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Decisione

80.2007.177

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: rifusione spese forfetaria, rappresentante, non integrazione stipendio

2 luglio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

svolge l’attività di rappresentante alle dipendenze della __________. Suo luogo

di lavoro indicato dal certificato di salario è __________.

Nel 2005,

il contribuente ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 85'381.–, cui si

aggiungono fr. 1’085.– di rifusione di spese di viaggio e fr. 13'200.– di

rimborso forfetario di “altre spese”. Inoltre, egli ha a propria disposizione

un’automobile della ditta.

B. Notificando

al contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2005, con

decisione del 12 luglio 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava

il reddito del lavoro in fr. 73'145.–, importo cui aggiungeva fr.

5'000.– di “altri redditi”. Nella motivazione spiegava che si trattava di

“valori esposti secondo valutazione d’ufficio”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 luglio 2007,

nel quale contestavano l’aggiunta dei 5'000 franchi, come pure il fatto che

essa non fosse stata in alcun modo motivata.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 21 novembre 2007, nella

quale argomentava che da informazioni in suo possesso “le importanti rifusioni

di spesa versate al contribuente a titolo forfetario da parte del datore di

lavoro e l’avere a disposizione un veicolo aziendale a condizioni estremamente

vantaggiose… determinano una ‘ripresa’ in termini di reddito imponibile per

vantaggi privati”. Tale ripresa, definita in fr. 5'000.–, veniva così

confermata.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono la contestazione relativa all’aggiunta dell’importo di fr. 5'000.– al reddito

imponibile. Sottolineano che le rifusioni di spesa a titolo forfetario (fr. 1'100.– al mese) sono concesse dal datore di lavoro al

ricorrente “per tutti i costi sostenuti in relazione alla sua attività di rappresentante svolta quotidianamente

all’esterno, più precisamente: pasti di mezzogiorno presi regolarmente fuori casa, pasti serali saltuariamente presi

fuori casa, fax, telefono (generalmente con il cellulare), piccole spese di

rappresentanza, uso del computer e altre spese amministrative”. A tale

riguardo, produce il piano di retribuzione 2005 e l’allegato al contratto di lavoro riguardante le spese professionali. I ricorrenti osservano poi che sono

proprietari di un’automobile privata, non usando per scopi privati il veicolo della

ditta. Rilevano infine che mai in precedenza l’autorità di tassazione ha preteso la prova delle spese

sostenute né ha intrapreso la contestata ripresa.

E. All’udienza

del 5 giugno 2008, il ricorrente ha ribadito che l’importo mensile di fr. 1'100.–

che gli veniva rimborsato fino al marzo 2008 non era neppure sufficiente a

coprire tutti i costi a suo carico (pasti di mezzogiorno e talvolta serali,

caffè e rinfreschi offerti ai clienti, spese legate all’ufficio, soprattutto

telefono e fax). Ha poi precisato che tale sistema di rifusione delle spese è

cambiato dal 1° aprile 2008.

L’Ufficio

di tassazione ha invece chiesto di respingere il ricorso, in base alle

direttive della Divisione delle contribuzioni.

Diritto

1. 1.1.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione

di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di

lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando

questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il

caso, trattandosi di rifusione

di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti

vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno

1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento

a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum

Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le

rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio

esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di

salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il

fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione

dello stipendio (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p.

321).

1.2.

Per quanto concerne in

particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che

sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività

lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti

con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi

sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento

fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie

fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso

forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera

privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere

suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione

fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.

Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il

rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la

cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva

delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung

von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996,

pp. 563-565).

1.3.

L’istituto del regolamento

delle rifusioni di spese approvato persegue il duplice scopo di tener conto

delle difficoltà del datore di lavoro di indicare correttamente sul certificato

di salario i rimborsi spese come pure di introdurre una prassi unitaria nei

rimborsi forfetari (Bosshard, op.

cit., p. 567).

Mentre in linea di principio

i regolamenti approvati hanno effetto limitatamente al cantone di sede del

datore di lavoro, negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad estenderne

gli effetti nei rapporti intercantonali, per tener conto dei casi in cui la sede

del datore di lavoro non è nello stesso cantone in cui è domiciliato il dipendente.

Fino al 2000 erano solo i cantoni della regione del Lago di Costanza (AG, AI,

AR, GL, GR, SH, TG e ZH) ad accettare reciprocamente i regolamenti in questione.

A partire dal 2001, vi si sono aggiunti altri sei cantoni della Svizzera

nord-orientale (BE, BL, BS, LU, SG e SO), raggiungendo un totale di ben 14

cantoni (Bosshard, Breitere

interkantonale Akzeptanz von genehmigten Pauschalspesen, in RF 2001, p. 66).

