80.2007.182
Rendite per orfani: imponibili presso il detentore dell'autorità parentale, deduzione per figli in caso di assoggettamento parziale
20 novembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2007.182
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, CDT
Titolo:
Rendite per orfani: imponibili presso il detentore dell'autorità parentale, deduzione per figli in caso di assoggettamento parziale
DEDUZIONE SOCIALE
art. 6 LIFD
art. 7 LIFD
art. 9 cpv. 2 LIFD
art. 213 cpv. 3 LIFD
art. 5 LT
art. 6 LT
art. 8 cpv. 2 LT
art. 34 cpv. 5 LT
Incarto n.
80.2007.182
Lugano
20 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi assente),
Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 dicembre 2007 contro le decisioni del 22 novembre 2007 in materia di IC
e IFD 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1, divorziata e
risposata, è madre di __________, nata nel 1991 dal primo matrimonio, e di __________,
nata nel 2004 dal secondo matrimonio.
L’attuale marito, __________,
lavora in Italia alle dipendenze della ditta __________. Il primo marito, __________,
è invece deceduto nel 2002. Da allora, la figlia __________ è al beneficio di
una rendita AVS, di una pensione per orfani e di una rendita SUVA.
B. Nelle dichiarazioni
fiscali 2004 e 2005, la contribuente indicava, in aggiunta ai suoi elementi di
reddito, le rendite e la pensione per orfani della figlia di primo letto __________.
Il marito esponeva invece il reddito conseguito in Italia, determinante ai fini
del calcolo dell’aliquota. Da tali importi, i coniugi __________ chiedevano,
tra l’altro, la deduzione per figli a carico di fr. 10’400.– (nel 2004) e di
fr. 10'500.– (nel 2005) sia per __________ che per __________.
C. Notificando loro le
tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni di riparto del 22
novembre 2006, l’RS 1 riduceva le deduzioni per figli a carico, in proporzione ai
redditi conseguiti in Svizzera rispetto alla totalità di quelli percepiti.
La contribuente,
rappresentata da RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 28
novembre 2006, contestando il mancato riconoscimento, nella misura massima
consentita dalla legge, della deduzione sociale per la figlia __________. Al proposito
rilevava che le rendite e la pensione per orfani spettanti alla figlia minorenne
di primo letto erano state cumulate ai suoi elementi di reddito, aggiungendo poi
che il suo attuale marito, imponibile in Italia, non poteva beneficiare di
alcuna deduzione, non avendo alcun legame di parentela con __________.
D. L’Ufficio di
tassazione, con separate decisioni del 28 novembre 2007, respingeva il reclamo.
Nelle motivazioni, spiegava che le deduzioni sociali vanno ammesse in
proporzione ai fattori di reddito imponibili, siccome non si trovano in
relazione particolare con il conseguimento di determinati elementi del reddito,
ma gravano senza distinzione l’intero patrimonio.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento integrale della deduzione sociale per la figlia __________. La
ricorrente ribadisce quanto esposto in sede di reclamo, precisando di
provvedere al sostentamento della figlia minorenne senza l’aiuto dell’attuale
marito, attingendo alle rendite per orfani e accantonando i risparmi su due
conti a lei intestati.
All’udienza del 30
settembre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto fiscale
svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma
si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la
Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto
che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda
anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità
territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma
possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero.
Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali
delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti
dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o
multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto
interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del
diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale
internazionale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).
1.2.
Nelle relazioni
intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3
prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti
almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4
LT).
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni
internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT).
Principi analoghi valgono
in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo la ricorrente,
ella sarebbe vittima di un’ingiustizia, per il fatto che, da un lato, sarebbero
incluse fra i suoi redditi imponibili le rendite spettanti alla sua figlia di
primo letto e, dall’altro, la deduzione sociale per figli sarebbe ridotta in
proporzione all’insieme dei redditi suoi e del marito, che esercita l’attività
lucrativa all’estero.
2.2
Per quanto concerne il
primo aspetto, è ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, nella
misura in cui ha aggiunto ai redditi della madre le rendite versate alla figlia
minorenne __________ dall’AVS, dalla cassa pensioni del Canton Ticino e dalla
SUVA.
In effetti, il reddito dei
figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività
lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell’autorità parentale (art. 9
cpv. 2 LIFD; art. 8 cpv. 2 LT).
