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Decisione

80.2007.162

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere forestale che frequenta MBA, formazione

26 febbraio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,ingegnere

forestale diplomato al Politecnico federale di Zurigo, è direttore __________

dal 1999. Nel 2002, ha costituito la __________ SA __________ __________, una

società il cui scopo consiste nell’acquisto, la lavorazione e la vendita di ogni tipo di legname, il commercio di macchine destinate al lavoro

selvicolturale, la gestione di

un ufficio di progettazione, direzione lavori e consulenza ingegneristica nell'ambito forestale, ambientale,

rurale. Nel 2006, ne è divenuto amministratore unico.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2005, il

contribuente e la moglie __________ facevano valere fra l’altro spese di perfezionamento professionale per fr. 4'000.–.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2005,

con decisione dell’11 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione di

Biasca commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 85'900.– per

l’IC ed in fr. 93'800.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione di fr. 4'000.– per spese di

perfezionamento professionale, non essendo state comprovate le

spese.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2007, allegando copia della fattura relativa alla tassa d’iscrizione del marito al Master in ingegneria

gestionale (MBA/MIG) presso la

Scuola Universitaria Professionale

della Svizzera Italiana (SUPSI).

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo,

con decisione del 17 ottobre

2007. A suo avviso, frequentando l’Executive Master of Business Administration MBA/MIG, il contribuente avrebbe avuto

“la possibilità di migliorare

le sue conoscenze nell’ambito del suo attuale posto di lavoro ma anche di poter

accedere a mansioni di maggiore responsabilità”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano le argomentazioni con cui l’autorità di tassazione ha respinto il loro reclamo. Richiamata la situazione professionale del marito ed in particolare la costituzione della società di cui è amministratore

unico, rilevano che egli ha deciso di seguire il master “per completare le

[sue] conoscenze nel campo della gestione d’impresa”. Ritengono che vi sia pertanto uno “stretto legame fra

il perfezionamento professionale in questione e l’esercizio

della [sua] attività professionale”.

Sottolineano poi che egli lavora presso __________ da 9 anni, sicché lo scopo

del corso non è quello di cambiare attività.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese

inerenti al perfezionamento e

alla riqualificazione connessi

con l'esercizio dell'attività

professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Le spese

per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l'esercizio dell'attuale

attività professionale e nella

misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente

l'imposizione delle persone fisiche).

Non è invece ammessa la deduzione

delle spese di formazione vera

e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2

DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l'IFD le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l'esercizio dell'attuale

attività professionale e nella

misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.

34 lett. b LIFD).

1.2.1.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e

conoscenze per l'esercizio di

una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34

LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

Sono

invece spese di perfezionamento

quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In

questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di

ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,

congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che

possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di

una professione già appresa ed

esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di

maestria (Circolare dell'

Amministrazione federale delle

contribuzioni, n. 26 del 22

settembre 1995, n. 3.2).

1.2.2.

Sono

altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento

dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese

sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono

considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento

della professione come tale o a

seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono

affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale

preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

In altre

parole, la riqualificazione

deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad

es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.

80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)

1.3.

Il

Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono

deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente

correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le

effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità

di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per

non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale

del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.

3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE

2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:

StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17

ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).

Quali spese di perfezionamento

professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione

già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di

formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri

legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di

una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento

del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in

quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si

situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi

presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle

competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.

Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione

professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza

o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento

ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono infatti

un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,

rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court

(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004

del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003

del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD

II-2006 pp. 574-575).

1.4.

Il

Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati

all’acquisizione delle

conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad esempio quelli

per il tirocinio, la scuola di

commercio, la maturità, gli

studi superiori, gli studi di

post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a

quel momento.

Rilevante

per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove

conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento

alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:

StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.

3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).

1.5.

Uno degli

aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene

attribuito alla valutazione del

caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del

contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del

corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il

corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga

considerato perfezionamento per

una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo

frequenta per esempio subito

dopo la conclusione degli studi

(Beusch, Bildungskosten – Eine

Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen

in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der

Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del

18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer,

Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).

1.6.

Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è

suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo

di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP

2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che

definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26

cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in

due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:

- nella

misura in cui la formazione

professionale continua serve a

“rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte

LFPr), corrisponde alla nozione

di perfezionamento;

- quando

invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la

flessibilità professionale

(art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o

di riqualificazione.

Tale

criterio permetterebbe di

suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:

§

la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice

da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto

esaminare la situazione

personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;

§

la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che

prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo

protetto dalla Confederazione

(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci

grossi problemi di delimitazione;

§

i corsi che non trasmettono vere e proprie

conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili

nell’attività professionale

quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa

può essere perfezionamento per

chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione

tuttavia delle lingue nazionali

e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei

programmi informatici;

§

infine gli studi postdiploma o master: in questi

casi la valutazione del caso concreto

diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del

carattere di costo di perfezionamento

(Beusch, Bildungskosten, cit., nn.

39-51).

1.7.

Ragionamenti analoghi sono contenuti in un

rapporto del Consiglio

federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli Stati

Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a sua

volta sullo studio, presentato

nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore

dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni. In una

lista di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e

studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua

vengono qualificati perfezionamento

quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di

altri idiomi (Studie der

Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre

2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).

1.8.

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

quindi negato la deduzione per

spese di perfezionamento

professionale ai costi

affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le

conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10

maggio 2004, in RtiD II-2004 n.

3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel

caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di

informatica di gestione, aveva

assunto la direzione di un

ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera

Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).

Per

contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente

all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita

mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il

sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta

delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto

dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale

il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP)

presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento

professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso

vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al

conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39

del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un

corso di perfezionamento

deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto

tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava

in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la

legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).

Considerandi

2.

2.1

Nel caso

in esame, nel 1997 il ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria forestale

presso il Politecnico federale di Zurigo. Dopo un paio d’anni di lavoro quale indipendente nel settore forestale, nel 1999

è divenuto direttore __________. Nel 2002, ha partecipato alla costituzione della __________ SA, una società il

cui scopo, come già ricordato, consiste nell’acquisto, la lavorazione e la vendita di legname, il commercio di macchine destinate al lavoro

selvicolturale, la gestione di

un ufficio di progettazione, direzione lavori e consulenza ingegneristica nell'ambito forestale,

ambientale, rurale. Nel 2006, ne è divenuto amministratore unico.

2.2

Lo Studio Postdiploma in

Ingegneria Gestionale e Gestione d'Impresa (MIG) (denominato anche “Executive

Master in Business Administration MBA-MIG”) ha una durata complessiva di due

anni universitari, estendibile sino a tre anni. Si compone di otto distinti

Corsi Postdiploma (moduli), interdipendenti l’uno dall'altro e caratterizzati

ognuno da specifiche peculiarità di contenuto e forma. I corsi, di durata

annuale (eccetto uno), sono fruibili anche singolarmente, ma sono studiati e

progettati per offrire a chi opera nel settore e desidera qualificarsi ulteriormente

un percorso formativo completo ed articolato che sfocia nell'ottenimento di un

titolo di studio riconosciuto dalla Confederazione. Ogni corso prevede degli

esami finalizzati all’attribuzione dei crediti europei (ECTS) e, con il conseguimento

di 80 crediti ECTS, al candidato viene rilasciato il titolo di studio di

Esecutive MBA / Studio Post-diploma in Ingegneria Gestionale e Gestione d'Impresa.

2.3

Elementi importanti da

verificare sono la professione attualmente esercitata e gli effetti della

formazione complementare sull'attività professionale presente e futura.

Il contribuente sottolinea

in particolar modo il fatto che egli è da ormai 9 anni direttore __________, cosa che dovrebbe indicare che non ha intrapreso il master con

ambizioni di carriera

all’interno dell’impresa stessa. Rileva che, nel corso di questi anni, si è

reso conto di alcune lacune che la sua formazione di ingegnere forestale gli aveva lasciato, soprattutto nel settore

del management. Donde l’iniziativa di iscriversi al master in ingegneria gestionale.

Pur

comprendendo tali esigenze, come questa Camera ha già sottolineato nella

sentenza relativa al ricorso di un’altra studentessa iscritta allo stesso

master, decisiva è la circostanza che con questa formazione

complementare dell'MBA-MIG il contribuente acquisisce un diploma professionale

autonomo, un titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mercato del lavoro,

che gli permette di migliorare considerevolmente le sue aspettative professionali.

