per offrire a chi opera nel settore e desidera qualificarsi ulteriormente
un percorso formativo completo ed articolato che sfocia nell'ottenimento di un
titolo di studio riconosciuto dalla Confederazione. Ogni corso prevede degli
esami finalizzati all’attribuzione dei crediti europei (ECTS) e, con il conseguimento
di 80 crediti ECTS, al candidato viene rilasciato il titolo di studio di
Esecutive MBA / Studio Post-diploma in Ingegneria Gestionale e Gestione d'Impresa.
2.3
Elementi importanti da
verificare sono la professione attualmente esercitata e gli effetti della
formazione complementare sull'attività professionale presente e futura.
Il contribuente sottolinea
in particolar modo il fatto che egli è da ormai 9 anni direttore __________, cosa che dovrebbe indicare che non ha intrapreso il master con
ambizioni di carriera
all’interno dell’impresa stessa. Rileva che, nel corso di questi anni, si è
reso conto di alcune lacune che la sua formazione di ingegnere forestale gli aveva lasciato, soprattutto nel settore
del management. Donde l’iniziativa di iscriversi al master in ingegneria gestionale.
Pur
comprendendo tali esigenze, come questa Camera ha già sottolineato nella
sentenza relativa al ricorso di un’altra studentessa iscritta allo stesso
master, decisiva è la circostanza che con questa formazione
complementare dell'MBA-MIG il contribuente acquisisce un diploma professionale
autonomo, un titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mercato del lavoro,
che gli permette di migliorare considerevolmente le sue aspettative professionali.
Benché il contribuente possieda già una formazione in alcune discipline, questa
formazione complementare non configura un semplice approfondimento ed aggiornamento
delle sue conoscenze attuali di base di informatica, gestione, risorse umane,
marketing, ecc. come potrebbe avvenire frequentando delle giornate o delle
settimane di corsi di perfezionamento. Infatti, questo studio postdiploma in
ingegneria gestionale e gestione d'impresa, della durata di due anni almeno,
porta soprattutto ad acquisire delle importanti conoscenze complementari ed a
conseguire un titolo complementare avente un proprio valore; si tratta di uno
studio che fa(rà) avanzare professionalmente il contribuente, non necessariamente
nella stessa impresa.
Anche la durata del corso
stesso, con un elevato numero di ore di lezioni impartite (800) e di ore
richieste allo studente per il lavoro di diploma (300), unitamente all'impegno
di cinque giorni alla settimana di lezioni da affiancare all'attività professionale
svolta contemporaneamente, testimoniano il carico delle nozioni dispensate
durante questo ciclo di studi ed il plusvalore che trasmettono ai
frequentatori, che si evince pure dall'elenco delle materie di
insegnamento (STF del 3 novembre 2005 n.2A.183/2005).
Inoltre,
il Tribunale federale ha negato carattere di perfezionamento ai corsi pluriennali (si trattava proprio di un MBA), mediante i quali un
contribuente che aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by
doing on the job”) mirava a colmare le lacune nel campo
delle conoscenze professionali
che nel frattempo erano emerse (STF del 18 dicembre 2003, consid. 2-2.3/2.4). È
vero che il ricorrente ha una solida e qualificante formazione universitaria alle spalle e non si può
ritenere che abbia appreso il “mestiere sul campo”, ma è lui stesso a
riconoscere di avere riscontrato delle lacune nella sua preparazione manageriale.
2.4
Ma c’è un
altro aspetto, messo in evidenza proprio dai ricorrenti, che conferma il giudizio contestato.
Il contribuente
ha costituito una società che opera a sua volta nel settore forestale e ne è
recentemente diventato amministratore unico. La società è attiva nel commercio del legname e delle macchine destinate
alla selvicoltura, oltre che nel settore ingegneristico.
Ciò
dimostra che il contribuente, per quanto sia indubbiamente soddisfatto
dell’attività dipendente che svolge ai vertici dell’Azienda forestale, sta
cercando di sviluppare anche un’attività alternativa, legata alla propria
iniziativa. Tale attività è, in questa fase, parallela a quella di direttore
dell’Azienda forestale, ma nulla esclude che in un futuro più o meno prossimo
possa anche prendere il sopravvento e magari indurlo a concentrarvi il suo
impegno.
La
frequenza del Master deve allora essere collegata anche alla promozione di questa nuova attività del
ricorrente.
2.5
Lo studio postdiploma apporta quindi un miglioramento - anche futuro - della situazione individuale professionale del ricorrente, tanto per il prestigio che egli stesso ne ricaverà una volta in
possesso del titolo di studio
rilasciato, quanto per le prospettive economiche che potranno dischiudersi,
anche per effetto dello sviluppo della società da lui costituita. Sicuramente,
questo titolo di studio
costituisce un investimento per il futuro professionale, aumenta il valore del contribuente nel mercato del lavoro e completa
la sua formazione di base come direttore
dell’Azienda forestale.
Anche il
notevole investimento finanziario che questo Executive Master comporta sull'arco dei due anni di studio previsti è un indizio più che convincente per concludere che
si tratta di un investimento sul lungo termine e non semplicemente un ripasso
delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (STF del 6 luglio 2005, n.2A.623/2004, consid. 3.3).
2.6
Tutte
queste circostanze comportano che il master in esame abbia un vero e proprio carattere di prima formazione avente valenza propria, che migliora sensibilmente le prospettive professionali del contribuente.
Ne consegue che i costi
per la frequenza del postdiploma MIG della SUPSI devono essere considerati come
spese di formazione che, come tali, non sono deducibili dal reddito dei
ricorrenti.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster