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Decisione

80.2007.25

Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero

26 febbraio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del mese di marzo del 2003, RI 1 ha notificato la propria partenza da Locarno

per __________ (AG) per il 1° aprile 2003. L’Ufficio controllo abitanti del Comune di Locarno ha allora provveduto

all’invio degli atti al Comune

di __________.

Con

scritto dell’8 novembre 2005, l’Ufficio di tassazione del Comune

di Seon si è rivolto all’Ufficio di tassazione di

Locarno, inviandogli copia di una decisione, con la quale la commissione in materia di imposte del Canton Argovia aveva accolto un reclamo

della contribuente e riconosciuto che quest’ultima non aveva mai trasferito il

proprio domicilio in quel Cantone. Nella decisione in questione, si affermava anche che la contribuente era rimasta assoggettata

illimitamente nel Canton Ticino. Alla luce di tale decisione, l’Ufficio di tassazione del

Comune di __________ ha invitato l’autorità di tassazione di Locarno ad assoggettare all’imposta la contribuente per

l’intero periodo fiscale 2003.

Nella stessa lettera, ha anche informato l’autorità ticinese che la contribuente

ha incassato nel periodo fra il

1° aprile e il 31 dicembre 2003 un importo di fr. 105'749.– da tale “__________”.

B. Il

20 settembre 2006, l’Ufficio di

tassazione di Locarno ha

inviato alla contribuente un formulario per la dichiarazione

d’imposta 2003, attribuendole un termine fino al 30 ottobre 2006 per inoltrarlo

compilato.

La

contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 in data 18 ottobre 2006, dichiarando redditi del

lavoro per fr. 2'342.– e redditi della sostanza per fr. 17'175.–.

C. Con

decisione del 15 novembre 2006,

l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato a RI 1 la

tassazione IC/IFD 2003. Oltre

al reddito del lavoro di fr. 2'153.–, ha aggiunto un reddito dell’attività

indipendente di fr. 62'597.– e “altri redditi” per fr. 500.–. Il

reddito imponibile è stato così determinato in fr. 60'700.– per l’IC

ed in fr. 61'000.– per l’IFD.

Nella

motivazione della decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di avere aggiunto il

reddito dell’attività indipendente “sulla base degli elementi noti all’autorità

fiscale”.

D. La contribuente

ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2006, contestando di essere stata

assoggettata illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino fra il 1° aprile

2003 e la fine di luglio del

2004. Ha allegato una dichiarazione dell’Ufficio

controllo abitanti del Comune di Locarno, che conferma la sua partenza per __________

il 1° aprile 2003 e il suo rientro dal Brasile il 1° agosto 2004.

E. Con decisione

dell’8 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, argomentando che “la dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di Locarno che attesta la partenza della

contribuente per __________ AG il 1.4.2003 è frutto di un malinteso ed è

superata dai fatti”. Facendo poi riferimento alla decisione dell’autorità argoviese, l’Ufficio di tassazione ha

ribadito che la contribuente è rimasta assoggettata illimitatamente nel Canton

Ticino per tutto il 2003.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere stata assoggettata all’imposta

nel Canton Ticino dopo il 30 marzo 2003. Afferma di essersi recata all’estero

“per un periodo indeterminato”

e di essere rientrata a Locarno il 1° agosto 2004. Durante l’assenza

all’estero, avrebbe “usufruito di appoggio privato”.

Diritto

1. 1.1.

Il diritto tributario

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un

solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2

cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto

federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando

una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno

30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno

90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure

una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta

federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di

collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.

art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in

Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4

cpv. 1 lett. a LT).

1.2.

Per

ammettere un trasferimento di domicilio, non è sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicilio, alla luce dell’insieme delle

circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure

la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore

fino alla fine del 1994 – non faccia più rinvio al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicilio fiscale, il contenuto giuridico di tale

nozione è tuttavia rimasto

immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicilio in più di un luogo; inoltre, il domicilio costituito sussiste fino all’acquisto di

uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia

annunciato la propria partenza dall’ultimo domicilio o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare

l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale)

finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza del Tribunale

federale n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000

del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art.

