80.2007.180
Imposte alla fonte: aliquota applicabile, contribuente separato con figli minorenni, deduzione sociale o alimenti
30 luglio 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.180
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, CDT
Titolo:
Imposte alla fonte: aliquota applicabile, contribuente separato con figli minorenni, deduzione sociale o alimenti
IMPOSIZIONE ALLA FONTE
art. 85 LIFD
art. 86 LIFD
art. 106 LT
art. 107 LT
art. 1 OIFIFD
Incarto n.
80.2007.180
Lugano
30 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 dicembre 2007 contro la decisione del 4 dicembre 2007 in materia di imposte
alla fonte.
Fatti
A. __________,
domiciliato a __________ (VA), lavora a __________, alle dipendenze della RI 1 ed
è quindi assoggettato all’imposta alla fonte nel Canton Ticino.
Nell’ambito di una
verifica presso la datrice di lavoro, l’Ufficio imposte alla fonte (UIF) rilevava
che nel 2006 il contribuente indicato, divorziato, era stato assoggettato alla
ritenuta d’imposta con l’aliquota per coniugati con due figli a carico (B2 GI).
Facendo riferimento alla
sentenza di divorzio dell’agosto 2004, con cui i figli minorenni erano stati
affidati alla madre, con decisione del 23 maggio 2007 l’UIF chiedeva pertanto
alla debitrice dell’imposta il pagamento della differenza fra l’importo trattenuto
e quello dovuto, pari a fr. 4'313.60.
B. La società debitrice
dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2007.
In considerazione del fatto che i figli abitavano col padre dal novembre 2005,
la reclamante sosteneva di essersi rivolta all’autorità di tassazione per
sapere quale aliquota applicare e di aver appreso che era applicabile la
Tabella B2 GI, per separati legalmente che vivono in comunione domestica con
figli minorenni. Allegava una dichiarazione in tal senso del legale del
dipendente in questione.
L’UIF si rivolgeva allora
alla debitrice dell’imposta, chiedendole di inviare la “decisione formale
omologata da parte del competente tribunale, in merito all’istanza introdotta
da __________ per la modifica delle condizioni di separazione”. La reclamante
trasmetteva all’autorità fiscale, in data 30 agosto 2007, uno scritto del
legale del contribuente, secondo cui una decisione formale del giudice non
sarebbe stata emessa prima della fine del 2007.
C. L’UIF respingeva il
reclamo con decisione del 4 dicembre 2007, nella quale affermava che “ogni
qualsivoglia modifica inerente la convenzione anche consensuale di separazione
deve portare in calce l’accordo dell’autorità competente, e solo tale documento
fa fede agli occhi della scrivente autorità”. Argomentava poi che, quando un
genitore versa all’altro alimenti per il mantenimento dei figli, la questione
della custodia condivisa risulta essere ininfluente ai fini fiscali, per il
fatto che la deduzione per figli e l’aliquota attenuata spettano al genitore
che riceve gli alimenti.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ribadisce la contestazione
relativa all’aliquota applicabile e produce un verbale relativo ad un’udienza tenutasi
davanti al Tribunale di Varese il 14 novembre 2005, nel corso della quale i coniugi
hanno discusso della modifica delle condizioni di separazione, come pure un
certificato di “stato di famiglia”, da cui risulta che i figli vivono con lui.
Nelle sue osservazioni del
26 agosto 2008, l’UIF propone di respingere il ricorso, rilevando che il
verbale d’udienza prodotto non costituisce una “decisione formale atta a
modificare una situazione di fatto sentenziata dal competente Tribunale civile
di Varese in data 26 maggio 2004”.
Diritto
1. 1.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente
nel Cantone per brevi periodi,
durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).
L’imposta è
prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto
per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e
nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata
da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se
ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in
questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
341).
1.2.
Sebbene il diritto
svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione
del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in
base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono
tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali
e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini
dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1, n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig, Quellensteuern, in:
Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna
1993, p. 376; v. anche Pedroli,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto
attiene alle aliquote applicabili, l’onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di
trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge stabilisce pertanto che:
– le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
–
si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un’attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
– si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della
deduzione per oneri familiari (art.
107.
cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L’allestimento
delle aliquote è di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
per l’imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 106
cpv. 1 LT).
