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Decisione

80.2007.26

Deduzione spese professionali: perfezionamento, operatrice sociale, corso postdiploma in mediazione

31 gennaio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

ha svolto nel 2004 l’attività di educatrice alle dipendenze della __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2004, la

contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 18'778.– per spese professionali, così composto:

spese di

trasporto fr. 2'028.–

doppia

economia domestica fr. 3'000.–

altre

spese professionali (forfait) fr.

2'300.–

perfezionamento professionale fr. 11'450.–

Ques’ultimo

importo, a sua volta, era costituito dalla tassa d’iscrizione ad un corso postdiploma in mediazione, organizzato dalla Scuola

Universitaria Professionale

della Svizzera Italiana (SUPSI), e dalle spese per trasferte, pasti e acquisto

di libri, legate alla frequenza del corso stesso.

B. Notificando

alla contribuente la tassazione

IC/IFD 2004, con decisione del

27 settembre 2006, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona ammetteva

in deduzione, per spese professionali, l’importo di fr. 5'000.–, così

composto:

spese di

trasporto fr. 700.–

doppia

economia domestica fr. 2'000.–

altre

spese professionali (forfait) fr.

2'300.–

Per

quanto attiene alle spese di perfezionamento professionale,

la loro deduzione era negata,

“difettando i requisiti di legge”. In relazione alle spese di trasporto, non aveva ammesso quelle per il mezzo

privato, “considerata l’esiguità della distanza fra luogo di lavoro e domicilio”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 ottobre 2006, chiedendo in particolar modo la

deduzione delle spese di perfezionamento professionale e quella dei costi per la trasferta settimanale a Lugano, “in

quanto gli orari di lavoro non coincidono con quelli dei mezzi pubblici”.

D. Con

decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione respingeva

il reclamo della contribuente. Alla luce delle indicazioni fornite telefonicamente dal rappresentante di quest’ultima, argomentava

che i corsi frequentati non potevano essere qualificati “corsi di mero aggiornamento, di ripasso o rielaborazione di nozioni già acquisite”, situandosi piuttosto “al di là della normale ed

usuale nozione fiscale di perfezionamento”.

In merito

alle spese di trasporto per la trasferta a Lugano, le negava invece “tenuto

conto anche delle spese rifuse dal datore di lavoro”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di perfezionamento per fr. 11'450.–, spiegando che il corso di mediazione organizzato dalla SUPSI “è stato

seguito per scopi lavorativi in quanto, ora presso l’ufficio tutoria del comune di __________ e in

precedenza presso la __________ a __________ … si trova varie volte nella posizione di mediatrice”. Chiede poi la deduzione delle spese per recarsi

settimanalmente a Lugano, argomentando che “la rifusione spese nel certificato di salario si riferisce all’uso dell’auto privata durante il lavoro e non per

il tragitto casa-lavoro”.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese

inerenti al perfezionamento e

alla riqualificazione connessi

con l'esercizio dell'attività

professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Le spese

per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l'esercizio dell'attuale

attività professionale e nella

misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente

l'imposizione delle persone fisiche).

Non è invece ammessa la deduzione

delle spese di formazione vera

e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2

DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l'IFD le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l'esercizio dell'attuale

attività professionale e nella

misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.

34 lett. b LIFD).

1.2.1.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e

conoscenze per l'esercizio di

una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34

LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

Sono

invece spese di perfezionamento

quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In

questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di

ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,

congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che

possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di

una professione già appresa ed

esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di

maestria (Circolare dell'

Amministrazione federale delle

contribuzioni, n. 26 del 22

settembre 1995, n. 3.2).

1.2.2.

Sono

altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento

dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese

sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono considerate

spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento

della professione come tale o a

seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono

affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale

preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

In altre

parole, la riqualificazione

deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad

es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.

80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)

1.3.

Il

Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono

deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente

correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le

effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità

di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per

non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale

del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.

3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE

2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:

StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17

ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 2.3.1).

Quali spese di perfezionamento

professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione

già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di

formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri

legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di

una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento

del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in

quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si

situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi

presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle

competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.

Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione

professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza

o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento

ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono

infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,

rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court

(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004

del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003

del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD

II-2006 pp. 574-575).

1.4.

Il

Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità

necessarie all’esercizio di una

determinata professione (ad

esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, gli studi di post-diploma, ecc.) non

sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è

infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a quel momento.

Rilevante

per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove

conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento

alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:

StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.

3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).

1.5.

Uno degli

aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene

attribuito alla valutazione del

caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del

contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del

corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il

corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga

considerato perfezionamento per

una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo

frequenta per esempio subito

dopo la conclusione degli studi

(Beusch, Bildungskosten – Eine

Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen

in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der

Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del

18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer,

Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).

