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Decisione

80.2007.176

Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, verosimiglianza, segnalazione delegazione tributaria

1 luglio 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietaria

di alcuni immobili nel Canton Ticino (__________, __________ e __________). Con

decisione del 25 gennaio 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ le notificava

la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

114’500.– per l’IC ed in fr. 116’700.– per l’IFD e la sostanza imponibile in

fr. 605’000.–. Aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata

capitali per fr. 1’000'000.– ed ai proventi “altri

redditi della sostanza mobiliare” per fr. 100'000.–, spiegando nella

motivazione che si trattava di una “valutazione, di altri fattori della

sostanza […] eseguita tenuto conto del valore effettivo”.

B. Contraria tuttavia

alla suddetta decisione, la signora RI 1 inoltrava, il 2 febbraio 2006,

reclamo, contestando il reddito imponibile e chiedendo di essere sentita.

C. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 18 luglio 2007, l’Ufficio di

tassazione imponeva illimitatamente la contribuente per il periodo fiscale

1°gennaio 2005/31 dicembre 2005. Contro la suddetta decisione, la contribuente

avanzava due reclami, in data 10 e 14 agosto 2007, contestando da una parte l’assoggettamento

illimitato e dall’altra i fattori imponibili.

D. L’Ufficio di

tassazione respingeva i reclami (del 2 febbraio 2006, del 10 e del 14 agosto

2007) presentati dalla contribuente, con decisioni su reclamo del 21 novembre

2007, nelle quali sottolineava che “l’autorità fiscale ha proceduto ad un assoggettamento

illimitato della contribuente sulla scorta delle informazioni assunte presso la

Cancelleria comunale di __________ circa la presenza della contribuente in

detto Comune e confermata dalla Delegazione Tributaria del Comune in questione

in data 8 agosto 2007. Altre informazioni utili sono emerse in occasione della

verifica fiscale effettuata dalla Divisione delle Contribuzioni in data 30/31

maggio e 1 giugno 2006 quando si è proceduto all’esame dei conti della ditta __________SA”.

Inoltre, per quanto concerne i fattori di reddito imponibili, l’autorità di

tassazione precisava che “né la contribuente né i suoi rappresentanti hanno

fornito prove concrete in relazione al domicilio estero e gli stessi non hanno

documentato le contestazioni relative agli elementi di reddito e di sostanza

tassati”, con la conseguenza che “l’autorità fiscale non può fare altro che

riconfermarsi nella decisione di prima istanza respingendo i reclami citati”.

E. Con ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che è inequivocabilmente

domiciliata a Malta e che la decisione di assoggettamento illimitato si rivela di

conseguenza arbitraria. La ricorrente sostiene inoltre che le decisioni

dell’autorità fiscale sono carenti di motivazioni e chiede l’annullamento delle

stesse.

Nelle proprie osservazioni

del 27 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso

ed espone tutti gli elementi che hanno spinto l’autorità stessa a considerare un

domicilio fiscale in Svizzera e a procedere di riflesso all’assoggettamento

illimitato della ricorrente.

Con replica del 19

febbraio 2008, RI 1 contesta nuovamente le argomentazioni dell’Ufficio di

tassazione. La Divisione delle contribuzioni si è espressa a sua volta con

scritto dell’11 marzo 2008, chiedendo di estromettere la replica presentata

dalla ricorrente, dal momento che “un secondo scambio di allegati è unicamente

previsto allorquando un preavviso presentato in risposta al ricorso contiene

degli argomenti nuovi in fatto o in diritto”. Nella fattispecie, tuttavia, la

Camera di diritto tributario ha integrato negli atti la replica in questione,

al fine di meglio garantire il diritto per l’interessato di esprimersi su tutti

gli elementi pertinenti prima che una decisione sia resa.

Questa Camera, con scritto

del 13 marzo 2008, ha inoltre assegnato alla Divisione delle contribuzioni un

termine, con scadenza 15 aprile 2008, per inoltrare le osservazioni di duplica,

in relazione alla replica del 19 febbraio 2008.

