80.2007.176
Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, verosimiglianza, segnalazione delegazione tributaria
1 luglio 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.176
Data decisione, Autorità:
01.07.2009, CDT
Ricorso:
TF,2C_484/2009, 30.9.2010
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio, onere della prova, verosimiglianza, segnalazione delegazione tributaria
APPARTENENZA PERSONALE
art. 3 LIFD
art. 2 LT
Incarto n.
80.2007.176
Lugano
1 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 dicembre 2007 contro la decisione del 21 novembre 2007 in materia di IC/IFD
2004/2005.
Fatti
A. RI 1 è proprietaria
di alcuni immobili nel Canton Ticino (__________, __________ e __________). Con
decisione del 25 gennaio 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ le notificava
la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
114’500.– per l’IC ed in fr. 116’700.– per l’IFD e la sostanza imponibile in
fr. 605’000.–. Aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata
capitali per fr. 1’000'000.– ed ai proventi “altri
redditi della sostanza mobiliare” per fr. 100'000.–, spiegando nella
motivazione che si trattava di una “valutazione, di altri fattori della
sostanza […] eseguita tenuto conto del valore effettivo”.
B. Contraria tuttavia
alla suddetta decisione, la signora RI 1 inoltrava, il 2 febbraio 2006,
reclamo, contestando il reddito imponibile e chiedendo di essere sentita.
C. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 18 luglio 2007, l’Ufficio di
tassazione imponeva illimitatamente la contribuente per il periodo fiscale
1°gennaio 2005/31 dicembre 2005. Contro la suddetta decisione, la contribuente
avanzava due reclami, in data 10 e 14 agosto 2007, contestando da una parte l’assoggettamento
illimitato e dall’altra i fattori imponibili.
D. L’Ufficio di
tassazione respingeva i reclami (del 2 febbraio 2006, del 10 e del 14 agosto
2007) presentati dalla contribuente, con decisioni su reclamo del 21 novembre
2007, nelle quali sottolineava che “l’autorità fiscale ha proceduto ad un assoggettamento
illimitato della contribuente sulla scorta delle informazioni assunte presso la
Cancelleria comunale di __________ circa la presenza della contribuente in
detto Comune e confermata dalla Delegazione Tributaria del Comune in questione
in data 8 agosto 2007. Altre informazioni utili sono emerse in occasione della
verifica fiscale effettuata dalla Divisione delle Contribuzioni in data 30/31
maggio e 1 giugno 2006 quando si è proceduto all’esame dei conti della ditta __________SA”.
Inoltre, per quanto concerne i fattori di reddito imponibili, l’autorità di
tassazione precisava che “né la contribuente né i suoi rappresentanti hanno
fornito prove concrete in relazione al domicilio estero e gli stessi non hanno
documentato le contestazioni relative agli elementi di reddito e di sostanza
tassati”, con la conseguenza che “l’autorità fiscale non può fare altro che
riconfermarsi nella decisione di prima istanza respingendo i reclami citati”.
E. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che è inequivocabilmente
domiciliata a Malta e che la decisione di assoggettamento illimitato si rivela di
conseguenza arbitraria. La ricorrente sostiene inoltre che le decisioni
dell’autorità fiscale sono carenti di motivazioni e chiede l’annullamento delle
stesse.
Nelle proprie osservazioni
del 27 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso
ed espone tutti gli elementi che hanno spinto l’autorità stessa a considerare un
domicilio fiscale in Svizzera e a procedere di riflesso all’assoggettamento
illimitato della ricorrente.
Con replica del 19
febbraio 2008, RI 1 contesta nuovamente le argomentazioni dell’Ufficio di
tassazione. La Divisione delle contribuzioni si è espressa a sua volta con
scritto dell’11 marzo 2008, chiedendo di estromettere la replica presentata
dalla ricorrente, dal momento che “un secondo scambio di allegati è unicamente
previsto allorquando un preavviso presentato in risposta al ricorso contiene
degli argomenti nuovi in fatto o in diritto”. Nella fattispecie, tuttavia, la
Camera di diritto tributario ha integrato negli atti la replica in questione,
al fine di meglio garantire il diritto per l’interessato di esprimersi su tutti
gli elementi pertinenti prima che una decisione sia resa.
