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Decisione

80.2007.170

Deduzioni: debiti, creditore residente all'estero, condizioni, reddito d'altra fonte

2 luglio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale 2004 i coniugi RI 1 gestivano una stazione di servizio a __________.

Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito

un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'641.– il marito e di

fr. 10'000.– la moglie.

Esaminando

la dichiarazione inoltrata, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio rilevava che

un debito aziendale nei confronti della __________ era stato ammortizzato nella

misura di circa fr. 180'000.– ed in particolar modo che il 5 gennaio 2004 vi

era stato un versamento in contanti di fr. 230'328.75. Tale situazione rendeva

palese una sproporzione fra i redditi dichiarati e le uscite documentate.

L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva pertanto all’Ispettorato fiscale chiedendogli di

procedere ad una verifica.

B. Il

26 giugno 2007 l’Ispettorato fiscale rassegnava all’Ufficio di tassazione il

proprio rapporto di revisione. Per quanto attiene all’ammortamento del debito,

osservava che il contribuente aveva spiegato di avere ricevuto un prestito da

parenti residenti in Italia, ma che non era in grado di produrre un contratto

di prestito né pagava interessi. Non era inoltre in condizione di poter giustificare

il conto di provenienza né l’accredito bancario, essendo l’importo in questione

stato portato “gradatamente” in Svizzera in contanti. Li avrebbe poi conservati

in cassaforte fino al momento di portarli tutti in banca.

C. Notificando

ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2004, con decisione del

12 luglio 2007, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–, a

titolo di “altri redditi”. Nell’allegata motivazione spiegava trattarsi di un’aggiunta stabilita per insufficienza di

disponibilità finanziaria e rinviava al rapporto di revisione dell’Ispettorato fiscale.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 luglio 2007, contestando di avere mai percepito il reddito in discussione ed impegnandosi a presentare in

udienza la documentazione

riguardante la provenienza dei fondi utilizzati per il rimborso parziale del

debito.

All’udienza

del 13 agosto 2007, l’autorità di tassazione ricordava ai reclamanti la

documentazione minima per il riconoscimento dell’esistenza di un debito nei confronti

di cittadini domiciliati all’estero e constatava che quanto finora prodotto non

era sufficiente a comprovare il debito nei confronti delle tre sorelle residenti

in Italia. In particolare, mancava documentazione bancaria che dimostrasse

l’avvenuto trasferimento a favore dei reclamanti come pure il prelevamento del

capitale da conti delle pretese creditrici.

In

un’ulteriore audizione del 9 ottobre 2007, i reclamanti producevano i contratti

di prestito stipulati con le sorelle ed un estratto bancario del conto della

sorella __________, che comprovava l’uscita dell’importo di € 15'000, avvenuta il 12 gennaio 2004. Essi

ribadivano che il capitale era stato portato poco a poco in Svizzera.

L’autorità di tassazione osservava che in tal caso avrebbe già dovuto essere

dichiarato esistente alla fine del 2003. Alla domanda perché non avesse

proceduto di volta in volta all’ammortamento del debito bancario, RI 1

rispondeva di avere tenuto il capitale in cassaforte nella speranza di poter

guadagnare sul cambio.

E. L’autorità

di tassazione respingeva il

reclamo dei contribuenti con decisione del 7 novembre 2007. Premesso che i pretesi debiti nei confronti

delle sorelle e dei cognati erano stati dichiarati solo dopo che l’autorità

aveva chiesto loro spiegazioni

in merito alla provenienza dei capitali serviti all’ammortamento del debito

bancario, l’Ufficio sottolineava che secondo la giurisprudenza

compete al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore e che, quando si tratta di un

cittadino domiciliato all’estero, i requisiti sono ancor più rigorosi. La

documentazione prodotta nella

fattispecie non era ritenuta sufficiente, mancando in particolare documentazione bancaria a comprova dell’uscita dei

capitali dai conti dei creditori e dell’avvenuto cambio in franchi.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio

del reddito di fr. 220'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Spiegato di

aver voluto ridurre il proprio indebitamento a causa della diminuzione della

cifra d’affari e delle conseguenti difficoltà nel pagare gli interessi, afferma

di avere chiesto ed ottenuto un aiuto finanziario dalla sorella __________ e

dai cognati __________ e __________. Argomenta poi di non essere in grado di

produrre la documentazione bancaria del prestito di € 100'000 proveniente da quest’ultimo, essendo egli morto nel

frattempo.

G. All’udienza

del 12 giugno 2008, il ricorrente ha confermato di aver deciso l’ammortamento

del debito bancario a causa

della diminuzione del lavoro

intervenuta nel 2004 e dei conseguenti problemi con il pagamento degli

interessi. L’Ufficio di tassazione ha ribadito che a suo avviso non sono

sufficientemente comprovati i debiti nei confronti della sorella e dei cognati

ed ha definito insolito che il contribuente abbia tenuto in cassaforte gli

importi ricevuti anche per un anno. Degli altri argomenti si dirà in seguito,

in quanto necessario.

Diritto

1. Nell’esame

della dichiarazione fiscale

2004, l’autorità di tassazione

ha rilevato che i contribuenti avevano ammortizzato un debito bancario e ha chiesto loro spiegazioni in merito alla provenienza del capitale

necessario. Solo allora essi

hanno sostenuto di avere acceso dei prestiti nei confronti di parenti residenti

in Italia e, richiesti di meglio documentare tali debiti, hanno prodotto alcuni contratti di mutuo e

dei documenti attestanti prelevamenti da conti bancari intestati a __________.

Ritenendo

insufficiente la documentazione

prodotta a comprova dell’esistenza del debito, l’autorità di tassazione ha aggiunto al reddito imponibile dei

ricorrenti un importo di fr. 220'000.– ed ha negato la deduzione dei debiti in questione.

Considerandi

2.

2.1.

In un

caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare

che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo

acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di

sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga

conto della sproporzione

esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso

periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i

contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di

persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per

un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il

suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in

concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente

delle informazioni più precise

e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e

la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

2.2

In un

altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto

tributario di riconoscere

l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di

un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato

tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una

sproporzione fra entrate e

uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista

la somma in discussione, il

fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale

prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante,

domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997

e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t).

2.3

In un

altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una

società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto

di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori

effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché

lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale

federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di

produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui

esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale

reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza

dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del

fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi

che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002

del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003

n.15t).

3.

3.1.

Venendo

al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia

stato indotto ad ulteriori

accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato dalla dichiarazione fiscale 2004 che essi avevano versato,

il 5 gennaio 2004, alla __________

un importo di fr. 230'328.75, per diminuire il debito nei confronti di tale

istituto di credito.

3.2

Un primo

elemento a supporto della tesi dell’autorità di tassazione è proprio dato

dal fatto che i contribuenti non avevano precedentemente dichiarato l’esistenza

dei pretesi debiti nei confronti dei familiari residenti all’estero, ma lo

hanno fatto solo dopo essere stati sollecitati a fornire spiegazioni in merito al menzionato ammortamento del debito bancario.

3.3

Va poi

sottolineato che, in un primo momento, il contribuente aveva sostenuto che il

prestito proveniva dal cognato, per poi includervi anche le sorelle; inoltre,

nel rapporto dell’Ispettorato fiscale si dice che il contribuente non sarebbe

stato in grado di produrre un contratto di prestito, mentre alle udienze che si

sono tenute nell’ambito della procedura di reclamo egli ha prodotto alcuni

documenti che rappresentano altrettanti contratti di mutuo e ricevute del

pagamento in contanti di diversi importi di denaro, provenienti da __________,

residente a __________ (BR). Le quattro scritture private in questione attestano il prestito “in contanti” di

un importo complessivo di €

100'000 fra il 29 gennaio e il

10.

dicembre 2003.

Per

quanto attiene alla prova del prelevamento di tale importo da conti bancari del

preteso creditore, il contribuente ha sostenuto di non essere più in grado di

fornirla a causa della sopravvenuta morte di quest’ultimo.

3.4

Dopo che,

alle udienze svoltesi durante la procedura di reclamo, l’Ufficio di tassazione ha insistito per poter disporre di documentazione bancaria a comprova del prelevamento

dei capitali dai conti dei pretesi creditori e del loro trasferimento ai ricorrenti,

il contribuente ha infine prodotto un estratto conto al 31 gennaio 2004, da cui risulta che da un conto

bancario presso l’istituto __________

intestato a __________, residente a __________ (CO), in data 12 gennaio 2004 vi è stata un’uscita di € 15'000; tre ricevute bancarie del 1°

aprile 2003, del 4 novembre 2003 e del 13 novembre 2003 documentano poi che, da

un conto presso__________ di __________ (CO) intestato a __________, vi sono

stati prelevamenti a contanti di complessivi € 24’770.

3.5

La

dimostrazione dell’esistenza

dei pretesi debiti nei confronti delle persone che avrebbero messo a disposizione dei ricorrenti i capitali necessari

per l’ammortamento del debito bancario è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il

riconoscimento dei debiti stessi.

La

documentazione prodotta è

manifestamente insufficiente nella misura in cui si riferisce al preteso mutuo

del cognato __________, in relazione al quale si limita a quattro contratti/ricevute. A prescindere

dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 100'000

euro in contanti, sia pure in quattro rate, manca ogni documento che attesti la

provenienza di tale somma da conti bancari del preteso mutuante. La sopravvenuta

morte del preteso mutuante non può evidentemente costituire un ostacolo,

essendo gli eredi chiaramente in condizione di poter accedere alla documentazione del de cuius. Inoltre, come ha pertinentemente osservato

l’autorità di tassazione, è

difficilmente comprensibile che il ricorrente, ricevuti i suddetti importi in

contanti il 29 gennaio, il 20

aprile, il 5 settembre e il 10 dicembre 2003, li abbia conservati in casa

propria fino all’inizio di gennaio del 2004. La dichiarata intenzione di guadagnare sul cambio in franchi non appare giustificata se

solo si pensa che, invece di questo guadagno eventuale, il contribuente avrebbe

potuto conseguire degli interessi certi se avesse provvenuto al versamento su

un conto bancario oppure

avrebbe potuto diminuire l’onere degli interessi passivi procedendo ad

ammortamenti parziali del mutuo.

Quanto

poi al preteso prestito della sorella (€ 15'000) e di __________ (€ 24'770), esso sarebbe comprovato, oltre che dai contratti/ricevute,

anche da documenti bancari che attestano il prelevamento di detti importi da

conti intestati alle persone in questione. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che gli importi

usciti dai conti bancari in questione siano pervenuti al contribuente né a che titolo. Fra l’altro, il

prelevamento dei 15'000 euro da parte della sorella risulta avvenuto il 12

gennaio 2004, quindi

successivamente alla data del pretesto prestito in contanti al ricorrente (30

dicembre 2003) ed anche a quella dell’ammortamento del debito nei confronti

della __________ (5 gennaio

2004).

3.6

Da quanto

precede discende la conclusione

che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del

capitale servito all’ammortamento del debito con l’istituto di credito di __________.

Ciò implica, da un lato, che non possano essere riconosciuti i pretesi debiti

nei confronti delle persone residenti in Italia, che avrebbero messo a loro

disposizione l’importo servito

all’ammortamento in questione,

e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo

di fr. 220'000.–.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 3’100.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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