80.2007.22
Imposta sugli utili immobiliari: ricorso, legittimazione, differimento dell'imposizione, calcolo utile differito, non svantaggio diretto
31 gennaio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2007.22
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: ricorso, legittimazione, differimento dell'imposizione, calcolo utile differito, non svantaggio diretto
RECLAMO
art. 128 LT
Incarto n.
80.2007.22
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Matteo Cassina, in sostituzione di Stefano Bernasconi, astenutosi
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 gennaio 2007 contro la decisione del 27
dicembre 2006 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
Ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che con
atto pubblico del 21 maggio 2001, iscritto a Registro fondiario il 30 maggio
2005, i coniugi RI 1 e RI 2 alienavano al dott. __________ la part. __________
RFD di __________, al prezzo di fr. 1'650'000.–;
- che nella
dichiarazione per l’imposta
sugli utili immobiliari, inoltrata il 22 febbraio 2002, i venditori includevano
nel valore di alienazione, oltre al prezzo rogato, un ulteriore importo di fr.
270'000.– a titolo di “altri elementi imponibili”;
- che, al
proposito, spiegavano che il fondo, nella configurazione risultante dal
previsto frazionamento, era già stato oggetto di un precedente contratto di
compravendita, concluso con i coniugi __________ il 20 giugno 2000, ma mai
perfezionatosi a causa dei problemi finanziari sopraggiunti a questi ultimi;
- che in
questo contesto, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, le parti avevano
così sottoscritto una convenzione, nella quale i coniugi __________ riconoscevano
di essere debitori dell’importo complessivo di fr. 270'000.–, di cui fr. 250'000.–
“a titolo di risarcimento onnicomprensivo di tutti i danni di qualsiasi natura
imputabili direttamente o indirettamente alla rottura contrattuale” e fr.
20'000.– a tacitazione della nota professionale dell’arch. RI 1, da saldare mediante
compensazione con quanto da loro già versato al momento della firma del contratto;
che, per
quanto ancora qui di interesse, il 30 maggio 2003 i coniugi __________ perfezionavano
l’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, destinato alla
costruzione della loro abitazione primaria, al prezzo di fr. 900'000.–;
- che con
successivo scritto del 17 luglio 2003, i contribuenti chiedevano quindi all’autorità
fiscale il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare realizzato con la
vendita della part. __________ RFD di __________;
- che
notificando loro la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 ottobre 2006, poi confermata con la decisione su reclamo
qui impugnata, l’Ufficio di tassazione concedeva il postulato differimento
dell’imposizione secondo l’art. 125 lett. f e g LT, mentre
commisurava il valore di alienazione limitatamente al prezzo rogato di fr.
1'650'000.–, considerando invece l’importo di fr. 270'000.– un indennizzo per
il mancato esercizio di un diritto a norma dell’art. 22 lett. d LT, imponibile
ordinariamente nella loro partita fiscale;
- che con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano
il valore di alienazione stabilito dall’autorità di tassazione, evidenziando il
carattere economicamente unitario ed ininterrotto delle due operazioni immobiliari;
- che, in
realtà, essi censurano la decisione impugnata nella misura in cui considera
l’importo di fr. 270'000.– quale indennizzo per il mancato esercizio di un
diritto, aggiungendo inoltre che tale importo non potrebbe neppure essere
Considerandi
definito quale reddito da sostanza immobiliare;
- che, in merito
al calcolo dell’utile soggetto all’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 128
cpv. 1 LT stabilisce che l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il
valore di alienazione e il
valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento), mentre il cpv.
2.
precisa che per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante
il precedente trasferimento;
- che disposizioni
particolari sono poi previste per i casi in cui viene alienato un immobile il
cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita: in particolare, quando il precedente trasferimento è
stato oggetto di tassazione
differita secondo l’articolo 125 lettere f e g – si tratta delle
due ipotesi di reinvestimento – il calcolo dell’utile tiene conto anche
dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita e l’acquisto di quest’ultimo
immobile fa stato per la durata della proprietà (art. 128 cpv. 5 LT);
- che, nonostante
la formulazione ambigua, che
lascerebbe intendere che al momento del differimento si debba intraprendere una
sorta di calcolo “provvisorio”
dell’utile conseguito con l’alienazione che è oggetto della tassazione differita, è evidente che il calcolo dell’utile imponibile va
intrapreso solo al momento della successiva alienazione imponibile;
- che il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse
degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di
diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- che, in
altri termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione,
ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica,
ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e
con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489)
- che, in
concreto, l’Ufficio di tassazione ha concesso il differimento dell’imposizione
dell’utile immobiliare a motivo del suo reinvestimento in un’abitazione
primaria sostitutiva (art. 125 lett. g LT), con la conseguenza che
nessuna imposta è dovuta dai contribuenti;
- che in
effetti i ricorrenti hanno operato un acquisto sostitutivo per un ammontare
complessivo di fr. 2'358'790.– (comprendente il prezzo d’acquisto del terreno
ed i costi di costruzione comprovati), importo che è superiore al ricavo della
vendita immobiliare in questione, sia escludendo il citato indennizzo (valore
di alienazione: fr. 1'650'000.–), sia includendolo (valore di alienazione: fr.
1'920'000.–);
- che, così
stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto
per i coniugi __________ che, opponendosi, vorrebbero in sostanza calcolare
l’utile immobiliare sulla base di un valore di alienazione più elevato di quello
preso in considerazione dall’autorità di tassazione;
- che infatti,
in nessuno dei due casi, essi potrebbero essere chiamati a pagare un’imposta
sull’utile immobiliare conseguito con l’alienazione litigiosa;
- che i
ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione
impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- che, del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
Dispositivo
dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261
ss. = StE 2001 B 96.11 N. 6);
- che è pur
vero che la decisione impugnata menziona un utile imponibile di fr. 178'154.–, ma
si tratta di un’indicazione che non ha alcun valore ai fini del calcolo
dell’imposta;
- che, per
le ragioni precedentemente esposte, sarebbe stato sufficiente indicare il
ricavo dell’alienazione (fr. 1'650'000.– oppure fr. 1'920'000.–) e l’importo
reinvestito (fr. 2'358'790.–) per giustificare il differimento dell’imposizione;
- che ogni
ulteriore indicazione non ha alcuna incidenza sulla decisione e non può quindi
essere ritenuta parte del dispositivo della stessa (cfr., al proposito,
decisione CDT n. 80.2006.153 del 2 maggio 2007);
- che la
questione di sapere se l’importo di fr. 270'000.– va effettivamente qualificato
quale indennizzo per il mancato esercizio di un diritto oppure quale reddito da
sostanza immobiliare non va invece chiarita in questa sede, bensì nell’ambito
del procedimento sulla loro tassazione ordinaria;
- che il
ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò
irricevibile;
- che,
visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
PI 1
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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