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Decisione

80.2007.182

Rendite per orfani: imponibili presso il detentore dell'autorità parentale, deduzione per figli in caso di assoggettamento parziale

20 novembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, divorziata e

risposata, è madre di __________, nata nel 1991 dal primo matrimonio, e di __________,

nata nel 2004 dal secondo matrimonio.

L’attuale marito, __________,

lavora in Italia alle dipendenze della ditta __________. Il primo marito, __________,

è invece deceduto nel 2002. Da allora, la figlia __________ è al beneficio di

una rendita AVS, di una pensione per orfani e di una rendita SUVA.

B. Nelle dichiarazioni

fiscali 2004 e 2005, la contribuente indicava, in aggiunta ai suoi elementi di

reddito, le rendite e la pensione per orfani della figlia di primo letto __________.

Il marito esponeva invece il reddito conseguito in Italia, determinante ai fini

del calcolo dell’aliquota. Da tali importi, i coniugi __________ chiedevano,

tra l’altro, la deduzione per figli a carico di fr. 10’400.– (nel 2004) e di

fr. 10'500.– (nel 2005) sia per __________ che per __________.

C. Notificando loro le

tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni di riparto del 22

novembre 2006, l’RS 1 riduceva le deduzioni per figli a carico, in proporzione ai

redditi conseguiti in Svizzera rispetto alla totalità di quelli percepiti.

La contribuente,

rappresentata da RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 28

novembre 2006, contestando il mancato riconoscimento, nella misura massima

consentita dalla legge, della deduzione sociale per la figlia __________. Al proposito

rilevava che le rendite e la pensione per orfani spettanti alla figlia minorenne

di primo letto erano state cumulate ai suoi elementi di reddito, aggiungendo poi

che il suo attuale marito, imponibile in Italia, non poteva beneficiare di

alcuna deduzione, non avendo alcun legame di parentela con __________.

D. L’Ufficio di

tassazione, con separate decisioni del 28 novembre 2007, respingeva il reclamo.

Nelle motivazioni, spiegava che le deduzioni sociali vanno ammesse in

proporzione ai fattori di reddito imponibili, siccome non si trovano in

relazione particolare con il conseguimento di determinati elementi del reddito,

ma gravano senza distinzione l’intero patrimonio.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il

riconoscimento integrale della deduzione sociale per la figlia __________. La

ricorrente ribadisce quanto esposto in sede di reclamo, precisando di

provvedere al sostentamento della figlia minorenne senza l’aiuto dell’attuale

marito, attingendo alle rendite per orfani e accantonando i risparmi su due

conti a lei intestati.

All’udienza del 30

settembre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,

illustrandole ulteriormente.

Diritto

1. 1.1.

Il diritto fiscale

svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma

si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la

Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto

che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda

anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità

territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma

possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla

sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero.

Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali

delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti

dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o

multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto

interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del

diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale

internazionale (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

1.2.

Nelle relazioni

intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale

concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3

prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti

almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4

LT).

Le persone fisiche

parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone

devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni

internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito

conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT).

Principi analoghi valgono

in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la ricorrente,

ella sarebbe vittima di un’ingiustizia, per il fatto che, da un lato, sarebbero

incluse fra i suoi redditi imponibili le rendite spettanti alla sua figlia di

primo letto e, dall’altro, la deduzione sociale per figli sarebbe ridotta in

proporzione all’insieme dei redditi suoi e del marito, che esercita l’attività

lucrativa all’estero.

2.2

Per quanto concerne il

primo aspetto, è ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, nella

misura in cui ha aggiunto ai redditi della madre le rendite versate alla figlia

minorenne __________ dall’AVS, dalla cassa pensioni del Canton Ticino e dalla

SUVA.

In effetti, il reddito dei

figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività

lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell’autorità parentale (art. 9

cpv. 2 LIFD; art. 8 cpv. 2 LT).

Ne consegue che, sebbene

la rendita per orfani dell’AVS spetti al figlio (art. 25 cpv. 1 LAVS), finché

quest’ultimo è minorenne essa si aggiunge ai redditi del detentore

dell’autorità parentale (cfr. Laffely

Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea,

2008, n. 9 ad art. 22 LIFD, p. 384).

