80.2007.165
Dispendio: reddito d'altra fonte, prova esistenza debiti con cittadini residenti all'estero deduzioni: spese di manutenzione immobili, forfait, edificio ricostruito parificato a nuova costruzione
31 gennaio 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2007.165
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CDT
Titolo:
Dispendio: reddito d'altra fonte, prova esistenza debiti con cittadini residenti all'estero
deduzioni: spese di manutenzione immobili, forfait, edificio ricostruito parificato a nuova costruzione
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 32 cpv. 4 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
art. 31 cpv. 4 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2007.165
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 novembre 2007 contro la decisione del 24 ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,
vedova e madre di tre figli maggiorenni, è medico indipendente. Vive a __________ con il nipote __________,
figlio di una sorella defunta.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, la
contribuente indicava di avere conseguito un reddito dell’attività lucrativa
indipendente di fr. 69'196.–. A ciò si aggiungevano rendite assicurative ed
alimenti ed il valore locativo della casa d’abitazione. Dedotti oneri assicurativi, spese di gestione dell’immobile e interessi passivi,
dichiarava un reddito imponibile di fr. 83'620.–.
B. Notificando
alla contribuente la tassazione
IC/IFD 2005, con decisione del
2 agosto 2007, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna
commisurava il reddito imponibile in fr. 134'500.– per l’IC ed in fr. 141'200.–
per l’IFD.
L’autorità
di tassazione aveva in
particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
48'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per
insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 29 agosto 2007, contestando di avere avuto “altre
entrate oltre a quelle dichiarate e documentabili”.
Con
scritto del 4 settembre 2007, l’Ufficio di tassazione le trasmetteva
il calcolo della disponibilità finanziaria, sul quale si era fondata l’aggiunta
dei redditi d’altra fonte, e le attribuiva un termine di venti giorni per presentare osservazioni.
La
contribuente rispondeva con lettera del 20 settembre 2007, nella quale
affermava di avere ricevuto fr. 6'000.– dal padre e un prestito di circa fr.
50'000.– dalla sorella __________, residente in Italia, “per superare un periodo di difficoltà che dovrebbe essere in
via di risoluzione, adesso che
i miei tre figli hanno terminato gli studi e lavorano”.
L’Ufficio di tassazione si rivolgeva nuovamente alla reclamante, con scritto del 25
settembre 2007, chiedendole di documentare “l’avvenuto trasferimento di
capitali mediante documentazione
bancaria, trasferimento tramite bonifico, ricevute di cambio, ecc.”.
La
reclamante rispondeva in data 8 ottobre 2007, affermando di avere ricevuto
l’importo dichiarato “brevi manu e in più riprese”.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 ottobre 2007, nella quale sosteneva che “la corrispondenza
intercorsa in sede di reclamo conferma l’esistenza di un finanziamento di terze
persone per far fronte al sostentamento”. Sottolineava in particolar modo che
la reclamante non era stata in grado di documentare i pretesi prestiti
provenienti dall’estero e che del resto essi non erano neppure stati indicati
nelle dichiarazioni fiscali
2005 e 2006.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti
dall’autorità di tassazione.
Premesso di avere avuto a carico i tre figli fino al 2005/2006 e di essere poi
stata nominata tutore del figlio di una sorella deceduta nel 2004, la ricorrente spiega di aver
“colmato i deficit familiari” dapprima vendendo beni ereditati e poi facendo
appello ai genitori ed alla sorella. Riconosce tuttavia che “non è mai stata
tenuta una contabilità interna né scritta né verbale per gli importi che a
seconda delle necessità [le] venivano offerti”. Allega quindi una dichiarazione della sorella __________, che conferma
di aver messo a sua disposizione
“a più riprese” importi per un totale di circa fr. 50'000.–.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini
necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere
probatorio è ripartito nel
senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il
contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al
proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio
deve essere posto a carico del contribuente anche
quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente
rilevante (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in
base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Una simile tassazione può
essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha
intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della ricorrente e, su
questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati, “altri redditi” per fr.
48'000.–. Solo dopo il suo reclamo, quando le è stato sottoposto il calcolo in
questione, la contribuente ha
sostenuto di avere beneficiato di aiuti dei genitori (fr. 6'000.–) e,
soprattutto, di un prestito concessole dalla sorella residente in Italia.
La
ricorrente non contesta il calcolo della disponibilità finanziaria in quanto
tale, ma pretende che l’autorità di tassazione riconosca l’esistenza del debito nei confronti della sorella, che
permetterebbe di colmare l’ammanco finanziario.
2.2
È vero
che la decisione impugnata non
è tecnicamente una tassazione
d’ufficio secondo gli articoli
204.
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
Se, di
principio, giurisprudenza (RDAF
2000.
II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art.
46.
LAID, pag. 767; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi
ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione
finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), in ogni caso nella fattispecie in
esame le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non
sono state rispettate. In particolare, nella notifica della tassazione
IC/IFD 2005, l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il
gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).
Così
stando le cose, si deduce che la stessa autorità fiscale ha di fatto rinunciato
alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, che non esclude di per sé
la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché
nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF
2A.561/2005 del 22 febbraio
2006).
