80.2007.163
Esenzione fiscale di persone giuridiche: scopo pubblico, fondazione che gestisce ospedale, inclusione nella pianificazione ospedaliera
3 febbraio 2009Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.163
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Esenzione fiscale di persone giuridiche: scopo pubblico, fondazione che gestisce ospedale, inclusione nella pianificazione ospedaliera
ESENZIONE
art. 39 LAMAL
art. 56 let. g LIFD
art. 65 let. f LT
art. 154 cpv. 1 let. d LT
Incarto n.
80.2007.163
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2007 contro la decisione del 15 ottobre 2007 in materia di esenzione
fiscale.
Fatti
A. L’__________ è una
fondazione giusta gli art. 80 segg. CC. La sua costituzione risale al
testamento olografo di __________ del 22 settembre 1920. Iscritta a Registro di
commercio il 30 novembre 1931, la fondazione è sottoposta alla vigilanza del
Dipartimento delle Istituzioni.
Il 27 ottobre 1977 l’__________
(in seguito: Fondazione) formulava istanza di esenzione dal pagamento delle
imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza. L’istanza veniva accolta
dall’allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni con decisione del 19
settembre 1978. Una successiva istanza volta a conseguire l’esonero dal
pagamento delle imposte di donazione e successione veniva accolta dall’autorità
cantonale competente il 12 luglio 1982.
B. Il 19 maggio 1994
l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni comunicava alla Fondazione l’intenzione
di riesaminare la pratica alla luce del fatto che non aveva aderito all’Ente
Ospedaliero Cantonale (EOC). Dopo approfondita istruttoria, con due distinte
decisioni del 18 settembre 1996, la Divisione delle contribuzioni stabiliva che
la Fondazione sarebbe stata assoggettata sia all’imposta sull’utile e il capitale
sia all’imposta di donazione e successione, a contare dal 1° gennaio 1997.
C. La Fondazione
insorgeva davanti alla Camera di diritto tributario, chiedendo l’annullamento
delle suddette decisioni e conseguentemente la conferma delle precedenti decisioni
di esenzione sia in materia di imposta ordinaria sia in materia di imposta di
successione e donazione.
Durante un successivo colloquio
del 14 febbraio 1997, la Fondazione e l’autorità fiscale trovavano il seguente
accordo:
Ø l’esenzione fiscale sarebbe decaduta
al 31 dicembre 1997;
Ø singole donazioni dell’importo fino a
fr. 5'000.– sarebbero state esenti in base alle direttive allora in vigore;
Ø i contributi ricorrenti provenienti
dalla __________ (fr. 50'000.– annui) e dalla __________ (devoluzione annuale
degli utili netti) sarebbero stati esenti in quanto conseguenza di una decisione
di principio presa prima che decadesse il privilegio relativo all’esenzione
fiscale.
Il gravame veniva pertanto
stralciato dai ruoli con decisione del 5 marzo 1997 (inc. CDT 80.96.202).
D. Con lettera del 18
gennaio 2002, la Fondazione si rivolgeva alla Divisione delle contribuzioni, chiedendo
se vi erano “i presupposti per essere nuovamente esonerata dall’obbligo
fiscale”. Al proposito rilevava di rientrare nella pianificazione ospedaliera
cantonale, entrata in vigore il 1° luglio 2001, con due precisi mandati di
prestazione (medicina interna e psichiatria), e di perseguire scopi di pubblica
utilità.
Tale richiesta, rimasta
inevasa, veniva riproposta il 26 aprile 2006.
E. L’Ufficio giuridico
della Divisione delle contribuzioni, con decisione del 7 dicembre 2006, respingeva
la domanda. Nelle motivazioni, spiegava che il riconoscimento di posti letti
non è di per sé un criterio sufficiente per legittimare una simile richiesta di
esenzione fiscale, aggiungendo poi che solo gli ospedali facenti parte dell’EOC
perseguono uno scopo pubblico e sono esenti ex lege. Con particolare
riferimento all’esenzione per utilità pubblica, evidenziava inoltre che l’__________
opera come una clinica privata, gestita secondo criteri commerciali.
F. La Fondazione impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 2 gennaio 2007. L’ente rilevava in
particolar modo di essere costituito nella forma di una fondazione non
profit di pubblica utilità, di rivolgersi ad una cerchia indeterminata di destinatari
e di non essere gestito secondo criteri commerciali, investendo continuamente lasciti
e devoluzioni a favore della gestione ordinaria, a copertura degli importanti disavanzi
di esercizio. Precisava poi che la destinazione dei mezzi atti a perseguire gli
obiettivi statutari era irrevocabile, poiché fondata su volontà testamentarie chiare
ed inequivocabili.
G. In occasione di un
incontro tenutosi il 27 marzo 2007, le parti si riconfermavano nelle rispettive
posizioni. L’Ufficio giuridico chiedeva allora all’Amministrazione federale
delle contribuzioni di allestire un parere interno. L’autorità federale, con scritto
del 4 ottobre 2007, giungeva alla conclusione che la domanda di esonero fiscale
non poteva essere accolta in quanto la cerchia di destinatari delle prestazioni
era limitata e vi era una mancanza di chiare disposizioni statutarie relative
all’operato disinteressato e all’attribuzione esclusiva e irrevocabile dei
fondi della persona giuridica.
Con decisione del 15
ottobre 2007, la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, ribadendo
le motivazioni già proposte in prima istanza. Rilevava inoltre che gli statuti
della Fondazione non ossequiavano tutti i presupposti della Circolare n. 12
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione postula nuovamente la
concessione dell’esenzione fiscale sia in materia di imposta sugli utili e il
capitale sia in materia di imposta di successione e donazione.
A suo dire, la decisione
impugnata prescinde da una lettura completa e giuridicamente corretta della fattispecie
e degli atti riguardanti la costituzione della fondazione e la sua attività
attuale, segnatamente alla luce della pianificazione ospedaliera, entrata in
vigore in Ticino il 1° luglio 2001 [Il Decreto esecutivo del 20 giugno 2001
concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal), prevedeva, per
quanto concerne l’__________, 50 letti sotto la voce “Cure somatiche-acute” e
26 letti sotto la voce “Cure psichiatriche”. Nel frattempo, il nuovo Decreto
legislativo del 29 novembre 2005, entrato in vigore il 2 ottobre 2007, ha
diminuito i posti letto nel settore ospedaliero acuto da 50 a 30].
