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Decisione

80.2007.37

Alimenti: momento realizzazione, debitore inadempiente, congruenza fra tassazione creditore e debitore

10 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza del 27 agosto 2003, il pretore di Blenio ha sciolto per

divorzio il matrimonio fra __________ e RI 1, omologando la

convenzione sulle conseguenze accessorie

sottoscritta dalle parti. Quest’ultima stabilisce che i figli __________ (1987)

e __________ (1990) sono affidati alla madre, che esercita l’autorità parentale.

Al padre è riservato un ampio

diritto alle relazioni

personali con i figli; inoltre, egli si è obbligato a versare alla madre un

contributo alimentare di fr. 850.– mensili per __________ ed altrettanto per __________.

Fino al compimento della maggiore

età dei figli, egli si è inoltre obbligato a versare alla moglie l’importo

mensile di fr. 100.–.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2005, RI

1 indicava di avere percepito dall’ex marito, a titolo di alimenti, l’importo

complessivo di fr. 14'140.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2005, con

decisione del 30 agosto 2006,

l’ufficio di tassazione di Biasca commisurava tuttavia gli

alimenti ricevuti per sé in fr. 1'200.– e quelli ricevuti per i figli minorenni

in fr. 17'850.–, spiegando di essersi basato sulla sentenza di divorzio.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione , con reclamo del 28 agosto 2006, nel quale argomentava di avere

effettivamente incassato nel corso del 2005 alimenti per soli fr. 14'140.–,

oltre ad arretrati degli alimenti del 2003 e del 2004 per, rispettivamente, fr.

1'288.– e fr. 2'359.–. Contestava inoltre la mancata concessione della deduzione per figli a carico.

L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 14 febbraio 2007, concedendole la deduzione per figli a carico. Quanto agli alimenti, ribadiva per contro di

essersi fondato sulla convenzione

conclusa in sede di divorzio,

imponendo gli alimenti “ricevuti o sui quali la contribuente vanta un diritto

di riscossione (credito)”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’imposizione degli alimenti calcolati sulla base della sentenza di divorzio e produce un estratto bancario da cui risulta che i soli versamenti

ricevuti dal marito ammontano a fr. 11'740.–. Si augura che si capisca “la

reale differenza fra incasso presunto e incasso effettivo”.

Diritto

1. Secondo

l'art. 22 lett. f LT e l'art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili,

fra l'altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore

per i figli sotto la sua autorità parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c

LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge

divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le

prestazioni versate in virtù di

un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

Considerandi

2.

2.1.

La sola

questione litigiosa è, nella fattispecie, se sia

giustificata l’imposizione

degli alimenti spettanti alla ricorrente per sé e per i suoi figli minorenni in

base alla sentenza di divorzio,

sebbene gli stessi non le siano stati integralmente versati dall’ex marito. A tale

riguardo, la contribuente ha prodotto un estratto bancario, che permette di ricostruire la somma

complessiva versatale nel corso del 2005 dall’ex coniuge. L’autorità di tassazione, da parte sua, si limita a fare

riferimento al tenore della convenzione sugli aspetti accessori del divorzio, argomentando in sostanza che l’eventuale morosità del debitore dei

contributi di mantenimento sarebbe irrilevante.

2.2

In linea

di principio, secondo dottrina

e giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale

ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul

medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L'acquisizione di un diritto non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è

insolvibile o non è disposto a effettuare la prestazione (CDT N. 193 del 22 marzo 1995 in re D. e F. Ma; CDT N. 194 del 22

marzo 1995 in re A. e C. Ma.; inoltre: Noël,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 30 ad art. 16 LIFD, p. 202; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 18 ad art. 16 LIFD, p.

284; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 5 e 6 ad art. 210 LIFD, p. 1419 e giurisprudenza

citata).

2.3

Il

Tribunale federale non si è pronunciato espressamente sulla questione del momento in cui si verifica la

realizzazione del reddito proveniente

da un’obbligazione di

mantenimento né del momento determinante per la deduzione dei versamenti del debitore. Vi sono per contro sentenze di

tribunali cantonali, che hanno esaminato tale questione nel dettaglio.

In linea

di principio, valgono le

considerazioni fatte per gli

altri redditi: è determinante il momento della scadenza, ma fa stato il momento

dell’effettivo adempimento nei casi in cui quest’ultimo appare particolarmente

incerto. L’eccezione alla

regola è considerata particolarmente giustificata nel caso dei contributi di mantenimento,

per il fatto che l’esperienza insegna che sono sovente pagati in ritardo o che

addirittura non sono pagati del tutto. Di conseguenza, il rispetto del principio di capacità contributiva esige che, se

il debitore trascura i suoi obblighi, per propria colpa o meno, non si

consideri determinante il semplice obbligo di pagare (sentenza della commissione di ricorso fiscale II del Canton

Zurigo del 28 ottobre 2002, in StE 2003 B 21.2 n. 19, consid. 2d; sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Berna del 22 marzo 2005, in BVR 2005 p. 555,

consid. 4.1; nello stesso senso anche la sentenza della commissione di ricorso amministrativa del Canton

San Gallo del 22 agosto 2007 n. I/1-2007/21, consid. 3 d cc).

La

dottrina, in particolare, sottolinea che, dal punto di vista del creditore del

contributo di mantenimento, perché esso sia assoggettato all’imposta sul

reddito non è sufficiente che sia fondato su di una sentenza o una convenzione, ma si richiede anche che sia

effettivamente stato pagato. Se, nonostante la scadenza, il pagamento è stato

trascurato, non si giustifica l’assoggetta-mento all’imposta (Locher, op. cit., n. 61 e 70 ad art. 23

LIFD, pp. 598 e 601; Richner/Frei/Kaufmann,

op. cit., n. 57 ad art. 210 LIFD, p. 1429; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung

der steuer- und zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts,

Zurigo, 2000, p. 149; anche BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.2). Alcuni cantoni

subordinano pertanto la deduzione

degli alimenti alla prova del loro effettivo versamento (Holtz, Steuerrechtliche Folgen der

Ehescheidung, Berna/Stoccarda, 1989, p. 133; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Kommentar zum harmonisierten

Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 95 ad § 50, p. 635).

Ne

consegue che, se il debitore dei contributi alimentari è inadempiente, la deduzione deve essere negata e, di conseguenza,

si deve rinunciare alla loro imposizione presso il creditore. Anche senza esigere in ogni caso la prova

dell’effettivo versamento da parte del debitore, appare raccomandabile una

verifica almeno nei casi, come il presente, in cui non vi è corrispondenza fra

quanto dichiarato dal creditore e quanto chiesto in deduzione dal debitore.

2.4

L’autorità

di tassazione ha basato la

propria decisione sul fatto che

il debitore dei contributi di mantenimento, cioè l’ex marito della ricorrente, ha chiesto in deduzione l’importo, che era obbligato a versare

in base alla convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, e tale deduzione

gli è stata riconosciuta.

In

effetti, in linea di principio,

il principio di congruenza o di

corrispondenza esigerebbe che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di

colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano

dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere

a quello delle prestazioni

assoggettate all’imposta presso il creditore. Non è tuttavia indispensabile che

l’imposizione e la deduzione si verifichino nello stesso periodo fiscale, purché sia garantito che

l’importo ammesso in deduzione

in un periodo sia comunque

assoggettato all’imposta in un periodo successivo (BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.1). Il principio di congruenza vale cioè solo in senso quantitativo e non anche

temporale (Locher, op. cit., n.

39.

ad art. 33 LIFD, p. 828).

2.5

Nel caso

in esame, non è noto per quale ragione l’ex marito della ricorrente abbia versato un importo inferiore rispetto a quello che si era obbligato

a pagare con la convenzione

omologata dal pretore al momento del divorzio. Né risulta quali passi abbia fatto la contribuente per procedere

all’incasso dei crediti che le spettavano.

Si deve

tuttavia ritenere che la motivazione con cui l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo non sia sufficiente a giustificare

l’assoggettamento dell’importo risultante dalla convenzione. Il fatto che ella vanti un credito nei confronti dell’ex marito

non significa ancora che abbia beneficiato di tali somme di denaro nel periodo fiscale in questione.

Si

giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nuovamente sull’ammontare degli alimenti

imponibili, dopo aver verificato l’ammontare effettivo dei versamenti dell’ex

marito, eventualmente dopo avere interpellato quest’ultimo.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 14 febbraio 2007 è annullata e gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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