80.2007.41
Reddito sostanza mobiliare: dividendi, rimborso di versamenti dell'azionista registrati nel conto economico quali incassi
29 aprile 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.41
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, CDT
Titolo:
Reddito sostanza mobiliare: dividendi, rimborso di versamenti dell'azionista registrati nel conto economico quali incassi
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 19 cpv. 1 let. c LT
art. 20 OIP
Incarto n.
80.2007.41
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 marzo 2007 contro la decisione del 14
febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
- RI 1 lavora
alle dipendenze della __________, società di cui è presidente, è titolare della
ditta individuale __________, socio e gerente della __________ e, per quanto qui
di interesse, è stato inoltre azionista e organo di revisione della __________,
società con scopo l’acquisto, la vendita, l’edificazione, la gestione e la
locazione di beni immobili, nel frattempo liquidata;
- nelle
dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, il contribuente indicava di avere percepito
un reddito complessivo proveniente da titoli e capitali di rispettivamente fr.
666.– (nel 2003) e fr. 3'049.– (nel 2004);
- negli
allegati elenchi titoli, chiedeva tra l’altro il rimborso dell’imposta
preventiva trattenuta dalla __________ sui dividendi incassati nel 2003 (pari a
fr. 20'770.–) e nel 2004 (pari a fr. 6'200.–), redditi questi che nondimeno
non dichiarava;
- notificandogli
le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 29 novembre 2006,
l’RS 1 aggiungeva ai redditi della sostanza mobiliare dichiarati i dividendi
provenienti dalle azioni della __________;
- contro le
suddette decisioni, il contribuente interponeva reclamo il 17 dicembre 2006;
- convocato
ad un’udienza il 22 gennaio 2007, postulava lo stralcio dei dividendi incassati
dalla __________, spiegando di avere versato, nel corso degli anni, altrettanti
importi destinati al pagamento degli interessi passivi maturati sul debito intestato
alla stessa società;
- con
successivo scritto del 29 gennaio 2007, produceva una distinta di tutti gli
azionisti domiciliati in Ticino e i bilanci della società dal 1988 al 1997;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con separate decisioni del 14 febbraio
2007, sottolineando l’imponibilità dei dividendi previo rimborso dell’imposta
preventiva;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente lo
stralcio dei dividendi distribuiti dalla __________, ribadendo di avere
precedentemente versato alla stessa società importi superiori, “senza
possibilità di deduzione fiscale”;
Diritto
- secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono
imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote
di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del
valore nominale, ecc.);
- nel caso
in esame, in discussione è l’imponibilità dei dividendi incassati dalla __________
nel 2003 e nel 2004, che RI 1 sostiene essere in realtà una semplice
restituzione di importi da lui precedentemente versati alla società per far
fronte “alla copertura degli interessi passivi bancari”;
- dalla
consultazione del Registro di commercio e dall’esame dei bilanci (dal 1988 al
1997), risulta che la __________ è stata costituita per un’unica operazione
immobiliare, tesa all’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, al
suo sfruttamento edificatorio ed alla susseguente vendita delle unità condominiali;
- tra i
suoi attivi, almeno fino all’inizio dei lavori di costruzione (nel 1996), la
società contava sostanzialmente sul valore del terreno, allibrato al prezzo d’acquisto
di fr. 600'000.–, a dispetto di un mutuo di fr. 500'000.–;
- a detta
del ricorrente, gli importi versati dagli azionisti a favore della società tra
il 1988 ed il 1996 sono invece stati registrati nel conto economico quali “Incassi”;
- l’impressione
che si ricava dalla lettura dei conti della società è che si sia voluto in tal
Considerandi
modo evitare il rischio di una sotto-capitalizzazione;
- qualora tali
importi fossero stati registrati come capitale di terzi, questi ultimi avrebbero
infatti ampiamente superato gli attivi della società, con conseguente obbligo
