80.2007.166
Imposta comunale: assoggettamento illimitato, spostamento centro interessi, contribuente che ritorna a dormire nel comune da cui è partito
29 dicembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2007.166
Data decisione, Autorità:
29.12.2008, CDT
Titolo:
Imposta comunale: assoggettamento illimitato, spostamento centro interessi, contribuente che ritorna a dormire nel comune da cui è partito
APPARTENENZA PERSONALE
art. 2 LT
art. 277 cpv. 1 LT
art. 299 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2007.166
Lugano
29 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
rappr.
da: RA 1
oggetto
ricorso
del 23 novembre 2007 contro la decisione del 23 ottobre 2007 in materia di domicilio
fiscale 2007.
Fatti
A. Con decisione del 28
settembre 2007, il Municipio di __________ notificava a RI 1 la decisione con
cui lo assoggettava all’imposta comunale in virtù del domicilio fiscale. Nella
motivazione della decisione, l’autorità comunale argomentava che il contribuente
risiedeva per buona parte dell’anno nell’appartamento in affitto a __________ e
che occupava un posto di responsabilità presso le __________. Pertanto,
riteneva che egli dovesse essere assoggettato illimitatamente alle imposte nel
comune a partire dal 1° gennaio 2007.
B. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 ottobre 2007 al Municipio,
contestando di essere domiciliato a __________ e sostenendo invece di essere
tuttora residente a __________, dove possedeva la casa primaria e intratteneva
diverse relazioni personali e sociali. Sosteneva inoltre di recarsi effettivamente
a dormire a __________, ove era domiciliata sua moglie __________ e spiegava di
avere trasferito il domicilio a __________, dopo tanti anni, per non meglio
precisati “fattori superiori alla [sua] volontà”.
C. Il Municipio di __________
respingeva il reclamo, con decisione del 23 ottobre 2007, nella quale
sottolineava che il reclamante risiedeva stabilmente con la moglie
nell’appartamento di __________ e che i suoi soggiorni a __________ si limitavano
a sporadiche visite durante i fine settimana. Rilevava inoltre che la decisione
di trasferire il domicilio era stata dettata solo da “dissapori sorti con
l’allora Comune di __________”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’assoggettamento nel Comune di __________. Riproposte le argomentazioni già presentate
con il reclamo al Comune, il ricorrente definisce “errata e tendenziosa”
l’argomentazione secondo cui avrebbe trasferito il domicilio per “dissapori”
con le autorità comunali.
Invitati a pronunciarsi
sul ricorso, il Municipio di __________ non ha preso posizione, mentre quello
di __________ha chiesto di respingere il gravame.
Diritto
1. Per l’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione di
assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio
entro trenta giorni dalla notifica. Il capoverso seguente consente poi al
contribuente di ricorrere alla Camera di diritto tributario contro la decisione
su reclamo, entro trenta giorni dalla notifica.
Il
ricorrente è pertanto legittimato ad interporre ricorso alla Camera di diritto
tributario, contro la decisione su reclamo del 5 ottobre 2007.
Considerandi
2.
2.1.
Le persone fisiche
assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono
l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine
del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per
un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT).
Ai fini
dell’assoggettamento all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme
applicabili per definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr.
anche Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente
il progetto di nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,
1994, p. 794).
2.2
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le
persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
Una
persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di
stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno
speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT).
2.3
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo. A tal fine, non è
determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche
qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata
di un rapporto di lavoro (per le molte: CDT n. 80.99.00011 del 10 giugno 1999
in re Ba.).
2.4
Per ammettere un
trasferimento di domicilio, non è sufficiente che siano sciolti i legami con
l’ultimo domicilio; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicilio,
alla luce dell’insieme delle circostanze. Sebbene la legge federale
sull’imposta federale diretta (come pure la legge tributaria cantonale) –
diversamente dal decreto federale in vigore fino alla fine del 1994 – non faccia
più rinvio al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicilio
fiscale, il contenuto giuridico di tale nozione è tuttavia rimasto immutato.
Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicilio in più di un luogo;
inoltre, il domicilio costituito sussiste fino all’acquisto di uno nuovo. Non è
di conseguenza determinante quando il contribuente abbia annunciato la propria
partenza dall’ultimo domicilio o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è
tenuto a pagare l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale,
l’imposta cantonale) finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo
domicilio all’estero (sentenza del Tribunale federale n.2A.388/1998 del 3
maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del
6.
febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art.
8.
LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.25 del 26 febbraio 2008).
3.
3.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente riconosce di avere mantenuto il domicilio a __________ fino al 2002,
cioè fino a quando i suoi figli hanno frequentato le scuole dell’obbligo, e
spiega di avere così voluto riconoscere la spesa assunta dall’ente pubblico per
l’educazione. Dopo tale data, avrebbe deciso di spostare il domicilio a __________,
perché, “oltre al fatto di risiedervi durevolmente soprattutto dopo il
pensionamento”, gli sarebbe stato imposto da non meglio precisati “fattori
superiori alla [sua] volontà”.