Questa Camera, con scritto
del 13 marzo 2008, ha inoltre assegnato alla Divisione delle contribuzioni un
termine, con scadenza 15 aprile 2008, per inoltrare le osservazioni di duplica,
in relazione alla replica del 19 febbraio 2008.
Nelle proprie osservazioni
del 15 aprile 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
gravame, ribadendo che sussistono numerosi indizi che confermano il domicilo
svizzero della ricorrente.
Degli argomenti sviluppati
nei diversi allegati, per quanto necessario, verrà detto in seguito.
Diritto
1. Va innanzi tutto
esaminata la censura sollevata dalla ricorrente che concerne la carente
motivazione delle decisioni su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
A suo avviso, infatti,
l’autorità fiscale si sarebbe limitata a rinviare integralmente “agli
accertamenti compiuti senza indicare per quale ragione gli stessi l’avrebbero
condotta ad assoggettare illimitatamente la contribuente”. Neanche il rinvio al
verbale di audizione del 4 settembre 2007 sarebbe esauriente, dal momento che
fa soltanto riferimento alla fonte delle informazioni che sono alla base della
decisione di assoggettamento illimitato.
1.1.
A tale proposito, si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv.
1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere
motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re
S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid.
c p. 109 con relativi riferimenti).
L'art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in
re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3;
sent. CDT n. 80.2007.48 del 2 maggio 2007 e rimandi; sent. CDT n. 80.2008.117
del 15 aprile 2009; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n.
85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione deve dunque
consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
1.2.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, occorre precisare che all’udienza del 4 settembre
2007, l’autorità di tassazione ha fornito alla contribuente le spiegazioni a
sostegno della propria decisione.
Nelle decisioni su
reclamo, l’Ufficio di tassazione si è poi limitato a fare riferimento al
verbale d’audizione. A tale riguardo, si potrebbe eventualmente dubitare che le
decisioni impugnate contengano una motivazione sufficiente secondo gli articoli
208 cpv. 2 LT e 29 Cost., dal momento che si limitano a menzionare le fonti
delle informazioni che sono alla base della decisione di assoggettamento
illimitato della ricorrente.
Tuttavia, si deve
evidenziare che le diverse osservazioni al ricorso pongono rimedio
all’eventuale carenza di motivazione delle decisioni impugnate.
Stando così le cose, si
può sostenere che le decisioni impugnate sono motivate in modo tale da
permettere alla contribuente di rendersi conto della portata delle stesse e di
conseguenza sono conformi alle esigenze legali e costituzionali.
Considerandi
2.
Un altro problema
sollevato dal ricorso in esame è quello di stabilire se la contribuente sia
illimitatamente assoggettata all'IFD in Svizzera ed all'IC nel Canton Ticino,
come sostiene l'autorità di tassazione, oppure vi sia limitatamente
assoggettata, in quanto contribuente domiciliata all'estero e proprietaria di
sostanza immobiliare a __________, __________ e __________, come ritiene invece
la ricorrente stessa.
2.1
Il diritto fiscale
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente
quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona
fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore.
2.3
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni
senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure
una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta
federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di
collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.
art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di
fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento
personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c
LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
2.4
Occorre inoltre precisare
che, per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull'assoggettamento
illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più
luoghi diversi. Se, in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l'altro Stato che
rivendica l'assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione
per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso
di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui
o elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece è applicabile
una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere
disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e
tassativo lo Stato di residenza (Athanas,
Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura
di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 412; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997,
vol. I, tomo I, n. 16 all’art. 3 LAID, p. 50).
3.3.1
Per quanto concerne
l’aspetto formale, la questione di sapere se è corretto considerare un
assoggettamento illimitato della ricorrente va risolta secondo il criterio
della verosimiglianza.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
3.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea
2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale
e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione
del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere
probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art.
123.
LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente
l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità
fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF
2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
4.