Analoghe considerazioni

valgono evidentemente per le rendite per orfani erogate dalla cassa pensioni e

dalla SUVA.

3.

3.1.

In relazione alla questione

della ripartizione proporzionale della deduzione sociale per figli, si è detto

che nelle relazioni intercantonali e internazionali trovano applicazione i

principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

3.2

Il Tribunale federale, in

materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera

determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con

determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e

riferimenti).

In particolare, i costi in

relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono

attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi

(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei

costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al

cantone di situazione dell'immobile.

Le deduzioni sociali, in

quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì

pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori

di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e

ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione

proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del

contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal

domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons.

4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p.

697.

ss.).

A tale riguardo, è la

stessa legge a stabilire il principio per cui, in caso di assoggettamento

parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente (art. 34 cpv. 5

LT e art. 213 cpv. 3 LIFD; v. anche Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001,

art. 35 LIFD, nn. 70-71, p. 886; Baumgartner,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, art. 35 LIFD, n. 36,

p. 437; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, art. 35 LIFD,

n. 4, p. 149; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p.

121).

3.3

In applicazione dei

principi stabiliti dal Tribunale federale, nella sua giurisprudenza relativa

alla doppia imposizione intercantonale, così come ripresi dagli articoli 34

cpv. 5 LT e 213 cpv. 3 LIFD, l'Ufficio di tassazione ha correttamente

intrapreso la ripartizione delle deduzioni sociali in proporzione ai redditi ed

alla sostanza imponibili.

Ha così ammesso,

rispettivamente, il 42.14% nel 2004 ed il 42.04% nel 2005 della deduzione

sociale dal reddito (figli a carico).

4.

4.1.

Le censure della

ricorrente trascurano il presupposto su cui si fonda il sistema di tassazione

della famiglia, nel diritto tributario svizzero, ove essa è considerata

un’unità economica. In tale prospettiva, per ogni coniuge la capacità

contributiva non può essere determinata senza considerare la comunione che lo

lega all’altro partner (Jaques,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea, 2008, n. 3 ad

art. 9 LIFD, p. 136). A ciò si aggiunge l’imposizione, presso il detentore

dell’autorità parentale, dei redditi dei figli minorenni, voluta a sua volta

dal legislatore.

4.2

Non possono pertanto

essere accolte le pretese della contribuente, che vorrebbe che le fosse

concessa la deduzione integrale, per il solo fatto che le rendite spettanti

alla figlia aumentano il suo reddito imponibile. Si è detto che la regola della

ripartizione proporzionale delle deduzioni sociali, codificata agli articoli 34

cpv. 5 LT e 213 cpv. 3 LIFD, si basa proprio sul presupposto che tali deduzioni

non sono in rapporto organico con un determinato reddito. Non vi è infatti

alcun nesso causale fra la deduzione sociale ed il conseguimento della rendite

per orfani da parte della figlia di primo letto della ricorrente.

È ben vero che, se la

ricorrente non fosse sposata, avrebbe diritto alla deduzione sociale integrale,

ma la sua capacità contributiva sarebbe difficilmente paragonabile con quella

della sua famiglia attuale, comprensiva del marito, che consegue un reddito del

lavoro svolto in Italia, e di un’altra figlia.

4.3

La circostanza che al

sostentamento della figlia maggiore provveda solo la contribuente, attingendo

alle rendite menzionate ed accantonando la parte non consumata su conti bancari

a lei intestati, non muta la situazione: la giovane fa comunque parte della

famiglia e si suppone che, come tale, consumi i pasti insieme agli altri

membri, occupi una camera nello stesso appartamento e tragga profitto dalle spese

comuni (elettricità, telefono, televisione ecc.), allo stesso modo dei suoi

famigliari. È allora evidente che fa parte di un’unica economia domestica, alla

quale ovviamente dà il proprio contributo finanziario, attingendo alle rendite

per orfani che percepisce.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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