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Decisione

80.2007.163

Esenzione fiscale di persone giuridiche: scopo pubblico, fondazione che gestisce ospedale, inclusione nella pianificazione ospedaliera

3 febbraio 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’__________ è una

fondazione giusta gli art. 80 segg. CC. La sua costituzione risale al

testamento olografo di __________ del 22 settembre 1920. Iscritta a Registro di

commercio il 30 novembre 1931, la fondazione è sottoposta alla vigilanza del

Dipartimento delle Istituzioni.

Il 27 ottobre 1977 l’__________

(in seguito: Fondazione) formulava istanza di esenzione dal pagamento delle

imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza. L’istanza veniva accolta

dall’allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni con decisione del 19

settembre 1978. Una successiva istanza volta a conseguire l’esonero dal

pagamento delle imposte di donazione e successione veniva accolta dall’autorità

cantonale competente il 12 luglio 1982.

B. Il 19 maggio 1994

l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni comunicava alla Fondazione l’intenzione

di riesaminare la pratica alla luce del fatto che non aveva aderito all’Ente

Ospedaliero Cantonale (EOC). Dopo approfondita istruttoria, con due distinte

decisioni del 18 settembre 1996, la Divisione delle contribuzioni stabiliva che

la Fondazione sarebbe stata assoggettata sia all’imposta sull’utile e il capitale

sia all’imposta di donazione e successione, a contare dal 1° gennaio 1997.

C. La Fondazione

insorgeva davanti alla Camera di diritto tributario, chiedendo l’annullamento

delle suddette decisioni e conseguentemente la conferma delle precedenti decisioni

di esenzione sia in materia di imposta ordinaria sia in materia di imposta di

successione e donazione.

Durante un successivo colloquio

del 14 febbraio 1997, la Fondazione e l’autorità fiscale trovavano il seguente

accordo:

Ø l’esenzione fiscale sarebbe decaduta

al 31 dicembre 1997;

Ø singole donazioni dell’importo fino a

fr. 5'000.– sarebbero state esenti in base alle direttive allora in vigore;

Ø i contributi ricorrenti provenienti

dalla __________ (fr. 50'000.– annui) e dalla __________ (devoluzione annuale

degli utili netti) sarebbero stati esenti in quanto conseguenza di una decisione

di principio presa prima che decadesse il privilegio relativo all’esenzione

fiscale.

Il gravame veniva pertanto

stralciato dai ruoli con decisione del 5 marzo 1997 (inc. CDT 80.96.202).

D. Con lettera del 18

gennaio 2002, la Fondazione si rivolgeva alla Divisione delle contribuzioni, chiedendo

se vi erano “i presupposti per essere nuovamente esonerata dall’obbligo

fiscale”. Al proposito rilevava di rientrare nella pianificazione ospedaliera

cantonale, entrata in vigore il 1° luglio 2001, con due precisi mandati di

prestazione (medicina interna e psichiatria), e di perseguire scopi di pubblica

utilità.

Tale richiesta, rimasta

inevasa, veniva riproposta il 26 aprile 2006.

E. L’Ufficio giuridico

della Divisione delle contribuzioni, con decisione del 7 dicembre 2006, respingeva

la domanda. Nelle motivazioni, spiegava che il riconoscimento di posti letti

non è di per sé un criterio sufficiente per legittimare una simile richiesta di

esenzione fiscale, aggiungendo poi che solo gli ospedali facenti parte dell’EOC

perseguono uno scopo pubblico e sono esenti ex lege. Con particolare

riferimento all’esenzione per utilità pubblica, evidenziava inoltre che l’__________

opera come una clinica privata, gestita secondo criteri commerciali.

F. La Fondazione impugnava

la suddetta decisione con reclamo del 2 gennaio 2007. L’ente rilevava in

particolar modo di essere costituito nella forma di una fondazione non

profit di pubblica utilità, di rivolgersi ad una cerchia indeterminata di destinatari

e di non essere gestito secondo criteri commerciali, investendo continuamente lasciti

e devoluzioni a favore della gestione ordinaria, a copertura degli importanti disavanzi

di esercizio. Precisava poi che la destinazione dei mezzi atti a perseguire gli

obiettivi statutari era irrevocabile, poiché fondata su volontà testamentarie chiare

ed inequivocabili.

G. In occasione di un

incontro tenutosi il 27 marzo 2007, le parti si riconfermavano nelle rispettive

posizioni. L’Ufficio giuridico chiedeva allora all’Amministrazione federale

delle contribuzioni di allestire un parere interno. L’autorità federale, con scritto

del 4 ottobre 2007, giungeva alla conclusione che la domanda di esonero fiscale

non poteva essere accolta in quanto la cerchia di destinatari delle prestazioni

era limitata e vi era una mancanza di chiare disposizioni statutarie relative

all’operato disinteressato e all’attribuzione esclusiva e irrevocabile dei

fondi della persona giuridica.

Con decisione del 15

ottobre 2007, la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, ribadendo

le motivazioni già proposte in prima istanza. Rilevava inoltre che gli statuti

della Fondazione non ossequiavano tutti i presupposti della Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione postula nuovamente la

concessione dell’esenzione fiscale sia in materia di imposta sugli utili e il

capitale sia in materia di imposta di successione e donazione.

A suo dire, la decisione

impugnata prescinde da una lettura completa e giuridicamente corretta della fattispecie

e degli atti riguardanti la costituzione della fondazione e la sua attività

attuale, segnatamente alla luce della pianificazione ospedaliera, entrata in

vigore in Ticino il 1° luglio 2001 [Il Decreto esecutivo del 20 giugno 2001

concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal), prevedeva, per

quanto concerne l’__________, 50 letti sotto la voce “Cure somatiche-acute” e

26 letti sotto la voce “Cure psichiatriche”. Nel frattempo, il nuovo Decreto

legislativo del 29 novembre 2005, entrato in vigore il 2 ottobre 2007, ha

diminuito i posti letto nel settore ospedaliero acuto da 50 a 30].

