80.2007.39
Deduzione per figli a carico: genitori separati, diritto alla deduzione solo per genitore che riceve alimenti per figli
29 aprile 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2007.39
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, CDT
Titolo:
Deduzione per figli a carico: genitori separati, diritto alla deduzione solo per genitore che riceve alimenti per figli
CALCOLO DELL'IMPOSTA
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 213 cpv. 2 LIFD
art. 214 cpv. 2 LIFD
art. 34 cpv. 1 let. a LT
art. 34 cpv. 3 LT
art. 35 cpv. 2 LT
art. 35 cpv. 5 LT
Incarto n.
80.2007.39
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 marzo 2007 contro la decisione del 14 febbraio
2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. I
coniugi __________ e RI 1 hanno sottoscritto in data 10 novembre 2005 una convenzione, mediante la quale, premesso che da
alcune settimane vivevano separati, hanno regolato i loro rapporti in vista del
divorzio. In tale ambito, hanno
in particolare stabilito l’affidamento dei figli alla madre, con un diritto di
visita del padre ogni quindici giorni. Il marito si è inoltre obbligato a versare un contributo
alimentare di fr. 1'250.– al mese per ognuno dei figli e di fr. 500.– al mese
per la moglie, a partire dal mese di novembre.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2005, RI
1 chiedeva la deduzione degli alimenti versati negli ultimi due mesi (fr.
6'000.–), oltre alla deduzione per figli a carico di fr. 21'000.–.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 gennaio 2007, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 45'900.– per
l’IC ed in fr. 49'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione del contribuente
aveva in particolare negato la deduzione sociale per figli a carico, argomentando
di avere preso in considerazione la situazione al 31 dicembre 2005.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 gennaio 2007,
nel quale chiedeva di essere convocato per contestare la mancata deduzione per
figli a carico.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14
febbraio 2007, nella quale ribadiva che determinante per la concessione della
deduzione per i figli a carico è la situazione al 31 dicembre 2005 e che né la
legge né la giurisprudenza ammettono una deduzione proporzionale. Confermava
poi l’applicazione dell’aliquota per coniugati per tutto il 2005.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione per figli a
carico, sottolineando gli importanti cambiamenti intervenuti nella sua
situazione familiare nel corso dell’anno. Ritiene che la decisione impugnata
non consideri i dieci mesi in cui ha vissuto in casa provvedendo al mantenimento
dei figli. Chiede pertanto che “perlomeno” siano annualizzati gli alimenti (fr.
36'000.–) e che il reddito che ne risulta sia preso in considerazione per il
calcolo dell’aliquota applicabile.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito
netto, per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi fino
al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’500.–
franchi. Un’analoga deduzione è
prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr.
5’600.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35 LIFD, p. 149).
L’aliquota agevolata (la cosiddetta "aliquota
A"), da parte sua, è riservata a:
- i
coniugi viventi in comunione domestica;
- i
contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e
celibi, che vivono in comunione
domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento
provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale
(art. 35
cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Come ha
recentemente ricordato il Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il
legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità economica in
modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa
parità di trattamento.
In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i
vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al
cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano
l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe,
vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a
e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e
32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo
sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art.
214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se
esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che
percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD; per l’imposta
cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore può, da parte sua,
dedurre la pensione alimentare
che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr.
art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla
legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali
l’esistenza di comunione
domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre
2007 n.2A.683/2006 consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;
StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
1.3.
Il
Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo
alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie
sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,
detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o
divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi
redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che
versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007
citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser, Zu den steuerrechtlichen Folgen
des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in:
ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art.
35 LIFD).
1.4.
Sempre in
tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli
alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente
che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato
come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi dell’art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che
riceve la pensione l’utilizza
per i bisogni del figlio in aggiunta
alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e
solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento,
rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione
ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
140; Locher, Kommentar zum DBG,
I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 24 ad art. 213; Baumgartner,
op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).
Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore, anche il debitore
della pensione alimentare può
trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di
visita. Per ragioni di praticabilità
e di semplificazione, questi
costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale (Locher,
op. cit.; n. 26 ad art. 35; Richner/Frei/Kaufmann,
loc. cit.; Hauser, op. cit., p.
365). Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun
alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di
tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in
maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta
applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in discussione, il ricorrente,
coniugato e padre di due figli minorenni, si è separato all’inizio del mese di
novembre del 2005 e la custodia dei figli è stata attribuita alla madre,
riservato un diritto di visita del padre. Quest’ultimo si è per contro assunto
l’obbligo di versare un contributo alimentare di fr. 1’250.– al mese per ognuno
dei figli e di fr. 500.– per la moglie.
2.2
Applicando
i principi stabiliti dalla giurisprudenza, nel caso in esame, il ricorrente ha
diritto alla deduzione degli
alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento proprio e dei figli
minorenni. La deduzione per
figli a carico spetta per contro alla madre, la quale paga l’imposta sugli
alimenti stessi. Alla madre deve poi anche essere riconosciuta l’aliquota per
coniugati, che nella decisione
impugnata è invece stata concessa al ricorrente, limitamente all’imposta
cantonale. Sebbene, infatti, anche per l’applicazione delle aliquote faccia
stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale (art. 35 cpv. 4
LT), l’autorità ha applicato l’eccezione prevista dall’art. 35 cpv. 5 LT,
secondo cui, per i contribuenti vedovi,
divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota per
coniugati limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi
o è avvenuto il divorzio o la separazione.
2.3
Per
quanto attiene alla deduzione per figli a carico, essa è stata negata al
ricorrente in considerazione del fatto che alla fine del periodo fiscale egli
era separato e versava alimenti per i figli che vivevano con la madre. In
effetti, gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tale
deduzione è stabilita secondo la “situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento”. Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la
deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il
contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale richiesta,
anche se avesse provveduto al mantenimento della persona indicata durante la
maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene
ridotta se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute al 31 dicembre, non
lo sono state durante l’intero anno (Jaques,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).
Per quanto tale regola
penalizzi il ricorrente, essa si considera giustificata dalle esigenze di
semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
112.
e p. 199). Per le stesse ragioni, non può evidentemente essere presa in
considerazione neppure la proposta, formulata nel ricorso, di applicare
un’aliquota attenuata, calcolata annualizzando gli alimenti versati alla moglie
ed ai figli. A tale riguardo, ci si limita a segnalare al ricorrente che egli è
comunque stato avvantaggiato, in una certa misura, dall’applicazione
dell’aliquota per coniugati, cui non avrebbe avuto diritto se il legislatore cantonale
non avesse introdotto nella legge tributaria l’eccezione prevista dal menzionato
art. 35 cpv. 5 LT.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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