Come si
vede, le istruzioni per
l’allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali, evidenziano il
problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le
condizioni personali, ed in tal modo
può solo garantire che l’onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se
si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili
differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell’ambito della
procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).
2.2
Il
Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza
sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo), il cui
art. 1 prevede quattro diverse aliquote:
a. contribuenti
soli;
b.
contribuenti coniugati e persone ad essi parificate secondo l’articolo
214.
capoverso 2 LIFD;
c.
coniugi esercitanti entrambi un’attività lucrativa principale in Svizzera
(art. 86 cpv. 2 LIFD);
d.
contribuenti che esercitano un’attività accessoria.
Per
la ritenuta d’imposta è determinante la situazione al momento del
pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della
prestazione imponibile (art. 1 cpv. 2 OIFo).
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni allestisce le tariffe di cui al capoverso 1 in
modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe valevoli per la tassazione annuale
ordinaria (art. 212–214 LIFD). Per la determinazione dell’aliquota, i proventi
periodici sono calcolati su un anno (art. 1 cpv. 3 OIFo).
2.3
Analogamente,
l'art. 108 LT, nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2006, definisce quattro diverse aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito viventi in
comunione domestica, nonché per
contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi,
che da soli vivono in comunione
domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono
oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a
tempo parziale o accessoria.
2.4
La distinzione fra persona sola e coniugi è determinata
dalle norme delle leggi fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili
dei coniugi, nell'ambito della procedura ordinaria, e dal differente onere
fiscale che ne consegue. L'art. 86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono
poi di allestire una apposita aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi
un'attività lucrativa (in Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere
imperativo l'allestimento di aliquote speciali per persone sole, per coniugi e
per coniugi con doppia attività lucrativa (Zigerlig,
op. cit., p. 387; Konferenz Staatlicher
Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale
Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 31).
3.
3.1.
L’autorità fiscale ha
ritenuto errata la ritenuta d’imposta stabilita dal datore di lavoro ricorrente,
cioè applicando l’aliquota per coniugati e altri contribuenti che vivono in
comunione domestica con figli, basandosi sulla giurisprudenza secondo la quale,
quando un genitore versa all’altro alimenti per il mantenimento del figlio, la
deduzione per figli spetta solo a quello che riceve gli alimenti (cfr. sentenza
CDT n. 80.2004.118 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n. 2t). Nel caso del
dipendente della ricorrente, infatti, secondo la sentenza di separazione emessa
il 26 maggio 2004 dal Tribunale di Varese, i figli erano affidati alla madre,
mentre il padre era obbligato a versare alimenti alla moglie, nella misura di €
350.
– al mese, ed ai figli, nella misura di € 500.– al mese per entrambi.
La ricorrente non contesta
il diritto applicabile bensì i fatti su cui si fonda la decisione contestata.
Sostiene cioè che quanto stabilito dalla sentenza di separazione sarebbe
superato da successivi sviluppi nei rapporti fra i coniugi.
3.2
È opportuno ricordare che
la giurisprudenza in materia di imposte alla fonte ha conosciuto un recente,
importante, sviluppo. Con tre sentenze del 23 marzo 2009 (CDT n. 80.2007.79,
80.2007.157
e 80.2008.138), la Camera di diritto tributario ha esaminato il
sistema di imposizione dei contribuenti assoggettati alla ritenuta alla fonte
sotto il profilo della clausola di non discriminazione prevista dall’Accordo
bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati, dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). A tal fine, conformandosi ai criteri
interpretativi definiti dallo stesso accordo bilaterale (cfr. in particolare
l’art. 16 cpv. 2 ALC), la Camera ha tenuto conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) che si riferisce al divieto di
discriminazione nell’ambito delle imposte dirette.
Sebbene, in linea di principio,
non si possa considerare discriminatorio un diverso trattamento fiscale dei
residenti e dei non residenti, tuttavia la giurisprudenza della CGCE ha
affermato chiaramente che costituisce una discriminazione dissimulata (o indiretta),
fondata sulla nazionalità, un diverso trattamento del non residente che non
consegue redditi significativi nel suo Stato di residenza.