La ricorrente solleva poi
una disparità di trattamento con le altre persone giuridiche attive nel campo
sanitario e parasanitario ticinese e sottolinea infine che l’esercizio di
un’attività lucrativa non costituisce il proprio scopo, ma tutt’al più un mezzo
per conseguire tale scopo.
I. Nelle sue
osservazioni del 10 gennaio 2008, la Divisione delle contribuzioni propone la
reiezione del gravame. Ribadisce anzitutto che solo gli ospedali gestiti dall’EOC
assolvono uno scopo pubblico (art. 4 LEOC), aggiungendo poi che la ricorrente
non potrebbe in ogni caso fruire dell’esonero fiscale: gli statuti non
prevedono, in caso di liquidazione, che i mezzi finanziari vengano devoluti
all’ente pubblico oppure ad un istituto esentato dall’imposta che si prefigge
scopi identici o equivalenti; all’origine della decisione di non aderire all’EOC
vi è la volontà di garantire i diritti per i pazienti dei circoli del __________,
a dimostrazione della ristretta cerchia dei destinatari delle sue prestazioni; la
sua è un’attività commerciale con fini di lucro. In merito alla censura di
disparità di trattamento, rileva invece che i casi citati dalla ricorrente (ad eccezione
di uno, peraltro protetto dal segreto fiscale) differiscono sostanzialmente e,
comunque sia, che i presupposti per ammettere un diritto alla parità di
trattamento nell’illegalità non sono realizzati. Si riserva infine la facoltà
di rivedere il contenuto dell’accordo concluso il 14 febbraio 1997.
L. All’udienza del 23
ottobre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente. Delle rispettive argomentazioni si dirà in
seguito, in quanto necessario.
Diritto
1. Secondo
gli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, sono esenti
dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo
pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il capitale,
per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali
fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico.
L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando
l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
esercitate attività dirigenziali.
Per quanto attiene all’imposta di successione e donazione, l’art. 154
cpv. 1 lett. d LT ne esenta le persone giuridiche con sede nel Cantone,
che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi
ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini.
2. 2.1.
La nozione di scopo pubblico, secondo il Tribunale
federale, dev’essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della
generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 =
RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56 LIFD). Secondo la
giurisprudenza e la prassi fiscale, un’esenzione legata al perseguimento di uno scopo pubblico è esclusa in linea di
principio quando una persona
giuridica persegue principalmente uno scopo lucrativo, anche se persegue nel
contempo uno scopo pubblico. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:
·
una persona giuridica di questo tipo è incaricata
di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per
esempio la legge);
·
questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in
modo concretamente verificabile;
·
la persona giuridica non distribuisce dividendi;
·
la persona giuridica è soggetta ad una determinata
vigilanza della collettività pubblica;
·
il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo ed irrevocabile, allo
scopo pubblico
(cfr. DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3,
con rifertimento a: DTF 127 II 113 consid. 6b; ASA 70 p. 294, consid. 2c; inoltre Circolare n. 12 dell’8 luglio 1994 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, par.
II.4; cfr. anche Locher, op.
cit., n. 83 ss., n. 99 ss.; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2a, Basilea,
2008, n. 37 ad art. 56 LIFD; Greter, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1,
2a ediz., Basilea, 2002, n. 28 s. ad art. 23 LAID; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, n. 11 ss. ad art. 56 lett. g LIFD
e Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 11a).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che la sua giurisprudenza è condivisa
dalla più recente dottrina (cfr. ASA 72 p. 18 ss. e relativi rinvii), secondo
cui il perseguimento di scopi pubblici secondo l’art. 56 lett. g LIFD
non può mai essere ammesso quando lo scopo finale di un’impresa consiste
principalmente nel conseguimento di un utile. In particolar modo, nel caso di
una privatizzazione, un’esenzione per il perseguimento di uno scopo pubblico
potrebbe fin da subito essere concessa solo se il soggetto che ha assunto i compiti
pubblici non consegue alcun utile o ne consegue solo uno modesto (Simonek, Steuerbefreiung
und Privatisierung – Ein Diskussionsbeitrag
zur Steuerbefreiung wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke, in ST 2000, pp.
230-236, p. 235; Idem, Massgeblichkeitsprinzip und
Privatisierung, IFF Forum für Steuerrecht 2002, p. 3 ss., p. 6; nello stesso
senso, Locher, op. cit., n. 106).
Ogni esenzione, anche parziale, sarebbe esclusa nel caso di
una persona giuridica che persegue scopi lucrativi o di mutuo soccorso al di là
di una certa misura (Richer/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurich 2003, n. 39 ss; Richer/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 44 ad § 61).
2.2.
Il Tribunale federale ha negato l’esenzione per il perseguimento di uno scopo pubblico a due banche cantonali.
Nel caso della Banca dello Stato del Canton Vaud, in particolare, pur
riconoscendo che essa era stata creata essenzialmente con l’intento di
perseguire obiettivi di pubblico interesse (promozione dell’economia cantonale e sostegno delle collettività pubbliche), ha
osservato che tuttavia nel corso dei decenni la sua attività è evoluta verso
quella di una banca universale, per poi concentrarsi in modo prioritario sulla ricerca di utili. Tale evoluzione corrisponderebbe a quella di tutte le banche cantonali, i cui
compiti sono divenuti comparabili a quelli delle banche private con cui sono in
concorrenza diretta (DTF 127 II 113 = ASA 71 p. 242 = RDAF 2001 II 33; cfr.
anche il caso della banca cantonale bernese, in ASA 70 p. 294 = RDAF 2001 II
473).
2.3.
Alla stessa
conclusione è pervenuta l’Alta
Corte nel caso dell’azienda elettrica di Davos (EWD Elektrizitätswerk Davos SA).