4.1.
Tornando al caso in esame,
vi sono molteplici indizi convergenti, che concorrono a sostanziare l’esistenza
del domicilo di __________ a __________.
Da una segnalazione della
Delegazione tributaria del Comune di __________, risulta che la ricorrente
convive con il signor __________. Vi è anche una dichiarazione del Municipio di
__________ (del 14 aprile 2008) che conferma tale affermazione. Nello stesso
senso deve essere intepretata la circostanza che, in base alla sua stessa
dichiarazione fiscale, per la messa a disposizione della sua abitazione unifamiliare,
la ricorrente non percepisce alcuna pigione da __________ Significative appaiono
in tale prospettiva anche le non trascurabili operazioni immobiliari eseguite
sempre dalla contribuente nel Cantone Ticino.
In relazione alla censura
della ricorrente, che concerne la forma della comunicazione da parte della
Delegazione tributaria comunale, secondo l’art. 181 cpv. 2 LT, quest’ultima,
presente in ogni comune (art. 181 cpv. 1 LT), ha il compito di fornire
all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto
apprezzamento dell’imponibile nel Comune. Nulla si dice quanto alla forma che
deve rivestire la collaborazione tra autorità fiscali e comunali. La
ricorrente, invece, pone soprattutto l’accento sull’assenza di atti formali da
parte dell’autorità fiscale, senza però sostenere degli argomenti sostanziali che
confutino ciò che è stato segnalato dalla Delegazione tributaria del Comune__________
4.2
A questa circostanza se ne aggiungono altre,
altrettanto significative. Come emerge p. es. dalla verifica fiscale della __________
SA del 27 novembre 2006, __________, socia della società in questione,
intrattiene uno stretto rapporto d’affari con il signor __________,
amministratore unico della __________ SA. Il legame della ricorrente con la
società è anche provato per es. da una fattura di fr. 30'000.− a suo
nome.
A tale riguardo, si impone
necessariamente una precisazione. L’Ufficio di tassazione ha utilizzato alcuni
atti inerenti l’imposizione del signor __________ e della società di cui egli è
amministratore unico, al fine di sostenere la propria decisione. Da parte sua,
il rappresentante della ricorrente sostiene che “le considerazioni
dell’Autorità fiscale sono state espresse unicamente sulla base del rapporto di
verifica fiscale, senza che l’infrascritto patrocinatore o la ricorrente
abbiano potuto prendere visione della documentazione completa in esso citata”.
Ora, secondo l’art. 114
cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 cpv. 1 LT, è garantita ai
contribuenti la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. Essi
possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti,
sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2
LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente
può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli
abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art.
114.
cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).
Il diritto di accedere
agli atti di un incarto rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri
argomenti prima che una decisione sia presa. Quanto all’esercizio di tale
diritto, desumibile dall’art. 29 Cost. fed., il Tribunale federale ha precisato
che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere
conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in
sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle
fotocopie (DTF 122 I 109). Tuttavia, l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non conferisce
al contribuente una protezione più estesa (decisione TF 2C_160/2008 del 1°
settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare tutti
gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia 177). Tale
esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d’inchiesta sia qualora
sussistano preminenti e contrari interessi di terzi. A non averne dubbi, tra
questi rientra per l’appunto la protezione della sfera privata del signor __________
(e della __________ SA), garantita dal segreto fiscale.
Da quanto precede, risulta
dunque che la decisione dell’Ufficio di tassazione di negare l’accesso agli
atti alla ricorrente è giustificata da prevalenti interessi privati (art. 114
cpv. 2 LIFD; art. 187 cpv. 2 LT); le è stata comunque data la possibilità di
venire a conoscenza del contenuto essenziale della verifica fiscale della __________
SA, nella misura in cui è rilevante ai fini della decisione contestata.
4.3
A questi chiari indizi che
comprovano l’esistenza di un domicilio o quanto meno di una dimora a __________,
non se ne contrappongono altri altrettanto consistenti.