Si considerano, in altri
termini, “quasi residenti” (o virtual residents) i contribuenti residenti
all’estero, che conseguono la parte essenziale del loro reddito (almeno il 90%)
in Svizzera. Per il fatto che lo Stato di residenza non può prendere in considerazione
la loro situazione personale e familiare, spetta allo Stato dove sono assoggettati
limitatamente di sottoporli allo stesso trattamento dei residenti (cfr. p. es.
sentenza CDT n. 80.2008.138 del 23 marzo 2009 consid. 3.7.).
Questa Camera ha pertanto
stabilito che, accertato che un contribuente assoggettato alla fonte consegua
almeno il 90% del suo reddito complessivo in Svizzera, l’UIF ha il dovere di
rimuovere la discriminazione determinata dalla sua imposizione alla fonte, per
esempio considerando anche l’importo degli alimenti nella determinazione
dell’aliquota applicabile al reddito imponibile (cioè mediante la cosiddetta rettifica
dell’aliquota).
3.3
Alla luce di quanto
precede, il diritto applicabile alla fattispecie dipende chiaramente dal fatto
che il contribuente rientri in una delle due varianti seguenti:
·
se vive in comunione domestica con i figli minorenni al cui
sostentamento provvede in modo essenziale, avrà diritto all’aliquota per
coniugati con figli a carico;
·
se non vive in comunione domestica con i figli, ma versa alimenti
alla moglie separata per il loro mantenimento, la ritenuta d’imposta dovrà
essere effettuato applicando l’aliquota per altri contribuenti.
Tuttavia, in questa
seconda eventualità, in base alla più recente giurisprudenza della Camera di
diritto tributario, l’autorità fiscale dovrebbe adottare un accorgimento per
tener conto del pagamento degli alimenti, per esempio mediante una “rettifica
dell’aliquota”, a condizione che il contribuente consegua in Svizzera almeno il
90% del reddito.
3.4
L’UIF
esclude che il contribuente rientri nella prima casistica, per il fatto che la
sentenza di separazione lo condannava a pagare gli alimenti per la moglie ed i
figli. Secondo la ricorrente, invece, quanto stabilito dall’autorità
giudiziaria con la sentenza in discussione è poi stato modificato nel corso di
una ulteriore procedura giudiziaria. Un primo verbale si riferisce ad
un’udienza del 14 novembre 2005, nel corso della quale le parti hanno manifestato
un sostanziale accordo sull’affidamento congiunto dei figli come pure sulla
revoca dell’assegno per il loro mantenimento, ma non anche dell’assegno per la
moglie. Nel corso della procedura di ricorso, è poi stato prodotto un ulteriore
verbale, relativo ad un’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Varese il 20
marzo 2008, nella quale è stato disposto l’affidamento condiviso dei figli “con
collocazione presso il padre”. A tale riguardo, il legale del contribuente
sostiene che il verbale sarebbe “sufficiente a modificare la sentenza a suo
tempo emessa, dato che modifica solo i termini della relazione tra
genitori-figli e non l’essenza della sentenza di divorzio che definisce e
modifica lo stato dei due cittadini” (cfr. lettera del 6 ottobre 2008 dell’avv.
__________).
3.5
Ai fini
della decisione sulle modalità di imposizione del reddito del contribuente, si
ritiene che non sia decisiva la natura giuridica in sé di quanto registrato dai
verbali d’udienza. È determinante piuttosto verificare l’effettiva situazione
di fatto nel periodo fiscale in questione. Si tratta cioè di stabilire se i
figli vivessero presso il padre nel corso del 2006 oppure se egli pagasse gli alimenti
perché erano affidati alla madre. Alla fine del 2005 sembra effettivamente che
la modifica della situazione fosse già subentrata, con l’affidamento congiunto
e la revoca dell’assegno. In tal senso si pronuncia anche il certificato di
stato di famiglia del 19 dicembre 2006.
In questa
situazione, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all’UIF, perché si pronunci nuovamente. Quasi certamente, infatti, la
decisione impugnata dev’essere modificata, per tener conto o del mantenimento
dei figli conviventi oppure del pagamento di alimenti, in questa eventualità
dopo aver verificato il raggiungimento del limite del 90% del reddito
complessivo. All’UIF competerà pertanto di riesaminare la situazione, alla luce
delle considerazioni che precedono, eventualmente richiedendo alla ricorrente o
direttamente al contribuente ulteriore documentazione.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
4 dicembre 2007 è annullata e gli atti sono rinviati all’UIF per una nuova
decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster