80.2007.26
Deduzione spese professionali: perfezionamento, operatrice sociale, corso postdiploma in mediazione
31 gennaio 2008Italiano24 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2007.26
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CDT
Titolo:
Deduzione spese professionali: perfezionamento, operatrice sociale, corso postdiploma in mediazione
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2007.26
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 febbraio
2007 contro la decisione del 24 gennaio
2007 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. RI 1
ha svolto nel 2004 l’attività di educatrice alle dipendenze della __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2004, la
contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 18'778.– per spese professionali, così composto:
spese di
trasporto fr. 2'028.–
doppia
economia domestica fr. 3'000.–
altre
spese professionali (forfait) fr.
2'300.–
perfezionamento professionale fr. 11'450.–
Ques’ultimo
importo, a sua volta, era costituito dalla tassa d’iscrizione ad un corso postdiploma in mediazione, organizzato dalla Scuola
Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana (SUPSI), e dalle spese per trasferte, pasti e acquisto
di libri, legate alla frequenza del corso stesso.
B. Notificando
alla contribuente la tassazione
IC/IFD 2004, con decisione del
27 settembre 2006, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona ammetteva
in deduzione, per spese professionali, l’importo di fr. 5'000.–, così
composto:
spese di
trasporto fr. 700.–
doppia
economia domestica fr. 2'000.–
altre
spese professionali (forfait) fr.
2'300.–
Per
quanto attiene alle spese di perfezionamento professionale,
la loro deduzione era negata,
“difettando i requisiti di legge”. In relazione alle spese di trasporto, non aveva ammesso quelle per il mezzo
privato, “considerata l’esiguità della distanza fra luogo di lavoro e domicilio”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 ottobre 2006, chiedendo in particolar modo la
deduzione delle spese di perfezionamento professionale e quella dei costi per la trasferta settimanale a Lugano, “in
quanto gli orari di lavoro non coincidono con quelli dei mezzi pubblici”.
D. Con
decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di tassazione respingeva
il reclamo della contribuente. Alla luce delle indicazioni fornite telefonicamente dal rappresentante di quest’ultima, argomentava
che i corsi frequentati non potevano essere qualificati “corsi di mero aggiornamento, di ripasso o rielaborazione di nozioni già acquisite”, situandosi piuttosto “al di là della normale ed
usuale nozione fiscale di perfezionamento”.
In merito
alle spese di trasporto per la trasferta a Lugano, le negava invece “tenuto
conto anche delle spese rifuse dal datore di lavoro”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di perfezionamento per fr. 11'450.–, spiegando che il corso di mediazione organizzato dalla SUPSI “è stato
seguito per scopi lavorativi in quanto, ora presso l’ufficio tutoria del comune di __________ e in
precedenza presso la __________ a __________ … si trova varie volte nella posizione di mediatrice”. Chiede poi la deduzione delle spese per recarsi
settimanalmente a Lugano, argomentando che “la rifusione spese nel certificato di salario si riferisce all’uso dell’auto privata durante il lavoro e non per
il tragitto casa-lavoro”.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese
inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi
con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente
l'imposizione delle persone fisiche).
Non è invece ammessa la deduzione
delle spese di formazione vera
e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2
DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l'IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.
34 lett. b LIFD).
1.2.1.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l'esercizio di
una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34
LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In
questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di
ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,
congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che
possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di
una professione già appresa ed
esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare dell'
Amministrazione federale delle
contribuzioni, n. 26 del 22
settembre 1995, n. 3.2).
1.2.2.
Sono
altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento
dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono considerate
spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento
della professione come tale o a
seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono
affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale
preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre
parole, la riqualificazione
deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad
es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.
80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)
1.3.
Il
Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono
deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente
correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le
effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità
di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per
non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale
del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.
3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE
2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:
StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17
ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 2.3.1).
Quali spese di perfezionamento
professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione
già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di
formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri
legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di
una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento
del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in
quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si
situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi
presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle
competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.
Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione
professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza
o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono
infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,
rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court
(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004
del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003
del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD
II-2006 pp. 574-575).
1.4.
Il
Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità
necessarie all’esercizio di una
determinata professione (ad
esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, gli studi di post-diploma, ecc.) non
sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è
infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a quel momento.
Rilevante
per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove
conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento
alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:
StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.
3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).
1.5.
Uno degli
aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene
attribuito alla valutazione del
caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del
contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del
corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il
corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga
considerato perfezionamento per
una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo
frequenta per esempio subito
dopo la conclusione degli studi
(Beusch, Bildungskosten – Eine
Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen
in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del
18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer,
Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).