Rilevato che la ricorrente era una società anonima di diritto
privato, che non era stata costituita da una legge cantonale speciale (art. 763
CO) e che i suoi statuti non attribuivano al comune un diritto di vigilanza o
il diritto di designare rappresentanti nel consiglio d’amministrazione o
nell’ufficio di revisione (art. 762 CO), il Tribunale federale ha
osservato che rientrava fra quelle società che tipicamente perseguono fini
economici e che mirano a conseguire un utile da distribuire poi ai soci. Una
simile società avrebbe potuto essere considerata perseguire uno scopo pubblico,
secondo la stessa sentenza, solo qualora l’attività lucrativa avesse avuto un
carattere del tutto subordinato oppure se lo scopo pubblico effettivamente
perseguito avesse palesemente oltrepassato lo scopo lucrativo. Ciò non si verificava
peraltro nel caso in esame: non solo gli scopi statutari includevano anche attività
del tutto escluse dallo scopo pubblico, ma l’attività poteva persino essere
ulteriormente estesa; dai conti
emergevano inoltre il conseguimento di utili e la loro distribuzione; inoltre, la società esigeva il pagamento di
prezzi conformi al mercato ed era libera di configurare la propria tariffa,
senza essere obbligata dunque a riscuotere tributi causali, conformi ai
principi dell’equivalenza e della copertura dei costi e contrastanti come tali
con l’intento di conseguire utili (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.4.1).
Ad un’esenzione anche solo parziale della ricorrente si
opponeva anche la circostanza che l’utile non era destinato in modo esclusivo
ed irrevocabile al perseguimento dello scopo pubblico; gli statuti della
società non prevedevano infatti, in caso di liquidazione, che il capitale tornasse al comune (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262
consid. 3.4.2).
3. 3.1.
Prima di addentrarsi negli
argomenti della ricorrente ed in quelli sostenuti dall’autorità fiscale
cantonale nella decisione impugnata, è opportuno esaminare più da vicino il
sistema ospedaliero ticinese. Infatti, entrambe le motivazioni contengono
riferimenti alla legislazione sanitaria ticinese ed alla pianificazione
ospedaliera cantonale.
3.2.
Il sistema sanitario
svizzero è caratterizzato da una stretta collaborazione fra pubblico e privato.
D’altronde, storicamente le prestazioni sanitarie sono state per diversi secoli
gestite e finanziate solo da privati ed in particolare da istituzioni legate
alla Chiesa. A partire dal 17° secolo, lo Stato è vieppiù intervenuto nel
settore sanitario, senza mai tuttavia escludere i privati (Mattig, Grenzen der Spitalplanung aus
verfassungsrechtlicher Sicht, Zurigo, 2003, p. 3). I primi veri e propri
ospedali statali (p. es. il Kantonsspital di Zurigo) sono stati fondati solo
nel 19° secolo (Mattig, op. cit.,
p. 7).
Venendo al Canton Ticino, il
passaggio degli ospedali “pubblici” allo Stato è avvenuto addirittura solo
negli anni ottanta del secolo scorso, per effetto dell’entrata in vigore della
legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982. In precedenza, il Cantone
si limitava a sussidiare gli ospedali definiti “d’interesse pubblico”, in base
ad una legge del 1963 (legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento
degli ospedali d’interesse pubblico del 19 dicembre 1963), nata al termine di
laboriose e travagliate discussioni.
3.3.
In particolare, un primo
disegno di legge del 1958, approvato dopo modifiche importanti dal Gran Consiglio
nel 1962, era stato respinto in votazione popolare il 24 marzo 1963. Il disegno
di legge in questione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il
sussidiamento degli ospedali pubblici distrettuali del 26 gennaio 1962) aveva
proposto di introdurre una distinzione fra ospedali principali (Civico, OBV,
San Giovanni, La Carità) e ospedali secondari (Bleniese, Cevio, Distrettuale
Faido). Una minoranza della Commissione della gestione aveva contestato la
distinzione fra ospedali principali e secondari ed aveva proposto di aggiungerne
alla lista altri tre (Ospedale Italiano, Castelrotto e Santa Croce Faido).
È interessante la tabella
annessa al Messaggio del 1962, nella quale viene proposto un elenco degli
ospedali ticinesi, con la descrizione della loro “posizione giuridica”:
Il criterio su cui si
basava la proposta del Consiglio di Stato, nel distinguere quali ospedali
sussidiare, era costituito dall’interesse pubblico: “L’interesse pubblico giustifica
tale aiuto finanziario solamente per un unico ospedale per distretto, che risponda
naturalmente alle caratteristiche di istituto di diritto pubblico e che
persegua come scopo la tutela degli interessi generali” (Messaggio n. 1035 del
26 gennaio 1962, p. 2). Su questa base, i quattro ospedali dei distretti di
Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona venivano definiti “per importanza ed
attrezzature specialistiche… ospedali pubblici principali”, mentre gli altri tre
(Cevio, Acquarossa e Faido) venivano considerati “di secondaria categoria”.
L’opposizione della
minoranza commissionale faceva leva sulla discriminazione fra ospedali
principali e secondari e sull’esclusione di tre ospedali (Castelrotto, Italiano
e Santa Croce), che pure erano “riconosciuti di interesse pubblico” (Rapporto
n. 1035 R2, p. 3). Fra gli argomenti addotti dalla minoranza, si legge anche la
frase seguente:
Ora è noto che proprio lo Stato,
per motivi “d’interesse pubblico”, ha reso esenti d’imposta gli ospedali di
Castelrotto, l’ospedale Italiano e quello di Santa Croce a Faido”.
(Rapporto n. 1035 R2, p.
4).
Nel rapporto citato si
contesta anche che sia possibile una distinzione fondata sulla natura di
diritto pubblico o di diritto privato delle persone giuridiche da sussidiare:
solo un ospedale avrebbe adempiuto il requisito per ottenere un sussidio,
trattandosi di un “istituto di diritto pubblico”, cioè il Civico di Lugano;
tutti gli altri facevano capo a fondazioni o associazioni, “anche se nella loro
denominazione aggiungono l’appellativo ‘distrettuale’” (Rapporto cit., p. 6).
Come accennato, il disegno
di legge contestato dal rapporto commissionale appena illustrato non sarebbe
poi mai entrato in vigore, pur essendo stato approvato dalla maggioranza del
Gran Consiglio, essendovi stato un referendum.
Nel nuovo disegno di legge
del 13 settembre 1963, il governo cantonale ha così rinunciato ad elencare gli
ospedali sussidiati, limitandosi per contro ad enunciare le condizioni che permettevano
di qualificare gli ospedali “di interesse pubblico”. Anche a questo proposito,
può essere interessante menzionare il testo proposto per l’art. 2 della legge
sul sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico:
Sono ospedali d’interesse pubblico,
secondo la presente legge, gli istituti di cura che:
a) non
perseguono scopo di lucro;
b) garantiscono
il ricovero delle persone bisognose di cura senza discriminazioni di nazionalità, di
domicilio, di religione o altre;
c) contano,
nei reparti comuni, almeno il 60% del totale dei letti disponibili;
d) dispongono
dei servizi specialistici di medicina, chirurgia, ginecologia-ostetricia e
pediatria diretti da primari FMH;
e) dispongono
di personale qualificato.
La
Commissione speciale, nel suo rapporto, ha approvato, da un lato, la definizione
delle “condizioni a cui deve rispondere l’ospedale per essere considerato di
interesse pubblico”, ma ha tuttavia voluto elencare esplicitamente “gli
istituti sussidiabili a condizione che adempiano i requisiti richiesti
dall’art. 2” (Rapporto n. 1157 R del 13 dicembre 1963). L’elenco proposto conta
i quattro ospedali principali e i tre secondari che erano già menzionati nel
disegno di legge bocciato dal popolo, cui si aggiungevano gli ospedali Santa Croce
di Faido, Italiano di Viganello e Malcantonese di Castelrotto.
3.4.
Il salto di qualità nel
ruolo dello Stato nella gestione della sanità avviene, come anticipato, solo
nel 1983, quando entra in vigore la legge sugli ospedali pubblici.
Il sistema del
sussidiamento non era più sostenibile, per la continua crescita dell’offerta e
dei costi. Il Cantone era praticamente obbligato a finanziare tutti i disavanzi
d’esercizio degli ospedali ed a sussidiare tutte le opere, senza peraltro poter
decidere concretamente sul merito degli interventi. Era allora parsa
inevitabile l’elaborazione di una pianificazione ospedaliera cantonale, accompagnata
dall’istituzione di un Ente cantonale di diritto pubblico.
La nuova legge ha previsto
che lo Stato, tramite il neocostituito Ente Ospedaliero Cantonale, assumesse la
proprietà degli ospedali a titolo gratuito e su base volontaria. A tal fine, i
proprietari degli ospedali di interesse pubblico dovevano optare entro il 30
settembre 1983 per il passaggio allo Stato; scaduto tale termine, avrebbero
perso il diritto ai sussidi.
La portata della nuova
normativa è stata sottolineata in Gran Consiglio, durante la discussione
finale, dal relatore di maggioranza, Giorgio Noseda, che ha manifestato grande
meraviglia “nel constatare che nessuna discussione sia sorta attorno al nodo
centrale di tutta la legge e cioè il passaggio allo Stato, mediante l’Ente,
della proprietà degli ospedali di interesse pubblico sancito dagli articoli 4 e
6 della nuova legge ospedaliera: eppure è questo il fatto politico più
importante e qualificante” (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale
1982, p. 1011).
3.5.
Già il 19 dicembre 1983,
il parlamento ticinese ha votato il decreto legislativo concernente le assunzioni
di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale. Le istanze pervenute
erano nove, provenienti cioè da tutti gli ospedali considerati “di interesse
pubblico” secondo la legge ospedaliera del 19 dicembre 1963, con la sola eccezione
dell’Ospedale Malcantonese di Castelrotto. Quest’ultimo aveva rinunciato
all’adesione, “ritenendola incompatibile con le volontà testamentarie del
fondatore per quanto concerne specificatamente l’indipendenza giuridica e la cessione
incondizionata della proprietà” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2769
del 30 novembre 1983 concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero
cantonale, p. 3); aveva peraltro chiesto al Gran Consiglio di pronunciarsi
sull’istanza di sussidiamento relativa ai lavori di ammodernamento delle
strutture ospedaliere, che era stata tenuta in sospeso in attesa dell’elaborazione
della pianificazione ospedaliera cantonale. Secondo il Consiglio di Stato come
per pure la maggioranza della Commissione della gestione, tale istanza era
divenuta improponibile dopo l’entrata in vigore della Legge sugli ospedali
pubblici (cfr. Messaggio cit., p. 3; inoltre Rapporto n. 2769 R1 del 12
dicembre 1983 della maggioranza della Commissione della gestione sul messaggio
30 novembre 1983, p. 1).
3.6.
Non è dunque così facile
intraprendere una netta distinzione fra ospedali pubblici ed ospedali privati:
·
se ci si fonda sull’organizzazione istituzionale, si considerano
pubblici solo gli ospedali gestiti dallo Stato;
·
se per contro ci si basa sulla forma giuridica, si considerano
privati tutti gli ospedali che sono gestiti da associazioni, fondazioni o
società anonime, mentre sono pubblici quelli che appartengono a collettività
territoriali (Cantoni, consorzi di comuni, distretti e comuni) o ad altre
corporazioni o fondazioni di diritto pubblico;
·
se il criterio è l’amministrazione diretta o indiretta da parte
dello Stato, si considerano pubblici gli ospedali che sono direttamente
amministrati dall’ente pubblico, mentre sono privati quelli la cui amministrazione
è trasferita ad altri soggetti che godono di una certa autonomia (in
particolare stabilimenti di diritto cantonale o comunale);
·
un altro criterio potrebbe essere rappresentato dalla pubblica
utilità o dallo scopo pubblico: ospedali privati che perseguono tali scopi
sarebbero in tal caso considerati pubblici;
·
anche le modalità di finanziamento possono offrire un criterio di
distinzione: gli ospedali che sono finanziati in modo essenziale con denaro
pubblico si potrebbero in tal caso considerare pubblici
(Mattig, op. cit., pp. 8-9, che ritiene
preferibile il primo criterio).
4. 4.1.
