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Decisione

80.2007.180

Imposte alla fonte: aliquota applicabile, contribuente separato con figli minorenni, deduzione sociale o alimenti

30 luglio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

domiciliato a __________ (VA), lavora a __________, alle dipendenze della RI 1 ed

è quindi assoggettato all’imposta alla fonte nel Canton Ticino.

Nell’ambito di una

verifica presso la datrice di lavoro, l’Ufficio imposte alla fonte (UIF) rilevava

che nel 2006 il contribuente indicato, divorziato, era stato assoggettato alla

ritenuta d’imposta con l’aliquota per coniugati con due figli a carico (B2 GI).

Facendo riferimento alla

sentenza di divorzio dell’agosto 2004, con cui i figli minorenni erano stati

affidati alla madre, con decisione del 23 maggio 2007 l’UIF chiedeva pertanto

alla debitrice dell’imposta il pagamento della differenza fra l’importo trattenuto

e quello dovuto, pari a fr. 4'313.60.

B. La società debitrice

dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2007.

In considerazione del fatto che i figli abitavano col padre dal novembre 2005,

la reclamante sosteneva di essersi rivolta all’autorità di tassazione per

sapere quale aliquota applicare e di aver appreso che era applicabile la

Tabella B2 GI, per separati legalmente che vivono in comunione domestica con

figli minorenni. Allegava una dichiarazione in tal senso del legale del

dipendente in questione.

L’UIF si rivolgeva allora

alla debitrice dell’imposta, chiedendole di inviare la “decisione formale

omologata da parte del competente tribunale, in merito all’istanza introdotta

da __________ per la modifica delle condizioni di separazione”. La reclamante

trasmetteva all’autorità fiscale, in data 30 agosto 2007, uno scritto del

legale del contribuente, secondo cui una decisione formale del giudice non

sarebbe stata emessa prima della fine del 2007.

C. L’UIF respingeva il

reclamo con decisione del 4 dicembre 2007, nella quale affermava che “ogni

qualsivoglia modifica inerente la convenzione anche consensuale di separazione

deve portare in calce l’accordo dell’autorità competente, e solo tale documento

fa fede agli occhi della scrivente autorità”. Argomentava poi che, quando un

genitore versa all’altro alimenti per il mantenimento dei figli, la questione

della custodia condivisa risulta essere ininfluente ai fini fiscali, per il

fatto che la deduzione per figli e l’aliquota attenuata spettano al genitore

che riceve gli alimenti.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ribadisce la contestazione

relativa all’aliquota applicabile e produce un verbale relativo ad un’udienza tenutasi

davanti al Tribunale di Varese il 14 novembre 2005, nel corso della quale i coniugi

hanno discusso della modifica delle condizioni di separazione, come pure un

certificato di “stato di famiglia”, da cui risulta che i figli vivono con lui.

Nelle sue osservazioni del

26 agosto 2008, l’UIF propone di respingere il ricorso, rilevando che il

verbale d’udienza prodotto non costituisce una “decisione formale atta a

modificare una situazione di fatto sentenziata dal competente Tribunale civile

di Varese in data 26 maggio 2004”.

Diritto

1. 1.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente

nel Cantone per brevi periodi,

durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto

per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e

nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata

da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se

ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in

questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.

341).

1.2.

Sebbene il diritto

svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione

del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in

base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono

tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali

e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini

dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale

difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e

della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere

del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato

alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno

all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare

ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,

il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale

misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta

alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1, n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig, Quellensteuern, in:

Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna

1993, p. 376; v. anche Pedroli,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto

attiene alle aliquote applicabili, l’onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti

soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del

principio della parità di

trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge stabilisce pertanto che:

– le

aliquote sono allestite conformemente a quelle per l’imposta sul reddito delle

persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);

si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi

un’attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);

– si

deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della

deduzione per oneri familiari (art.

107.

cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).

L’allestimento

delle aliquote è di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

per l’imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 106

cpv. 1 LT).

Come si

vede, le istruzioni per

l’allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali, evidenziano il

problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le

condizioni personali, ed in tal modo

può solo garantire che l’onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se

si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili

differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell’ambito della

procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).

