80.2007.36
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, avvocato che frequenta master e affronta esami professionali negli USA, formazione
11 agosto 2008Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2007.36
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, avvocato che frequenta master e affronta esami professionali negli USA, formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2007.36
Lugano
11 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 febbraio
2007 contro la decisione del 7 febbraio
2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. In
data 3 giugno 2005, RI 1 indirizzava all’Ufficio di tassazione di Locarno una
lettera raccomandata, avente il seguente tenore:
Egregio
Sig. __________,
Dando
seguito alla nostra conversazione telefonica di settimana scorsa, mi permetto
riassumerne il contenuto:
Ho
acquisito la licenza in diritto nel 1994. Grazie al fatto che posso lavorare
come avvocato in quattro lingue, lavoro da più di sei anni presso il dipartimento
legale di __________ a __________ e più precisamente in diritto societario
internazionale. Dal 2000 al 2002 sono stato mandato a lavorare quale capo del
“desk” svizzero presso __________, uno studio legale di New York “vicino” ad __________.
La maggior parte dei miei clienti risiede nell’America settentrionale.
In
modo da mantenere la mia posizione acquisita tramite l’esperienza americana,
prevedo di partire quest’estate per fare un LL.M. presso __________, seguire
corsi di diritto presso __________ ed, infine, seguire il corso di tre mesi che
prepara all’esame di avvocatura dello Stato di __________ per poi (cercare di)
passare l’esame.
Dalla
nostra conversazione ho capito che, se in possesso dei relativi giustificativi,
posso integralmente dedurre dal mio reddito imponibile dell’anno nel quale
vengono pagati i seguenti costi:
·
spese di scuola: corsi
(università e altri corsi di diritto), costi amministrativi (inclusa la procedura
d’ammissione a diverse università), libri
·
spese di viaggio
·
spese di vita
(appartamento)
La
prego di farmi sapere se c’è stato un malinteso in modo da eventualmente
cambiare i miei piani.
Rimango
a sua disposizione per ogni informazione complementare.
Con
perfetta stima.
L’Ufficio
di tassazione di Locarno ha archiviato la lettera in questione, senza dare
alcuna risposta al contribuente.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2005, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito
del lavoro di fr. 123'168.– lordi, provenienti dalla __________ di __________.
Faceva
inoltre valore le seguenti spese professionali:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro fr. 850.–
alloggio fr. 6'000.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
e riqualificazione professionale fr. 77'142.–
totale fr. 86'392.–
Per
quanto attiene alle spese di perfezionamento, in particolare, il contribuente
allegava una distinta, comprensiva di tutti i costi sostenuti in relazione alla
frequenza dei corsi di diritto alle università americane: oltre alle tasse
universitarie, vi rientravano le trasferte, la locazione di una camera,
l’acquisto di libri.
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 dicembre 2006, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.
91'900.– per l’IC ed in fr. 97'300.– per l’IFD.
Per
quanto attiene in particolar modo alle spese professionali, le aveva ammesse
nella misura seguente:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro fr. 850.–
alloggio fr. 6'000.–
vitto fr. 3'000.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
e riqualificazione professionale fr. 0.–
totale fr. 12’250.–
Nella
motivazione allegata alla decisione, spiegava che “dopo attenta valutazione”
aveva ritenuto che “gli esami per l’ottenimento della patente di avvocato negli
USA e i due master svolti nelle università americane” non potevano essere
considerati corsi di perfezionamento, bensì come “ulteriori formazioni”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2007. In
primo luogo, contestava che i corsi frequentati a New York ed il conseguimento
del brevetto di avvocato di quello Stato gli avessero permesso di migliorare la
propria posizione professionale, essendo egli rimasto nella stessa funzione
presso lo stesso datore di lavoro. Scopo della sua iniziativa sarebbe stato
semplicemente quello di rimanere competitivo sul mercato del lavoro di __________.
In secondo luogo, censurava il fatto che l’autorità di tassazione gli negasse
le deduzioni fatte valere, dopo che egli aveva preventivamente discusso la questione
con un funzionario dello stesso ufficio ed aveva inviato una lettera contenente
il resoconto della discussione avuta.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 febbraio 2007. Ribadito
che la formazione negli Stati Uniti non poteva essere considerata perfezionamento
professionale, sottolineava come gli attestati conseguiti dal contribuente
potessero permettergli “nel lungo periodo” migliori prospettive di carriera.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta in
particolar modo il fatto che l’Ufficio di tassazione, nella decisione
impugnata, non avrebbe preso posizione sulla censura relativa alla promessa
fattagli dall’autorità stessa prima di intraprendere i corsi all’estero.
Sostiene poi che altri cantoni concedono la deduzione delle spese per
frequentare un master all’estero. Infine, il ricorrente osserva che, dopo il
conseguimento del brevetto di avvocato a __________, ha intrapreso un’attività
di volontariato in __________, confidando di dover sostenere solo i costi
calcolati prima di partire per gli __________.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese
inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi
con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente
l'imposizione delle persone fisiche).
Non è invece ammessa la deduzione
delle spese di formazione vera
e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2
DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l'IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.
34 lett. b LIFD).