Nelle proprie osservazioni

del 15 aprile 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il

gravame, ribadendo che sussistono numerosi indizi che confermano il domicilo

svizzero della ricorrente.

Degli argomenti sviluppati

nei diversi allegati, per quanto necessario, verrà detto in seguito.

Diritto

1. Va innanzi tutto

esaminata la censura sollevata dalla ricorrente che concerne la carente

motivazione delle decisioni su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

A suo avviso, infatti,

l’autorità fiscale si sarebbe limitata a rinviare integralmente “agli

accertamenti compiuti senza indicare per quale ragione gli stessi l’avrebbero

condotta ad assoggettare illimitatamente la contribuente”. Neanche il rinvio al

verbale di audizione del 4 settembre 2007 sarebbe esauriente, dal momento che

fa soltanto riferimento alla fonte delle informazioni che sono alla base della

decisione di assoggettamento illimitato.

1.1.

A tale proposito, si deve

ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv.

1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere

motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re

S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid.

c p. 109 con relativi riferimenti).

L'art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in

re A.W).

Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.

2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3;

sent. CDT n. 80.2007.48 del 2 maggio 2007 e rimandi; sent. CDT n. 80.2008.117

del 15 aprile 2009; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n.

85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque

consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

1.2.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, occorre precisare che all’udienza del 4 settembre

2007, l’autorità di tassazione ha fornito alla contribuente le spiegazioni a

sostegno della propria decisione.

Nelle decisioni su

reclamo, l’Ufficio di tassazione si è poi limitato a fare riferimento al

verbale d’audizione. A tale riguardo, si potrebbe eventualmente dubitare che le

decisioni impugnate contengano una motivazione sufficiente secondo gli articoli

208 cpv. 2 LT e 29 Cost., dal momento che si limitano a menzionare le fonti

delle informazioni che sono alla base della decisione di assoggettamento

illimitato della ricorrente.

Tuttavia, si deve

evidenziare che le diverse osservazioni al ricorso pongono rimedio

all’eventuale carenza di motivazione delle decisioni impugnate.

Stando così le cose, si

può sostenere che le decisioni impugnate sono motivate in modo tale da

permettere alla contribuente di rendersi conto della portata delle stesse e di

conseguenza sono conformi alle esigenze legali e costituzionali.

Considerandi

2.

Un altro problema

sollevato dal ricorso in esame è quello di stabilire se la contribuente sia

illimitatamente assoggettata all'IFD in Svizzera ed all'IC nel Canton Ticino,

come sostiene l'autorità di tassazione, oppure vi sia limitatamente

assoggettata, in quanto contribuente domiciliata all'estero e proprietaria di

sostanza immobiliare a __________, __________ e __________, come ritiene invece

la ricorrente stessa.

2.1

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente

quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona

fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2.2

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto

federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione

di rimanervi stabilmente.

Occorrono dunque

cumulativamente i due seguenti elementi:

·

l'effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore.

2.3

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni

senza esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure

una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta

federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di

collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.

art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di

fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento

personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2.4

Occorre inoltre precisare

che, per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull'assoggettamento

illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più

luoghi diversi. Se, in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l'altro Stato che

rivendica l'assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione

per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso

di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui

o elimini la doppia imposizione in simili casi.

Se invece è applicabile

una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere

disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e

tassativo lo Stato di residenza (Athanas,

Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura

di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 412; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997,

vol. I, tomo I, n. 16 all’art. 3 LAID, p. 50).

3.3.1

Per quanto concerne

l’aspetto formale, la questione di sapere se è corretto considerare un

assoggettamento illimitato della ricorrente va risolta secondo il criterio

della verosimiglianza.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

3.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea

2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima ufficiale

e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione

del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere

probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art.

123.

LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente

l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità

fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF

2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

4.

4.1.

Tornando al caso in esame,

vi sono molteplici indizi convergenti, che concorrono a sostanziare l’esistenza

del domicilo di __________ a __________.