1.6.

Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è

suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo

di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP

2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che

definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26

cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in

due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:

- nella

misura in cui la formazione

professionale continua serve a

“rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte

LFPr), corrisponde alla nozione

di perfezionamento;

- quando

invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la

flessibilità professionale

(art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o

di riqualificazione.

Tale

criterio permetterebbe di

suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:

§

la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice

da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto

esaminare la situazione

personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;

§

la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che

prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo

protetto dalla Confederazione

(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci

grossi problemi di delimitazione;

§

i corsi che non trasmettono vere e proprie

conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili

nell’attività professionale

quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa

può essere perfezionamento per

chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione

tuttavia delle lingue nazionali

e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei

programmi informatici;

§

infine gli studi postdiploma o master: in questi

casi la valutazione del caso concreto

diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del

carattere di costo di perfezionamento

(Beusch, Bildungskosten, cit., nn.

39-51).

1.7.

Ragionamenti analoghi sono contenuti in un

recente rapporto del Consiglio

federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli

Stati Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a

sua volta sullo studio, presentato

nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore

dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni. In una lista di

esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e

studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua

vengono qualificati perfezionamento

quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di

altri idiomi (Studie der

Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre

2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).

1.8.

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

quindi negato la deduzione per

spese di perfezionamento

professionale ai costi

affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze

necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001

p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una

contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua

volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr.

CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio

2006).

Per

contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente

all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita

mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il

sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta

delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto

dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale

il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP)

presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento

professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso

vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al

conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39

del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un

corso di perfezionamento

deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto

tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava

in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la

legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, la ricorrente, che risulta essere operatrice sociale, ha frequentato

nel corso del 2004 il modulo di base del Corso Postdiploma in Mediazione, organizzato dalla Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera

Italiana (SUPSI).

2.2

Dalla documentazione prodotta

dalla ricorrente, si evince che il Corso Postdiploma in Mediazione è composto

da un modulo di base e da un modulo di specializzazione a scelta; per poter accedere

ai corsi di specializzazione è obbligatorio avere seguito il modulo di base.

Quest’ultimo, che può anche essere frequentato da solo, comporta 120 ore-lezione

in 14 giorni. Requisito per l’iscrizione è una laurea universitaria, un diploma

di una scuola universitaria professionale o di una scuola sociale superiore, oltre

all’esperienza professionale di almeno due anni. È poi prevista l’ammissione di

altri candidati “su dossier”.

2.3

Il corso frequentato dalla

ricorrente si fonda chiaramente sull’art. 8 della Legge federale

del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71), che prevede che le SUP organizzino attività di perfezionamento

(in tedesco “Weiterbildung”) professionale, per permettere agli studenti di approfondire le loro conoscenze

in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi settori.

A tale

riguardo, l’art. 6 dell’Ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP; RS 414.711), nella versione in vigore dal 5 ottobre 2005 precisa che le

attività di perfezionamento

devono distinguersi chiaramente dai cicli di studio di bachelor e di master.

Più

eloquente era la versione

precedente dello stesso art. 6 cpv. OSUP, secondo cui sono considerati attività

di perfezionamento professionale in particolare:

a. i corsi postdiploma;

b. gli studi

postdiploma.

I corsi postdiploma

consentono, in generale, ai titolari di un diploma di una scuola universitaria

o di un scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze

all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici. Ai partecipanti è

rilasciato un attestato (art. 6 cpv. 2 OSUP).

Gli

studi postdiploma presuppongono, in generale, l’ottenimento di un

diploma di una scuola universitaria o di una scuola specializzata superiore.

Essi consentono agli studenti di approfondire le proprie conoscenze in un

settore specifico o di acquisire conoscenze specifiche in un nuovo settore. Gli

studi postdiploma si concludono con un esame. La scuola universitaria professionale

rilascia a chi ha superato l’esame finale un «postdiploma» riconosciuto a

livello federale (art. 6 cpv. 3 OSUP).

2.4

Come ha sottolineato questa

Camera in una già ricordata sentenza del 2005, la semplice lettura della

disposizione citata permette di stabilire che la frequenza del “corso

postdiploma” è cosa ben diversa da quella dello “studio postdiploma” (RtiD I-2006 n. 8t). Mentre il primo mira a “adeguare le

conoscenze” del diplomato “all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici”

e porta al rilascio di un semplice attestato, il secondo ha uno scopo ben più

ambizioso (approfondire le conoscenze in un settore specifico o acquisire

conoscenze specifiche in un nuovo settore) e permette di conseguire un

“postdiploma” riconosciuto dalla Confederazione.