Benché il contribuente possieda già una formazione in alcune discipline, questa

formazione complementare non configura un semplice approfondimento ed aggiornamento

delle sue conoscenze attuali di base di informatica, gestione, risorse umane,

marketing, ecc. come potrebbe avvenire frequentando delle giornate o delle

settimane di corsi di perfezionamento. Infatti, questo studio postdiploma in

ingegneria gestionale e gestione d'impresa, della durata di due anni almeno,

porta soprattutto ad acquisire delle importanti conoscenze complementari ed a

conseguire un titolo complementare avente un proprio valore; si tratta di uno

studio che fa(rà) avanzare professionalmente il contribuente, non necessariamente

nella stessa impresa.

Anche la durata del corso

stesso, con un elevato numero di ore di lezioni impartite (800) e di ore

richieste allo studente per il lavoro di diploma (300), unitamente all'impegno

di cinque giorni alla settimana di lezioni da affiancare all'attività professionale

svolta contemporaneamente, testimoniano il carico delle nozioni dispensate

durante questo ciclo di studi ed il plusvalore che trasmettono ai

frequentatori, che si evince pure dall'elenco delle materie di

insegnamento (STF del 3 novembre 2005 n.2A.183/2005).

Inoltre,

il Tribunale federale ha negato carattere di perfezionamento ai corsi pluriennali (si trattava proprio di un MBA), mediante i quali un

contribuente che aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by

doing on the job”) mirava a colmare le lacune nel campo

delle conoscenze professionali

che nel frattempo erano emerse (STF del 18 dicembre 2003, consid. 2-2.3/2.4). È

vero che il ricorrente ha una solida e qualificante formazione universitaria alle spalle e non si può

ritenere che abbia appreso il “mestiere sul campo”, ma è lui stesso a

riconoscere di avere riscontrato delle lacune nella sua preparazione manageriale.

2.4

Ma c’è un

altro aspetto, messo in evidenza proprio dai ricorrenti, che conferma il giudizio contestato.

Il contribuente

ha costituito una società che opera a sua volta nel settore forestale e ne è

recentemente diventato amministratore unico. La società è attiva nel commercio del legname e delle macchine destinate

alla selvicoltura, oltre che nel settore ingegneristico.

Ciò

dimostra che il contribuente, per quanto sia indubbiamente soddisfatto

dell’attività dipendente che svolge ai vertici dell’Azienda forestale, sta

cercando di sviluppare anche un’attività alternativa, legata alla propria

iniziativa. Tale attività è, in questa fase, parallela a quella di direttore

dell’Azienda forestale, ma nulla esclude che in un futuro più o meno prossimo

possa anche prendere il sopravvento e magari indurlo a concentrarvi il suo

impegno.

La

frequenza del Master deve allora essere collegata anche alla promozione di questa nuova attività del

ricorrente.

2.5

Lo studio postdiploma apporta quindi un miglioramento - anche futuro - della situazione individuale professionale del ricorrente, tanto per il prestigio che egli stesso ne ricaverà una volta in

possesso del titolo di studio

rilasciato, quanto per le prospettive economiche che potranno dischiudersi,

anche per effetto dello sviluppo della società da lui costituita. Sicuramente,

questo titolo di studio

costituisce un investimento per il futuro professionale, aumenta il valore del contribuente nel mercato del lavoro e completa

la sua formazione di base come direttore

dell’Azienda forestale.

Anche il

notevole investimento finanziario che questo Executive Master comporta sull'arco dei due anni di studio previsti è un indizio più che convincente per concludere che

si tratta di un investimento sul lungo termine e non semplicemente un ripasso

delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (STF del 6 luglio 2005, n.2A.623/2004, consid. 3.3).

2.6

Tutte

queste circostanze comportano che il master in esame abbia un vero e proprio carattere di prima formazione avente valenza propria, che migliora sensibilmente le prospettive professionali del contribuente.

Ne consegue che i costi

per la frequenza del postdiploma MIG della SUPSI devono essere considerati come

spese di formazione che, come tali, non sono deducibili dal reddito dei

ricorrenti.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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