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Decisione

80.2007.165

Dispendio: reddito d'altra fonte, prova esistenza debiti con cittadini residenti all'estero deduzioni: spese di manutenzione immobili, forfait, edificio ricostruito parificato a nuova costruzione

31 gennaio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

vedova e madre di tre figli maggiorenni, è medico indipendente. Vive a __________ con il nipote __________,

figlio di una sorella defunta.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, la

contribuente indicava di avere conseguito un reddito dell’attività lucrativa

indipendente di fr. 69'196.–. A ciò si aggiungevano rendite assicurative ed

alimenti ed il valore locativo della casa d’abitazione. Dedotti oneri assicurativi, spese di gestione dell’immobile e interessi passivi,

dichiarava un reddito imponibile di fr. 83'620.–.

B. Notificando

alla contribuente la tassazione

IC/IFD 2005, con decisione del

2 agosto 2007, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna

commisurava il reddito imponibile in fr. 134'500.– per l’IC ed in fr. 141'200.–

per l’IFD.

L’autorità

di tassazione aveva in

particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.

48'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 29 agosto 2007, contestando di avere avuto “altre

entrate oltre a quelle dichiarate e documentabili”.

Con

scritto del 4 settembre 2007, l’Ufficio di tassazione le trasmetteva

il calcolo della disponibilità finanziaria, sul quale si era fondata l’aggiunta

dei redditi d’altra fonte, e le attribuiva un termine di venti giorni per presentare osservazioni.

La

contribuente rispondeva con lettera del 20 settembre 2007, nella quale

affermava di avere ricevuto fr. 6'000.– dal padre e un prestito di circa fr.

50'000.– dalla sorella __________, residente in Italia, “per superare un periodo di difficoltà che dovrebbe essere in

via di risoluzione, adesso che

i miei tre figli hanno terminato gli studi e lavorano”.

L’Ufficio di tassazione si rivolgeva nuovamente alla reclamante, con scritto del 25

settembre 2007, chiedendole di documentare “l’avvenuto trasferimento di

capitali mediante documentazione

bancaria, trasferimento tramite bonifico, ricevute di cambio, ecc.”.

La

reclamante rispondeva in data 8 ottobre 2007, affermando di avere ricevuto

l’importo dichiarato “brevi manu e in più riprese”.

D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 ottobre 2007, nella quale sosteneva che “la corrispondenza

intercorsa in sede di reclamo conferma l’esistenza di un finanziamento di terze

persone per far fronte al sostentamento”. Sottolineava in particolar modo che

la reclamante non era stata in grado di documentare i pretesi prestiti

provenienti dall’estero e che del resto essi non erano neppure stati indicati

nelle dichiarazioni fiscali

2005 e 2006.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti

dall’autorità di tassazione.

Premesso di avere avuto a carico i tre figli fino al 2005/2006 e di essere poi

stata nominata tutore del figlio di una sorella deceduta nel 2004, la ricorrente spiega di aver

“colmato i deficit familiari” dapprima vendendo beni ereditati e poi facendo

appello ai genitori ed alla sorella. Riconosce tuttavia che “non è mai stata

tenuta una contabilità interna né scritta né verbale per gli importi che a

seconda delle necessità [le] venivano offerti”. Allega quindi una dichiarazione della sorella __________, che conferma

di aver messo a sua disposizione

“a più riprese” importi per un totale di circa fr. 50'000.–.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini

necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere

probatorio è ripartito nel

senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il

contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al

proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio

deve essere posto a carico del contribuente anche

quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente

rilevante (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in

base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante

diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi

imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti

attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Una simile tassazione può

essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha

intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della ricorrente e, su

questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati, “altri redditi” per fr.

48'000.–. Solo dopo il suo reclamo, quando le è stato sottoposto il calcolo in

questione, la contribuente ha

sostenuto di avere beneficiato di aiuti dei genitori (fr. 6'000.–) e,

soprattutto, di un prestito concessole dalla sorella residente in Italia.

La

ricorrente non contesta il calcolo della disponibilità finanziaria in quanto

tale, ma pretende che l’autorità di tassazione riconosca l’esistenza del debito nei confronti della sorella, che

permetterebbe di colmare l’ammanco finanziario.

2.2

È vero

che la decisione impugnata non

è tecnicamente una tassazione

d’ufficio secondo gli articoli

204.

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

Se, di

principio, giurisprudenza (RDAF

2000.

II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art.

46.

LAID, pag. 767; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi

ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione

finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), in ogni caso nella fattispecie in

esame le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non

sono state rispettate. In particolare, nella notifica della tassazione

IC/IFD 2005, l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il

gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).

Così

stando le cose, si deduce che la stessa autorità fiscale ha di fatto rinunciato

alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, che non esclude di per sé

la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché

nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF

2A.561/2005 del 22 febbraio

2006).

2.3

L’autorità

di tassazione ha dunque

stabilito il reddito imponibile ricorrendo al confronto fra le entrate e le

uscite ed ha chiesto alla contribuente di giustificare l’ammanco che ne

risultava. La contribuente ha allora, per la prima volta, accennato agli aiuti

di cui ha beneficiato nell’ambito familiare ed in particolar modo al mutuo che

avrebbe ricevuto dalla sorella residente in Italia.