La ricorrente solleva poi

una disparità di trattamento con le altre persone giuridiche attive nel campo

sanitario e parasanitario ticinese e sottolinea infine che l’esercizio di

un’attività lucrativa non costituisce il proprio scopo, ma tutt’al più un mezzo

per conseguire tale scopo.

I. Nelle sue

osservazioni del 10 gennaio 2008, la Divisione delle contribuzioni propone la

reiezione del gravame. Ribadisce anzitutto che solo gli ospedali gestiti dall’EOC

assolvono uno scopo pubblico (art. 4 LEOC), aggiungendo poi che la ricorrente

non potrebbe in ogni caso fruire dell’esonero fiscale: gli statuti non

prevedono, in caso di liquidazione, che i mezzi finanziari vengano devoluti

all’ente pubblico oppure ad un istituto esentato dall’imposta che si prefigge

scopi identici o equivalenti; all’origine della decisione di non aderire all’EOC

vi è la volontà di garantire i diritti per i pazienti dei circoli del __________,

a dimostrazione della ristretta cerchia dei destinatari delle sue prestazioni; la

sua è un’attività commerciale con fini di lucro. In merito alla censura di

disparità di trattamento, rileva invece che i casi citati dalla ricorrente (ad eccezione

di uno, peraltro protetto dal segreto fiscale) differiscono sostanzialmente e,

comunque sia, che i presupposti per ammettere un diritto alla parità di

trattamento nell’illegalità non sono realizzati. Si riserva infine la facoltà

di rivedere il contenuto dell’accordo concluso il 14 febbraio 1997.

L. All’udienza del 23

ottobre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,

illustrandole ulteriormente. Delle rispettive argomentazioni si dirà in

seguito, in quanto necessario.

Diritto

1. Secondo

gli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, sono esenti

dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo

pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il capitale,

per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali

fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico.

L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando

l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono

esercitate attività dirigenziali.

Per quanto attiene all’imposta di successione e donazione, l’art. 154

cpv. 1 lett. d LT ne esenta le persone giuridiche con sede nel Cantone,

che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi

ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e

irrevocabilmente destinate a tali fini.

2. 2.1.

La nozione di scopo pubblico, secondo il Tribunale

federale, dev’essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della

generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 =

RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56 LIFD). Secondo la

giurisprudenza e la prassi fiscale, un’esenzione legata al perseguimento di uno scopo pubblico è esclusa in linea di

principio quando una persona

giuridica persegue principalmente uno scopo lucrativo, anche se persegue nel

contempo uno scopo pubblico. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:

·

una persona giuridica di questo tipo è incaricata

di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per

esempio la legge);

·

questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in

modo concretamente verificabile;

·

la persona giuridica non distribuisce dividendi;

·

la persona giuridica è soggetta ad una determinata

vigilanza della collettività pubblica;

·

il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo ed irrevocabile, allo

scopo pubblico

(cfr. DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3,

con rifertimento a: DTF 127 II 113 consid. 6b; ASA 70 p. 294, consid. 2c; inoltre Circolare n. 12 dell’8 luglio 1994 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, par.

II.4; cfr. anche Locher, op.

cit., n. 83 ss., n. 99 ss.; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2a, Basilea,

2008, n. 37 ad art. 56 LIFD; Greter, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1,

2a ediz., Basilea, 2002, n. 28 s. ad art. 23 LAID; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, n. 11 ss. ad art. 56 lett. g LIFD

e Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 11a).

Il Tribunale federale ha pure sottolineato che la sua giurisprudenza è condivisa

dalla più recente dottrina (cfr. ASA 72 p. 18 ss. e relativi rinvii), secondo

cui il perseguimento di scopi pubblici secondo l’art. 56 lett. g LIFD

non può mai essere ammesso quando lo scopo finale di un’impresa consiste

principalmente nel conseguimento di un utile. In particolar modo, nel caso di

una privatizzazione, un’esenzione per il perseguimento di uno scopo pubblico

potrebbe fin da subito essere concessa solo se il soggetto che ha assunto i compiti

pubblici non consegue alcun utile o ne consegue solo uno modesto (Simonek, Steuerbefreiung

und Privatisierung – Ein Diskussionsbeitrag

zur Steuerbefreiung wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke, in ST 2000, pp.

230-236, p. 235; Idem, Massgeblichkeitsprinzip und

Privatisierung, IFF Forum für Steuerrecht 2002, p. 3 ss., p. 6; nello stesso

senso, Locher, op. cit., n. 106).

Ogni esenzione, anche parziale, sarebbe esclusa nel caso di

una persona giuridica che persegue scopi lucrativi o di mutuo soccorso al di là

di una certa misura (Richer/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurich 2003, n. 39 ss; Richer/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 44 ad § 61).

2.2.

Il Tribunale federale ha negato l’esenzione per il perseguimento di uno scopo pubblico a due banche cantonali.

Nel caso della Banca dello Stato del Canton Vaud, in particolare, pur

riconoscendo che essa era stata creata essenzialmente con l’intento di

perseguire obiettivi di pubblico interesse (promozione dell’economia cantonale e sostegno delle collettività pubbliche), ha

osservato che tuttavia nel corso dei decenni la sua attività è evoluta verso

quella di una banca universale, per poi concentrarsi in modo prioritario sulla ricerca di utili. Tale evoluzione corrisponderebbe a quella di tutte le banche cantonali, i cui

compiti sono divenuti comparabili a quelli delle banche private con cui sono in

concorrenza diretta (DTF 127 II 113 = ASA 71 p. 242 = RDAF 2001 II 33; cfr.

anche il caso della banca cantonale bernese, in ASA 70 p. 294 = RDAF 2001 II

473).

2.3.

Alla stessa

conclusione è pervenuta l’Alta

Corte nel caso dell’azienda elettrica di Davos (EWD Elektrizitätswerk Davos SA).