8 LIFD, p. 131).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è incontestato che la ricorrente abbia avuto il proprio domicilio civile e fiscale a __________ fino al 31 marzo 2003. A partire dal

1° aprile 2003, ha tuttavia annunciato la partenza per __________ (AG), suo

comune di origine. Alla luce delle informazioni ricevute dalla stessa contribuente, l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha

provveduto ad inviare gli atti al Comune di __________. Le autorità di

quest’ultimo comune hanno allora iniziato la procedura di tassazione della contribuente, la quale ha

compilato ed inoltrato regolarmente la dichiarazione fiscale. Dopo l’intimazione della decisione

di tassazione, ha tuttavia

contestato l’assoggettamento illimitato nel Canton Argovia. Nella procedura di

reclamo, il rappresentante della contribuente ha negato che quest’ultima avesse

disdetto la sua abitazione di

Locarno per partenza per l’estero. Sulla base delle affermazioni del rappresentante della contribuente,

l’autorità fiscale argoviese ha concluso che il Comune di __________ ha

commesso un errore, annunciando la sua partenza, essendosi trattato solo di una

dimora di breve durata all’estero (9 mesi); inoltre, la contribuente non ha

costituito un domicilio

all’estero né vi ha pagato le imposte.

2.2

Applicando

la giurisprudenza del Tribunale federale, è chiaro che la decisione impugnata deve essere confermata. In

nessun modo la ricorrente ha comprovato di aver costituito un domicilio all’estero, limitandosi per contro ad

affermare laconicamente di essere partita per l’estero “per un tempo

indeterminato”. Ha sì dimostrato, mediante l’esibizione dei visti sul suo passaporto, frequenti viaggi in __________ e a __________

nel corso del 2002 e del 2003, ma ciò non è certo sufficiente per provare di

avere costituito un domicilio

in uno di questi Stati. Fra l’altro, non può essere certamente trascurata la

circostanza che, durante il periodo che avrebbe trascorso al suo nuovo domicilio estero, ella ha mantenuto l’appartamento

di __________, al cui indirizzo ha continuato a ricevere per esempio gli estratti dei conti bancari e le

attestazioni dei debiti (cfr.

la documentazione agli atti).

D’altronde,

la contestazione della ricorrente

si fonda esclusivamente sulla dichiarazione dell’Ufficio

controllo abitanti del Comune di Locarno, secondo la quale ella è partita per __________

(AG) il 1° aprile 2003 ed è rientrata a Locarno dal Brasile il 1° agosto 2004.

Ma, come si è già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale ha sempre attribuito

un rilievo estremamente limitato agli aspetti formali ed in particolar modo al

domicilio politico: secondo

l’Alta Corte, il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici, non diversamente dalle altre relazioni che concernono la persona assoggettata

all’imposta, costituiscono semplici indizi per la determinazione del domicilio fiscale (DTF 132 I 29 consid. 4.1).

2.3

La tesi

della ricorrente desta perplessità anche dal punto di vista della buona fede.

Dapprima la contribuente ha annunciato all’autorità comunale la propria

partenza per il Comune di origine; poi, ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale del Canton Argovia, lo ha compilato e inoltrato senza

alcuna obiezione; solo dopo

aver ricevuto la decisione di

tassazione ha contestato

l’assoggettamento illimitato in quel cantone. A questo punto, una sequenza

simile si è riprodotta nei rapporti con l’autorità ticinese: ricevuta la

comunicazione del Comune di __________,

l’Ufficio di tassazione di __________ le ha inviato il

formulario per la dichiarazione fiscale, che ella ha prontamente

compilato ed inoltrato; ricevuta la tassazione, ha contestato l’assoggettamento all’imposta, sostenendo di

essere stata all’estero.

Se si

considera il fatto che la ricorrente non ha mai spiegato in quale Stato estero

avrebbe avuto il domicilio nel

periodo litigioso, il suo atteggiamento sembra indicare

la sola preoccupazione di non

pagare le imposte in nessun luogo.

3.

La

decisione contestata deve

conseguentemente essere confermata. Per quanto attiene agli elementi

imponibili, né nel reclamo né nel ricorso la contribuente ha sollevato alcuna

contestazione, sebbene

l’autorità di tassazione abbia

aggiunto dei fattori ulteriori

rispetto a quelli dichiarati. Anche a tale riguardo, l’Ufficio di tassazione si è tuttavia fondato sulle informazioni ricevute dall’autorità fiscale del Canton __________, che aveva accertato

che nel periodo fra il 1°

aprile ed il 31 dicembre 2003 la contribuente aveva incassato un importo di fr.

105'749.–. Richiesta di fornire informazioni in merito a “__________”, da cui provenivano i versamenti sul suo

conto bancario, la contribuente

si è limitata a sostenere che si trattava di una persona che l’aveva sostenuta,

ma si è rifiutata di fornire altre spiegazioni, argomentando che “Herr __________” avrebbe preteso “discrezione”.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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