80.2007.25
Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero
26 febbraio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2007.25
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero
APPARTENENZA PERSONALE
art. 3 cpv. 1 LIFD
art. 3 cpv. 2 LIFD
art. 2 cpv. 1 LT
art. 2 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2007.25
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 febbraio
2007 contro la decisione dell’8 gennaio
2007 in materia di IC e IFD 2003.
Fatti
A. Nel
corso del mese di marzo del 2003, RI 1 ha notificato la propria partenza da Locarno
per __________ (AG) per il 1° aprile 2003. L’Ufficio controllo abitanti del Comune di Locarno ha allora provveduto
all’invio degli atti al Comune
di __________.
Con
scritto dell’8 novembre 2005, l’Ufficio di tassazione del Comune
di Seon si è rivolto all’Ufficio di tassazione di
Locarno, inviandogli copia di una decisione, con la quale la commissione in materia di imposte del Canton Argovia aveva accolto un reclamo
della contribuente e riconosciuto che quest’ultima non aveva mai trasferito il
proprio domicilio in quel Cantone. Nella decisione in questione, si affermava anche che la contribuente era rimasta assoggettata
illimitamente nel Canton Ticino. Alla luce di tale decisione, l’Ufficio di tassazione del
Comune di __________ ha invitato l’autorità di tassazione di Locarno ad assoggettare all’imposta la contribuente per
l’intero periodo fiscale 2003.
Nella stessa lettera, ha anche informato l’autorità ticinese che la contribuente
ha incassato nel periodo fra il
1° aprile e il 31 dicembre 2003 un importo di fr. 105'749.– da tale “__________”.
B. Il
20 settembre 2006, l’Ufficio di
tassazione di Locarno ha
inviato alla contribuente un formulario per la dichiarazione
d’imposta 2003, attribuendole un termine fino al 30 ottobre 2006 per inoltrarlo
compilato.
La
contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 in data 18 ottobre 2006, dichiarando redditi del
lavoro per fr. 2'342.– e redditi della sostanza per fr. 17'175.–.
C. Con
decisione del 15 novembre 2006,
l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato a RI 1 la
tassazione IC/IFD 2003. Oltre
al reddito del lavoro di fr. 2'153.–, ha aggiunto un reddito dell’attività
indipendente di fr. 62'597.– e “altri redditi” per fr. 500.–. Il
reddito imponibile è stato così determinato in fr. 60'700.– per l’IC
ed in fr. 61'000.– per l’IFD.
Nella
motivazione della decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di avere aggiunto il
reddito dell’attività indipendente “sulla base degli elementi noti all’autorità
fiscale”.
D. La contribuente
ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2006, contestando di essere stata
assoggettata illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino fra il 1° aprile
2003 e la fine di luglio del
2004. Ha allegato una dichiarazione dell’Ufficio
controllo abitanti del Comune di Locarno, che conferma la sua partenza per __________
il 1° aprile 2003 e il suo rientro dal Brasile il 1° agosto 2004.
E. Con decisione
dell’8 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, argomentando che “la dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di Locarno che attesta la partenza della
contribuente per __________ AG il 1.4.2003 è frutto di un malinteso ed è
superata dai fatti”. Facendo poi riferimento alla decisione dell’autorità argoviese, l’Ufficio di tassazione ha
ribadito che la contribuente è rimasta assoggettata illimitatamente nel Canton
Ticino per tutto il 2003.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere stata assoggettata all’imposta
nel Canton Ticino dopo il 30 marzo 2003. Afferma di essersi recata all’estero
“per un periodo indeterminato”
e di essere rientrata a Locarno il 1° agosto 2004. Durante l’assenza
all’estero, avrebbe “usufruito di appoggio privato”.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto tributario
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un
solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2
cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando
una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure
una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta
federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di
collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.
art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in
Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4
cpv. 1 lett. a LT).
1.2.
Per
ammettere un trasferimento di domicilio, non è sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicilio, alla luce dell’insieme delle
circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure
la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore
fino alla fine del 1994 – non faccia più rinvio al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicilio fiscale, il contenuto giuridico di tale
nozione è tuttavia rimasto
immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicilio in più di un luogo; inoltre, il domicilio costituito sussiste fino all’acquisto di
uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia
annunciato la propria partenza dall’ultimo domicilio o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare
l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale)
finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza del Tribunale
federale n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000
del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art.