Rilevato che la ricorrente era una società anonima di diritto

privato, che non era stata costituita da una legge cantonale speciale (art. 763

CO) e che i suoi statuti non attribuivano al comune un diritto di vigilanza o

il diritto di designare rappresentanti nel consiglio d’amministrazione o

nell’ufficio di revisione (art. 762 CO), il Tribunale federale ha

osservato che rientrava fra quelle società che tipicamente perseguono fini

economici e che mirano a conseguire un utile da distribuire poi ai soci. Una

simile società avrebbe potuto essere considerata perseguire uno scopo pubblico,

secondo la stessa sentenza, solo qualora l’attività lucrativa avesse avuto un

carattere del tutto subordinato oppure se lo scopo pubblico effettivamente

perseguito avesse palesemente oltrepassato lo scopo lucrativo. Ciò non si verificava

peraltro nel caso in esame: non solo gli scopi statutari includevano anche attività

del tutto escluse dallo scopo pubblico, ma l’attività poteva persino essere

ulteriormente estesa; dai conti

emergevano inoltre il conseguimento di utili e la loro distribuzione; inoltre, la società esigeva il pagamento di

prezzi conformi al mercato ed era libera di configurare la propria tariffa,

senza essere obbligata dunque a riscuotere tributi causali, conformi ai

principi dell’equivalenza e della copertura dei costi e contrastanti come tali

con l’intento di conseguire utili (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.4.1).

Ad un’esenzione anche solo parziale della ricorrente si

opponeva anche la circostanza che l’utile non era destinato in modo esclusivo

ed irrevocabile al perseguimento dello scopo pubblico; gli statuti della

società non prevedevano infatti, in caso di liquidazione, che il capitale tornasse al comune (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262

consid. 3.4.2).

3. 3.1.

Prima di addentrarsi negli

argomenti della ricorrente ed in quelli sostenuti dall’autorità fiscale

cantonale nella decisione impugnata, è opportuno esaminare più da vicino il

sistema ospedaliero ticinese. Infatti, entrambe le motivazioni contengono

riferimenti alla legislazione sanitaria ticinese ed alla pianificazione

ospedaliera cantonale.

3.2.

Il sistema sanitario

svizzero è caratterizzato da una stretta collaborazione fra pubblico e privato.

D’altronde, storicamente le prestazioni sanitarie sono state per diversi secoli

gestite e finanziate solo da privati ed in particolare da istituzioni legate

alla Chiesa. A partire dal 17° secolo, lo Stato è vieppiù intervenuto nel

settore sanitario, senza mai tuttavia escludere i privati (Mattig, Grenzen der Spitalplanung aus

verfassungsrechtlicher Sicht, Zurigo, 2003, p. 3). I primi veri e propri

ospedali statali (p. es. il Kantonsspital di Zurigo) sono stati fondati solo

nel 19° secolo (Mattig, op. cit.,

p. 7).

Venendo al Canton Ticino, il

passaggio degli ospedali “pubblici” allo Stato è avvenuto addirittura solo

negli anni ottanta del secolo scorso, per effetto dell’entrata in vigore della

legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982. In precedenza, il Cantone

si limitava a sussidiare gli ospedali definiti “d’interesse pubblico”, in base

ad una legge del 1963 (legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento

degli ospedali d’interesse pubblico del 19 dicembre 1963), nata al termine di

laboriose e travagliate discussioni.

3.3.

In particolare, un primo

disegno di legge del 1958, approvato dopo modifiche importanti dal Gran Consiglio

nel 1962, era stato respinto in votazione popolare il 24 marzo 1963. Il disegno

di legge in questione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il

sussidiamento degli ospedali pubblici distrettuali del 26 gennaio 1962) aveva

proposto di introdurre una distinzione fra ospedali principali (Civico, OBV,

San Giovanni, La Carità) e ospedali secondari (Bleniese, Cevio, Distrettuale

Faido). Una minoranza della Commissione della gestione aveva contestato la

distinzione fra ospedali principali e secondari ed aveva proposto di aggiungerne

alla lista altri tre (Ospedale Italiano, Castelrotto e Santa Croce Faido).

È interessante la tabella

annessa al Messaggio del 1962, nella quale viene proposto un elenco degli

ospedali ticinesi, con la descrizione della loro “posizione giuridica”:

Il criterio su cui si

basava la proposta del Consiglio di Stato, nel distinguere quali ospedali

sussidiare, era costituito dall’interesse pubblico: “L’interesse pubblico giustifica

tale aiuto finanziario solamente per un unico ospedale per distretto, che risponda

naturalmente alle caratteristiche di istituto di diritto pubblico e che

persegua come scopo la tutela degli interessi generali” (Messaggio n. 1035 del

26 gennaio 1962, p. 2). Su questa base, i quattro ospedali dei distretti di

Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona venivano definiti “per importanza ed

attrezzature specialistiche… ospedali pubblici principali”, mentre gli altri tre

(Cevio, Acquarossa e Faido) venivano considerati “di secondaria categoria”.

L’opposizione della

minoranza commissionale faceva leva sulla discriminazione fra ospedali

principali e secondari e sull’esclusione di tre ospedali (Castelrotto, Italiano

e Santa Croce), che pure erano “riconosciuti di interesse pubblico” (Rapporto

n. 1035 R2, p. 3). Fra gli argomenti addotti dalla minoranza, si legge anche la

frase seguente:

Ora è noto che proprio lo Stato,

per motivi “d’interesse pubblico”, ha reso esenti d’imposta gli ospedali di

Castelrotto, l’ospedale Italiano e quello di Santa Croce a Faido”.

(Rapporto n. 1035 R2, p.

4).

Nel rapporto citato si

contesta anche che sia possibile una distinzione fondata sulla natura di

diritto pubblico o di diritto privato delle persone giuridiche da sussidiare:

solo un ospedale avrebbe adempiuto il requisito per ottenere un sussidio,

trattandosi di un “istituto di diritto pubblico”, cioè il Civico di Lugano;

tutti gli altri facevano capo a fondazioni o associazioni, “anche se nella loro

denominazione aggiungono l’appellativo ‘distrettuale’” (Rapporto cit., p. 6).

Come accennato, il disegno

di legge contestato dal rapporto commissionale appena illustrato non sarebbe

poi mai entrato in vigore, pur essendo stato approvato dalla maggioranza del

Gran Consiglio, essendovi stato un referendum.