Dopo questa ampia premessa
sull’organizzazione e sull’evoluzione del sistema sanitario, ed in particolar
modo ospedaliero, cantonale, si tratta di confrontarsi con i presupposti per il
riconoscimento dello scopo pubblico della fondazione ricorrente. L’autorità
fiscale ritiene che solo gli ospedali facenti parte dell’Ente ospedaliero cantonale
(EOC) svolgano uno scopo pubblico. Di diverso avviso la ricorrente, secondo cui
sarebbe invece determinante la circostanza che __________ sia incluso nella
pianificazione ospedaliera cantonale.
4.2.
Sul fatto che quello
perseguito dalla ricorrente sia uno scopo pubblico non dovrebbero sussistere
fondati dubbi.
Riprendendo la definizione
proposta dalla Circolare n. 12 dell’AFC, nella nozione di scopi pubblici
rientrano infatti una categoria limitata di compiti che – diversamente
dall’utilità pubblica – devono rigidamente fondarsi sui compiti dello Stato e
non richiedono alcun sacrificio.
Che la sanità pubblica
rientri fra i compiti o scopi pubblici è infatti evidente, come dimostra la
stessa storia del sistema sanitario svizzero ed in particolare quella degli
“ospedali pubblici” ticinesi, su cui ci si è soffermati in precedenza.
4.3.
A tale riguardo, la
ricorrente ritiene di adempiere questo requisito, essendo la sua attività
considerata dalla pianificazione ospedaliera cantonale. L’autorità di tassazione
ritiene invece che solo gli ospedali che rientrano nell’Ente ospedaliero cantonale
svolgano un compito pubblico.
L’argomento della Divisione
delle contribuzioni non convince per diverse ragioni.
Già il fatto, sottolineato
nelle osservazioni al ricorso, che l’EOC sia esente da imposte e tasse
cantonali e comunali (art. 7 Legge sull’EOC [Ente ospedaliero cantonale] del 19
dicembre 2000 [LEOC; RL 6.3.1.1]) non appare determinante: gli ospedali
dell’EOC sono a tutti gli effetti ospedali statali, cioè appartenenti al Canton
Ticino, sia pure tramite l’EOC; è allora evidente che siano esentati dalle
imposte cantonali. Ma ciò non basta ad escludere che altre persone giuridiche
possano condividere lo stesso compito pubblico e beneficiare pertanto
dell’esenzione prevista dalla legislazione tributaria.
Il problema è semmai di
verificare se effettivamente il Cantone, in seguito alla “statalizzazione”
degli ospedali avvenuta nel 1983, abbia per così dire monopolizzato il compito
della sanità pubblica.
4.4.
Devono allora essere meglio approfonditi
il significato e gli effetti della pianificazione ospedaliera.
È
vero che la base legale della pianificazione ospedaliera cantonale è contenuta nella legge
federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal; RS 832.10). Si
tratta tuttavia di uno strumento che risale agli anni cinquanta del secolo
scorso e che è nato parallelamente all’incremento del ruolo dello Stato nel finanziamento
degli ospedali (primo cantone ad introdurre la pianificazione
ospedaliera è stato Zurigo, nel lontano 1947; cfr. Mattig, op. cit., p. 28). Per far fronte alle eccedenze di
posti letto manifestatesi soprattutto negli anni settanta, lo strumento ha acquistato
importanza sempre crescente.
La
pianificazione provvede, da un lato, a procurare i mezzi necessari
perché possa essere messo a disposizione di ogni abitante di un cantone un trattamento di
buona qualità ed economico; dall’altra parte, suddivide i compiti che ne
derivano fra i diversi fornitori di prestazioni. Si tratta di un compito attribuito ai cantoni,
precisamente ai governi cantonali (cfr. il combinato disposto degli articoli 39
e 53 LAMal). I principali fondamenti giuridici della pianificazione ospedaliera
sono rappresentati, oltre che dalle costituzioni cantonali, dalle leggi sanitarie ed ospedaliere.
Dopo l’entrata in vigore della LAMal, il risultato determinante dell’attività
pianificatoria è costituito dagli elenchi vincolanti di ospedali (Mattig, op. cit., p. 33).
4.5.
Nella pianificazione
ospedaliera secondo la LAMal devono essere presi in considerazione anche gli ospedali
privati (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal).
A tale riguardo, nei
diversi cantoni si verificano scelte differenti nella strategia di finanziamento
della spesa sanitaria. Infatti, l’art. 49 cpv. 1 LAMal, nella versione in vigore
fino alla fine del 2008, stabiliva che per la rimunerazione della spesa ospedaliera
potesse essere posto a carico dell’assicurazione malattia al massimo il 50% dei
costi fatturabili, purché si trattasse di “ospedali pubblici o sussidiati
dall’ente pubblico”. Se un cantone decide di includere nella pianificazione
ospedaliera strutture private che non rientrano nella nozione di “ospedali
pubblici o sussidiati dall’ente pubblico”, può evitare di partecipare al
finanziamento delle prestazioni stazionarie di una parte della popolazione. La
conseguenza di una simile scelta è che per le cure ospedaliere erogate in una
clinica privata la tariffa rimborsata dall’assicurazione sociale sarà ben superiore
al 50% e potrà avvicinarsi al 100%; ciò implica un trasferimento di questa
parte della spesa dalla fiscalità (generalmente progressiva) al premio
dell’assicurazione malattia, che notoriamente non dipende dal reddito dei cittadini
(cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,
I costi dell’assicurazione malattia nel Cantone Ticino – Rapporto finale,
Lugano, dicembre 2007, p. 19). Fra i cantoni svizzeri, il Canton Ticino spicca
proprio per l’incidenza di ospedali privati non sussidiati, che sono sei su
dodici (cioè il 50%, percentuale seconda solo a quella di Ginevra e pari a quella
del Canton Zugo; cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,
op. cit., p. 33). La conseguenza della situazione descritta è che le cliniche
private, pur coprendo una parte significativa del fabbisogno di base della
popolazione, non beneficiano del finanziamento fiscale previsto dall’art. 49
LAMal (Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,
op. cit., p. 55). In tal modo, il Canton Ticino riesce a limitare la quota di finanziamento
a carico della spesa pubblica (34,2%, contro il 42,3% della media dei cantoni)
e supera invece gli altri cantoni per quanto riguarda la quota di finanziamento
rappresentata dai premi dell’assicurazione malattia (43,1%, contro il 31,9%;
cfr. Crivelli/Filippini/Mantegazzini-Antonioli/Pallotti,
op. cit., p. 56). Anche in questo caso, vale la pena di proporre la tabella
contenuta nel testo citato, da cui risulta la particolare situazione del Canton
Ticino nel confronto intercantonale:
In questo contesto, va
ricordato che, in base alle nuove disposizioni della LAMal entrate in vigore il
1° gennaio 2009, in caso di cura ospedaliera l’assicurato avrà la libera scelta
tra gli ospedali che figurano nell’apposito elenco ed il Cantone di domicilio
dovrà contribuire alla rimunerazione delle prestazioni ospedaliere nella misura
minima del 55%, anche qualora si tratti di un ospedale privato (cfr. articoli
41, 49 e 49a LAMal, nella versione in vigore dal 1.1.2009; cfr. anche le
disposizioni transitorie, che concedono ai cantoni un termine di tre anni per
adeguarsi alla nuova normativa).
