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Decisione

80.2007.183

Redditi esenti: guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco, non vincite a casinò stranieri

25 marzo 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 è

maestro conducente;

- nella

dichiarazione fiscale 2004 ha

indicato di avere subìto una perdita aziendale di fr. 20’110.–;

- convocato

dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio ad un’audizione il

4 settembre 2007, l’autorità lo ha avvertito che dal calcolo del dispendio risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria;

- il

contribuente ha spiegato di avere “vinto diverse somme al Casinò di Campione”, ma di non essere in grado di

comprovarlo, non essendogli stata rilasciata alcuna attestazione circa le vincite;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2004, con

decisione del 19 settembre

2007, l’Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito imponibile

in fr. 22'900.– per l’IC ed in fr. 25'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile

in fr. 220'000.–;

- in

particolare, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione della perdita aziendale ed ha imposto “altri redditi” per fr.

25'000.–;

- il

contribuente ha interposto reclamo contro questa decisione, in data 18 ottobre 2007, ribadendo di essersi mantenuto con i guadagni

del gioco, esenti d’imposta, e

di non avere avuto altri redditi professionali all’infuori di quelli dichiarati;

- l’Ufficio di tassazione ha respinto in reclamo con decisione del 7 novembre 2007, argomentando che spetta al contribuente

l’onere di provare di aver potuto sopperire alle spese determinate dal suo

tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza;

- nella

fattispecie, secondo l’autorità di tassazione, la “vaga affermazione secondo la quale il dispendio famigliare è coperto da vincite al casinò” era temeraria e non fiscalmente

accertabile, sicché il reclamo doveva essere respinto;

- nella

dichiarazione fiscale 2005, il

contribuente ha invece indicato di avere subito una perdita di fr. 20'563.–;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2005, con

decisione del 3 ottobre 2007,

l’Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito imponibile

in fr. 1'600.– per l’IC ed in fr. 4'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in

fr. 370'000.–;

- un

reclamo del contribuente è stato respinto con decisione del 28 novembre 2007;

- con due

tempestivi ricorsi, RI 1 impugna le decisioni su reclamo dell’Ufficio di tassazione,

ribadendo di avere conseguito delle vincite al Casinò di Campione, che gli hanno consentito di mantenersi

nonostante le perdite subite con l’attivi-tà di maestro conducente;

- nella

tassazione per il periodo fiscale 2005, contesta anche il valore

locativo attribuito alla sua abitazione;

- nelle sue

osservazioni del 18 febbraio 2008, la Divisione delle contribuzioni

ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso per il periodo fiscale 2005, non avendo il ricorrente

un interesse attuale degno di protezione a contestare un’imposta pari a zero.

Diritto

- per quanto

attiene all’imposta sul reddito del periodo 2005, va effettivamente confermato quanto proposto dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso;

- infatti,

oggetto di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente questioni giuridiche attuali, le cui conseguenze

gravano sul contribuente;

- questioni giuridiche astratte, che non

presentano alcuna relazione con

il periodo di tassazione in discussione, ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano

interesse degno di tutela giuridica (Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, III parte, 2a ediz., Basilea 1992, n. 14

all'art. 99 DIFD, p. 224);

- l’imposta

sul reddito dovuta per il periodo

2005 ammonta, secondo la decisione su reclamo impugnata, a zero franchi, sicché è evidente che il

contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sul reddito di tale periodo fiscale;

- quanto al

periodo fiscale 2004, si tratta

invece di verificare se l’autorità di tassazione abbia operato correttamente, negando la deduzione della perdita relativa all’attività

aziendale e presumendo il conseguimento di “altri redditi” per fr. 25'000.–;

- nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale: l’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini

necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’im-posta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185);

- in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere

probatorio è ripartito nel

senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8);

- all’interno

della collaborazione che il

contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al

proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726): l’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha

tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri

obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante

(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435);

- secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in

base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante

diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi

Considerandi

imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti

attendibili;

- l’autorità

può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evolu-zione patrimoniale e

del tenore di vita del contribuente;

- una simile tassazione può

essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta, il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta;

- nella

fattispecie, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione della perdita dichiarata dal contribuente, ritenendo non

attendibili le indicazioni

fornite da quest’ultimo in merito alla sua attività indipendente;

- in

effetti, che i conti presentati dal ricorrente non si possano considerare affidabili

è evidente: basti pensare al fatto che vi si elencano uscite per ben fr.