Nel nuovo disegno di legge

del 13 settembre 1963, il governo cantonale ha così rinunciato ad elencare gli

ospedali sussidiati, limitandosi per contro ad enunciare le condizioni che permettevano

di qualificare gli ospedali “di interesse pubblico”. Anche a questo proposito,

può essere interessante menzionare il testo proposto per l’art. 2 della legge

sul sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico:

Sono ospedali d’interesse pubblico,

secondo la presente legge, gli istituti di cura che:

a) non

perseguono scopo di lucro;

b) garantiscono

il ricovero delle persone bisognose di cura senza discriminazioni di nazionalità, di

domicilio, di religione o altre;

c) contano,

nei reparti comuni, almeno il 60% del totale dei letti disponibili;

d) dispongono

dei servizi specialistici di medicina, chirurgia, ginecologia-ostetricia e

pediatria diretti da primari FMH;

e) dispongono

di personale qualificato.

La

Commissione speciale, nel suo rapporto, ha approvato, da un lato, la definizione

delle “condizioni a cui deve rispondere l’ospedale per essere considerato di

interesse pubblico”, ma ha tuttavia voluto elencare esplicitamente “gli

istituti sussidiabili a condizione che adempiano i requisiti richiesti

dall’art. 2” (Rapporto n. 1157 R del 13 dicembre 1963). L’elenco proposto conta

i quattro ospedali principali e i tre secondari che erano già menzionati nel

disegno di legge bocciato dal popolo, cui si aggiungevano gli ospedali Santa Croce

di Faido, Italiano di Viganello e Malcantonese di Castelrotto.

3.4.

Il salto di qualità nel

ruolo dello Stato nella gestione della sanità avviene, come anticipato, solo

nel 1983, quando entra in vigore la legge sugli ospedali pubblici.

Il sistema del

sussidiamento non era più sostenibile, per la continua crescita dell’offerta e

dei costi. Il Cantone era praticamente obbligato a finanziare tutti i disavanzi

d’esercizio degli ospedali ed a sussidiare tutte le opere, senza peraltro poter

decidere concretamente sul merito degli interventi. Era allora parsa

inevitabile l’elaborazione di una pianificazione ospedaliera cantonale, accompagnata

dall’istituzione di un Ente cantonale di diritto pubblico.

La nuova legge ha previsto

che lo Stato, tramite il neocostituito Ente Ospedaliero Cantonale, assumesse la

proprietà degli ospedali a titolo gratuito e su base volontaria. A tal fine, i

proprietari degli ospedali di interesse pubblico dovevano optare entro il 30

settembre 1983 per il passaggio allo Stato; scaduto tale termine, avrebbero

perso il diritto ai sussidi.

La portata della nuova

normativa è stata sottolineata in Gran Consiglio, durante la discussione

finale, dal relatore di maggioranza, Giorgio Noseda, che ha manifestato grande

meraviglia “nel constatare che nessuna discussione sia sorta attorno al nodo

centrale di tutta la legge e cioè il passaggio allo Stato, mediante l’Ente,

della proprietà degli ospedali di interesse pubblico sancito dagli articoli 4 e

6 della nuova legge ospedaliera: eppure è questo il fatto politico più

importante e qualificante” (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale

1982, p. 1011).

3.5.

Già il 19 dicembre 1983,

il parlamento ticinese ha votato il decreto legislativo concernente le assunzioni

di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale. Le istanze pervenute

erano nove, provenienti cioè da tutti gli ospedali considerati “di interesse

pubblico” secondo la legge ospedaliera del 19 dicembre 1963, con la sola eccezione

dell’Ospedale Malcantonese di Castelrotto. Quest’ultimo aveva rinunciato

all’adesione, “ritenendola incompatibile con le volontà testamentarie del

fondatore per quanto concerne specificatamente l’indipendenza giuridica e la cessione

incondizionata della proprietà” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2769

del 30 novembre 1983 concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero

cantonale, p. 3); aveva peraltro chiesto al Gran Consiglio di pronunciarsi

sull’istanza di sussidiamento relativa ai lavori di ammodernamento delle

strutture ospedaliere, che era stata tenuta in sospeso in attesa dell’elaborazione

della pianificazione ospedaliera cantonale. Secondo il Consiglio di Stato come

per pure la maggioranza della Commissione della gestione, tale istanza era

divenuta improponibile dopo l’entrata in vigore della Legge sugli ospedali

pubblici (cfr. Messaggio cit., p. 3; inoltre Rapporto n. 2769 R1 del 12

dicembre 1983 della maggioranza della Commissione della gestione sul messaggio

30 novembre 1983, p. 1).

3.6.

Non è dunque così facile

intraprendere una netta distinzione fra ospedali pubblici ed ospedali privati:

·

se ci si fonda sull’organizzazione istituzionale, si considerano

pubblici solo gli ospedali gestiti dallo Stato;

·

se per contro ci si basa sulla forma giuridica, si considerano

privati tutti gli ospedali che sono gestiti da associazioni, fondazioni o

società anonime, mentre sono pubblici quelli che appartengono a collettività

territoriali (Cantoni, consorzi di comuni, distretti e comuni) o ad altre

corporazioni o fondazioni di diritto pubblico;

·

se il criterio è l’amministrazione diretta o indiretta da parte

dello Stato, si considerano pubblici gli ospedali che sono direttamente

amministrati dall’ente pubblico, mentre sono privati quelli la cui amministrazione

è trasferita ad altri soggetti che godono di una certa autonomia (in

particolare stabilimenti di diritto cantonale o comunale);

·

un altro criterio potrebbe essere rappresentato dalla pubblica

utilità o dallo scopo pubblico: ospedali privati che perseguono tali scopi

sarebbero in tal caso considerati pubblici;

·

anche le modalità di finanziamento possono offrire un criterio di

distinzione: gli ospedali che sono finanziati in modo essenziale con denaro

pubblico si potrebbero in tal caso considerare pubblici

(Mattig, op. cit., pp. 8-9, che ritiene

preferibile il primo criterio).

4. 4.1.