2.2

Il

Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza

sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo), il cui

art. 1 prevede quattro diverse aliquote:

a. contribuenti

soli;

b.

contribuenti coniugati e persone ad essi parificate secondo l’articolo

214.

capoverso 2 LIFD;

c.

coniugi esercitanti entrambi un’attività lucrativa principale in Svizzera

(art. 86 cpv. 2 LIFD);

d.

contribuenti che esercitano un’attività accessoria.

Per

la ritenuta d’imposta è determinante la situazione al momento del

pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della

prestazione imponibile (art. 1 cpv. 2 OIFo).

L’Amministrazione

federale delle contribuzioni allestisce le tariffe di cui al capoverso 1 in

modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe valevoli per la tassazione annuale

ordinaria (art. 212–214 LIFD). Per la determinazione dell’aliquota, i proventi

periodici sono calcolati su un anno (art. 1 cpv. 3 OIFo).

2.3

Analogamente,

l'art. 108 LT, nella versione in

vigore fino al 31 dicembre 2006, definisce quattro diverse aliquote:

a) per persone sole;

b) per coniugati con un solo reddito viventi in

comunione domestica, nonché per

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi,

che da soli vivono in comunione

domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono

oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale;

c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

d) per contribuenti che esercitano un'attività a

tempo parziale o accessoria.

2.4

La distinzione fra persona sola e coniugi è determinata

dalle norme delle leggi fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili

dei coniugi, nell'ambito della procedura ordinaria, e dal differente onere

fiscale che ne consegue. L'art. 86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono

poi di allestire una apposita aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi

un'attività lucrativa (in Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere

imperativo l'allestimento di aliquote speciali per persone sole, per coniugi e

per coniugi con doppia attività lucrativa (Zigerlig,

op. cit., p. 387; Konferenz Staatlicher

Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale

Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 31).

3.

3.1.

L’autorità fiscale ha

ritenuto errata la ritenuta d’imposta stabilita dal datore di lavoro ricorrente,

cioè applicando l’aliquota per coniugati e altri contribuenti che vivono in

comunione domestica con figli, basandosi sulla giurisprudenza secondo la quale,

quando un genitore versa all’altro alimenti per il mantenimento del figlio, la

deduzione per figli spetta solo a quello che riceve gli alimenti (cfr. sentenza

CDT n. 80.2004.118 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n. 2t). Nel caso del

dipendente della ricorrente, infatti, secondo la sentenza di separazione emessa

il 26 maggio 2004 dal Tribunale di Varese, i figli erano affidati alla madre,

mentre il padre era obbligato a versare alimenti alla moglie, nella misura di €

350.

– al mese, ed ai figli, nella misura di € 500.– al mese per entrambi.

La ricorrente non contesta

il diritto applicabile bensì i fatti su cui si fonda la decisione contestata.

Sostiene cioè che quanto stabilito dalla sentenza di separazione sarebbe

superato da successivi sviluppi nei rapporti fra i coniugi.

3.2

È opportuno ricordare che

la giurisprudenza in materia di imposte alla fonte ha conosciuto un recente,

importante, sviluppo. Con tre sentenze del 23 marzo 2009 (CDT n. 80.2007.79,

80.2007.157

e 80.2008.138), la Camera di diritto tributario ha esaminato il

sistema di imposizione dei contribuenti assoggettati alla ritenuta alla fonte

sotto il profilo della clausola di non discriminazione prevista dall’Accordo

bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati, dall’altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). A tal fine, conformandosi ai criteri

interpretativi definiti dallo stesso accordo bilaterale (cfr. in particolare

l’art. 16 cpv. 2 ALC), la Camera ha tenuto conto della giurisprudenza della

Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) che si riferisce al divieto di

discriminazione nell’ambito delle imposte dirette.

Sebbene, in linea di principio,

non si possa considerare discriminatorio un diverso trattamento fiscale dei

residenti e dei non residenti, tuttavia la giurisprudenza della CGCE ha

affermato chiaramente che costituisce una discriminazione dissimulata (o indiretta),

fondata sulla nazionalità, un diverso trattamento del non residente che non

consegue redditi significativi nel suo Stato di residenza.

