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Decisione

80.2007.38

Deduzioni: spese professionali, docente educazione fisica, acquisto PC, CD musicali, tasse sociali

10 giugno 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 è massaggiatore/terapista, con studio presso la palestra __________ di __________.

La moglie RI 2 è invece docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton

Ticino.

Nelle dichiarazioni fiscali

2003 e 2004, il contribuente indicava di avere subito una perdita aziendale di,

rispettivamente, fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.– (nel 2004). La

moglie RI 2 faceva invece valere le seguenti spese professionali:

spese di

trasporto fr. 700.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'300.–

spese di

perfezionamento fr. 500.–

totale fr.

3'500.–

B. Notificando

loro le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 27 settembre

2006, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito professionale

indipendente del marito in fr. 14'000.– annui, in considerazione segnatamente dei

prelevamenti privati di RI 1. Stralciava inoltre le spese di perfezionamento

della moglie “perché non giustificate”.

C. I contribuenti

impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 24 ottobre 2006, contestando

anzitutto il mancato riconoscimento delle perdite aziendali. Al proposito,

spiegavano che il marito, dopo la nascita della figlia __________, aveva dovuto

ridurre i propri impegni lavorativi, aggiungendo inoltre che i prelevamenti registrati

come “Prel. __________” si riferivano esclusivamente a spese professionali non

altrimenti contabilizzate, quali ad es. pasti fuori domicilio e corsi di

formazione all’estero. In merito alle spese professionali della moglie, i contribuenti

allegavano al reclamo un elenco dettagliato delle spese sostenute durante gli

anni 2003 e 2004, distanziandosi dagli importi inizialmente indicati nella

dichiarazione fiscale:

altre

spese professionali (2003) fr. 4'528.50

spese di

perfezionamento (2003) fr. 2'839.40

altre

spese professionali (2004) fr. 5'431.–

spese di

perfezionamento (2004) fr. 4'239.–

D. Convocati

ad un’udienza il 18 gennaio 2007, i reclamanti producevano dei nuovi conteggi

relativi all’attività indipendente del marito.

L’Ufficio

di tassazione, con separate decisioni del 31 gennaio 2007, accoglieva

parzialmente il reclamo, nel senso che annullava il reddito aziendale del

marito. Per contro, respingeva le spese professionali richieste con l’elenco

annesso al reclamo, confermando la deduzione forfetaria di fr. 2'300.–. Stralciava

inoltre la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, “ammessa

solo se ambedue i coniugi hanno un reddito da attività lucrativa”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

ripropongono di ammettere le perdite aziendali dichiarate e le deduzioni per

altre spese professionali e per spese di perfezionamento rivendicate in sede di

reclamo.

Con

scritto dell’8 aprile 2008, in risposta alla richiesta di questa Camera di documentare

i costi professionali sostenuti, RI 2 ha fatto pervenire alcune ricevute

postali, alcune fatture di Swiss Snowsports, copia di un brevetto federale di

sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un attestato

di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua 2003-2004.

Diritto

1. 1.1.

In discussione è anzitutto

il mancato riconoscimento delle perdite aziendali dichiarate da RI 1.

Di professione

massaggiatore/terapista, il contribuente svolge la propria attività presso lo __________

di __________ e la palestra __________ di __________. Nelle dichiarazioni

fiscali 2003 e 2004, indicava di avere subito una perdita aziendale di, rispettivamente,

fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.–

(nel 2004) ed allegava una documentazione estremamente lacunosa, ove si pensi appena

che nei rendiconti annuali il totale dei ricavi non figura (nel 2003) oppure è

aggiunto a mano (nel 2004), senza peraltro produrre alcuna pezza giustificativa.

1.2.

Secondo

gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali

firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che,

pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di

produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione

le distinte (Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

I

requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal

tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile

del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da

parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre

2003 n.2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD,

p. 260).

1.3.

Come già anticipato, in

mancanza di documentazione atta ad accertare l’effettivo utile/l’effettiva perdita

proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente, l’Ufficio di tassazione

di __________ ha dapprima commisurato per apprezzamento il reddito imponibile

in fr. 14'000.– annui. In sede di reclamo, sulla scorta delle ulteriori

precisazioni fornite da RI 1 in merito ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti

diversi”, l’autorità fiscale ha infine azzerato il reddito aziendale.

Dall’esame

dei costi aziendali, colpiscono anzitutto le poste “Assicurazione malattia”,

“Spese mediche”, “Riparazione autoveicoli”, “Spese per benzina”, Assicurazioni

auto”, che nulla hanno a che vedere con la professione di massaggiatore/terapista.

Non può inoltre passare inosservato il fatto che la pigione di __________ sia

passata da fr. 3'600.– (nel 2001 e 2002) a fr. 7'200.– (nel 2003) a fr. 4'000.–

(nel 2004), senza dimenticare inoltre che la moglie RI 2, dalla fine del 2003, è

proprietaria del fondo part. __________ RFD di __________, dove è ubicato lo __________.

Manifestamente eccessivo appare poi l’importo di fr. 4'443.40 (nel 2003) e di

fr. 4'709.15 (nel 2004) per i costi telefonici, l’importo di fr. 3'000.– per

“Rimborsi spese effettive” (nel 2003), come pure l’importo di fr. 1'497.55 (nel

2004) per “Spese postali e porti”. Con particolare riferimento alla tabella

prodotta dal ricorrente in sede di reclamo, va invece osservato che le spese

riferite ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti diversi” si confondono,

perlomeno in parte, con i costi già elencati nelle distinte dei rendiconti

annuali. È il caso, per esempio, delle spese per corsi (di fr. 3'600.– nel

2003 e di fr. 5'000.– nel 2004) e per lo studio (di fr. 4'000.– annui),

che ritroviamo nelle distinte dei rendiconti sotto le voci “Corsi di form. professionale”

oppure “Materiale di studio” oppure “Materiale d’ufficio”. Si aggiunga infine

che un importo di fr. 4'800.– per pranzi e cene

a __________ appare decisamente spropositato.

In

siffatte circostanze, la valutazione dell’autorità di tassazione appare

finanche generosa, per cui le decisioni impugnate, con le quali sono stati

azzerati i redditi aziendali del ricorrente, devono senz’altro essere confermate.

Considerandi

2.

2.1.

Altro

elemento di discussione sono le spese professionali di RI 2, docente di educazione

fisica presso la __________ di __________, alle dipendenze del Canton Ticino. Nelle

dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, la contribuente faceva valere alla voce

“altre spese professionali” l’importo forfetario di fr. 2'300.– ed alla voce “spese di perfezionamento” un importo di fr.

500.

– annui. In sede di reclamo, si distanziava da tali

importi: in sostituzione del forfait, postulava la deduzione di fr. 4'528.50 (nel 2003) e fr. 5'431.– (nel 2004); invece dell’importo di

fr. 500.–, una deduzione di fr. 2'839.40 (nel 2003) e di fr. 4'239.– (nel

2004). In allegato produceva un elenco dettagliato delle spese sostenute

e, in risposta alla richiesta di questa Camera, alcune

ricevute postali, alcune fatture di __________, copia di un brevetto federale

di sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un

attestato di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua

2003-2004.

2.2

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione connessi

con l’esercizio dell’attività

professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

2.3

Sono in

particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di

riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,

per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per

lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 3 settembre 2002 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2003). La

relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono

essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale

(art. 7 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002). La deduzione complessiva è infine dimezzata

se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o

con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 3 settembre

2002).

In materia di imposta

federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del

10.

febbraio 1993 (cfr. art. 7).

Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione

è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del

10.

febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).

2.4

Le spese

per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale

e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del

3.

settembre 2002). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese

già considerate nella deduzione

prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale

e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza

del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano

la formazione vera e propria

(art. 8 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).

2.5

A titolo

di “altre spese professionali”, la ricorrente ha fatto valere una lunga lista

di attrezzi e articoli sportivi: sci, snowboard, attacchi, caschi, scarponi, pattini,

scarpette, training, giacche a vento, pantaloni, guanti e occhiali, magliette, costumi

da bagno, abbigliamento intimo, calze, ecc., a cui vanno aggiunte le spese per l’acquisto/manutenzione

di un PC portatile, di libri e riviste specializzate e di cd musicali, che pure

rientrano sotto la voce “altre spese professionali”.

Sennonché,

in relazione a tali spese mancano le necessarie pezze giustificative, fatta

eccezione per due ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008, verosimilmente

inerenti la rivista di educazione fisica e sport “__________” edita

dall’Ufficio federale dello sport Macolin e dall’Associazione svizzera di educazione

fisica nella scuola. Già per questa ragione, le postulate deduzioni vanno

respinte. Con particolare riferimento all’acquisto/manutenzione del PC

portatile, si aggiunga inoltre che la ricorrente non dimostra di doversene

servire per l’esercizio della propria attività professionale (cfr., al

proposito, decisione CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999), senza dimenticare inoltre

che le scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi

didattici, compresi i supporti informatici. In merito all’acquisto di libri e

riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente che si tratti di pubblicazioni

che rientrano nella specializzazione professionale del

contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per

esempio, sono state considerate

parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e

greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di

un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

34.

ad art. 26 LIFD e giurisprudenza citata). Lo stesso dicasi per i cd

musicali, al cui proposito si dovrebbe ritenere che, se devono essere

utilizzati durante le lezioni di educazione fisica, un docente normalmente li

fa acquistare dalla scuola; se invece decide di sostenerne personalmente i

costi, ciò indica che ha interesse a conservarli personalmente. Con particolare

riferimento ai numerosi articoli sportivi elencati dalla ricorrente, è infine

sufficiente ricordare che le spese per abiti civili che vengono

indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di

vita. Solo eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali,

se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un

logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a

indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che

dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher,

op. cit., n. 41 ad art. 26 LIFD).

In

definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, deve essere

confermata la deduzione forfetaria di fr. 2'300.– annui concessa dall’Ufficio

di tassazione.

2.6

A titolo

di “spese di perfezionamento”, RI 2 postula in particolare la deduzione delle

tasse annuali pagate a società sportive, l’abbonamento generale di sci nonché le

tasse di iscrizione a corsi speciali.

Le

ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008 si riferiscono a

pagamenti a favore di società sportive/professionali (__________, __________, __________,

__________, __________, __________) oppure in relazione a manifestazioni

sportive (triathlon di __________), che nulla hanno a che vedere con le spese di

perfezionamento, che devono invece permettere al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove

e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e

rielaborare nozioni già

acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento

propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi

di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre

deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di

commercio che diventa perito contabile

o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

In merito

alle tasse di iscrizione a corsi speciali (corso danza __________, corso danza

del ventre, corso danza __________, corso danza __________) manca invece ogni

documento giustificativo. Nel resoconto della formazione continua 2003-2004 fornito

dalla ricorrente non è nemmeno dato a sapere quali corsi sono a carico della

scuola. Si noti, a tal proposito, che l’attestato di partecipazione al corso

power yoga serve in realtà per richiedere la restituzione delle spese

intraprese dal partecipante. Si aggiunga infine che le spese di malattia e di

infortunio, così come sottolineato dall’ufficio di tassazione, esulano

manifestamente dalle spese professionali di perfezionamento.

In simili

circostanze, nel rispetto del principio dell’onere della prova, che spetta al

contribuente per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), la decisione impugnata va senz’altro

tutelata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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