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Decisione

80.2007.41

Reddito sostanza mobiliare: dividendi, rimborso di versamenti dell'azionista registrati nel conto economico quali incassi

29 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 lavora

alle dipendenze della __________, società di cui è presidente, è titolare della

ditta individuale __________, socio e gerente della __________ e, per quanto qui

di interesse, è stato inoltre azionista e organo di revisione della __________,

società con scopo l’acquisto, la vendita, l’edificazione, la gestione e la

locazione di beni immobili, nel frattempo liquidata;

- nelle

dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, il contribuente indicava di avere percepito

un reddito complessivo proveniente da titoli e capitali di rispettivamente fr.

666.– (nel 2003) e fr. 3'049.– (nel 2004);

- negli

allegati elenchi titoli, chiedeva tra l’altro il rimborso dell’imposta

preventiva trattenuta dalla __________ sui dividendi incassati nel 2003 (pari a

fr. 20'770.–) e nel 2004 (pari a fr. 6'200.–), redditi questi che nondimeno

non dichiarava;

- notificandogli

le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 29 novembre 2006,

l’RS 1 aggiungeva ai redditi della sostanza mobiliare dichiarati i dividendi

provenienti dalle azioni della __________;

- contro le

suddette decisioni, il contribuente interponeva reclamo il 17 dicembre 2006;

- convocato

ad un’udienza il 22 gennaio 2007, postulava lo stralcio dei dividendi incassati

dalla __________, spiegando di avere versato, nel corso degli anni, altrettanti

importi destinati al pagamento degli interessi passivi maturati sul debito intestato

alla stessa società;

- con

successivo scritto del 29 gennaio 2007, produceva una distinta di tutti gli

azionisti domiciliati in Ticino e i bilanci della società dal 1988 al 1997;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo con separate decisioni del 14 febbraio

2007, sottolineando l’imponibilità dei dividendi previo rimborso dell’imposta

preventiva;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente lo

stralcio dei dividendi distribuiti dalla __________, ribadendo di avere

precedentemente versato alla stessa società importi superiori, “senza

possibilità di deduzione fiscale”;

Diritto

- secondo

l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono

imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote

di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del

valore nominale, ecc.);

- nel caso

in esame, in discussione è l’imponibilità dei dividendi incassati dalla __________

nel 2003 e nel 2004, che RI 1 sostiene essere in realtà una semplice

restituzione di importi da lui precedentemente versati alla società per far

fronte “alla copertura degli interessi passivi bancari”;

- dalla

consultazione del Registro di commercio e dall’esame dei bilanci (dal 1988 al

1997), risulta che la __________ è stata costituita per un’unica operazione

immobiliare, tesa all’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, al

suo sfruttamento edificatorio ed alla susseguente vendita delle unità condominiali;

- tra i

suoi attivi, almeno fino all’inizio dei lavori di costruzione (nel 1996), la

società contava sostanzialmente sul valore del terreno, allibrato al prezzo d’acquisto

di fr. 600'000.–, a dispetto di un mutuo di fr. 500'000.–;

- a detta

del ricorrente, gli importi versati dagli azionisti a favore della società tra

il 1988 ed il 1996 sono invece stati registrati nel conto economico quali “Incassi”;

- l’impressione

che si ricava dalla lettura dei conti della società è che si sia voluto in tal

Considerandi

modo evitare il rischio di una sotto-capitalizzazione;

- qualora tali

importi fossero stati registrati come capitale di terzi, questi ultimi avrebbero

infatti ampiamente superato gli attivi della società, con conseguente obbligo

di darne avviso al giudice (Wüstiner,

in Honsell/Vogt/Watter [a cura di], Obligationenrecht II, 2. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco

2002, n. 29 ad art. 725 CO);

- sia come

sia, la loro registrazione a conto economico impedisce di considerarli quali versamenti

suppletivi al capitale sociale (apporti, aggio, pagamenti supplementari);

- d’altra

parte, i dividendi incassati dalla __________ sono a tutti gli effetti dei dividendi

prelevati sul ricavo originato dalla vendita delle unità condominiali;

- in

effetti, dalla semplice consultazione del Registro fondiario, emerge che le

prime unità sono state vendute nel 1997, mentre l’ultima solo nel 2005;

- in ogni

caso, anche se i suddetti versamenti avessero preso la forma di apporti suppletivi

degli azionisti, il loro rimborso andrebbe comunque assoggettato all’imposta

sul reddito;

- in virtù

del cosiddetto principio del valore nominale, su cui si basa il sistema fiscale

della Confederazione e quello della maggior parte dei Cantoni, solo il rimborso

del capitale azionario nominale beneficia infatti dell’esenzione dall’imposta

sul reddito: tutto ciò che eccede quest’ultimo è invece considerato reddito imponibile

al momento della distribuzione all’azionista ed in particolare in occasione

della liquidazione, a prescindere dall’arricchimento soggettivo di cui gode

l’azionista che riceve la prestazione (Pedroli/Bernasconi,

Gli aspetti fiscali del capital gain, Manno 2005, pag. 32);

- dal punto

di vista dell’imposta preventiva, l’art. 20 dell’ordinanza d’esecuzione della

legge sull’imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) prevede espressamente che ogni

prestazione valutabile in denaro che non ha il carattere di rimborso delle

quote di capitale sociale versato, corrisposta dalla società ai titolari di

diritti di partecipazione o a terze persone loro vicine è da considerarsi come

reddito imponibile (cfr., al proposito, Duss/von

Ah, in Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. II/2, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 6 ad art. 4 LIP);

- contrariamente

a quanto disposto dall’art. 20 OIPrev, gli art. 20 LIFD e 19 LT non fanno per

contro riferimento al capitale nominale: sulla base di questa formulazione, la

dottrina ha contestato la legittimità del principio del valore nominale,

evidenziandone l’incongruità con il principio dell’imposizione secondo la

capacità contributiva (cfr., al proposito, Noël,

in Yersin/Noël [a cura di], Commentare de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 63 ad art. 20 LIFD e riferimenti);

- il problema

dei pagamenti suppletivi è stato definitivamente risolto dalla nuova Legge

sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, mediante il passaggio dal

principio del valore nominale a quello dell’apporto di capitale, secondo il

quale è tutto quanto gli azionisti hanno versato a titolo di capitale in

qualunque momento che deve essere escluso dall’imposizione quale reddito della

sostanza al momento del rimborso (Pedroli/Bernasconi,

op. cit., pag. 48)

- in altri

termini, il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti supplementari

forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione sarà in futuro trattato

in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale, nel rispetto del

principio della capacità contributiva (Messaggio

del Consiglio Federale sulla riforma II dell’imposizione delle imprese del 22

giugno 2005, in FF 2005 4241, pag. 4309);

- le nuove

basi legali, non ancora in vigore, saranno sancite dagli art. 20 cpv. 3 LIFD,

7a cpv. 1 LAID e 5 cpv. 1 lett. g LIP, secondo cui il rimborso degli

apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti

di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al

rimborso del capitale azionario o sociale;

- tornando

al caso in esame, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, gli importi

di fr. 20'770.– (nel 2003) e fr. 6'200.– (nel 2004) incassati dalla __________ vanno

dunque qualificati quale reddito della sostanza mobiliare, imponibile a’ sensi

degli art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, previo rimborso

dell’imposta preventiva;

- il

ricorso va conseguentemente respinto;

- la tassa

di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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