4.6.
Ritornando alla questione
dello scopo pubblico degli ospedali inclusi nella pianificazione ospedaliera
cantonale, dovrebbe essere chiaro che esso non può essere limitato agli
istituti facenti parte dell’Ente ospedaliero.
La pianificazione ospedaliera
ha lo scopo di garantire ai cittadini di un cantone la disponibilità di posti
letto sufficienti: se tale obiettivo non è raggiunto con l’offerta dei nosocomi
pubblici (dello Stato o sussidiati da quest’ultimo), il Cantone deve necessariamente
includere nell’elenco ospedali privati. Per effetto dell’inclusione
nell’apposito elenco, gli ospedali privati vengono, sia pure indirettamente,
sussidiati con fondi pubblici; come si è visto, se si tratta di ospedali
privati non sussidiati (come è il caso di tutti quelli inclusi nella pianificazione
cantonale ticinese), tutti i costi sono a carico dell’assicurazione sociale
contro le malattie. Fra l’altro, è significativo che proprio il Canton Ticino
emerga nel confronto intercantonale perché la situazione particolare del suo
sistema ospedaliero gli consente di spostare i costi dalle casse cantonali a
quelle dell’assicurazione sociale. La circostanza che in tal modo le finanze
cantonali ne traggano un (relativo) beneficio non significa certamente che
siano solo gli ospedali dell’EOC a rientrare nell’offerta sanitaria “pubblica”.
Indicazioni interessanti
emergono poi anche dall’esame dell’evoluzione dell’offerta ospedaliera
ticinese. Il Cantone è passato, in tempi relativamente recenti, da un sistema
caratterizzato dall’esistenza esclusiva di nosocomi privati (o comunque non
cantonali), sussidiati peraltro in misura praticamente illimitata in virtù del
loro “interesse pubblico”, ad un sistema misto in cui il fabbisogno dei
cittadini è garantito da sei ospedali pubblici e sei privati. Che il fabbisogno
non potesse essere coperto dai soli ospedali dell’EOC era del resto scontato,
fin dalla sua istituzione, proprio per il modo in cui esso è nato: spettava ai
singoli ospedali “di interesse pubblico” decidere se diventare statali o
rimanere
privati.
4.7.
L’argomentazione della
Divisione delle contribuzioni, secondo cui l’inclusione nella pianificazione
ospedaliera cantonale non avrebbe alcun riflesso sul riconoscimento dello scopo
pubblico, implicando semplicemente l’obbligo per le casse malati di coprire i
costi di cura, impone un’ulteriore considerazione.
Proprio il fatto che gli
ospedali inclusi nella lista allestita dai cantoni in base all’art. 39 LAMal
beneficino del finanziamento dell’assicurazione sociale dovrebbe invece essere
un argomento che conferma la tesi dello scopo pubblico.
Non si può ignorare
infatti che l’assicurazione contro le malattie è un’assicurazione sociale e
obbligatoria. Gli assicuratori rientrano allora fra quelle “organizzazioni
e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione
federale”, alle quali “la legislazione federale può attribuire compiti
amministrativi” secondo l’art. 2 cpv. 4 della legge del 21 marzo 1997
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Le
casse malati adempiono dunque un compito attribuito loro dalla Confederazione,
così come definito dalla legge federale (cfr. Poledna,
Krankenversicherung und ihre rechtliche Organisation, Zurigo, 2002, p. 12 ss.).
Non a caso, le casse
malattia beneficiano a loro volta dell’esenzione fiscale (articoli 56 lett. f
LIFD e 65 lett. e LT; inoltre StE 2001 B 71.64 n. 5 = RDAF 2002 II 7).
Il finanziamento degli
ospedali compresi nella lista cantonale da parte dell’assicurazione sociale
obbligatoria è dunque una sorta di finanziamento pubblico, proveniente non da
mezzi fiscali bensì da contributi versati da tutti i cittadini a enti che
esercitano un compito loro attribuito dallo Stato.
La differenza nelle
modalità di finanziamento degli ospedali statali o sussidiati, da un lato, e
quelli privati, dall’altro, è poi destinata a scomparire nei prossimi anni,
quando entreranno in vigore le nuove disposizioni sul finanziamento degli
ospedali, che obbligano, come detto, anche i cantoni a contribuire.
Stando così le cose, non
può essere condivisa la tesi dell’autorità di tassazione, secondo cui solo gli
ospedali dell’EOC assolvono uno scopo pubblico.
4.8.
Che l’inclusione di un
ospedale nella pianificazione ospedaliera sia significativo, ai fini della
verifica del perseguimento di uno scopo pubblico, è del resto confermato anche
dalla giurisprudenza di altri cantoni (cfr. in particolare la sentenza della
Corte fiscale del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 9 giugno
2000, in RDAF 2001 II 178, consid. 3).
Nella stessa direzione va
anche la dottrina più recente, preoccupata di conformare la prassi delle
autorità fiscali in materia di esenzione ai più recenti sviluppi della giurisprudenza.