In un

caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare

che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli

interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente

domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale

debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del

contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in

quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito

nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua

decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in

Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i

debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero,

il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando

prova di un maggiore rigore d’indagine,

così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli

amministrati (ASA 55 137 consid.

3a).

In un

altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto

tributario di riconoscere

l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di

un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato

tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una

sproporzione fra entrate e

uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista

la somma in discussione, il

fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale

prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante,

domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997

e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).

2.4

Dal

calcolo delle entrate e delle uscite della ricorrente, risulta che, prima

ancora di considerare le spese per il mantenimento privato (vitto,

abbigliamento, tempo libero ecc.), risulta un ammanco mensile di oltre 2'000

franchi. In base ad un apprezzamento ancora prudenziale della situazione finanziaria della contribuente,

l’autorità di tassazione ha

allora ritenuto che quest’ultima dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno 4'000

franchi al mese. Ha pertanto aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi”

per fr. 48'000.–.

Come

detto, la ricorrente si è limitata ad opporre alle argomentazioni dell’Ufficio di tassazione

l’esistenza di un contributo di fr. 6'000.– versatogli dal padre, verosimilmente

a titolo di donazione, e poi di

un mutuo di fr. 50'000.– circa, concessole dalla sorella e suscettibile di

rimborso “secondo le possibilità e senza interessi”. Con il ricorso, la

contribuente ha prodotto per la prima volta un’attestazione della sorella, che conferma il prestito, che sarebbe avvenuto “in

occasione delle [sue] frequenti

visite ai genitori che risiedono a __________”, e precisa ulteriormente di non “avere mai chiesto in

merito alcuna dichiarazione

confidando nella assoluta correttezza e onestà” di sua sorella.

Le

affermazioni della ricorrente,

da una parte, e della sorella, dall’altra, conducono alla conclusione che non è possibile verificare

l’esistenza del preteso debito. In simili circostanze, analogamente a quanto

accaduto nei casi precedentemente ricordati, deve essere confermata la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti

gli “altri redditi” per fr. 48'000.–.

3.

3.1.

Nel

ricorso, infine, la contribuente solleva per la prima volta una censura che

concerne le deduzioni dal

reddito imponibile.

Argomenta

infatti che, a suo avviso, la deduzione per spese di gestione e manutenzione

degli immobili sarebbe calcolata a suo sfavore. Infatti, l’immobile in cui

abita quale usufruttuaria sarebbe costituito da due unità, costruite “molti

decenni fa” ma sottoposte a “notevoli lavori di ristrutturazione” nel 1997. Si domanda pertanto se la

deduzione forfetaria cui ha

diritto non sia quella del 25%, anziché quella del 15%.

3.2

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente

che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione

e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle

spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può

avvalersi di una deduzione

complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv.

1.

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza

concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio

privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

La deduzione complessiva ammonta:

- al

15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

- al

25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza

concernente la deduzione dei

costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

3.3

Nel caso

in esame, è la ricorrente stessa che, compilando il modulo 7, destinato alla

determinazione della sostanza e

del reddito immobiliare, ha indicato quale anno di costruzione il 1997, cosa che ha fatto anche nei

periodi fiscali precedenti e

nel successivo.

Indipendentemente

da tale circostanza, deve comunque essere sottolineato che la contribuente

riconosce che la casa in cui abita è costituita da edifici vecchi che sono

stati sottoposti ad interventi di particolare importanza, tanto è vero che lei

stessa parla di “una stalla ed una porzione di immobile abitativo”, cioè di costruzioni di

carattere agricolo, che sono state trasformate per adeguarle allo standard

abitativo attuale. La sua affermazione, secondo cui “le mura principali sono quelle della vecchia

costruzione”, permette in

particolar modo di concludere che la casa in cui abita è stata oggetto di una

ricostruzione o trasformazione sostanziale.

Come ha già avuto occasione

di rilevare questa Camera (cfr. RDAT I-1998 n. 18t e RDAT II-2004 n. 7t),

anche ai fini della qualifica degli interventi edilizi come costi di manutenzione,

la ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel diritto edilizio,

in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non possono entrare in

considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili

dal reddito della persona fisica o dall’utile della persona giuridica. Non ne

va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione sostanziale.

La giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal

Tribunale Federale (RDAT II-1999 n. 21t).

Proprio ai fini dell’applicazione delle deduzioni forfetarie delle spese di manutenzione, inoltre, la giurisprudenza di altri cantoni ha deciso che,

quando si tratta di un edificio

che è stato completamente ricostruito e sopraelevato, in modo tale che il suo

stato di manutenzione

corrisponde a quello di una nuova costruzione, il termine per stabilire la percentuale della deduzione si deve computare a partire da tale

ricostruzione (sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 17 luglio 1984, in StE 1984 B 27.7 n. 2; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, vol. I, n.

60.

ad art. 32 LIFD, p. 802).

Ne

consegue che, anche nella fattispecie in discussione, è corretta l’applicazione della deduzione

complessiva nella misura, rispettivamente, del 15% per l’IC e del 10% per

l’IFD.

4.

Il ricorso

è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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