80.2007.27
Reddito attività dipendente: versamento destinato a finanziare riscatto cassa pensione, inclusione contributi sociali, deduzione contributi
10 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2007.27
Data decisione, Autorità:
10.04.2008, CDT
Titolo:
Reddito attività dipendente: versamento destinato a finanziare riscatto cassa pensione, inclusione contributi sociali, deduzione contributi
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 33 cpv. 1 let. d LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 16 cpv. 1 LT
art. 18 cpv. 1 LT
art. 32 cpv. 1 let. d LT
art. 7 let. p OAVS
Incarto n.
80.2007.27
Lugano
10 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
Segretario
Fiorenzo Gianinazzi
Parti
RI 1
contro
RS 1
Oggetto
ricorso del 9 febbraio
2007 contro la decisione del 31 gennaio
2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1
è stata dipendente del __________ fino al marzo 2005, quando è stata pensionata.
Dal
certificato di salario si
evince che nel 2005 le è stato versato uno stipendio lordo di fr. 99'543.–, comprensivo anche di un contributo di fr.
75'000.– versatole per il riscatto nella previdenza professionale. Al netto dei contributi
AVS/AI/IPG/AD/AINP e della previdenza professionale, lo stipendio
netto ammonta a fr. 96'861.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2005, con
decisione del 15 novembre 2006,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr.
52'900.– per l’IC ed in fr. 54'600.– per l’IFD. Aveva in particolar modo
ammesso in deduzione il
contributo di fr. 75'000.– versato per il riscatto nel 2° Pilastro.
La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 novembre 2006, contestando l’imposizione dell’importo di fr. 4'054.55, che
avrebbe dovuto essere considerato contributo sociale e non reddito imponibile.
L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo, con decisione del 31
gennaio 2007, argomentando che
“il salario netto imponibile è
quello figurante sul certificato di salario ovvero fr. 96'861.–, già al netto dei contributi sociali pagati
dalla contribuente”. Aggiungeva che i “contributi sociali a carico della banca
per conto però della reclamante” costituivano reddito imponibile.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento all’imposta
dell’importo di fr. 4'054.55, costituito dai contributi sociali a carico del
datore di lavoro. Tale importo è stato aggiunto allo stipendio del 2005, ma dovrebbe essere dedotto
trattandosi di contributi sociali.
Diritto
1. 1.1.
Deve
anzitutto essere confermata la decisione impugnata, nella misura in cui ha considerato imponibile
l’importo di fr. 4'054.55, costituito dai contributi sociali sulla prestazione di fr. 75'000.– versata alla
ricorrente per finanziare un riscatto nella previdenza professionale.
1.2.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la
totalità dei proventi, periodici
e unici. Gli articoli 18 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD precisano che sono imponibili
tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o
pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d’anzianità,
gratificazioni, mance,
tantièmes e altre prestazioni
valutabili in denaro.
Come ha
spiegato il __________ nella sua lettera del 25 febbraio 2008 alla Camera di diritto tributario, esso ha finanziato “a titolo volontario” i costi della cassa pensione relativi al pensionamento anticipato della contribuente. In tale contesto, “i contributi
del datore di lavoro e del dipendente per l’AVS e l’AD sono sostenuti dal datore
di lavoro”. Il datore di lavoro ha considerato tale prestazione “parte integrante del salario lordo determinante” e l’ha pertanto
inserita nel certificato di salario.
1.3.
È la
stessa Costituzione federale ad
affermare il principio per cui
l’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (AVS) è finanziata con i contributi degli assicurati e
che la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro (art.
112 cpv. 3 Cost.). Tutte le disposizioni che obbligano il datore di lavoro a contribuire in una misura
determinata alla previdenza sociale dei lavoratori sono imperative (DTF 107 II
436 consid. 4). Il principio
della parità implica che il datore di lavoro sia obbligato, da un lato, a
dedurre dallo stipendio i
contributi sociali a carico del dipendente, per versarli all’assicurazione competente, e, dall’altro, a versare
un’uguale quota a suo carico. Si può pertanto distinguere fra stipendio lordo (quello dovuto al dipendente prima
della deduzione dei contributi
a carico del dipendente stesso), stipendio netto (quello dovuto al dipendente dopo deduzione di tutti i contributi sociali) e
stipendio lordo-lordo (cioè la somma dello stipendio lordo e dei contributi a carico del
datore di lavoro). Per i conti del datore di lavoro è solo quest’ultimo che è
determinante, mentre per il dipendente è rilevante solo lo stipendio netto (Koller,
commento a DTF 127 III 449, in AJP 2002 p. 590).
