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Decisione

80.2007.174

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: rivalutazione contabile attivi, realizzazione riserve occulte, rapporti fra bilancio commerciale e fiscale

31 ottobre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing.

RI 1, nato nel 1939, è titolare dell’omonima impresa generale di costruzioni,

con sede a __________ e magazzini a __________, costituita nel lontano 1961 nella

forma della ditta individuale.

Il fondo

part. __________ RFD di __________, su cui sorgono i magazzini, è stato acquistato

nel 1998, in sostituzione della precedente part. __________ RFD di __________,

espropriata dal Cantone nel 1995. Allo scopo di accertarne il reinvestimento aziendale

e poter così richiedere il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari a

norma dell’art. 125 lett. f LT, in occasione di un’udienza tenutasi il 4

febbraio 1999, il valore d’investimento del nuovo fondo veniva concordato in

fr. 100'000.–.

B. Successivamente,

in previsione della trasformazione della ditta individuale nella __________ SA,

di cui il ricorrente è tuttora amministratore unico e detentore dell’intero

pacchetto azionario, il fondo part. __________ RFD di __________, con effetto

al 31 dicembre 2001, veniva allibrato a bilancio al suo valore di acquisto di

fr. 730'000.–.

C. Nella

dichiarazione di imposta transitoria 2003A, il contribuente indicava di avere

conseguito nel biennio 2001/2002 redditi da attività indipendente pari,

rispettivamente, a fr. 96'404.– e fr. 88'191.–. Tutti i proventi

venivano qualificati redditi ordinari.

L’Ufficio

di tassazione incaricava allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica

di eventuali liberazioni di riserve occulte nel vuoto di tassazione 2001/2002, ad

un’analisi delle modalità di trasformazione della ditta individuale in società

anonima e, più in generale, ad un esame del primo esercizio 2003.

Nel suo

rapporto del 21 settembre 2006, l’Ispettorato fiscale osservava di avere

concordato con il contribuente ed il suo rappresentante, la RA 1, l’imposizione

tramite le rispettive imposte annue intere di redditi aziendali mobiliari straordinari,

provenienti dalla liberazione di riserve occulte sulle poste lavori in corso e

transitori passivi, per fr. 50'000.– nel 2001 e per fr. 40'000.– nel 2002.

Confermava

poi che il valore d’investimento del fondo part. __________ RFD di __________ era

stato stabilito in fr. 100'000.– all’udienza del 4 febbraio 1999. La differenza

di fr. 630'000.– (fr. 730'000.– ./. fr. 100'000.–) configurava quindi una rivalutazione

contabile, imponibile per l’IFD quale utile aziendale immobiliare straordinario,

dopo deduzione dei relativi contributi AVS, tramite l’imposta annua intera

2001.

D. Con

decisioni del 15 novembre 2006, l’RS 1 notificava ai coniugi __________ quattro

tassazioni dell’imposta annua intera sui proventi straordinari.

Per il

2001, assoggettava all’imposta annua intera un reddito mobiliare di fr. 50'000.–

e, per il 2002, un reddito mobiliare di fr. 40'000.–, derivanti dallo scioglimento

di riserve nel vuoto di tassazione.

Assoggettava

inoltre all’imposta annua intera IFD 2001 un reddito immobiliare straordinario

di fr. 570'150.–, pari all’utile di rivalutazione del fondo part. __________

RFD di __________, già dedotti i contributi AVS.

E. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni con reclamo del 28 novembre 2006, contestando l’esistenza

di redditi straordinari. Con particolare riguardo all’immobile di __________, spiegava

di essere cosciente del suo valore d’investimento fiscale, stabilito in fr.

100'000.– all’udienza del 4 febbraio 1999, evidenziando nondimeno che “il

bilancio contabile non necessariamente deve rispettare il bilancio fiscale”. Nel

corso di un’udienza tenutasi il 5 ottobre 2007, ribadiva la sua posizione.

L’Ufficio

di tassazione, con decisioni del 13 novembre 2007, respingeva il reclamo, riconfermandosi

nelle motivazioni esposte in sede di tassazione.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’ing. RI 1 postula

nuovamente l’annullamento delle decisioni relative ai redditi straordinari. Ripropone

in particolare la distinzione tra bilancio commerciale e fiscale.

L’Ufficio

di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 dicembre 2007, rinvia dapprima

alle argomentazioni già espresse in merito al gravame contro la decisione di

imposizione degli utili immobiliari, nelle quali si evidenzia che “la contabilizzazione

ad un valore superiore a quello concordato comporta una rivalutazione che

genera un plusvalore imponibile”. Specifica poi che gli ulteriori redditi mobiliari

straordinari sono essenzialmente costituiti da una liberazione di riserve su

lavori in corso e da uno scioglimento graduale di un transitorio passivo che,

in base agli accordi intervenuti all’udienza del 4 febbraio 1999, doveva essere

interamente sciolto nell’esercizio 1998.

