80.2007.170
Deduzioni: debiti, creditore residente all'estero, condizioni, reddito d'altra fonte
2 luglio 2008Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2007.170
Data decisione, Autorità:
02.07.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: debiti, creditore residente all'estero, condizioni, reddito d'altra fonte
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 LIFD
art. 200 LT
Incarto n.
80.2007.170
Lugano
2 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 dicembre 2007 contro la decisione del 7
novembre 2007 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. Nel
periodo fiscale 2004 i coniugi RI 1 gestivano una stazione di servizio a __________.
Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito
un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'641.– il marito e di
fr. 10'000.– la moglie.
Esaminando
la dichiarazione inoltrata, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio rilevava che
un debito aziendale nei confronti della __________ era stato ammortizzato nella
misura di circa fr. 180'000.– ed in particolar modo che il 5 gennaio 2004 vi
era stato un versamento in contanti di fr. 230'328.75. Tale situazione rendeva
palese una sproporzione fra i redditi dichiarati e le uscite documentate.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva pertanto all’Ispettorato fiscale chiedendogli di
procedere ad una verifica.
B. Il
26 giugno 2007 l’Ispettorato fiscale rassegnava all’Ufficio di tassazione il
proprio rapporto di revisione. Per quanto attiene all’ammortamento del debito,
osservava che il contribuente aveva spiegato di avere ricevuto un prestito da
parenti residenti in Italia, ma che non era in grado di produrre un contratto
di prestito né pagava interessi. Non era inoltre in condizione di poter giustificare
il conto di provenienza né l’accredito bancario, essendo l’importo in questione
stato portato “gradatamente” in Svizzera in contanti. Li avrebbe poi conservati
in cassaforte fino al momento di portarli tutti in banca.
C. Notificando
ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2004, con decisione del
12 luglio 2007, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–, a
titolo di “altri redditi”. Nell’allegata motivazione spiegava trattarsi di un’aggiunta stabilita per insufficienza di
disponibilità finanziaria e rinviava al rapporto di revisione dell’Ispettorato fiscale.
D. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 luglio 2007, contestando di avere mai percepito il reddito in discussione ed impegnandosi a presentare in
udienza la documentazione
riguardante la provenienza dei fondi utilizzati per il rimborso parziale del
debito.
All’udienza
del 13 agosto 2007, l’autorità di tassazione ricordava ai reclamanti la
documentazione minima per il riconoscimento dell’esistenza di un debito nei confronti
di cittadini domiciliati all’estero e constatava che quanto finora prodotto non
era sufficiente a comprovare il debito nei confronti delle tre sorelle residenti
in Italia. In particolare, mancava documentazione bancaria che dimostrasse
l’avvenuto trasferimento a favore dei reclamanti come pure il prelevamento del
capitale da conti delle pretese creditrici.
In
un’ulteriore audizione del 9 ottobre 2007, i reclamanti producevano i contratti
di prestito stipulati con le sorelle ed un estratto bancario del conto della
sorella __________, che comprovava l’uscita dell’importo di € 15'000, avvenuta il 12 gennaio 2004. Essi
ribadivano che il capitale era stato portato poco a poco in Svizzera.
L’autorità di tassazione osservava che in tal caso avrebbe già dovuto essere
dichiarato esistente alla fine del 2003. Alla domanda perché non avesse
proceduto di volta in volta all’ammortamento del debito bancario, RI 1
rispondeva di avere tenuto il capitale in cassaforte nella speranza di poter
guadagnare sul cambio.
E. L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo dei contribuenti con decisione del 7 novembre 2007. Premesso che i pretesi debiti nei confronti
delle sorelle e dei cognati erano stati dichiarati solo dopo che l’autorità
aveva chiesto loro spiegazioni
in merito alla provenienza dei capitali serviti all’ammortamento del debito
bancario, l’Ufficio sottolineava che secondo la giurisprudenza
compete al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore e che, quando si tratta di un
cittadino domiciliato all’estero, i requisiti sono ancor più rigorosi. La
documentazione prodotta nella
fattispecie non era ritenuta sufficiente, mancando in particolare documentazione bancaria a comprova dell’uscita dei
capitali dai conti dei creditori e dell’avvenuto cambio in franchi.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio
del reddito di fr. 220'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Spiegato di
aver voluto ridurre il proprio indebitamento a causa della diminuzione della
cifra d’affari e delle conseguenti difficoltà nel pagare gli interessi, afferma
di avere chiesto ed ottenuto un aiuto finanziario dalla sorella __________ e
dai cognati __________ e __________. Argomenta poi di non essere in grado di
produrre la documentazione bancaria del prestito di € 100'000 proveniente da quest’ultimo, essendo egli morto nel
frattempo.
G. All’udienza
del 12 giugno 2008, il ricorrente ha confermato di aver deciso l’ammortamento
del debito bancario a causa
della diminuzione del lavoro
intervenuta nel 2004 e dei conseguenti problemi con il pagamento degli
interessi. L’Ufficio di tassazione ha ribadito che a suo avviso non sono
sufficientemente comprovati i debiti nei confronti della sorella e dei cognati
ed ha definito insolito che il contribuente abbia tenuto in cassaforte gli
importi ricevuti anche per un anno. Degli altri argomenti si dirà in seguito,
in quanto necessario.
Diritto
1. Nell’esame
della dichiarazione fiscale
2004, l’autorità di tassazione
ha rilevato che i contribuenti avevano ammortizzato un debito bancario e ha chiesto loro spiegazioni in merito alla provenienza del capitale
necessario. Solo allora essi
hanno sostenuto di avere acceso dei prestiti nei confronti di parenti residenti
in Italia e, richiesti di meglio documentare tali debiti, hanno prodotto alcuni contratti di mutuo e
dei documenti attestanti prelevamenti da conti bancari intestati a __________.
Ritenendo
insufficiente la documentazione
prodotta a comprova dell’esistenza del debito, l’autorità di tassazione ha aggiunto al reddito imponibile dei
ricorrenti un importo di fr. 220'000.– ed ha negato la deduzione dei debiti in questione.
Considerandi
2.
2.1.
In un
caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare
che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo
acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di
sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga
conto della sproporzione
esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso
periodo (sentenza n.
2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i
contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di
persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per
un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il
suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in
concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente
delle informazioni più precise
e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e
la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
2.2
In un
altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto
tributario di riconoscere
l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di
un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato
tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una
sproporzione fra entrate e
uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista
la somma in discussione, il
fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale
prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante,
domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997
e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).
2.3
In un
altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una
società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto
di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori
effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché
lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale
federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di
produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui
esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale
reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza
dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del
fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi
che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002
del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003
n.15t).
3.
3.1.
Venendo
al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia
stato indotto ad ulteriori
accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato dalla dichiarazione fiscale 2004 che essi avevano versato,
il 5 gennaio 2004, alla __________
un importo di fr. 230'328.75, per diminuire il debito nei confronti di tale
istituto di credito.
3.2
Un primo
elemento a supporto della tesi dell’autorità di tassazione è proprio dato
dal fatto che i contribuenti non avevano precedentemente dichiarato l’esistenza
dei pretesi debiti nei confronti dei familiari residenti all’estero, ma lo
hanno fatto solo dopo essere stati sollecitati a fornire spiegazioni in merito al menzionato ammortamento del debito bancario.
3.3
Va poi
sottolineato che, in un primo momento, il contribuente aveva sostenuto che il
prestito proveniva dal cognato, per poi includervi anche le sorelle; inoltre,
nel rapporto dell’Ispettorato fiscale si dice che il contribuente non sarebbe
stato in grado di produrre un contratto di prestito, mentre alle udienze che si
sono tenute nell’ambito della procedura di reclamo egli ha prodotto alcuni
documenti che rappresentano altrettanti contratti di mutuo e ricevute del
pagamento in contanti di diversi importi di denaro, provenienti da __________,
residente a __________ (BR). Le quattro scritture private in questione attestano il prestito “in contanti” di
un importo complessivo di €
100'000 fra il 29 gennaio e il
10.
dicembre 2003.