8 LIFD, p. 131).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è incontestato che la ricorrente abbia avuto il proprio domicilio civile e fiscale a __________ fino al 31 marzo 2003. A partire dal
1° aprile 2003, ha tuttavia annunciato la partenza per __________ (AG), suo
comune di origine. Alla luce delle informazioni ricevute dalla stessa contribuente, l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha
provveduto ad inviare gli atti al Comune di __________. Le autorità di
quest’ultimo comune hanno allora iniziato la procedura di tassazione della contribuente, la quale ha
compilato ed inoltrato regolarmente la dichiarazione fiscale. Dopo l’intimazione della decisione
di tassazione, ha tuttavia
contestato l’assoggettamento illimitato nel Canton Argovia. Nella procedura di
reclamo, il rappresentante della contribuente ha negato che quest’ultima avesse
disdetto la sua abitazione di
Locarno per partenza per l’estero. Sulla base delle affermazioni del rappresentante della contribuente,
l’autorità fiscale argoviese ha concluso che il Comune di __________ ha
commesso un errore, annunciando la sua partenza, essendosi trattato solo di una
dimora di breve durata all’estero (9 mesi); inoltre, la contribuente non ha
costituito un domicilio
all’estero né vi ha pagato le imposte.
2.2
Applicando
la giurisprudenza del Tribunale federale, è chiaro che la decisione impugnata deve essere confermata. In
nessun modo la ricorrente ha comprovato di aver costituito un domicilio all’estero, limitandosi per contro ad
affermare laconicamente di essere partita per l’estero “per un tempo
indeterminato”. Ha sì dimostrato, mediante l’esibizione dei visti sul suo passaporto, frequenti viaggi in __________ e a __________
nel corso del 2002 e del 2003, ma ciò non è certo sufficiente per provare di
avere costituito un domicilio
in uno di questi Stati. Fra l’altro, non può essere certamente trascurata la
circostanza che, durante il periodo che avrebbe trascorso al suo nuovo domicilio estero, ella ha mantenuto l’appartamento
di __________, al cui indirizzo ha continuato a ricevere per esempio gli estratti dei conti bancari e le
attestazioni dei debiti (cfr.
la documentazione agli atti).
D’altronde,
la contestazione della ricorrente
si fonda esclusivamente sulla dichiarazione dell’Ufficio
controllo abitanti del Comune di Locarno, secondo la quale ella è partita per __________
(AG) il 1° aprile 2003 ed è rientrata a Locarno dal Brasile il 1° agosto 2004.
Ma, come si è già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale ha sempre attribuito
un rilievo estremamente limitato agli aspetti formali ed in particolar modo al
domicilio politico: secondo
l’Alta Corte, il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici, non diversamente dalle altre relazioni che concernono la persona assoggettata
all’imposta, costituiscono semplici indizi per la determinazione del domicilio fiscale (DTF 132 I 29 consid. 4.1).
2.3
La tesi
della ricorrente desta perplessità anche dal punto di vista della buona fede.
Dapprima la contribuente ha annunciato all’autorità comunale la propria
partenza per il Comune di origine; poi, ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale del Canton Argovia, lo ha compilato e inoltrato senza
alcuna obiezione; solo dopo
aver ricevuto la decisione di
tassazione ha contestato
l’assoggettamento illimitato in quel cantone. A questo punto, una sequenza
simile si è riprodotta nei rapporti con l’autorità ticinese: ricevuta la
comunicazione del Comune di __________,
l’Ufficio di tassazione di __________ le ha inviato il
formulario per la dichiarazione fiscale, che ella ha prontamente
compilato ed inoltrato; ricevuta la tassazione, ha contestato l’assoggettamento all’imposta, sostenendo di
essere stata all’estero.
Se si
considera il fatto che la ricorrente non ha mai spiegato in quale Stato estero
avrebbe avuto il domicilio nel
periodo litigioso, il suo atteggiamento sembra indicare
la sola preoccupazione di non
pagare le imposte in nessun luogo.
3.
La
decisione contestata deve
conseguentemente essere confermata. Per quanto attiene agli elementi
imponibili, né nel reclamo né nel ricorso la contribuente ha sollevato alcuna
contestazione, sebbene
l’autorità di tassazione abbia
aggiunto dei fattori ulteriori
rispetto a quelli dichiarati. Anche a tale riguardo, l’Ufficio di tassazione si è tuttavia fondato sulle informazioni ricevute dall’autorità fiscale del Canton __________, che aveva accertato
che nel periodo fra il 1°
aprile ed il 31 dicembre 2003 la contribuente aveva incassato un importo di fr.
105'749.–. Richiesta di fornire informazioni in merito a “__________”, da cui provenivano i versamenti sul suo
conto bancario, la contribuente
si è limitata a sostenere che si trattava di una persona che l’aveva sostenuta,
ma si è rifiutata di fornire altre spiegazioni, argomentando che “Herr __________” avrebbe preteso “discrezione”.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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