1.6.
Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è
suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo
di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP
2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che
definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26
cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in
due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:
- nella
misura in cui la formazione
professionale continua serve a
“rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte
LFPr), corrisponde alla nozione
di perfezionamento;
- quando
invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la
flessibilità professionale
(art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o
di riqualificazione.
Tale
criterio permetterebbe di
suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:
§
la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice
da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto
esaminare la situazione
personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;
§
la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che
prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo
protetto dalla Confederazione
(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci
grossi problemi di delimitazione;
§
i corsi che non trasmettono vere e proprie
conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili
nell’attività professionale
quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa
può essere perfezionamento per
chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione
tuttavia delle lingue nazionali
e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei
programmi informatici;
§
infine gli studi postdiploma o master: in questi
casi la valutazione del caso concreto
diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del
carattere di costo di perfezionamento
(Beusch, Bildungskosten, cit., nn.
39-51).
1.7.
Ragionamenti analoghi sono contenuti in un
recente rapporto del Consiglio
federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli
Stati Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a
sua volta sullo studio, presentato
nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore
dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni. In una lista di
esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e
studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua
vengono qualificati perfezionamento
quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di
altri idiomi (Studie der
Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre
2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).
1.8.
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
quindi negato la deduzione per
spese di perfezionamento
professionale ai costi
affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze
necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001
p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una
contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua
volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr.
CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio
2006).
Per
contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente
all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita
mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il
sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta
delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto
dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale
il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP)
presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento
professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso
vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al
conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39
del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un
corso di perfezionamento
deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto
tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava
in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la
legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, la ricorrente, che risulta essere operatrice sociale, ha frequentato
nel corso del 2004 il modulo di base del Corso Postdiploma in Mediazione, organizzato dalla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI).
2.2
Dalla documentazione prodotta
dalla ricorrente, si evince che il Corso Postdiploma in Mediazione è composto
da un modulo di base e da un modulo di specializzazione a scelta; per poter accedere
ai corsi di specializzazione è obbligatorio avere seguito il modulo di base.
Quest’ultimo, che può anche essere frequentato da solo, comporta 120 ore-lezione
in 14 giorni. Requisito per l’iscrizione è una laurea universitaria, un diploma
di una scuola universitaria professionale o di una scuola sociale superiore, oltre
all’esperienza professionale di almeno due anni. È poi prevista l’ammissione di
altri candidati “su dossier”.
2.3
Il corso frequentato dalla
ricorrente si fonda chiaramente sull’art. 8 della Legge federale
del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71), che prevede che le SUP organizzino attività di perfezionamento
(in tedesco “Weiterbildung”) professionale, per permettere agli studenti di approfondire le loro conoscenze
in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi settori.
A tale
riguardo, l’art. 6 dell’Ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP; RS 414.711), nella versione in vigore dal 5 ottobre 2005 precisa che le
attività di perfezionamento
devono distinguersi chiaramente dai cicli di studio di bachelor e di master.
Più
eloquente era la versione
precedente dello stesso art. 6 cpv. OSUP, secondo cui sono considerati attività
di perfezionamento professionale in particolare:
a. i corsi postdiploma;
b. gli studi
postdiploma.
I corsi postdiploma
consentono, in generale, ai titolari di un diploma di una scuola universitaria
o di un scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze
all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici. Ai partecipanti è
rilasciato un attestato (art. 6 cpv. 2 OSUP).
Gli
studi postdiploma presuppongono, in generale, l’ottenimento di un
diploma di una scuola universitaria o di una scuola specializzata superiore.
Essi consentono agli studenti di approfondire le proprie conoscenze in un
settore specifico o di acquisire conoscenze specifiche in un nuovo settore. Gli
studi postdiploma si concludono con un esame. La scuola universitaria professionale
rilascia a chi ha superato l’esame finale un «postdiploma» riconosciuto a
livello federale (art. 6 cpv. 3 OSUP).
2.4
Come ha sottolineato questa
Camera in una già ricordata sentenza del 2005, la semplice lettura della
disposizione citata permette di stabilire che la frequenza del “corso
postdiploma” è cosa ben diversa da quella dello “studio postdiploma” (RtiD I-2006 n. 8t). Mentre il primo mira a “adeguare le
conoscenze” del diplomato “all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici”
e porta al rilascio di un semplice attestato, il secondo ha uno scopo ben più
ambizioso (approfondire le conoscenze in un settore specifico o acquisire
conoscenze specifiche in un nuovo settore) e permette di conseguire un
“postdiploma” riconosciuto dalla Confederazione.