Da una segnalazione della

Delegazione tributaria del Comune di __________, risulta che la ricorrente

convive con il signor __________. Vi è anche una dichiarazione del Municipio di

__________ (del 14 aprile 2008) che conferma tale affermazione. Nello stesso

senso deve essere intepretata la circostanza che, in base alla sua stessa

dichiarazione fiscale, per la messa a disposizione della sua abitazione unifamiliare,

la ricorrente non percepisce alcuna pigione da __________ Significative appaiono

in tale prospettiva anche le non trascurabili operazioni immobiliari eseguite

sempre dalla contribuente nel Cantone Ticino.

In relazione alla censura

della ricorrente, che concerne la forma della comunicazione da parte della

Delegazione tributaria comunale, secondo l’art. 181 cpv. 2 LT, quest’ultima,

presente in ogni comune (art. 181 cpv. 1 LT), ha il compito di fornire

all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto

apprezzamento dell’imponibile nel Comune. Nulla si dice quanto alla forma che

deve rivestire la collaborazione tra autorità fiscali e comunali. La

ricorrente, invece, pone soprattutto l’accento sull’assenza di atti formali da

parte dell’autorità fiscale, senza però sostenere degli argomenti sostanziali che

confutino ciò che è stato segnalato dalla Delegazione tributaria del Comune__________

4.2

A questa circostanza se ne aggiungono altre,

altrettanto significative. Come emerge p. es. dalla verifica fiscale della __________

SA del 27 novembre 2006, __________, socia della società in questione,

intrattiene uno stretto rapporto d’affari con il signor __________,

amministratore unico della __________ SA. Il legame della ricorrente con la

società è anche provato per es. da una fattura di fr. 30'000.− a suo

nome.

A tale riguardo, si impone

necessariamente una precisazione. L’Ufficio di tassazione ha utilizzato alcuni

atti inerenti l’imposizione del signor __________ e della società di cui egli è

amministratore unico, al fine di sostenere la propria decisione. Da parte sua,

il rappresentante della ricorrente sostiene che “le considerazioni

dell’Autorità fiscale sono state espresse unicamente sulla base del rapporto di

verifica fiscale, senza che l’infrascritto patrocinatore o la ricorrente

abbiano potuto prendere visione della documentazione completa in esso citata”.

Ora, secondo l’art. 114

cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 cpv. 1 LT, è garantita ai

contribuenti la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. Essi

possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti,

sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2

LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente

può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia

comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli

abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art.

114.

cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).

Il diritto di accedere

agli atti di un incarto rientra nel diritto di essere sentiti poiché

costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri

argomenti prima che una decisione sia presa. Quanto all’esercizio di tale

diritto, desumibile dall’art. 29 Cost. fed., il Tribunale federale ha precisato

che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere

conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in

sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle

fotocopie (DTF 122 I 109). Tuttavia, l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non conferisce

al contribuente una protezione più estesa (decisione TF 2C_160/2008 del 1°

settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare tutti

gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia 177). Tale

esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d’inchiesta sia qualora

sussistano preminenti e contrari interessi di terzi. A non averne dubbi, tra

questi rientra per l’appunto la protezione della sfera privata del signor __________

(e della __________ SA), garantita dal segreto fiscale.

Da quanto precede, risulta

dunque che la decisione dell’Ufficio di tassazione di negare l’accesso agli

atti alla ricorrente è giustificata da prevalenti interessi privati (art. 114

cpv. 2 LIFD; art. 187 cpv. 2 LT); le è stata comunque data la possibilità di

venire a conoscenza del contenuto essenziale della verifica fiscale della __________

SA, nella misura in cui è rilevante ai fini della decisione contestata.

4.3

A questi chiari indizi che

comprovano l’esistenza di un domicilio o quanto meno di una dimora a __________,

non se ne contrappongono altri altrettanto consistenti.