Ne consegue che, sebbene
la rendita per orfani dell’AVS spetti al figlio (art. 25 cpv. 1 LAVS), finché
quest’ultimo è minorenne essa si aggiunge ai redditi del detentore
dell’autorità parentale (cfr. Laffely
Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea,
2008, n. 9 ad art. 22 LIFD, p. 384).
Analoghe considerazioni
valgono evidentemente per le rendite per orfani erogate dalla cassa pensioni e
dalla SUVA.
3.
3.1.
In relazione alla questione
della ripartizione proporzionale della deduzione sociale per figli, si è detto
che nelle relazioni intercantonali e internazionali trovano applicazione i
principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
3.2
Il Tribunale federale, in
materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera
determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti).
In particolare, i costi in
relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei
costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al
cantone di situazione dell'immobile.
Le deduzioni sociali, in
quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì
pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori
di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e
ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione
proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del
contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal
domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons.
4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p.
697.
ss.).
A tale riguardo, è la
stessa legge a stabilire il principio per cui, in caso di assoggettamento
parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente (art. 34 cpv. 5
LT e art. 213 cpv. 3 LIFD; v. anche Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001,
art. 35 LIFD, nn. 70-71, p. 886; Baumgartner,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, art. 35 LIFD, n. 36,
p. 437; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, art. 35 LIFD,
n. 4, p. 149; Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p.
121).
3.3
In applicazione dei
principi stabiliti dal Tribunale federale, nella sua giurisprudenza relativa
alla doppia imposizione intercantonale, così come ripresi dagli articoli 34
cpv. 5 LT e 213 cpv. 3 LIFD, l'Ufficio di tassazione ha correttamente
intrapreso la ripartizione delle deduzioni sociali in proporzione ai redditi ed
alla sostanza imponibili.
Ha così ammesso,
rispettivamente, il 42.14% nel 2004 ed il 42.04% nel 2005 della deduzione
sociale dal reddito (figli a carico).
4.
4.1.
Le censure della
ricorrente trascurano il presupposto su cui si fonda il sistema di tassazione
della famiglia, nel diritto tributario svizzero, ove essa è considerata
un’unità economica. In tale prospettiva, per ogni coniuge la capacità
contributiva non può essere determinata senza considerare la comunione che lo
lega all’altro partner (Jaques,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea, 2008, n. 3 ad
art. 9 LIFD, p. 136). A ciò si aggiunge l’imposizione, presso il detentore
dell’autorità parentale, dei redditi dei figli minorenni, voluta a sua volta
dal legislatore.
4.2
Non possono pertanto
essere accolte le pretese della contribuente, che vorrebbe che le fosse
concessa la deduzione integrale, per il solo fatto che le rendite spettanti
alla figlia aumentano il suo reddito imponibile. Si è detto che la regola della
ripartizione proporzionale delle deduzioni sociali, codificata agli articoli 34
cpv. 5 LT e 213 cpv. 3 LIFD, si basa proprio sul presupposto che tali deduzioni
non sono in rapporto organico con un determinato reddito. Non vi è infatti
alcun nesso causale fra la deduzione sociale ed il conseguimento della rendite
per orfani da parte della figlia di primo letto della ricorrente.
È ben vero che, se la
ricorrente non fosse sposata, avrebbe diritto alla deduzione sociale integrale,
ma la sua capacità contributiva sarebbe difficilmente paragonabile con quella
della sua famiglia attuale, comprensiva del marito, che consegue un reddito del
lavoro svolto in Italia, e di un’altra figlia.
4.3
La circostanza che al
sostentamento della figlia maggiore provveda solo la contribuente, attingendo
alle rendite menzionate ed accantonando la parte non consumata su conti bancari
a lei intestati, non muta la situazione: la giovane fa comunque parte della
famiglia e si suppone che, come tale, consumi i pasti insieme agli altri
membri, occupi una camera nello stesso appartamento e tragga profitto dalle spese
comuni (elettricità, telefono, televisione ecc.), allo stesso modo dei suoi
famigliari. È allora evidente che fa parte di un’unica economia domestica, alla
quale ovviamente dà il proprio contributo finanziario, attingendo alle rendite
per orfani che percepisce.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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