G. All’udienza

del 2 ottobre 2008, il ricorrente ha ritirato la contestazione in merito alle

riprese di fr. 50'000.– e di fr. 40'000.– per le tassazioni IC/IFD 2001/2002.

Diritto

1. Secondo

gli articoli 18

cpv. 2 LIFD

e 17 cpv. 2 LT, fanno parte dei proventi imponibili derivanti da un'attività

indipendente anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,

realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

Gli incrementi di valore dei beni commerciali non sono dunque imponibili

finché non appaiono nella contabilità. In effetti , si tratta di meri

incrementi patrimoniali latenti, spesso legati alla congiuntura; l’equità

impone pertanto di imporli come reddito solo al momento in cui l’imprenditore

li riconosce come tali, contabilizzandoli (Probst

, Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct – Personnes

morales, Ginevra 1995, n. 23 ad art. 58 LIFD, p. 132). La rivalutazione è

dunque una semplice operazione contabile, mediante la quale viene aumentato il

valore contabile di un attivo contabilizzato ad un valore inferiore a quello reale;

tale operazione comporta cioè la realizzazione di riserve occulte (Reich, Die Realisation stiller Reserven

im Bilanzsteuerrecht, Zurigo 1983, p. 97).

I redditi dovuti a

rivalutazione contabile sono dunque imponibili insieme agli altri proventi

dell’attività commerciale (RDAT II-1998 n. 16t; inoltre: Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 60 ad art.

18 LIFD, p. 255; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 227 ad art. 21

DIFD, p. 446; Bernardoni/Duchini,

La fiscalità dell’azienda, 2a ediz., Bellinzona 1998, p. 253).

Considerandi

2.

2.1.

Nel

bilancio relativo all’esercizio 2001, il ricorrente ha allibrato il mapp. n. __________

RFD di __________ __________ al valore di fr. 730'000.–. Poiché il valore

determinante era stato determinato in fr. 100'000.– in occasione

del suo acquisto, nel 1998, l’autorità di tassazione ha ritenuto che vi sia stata

una realizzazione (contabile) delle riserve occulte esistenti sull’immobile,

nella misura della differenza fra i due valori, cioè per fr. 630'000.–.

L’importo

di fr. 730'000.– corrisponde effettivamente al prezzo d’acquisto dell’immobile,

pagato nel 1998. Trattandosi di un reinvestimento aziendale, tuttavia, il

contribuente aveva convenuto con l’autorità fiscale che fosse ripreso il valore

d’investimento del mapp. n. __________ di __________, oggetto di espropriazione.

2.2

È

innegabile che vi sia stata una rivalutazione contabile dell’immobile

appartenente al contribuente. Proprio perché è stato allibrato al valore di fr.

730'000.–, mentre il valore d’investimento era stato determinato in fr.

100'000.–, le riserve occulte sono state in tal modo realizzate. Dal punto di

vista dell’autorità fiscale, si tratta semplicemente di evitare di perdere il

proprio credito sulla riserva occulta, perché l’utile futuro proveniente dalla

vendita si ridurrebbe in misura corrispondente, essendo calcolato sulla

differenza fra prezzo di vendita e valore contabile (Noël, op. cit., n. 54 ad art. 18 LIFD, p. 254).

2.3

Il

ricorrente sostiene che la rivalutazione dovrebbe avere effetti limitati al

bilancio commerciale, senza riflettersi cioè necessariamente su quello fiscale.

L’argomentazione

non può essere seguita.

Il diritto tributario considera infatti il saldo del conto

perdite e profitti, stabilito nel rispetto delle norme legali determinanti,

determinante per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),

riservate le correzioni richieste da specifiche disposizioni del diritto

tributario (DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento

a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit

der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer

Bilanz, p. 21 ss; Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, n. 19 ss. ad art. 18 LIFD, p. 161 ss.; Brülisauer/Kuhn, in: Zweifel/Athanas, op. cit., n. 7 ss. ad

art. 58 LIFD, p. 644 ss.).

Se

non è il diritto tributario ad esigere una correzione delle risultanze del

bilancio commerciale, non vi è dunque spazio per una divaricazione fra i due

bilanci. In questo senso, si riconosce al principio del carattere vincolante

del bilancio commerciale (Massgeblichkeitsprinzip) anche un effetto di tutela a favore dell’amministrazione fiscale,

nel senso che il contribuente non può pretendere di beneficiare di un bilancio

fiscale più favorevole di quello commerciale. Pertanto, se il contribuente che

tiene una contabilità commerciale fa uso del potere di apprezzamento che gli

spetta nella definizione del bilancio commerciale, deve mantenerlo anche nel

bilancio fiscale (Weber, Das

Verhältnis von Handelsbilanz und Steuerbilanz, Berna, 1979, p. 92).

Nel caso di una

rivalutazione di attivi aziendali nel bilancio commerciale, il contribuente non

può pertanto sostenere che il valore contabile-fiscale sia rimasto inalterato e

che le riserve occulte non siano state realizzate (Reich, Die Realisation stiller Reserven, cit., p. 250).

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 3’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Morcote.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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