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Decisione

80.2007.22

Imposta sugli utili immobiliari: ricorso, legittimazione, differimento dell'imposizione, calcolo utile differito, non svantaggio diretto

31 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

- che con

atto pubblico del 21 maggio 2001, iscritto a Registro fondiario il 30 maggio

2005, i coniugi RI 1 e RI 2 alienavano al dott. __________ la part. __________

RFD di __________, al prezzo di fr. 1'650'000.–;

- che nella

dichiarazione per l’imposta

sugli utili immobiliari, inoltrata il 22 febbraio 2002, i venditori includevano

nel valore di alienazione, oltre al prezzo rogato, un ulteriore importo di fr.

270'000.– a titolo di “altri elementi imponibili”;

- che, al

proposito, spiegavano che il fondo, nella configurazione risultante dal

previsto frazionamento, era già stato oggetto di un precedente contratto di

compravendita, concluso con i coniugi __________ il 20 giugno 2000, ma mai

perfezionatosi a causa dei problemi finanziari sopraggiunti a questi ultimi;

- che in

questo contesto, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, le parti avevano

così sottoscritto una convenzione, nella quale i coniugi __________ riconoscevano

di essere debitori dell’importo complessivo di fr. 270'000.–, di cui fr. 250'000.–

“a titolo di risarcimento onnicomprensivo di tutti i danni di qualsiasi natura

imputabili direttamente o indirettamente alla rottura contrattuale” e fr.

20'000.– a tacitazione della nota professionale dell’arch. RI 1, da saldare mediante

compensazione con quanto da loro già versato al momento della firma del contratto;

che, per

quanto ancora qui di interesse, il 30 maggio 2003 i coniugi __________ perfezionavano

l’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, destinato alla

costruzione della loro abitazione primaria, al prezzo di fr. 900'000.–;

- che con

successivo scritto del 17 luglio 2003, i contribuenti chiedevano quindi all’autorità

fiscale il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare realizzato con la

vendita della part. __________ RFD di __________;

- che

notificando loro la tassazione

dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 ottobre 2006, poi confermata con la decisione su reclamo

qui impugnata, l’Ufficio di tassazione concedeva il postulato differimento

dell’imposizione secondo l’art. 125 lett. f e g LT, mentre

commisurava il valore di alienazione limitatamente al prezzo rogato di fr.

1'650'000.–, considerando invece l’importo di fr. 270'000.– un indennizzo per

il mancato esercizio di un diritto a norma dell’art. 22 lett. d LT, imponibile

ordinariamente nella loro partita fiscale;

- che con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano

il valore di alienazione stabilito dall’autorità di tassazione, evidenziando il

carattere economicamente unitario ed ininterrotto delle due operazioni immobiliari;

- che, in

realtà, essi censurano la decisione impugnata nella misura in cui considera

l’importo di fr. 270'000.– quale indennizzo per il mancato esercizio di un

diritto, aggiungendo inoltre che tale importo non potrebbe neppure essere

Considerandi

definito quale reddito da sostanza immobiliare;

- che, in merito

al calcolo dell’utile soggetto all’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 128

cpv. 1 LT stabilisce che l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il

valore di alienazione e il

valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento), mentre il cpv.

2.

precisa che per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante

il precedente trasferimento;

- che disposizioni

particolari sono poi previste per i casi in cui viene alienato un immobile il

cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita: in particolare, quando il precedente trasferimento è

stato oggetto di tassazione

differita secondo l’articolo 125 lettere f e g – si tratta delle

due ipotesi di reinvestimento – il calcolo dell’utile tiene conto anche

dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita e l’acquisto di quest’ultimo

immobile fa stato per la durata della proprietà (art. 128 cpv. 5 LT);

- che, nonostante

la formulazione ambigua, che

lascerebbe intendere che al momento del differimento si debba intraprendere una

sorta di calcolo “provvisorio”

dell’utile conseguito con l’alienazione che è oggetto della tassazione differita, è evidente che il calcolo dell’utile imponibile va

intrapreso solo al momento della successiva alienazione imponibile;

- che il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse

degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di

diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- che, in

altri termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione,

ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica,

ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e

con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489)

- che, in

concreto, l’Ufficio di tassazione ha concesso il differimento dell’imposizione

dell’utile immobiliare a motivo del suo reinvestimento in un’abitazione

primaria sostitutiva (art. 125 lett. g LT), con la conseguenza che

nessuna imposta è dovuta dai contribuenti;

- che in

effetti i ricorrenti hanno operato un acquisto sostitutivo per un ammontare

complessivo di fr. 2'358'790.– (comprendente il prezzo d’acquisto del terreno

ed i costi di costruzione comprovati), importo che è superiore al ricavo della

vendita immobiliare in questione, sia escludendo il citato indennizzo (valore

di alienazione: fr. 1'650'000.–), sia includendolo (valore di alienazione: fr.

1'920'000.–);

- che, così

stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto

per i coniugi __________ che, opponendosi, vorrebbero in sostanza calcolare

l’utile immobiliare sulla base di un valore di alienazione più elevato di quello

preso in considerazione dall’autorità di tassazione;

- che infatti,

in nessuno dei due casi, essi potrebbero essere chiamati a pagare un’imposta

sull’utile immobiliare conseguito con l’alienazione litigiosa;

- che i

ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione

impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF

2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

- che, del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

Dispositivo

dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261

ss. = StE 2001 B 96.11 N. 6);

- che è pur

vero che la decisione impugnata menziona un utile imponibile di fr. 178'154.–, ma

si tratta di un’indicazione che non ha alcun valore ai fini del calcolo

dell’imposta;

- che, per

le ragioni precedentemente esposte, sarebbe stato sufficiente indicare il

ricavo dell’alienazione (fr. 1'650'000.– oppure fr. 1'920'000.–) e l’importo

reinvestito (fr. 2'358'790.–) per giustificare il differimento dell’imposizione;

- che ogni

ulteriore indicazione non ha alcuna incidenza sulla decisione e non può quindi

essere ritenuta parte del dispositivo della stessa (cfr., al proposito,

decisione CDT n. 80.2006.153 del 2 maggio 2007);

- che la

questione di sapere se l’importo di fr. 270'000.– va effettivamente qualificato

quale indennizzo per il mancato esercizio di un diritto oppure quale reddito da

sostanza immobiliare non va invece chiarita in questa sede, bensì nell’ambito

del procedimento sulla loro tassazione ordinaria;

- che il

ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò

irricevibile;

- che,

visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

terzi implicati

PI 1

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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