Nella prospettiva

dell’entrata in vigore del nuovo certificato di salario unificato per tutti i

cantoni, prevista per il 1° gennaio 2007, la Conferenza fiscale svizzera ha auspicato

l’accettazione in tutti i cantoni dei regolamenti approvati dal cantone di

sede. Nel 2004 erano dunque già 19 i cantoni che si erano impegnati al riconoscimento

reciproco dei regolamenti approvati (Bosshard,

Änderungen beim Muster-Spesenreglement im Hinblick auf den neuen Lohnausweis, in

RF 2004 p. 702).

1.4.

Fino all’entrata in vigore

del nuovo certificato di salario, cioè con il periodo fiscale 2007, il Canton

Ticino continuerà ad applicare la prassi in vigore da anni, secondo cui il

riconoscimento di spese di rappresentanza forfetarie a dirigenti e quadri è

ammessa nella misura seguente:

fino ad una retribuzione

lorda di fr. 250'000.– fr. 8'000.– annui

da fr. 250'001.– a fr.

500'000.– fr. 16'000.– annui

da fr. 500'001.– a fr.

750'000.– fr. 24'000.– annui

da fr. 750'001.– a fr.

1’000'000.– fr. 32'000.– annui

oltre fr. 1'000'000.–, da

caso a caso, ritenuto un massimo di fr. 40'000.– annui.

Si tratta di una prassi

ispirata chiaramente ad esigenze di semplificazione, per tener conto, da un

lato, delle difficoltà probatorie in cui si trova il dirigente che sostiene le

spese in questione e, dall’altro, della problematica delimitazione fra spese

private e spese giustificate dall’uso commerciale.

Essa è stata pertanto

giudicata condivisibile e conforme alla legge in vigore, in una recente

sentenza di questa Camera (CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente svolge l’attività di rappresentante di commercio alle dipendenze __________, per la quale

si occupa di offrire prodotti e servizi che concernono strumenti per la saldatura.

Come risulta dal piano di remunerazione 2005, prodotto con il ricorso, il suo settore di attività copre

il territorio dell’intero

Canton Ticino e della Moesa (GR). Il compenso prevede dapprima un salario fisso di fr. 5'555.– al mese, cui si

aggiungono una provvigione

mensile calcolata sulla cifra d’affari ed un bonus annuale dipendente dal

raggiungimento di determinati obiettivi. A titolo di indennizzo delle spese

professionali, riceve poi un

importo fisso di fr. 1'100.–, che, secondo l’annesso al contratto di lavoro,

copre forfetariamente i costi di telefono e fax, per i pasti fuori del domicilio e altri esborsi (parcheggio, trasporto pubblico, posta, fotocopie

ecc.).

2.2

Da quanto

precede si evince che il ricorrente non rientra nel campo di applicazione della prassi della Divisione delle contribuzioni, che come visto è limitato ai

dirigenti ed ai quadri e si riferisce alle spese di rappresentanza in senso

stretto. Il contribuente è invece un rappresentante che, in quanto tale, svolge

la propria attività recandosi presso imprese e su cantieri dove può vendere i

prodotti dell’impresa per cui lavora.

Deve anzitutto essere

ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro

debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione

del lavoro (art. 327a cpv. 1 CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro,

poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore,

bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del

datore di lavoro (Rehbinder, Der

Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso

diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della

norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata

con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari;

cfr. anche CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).

Lo stesso

codice delle obbligazioni

prevede anche che, mediante accordo scritto, contratto normale o contratto

collettivo possa essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità

fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie

(art. 327a cpv. 2 CO).

Per il

commesso viaggiatore la legge impone persino che il contratto sia concluso per

scritto e che disciplini, fra l’altro, la rimunerazione ed il rimborso delle spese (art. 347a cpv. 1 lett. c CO).

Inoltre, accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o

in parte, nello stipendio fisso

o nella provvigione sono nulli

(art. 349d cpv. 2 CO; cfr. anche DTF 131 III 439).

2.3

Nel caso

in esame, il rimborso spese forfetario copre evidentemente spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, secondo l’art. 327a CO.

Sebbene il ricorrente non ne abbia prodotto i giustificativi, non vi sono

elementi che possano indurre a ritenere che la suddetta rifusione forfetaria configuri in una certa

misura un’integrazione di

stipendio. Considerate le

modalità di svolgimento dell’attività del contribuente è più che verosimile che

l’esborso mensile medio ammonti

a fr. 1'100.–.

L’autorità

di tassazione ha del resto

negato al ricorrente la deduzione

di ogni spesa professionale

(trasporto e doppia economia domestica), proprio in considerazione della

sua situazione.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 21 novembre 2007 è riformata nel senso che sono stralciati gli

“altri redditi” di fr. 5'000.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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