Una voce, in particolare, ha sottolineato l’importanza che dovrebbe essere
attribuita anche in questa materia al principio di legalità. In questa
prospettiva, un’esenzione in considerazione del perseguimento di uno scopo
pubblico sarebbe giustificata solo se fossero adempiute le due condizioni
seguenti: in primo luogo, si tratterebbe di verificare se l’attività in questione
sia effettivamente attribuita dalla legge allo Stato; in caso di risposta
affermativa, dovrebbe ancora essere accertato se lo Stato, invece di adempiere
tale compito in proprio, lo abbia espressamente attribuito (mediante un atto di
diritto pubblico) ad una persona giuridica privata (Imthurn, Die Praxis der Steuerbefreiung bei privatrechtlich organisierten
juristischen Personen mit öffentlichen Zwecken – Wie hilfreich sind die
“Praxishinweise der Schweizerisichen Steuerkonferenz vom 18. Januar
2008” in der Rechtsanwendung?, in RF 2008, pp. 760-772, in particolare pp. 769-771).
Un simile modo di procedere permetterebbe anche di rendere
più agevole e più coerente l’operato delle autorità incaricate di accertare
l’adempimento dei presupposti per l’esenzione fiscale, soprattutto alla luce delle indicazioni, piuttosto complesse, proposte dalla circolare della Conferenza
fiscale svizzera del 18 giugno 2008. A tale riguardo, l’autore rileva come
sarebbe semplificato il lavoro dell’autorità competente se, dovendo per esempio pronunciarsi sullo scopo pubblico invocato da
una scuola privata, potesse basarsi su una decisione dell’autorità cantonale in materia di pianificazione scolastica: se il fabbisogno è coperto con
l’offerta scolastica pubblica, non vi sarebbe spazio per riconoscere uno scopo pubblico a privati, mentre in caso contrario il compito dovrebbe essere attribuito ai
privati dallo Stato (Imthurn, op.
cit., p. 771).
4.9.
Venendo alla ricorrente,
va ricordato che __________ è inserito nell’elenco degli istituti autorizzati
ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del
29 novembre 2005 (cfr. il relativo decreto legislativo, RL 6.4.6.1.2). Esso
concorre pertanto a garantire la copertura del fabbisogno ospedaliero del
Cantone.
Alla luce della situazione
descritta, il fatto che la fondazione ricorrente non abbia aderito all’Ente
ospedaliero, al momento della sua costituzione, non appare determinante. Lo
sarebbe tutt’al più se gli ospedali cantonali potessero coprire l’intero fabbisogno,
con la conseguenza che nell’apposito elenco non figurerebbero che i sei
nosocomi dell’EOC. Per quanto non abbia direttamente effetto sul giudizio, vale
la pena ricordare che l’__________ era persino già annoverato fra gli ospedali
“di interesse pubblico” secondo la legge ospedaliera del 19 dicembre 1963.
Proprio tale statuto gli avrebbe permesso di aderire all’EOC.
5. 5.1.
Stabilito
che, in linea di principio, l’__________
persegue uno scopo pubblico, resta ancora da verificare se l’esenzione non sia esclusa, come sostiene in via
subordinata l’autorità di tassazione,
dal fatto che la ricorrente gestisce la propria attività secondo criteri
commerciali.
5.2.
In effetti,
le persone giuridiche che mirano quale fine ultimo alla redditività ed al conseguimento
di un utile non perseguono di solito uno scopo pubblico e non possono pertanto
invocare l’esenzione fiscale a tale
titolo. Un’eccezione sarebbe data
solo qualora l’attività orientata al conseguimento di un utile, considerata nel
suo insieme, avesse un mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico
effettivamente perseguito superasse manifestamente lo scopo lucrativo (DTF 131
Considerandi
II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.4). Come già accennato (v. supra,
consid. 2.3.), su questa base il Tribunale federale ha per esempio negato l’esenzione fiscale all’azienda elettrica di Davos, costituita nella forma di
una società anonima.
La dottrina
ha approfondito questo aspetto, di fondamentale importanza nella decisione sul riconoscimento dell’esenzione fiscale, ponendo l’accento sulla distinzione che deve essere fatta fra scopo diretto e
scopo finale di un’attività. Il primo coincide con l’attività stessa
dell’impresa, che può consistere nello svolgimento di un compito pubblico; il
secondo è invece il fine che il titolare dell’impresa vuole raggiungere con la
sua attività. Se lo scopo finale dell’attività consiste precipuamente nel
conseguimento di un utile, non dovrebbe essere ammessa un’esenzione fiscale. È vero che, in mancanza di utili,
l’esenzione fiscale potrebbe apparire
priva di significato, ma tale conclusione non tiene conto del fatto che una persona giuridica che persegue uno
scopo pubblico ha comunque interesse all’esonero dalle imposte cantonali sul
capitale (Simonek, Steuerbefreiung
und Privatisierung, cit., pp. 234-235).
5.3
La forma
giuridica della ricorrente costituisce già un elemento che la differenzia in
modo essenziale rispetto all’azienda elettrica di Davos (EWD SA). In
quest’ultimo caso, infatti, il Tribunale federale ha sottolineato che le
società anonime perseguono di solito e tipicamente dei fini economici
nell’ottica di conseguire un utile, che è in seguito distribuito ai soci (DTF
131.
II 1 consid. 3.4).
La
ricorrente è invece una fondazione,
costituita con testamento da __________, con lo scopo di mettere a disposizione della popolazione del __________ un ospedale.
5.4
Altro elemento
determinante, ai fini del giudizio
sullo scopo dell’attività, è rappresentato dalla delimitazione di quest’ultima. Nel caso della EWD SA, il Tribunale federale ha
sottolineato il fatto che negli statuti della società non figuravano unicamente
le attività che rientrano nello “scopo di servizio pubblico”, cioè la distribuzione di energia elettrica, ma anche altri settori
che non meritano un privilegio
fiscale (quali la produzione
d’elettricità e le prestazioni di
servizi), potendo l’attività essere addirittura estesa a prestazioni tecniche, di pianificazione, di consulenza, ecc. (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).