Dopo questa ampia premessa

sull’organizzazione e sull’evoluzione del sistema sanitario, ed in particolar

modo ospedaliero, cantonale, si tratta di confrontarsi con i presupposti per il

riconoscimento dello scopo pubblico della fondazione ricorrente. L’autorità

fiscale ritiene che solo gli ospedali facenti parte dell’Ente ospedaliero cantonale

(EOC) svolgano uno scopo pubblico. Di diverso avviso la ricorrente, secondo cui

sarebbe invece determinante la circostanza che __________ sia incluso nella

pianificazione ospedaliera cantonale.

4.2.

Sul fatto che quello

perseguito dalla ricorrente sia uno scopo pubblico non dovrebbero sussistere

fondati dubbi.

Riprendendo la definizione

proposta dalla Circolare n. 12 dell’AFC, nella nozione di scopi pubblici

rientrano infatti una categoria limitata di compiti che – diversamente

dall’utilità pubblica – devono rigidamente fondarsi sui compiti dello Stato e

non richiedono alcun sacrificio.

Che la sanità pubblica

rientri fra i compiti o scopi pubblici è infatti evidente, come dimostra la

stessa storia del sistema sanitario svizzero ed in particolare quella degli

“ospedali pubblici” ticinesi, su cui ci si è soffermati in precedenza.

4.3.

A tale riguardo, la

ricorrente ritiene di adempiere questo requisito, essendo la sua attività

considerata dalla pianificazione ospedaliera cantonale. L’autorità di tassazione

ritiene invece che solo gli ospedali che rientrano nell’Ente ospedaliero cantonale

svolgano un compito pubblico.

L’argomento della Divisione

delle contribuzioni non convince per diverse ragioni.

Già il fatto, sottolineato

nelle osservazioni al ricorso, che l’EOC sia esente da imposte e tasse

cantonali e comunali (art. 7 Legge sull’EOC [Ente ospedaliero cantonale] del 19

dicembre 2000 [LEOC; RL 6.3.1.1]) non appare determinante: gli ospedali

dell’EOC sono a tutti gli effetti ospedali statali, cioè appartenenti al Canton

Ticino, sia pure tramite l’EOC; è allora evidente che siano esentati dalle

imposte cantonali. Ma ciò non basta ad escludere che altre persone giuridiche

possano condividere lo stesso compito pubblico e beneficiare pertanto

dell’esenzione prevista dalla legislazione tributaria.

Il problema è semmai di

verificare se effettivamente il Cantone, in seguito alla “statalizzazione”

degli ospedali avvenuta nel 1983, abbia per così dire monopolizzato il compito

della sanità pubblica.

4.4.

Devono allora essere meglio approfonditi

il significato e gli effetti della pianificazione ospedaliera.

È

vero che la base legale della pianificazione ospedaliera cantonale è contenuta nella legge

federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal; RS 832.10). Si

tratta tuttavia di uno strumento che risale agli anni cinquanta del secolo

scorso e che è nato parallelamente all’incremento del ruolo dello Stato nel finanziamento

degli ospedali (primo cantone ad introdurre la pianificazione

ospedaliera è stato Zurigo, nel lontano 1947; cfr. Mattig, op. cit., p. 28). Per far fronte alle eccedenze di

posti letto manifestatesi soprattutto negli anni settanta, lo strumento ha acquistato

importanza sempre crescente.

La

pianificazione provvede, da un lato, a procurare i mezzi necessari

perché possa essere messo a disposizione di ogni abitante di un cantone un trattamento di

buona qualità ed economico; dall’altra parte, suddivide i compiti che ne

derivano fra i diversi fornitori di prestazioni. Si tratta di un compito attribuito ai cantoni,

precisamente ai governi cantonali (cfr. il combinato disposto degli articoli 39

e 53 LAMal). I principali fondamenti giuridici della pianificazione ospedaliera

sono rappresentati, oltre che dalle costituzioni cantonali, dalle leggi sanitarie ed ospedaliere.

Dopo l’entrata in vigore della LAMal, il risultato determinante dell’attività

pianificatoria è costituito dagli elenchi vincolanti di ospedali (Mattig, op. cit., p. 33).

4.5.

Nella pianificazione

ospedaliera secondo la LAMal devono essere presi in considerazione anche gli ospedali

privati (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal).

A tale riguardo, nei

diversi cantoni si verificano scelte differenti nella strategia di finanziamento

della spesa sanitaria. Infatti, l’art. 49 cpv. 1 LAMal, nella versione in vigore

fino alla fine del 2008, stabiliva che per la rimunerazione della spesa ospedaliera

potesse essere posto a carico dell’assicurazione malattia al massimo il 50% dei

costi fatturabili, purché si trattasse di “ospedali pubblici o sussidiati

dall’ente pubblico”. Se un cantone decide di includere nella pianificazione

ospedaliera strutture private che non rientrano nella nozione di “ospedali

pubblici o sussidiati dall’ente pubblico”, può evitare di partecipare al

finanziamento delle prestazioni stazionarie di una parte della popolazione. La

conseguenza di una simile scelta è che per le cure ospedaliere erogate in una

clinica privata la tariffa rimborsata dall’assicurazione sociale sarà ben superiore

al 50% e potrà avvicinarsi al 100%; ciò implica un trasferimento di questa

parte della spesa dalla fiscalità (generalmente progressiva) al premio

dell’assicurazione malattia, che notoriamente non dipende dal reddito dei cittadini

(cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,

I costi dell’assicurazione malattia nel Cantone Ticino – Rapporto finale,

Lugano, dicembre 2007, p. 19). Fra i cantoni svizzeri, il Canton Ticino spicca

proprio per l’incidenza di ospedali privati non sussidiati, che sono sei su

dodici (cioè il 50%, percentuale seconda solo a quella di Ginevra e pari a quella

del Canton Zugo; cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,

op. cit., p. 33). La conseguenza della situazione descritta è che le cliniche

private, pur coprendo una parte significativa del fabbisogno di base della

popolazione, non beneficiano del finanziamento fiscale previsto dall’art. 49

LAMal (Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,

op. cit., p. 55). In tal modo, il Canton Ticino riesce a limitare la quota di finanziamento

a carico della spesa pubblica (34,2%, contro il 42,3% della media dei cantoni)

e supera invece gli altri cantoni per quanto riguarda la quota di finanziamento

rappresentata dai premi dell’assicurazione malattia (43,1%, contro il 31,9%;

cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,

op. cit., p. 56). Anche in questo caso, vale la pena di proporre la tabella

contenuta nel testo citato, da cui risulta la particolare situazione del Canton

Ticino nel confronto intercantonale:

In questo contesto, va

ricordato che, in base alle nuove disposizioni della LAMal entrate in vigore il

1° gennaio 2009, in caso di cura ospedaliera l’assicurato avrà la libera scelta

tra gli ospedali che figurano nell’apposito elenco ed il Cantone di domicilio

dovrà contribuire alla rimunerazione delle prestazioni ospedaliere nella misura

minima del 55%, anche qualora si tratti di un ospedale privato (cfr. articoli

41, 49 e 49a LAMal, nella versione in vigore dal 1.1.2009; cfr. anche le

disposizioni transitorie, che concedono ai cantoni un termine di tre anni per

adeguarsi alla nuova normativa).

4.6.

Ritornando alla questione

dello scopo pubblico degli ospedali inclusi nella pianificazione ospedaliera

cantonale, dovrebbe essere chiaro che esso non può essere limitato agli

istituti facenti parte dell’Ente ospedaliero.

La pianificazione ospedaliera

ha lo scopo di garantire ai cittadini di un cantone la disponibilità di posti

letto sufficienti: se tale obiettivo non è raggiunto con l’offerta dei nosocomi

pubblici (dello Stato o sussidiati da quest’ultimo), il Cantone deve necessariamente

includere nell’elenco ospedali privati. Per effetto dell’inclusione

nell’apposito elenco, gli ospedali privati vengono, sia pure indirettamente,

sussidiati con fondi pubblici; come si è visto, se si tratta di ospedali

privati non sussidiati (come è il caso di tutti quelli inclusi nella pianificazione

cantonale ticinese), tutti i costi sono a carico dell’assicurazione sociale

contro le malattie. Fra l’altro, è significativo che proprio il Canton Ticino

emerga nel confronto intercantonale perché la situazione particolare del suo

sistema ospedaliero gli consente di spostare i costi dalle casse cantonali a

quelle dell’assicurazione sociale. La circostanza che in tal modo le finanze

cantonali ne traggano un (relativo) beneficio non significa certamente che

siano solo gli ospedali dell’EOC a rientrare nell’offerta sanitaria “pubblica”.

Indicazioni interessanti

emergono poi anche dall’esame dell’evoluzione dell’offerta ospedaliera

ticinese. Il Cantone è passato, in tempi relativamente recenti, da un sistema

caratterizzato dall’esistenza esclusiva di nosocomi privati (o comunque non

cantonali), sussidiati peraltro in misura praticamente illimitata in virtù del

loro “interesse pubblico”, ad un sistema misto in cui il fabbisogno dei

cittadini è garantito da sei ospedali pubblici e sei privati. Che il fabbisogno

non potesse essere coperto dai soli ospedali dell’EOC era del resto scontato,

fin dalla sua istituzione, proprio per il modo in cui esso è nato: spettava ai

singoli ospedali “di interesse pubblico” decidere se diventare statali o

rimanere

privati.

4.7.

L’argomentazione della

Divisione delle contribuzioni, secondo cui l’inclusione nella pianificazione

ospedaliera cantonale non avrebbe alcun riflesso sul riconoscimento dello scopo

pubblico, implicando semplicemente l’obbligo per le casse malati di coprire i

costi di cura, impone un’ulteriore considerazione.

Proprio il fatto che gli

ospedali inclusi nella lista allestita dai cantoni in base all’art. 39 LAMal

beneficino del finanziamento dell’assicurazione sociale dovrebbe invece essere

un argomento che conferma la tesi dello scopo pubblico.

Non si può ignorare

infatti che l’assicurazione contro le malattie è un’assicurazione sociale e

obbligatoria. Gli assicuratori rientrano allora fra quelle “organizzazioni

e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione

federale”, alle quali “la legislazione federale può attribuire compiti

amministrativi” secondo l’art. 2 cpv. 4 della legge del 21 marzo 1997

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Le

casse malati adempiono dunque un compito attribuito loro dalla Confederazione,

così come definito dalla legge federale (cfr. Poledna,

Krankenversicherung und ihre rechtliche Organisation, Zurigo, 2002, p. 12 ss.).

Non a caso, le casse

malattia beneficiano a loro volta dell’esenzione fiscale (articoli 56 lett. f

LIFD e 65 lett. e LT; inoltre StE 2001 B 71.64 n. 5 = RDAF 2002 II 7).

Il finanziamento degli

ospedali compresi nella lista cantonale da parte dell’assicurazione sociale

obbligatoria è dunque una sorta di finanziamento pubblico, proveniente non da

mezzi fiscali bensì da contributi versati da tutti i cittadini a enti che

esercitano un compito loro attribuito dallo Stato.

La differenza nelle

modalità di finanziamento degli ospedali statali o sussidiati, da un lato, e

quelli privati, dall’altro, è poi destinata a scomparire nei prossimi anni,

quando entreranno in vigore le nuove disposizioni sul finanziamento degli

ospedali, che obbligano, come detto, anche i cantoni a contribuire.

Stando così le cose, non

può essere condivisa la tesi dell’autorità di tassazione, secondo cui solo gli

ospedali dell’EOC assolvono uno scopo pubblico.

4.8.

Che l’inclusione di un

ospedale nella pianificazione ospedaliera sia significativo, ai fini della

verifica del perseguimento di uno scopo pubblico, è del resto confermato anche

dalla giurisprudenza di altri cantoni (cfr. in particolare la sentenza della

Corte fiscale del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 9 giugno

2000, in RDAF 2001 II 178, consid. 3).

Nella stessa direzione va

anche la dottrina più recente, preoccupata di conformare la prassi delle

autorità fiscali in materia di esenzione ai più recenti sviluppi della giurisprudenza.

