80.2007.183
Redditi esenti: guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco, non vincite a casinò stranieri
25 marzo 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2007.183
Data decisione, Autorità:
25.03.2008, CDT
Titolo:
Redditi esenti: guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco, non vincite a casinò stranieri
REDDITO ESENTE
art. 23 let. e LIFD
art. 24 let. i LIFD
art. 22 let. e LT
art. 23 let. i LT
Incarti n.
80.2007.172
80.2007.183
Lugano
25 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
·
ricorso del 5
dicembre 2007 contro la decisione del 7 novembre 2007 in materia di IC e
IFD 2004;
·
ricorso del 24
dicembre 2007 contro la decisione del 28 novembre 2007 in materia di IC
e IFD 2005.
Fatti
- RI 1 è
maestro conducente;
- nella
dichiarazione fiscale 2004 ha
indicato di avere subìto una perdita aziendale di fr. 20’110.–;
- convocato
dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio ad un’audizione il
4 settembre 2007, l’autorità lo ha avvertito che dal calcolo del dispendio risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria;
- il
contribuente ha spiegato di avere “vinto diverse somme al Casinò di Campione”, ma di non essere in grado di
comprovarlo, non essendogli stata rilasciata alcuna attestazione circa le vincite;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2004, con
decisione del 19 settembre
2007, l’Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito imponibile
in fr. 22'900.– per l’IC ed in fr. 25'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile
in fr. 220'000.–;
- in
particolare, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione della perdita aziendale ed ha imposto “altri redditi” per fr.
25'000.–;
- il
contribuente ha interposto reclamo contro questa decisione, in data 18 ottobre 2007, ribadendo di essersi mantenuto con i guadagni
del gioco, esenti d’imposta, e
di non avere avuto altri redditi professionali all’infuori di quelli dichiarati;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto in reclamo con decisione del 7 novembre 2007, argomentando che spetta al contribuente
l’onere di provare di aver potuto sopperire alle spese determinate dal suo
tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza;
- nella
fattispecie, secondo l’autorità di tassazione, la “vaga affermazione secondo la quale il dispendio famigliare è coperto da vincite al casinò” era temeraria e non fiscalmente
accertabile, sicché il reclamo doveva essere respinto;
- nella
dichiarazione fiscale 2005, il
contribuente ha invece indicato di avere subito una perdita di fr. 20'563.–;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con
decisione del 3 ottobre 2007,
l’Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito imponibile
in fr. 1'600.– per l’IC ed in fr. 4'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in
fr. 370'000.–;
- un
reclamo del contribuente è stato respinto con decisione del 28 novembre 2007;
- con due
tempestivi ricorsi, RI 1 impugna le decisioni su reclamo dell’Ufficio di tassazione,
ribadendo di avere conseguito delle vincite al Casinò di Campione, che gli hanno consentito di mantenersi
nonostante le perdite subite con l’attivi-tà di maestro conducente;
- nella
tassazione per il periodo fiscale 2005, contesta anche il valore
locativo attribuito alla sua abitazione;
- nelle sue
osservazioni del 18 febbraio 2008, la Divisione delle contribuzioni
ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso per il periodo fiscale 2005, non avendo il ricorrente
un interesse attuale degno di protezione a contestare un’imposta pari a zero.
Diritto
- per quanto
attiene all’imposta sul reddito del periodo 2005, va effettivamente confermato quanto proposto dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso;
- infatti,
oggetto di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente questioni giuridiche attuali, le cui conseguenze
gravano sul contribuente;
- questioni giuridiche astratte, che non
presentano alcuna relazione con
il periodo di tassazione in discussione, ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano
interesse degno di tutela giuridica (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, III parte, 2a ediz., Basilea 1992, n. 14
all'art. 99 DIFD, p. 224);
- l’imposta
sul reddito dovuta per il periodo
2005 ammonta, secondo la decisione su reclamo impugnata, a zero franchi, sicché è evidente che il
contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sul reddito di tale periodo fiscale;
- quanto al
periodo fiscale 2004, si tratta
invece di verificare se l’autorità di tassazione abbia operato correttamente, negando la deduzione della perdita relativa all’attività
aziendale e presumendo il conseguimento di “altri redditi” per fr. 25'000.–;
- nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale: l’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini
necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’im-posta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185);
- in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere
probatorio è ripartito nel
senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8);
- all’interno
della collaborazione che il
contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al
proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726): l’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha
tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante
(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435);
- secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in
base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
Considerandi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili;
- l’autorità
può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evolu-zione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente;
- una simile tassazione può
essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta, il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta;
- nella
fattispecie, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione della perdita dichiarata dal contribuente, ritenendo non
attendibili le indicazioni
fornite da quest’ultimo in merito alla sua attività indipendente;
- in
effetti, che i conti presentati dal ricorrente non si possano considerare affidabili
è evidente: basti pensare al fatto che vi si elencano uscite per ben fr.