Si considerano, in altri

termini, “quasi residenti” (o virtual residents) i contribuenti residenti

all’estero, che conseguono la parte essenziale del loro reddito (almeno il 90%)

in Svizzera. Per il fatto che lo Stato di residenza non può prendere in considerazione

la loro situazione personale e familiare, spetta allo Stato dove sono assoggettati

limitatamente di sottoporli allo stesso trattamento dei residenti (cfr. p. es.

sentenza CDT n. 80.2008.138 del 23 marzo 2009 consid. 3.7.).

Questa Camera ha pertanto

stabilito che, accertato che un contribuente assoggettato alla fonte consegua

almeno il 90% del suo reddito complessivo in Svizzera, l’UIF ha il dovere di

rimuovere la discriminazione determinata dalla sua imposizione alla fonte, per

esempio considerando anche l’importo degli alimenti nella determinazione

dell’aliquota applicabile al reddito imponibile (cioè mediante la cosiddetta rettifica

dell’aliquota).

3.3

Alla luce di quanto

precede, il diritto applicabile alla fattispecie dipende chiaramente dal fatto

che il contribuente rientri in una delle due varianti seguenti:

·

se vive in comunione domestica con i figli minorenni al cui

sostentamento provvede in modo essenziale, avrà diritto all’aliquota per

coniugati con figli a carico;

·

se non vive in comunione domestica con i figli, ma versa alimenti

alla moglie separata per il loro mantenimento, la ritenuta d’imposta dovrà

essere effettuato applicando l’aliquota per altri contribuenti.

Tuttavia, in questa

seconda eventualità, in base alla più recente giurisprudenza della Camera di

diritto tributario, l’autorità fiscale dovrebbe adottare un accorgimento per

tener conto del pagamento degli alimenti, per esempio mediante una “rettifica

dell’aliquota”, a condizione che il contribuente consegua in Svizzera almeno il

90% del reddito.

3.4

L’UIF

esclude che il contribuente rientri nella prima casistica, per il fatto che la

sentenza di separazione lo condannava a pagare gli alimenti per la moglie ed i

figli. Secondo la ricorrente, invece, quanto stabilito dall’autorità

giudiziaria con la sentenza in discussione è poi stato modificato nel corso di

una ulteriore procedura giudiziaria. Un primo verbale si riferisce ad

un’udienza del 14 novembre 2005, nel corso della quale le parti hanno manifestato

un sostanziale accordo sull’affidamento congiunto dei figli come pure sulla

revoca dell’assegno per il loro mantenimento, ma non anche dell’assegno per la

moglie. Nel corso della procedura di ricorso, è poi stato prodotto un ulteriore

verbale, relativo ad un’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Varese il 20

marzo 2008, nella quale è stato disposto l’affidamento condiviso dei figli “con

collocazione presso il padre”. A tale riguardo, il legale del contribuente

sostiene che il verbale sarebbe “sufficiente a modificare la sentenza a suo

tempo emessa, dato che modifica solo i termini della relazione tra

genitori-figli e non l’essenza della sentenza di divorzio che definisce e

modifica lo stato dei due cittadini” (cfr. lettera del 6 ottobre 2008 dell’avv.

__________).

3.5

Ai fini

della decisione sulle modalità di imposizione del reddito del contribuente, si

ritiene che non sia decisiva la natura giuridica in sé di quanto registrato dai

verbali d’udienza. È determinante piuttosto verificare l’effettiva situazione

di fatto nel periodo fiscale in questione. Si tratta cioè di stabilire se i

figli vivessero presso il padre nel corso del 2006 oppure se egli pagasse gli alimenti

perché erano affidati alla madre. Alla fine del 2005 sembra effettivamente che

la modifica della situazione fosse già subentrata, con l’affidamento congiunto

e la revoca dell’assegno. In tal senso si pronuncia anche il certificato di

stato di famiglia del 19 dicembre 2006.

In questa

situazione, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti all’UIF, perché si pronunci nuovamente. Quasi certamente, infatti, la

decisione impugnata dev’essere modificata, per tener conto o del mantenimento

dei figli conviventi oppure del pagamento di alimenti, in questa eventualità

dopo aver verificato il raggiungimento del limite del 90% del reddito

complessivo. All’UIF competerà pertanto di riesaminare la situazione, alla luce

delle considerazioni che precedono, eventualmente richiedendo alla ricorrente o

direttamente al contribuente ulteriore documentazione.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

4 dicembre 2007 è annullata e gli atti sono rinviati all’UIF per una nuova

decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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