Una voce, in particolare, ha sottolineato l’importanza che dovrebbe essere

attribuita anche in questa materia al principio di legalità. In questa

prospettiva, un’esenzione in considerazione del perseguimento di uno scopo

pubblico sarebbe giustificata solo se fossero adempiute le due condizioni

seguenti: in primo luogo, si tratterebbe di verificare se l’attività in questione

sia effettivamente attribuita dalla legge allo Stato; in caso di risposta

affermativa, dovrebbe ancora essere accertato se lo Stato, invece di adempiere

tale compito in proprio, lo abbia espressamente attribuito (mediante un atto di

diritto pubblico) ad una persona giuridica privata (Imthurn, Die Praxis der Steuerbefreiung bei privatrechtlich organisierten

juristischen Personen mit öffentlichen Zwecken – Wie hilfreich sind die

“Praxishinweise der Schweizerisichen Steuerkonferenz vom 18. Januar

2008” in der Rechtsanwendung?, in RF 2008, pp. 760-772, in particolare pp. 769-771).

Un simile modo di procedere permetterebbe anche di rendere

più agevole e più coerente l’operato delle autorità incaricate di accertare

l’adempimento dei presupposti per l’esenzione fiscale, soprattutto alla luce delle indicazioni, piuttosto complesse, proposte dalla circolare della Conferenza

fiscale svizzera del 18 giugno 2008. A tale riguardo, l’autore rileva come

sarebbe semplificato il lavoro dell’autorità competente se, dovendo per esempio pronunciarsi sullo scopo pubblico invocato da

una scuola privata, potesse basarsi su una decisione dell’autorità cantonale in materia di pianificazione scolastica: se il fabbisogno è coperto con

l’offerta scolastica pubblica, non vi sarebbe spazio per riconoscere uno scopo pubblico a privati, mentre in caso contrario il compito dovrebbe essere attribuito ai

privati dallo Stato (Imthurn, op.

cit., p. 771).

4.9.

Venendo alla ricorrente,

va ricordato che __________ è inserito nell’elenco degli istituti autorizzati

ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del

29 novembre 2005 (cfr. il relativo decreto legislativo, RL 6.4.6.1.2). Esso

concorre pertanto a garantire la copertura del fabbisogno ospedaliero del

Cantone.

Alla luce della situazione

descritta, il fatto che la fondazione ricorrente non abbia aderito all’Ente

ospedaliero, al momento della sua costituzione, non appare determinante. Lo

sarebbe tutt’al più se gli ospedali cantonali potessero coprire l’intero fabbisogno,

con la conseguenza che nell’apposito elenco non figurerebbero che i sei

nosocomi dell’EOC. Per quanto non abbia direttamente effetto sul giudizio, vale

la pena ricordare che l’__________ era persino già annoverato fra gli ospedali

“di interesse pubblico” secondo la legge ospedaliera del 19 dicembre 1963.

Proprio tale statuto gli avrebbe permesso di aderire all’EOC.

5. 5.1.

Stabilito

che, in linea di principio, l’__________

persegue uno scopo pubblico, resta ancora da verificare se l’esenzione non sia esclusa, come sostiene in via

subordinata l’autorità di tassazione,

dal fatto che la ricorrente gestisce la propria attività secondo criteri

commerciali.

5.2.

In effetti,

le persone giuridiche che mirano quale fine ultimo alla redditività ed al conseguimento

di un utile non perseguono di solito uno scopo pubblico e non possono pertanto

invocare l’esenzione fiscale a tale

titolo. Un’eccezione sarebbe data

solo qualora l’attività orientata al conseguimento di un utile, considerata nel

suo insieme, avesse un mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico

effettivamente perseguito superasse manifestamente lo scopo lucrativo (DTF 131

Considerandi

II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.4). Come già accennato (v. supra,

consid. 2.3.), su questa base il Tribunale federale ha per esempio negato l’esenzione fiscale all’azienda elettrica di Davos, costituita nella forma di

una società anonima.

La dottrina

ha approfondito questo aspetto, di fondamentale importanza nella decisione sul riconoscimento dell’esenzione fiscale, ponendo l’accento sulla distinzione che deve essere fatta fra scopo diretto e

scopo finale di un’attività. Il primo coincide con l’attività stessa

dell’impresa, che può consistere nello svolgimento di un compito pubblico; il

secondo è invece il fine che il titolare dell’impresa vuole raggiungere con la

sua attività. Se lo scopo finale dell’attività consiste precipuamente nel

conseguimento di un utile, non dovrebbe essere ammessa un’esenzione fiscale. È vero che, in mancanza di utili,

l’esenzione fiscale potrebbe apparire

priva di significato, ma tale conclusione non tiene conto del fatto che una persona giuridica che persegue uno

scopo pubblico ha comunque interesse all’esonero dalle imposte cantonali sul

capitale (Simonek, Steuerbefreiung

und Privatisierung, cit., pp. 234-235).

5.3

La forma

giuridica della ricorrente costituisce già un elemento che la differenzia in

modo essenziale rispetto all’azienda elettrica di Davos (EWD SA). In

quest’ultimo caso, infatti, il Tribunale federale ha sottolineato che le

società anonime perseguono di solito e tipicamente dei fini economici

nell’ottica di conseguire un utile, che è in seguito distribuito ai soci (DTF

131.

II 1 consid. 3.4).

La

ricorrente è invece una fondazione,

costituita con testamento da __________, con lo scopo di mettere a disposizione della popolazione del __________ un ospedale.

5.4

Altro elemento

determinante, ai fini del giudizio

sullo scopo dell’attività, è rappresentato dalla delimitazione di quest’ultima. Nel caso della EWD SA, il Tribunale federale ha

sottolineato il fatto che negli statuti della società non figuravano unicamente

le attività che rientrano nello “scopo di servizio pubblico”, cioè la distribuzione di energia elettrica, ma anche altri settori

che non meritano un privilegio

fiscale (quali la produzione

d’elettricità e le prestazioni di

servizi), potendo l’attività essere addirittura estesa a prestazioni tecniche, di pianificazione, di consulenza, ecc. (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).