2.3
L’autorità
di tassazione ha dunque
stabilito il reddito imponibile ricorrendo al confronto fra le entrate e le
uscite ed ha chiesto alla contribuente di giustificare l’ammanco che ne
risultava. La contribuente ha allora, per la prima volta, accennato agli aiuti
di cui ha beneficiato nell’ambito familiare ed in particolar modo al mutuo che
avrebbe ricevuto dalla sorella residente in Italia.
In un
caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare
che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli
interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente
domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale
debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del
contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.
2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in
quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito
nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua
decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in
Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i
debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero,
il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando
prova di un maggiore rigore d’indagine,
così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli
amministrati (ASA 55 137 consid.
3a).
In un
altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto
tributario di riconoscere
l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di
un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato
tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una
sproporzione fra entrate e
uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista
la somma in discussione, il
fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale
prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante,
domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997
e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).
2.4
Dal
calcolo delle entrate e delle uscite della ricorrente, risulta che, prima
ancora di considerare le spese per il mantenimento privato (vitto,
abbigliamento, tempo libero ecc.), risulta un ammanco mensile di oltre 2'000
franchi. In base ad un apprezzamento ancora prudenziale della situazione finanziaria della contribuente,
l’autorità di tassazione ha
allora ritenuto che quest’ultima dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno 4'000
franchi al mese. Ha pertanto aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi”
per fr. 48'000.–.
Come
detto, la ricorrente si è limitata ad opporre alle argomentazioni dell’Ufficio di tassazione
l’esistenza di un contributo di fr. 6'000.– versatogli dal padre, verosimilmente
a titolo di donazione, e poi di
un mutuo di fr. 50'000.– circa, concessole dalla sorella e suscettibile di
rimborso “secondo le possibilità e senza interessi”. Con il ricorso, la
contribuente ha prodotto per la prima volta un’attestazione della sorella, che conferma il prestito, che sarebbe avvenuto “in
occasione delle [sue] frequenti
visite ai genitori che risiedono a __________”, e precisa ulteriormente di non “avere mai chiesto in
merito alcuna dichiarazione
confidando nella assoluta correttezza e onestà” di sua sorella.
Le
affermazioni della ricorrente,
da una parte, e della sorella, dall’altra, conducono alla conclusione che non è possibile verificare
l’esistenza del preteso debito. In simili circostanze, analogamente a quanto
accaduto nei casi precedentemente ricordati, deve essere confermata la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti
gli “altri redditi” per fr. 48'000.–.
3.
3.1.
Nel
ricorso, infine, la contribuente solleva per la prima volta una censura che
concerne le deduzioni dal
reddito imponibile.
Argomenta
infatti che, a suo avviso, la deduzione per spese di gestione e manutenzione
degli immobili sarebbe calcolata a suo sfavore. Infatti, l’immobile in cui
abita quale usufruttuaria sarebbe costituito da due unità, costruite “molti
decenni fa” ma sottoposte a “notevoli lavori di ristrutturazione” nel 1997. Si domanda pertanto se la
deduzione forfetaria cui ha
diritto non sia quella del 25%, anziché quella del 15%.
3.2
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente
che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione
e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle
spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può
avvalersi di una deduzione
complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv.
1.
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
La deduzione complessiva ammonta:
- al
15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- al
25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
3.3
Nel caso
in esame, è la ricorrente stessa che, compilando il modulo 7, destinato alla
determinazione della sostanza e
del reddito immobiliare, ha indicato quale anno di costruzione il 1997, cosa che ha fatto anche nei
periodi fiscali precedenti e
nel successivo.
Indipendentemente
da tale circostanza, deve comunque essere sottolineato che la contribuente
riconosce che la casa in cui abita è costituita da edifici vecchi che sono
stati sottoposti ad interventi di particolare importanza, tanto è vero che lei
stessa parla di “una stalla ed una porzione di immobile abitativo”, cioè di costruzioni di
carattere agricolo, che sono state trasformate per adeguarle allo standard
abitativo attuale. La sua affermazione, secondo cui “le mura principali sono quelle della vecchia
costruzione”, permette in
particolar modo di concludere che la casa in cui abita è stata oggetto di una
ricostruzione o trasformazione sostanziale.
Come ha già avuto occasione
di rilevare questa Camera (cfr. RDAT I-1998 n. 18t e RDAT II-2004 n. 7t),
anche ai fini della qualifica degli interventi edilizi come costi di manutenzione,
la ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel diritto edilizio,
in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non possono entrare in
considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili
dal reddito della persona fisica o dall’utile della persona giuridica. Non ne
va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione sostanziale.
La giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal
Tribunale Federale (RDAT II-1999 n. 21t).
Proprio ai fini dell’applicazione delle deduzioni forfetarie delle spese di manutenzione, inoltre, la giurisprudenza di altri cantoni ha deciso che,
quando si tratta di un edificio
che è stato completamente ricostruito e sopraelevato, in modo tale che il suo
stato di manutenzione
corrisponde a quello di una nuova costruzione, il termine per stabilire la percentuale della deduzione si deve computare a partire da tale
ricostruzione (sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 17 luglio 1984, in StE 1984 B 27.7 n. 2; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, vol. I, n.
60.
ad art. 32 LIFD, p. 802).
Ne
consegue che, anche nella fattispecie in discussione, è corretta l’applicazione della deduzione
complessiva nella misura, rispettivamente, del 15% per l’IC e del 10% per
l’IFD.
4.
Il ricorso
è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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