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Decisione

80.2007.39

Deduzione per figli a carico: genitori separati, diritto alla deduzione solo per genitore che riceve alimenti per figli

29 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi __________ e RI 1 hanno sottoscritto in data 10 novembre 2005 una convenzione, mediante la quale, premesso che da

alcune settimane vivevano separati, hanno regolato i loro rapporti in vista del

divorzio. In tale ambito, hanno

in particolare stabilito l’affidamento dei figli alla madre, con un diritto di

visita del padre ogni quindici giorni. Il marito si è inoltre obbligato a versare un contributo

alimentare di fr. 1'250.– al mese per ognuno dei figli e di fr. 500.– al mese

per la moglie, a partire dal mese di novembre.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2005, RI

1 chiedeva la deduzione degli alimenti versati negli ultimi due mesi (fr.

6'000.–), oltre alla deduzione per figli a carico di fr. 21'000.–.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 45'900.– per

l’IC ed in fr. 49'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione del contribuente

aveva in particolare negato la deduzione sociale per figli a carico, argomentando

di avere preso in considerazione la situazione al 31 dicembre 2005.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 gennaio 2007,

nel quale chiedeva di essere convocato per contestare la mancata deduzione per

figli a carico.

L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14

febbraio 2007, nella quale ribadiva che determinante per la concessione della

deduzione per i figli a carico è la situazione al 31 dicembre 2005 e che né la

legge né la giurisprudenza ammettono una deduzione proporzionale. Confermava

poi l’applicazione dell’aliquota per coniugati per tutto il 2005.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione per figli a

carico, sottolineando gli importanti cambiamenti intervenuti nella sua

situazione familiare nel corso dell’anno. Ritiene che la decisione impugnata

non consideri i dieci mesi in cui ha vissuto in casa provvedendo al mantenimento

dei figli. Chiede pertanto che “perlomeno” siano annualizzati gli alimenti (fr.

36'000.–) e che il reddito che ne risulta sia preso in considerazione per il

calcolo dell’aliquota applicabile.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito

netto, per ogni figlio minorenne,

a tirocinio o agli studi fino

al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’500.–

franchi. Un’analoga deduzione è

prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr.

5’600.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

inoltre Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35 LIFD, p. 149).

L’aliquota agevolata (la cosiddetta "aliquota

A"), da parte sua, è riservata a:

- i

coniugi viventi in comunione domestica;

- i

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e

celibi, che vivono in comunione

domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento

provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale

(art. 35

cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Come ha

recentemente ricordato il Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il

legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità economica in

modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa

parità di trattamento.

In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i

vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al

cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano

l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe,

vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a

e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e

32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo

sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art.

214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se

esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che

percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD; per l’imposta

cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore può, da parte sua,

dedurre la pensione alimentare

che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr.

art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla

legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali

l’esistenza di comunione

domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre

2007 n.2A.683/2006 consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;

StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

1.3.

Il

Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo

alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie

sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,

detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o

divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi

redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che

versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007

citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser, Zu den steuerrechtlichen Folgen

des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in:

ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art.

35 LIFD).

1.4.

Sempre in

tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli

alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente

che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato

come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi dell’art. 213 cpv. 1

lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che

riceve la pensione l’utilizza

per i bisogni del figlio in aggiunta

alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e

solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento,

rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione

ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

140; Locher, Kommentar zum DBG,

I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar

zum DBG, Zurigo 2003, n. 24 ad art. 213; Baumgartner,

op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).

Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore, anche il debitore

della pensione alimentare può

trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di

visita. Per ragioni di praticabilità

e di semplificazione, questi

costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale (Locher,

op. cit.; n. 26 ad art. 35; Richner/Frei/Kaufmann,

loc. cit.; Hauser, op. cit., p.

365). Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun

alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di

tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in

maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta

applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in discussione, il ricorrente,

coniugato e padre di due figli minorenni, si è separato all’inizio del mese di

novembre del 2005 e la custodia dei figli è stata attribuita alla madre,

riservato un diritto di visita del padre. Quest’ultimo si è per contro assunto

l’obbligo di versare un contributo alimentare di fr. 1’250.– al mese per ognuno

dei figli e di fr. 500.– per la moglie.

2.2

Applicando

i principi stabiliti dalla giurisprudenza, nel caso in esame, il ricorrente ha

diritto alla deduzione degli

alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento proprio e dei figli

minorenni. La deduzione per

figli a carico spetta per contro alla madre, la quale paga l’imposta sugli

alimenti stessi. Alla madre deve poi anche essere riconosciuta l’aliquota per

coniugati, che nella decisione

impugnata è invece stata concessa al ricorrente, limitamente all’imposta

cantonale. Sebbene, infatti, anche per l’applicazione delle aliquote faccia

stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale (art. 35 cpv. 4

LT), l’autorità ha applicato l’eccezione prevista dall’art. 35 cpv. 5 LT,

secondo cui, per i contribuenti vedovi,

divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota per

coniugati limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi

o è avvenuto il divorzio o la separazione.

2.3

Per

quanto attiene alla deduzione per figli a carico, essa è stata negata al

ricorrente in considerazione del fatto che alla fine del periodo fiscale egli

era separato e versava alimenti per i figli che vivevano con la madre. In

effetti, gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tale

deduzione è stabilita secondo la “situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento”. Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la

deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il

contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale richiesta,

anche se avesse provveduto al mantenimento della persona indicata durante la

maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene

ridotta se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute al 31 dicembre, non

lo sono state durante l’intero anno (Jaques,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).

Per quanto tale regola

penalizzi il ricorrente, essa si considera giustificata dalle esigenze di

semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

112.

e p. 199). Per le stesse ragioni, non può evidentemente essere presa in

considerazione neppure la proposta, formulata nel ricorso, di applicare

un’aliquota attenuata, calcolata annualizzando gli alimenti versati alla moglie

ed ai figli. A tale riguardo, ci si limita a segnalare al ricorrente che egli è

comunque stato avvantaggiato, in una certa misura, dall’applicazione

dell’aliquota per coniugati, cui non avrebbe avuto diritto se il legislatore cantonale

non avesse introdotto nella legge tributaria l’eccezione prevista dal menzionato

art. 35 cpv. 5 LT.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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