Anche da

questo punto di vista, il caso della ricorrente è ben diverso. La sua attività

è perfettamente coincidente con quella prevista dalla pianificazione ospedaliera, tanto è vero che, come ribadito

in udienza, tutti i 56 letti attualmente in esercizio rientrano nella pianificazione

ospedaliera (cfr. verbale d’udienza del 23 ottobre 2008).

5.5

Un elemento

fondamentale è evidentemente quello del risultato dell’attività d’impresa: la

EDW SA conseguiva utili di rilievo e li distribuiva agli azionisti (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).

La

ricorrente, che come già rilevato non ha e non può avere azionisti, chiude sempre i conti d’esercizio con delle perdite, di dimensioni peraltro trascurabili.

È

interessante anche confrontarsi con un ulteriore argomento posto a fondamento della decisione del Tribunale federale nel caso dell’azienda elettrica grigionese: la società anonima ricorrente non era

limitata dai principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, nel proprio finanziamento, come sarebbe accaduto se si

fosse trattato di un ente pubblico che si finanzia con tributi casuali, ma

poteva esigere prezzi conformi al mercato ed era totalmente libera

nell’allestimento della propria tariffa (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).

È noto

invece che gli ospedali autorizzati a lavorare a carico dell’assicurazione malattia sociale sottostanno a precisi

vincoli tariffali (cfr. in particolare l’art. 49 LAMal).

5.6

Strettamente legato alla questione dell’esercizio di

un’attività che persegue uno scopo lucrativo è il tema della libertà di commercio e di industria. Vi accenna, nella decisione impugnata, la Divisione delle contribuzioni, argomentando

che l’esercizio di attività

economiche dovrebbe escludere l’esenzione fiscale anche in considerazione del principio per cui

l’imposizione non deve influenzare la

concorrenza.

Ancora una

volta, deve essere posto l’accento sulle peculiarità del settore ospedaliero.

Come ha ripetutamente affermato il Tribunale federale, è escluso che si possa

invocare la libertà economica nei casi in cui un intero settore è sottratto a

tale libertà, come avviene proprio

per quello ospedaliero, caratterizzato in Svizzera da uno stretto intreccio fra imprese private, statali e sussidiate

dallo Stato. L’ente pubblico provvede, da un lato, a gestire in proprio degli ospedali, finanziati in larga misura con

fondi pubblici; lo stesso risultato viene poi raggiunto quando lo Stato sovvenziona ospedali privati, pretendendo da essi determinate

prestazioni. Oltre che con mezzi

dello Stato, gli ospedali vengono largamente finanziati dai versamenti delle

assicurazioni sociali, che a loro

volta non sottostanno alla libertà economica (DTF 130 I 26 consid. 4.3 e 4.5; 122 V 85 consid. 5b/bb/aaa; 112 Ia 356 consid. 5d;

inoltre sentenze n.2P.153/2003 del 19 settembre 2003, consid. 1.4 e 1.5 e n.

2P.67/2004 del 23 settembre 2004, consid. 1.8).

5.7

La situazione della ricorrente non è dunque assimilabile a

quella della EWD SA, di cui si è occupato il Tribunale federale. Si può al

contrario affermare che la RI 1 persegue

effettivamente, ed anche quale “fine ultimo”, uno scopo pubblico e non uno

scopo lucrativo.

Del resto,

come affermato dalla ricorrente e come peraltro emerge chiaramente dagli atti,

l’obiettivo della richiesta di esenzione fiscale non è evidentemente quello di non sottostare all’imposta

sull’utile, che non sarebbe comunque dovuta alla luce dei risultati d’esercizio. La preoccupazione dell’istante è, in primo luogo, quella di ottenere l’esonero

dall’imposta (cantonale) sul capitale e, in secondo luogo, quella di ricevere

le liberalità erogatele da alcune fondazioni di pubblica utilità senza l’aggravio dell’imposta di donazione.

6.

6.1.

È vero infine, come pure rileva la Divisione delle contribuzioni, che

la destinazione del capitale proprio deve essere “esclusiva e irrevocabile” (cfr.

anche la Circolare n. 12 dell’AFC, par. II.4; anche DTF 131 II 1 consid. 3.4.2).

A tale

riguardo, all’udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, il rappresentante della ricorrente ha

dichiarato la disponibilità di quest’ultima a procedere ad una modifica degli

statuti nel senso auspicato, cioè

garantendo che, in caso di scioglimento

della fondazione, i suoi fondi propri

saranno devoluti all’ente pubblico oppure ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti.

Il

riconoscimento dell’esenzione fiscale

è pertanto subordinato alla condizione

che lo statuto della ricorrente venga modificato in tal senso.

6.2

Di scarsa

consistenza è infine l’obiezione

della Divisione delle contribuzioni che si riferisce alla definizione della “cerchia dei destinatari”

dell’attività dell’Ospedale. A suo avviso, infatti, sarebbero preferiti i

pazienti dei circoli di __________ È

ben vero che secondo la volontà testamentaria del fondatore, l’ospedale doveva

servire “in particolare” ai pazienti di tre circoli del __________. Tuttavia,

alla luce della successiva inclusione

dell’istituto nella pianificazione

cantonale, tale limitazione ha perso

ogni significato, poiché l’ammissione

dei pazienti è regolata dalla legislazione in vigore, in particolare dalla LAMal. È peraltro naturale che anche

l’__________, come tutti quelli rientranti nella pianificazione, tenderà ad accogliere pazienti della regione. Non si vede però in quale modo ciò possa

condizionare la concessione dell’esonero fiscale.

7.

Alla

luce di quanto precede, la decisione

impugnata deve essere riformata nel senso che alla ricorrente è concessa

l’esenzione dalle imposte sull’utile

e sul capitale come pure da quella di successione e donazione, a condizione che modifichi il proprio statuto nel senso indicato al consid. 6.1.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 15 ottobre 2007 è riformata nel senso

che l’istanza di esenzione dalle imposte sull’utile e sulla sostanza e

dall’imposta di successione e donazione è accolta, a condizione che modifichi il proprio statuto nel senso indicato al consid. 6.1.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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