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Decisione

80.2007.175

Assoggettamento limitato: stabilimento d'impresa, impresa facente parte di consorzio, durata assoggettamento

8 giugno 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ditta RI 1, con sede a __________ (__________), è filiale dell’omonima

impresa tedesca __________, specializzata nel settore delle opere di fondazione

e consolidamento.

La

contribuente, unitamente alle ditte __________, __________, __________ e __________,

forma il __________, che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione della

tratta in materiale sciolto della galleria stradale __________. L’opera,

commissionata dal Canton Ticino nell’ambito del __________ (__________), ha

avuto inizio il 6 dicembre 2006 e si concluderà verosimilmente nel gennaio

2010.

B. Con

lettera del 30 maggio 2007, il Municipio di __________ si rivolgeva direttamente

alla RI 1, informandola dell’avvenuta iscrizione nel registro dei

contribuenti del Comune. In risposta, con reclamo del 26 giugno 2007,

inviato in copia anche all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG),

la contribuente contestava di avere uno stabilimento d’impresa nel Canton

Ticino, argomentando che i suoi lavori sarebbero durati all’incirca unicamente otto

mesi.

C. Da

parte sua, con formale decisione del 10 ottobre 2007, l’UTPG confermava

l’assoggettamento limitato della RI 1, spiegando nelle motivazioni che ogni

singolo socio di un consorzio ne rimane vincolato sino alla sua liquidazione, anche

se l’opera da lui esperita materialmente sia inferiore alla durata complessiva

del cantiere.

D. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 novembre 2007. Riproponeva le

argomentazioni già sottoposte all’autorità comunale, rilevando nel contempo di avere

interamente concluso la propria attività nel Canton Ticino il 10 ottobre 2007.

In via subordinata, la reclamante chiedeva invece di essere tassata in base ad

una quota imponibile pari a zero franchi a contare dall’11 ottobre 2007 e fino al

termine dell’intero cantiere.

In data 11 dicembre 2007,

con l’accordo della RI 1, l’UTPG ha trasmesso il reclamo direttamente alla

Camera di diritto tributario, perché lo considerasse quale ricorso ex art. 206

cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.

Diritto

1. 1.1.

Il reclamo presentato

contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere

trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT; art. 132

cpv. 2 LIFD). Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la

procedura fiscale (cfr. Rapporto

della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;

inoltre Messaggio concernente l’armonizzazione

fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.

133 LIFD, p. 419; Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea 2008, vol. I/2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 361; inoltre CDT n.

80.96.201 del 5 marzo 1997, in: RDAT II-1997 n. 31t).

1.2.

Nella fattispecie, la

decisione di assoggettamento impugnata adempie senz’altro i requisiti che sono

propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 132 LIFD, p.

362). Dalla stessa emerge chiaramente la posizione dell’autorità di tassazione,

che è giunta alla conclusione dell’assoggettamento limitato della reclamante in

base alla sua partecipazione ad un consorzio della durata prevista di circa tre

anni (da dicembre 2006 a gennaio 2010). Visto l’accordo della RI 1 contenuto

nella lettera del 10 dicembre 2007, nulla si oppone pertanto all’applicazione dell’art.

206 cpv. 2 LT (art. 132 cpv. 2 LIFD) ed alla conseguente trattazione del reclamo

come ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

La decisione pregiudiziale

o incidentale sull’assoggettamento fiscale non è null’altro che una parte della

decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta

oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di

evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del

debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che

non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il

contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere

una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover

adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale

parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale

sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione

della procedura di tassazione (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.32 del 2

maggio 2007).

2.2

Nel presente caso, la

competenza di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni previste dall’art.

61.

LT (art. 51 LIFD) apparteneva quindi all’UTPG. Come correttamente rilevato

dalla stessa autorità di tassazione, lo scritto del 30 maggio

2007, con cui il Municipio di __________ informava la RI 1 dell’avvenuta iscrizione

nel registro dei contribuenti del comune, è invece da considerarsi quale

semplice comunicazione, priva di qualsiasi effetto vincolante. L’allestimento e

la tenuta a giorno del registro dei contribuenti sono infatti cosa ben diversa

dalla decisione incidentale sull’assoggettamento soggettivo alle imposte

dirette. Al proposito è significativa la particolare formulazione scelta dal legislatore federale (art. 122

cpv. 1 e 2 LIFD), che parla della compilazione e della tenuta a giorno di

un ruolo dei “probabili” contribuenti, indicando con ciò quelle persone che in

base all’apparenza esterna sono verosimilmente assoggettate all’imposta in

virtù dell’appartenenza personale o economica (Zweifel, op. cit., n. 2

ad art. 122 LIFD, p. 259).

3.

3.1.

Secondo gli articoli 61 cpv. 1 lett.

b LT e 51 cpv. 1 lett. b LIFD, le persone giuridiche con sede e amministrazione

effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’ imposta in virtù della loro appartenenza

economica se tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone. Il secondo capoverso

di dette norme precisa poi che per stabilimento d’impresa si intende una sede

fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di

un’impresa. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine,

i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e

ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di

costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

3.2

Di regola, perché si possa

parlare di stabilimento d’impresa, occorre che siano adempiute tre condizioni:

- l’esistenza di impianti

o installazioni fissi e permanenti;

- la presenza di

un’attività qualitativa e quantitativa rilevante;

- appartenenza all’impresa

in quanto parte integrante.