2.5
Nel caso della ricorrente,
non è noto quale sia la sua formazione di base, poiché lei non l’ha mai
precisata né l’Ufficio di tassazione se ne è informato. Per il fatto che è
operatrice sociale, si può supporre che abbia precedentemente conseguito il
diploma di laurea (bachelor) in lavoro sociale, rilasciato dalla stessa SUPSI.
Dopo tale formazione, la frequenza del corso di mediazione può senz’altro
essere considerata un corso di perfezionamento, interpretando quest’ultima nozione
con una certa latitudine, seguendo peraltro le indicazioni fornite dalla stessa
legge federale sulle scuole universitarie professionali. Sebbene sia innegabile
che il corso in questione offra a chi lo segue delle conoscenze complementari
rispetto alla formazione di base, non dispensa comunque competenze tali da
indirizzare verso una nuova professione e quindi un’attività diversa da quella
appresa. Del resto, come già ricordato, è la stessa prassi dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni che, considerando perfezionamento professionale il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, apre la strada ad
un’intepretazione estensiva della
nozione di perfezionamento.
2.6
Ne consegue che i costi
per la frequenza del corso postdiploma in mediazione possono essere dedotti dal
reddito imponibile della ricorrente. Può pertanto essere ammessa la deduzione
delle tasse di iscrizione (fr. 7'600.–) e delle spese di trasferta e per i
pasti fuori casa. Considerato il fatto che il corso in questione si svolge in 14 giorni di lezione, le spese fatte valere a tale riguardo appaiono eccessive: fr. 2'400.– per il
trasporto e fr. 950.– per i pranzi. Dalla documentazione agli atti, risulta inoltre che parte del corso si è svolta “in
forma residenziale”, in due alberghi di Ascona. Anche in relazione alle spese per l’acquisto di libri,
manca ogni giustificativo.
Si giustifica pertanto il
rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi il numero di giorni
effettivi di presenza a Manno, sede principale del corso, e le spese per libri.
3.
3.1.
La ricorrente contesta
infine la mancata deduzione delle spese per la trasferta settimanale a Lugano,
nell’ambito del suo lavoro presso la Fondazione Diamante.
3.2
Secondo
gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese
professionali le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il
compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il
contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più
vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50
cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le
automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2004 del 23
dicembre 2003).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di
lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso
vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata
(per il periodo 2005: fr. 700.–
all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e
fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a
frase Ordinanza del 10 febbraio
1993).
3.3
Nel caso in esame, l’Ufficio
di tassazione ha negato la deduzione delle spese di trasporto per la trasferta
settimanale a Lugano, basandosi sul certificato di salario rilasciato alla
ricorrente dal suo datore di lavoro, in cui si indica quale luogo di lavoro
Bellinzona e si aggiunge che alla dipendente è stato rimborsato un importo di
fr. 1'122.– per spese d’auto.
L’autorità
di tassazione ha così ritenuto
che le spese per la trasferta a Lugano siano già state assunte dal datore di
lavoro. In effetti, il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una
controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di
spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in
Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo
stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e
telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento
ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia
il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p.
397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso
codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con
il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione,
nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO).
Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse
pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del
veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b
cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
cit., pp. 401-405).
3.4
La
ricorrente nega che le spese rimborsategli dal datore di lavoro ed indicate sul
certificato di salario siano
quelle relative alla trasferta settimanale a Lugano, ma non ha allegato alcun
documento a comprova di tale affermazione. Del resto, l’Ufficio di tassazione non
le ha chiesto di documentare le sue affermazioni ed ha motivato il rifiuto della deduzione in questione per
la prima volta con la decisione
su reclamo.
Anche su
questo aspetto, è dunque opportuno annullare la decisione e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione,
perché adotti una nuova decisione,
dopo avere proceduto alle verifiche seguenti:
- quale
sia la sede di lavoro in base al contratto con la __________;
- se
il contratto preveda un obbligo di presenza a Lugano una volta alla settimana e
come disciplini la questione
del rimborso delle relative spese;
- a
cosa di riferisca la rifusione
di spese per fr. 1'122.– che figura sul certificato di salario.
4.
Il ricorso è dunque
almeno parzialmente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su
reclamo del 24 gennaio 2007 è
annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché:
- conceda
alla ricorrente la deduzione
delle spese di perfezionamento,
dopo aver verificato i costi per trasferte, pasti e libri;
- adotti
una nuova decisione sulle spese
di trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro, dopo gli accertamenti indicati al consid. 3.4.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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