L’esistenza di altre

residenze (in casu, a __________ e a __________) non contrasta con il

domicilio a __________, tanto più che non risultano essere provate in modo

univoco. La copia del contratto d’affitto di un appartamento (__________, __________,

__________, __________ __________, __________, __________), firmato dalla

ricorrente, e i diversi certificati che attestano il, peraltro recente,

acquisto di una residenza permanente della signora nello Stato di __________ non

possono bastare a rovesciare le prove e gli indizi raccolti.

Infatti, la giurisprudenza

ha avuto modo di affermare ripetutamente che gli elementi di natura puramente

formale non sono decisivi per determinare l’esistenza del domicilio (ASA 54 p.

229.

consid. 4 e riferimenti) e di ribadire che per stabilire l’esistenza del

domicilio rimane rilevante e risolutiva l’intensità delle relazioni personali

ed economiche nonché il regolare rientro al luogo di residenza dei familiari (STF

del 20 luglio 1994 in re Ze; cfr. anche Oberson,

Droit fiscal suisse, Basilea 2007, p. 63 s.).

Inoltre è necessario

sottolineare che, pur riconoscendo il domicilio __________ della contribuente,

non vi sarebbe alcun problema per quanto concerne un’eventuale incompatibilità

con disposizioni del diritto internazionale, dal momento che nessuna convenzione

per evitare la doppia imposizione è applicabile.

Per quanto riguarda invece

il domicilio italiano della ricorrente, segnatamente a __________, lo stesso

rappresentante della signora __________, ha precisato che “l’indirizzo di __________

costituiva comunque unicamente un domicilio legale per il recapito della

corrispondenza presso lo __________ di __________, situato appunto in Via __________”.

4.4

Le motivazioni del ricorso

sono quasi esclusivamente di carattere formale: la ricorrente si limita a

contestare l’efficacia probatoria dei riscontri su cui si fonda la decisione

impugnata ed a negare il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, senza

peraltro offrire delle convincenti prove contrarie.

È vero che gli elementi a

disposizione di questa Camera e necessari alla determinazione del domicilio non

sono abbondanti. Durante le procedure di tassazione, di reclamo e ricorsuale,

la ricorrente ha sempre negato l’esistenza di un domicilio o di una dimora in

Svizzera, ma non ha mai documentato il contrario e non ha comunque portato le

prove di un domicilio in un altro Stato prima del settembre 2005.

A tale proposito, va

ricordato che, per provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è

sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Nonostante parta

per l’estero, la ricorrente è comunque tenuta a pagare l’IFD e l’IC, finché non

controprova il fatto di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza

del Tribunale federale n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con

riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;

2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n.

80.2007.25

del 26 febbraio 2008).

Inoltre, contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente e come già rilevato, per determinare il

domicilio fiscale non sono determinanti gli aspetti formali. Questi fatti, con

altri, rappresentano tutt’al più degli indizi (ASA 43 p. 139). Decisive sono

piuttosto l’importanza e l’intensità delle relazioni personali. A riprova della

volontà di RI 1 di fare del Canton Ticino il centro dei propri interessi, l’Ufficio

di tassazione ha giustamente considerato la convivenza della signora RI 1 con

il __________ (in base agli elementi già ricordati), i rapporti della stessa con

la __________ SA e le non trascurabili operazioni immobiliari nel Cantone

Ticino come elementi che costituiscono il luogo con cui sono stabilite le relazioni

personali ed economiche più intense.

Non può nemmeno essere

ignorata l’incongruenza nelle spiegazioni della ricorrente relative al suo

domicilio __________. Infatti, nella dichiarazione d’IC/IFD 2004, la

contribuente ha indicato il proprio domicilio in __________, ma, in sede di

procedura ricorsuale, come già detto, il rappresentante legale della stessa ha

dichiarato che “l’indirizzo di __________, costituiva comunque unicamente un

domicilio legale per il recapito della corrispondenza […]”.

Alla luce dei fatti

descritti, ben si comprende la decisione dell’autorità fiscale che concerne

l’assoggettamento illimitato della ricorrente e che ritiene insufficientemente

provata l’assenza di un domicilio in Svizzera, rispettivamente, l’esistenza di

un domicilio in un altro Stato.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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