Quanto al primo criterio,

che nel caso in esame interessa in modo particolare, la giurisprudenza e la

dottrina ne hanno attenuato la portata in relazione ai cantieri di costruzione,

per i quali il concetto di permanenza può essere interpretato non soltanto in

senso temporale ma anche economico; in questi casi il carattere permanente è

pertanto ammesso anche quando l’infrastruttura aziendale assume un importante significato

economico per la relativa impresa, anche se utilizzata soltanto per un periodo

di tempo limitato (Locher/Ghiringhelli,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Lugano 2003, p. 69).

Come anticipato, sia a

livello nazionale sia a livello cantonale, il legislatore ha espressamente

definito in dodici mesi la durata minima dei cantieri di costruzione e di

montaggio. A livello internazionale, alcune convenzioni bilaterali per evitare

la doppia imposizione prescrivono una durata persino inferiore ai dodici mesi (Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 44 ad art. 4

LIFD).

4.

4.1.

Venendo ora all’esame del

caso concreto, la contribuente si limita a sostenere di avere

concluso la propria attività sul cantiere di __________ il 10 ottobre 2007, ovvero

appena nove mesi dopo il suo inizio. Non si sofferma invece minimamente sulle implicazioni

insite nella sua partecipazione al __________.

4.2

La realizzazione di grandi

opere viene sovente deliberata a più imprenditori, che si costituiscono in un

consorzio di costruzione (Chaix,

in: Terrier/Amstutz [a cura di], Code des obligations II, Basilea 2008, n. 20

ad art. 530 CO, p. 55), denominato anche “comunità di lavoro” (cfr. art. 28

della norma SIA-118). Come ampiamente esposto dall’autorità di tassazione, il

consorzio di costruzione è una società semplice ai sensi dell’art. 530 CO: con

il suo contratto di costituzione, due o più persone si riuniscono per

conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (Handschin, in: Honsell/Vogt/Water [a cura .di], Obligationenrecht

II, 3. ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 530 CO, p. 4). Questo significa che

ogni socio deve conferire alla società una quota, che può consistere in denaro,

in cose, in crediti oppure nel proprio lavoro (art. 531 cpv. 1 CO).

In concreto è pacifico, e

del resto nemmeno contestato, che la RI 1, seppure con una quota limitata

all’1%, partecipa al __________, costituito con lo specifico scopo di

realizzare la tratta in materiale sciolto della galleria stradale

__________.

4.3

Il Tribunale federale ha

già avuto modo di concludere che un’impresa facente parte di un consorzio che

costruisce durante più anni un’opera importante e dispone di impianti fissi, di

una propria direzione e di una contabilità separata, ha nel luogo

dell’esecuzione dell’opera uno stabilimento, che giustifica l’imposizione

dell’impresa nel Cantone in cui esso si trova (DTF 110 Ia 190). Nel presente

caso è anzitutto manifesto che l’intera opera

commissionata al __________, del costo preventivato di fr.

38'994'767.20, ha una durata di almeno tre anni (da dicembre 2006 a

gennaio 2010). Dagli atti dell’incarto fiscale risulta inoltre che

il suddetto consorzio, rappresentato dalla ditta __________, dispone di una

propria direzione lavori e detiene una propria contabilità.

In simili circostanze,

senza la necessità di ulteriori approfondimenti, l’esistenza di

uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino è già innegabile. Le altre

condizioni, in particolare quella dell’importanza dell’attività svolta, non

pongono invece alcun problema, non appena si consideri che il costo

preventivato dell’opera ammonta, come visto, a ben fr. 38'994'767.20.

4.4

Premesso

che una società semplice si scioglie di principio unicamente con il conseguimento

dello scopo per cui fu costituita o per l’impossibilità di conseguirlo (art.

545.

cpv. 1 cifra 1 CO; v. anche Staehlin,

in: Honsell/Vogt/Water [a cura di], Obligationenrecht II, 3. ediz., Basilea

2008, n. 5 ad art. 545/546 CO, p. 50), poco importa infine che

l’opera prestata dalla contribuente sia terminata appena nove mesi dopo

l’apertura del cantiere di __________. Come rettamente argomentato

dall’autorità di tassazione, in mancanza di ogni indicazione in merito ad un suo

eventuale recesso dal contratto di società, la RI 1 va infatti considerata a

tutt’oggi vincolata al consorzio di costruzione. Ne discende quindi che

è dato il suo assoggettamento all’imposta cantonale e federale in virtù della

sua appartenenza economica.

5.

Le ulteriori

richieste della contribuente, formulate in via subordinata, esulano invece

dalla presente procedura. Oggetto del presente gravame è infatti unicamente la

decisione incidentale sull’assoggettamento fiscale della RI 1, che per ragioni

di praticabilità l’UTPG ha deciso di scorporare dalla procedura di accertamento

del debito d’imposta.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico della

contribuente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di Lugano

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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