Nei
rapporti contrattuali fra datore di lavoro e dipendente, la regola è che si
convenga uno stipendio lordo,
con la conseguenza che il datore di lavoro deve sopportare i contributi a
carico del datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione convenuta; può per contro detrarre i contributi a carico del
dipendente. Le parti sono però libere di pattuire una retribuzione al netto o addirittura al lordo-lordo;
trattandosi di eccezioni alla
regola, l’onere della prova è a carico del dipendente, nel primo caso, e del
datore di lavoro, nel secondo (Koller,
loc. cit.).
1.4.
La
pattuizione di una retribuzione netta ha effetti solo fra le parti
contraenti. Nei confronti delle casse di compensazione competenti il datore di lavoro rimane in ogni caso debitore dei
contributi sia del dipendente sia del datore di lavoro e la misura dei contributi
si determina in ogni caso sullo stipendio lordo. Nel caso di pattuizione di un salario
netto, le prestazioni del
datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato rientrano nel
salario determinante per il
calcolo dei contributi stessi; ciò implica che si debba procedere alla conversione dello stipendio netto in valore lordo (art. 7 lett. p dell’Ordinanza
sull’AVS [OAVS; RS 831.101]; cfr. anche Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Direttive
sul salario determinante
nell’AVS/AI e nelle IPG, stato 1° gennaio 2006, n. 2079 ss.).
1.5.
La
prestazione di fr. 75'000.– del
datore di lavoro alla contribuente, servita a finanziare il riscatto nella
cassa pensione, è stata
evidentemente versata “al netto”. Trattandosi di un importo che era destinato a
finanziare la previdenza professionale della dipendente, il datore di lavoro si è cioè preoccupato di far sì che esso non
fosse diminuito per effetto della deduzione di contributi sociali. In tal modo, la retribuzione ha dovuto essere convertita in un
importo lordo. Sebbene il calcolo non sia particolarmente chiaro, non essendo
stato spiegato dal datore di lavoro come sia stata determinata la somma aggiuntiva
di fr. 4'054.55, si deve ritenere che quest’ultima, sommata all’importo di fr.
75'000.– servito al finanziamento della previdenza, conduca alla determinazione della retribuzione lorda.
Lo
stipendio lordo, come peraltro
indicato sul certificato di salario, comprende anche tale importo, che deve pertanto essere incluso nel
reddito imponibile della contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Altra
questione è quella della deduzione di tale importo dal reddito imponibile
della contribuente, a titolo di contributi all’AVS/AI/AD.
2.2
Secondo
gli articoli 34 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, sono
dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari all’assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale.
I
contributi deducibili dal reddito del contribuente sono evidentemente quelli a
suo carico e non anche quelli che la legge pone a carico del datore di lavoro. Questi
ultimi sono infatti dedotti, a titolo di spese aziendali, dal reddito
dell’attività indipendente del datore di lavoro, se si tratta di una persona
fisica (articoli 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD), o dal suo utile, se si tratta
di una persona giuridica (articoli 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD).
2.3
Che lo
stipendio sia versato al netto
o al lordo dei contributi sociali, come si è visto, in ogni caso la legge
stabilisce la suddivisione a
metà dei contributi sociali fra datore di lavoro e dipendente. Infatti, se il
contratto di lavoro prevede che lo stipendio sia pagato al netto, gli effetti di questa pattuizione si limitano ai rapporti fra i
contraenti. Per calcolare i contributi sociali e l’imposta sul reddito, si
dovrà convertire in un importo lordo la retribuzione netta convenuta; tale conversione è necessaria proprio per il fatto che metà dei contributi sono dovuti per legge dal
dipendente.
Ne
consegue che i contributi sociali a carico del dipendente sono deducibili dal
reddito di quest’ultimo anche se lo stipendio è versato al netto dei contributi.
Deve
essere ribadito che il calcolo proposto dal datore di lavoro della ricorrente è
poco chiaro; inoltre, va sottolineato che il certificato di salario si limita ad indicare quali contributi
dedotti dall’intero stipendio
del 2005 i soli contributi trattenuti dalle tre mensilità precedenti il pensionamento, tralasciando invece l’importo in
discussione.
La deduzione dei fr. 4'054.55 può tuttavia essere
ammessa.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su
reclamo del 31 gennaio 2007 è
riformata nel senso che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 4'054.55, a titolo di contributi AVS/AI/AD.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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