Per
quanto attiene alla prova del prelevamento di tale importo da conti bancari del
preteso creditore, il contribuente ha sostenuto di non essere più in grado di
fornirla a causa della sopravvenuta morte di quest’ultimo.
3.4
Dopo che,
alle udienze svoltesi durante la procedura di reclamo, l’Ufficio di tassazione ha insistito per poter disporre di documentazione bancaria a comprova del prelevamento
dei capitali dai conti dei pretesi creditori e del loro trasferimento ai ricorrenti,
il contribuente ha infine prodotto un estratto conto al 31 gennaio 2004, da cui risulta che da un conto
bancario presso l’istituto __________
intestato a __________, residente a __________ (CO), in data 12 gennaio 2004 vi è stata un’uscita di € 15'000; tre ricevute bancarie del 1°
aprile 2003, del 4 novembre 2003 e del 13 novembre 2003 documentano poi che, da
un conto presso__________ di __________ (CO) intestato a __________, vi sono
stati prelevamenti a contanti di complessivi € 24’770.
3.5
La
dimostrazione dell’esistenza
dei pretesi debiti nei confronti delle persone che avrebbero messo a disposizione dei ricorrenti i capitali necessari
per l’ammortamento del debito bancario è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il
riconoscimento dei debiti stessi.
La
documentazione prodotta è
manifestamente insufficiente nella misura in cui si riferisce al preteso mutuo
del cognato __________, in relazione al quale si limita a quattro contratti/ricevute. A prescindere
dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 100'000
euro in contanti, sia pure in quattro rate, manca ogni documento che attesti la
provenienza di tale somma da conti bancari del preteso mutuante. La sopravvenuta
morte del preteso mutuante non può evidentemente costituire un ostacolo,
essendo gli eredi chiaramente in condizione di poter accedere alla documentazione del de cuius. Inoltre, come ha pertinentemente osservato
l’autorità di tassazione, è
difficilmente comprensibile che il ricorrente, ricevuti i suddetti importi in
contanti il 29 gennaio, il 20
aprile, il 5 settembre e il 10 dicembre 2003, li abbia conservati in casa
propria fino all’inizio di gennaio del 2004. La dichiarata intenzione di guadagnare sul cambio in franchi non appare giustificata se
solo si pensa che, invece di questo guadagno eventuale, il contribuente avrebbe
potuto conseguire degli interessi certi se avesse provvenuto al versamento su
un conto bancario oppure
avrebbe potuto diminuire l’onere degli interessi passivi procedendo ad
ammortamenti parziali del mutuo.
Quanto
poi al preteso prestito della sorella (€ 15'000) e di __________ (€ 24'770), esso sarebbe comprovato, oltre che dai contratti/ricevute,
anche da documenti bancari che attestano il prelevamento di detti importi da
conti intestati alle persone in questione. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che gli importi
usciti dai conti bancari in questione siano pervenuti al contribuente né a che titolo. Fra l’altro, il
prelevamento dei 15'000 euro da parte della sorella risulta avvenuto il 12
gennaio 2004, quindi
successivamente alla data del pretesto prestito in contanti al ricorrente (30
dicembre 2003) ed anche a quella dell’ammortamento del debito nei confronti
della __________ (5 gennaio
2004).
3.6
Da quanto
precede discende la conclusione
che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del
capitale servito all’ammortamento del debito con l’istituto di credito di __________.
Ciò implica, da un lato, che non possano essere riconosciuti i pretesi debiti
nei confronti delle persone residenti in Italia, che avrebbero messo a loro
disposizione l’importo servito
all’ammortamento in questione,
e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo
di fr. 220'000.–.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 3’100.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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