3.2
Il contribuente ammette
fra l’altro di recarsi a dormire regolarmente a __________, giustificando tale
scelta con la circostanza che vi risieda tuttora la moglie __________. Questo
elemento appare già più che significativo dell’intenzione del ricorrente di
costituire il centro dei propri interessi a __________ e non già a __________.
Considerato il fatto che egli svolge la sua attività lavorativa per le __________,
presso la centrale di__________ in __________, non si vede perché il luogo di
domicilio dovrebbe trovarsi a __________, dove ben difficilmente trova il tempo
di recarsi, almeno durante le giornate lavorative. Che poi la situazione muti
dopo il pensionamento non si può escludere, ma si tratta di una questione
prematura.
Quanto ai legami con il
Comune di __________, il ricorrente si limita ad indicare il fatto di esservi
proprietario di una casa e di “intrattenervi relazioni personali e sociali in
più ambiti”. Quali siano concretamente non viene in alcun modo illustrato.
Alla luce del quadro
descritto, pare difficile contestare la conclusione cui è pervenuto il Comune
di __________.
3.3
Del resto, sebbene il
contribuente abbia trasferito il domicilio a __________ già nel 2002, ed il
Comune resistente abbia manifestamente accettato tale situazione fino al 2006,
gli elementi a disposizione inducono a ritenere che in effetti il domicilio sia
sempre rimasto a __________. Il ricorrente argomenta, a proposito della data
scelta per il trasferimento, che, cessata la formazione scolastica obbligatoria
dei suoi figli nel Comune, egli non si sarebbe più sentito legato a
quest’ultimo.
Ora, è fin troppo evidente
che la semplice circostanza che i figli abbiano concluso la formazione
scolastica non ha alcuna incidenza diretta o indiretta sul domicilio del padre.
Tanto più che egli neppure sostiene che i figli, terminate le scuole
dell’obbligo, l’avrebbero a loro volta seguito a __________.
Con i suoi argomenti, il
ricorrente sembra intendere che la sola giustificazione del domicilio a __________
sarebbe stata rappresentata dalla frequenza scolastica dei suoi figli e dal
conseguente suo obbligo di contribuire al finanziamento di tale attività mediante
il pagamento delle imposte.
Si è visto però come il
concetto di assoggettamento illimitato sia una cosa ben diversa, per il cui
accertamento si tratta appunto di verificare quale sia il centro degli
interessi del contribuente e non semplicemente di quali servizi fruisca.
3.4
Ritornando alla decisione
del ricorrente di trasferire il domicilio a __________ nel 2002, decisione che
come rilevato è stata dapprima accettata dal Comune resistente, è ancora il
caso di osservare che la regola, precedentemente ricordata, per cui un
domicilio costituito sussiste fintantoché non ne sia stato costituito uno nuovo
(v. supra, consid. 2.4.), dovrebbe imporre di concludere che nel 2002
non vi è stato alcun trasferimento di domicilio, dal punto di vista fiscale.
Infatti, la famiglia del contribuente non ha lasciato il proprio domicilio né
egli stesso ha spostato il centro dei propri interessi a __________, dove è
semplicemente proprietario di case.
3.5
Per quanto non sia di
rilievo ai fini della decisione, va infine osservato che le considerazioni
contenute nella decisione impugnata in relazione a pretesi “dissapori sorti con
l’allora comune di __________”, che sarebbero alla base del trasferimento del domicilio
a __________, non sembrano costituire, come sostiene il ricorrente,
un’”asserzione errata e tendenziosa”.
È stato infatti il contribuente
stesso ad allegare al reclamo del 5 ottobre 2007 al Municipio di __________ i
documenti relativi alla sua vertenza con l’allora Comune di __________. Sua
moglie __________ aveva chiesto al Municipio nel 1999 di poter acquistare uno
scorporo di terreno comunale in vista del rinnovo di un rustico da destinare ad
abitazione primaria. L’attuale sindaco del nuovo Comune di __________ avrebbe
allora diffuso fra i concittadini uno scritto con il quale manifestava il
proprio dissenso. Il ricorrente, rievocando questo episodio nel reclamo,
conclude con le seguenti parole: “c’è quindi da chiedersi con quale coraggio il
Municipio emetta oggi certe decisioni o venga ora imposto il mio domicilio
fiscale a __________…”.
Per quanto – lo si
ribadisce – non decisivo, non si può dunque affatto escludere che la decisione
del contribuente di annunciare la propria partenza per __________ nel 2002 sia
in qualche modo legata alla vicenda descritta.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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