Anche da
questo punto di vista, il caso della ricorrente è ben diverso. La sua attività
è perfettamente coincidente con quella prevista dalla pianificazione ospedaliera, tanto è vero che, come ribadito
in udienza, tutti i 56 letti attualmente in esercizio rientrano nella pianificazione
ospedaliera (cfr. verbale d’udienza del 23 ottobre 2008).
5.5
Un elemento
fondamentale è evidentemente quello del risultato dell’attività d’impresa: la
EDW SA conseguiva utili di rilievo e li distribuiva agli azionisti (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).
La
ricorrente, che come già rilevato non ha e non può avere azionisti, chiude sempre i conti d’esercizio con delle perdite, di dimensioni peraltro trascurabili.
È
interessante anche confrontarsi con un ulteriore argomento posto a fondamento della decisione del Tribunale federale nel caso dell’azienda elettrica grigionese: la società anonima ricorrente non era
limitata dai principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, nel proprio finanziamento, come sarebbe accaduto se si
fosse trattato di un ente pubblico che si finanzia con tributi casuali, ma
poteva esigere prezzi conformi al mercato ed era totalmente libera
nell’allestimento della propria tariffa (DTF 131 II 1 consid. 3.4.1).
È noto
invece che gli ospedali autorizzati a lavorare a carico dell’assicurazione malattia sociale sottostanno a precisi
vincoli tariffali (cfr. in particolare l’art. 49 LAMal).
5.6
Strettamente legato alla questione dell’esercizio di
un’attività che persegue uno scopo lucrativo è il tema della libertà di commercio e di industria. Vi accenna, nella decisione impugnata, la Divisione delle contribuzioni, argomentando
che l’esercizio di attività
economiche dovrebbe escludere l’esenzione fiscale anche in considerazione del principio per cui
l’imposizione non deve influenzare la
concorrenza.
Ancora una
volta, deve essere posto l’accento sulle peculiarità del settore ospedaliero.
Come ha ripetutamente affermato il Tribunale federale, è escluso che si possa
invocare la libertà economica nei casi in cui un intero settore è sottratto a
tale libertà, come avviene proprio
per quello ospedaliero, caratterizzato in Svizzera da uno stretto intreccio fra imprese private, statali e sussidiate
dallo Stato. L’ente pubblico provvede, da un lato, a gestire in proprio degli ospedali, finanziati in larga misura con
fondi pubblici; lo stesso risultato viene poi raggiunto quando lo Stato sovvenziona ospedali privati, pretendendo da essi determinate
prestazioni. Oltre che con mezzi
dello Stato, gli ospedali vengono largamente finanziati dai versamenti delle
assicurazioni sociali, che a loro
volta non sottostanno alla libertà economica (DTF 130 I 26 consid. 4.3 e 4.5; 122 V 85 consid. 5b/bb/aaa; 112 Ia 356 consid. 5d;
inoltre sentenze n.2P.153/2003 del 19 settembre 2003, consid. 1.4 e 1.5 e n.
2P.67/2004 del 23 settembre 2004, consid. 1.8).
5.7
La situazione della ricorrente non è dunque assimilabile a
quella della EWD SA, di cui si è occupato il Tribunale federale. Si può al
contrario affermare che la RI 1 persegue
effettivamente, ed anche quale “fine ultimo”, uno scopo pubblico e non uno
scopo lucrativo.
Del resto,
come affermato dalla ricorrente e come peraltro emerge chiaramente dagli atti,
l’obiettivo della richiesta di esenzione fiscale non è evidentemente quello di non sottostare all’imposta
sull’utile, che non sarebbe comunque dovuta alla luce dei risultati d’esercizio. La preoccupazione dell’istante è, in primo luogo, quella di ottenere l’esonero
dall’imposta (cantonale) sul capitale e, in secondo luogo, quella di ricevere
le liberalità erogatele da alcune fondazioni di pubblica utilità senza l’aggravio dell’imposta di donazione.
6.
6.1.
È vero infine, come pure rileva la Divisione delle contribuzioni, che
la destinazione del capitale proprio deve essere “esclusiva e irrevocabile” (cfr.
anche la Circolare n. 12 dell’AFC, par. II.4; anche DTF 131 II 1 consid. 3.4.2).
A tale
riguardo, all’udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, il rappresentante della ricorrente ha
dichiarato la disponibilità di quest’ultima a procedere ad una modifica degli
statuti nel senso auspicato, cioè
garantendo che, in caso di scioglimento
della fondazione, i suoi fondi propri
saranno devoluti all’ente pubblico oppure ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti.
Il
riconoscimento dell’esenzione fiscale
è pertanto subordinato alla condizione
che lo statuto della ricorrente venga modificato in tal senso.
6.2
Di scarsa
consistenza è infine l’obiezione
della Divisione delle contribuzioni che si riferisce alla definizione della “cerchia dei destinatari”
dell’attività dell’Ospedale. A suo avviso, infatti, sarebbero preferiti i
pazienti dei circoli di __________ È
ben vero che secondo la volontà testamentaria del fondatore, l’ospedale doveva
servire “in particolare” ai pazienti di tre circoli del __________. Tuttavia,
alla luce della successiva inclusione
dell’istituto nella pianificazione
cantonale, tale limitazione ha perso
ogni significato, poiché l’ammissione
dei pazienti è regolata dalla legislazione in vigore, in particolare dalla LAMal. È peraltro naturale che anche
l’__________, come tutti quelli rientranti nella pianificazione, tenderà ad accogliere pazienti della regione. Non si vede però in quale modo ciò possa
condizionare la concessione dell’esonero fiscale.
7.
Alla
luce di quanto precede, la decisione
impugnata deve essere riformata nel senso che alla ricorrente è concessa
l’esenzione dalle imposte sull’utile
e sul capitale come pure da quella di successione e donazione, a condizione che modifichi il proprio statuto nel senso indicato al consid. 6.1.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 ottobre 2007 è riformata nel senso
che l’istanza di esenzione dalle imposte sull’utile e sulla sostanza e
dall’imposta di successione e donazione è accolta, a condizione che modifichi il proprio statuto nel senso indicato al consid. 6.1.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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