di darne avviso al giudice (Wüstiner,
in Honsell/Vogt/Watter [a cura di], Obligationenrecht II, 2. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco
2002, n. 29 ad art. 725 CO);
- sia come
sia, la loro registrazione a conto economico impedisce di considerarli quali versamenti
suppletivi al capitale sociale (apporti, aggio, pagamenti supplementari);
- d’altra
parte, i dividendi incassati dalla __________ sono a tutti gli effetti dei dividendi
prelevati sul ricavo originato dalla vendita delle unità condominiali;
- in
effetti, dalla semplice consultazione del Registro fondiario, emerge che le
prime unità sono state vendute nel 1997, mentre l’ultima solo nel 2005;
- in ogni
caso, anche se i suddetti versamenti avessero preso la forma di apporti suppletivi
degli azionisti, il loro rimborso andrebbe comunque assoggettato all’imposta
sul reddito;
- in virtù
del cosiddetto principio del valore nominale, su cui si basa il sistema fiscale
della Confederazione e quello della maggior parte dei Cantoni, solo il rimborso
del capitale azionario nominale beneficia infatti dell’esenzione dall’imposta
sul reddito: tutto ciò che eccede quest’ultimo è invece considerato reddito imponibile
al momento della distribuzione all’azionista ed in particolare in occasione
della liquidazione, a prescindere dall’arricchimento soggettivo di cui gode
l’azionista che riceve la prestazione (Pedroli/Bernasconi,
Gli aspetti fiscali del capital gain, Manno 2005, pag. 32);
- dal punto
di vista dell’imposta preventiva, l’art. 20 dell’ordinanza d’esecuzione della
legge sull’imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) prevede espressamente che ogni
prestazione valutabile in denaro che non ha il carattere di rimborso delle
quote di capitale sociale versato, corrisposta dalla società ai titolari di
diritti di partecipazione o a terze persone loro vicine è da considerarsi come
reddito imponibile (cfr., al proposito, Duss/von
Ah, in Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. II/2, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 6 ad art. 4 LIP);
- contrariamente
a quanto disposto dall’art. 20 OIPrev, gli art. 20 LIFD e 19 LT non fanno per
contro riferimento al capitale nominale: sulla base di questa formulazione, la
dottrina ha contestato la legittimità del principio del valore nominale,
evidenziandone l’incongruità con il principio dell’imposizione secondo la
capacità contributiva (cfr., al proposito, Noël,
in Yersin/Noël [a cura di], Commentare de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 63 ad art. 20 LIFD e riferimenti);
- il problema
dei pagamenti suppletivi è stato definitivamente risolto dalla nuova Legge
sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, mediante il passaggio dal
principio del valore nominale a quello dell’apporto di capitale, secondo il
quale è tutto quanto gli azionisti hanno versato a titolo di capitale in
qualunque momento che deve essere escluso dall’imposizione quale reddito della
sostanza al momento del rimborso (Pedroli/Bernasconi,
op. cit., pag. 48)
- in altri
termini, il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti supplementari
forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione sarà in futuro trattato
in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale, nel rispetto del
principio della capacità contributiva (Messaggio
del Consiglio Federale sulla riforma II dell’imposizione delle imprese del 22
giugno 2005, in FF 2005 4241, pag. 4309);
- le nuove
basi legali, non ancora in vigore, saranno sancite dagli art. 20 cpv. 3 LIFD,
7a cpv. 1 LAID e 5 cpv. 1 lett. g LIP, secondo cui il rimborso degli
apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti
di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al
rimborso del capitale azionario o sociale;
- tornando
al caso in esame, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, gli importi
di fr. 20'770.– (nel 2003) e fr. 6'200.– (nel 2004) incassati dalla __________ vanno
dunque qualificati quale reddito della sostanza mobiliare, imponibile a’ sensi
degli art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, previo rimborso
dell’imposta preventiva;
- il
ricorso va conseguentemente respinto;
- la tassa
di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster