80.2007.38
Deduzioni: spese professionali, docente educazione fisica, acquisto PC, CD musicali, tasse sociali
10 giugno 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2007.38
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, docente educazione fisica, acquisto PC, CD musicali, tasse sociali
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 25 cpv. 1 let. C LT
Incarto n.
80.2007.38
Lugano
10 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1 marzo 2007 contro le decisioni del 31
gennaio 2007 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. RI
1 è massaggiatore/terapista, con studio presso la palestra __________ di __________.
La moglie RI 2 è invece docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton
Ticino.
Nelle dichiarazioni fiscali
2003 e 2004, il contribuente indicava di avere subito una perdita aziendale di,
rispettivamente, fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.– (nel 2004). La
moglie RI 2 faceva invece valere le seguenti spese professionali:
spese di
trasporto fr. 700.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'300.–
spese di
perfezionamento fr. 500.–
totale fr.
3'500.–
B. Notificando
loro le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 27 settembre
2006, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito professionale
indipendente del marito in fr. 14'000.– annui, in considerazione segnatamente dei
prelevamenti privati di RI 1. Stralciava inoltre le spese di perfezionamento
della moglie “perché non giustificate”.
C. I contribuenti
impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 24 ottobre 2006, contestando
anzitutto il mancato riconoscimento delle perdite aziendali. Al proposito,
spiegavano che il marito, dopo la nascita della figlia __________, aveva dovuto
ridurre i propri impegni lavorativi, aggiungendo inoltre che i prelevamenti registrati
come “Prel. __________” si riferivano esclusivamente a spese professionali non
altrimenti contabilizzate, quali ad es. pasti fuori domicilio e corsi di
formazione all’estero. In merito alle spese professionali della moglie, i contribuenti
allegavano al reclamo un elenco dettagliato delle spese sostenute durante gli
anni 2003 e 2004, distanziandosi dagli importi inizialmente indicati nella
dichiarazione fiscale:
altre
spese professionali (2003) fr. 4'528.50
spese di
perfezionamento (2003) fr. 2'839.40
altre
spese professionali (2004) fr. 5'431.–
spese di
perfezionamento (2004) fr. 4'239.–
D. Convocati
ad un’udienza il 18 gennaio 2007, i reclamanti producevano dei nuovi conteggi
relativi all’attività indipendente del marito.
L’Ufficio
di tassazione, con separate decisioni del 31 gennaio 2007, accoglieva
parzialmente il reclamo, nel senso che annullava il reddito aziendale del
marito. Per contro, respingeva le spese professionali richieste con l’elenco
annesso al reclamo, confermando la deduzione forfetaria di fr. 2'300.–. Stralciava
inoltre la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, “ammessa
solo se ambedue i coniugi hanno un reddito da attività lucrativa”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
ripropongono di ammettere le perdite aziendali dichiarate e le deduzioni per
altre spese professionali e per spese di perfezionamento rivendicate in sede di
reclamo.
Con
scritto dell’8 aprile 2008, in risposta alla richiesta di questa Camera di documentare
i costi professionali sostenuti, RI 2 ha fatto pervenire alcune ricevute
postali, alcune fatture di Swiss Snowsports, copia di un brevetto federale di
sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un attestato
di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua 2003-2004.
Diritto
1. 1.1.
In discussione è anzitutto
il mancato riconoscimento delle perdite aziendali dichiarate da RI 1.
Di professione
massaggiatore/terapista, il contribuente svolge la propria attività presso lo __________
di __________ e la palestra __________ di __________. Nelle dichiarazioni
fiscali 2003 e 2004, indicava di avere subito una perdita aziendale di, rispettivamente,
fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.–
(nel 2004) ed allegava una documentazione estremamente lacunosa, ove si pensi appena
che nei rendiconti annuali il totale dei ricavi non figura (nel 2003) oppure è
aggiunto a mano (nel 2004), senza peraltro produrre alcuna pezza giustificativa.
1.2.
Secondo
gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da
attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali
firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità
commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che,
pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di
produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione
le distinte (Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).
I
requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal
tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile
del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da
parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre
2003 n.2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD,
p. 260).
1.3.
Come già anticipato, in
mancanza di documentazione atta ad accertare l’effettivo utile/l’effettiva perdita
proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente, l’Ufficio di tassazione
di __________ ha dapprima commisurato per apprezzamento il reddito imponibile
in fr. 14'000.– annui. In sede di reclamo, sulla scorta delle ulteriori
precisazioni fornite da RI 1 in merito ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti
diversi”, l’autorità fiscale ha infine azzerato il reddito aziendale.
Dall’esame
dei costi aziendali, colpiscono anzitutto le poste “Assicurazione malattia”,
“Spese mediche”, “Riparazione autoveicoli”, “Spese per benzina”, Assicurazioni
auto”, che nulla hanno a che vedere con la professione di massaggiatore/terapista.
Non può inoltre passare inosservato il fatto che la pigione di __________ sia
passata da fr. 3'600.– (nel 2001 e 2002) a fr. 7'200.– (nel 2003) a fr. 4'000.–
(nel 2004), senza dimenticare inoltre che la moglie RI 2, dalla fine del 2003, è
proprietaria del fondo part. __________ RFD di __________, dove è ubicato lo __________.
Manifestamente eccessivo appare poi l’importo di fr. 4'443.40 (nel 2003) e di
fr. 4'709.15 (nel 2004) per i costi telefonici, l’importo di fr. 3'000.– per
“Rimborsi spese effettive” (nel 2003), come pure l’importo di fr. 1'497.55 (nel
2004) per “Spese postali e porti”. Con particolare riferimento alla tabella
prodotta dal ricorrente in sede di reclamo, va invece osservato che le spese
riferite ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti diversi” si confondono,
perlomeno in parte, con i costi già elencati nelle distinte dei rendiconti
annuali. È il caso, per esempio, delle spese per corsi (di fr. 3'600.– nel
2003 e di fr. 5'000.– nel 2004) e per lo studio (di fr. 4'000.– annui),
che ritroviamo nelle distinte dei rendiconti sotto le voci “Corsi di form. professionale”
oppure “Materiale di studio” oppure “Materiale d’ufficio”. Si aggiunga infine
che un importo di fr. 4'800.– per pranzi e cene
a __________ appare decisamente spropositato.
In
siffatte circostanze, la valutazione dell’autorità di tassazione appare
finanche generosa, per cui le decisioni impugnate, con le quali sono stati
azzerati i redditi aziendali del ricorrente, devono senz’altro essere confermate.
Considerandi
2.
2.1.
Altro
elemento di discussione sono le spese professionali di RI 2, docente di educazione
fisica presso la __________ di __________, alle dipendenze del Canton Ticino. Nelle
dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, la contribuente faceva valere alla voce
“altre spese professionali” l’importo forfetario di fr. 2'300.– ed alla voce “spese di perfezionamento” un importo di fr.
500.
– annui. In sede di reclamo, si distanziava da tali
importi: in sostituzione del forfait, postulava la deduzione di fr. 4'528.50 (nel 2003) e fr. 5'431.– (nel 2004); invece dell’importo di
fr. 500.–, una deduzione di fr. 2'839.40 (nel 2003) e di fr. 4'239.– (nel
2004). In allegato produceva un elenco dettagliato delle spese sostenute
e, in risposta alla richiesta di questa Camera, alcune
ricevute postali, alcune fatture di __________, copia di un brevetto federale
di sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un
attestato di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua
2003-2004.
2.2
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione connessi
con l’esercizio dell’attività
professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34
lett. b LIFD).
2.3
Sono in
particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di
riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,
per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per
lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 3 settembre 2002 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2003). La
relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono
essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale
(art. 7 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002). La deduzione complessiva è infine dimezzata
se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o
con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 3 settembre
2002).
In materia di imposta
federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del
10.
febbraio 1993 (cfr. art. 7).
Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione
è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del
10.
febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2.4
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale
e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del
3.
settembre 2002). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese
già considerate nella deduzione
prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale
e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza
del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano
la formazione vera e propria
(art. 8 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
2.5
A titolo
di “altre spese professionali”, la ricorrente ha fatto valere una lunga lista
di attrezzi e articoli sportivi: sci, snowboard, attacchi, caschi, scarponi, pattini,
scarpette, training, giacche a vento, pantaloni, guanti e occhiali, magliette, costumi
da bagno, abbigliamento intimo, calze, ecc., a cui vanno aggiunte le spese per l’acquisto/manutenzione
di un PC portatile, di libri e riviste specializzate e di cd musicali, che pure
rientrano sotto la voce “altre spese professionali”.
Sennonché,
in relazione a tali spese mancano le necessarie pezze giustificative, fatta
eccezione per due ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008, verosimilmente
inerenti la rivista di educazione fisica e sport “__________” edita
dall’Ufficio federale dello sport Macolin e dall’Associazione svizzera di educazione
fisica nella scuola. Già per questa ragione, le postulate deduzioni vanno
respinte. Con particolare riferimento all’acquisto/manutenzione del PC
portatile, si aggiunga inoltre che la ricorrente non dimostra di doversene
servire per l’esercizio della propria attività professionale (cfr., al
proposito, decisione CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999), senza dimenticare inoltre
che le scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi
didattici, compresi i supporti informatici. In merito all’acquisto di libri e
riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente che si tratti di pubblicazioni
che rientrano nella specializzazione professionale del
contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per
esempio, sono state considerate
parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e
greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di
un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.
34.
ad art. 26 LIFD e giurisprudenza citata). Lo stesso dicasi per i cd
musicali, al cui proposito si dovrebbe ritenere che, se devono essere
utilizzati durante le lezioni di educazione fisica, un docente normalmente li
fa acquistare dalla scuola; se invece decide di sostenerne personalmente i
costi, ciò indica che ha interesse a conservarli personalmente. Con particolare
riferimento ai numerosi articoli sportivi elencati dalla ricorrente, è infine
sufficiente ricordare che le spese per abiti civili che vengono
indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di
vita. Solo eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali,
se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un
logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a
indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che
dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher,
op. cit., n. 41 ad art. 26 LIFD).
In
definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, deve essere
confermata la deduzione forfetaria di fr. 2'300.– annui concessa dall’Ufficio
di tassazione.
2.6
A titolo
di “spese di perfezionamento”, RI 2 postula in particolare la deduzione delle
tasse annuali pagate a società sportive, l’abbonamento generale di sci nonché le
tasse di iscrizione a corsi speciali.
Le
ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008 si riferiscono a
pagamenti a favore di società sportive/professionali (__________, __________, __________,
__________, __________, __________) oppure in relazione a manifestazioni
sportive (triathlon di __________), che nulla hanno a che vedere con le spese di
perfezionamento, che devono invece permettere al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove
e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e
rielaborare nozioni già
acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento
propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi
di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di
commercio che diventa perito contabile
o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
In merito
alle tasse di iscrizione a corsi speciali (corso danza __________, corso danza
del ventre, corso danza __________, corso danza __________) manca invece ogni
documento giustificativo. Nel resoconto della formazione continua 2003-2004 fornito
dalla ricorrente non è nemmeno dato a sapere quali corsi sono a carico della
scuola. Si noti, a tal proposito, che l’attestato di partecipazione al corso
power yoga serve in realtà per richiedere la restituzione delle spese
intraprese dal partecipante. Si aggiunga infine che le spese di malattia e di
infortunio, così come sottolineato dall’ufficio di tassazione, esulano
manifestamente dalle spese professionali di perfezionamento.
In simili
circostanze, nel rispetto del principio dell’onere della prova, che spetta al
contribuente per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), la decisione impugnata va senz’altro
tutelata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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