20'770.85, a fronte di entrate per soli fr. 660.–;

- a parte

il fatto che fra le uscite figurano spese private (in particolare i premi

dell’assicurazione contro le malattie, per fr. 4'930.90),

anche i pretesi costi legati all’attività aziendale sono palesemente

sproporzionati alla cifra d’affari: basti pensare ai 3'900.– franchi per

l’automobile (riferiti ad una percorrenza di ben 6'500 chilometri, riferita a

lezioni pratiche di guida per un totale di fr. 225.–) o alle spese postali e

telefoniche per ben fr. 2'023.15;

- l’impressione

che si ricava dalla lettura del conto economico del ricorrente è che egli abbia

effettivamente cessato l’attività indipendente, tanto è vero che nel periodo

successivo non vi è più alcuna entrata;

- comunque,

il suddetto conto economico solleva un problema ai fini della commisurazione

del reddito imponibile del contribuente: quest’ultimo ha sostenuto spese per oltre

20'000 franchi, prima ancora di considerare quelle legate al suo sostentamento

personale, senza avere dichiarato alcuna altra entrata;

- in simili

circostanze, al contribuente incombe l’obbligo di provare come abbia fatto

fronte alle suddette spese, considerando anche la circostanza che non risulta

avere consumato sostanza (la sostanza privata è solo leggermente scesa

da fr. 2'452.– a fr. 2'151.–) ed ha addirittura ridotto i propri debiti

privati (da fr. 86'546.– a fr. 78'120.–);

- a tale

proposito, il contribuente ha sostenuto di avere conseguito delle vincite – non

quantificate né comprovate – al Casinò di Campione d’Italia;

- i soli

mezzi di prova prodotti dal ricorrente a tale riguardo sono costituiti da una dichiarazione della casa da gioco, che attesta che egli è entrato nella

casa da gioco 74 volte nel

corso del 2004, e dei buoni per ingressi gratuiti alle slot machines dello

stesso casinò;

- ciò non

basta certamente a documentare le pretese vincite, che come detto non sono

neppure state quantificate dal ricorrente;

- a questo

proposito, non è neppure condivisibile l’affermazione del ricorrente, secondo

cui i guadagni conseguiti presso il casinò di Campione non dovrebbero essere

dichiarati, essendo esenti dall’imposta sul reddito secondo l’art. 23 lett. i

LT;

- infatti,

secondo gli articoli 22 lett. e LT e 23 lett. e LIFD, sono

soggetti all’imposta sul reddito i proventi da lotterie e da manifestazioni

analoghe;

- dall’interpretazione

dei termini “manifestazioni analoghe” discende che i guadagni conseguiti nelle

case da gioco sono a loro volta imponibili (cfr. sentenza del Tribunale

federale del 31 maggio 2002 n.2A.50/2002 consid. 2.2);

- dopo

l’entrata in vigore degli articoli 23 lett. i LT e 24 lett. i LIFD,

che dal 1° aprile 2000 esentano i guadagni dei giochi d’azzardo nelle case da

gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco, si è posto

il problema se tale esenzione si estenda anche alle vincite ottenute nei casinò

stranieri, che non sono chiaramente disciplinati dalla legge federale sulle

case da gioco;

- l’interpretazione

letterale esclude tale estensione (Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 56 ad art. 24 LIFD, p. 624; Paschoud, Survol des récentes

modifications [1998/99] du droit fédéral concernant les impôts directs, RDAF

56/2000 II, p. 5; di diverso avviso: Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, Basilea, 2000, n. 33 ad art. 24 LIFD, p. 282; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di ],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 46 ad art.

24.

LIFD, p. 432);

- la discriminazione delle vincite

nelle case da gioco straniere rispetto a quelle svizzere troverebbe la sua

giustificazione nel fatto che il gettito della tassa cui sono

soggetti i casinò svizzeri è impiegato per coprire il contributo federale

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. art. 106

cpv. 3 Cost.), cosa che evidentemente non vale per le case da gioco situate

all’estero (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 99 ad art. 24 LIFD, p. 363);

- il

contribuente era dunque tenuto a dichiarare le vincite conseguite al Casinò di

Campione, a prescindere dal fatto che la direzione della casa da gioco non gli

abbia rilasciato un’attestazione in tal senso;

- indipendentemente

dall’assoggettamento fiscale delle vincite in questione, egli non è comunque

stato in grado di comprovare il fatto di aver potuto beneficiare di tali entrate

per far fronte alle spese esposte nel conto economico della sua ditta ed a quelle

per il proprio sostentamento personale;

- a questo

riguardo, la valutazione del suo fabbisogno finanziario, effettuata

dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, appare addirittura

prudenziale, giacché l’importo di fr. 25'000.– supera di poco i costi indicati

nel conto economico (che da soli superano già 20'000 franchi);

- la

quantificazione del reddito del contribuente deve pertanto essere confermata,

sebbene la decisione impugnata

non sia tecnicamente una tassazione d’ufficio secondo

gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- la

rinuncia alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, non

esclude infatti di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per

apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (sentenza

del TF del 22 febbraio 2006 n.2A.561/2005);

- non

avendo il contribuente apportato la prova della provenienza dei mezzi serviti

al proprio sostentamento personale ed alle altre spese fatte valere, l’autorità

di tassazione non poteva che presumere l’esistenza di redditi non dichiarati;

- la

decisione relativa alla tassazione per il periodo fiscale 2004 deve allora

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IC/IFD 2004 è irricevibile.

1.2. Il

ricorso in materia di IC/IFD 2005 è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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