20'770.85, a fronte di entrate per soli fr. 660.–;
- a parte
il fatto che fra le uscite figurano spese private (in particolare i premi
dell’assicurazione contro le malattie, per fr. 4'930.90),
anche i pretesi costi legati all’attività aziendale sono palesemente
sproporzionati alla cifra d’affari: basti pensare ai 3'900.– franchi per
l’automobile (riferiti ad una percorrenza di ben 6'500 chilometri, riferita a
lezioni pratiche di guida per un totale di fr. 225.–) o alle spese postali e
telefoniche per ben fr. 2'023.15;
- l’impressione
che si ricava dalla lettura del conto economico del ricorrente è che egli abbia
effettivamente cessato l’attività indipendente, tanto è vero che nel periodo
successivo non vi è più alcuna entrata;
- comunque,
il suddetto conto economico solleva un problema ai fini della commisurazione
del reddito imponibile del contribuente: quest’ultimo ha sostenuto spese per oltre
20'000 franchi, prima ancora di considerare quelle legate al suo sostentamento
personale, senza avere dichiarato alcuna altra entrata;
- in simili
circostanze, al contribuente incombe l’obbligo di provare come abbia fatto
fronte alle suddette spese, considerando anche la circostanza che non risulta
avere consumato sostanza (la sostanza privata è solo leggermente scesa
da fr. 2'452.– a fr. 2'151.–) ed ha addirittura ridotto i propri debiti
privati (da fr. 86'546.– a fr. 78'120.–);
- a tale
proposito, il contribuente ha sostenuto di avere conseguito delle vincite – non
quantificate né comprovate – al Casinò di Campione d’Italia;
- i soli
mezzi di prova prodotti dal ricorrente a tale riguardo sono costituiti da una dichiarazione della casa da gioco, che attesta che egli è entrato nella
casa da gioco 74 volte nel
corso del 2004, e dei buoni per ingressi gratuiti alle slot machines dello
stesso casinò;
- ciò non
basta certamente a documentare le pretese vincite, che come detto non sono
neppure state quantificate dal ricorrente;
- a questo
proposito, non è neppure condivisibile l’affermazione del ricorrente, secondo
cui i guadagni conseguiti presso il casinò di Campione non dovrebbero essere
dichiarati, essendo esenti dall’imposta sul reddito secondo l’art. 23 lett. i
LT;
- infatti,
secondo gli articoli 22 lett. e LT e 23 lett. e LIFD, sono
soggetti all’imposta sul reddito i proventi da lotterie e da manifestazioni
analoghe;
- dall’interpretazione
dei termini “manifestazioni analoghe” discende che i guadagni conseguiti nelle
case da gioco sono a loro volta imponibili (cfr. sentenza del Tribunale
federale del 31 maggio 2002 n.2A.50/2002 consid. 2.2);
- dopo
l’entrata in vigore degli articoli 23 lett. i LT e 24 lett. i LIFD,
che dal 1° aprile 2000 esentano i guadagni dei giochi d’azzardo nelle case da
gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco, si è posto
il problema se tale esenzione si estenda anche alle vincite ottenute nei casinò
stranieri, che non sono chiaramente disciplinati dalla legge federale sulle
case da gioco;
- l’interpretazione
letterale esclude tale estensione (Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 56 ad art. 24 LIFD, p. 624; Paschoud, Survol des récentes
modifications [1998/99] du droit fédéral concernant les impôts directs, RDAF
56/2000 II, p. 5; di diverso avviso: Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, Basilea, 2000, n. 33 ad art. 24 LIFD, p. 282; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di ],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 46 ad art.
24.
LIFD, p. 432);
- la discriminazione delle vincite
nelle case da gioco straniere rispetto a quelle svizzere troverebbe la sua
giustificazione nel fatto che il gettito della tassa cui sono
soggetti i casinò svizzeri è impiegato per coprire il contributo federale
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. art. 106
cpv. 3 Cost.), cosa che evidentemente non vale per le case da gioco situate
all’estero (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 99 ad art. 24 LIFD, p. 363);
- il
contribuente era dunque tenuto a dichiarare le vincite conseguite al Casinò di
Campione, a prescindere dal fatto che la direzione della casa da gioco non gli
abbia rilasciato un’attestazione in tal senso;
- indipendentemente
dall’assoggettamento fiscale delle vincite in questione, egli non è comunque
stato in grado di comprovare il fatto di aver potuto beneficiare di tali entrate
per far fronte alle spese esposte nel conto economico della sua ditta ed a quelle
per il proprio sostentamento personale;
- a questo
riguardo, la valutazione del suo fabbisogno finanziario, effettuata
dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, appare addirittura
prudenziale, giacché l’importo di fr. 25'000.– supera di poco i costi indicati
nel conto economico (che da soli superano già 20'000 franchi);
- la
quantificazione del reddito del contribuente deve pertanto essere confermata,
sebbene la decisione impugnata
non sia tecnicamente una tassazione d’ufficio secondo
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- la
rinuncia alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, non
esclude infatti di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per
apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (sentenza
del TF del 22 febbraio 2006 n.2A.561/2005);
- non
avendo il contribuente apportato la prova della provenienza dei mezzi serviti
al proprio sostentamento personale ed alle altre spese fatte valere, l’autorità
di tassazione non poteva che presumere l’esistenza di redditi non dichiarati;
- la
decisione relativa alla tassazione per il periodo fiscale 2004 deve allora
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di IC/IFD 2004 è irricevibile.
1.2. Il
ricorso in materia di IC/IFD 2005 è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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