L’esistenza di altre
residenze (in casu, a __________ e a __________) non contrasta con il
domicilio a __________, tanto più che non risultano essere provate in modo
univoco. La copia del contratto d’affitto di un appartamento (__________, __________,
__________, __________ __________, __________, __________), firmato dalla
ricorrente, e i diversi certificati che attestano il, peraltro recente,
acquisto di una residenza permanente della signora nello Stato di __________ non
possono bastare a rovesciare le prove e gli indizi raccolti.
Infatti, la giurisprudenza
ha avuto modo di affermare ripetutamente che gli elementi di natura puramente
formale non sono decisivi per determinare l’esistenza del domicilio (ASA 54 p.
229.
consid. 4 e riferimenti) e di ribadire che per stabilire l’esistenza del
domicilio rimane rilevante e risolutiva l’intensità delle relazioni personali
ed economiche nonché il regolare rientro al luogo di residenza dei familiari (STF
del 20 luglio 1994 in re Ze; cfr. anche Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea 2007, p. 63 s.).
Inoltre è necessario
sottolineare che, pur riconoscendo il domicilio __________ della contribuente,
non vi sarebbe alcun problema per quanto concerne un’eventuale incompatibilità
con disposizioni del diritto internazionale, dal momento che nessuna convenzione
per evitare la doppia imposizione è applicabile.
Per quanto riguarda invece
il domicilio italiano della ricorrente, segnatamente a __________, lo stesso
rappresentante della signora __________, ha precisato che “l’indirizzo di __________
costituiva comunque unicamente un domicilio legale per il recapito della
corrispondenza presso lo __________ di __________, situato appunto in Via __________”.
4.4
Le motivazioni del ricorso
sono quasi esclusivamente di carattere formale: la ricorrente si limita a
contestare l’efficacia probatoria dei riscontri su cui si fonda la decisione
impugnata ed a negare il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, senza
peraltro offrire delle convincenti prove contrarie.
È vero che gli elementi a
disposizione di questa Camera e necessari alla determinazione del domicilio non
sono abbondanti. Durante le procedure di tassazione, di reclamo e ricorsuale,
la ricorrente ha sempre negato l’esistenza di un domicilio o di una dimora in
Svizzera, ma non ha mai documentato il contrario e non ha comunque portato le
prove di un domicilio in un altro Stato prima del settembre 2005.
A tale proposito, va
ricordato che, per provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è
sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Nonostante parta
per l’estero, la ricorrente è comunque tenuta a pagare l’IFD e l’IC, finché non
controprova il fatto di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza
del Tribunale federale n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con
riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;
2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n.
80.2007.25
del 26 febbraio 2008).
Inoltre, contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente e come già rilevato, per determinare il
domicilio fiscale non sono determinanti gli aspetti formali. Questi fatti, con
altri, rappresentano tutt’al più degli indizi (ASA 43 p. 139). Decisive sono
piuttosto l’importanza e l’intensità delle relazioni personali. A riprova della
volontà di RI 1 di fare del Canton Ticino il centro dei propri interessi, l’Ufficio
di tassazione ha giustamente considerato la convivenza della signora RI 1 con
il __________ (in base agli elementi già ricordati), i rapporti della stessa con
la __________ SA e le non trascurabili operazioni immobiliari nel Cantone
Ticino come elementi che costituiscono il luogo con cui sono stabilite le relazioni
personali ed economiche più intense.
Non può nemmeno essere
ignorata l’incongruenza nelle spiegazioni della ricorrente relative al suo
domicilio __________. Infatti, nella dichiarazione d’IC/IFD 2004, la
contribuente ha indicato il proprio domicilio in __________, ma, in sede di
procedura ricorsuale, come già detto, il rappresentante legale della stessa ha
dichiarato che “l’indirizzo di __________, costituiva comunque unicamente un
domicilio legale per il recapito della corrispondenza […]”.
Alla luce dei fatti
descritti, ben si comprende la decisione dell’autorità fiscale che concerne
l’assoggettamento illimitato della ricorrente e che ritiene insufficientemente
provata l’assenza di un domicilio in Svizzera, rispettivamente, l’esistenza di
un domicilio in un altro Stato.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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