2.5

Nel caso della ricorrente,

non è noto quale sia la sua formazione di base, poiché lei non l’ha mai

precisata né l’Ufficio di tassazione se ne è informato. Per il fatto che è

operatrice sociale, si può supporre che abbia precedentemente conseguito il

diploma di laurea (bachelor) in lavoro sociale, rilasciato dalla stessa SUPSI.

Dopo tale formazione, la frequenza del corso di mediazione può senz’altro

essere considerata un corso di perfezionamento, interpretando quest’ultima nozione

con una certa latitudine, seguendo peraltro le indicazioni fornite dalla stessa

legge federale sulle scuole universitarie professionali. Sebbene sia innegabile

che il corso in questione offra a chi lo segue delle conoscenze complementari

rispetto alla formazione di base, non dispensa comunque competenze tali da

indirizzare verso una nuova professione e quindi un’attività diversa da quella

appresa. Del resto, come già ricordato, è la stessa prassi dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni che, considerando perfezionamento professionale il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, apre la strada ad

un’intepretazione estensiva della

nozione di perfezionamento.

2.6

Ne consegue che i costi

per la frequenza del corso postdiploma in mediazione possono essere dedotti dal

reddito imponibile della ricorrente. Può pertanto essere ammessa la deduzione

delle tasse di iscrizione (fr. 7'600.–) e delle spese di trasferta e per i

pasti fuori casa. Considerato il fatto che il corso in questione si svolge in 14 giorni di lezione, le spese fatte valere a tale riguardo appaiono eccessive: fr. 2'400.– per il

trasporto e fr. 950.– per i pranzi. Dalla documentazione agli atti, risulta inoltre che parte del corso si è svolta “in

forma residenziale”, in due alberghi di Ascona. Anche in relazione alle spese per l’acquisto di libri,

manca ogni giustificativo.

Si giustifica pertanto il

rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi il numero di giorni

effettivi di presenza a Manno, sede principale del corso, e le spese per libri.

3.

3.1.

La ricorrente contesta

infine la mancata deduzione delle spese per la trasferta settimanale a Lugano,

nell’ambito del suo lavoro presso la Fondazione Diamante.

3.2

Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese

professionali le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il

compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il

contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più

vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50

cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le

automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2004 del 23

dicembre 2003).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata

(per il periodo 2005: fr. 700.–

all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e

fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a

frase Ordinanza del 10 febbraio

1993).

3.3

Nel caso in esame, l’Ufficio

di tassazione ha negato la deduzione delle spese di trasporto per la trasferta

settimanale a Lugano, basandosi sul certificato di salario rilasciato alla

ricorrente dal suo datore di lavoro, in cui si indica quale luogo di lavoro

Bellinzona e si aggiunge che alla dipendente è stato rimborsato un importo di

fr. 1'122.– per spese d’auto.

L’autorità

di tassazione ha così ritenuto

che le spese per la trasferta a Lugano siano già state assunte dal datore di

lavoro. In effetti, il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al

lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una

controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di

spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in

Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo

stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e

telefoniche, colazioni

d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo

gli spostamenti a destinazione

di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento

ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia

il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p.

397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

Lo stesso

codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con

il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha

diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione,

nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO).

Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse

pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del

veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b

cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,

cit., pp. 401-405).

3.4

La

ricorrente nega che le spese rimborsategli dal datore di lavoro ed indicate sul

certificato di salario siano

quelle relative alla trasferta settimanale a Lugano, ma non ha allegato alcun

documento a comprova di tale affermazione. Del resto, l’Ufficio di tassazione non

le ha chiesto di documentare le sue affermazioni ed ha motivato il rifiuto della deduzione in questione per

la prima volta con la decisione

su reclamo.

Anche su

questo aspetto, è dunque opportuno annullare la decisione e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione,

perché adotti una nuova decisione,

dopo avere proceduto alle verifiche seguenti:

- quale

sia la sede di lavoro in base al contratto con la __________;

- se

il contratto preveda un obbligo di presenza a Lugano una volta alla settimana e

come disciplini la questione

del rimborso delle relative spese;

- a

cosa di riferisca la rifusione

di spese per fr. 1'122.– che figura sul certificato di salario.

4.

Il ricorso è dunque

almeno parzialmente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 24 gennaio 2007 è

annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché:

- conceda

alla ricorrente la deduzione

delle spese di perfezionamento,

dopo aver verificato i costi per trasferte, pasti e libri;

- adotti

una nuova decisione sulle spese

di trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro, dopo gli accertamenti indicati al consid. 3.4.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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