1.2.1.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l'esercizio di
una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34
LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In
questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di
ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,
congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che
possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di
una professione già appresa ed
esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare dell'
Amministrazione federale delle
contribuzioni, n. 26 del 22
settembre 1995, n. 3.2).
1.2.2.
Sono
altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento
dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono
considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento
della professione come tale o a
seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono affrontati
per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale preferenza
(ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre
parole, la riqualificazione
deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad
es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n. 80.98.00173
del 17 settembre 1998 in re
S.N.)
1.3.
Il
Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono
deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente
correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le
effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità
di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per
non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale
del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.
3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE
2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:
StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17
ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).
Quali spese di perfezionamento
professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione
già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di
formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri
legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di
una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento
del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in
quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si
situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi presupposti
non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle competenze già
acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.
Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione
professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza
o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono
infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,
rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court
(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004
del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003
del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD
II-2006 pp. 574-575).
1.4.
Il
Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati
all’acquisizione delle
conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad esempio quelli
per il tirocinio, la scuola di
commercio, la maturità, gli
studi superiori, gli studi di
post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al
lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a
quel momento.
Rilevante
per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove
conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento
alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:
StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.
3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).
1.5.
Uno degli
aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene
attribuito alla valutazione del
caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del
contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del
corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il
corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga
considerato perfezionamento per
una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo
frequenta per esempio subito
dopo la conclusione degli studi
(Beusch, Bildungskosten – Eine
Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen
in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del
18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer,
Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).
1.6.
Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è
suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo
di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP
2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che
definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26
cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in
due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:
- nella
misura in cui la formazione
professionale continua serve a
“rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte
LFPr), corrisponde alla nozione
di perfezionamento;
- quando
invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la
flessibilità professionale (art.
30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o
di riqualificazione.
Tale
criterio permetterebbe di
suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:
§
la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice
da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto
esaminare la situazione
personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;
§
la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che
prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo
protetto dalla Confederazione
(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci
grossi problemi di delimitazione;
§
i corsi che non trasmettono vere e proprie
conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili
nell’attività professionale
quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa
può essere perfezionamento per
chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione
tuttavia delle lingue nazionali
e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei
programmi informatici;
§
infine gli studi postdiploma o master: in questi
casi la valutazione del caso concreto
diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del
carattere di costo di perfezionamento
(Beusch, Bildungskosten, cit., nn.
39-51).
1.7.
Ragionamenti analoghi sono contenuti in un
rapporto del Consiglio
federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli
Stati Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a
sua volta sullo studio, presentato
nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore
dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni. In una lista
di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e
studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua
vengono qualificati perfezionamento
quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di
altri idiomi (Studie der
Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre
2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).
1.8.
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
quindi negato la deduzione per
spese di perfezionamento
professionale ai costi
affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le
conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10
maggio 2004, in RtiD II-2004 n.
3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel
caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di
informatica di gestione, aveva
assunto la direzione di un
ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Per
contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente
all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita
mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il
sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta
delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto
dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale
il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP)
presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento
professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso
vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al
conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39
del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un
corso di perfezionamento
deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto
tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava
in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la
legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).
Recentemente
infine questa Camera ha respinto il ricorso di un ingegnere forestale che aveva
frequentato un master MBA organizzato dalla SUPSI (CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, il ricorrente, laureato in diritto ed in economia all’Università di
San Gallo, in possesso di un brevetto di avvocato del Canton Zurigo, svolgeva
nel 2005 un’attività dipendente quale “senior manager” presso la __________.
Nel 2005,
come detto, si è iscritto alla __________ per seguire un master in diritto e
per sostenere poi l’esame di avvocato. A tal fine, ha ottenuto un congedo non pagato
di due anni.
2.2
In base
alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la
decisione dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui ha qualificato come
formazione i corsi frequentati dal ricorrente, deve essere condivisa.
È
indubbio che il conseguimento di un titolo di studio come quello di “Master of
Laws” (LL.M.) presso una prestigiosa università statunitense, ed ancor più il
successivo ottenimento del brevetto per l’esercizio della libera professione
nello Stato di New York, non si limitano ad offrire degli approfondimenti delle
conoscenze professionali già possedute ed esercitate da un giurista svizzero.
Al contrario, gli forniscono una formazione ulteriore adatta ad aprirgli
eccellenti opportunità professionali sia in Svizzera sia all’estero.
La
migliore riprova di quanto precede è stata offerta proprio dallo stesso
contribuente, quando, al reclamo indirizzato all’Ufficio di tassazione, ha
allegato delle inserzioni tratte dalla Neue Zürcher Zeitung, relative a
offerte di lavoro che richiedevano espressamente un LL.M. e la conoscenza della
lingua inglese. Producendo tali inserzioni, il ricorrente non ha infatti
dimostrato, come egli pretende, che “un LL.M. è ormai normale per rimanere
competitivi sul mercato del lavoro”, bensì che vi sono datori di lavoro che
sono proprio in cerca di personale con un profilo professionale simile al suo.
Altrimenti non ci sarebbero istituti di credito che ricorrono ad inserzioni sui
giornali, per selezionare il proprio personale più qualificato.
2.3
Il fatto
che, al ritorno in Svizzera, il datore di lavoro del ricorrente non gli abbia aumentato
lo stipendio né gli abbia offerto una posizione più elevata non è dunque determinante,
per qualificare i costi da lui sostenuti quali spese di perfezionamento o di
formazione.
Come ha
sostenuto il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista
aziendale, che, dopo aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto
la stessa posizione all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la
critica si fonda su una visione ristretta ed immediata, quando invece occorre
una valutazione più a lungo termine. Ciò che conta è che il corso frequentato
ed il relativo diploma ottenuto abbiano migliorato le possibilità di carriera
dell'insorgente sul lungo periodo, ossia in termini di anni futuri, e ne
abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul mercato del lavoro
interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28 aprile 2006, n.
2A.424/2005 consid. 4.3).
2.4
Anche il
notevole investimento finanziario, che il Master e la formazione in vista del
conseguimento del brevetto ha comportato, è un indizio più che convincente per concludere che si tratta di un investimento
sul lungo termine e non semplicemente un ripasso delle conoscenze a sua
disposizione acquisite con le
formazioni precedenti (STF del
6.
luglio 2005, n.2A.623/2004,
consid. 3.3).
2.5
Anche
l’affermazione, secondo cui in altri Cantoni la deduzione delle spese per frequentare
un LL.M. sarebbe ammessa, non è comprovata.
Al
contrario, si è già richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale, con
cui è ripetutamente stata negata la deduzione dei costi per frequentare diversi
master, in particolare MBA. Per quanto attiene specificatamente all’LL.M., può
essere menzionata una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo,
nella quale è stato affermato che tale master non comporta un approfondimento o
un’attualizzazione di conoscenze specifiche nell’ambito della professione già
appresa. Al contrario, l’LL.M. permette di completare la formazione di base o
di migliorare la formazione generale dal punto di vista metodologico e delle conoscenze
linguistiche (StE 2003 B 22.3 n. 74; cfr. anche Baumer, op. cit., p. 815 e Beusch,
Bildunsgkosten, cit., in zsis del 30 giugno 2004, n. 13).
È anche vero che, considerato
il peso che la giurisprudenza del Tribunale federale attribuisce alla valutazione del caso concreto (v. supra, consid. 1.5.), non si
può escludere che qualche caso particolare un contribuente riesca a comprovare
che la frequenza di un master ha avuto un mero carattere di perfezionamento.
2.6
La decisione impugnata,
che ha negato la deduzione delle spese sostenute dal ricorrente, qualificandole
costi di formazione, merita pertanto conferma.
3.
3.1.
Come
detto, il ricorrente lamenta poi il fatto che l’Ufficio di tassazione, nella
decisione impugnata, non avrebbe preso posizione sulla censura relativa alla
promessa fattagli dall’autorità stessa prima di intraprendere i corsi
all’estero. Il contribuente si riferisce in tal modo alla lettera da lui
indirizzata all’Ufficio di tassazione il 3 maggio 2005 e rimasta senza risposta
(v. supra, consid. A.).
In
effetti, nella laconica motivazione della decisione su reclamo, l’autorità di
tassazione si limita ad esaminare il merito della propria decisione di
rifiutare la deduzione delle spese litigiose, sottolineandone il carattere di
costi di formazione. Per quanto attiene agli aspetti legati alla buona fede
invocata dal ricorrente, con preciso riferimento alle discussioni con il
funzionario indicato ed alla successiva missiva del giugno 2005, la decisione
impugnata è silente.
3.2
Si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2;
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti
nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109
consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali,
atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381.
del 30 luglio 1981 in re
St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La
motivazione deve dunque
consistere nell'esposizione
della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal
modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre
a verifica la decisione stessa
(Känzig/Behnisch, op. cit., p.
249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Con la
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha, almeno implicitamente, negato
che la discussione svoltasi nel 2005 fra il contribuente ed un suo funzionario
e la successiva raccomandata indirizzata a quest’ultimo costituiscano una
promessa fatta al contribuente e, come tale, vincolante per l’autorità che l’ha
emessa.
La
decisione su questo aspetto, tutt’altro che trascurabile, non è tuttavia
minimamente motivata. Anzi, come già sottolineato, la questione è stata del
tutto ignorata, dalla decisione impugnata.
Su questo
aspetto, gli atti devono pertanto essere rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché si pronunci espressamente e motivi la propria decisione.
È vero
che le violazioni del diritto di essere sentito possono
essere sanate nella procedura di reclamo o di ricorso, quando il potere
cognitivo dell’autorità superiore
è uguale a quello dell’autorità inferiore, ma in questo caso la violazione è particolarmente
grave, giacché la motivazione
manca del tutto, ed inoltre il contribuente potrebbe essere pregiudicato,
perdendo un grado di giudizio e
dovendo pagare le spese processuali in caso di esito negativo.
4.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 7 febbraio 2007 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla questione della promessa
fatta al contribuente, in merito alla deducibilità delle spese per i corsi
frequentati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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