80.2007.42
Redditi esenti: prestazioni in adempimento di obbligo fondato sul diritto di famiglia, presuppone stato di bisogno
29 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2007.42
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, CDT
Titolo:
Redditi esenti: prestazioni in adempimento di obbligo fondato sul diritto di famiglia, presuppone stato di bisogno
REDDITO ESENTE
art. 328 CC
art. 329 CC
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 24 let. e LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 23 let. e LT
Incarto n.
80.2007.42
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 marzo 2007 contro la decisione del 12
febbraio 2007 in materia di IC/IFD 2001-2002.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1955, nubile, di professione stilista, è domiciliata nel comune di __________.
In un
promemoria allegato alla dichiarazione fiscale IC/IFD 2001-2002, la contribuente
indicava nondimeno di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, nel
Canton Basilea presso i propri genitori, gravemente ammalati e non più autosufficienti.
Precisava inoltre che alla morte di suo padre, deceduto il 2 agosto 1999, la madre
aveva mantenuto l’usufrutto sull’intera sostanza ereditata e che la sua quota
parte ammontava a un milione di franchi.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2001-2002, con decisione del 9 settembre 2002, l’RS 1
aggiungeva ai redditi dichiarati dalla contribuente, consistenti nel valore locativo
di fr. 6'500.– e nei proventi da titoli e capitali di fr. 721.– in media
annua, un ulteriore reddito di fr. 50'000.– della sostanza mobiliare e un
reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–.
La
contribuente, rappresentata dalla RA 1, contestava la suddetta decisione con reclamo
del 31 ottobre 2002, nel quale spiegava che sua madre aveva provveduto a
versarle l’interesse del 5% sulla quota di un milione a lei spettante unicamente
a partire dal 2001 e di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, a
carico dei genitori, situazione questa a suo dire ininfluente ai fini fiscali.
C. Convocato
ad un’udienza il 9 gennaio 2007, il rappresentante della contribuente ribadiva
che le prestazioni ricevute dai genitori non sono imponibili, in quanto basate
sul diritto di famiglia. Lasciava invece cadere le contestazioni in merito
all’ulteriore reddito di fr. 50'000.– proveniente dalla sostanza mobiliare.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 febbraio 2007, nella
quale osservava in particolare che le prestazioni per il sostentamento della contribuente
andavano commisurate al livello di vita ed al patrimonio di sua madre, concludendo
che l’importo di fr. 30'000.– esposto a titolo di reddito d’altra fonte era
sufficientemente prudenziale.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’esposizione di un reddito d’altra fonte. Nelle motivazioni, la ricorrente osserva
anzitutto che il vero spirito delle disposizioni di cui agli art. 23 lett. e
LT e 24 lett. e LIFD “non può essere ricondotto a un criterio e a dei
principi di gretto carattere di stampo materialista”. Mette inoltre in dubbio
che delle prestazioni in natura possano “configurare un lucro derivante dallo
svolgimento dell’attività lucrativa”.
Nelle
proprie osservazioni del 27 aprile 2007, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame, evidenziando che la contribuente non si trovava in
una situazione economica tale da giustificare il versamento di un contributo da
parte di sua madre.
Diritto
1. Sia
secondo l’art. 15 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD, sottostà
all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Contrariamente
a quanto sembra sostenere la ricorrente, sono pure considerati reddito i
proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio,
come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria
azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato
(art. 15 cpv. 2 LT; art. 16 cpv. 2 LIFD).
Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso
di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da
un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 23 lett. e
LT; art. 24 lett. e LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Rientrano
in particolare nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24
lett. e LIFD, i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni
agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3
settembre 1997, in RDAT I-1998 n. 3t), gli eventuali adeguati contributi che i
genitori possono esigere dai figli che vivono con essi in economia domestica
(art. 323 cpv. 2 CC), oppure – per quanto qui di interesse – le prestazioni in soccorso
di parenti in linea diretta ascendente e discendete che, in assenza di un
simile aiuto, cadrebbero nel bisogno (Noël,
in Yersin/Noël [a cura di], Commmentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 34 ad art. 24 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 81 ad art. 24 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 40 ad art. 24 LIFD)
2.2
L’obbligo
di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente
(figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329 CC. Contrariamente a
quanto sembra sostenere la ricorrente, il diritto di famiglia esige in questi
casi di prendere in considerazione la situazione economica dei parenti.
In primo
luogo, secondo l’art. 328 CC solo i membri della famiglia che vivono in condizioni
agiate hanno un obbligo di mantenimento (Koller, in Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch
I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC). Siccome il concetto del dovere di
assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi
attuali, la nozione di condizioni agiate deve anzi essere interpretata
in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue
direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale
di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei
loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.– per le persone
sole e di fr. 80'000.– per le coppie, a cui aggiungere l’ammontare
di fr. 10'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione. In questo
contesto, anche la sostanza imponibile, dedotta una quota liberamente disponibile
(nella misura di fr. 100'000.– per le persone singole, di fr. 150'000.– per le
persone sposate e fr. 20'000.– per ogni figlio), deve essere convertita in
reddito sulla base dell’aspettativa di vita media della persona obbligata (cfr.
Direttive COSAS 4/05, p.to F4; Koller,
op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC).
In
secondo luogo, a’ sensi dell’art. 328 CC si trova nel bisogno solo chi non può
provvedere con le proprie forze al suo sostentamento. Ciò è il caso, quando una
persona è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito,
oppure quando non si può esigere da essa l’esercizio di un’attività lucrativa (Koller, op. cit., n. 9 ad art. 328/329
CC).
2.3
Ebbene,
in concreto la questione di sapere se i genitori dapprima e la sola madre poi fossero
tenuti a soccorrere la figlia (adulta) può restare aperta. È infatti evidente che
la contribuente non avrebbe avuto alcuna difficoltà per far fronte al suo mantenimento, anche senza l’aiuto dei genitori. Come
sottolineato dalla Divisione delle contribuzioni, essa disponeva di una casa
nel comune di __________, di titoli e altri collocamenti di capitali per oltre
un milione di franchi e soprattutto percepiva un reddito da sostanza pari a fr.
45'695.– in media annua. Del resto, a detta della
stessa ricorrente, quella di trasferirsi nel Canton Basilea per accudire i
propri genitori è stata una sua libera scelta fondata “su un profondo
sentimento di gratitudine”.
2.4
Alla luce
di quanto sopra esposto, l’obbligo all’assistenza tra parenti secondo l’art. 328 CC non
può giustificare l’esenzione delle prestazioni ricevute dai genitori. Non
si tratta evidentemente di imporre “l’amore e la dedizione che un figlio può e
deve nutrire nei confronti del padre e della madre”, ma piuttosto i contributi
ed i proventi in natura, quali sono il vitto e l’alloggio, di cui la contribuente
ha di fatto beneficiato nel biennio di computo 1999-2000. Tali prestazioni
oltrepassano i limiti prescritti dall’art. 328 CC al sostegno
di un parente prossimo: dal punto di vista dei genitori rappresentano
semmai un obbligo morale che non costituisce donazione e che
di tutta evidenza esula dal campo di applicazione degli art. 23 lett. e
LT e 24 lett. e LIFD.
2.5
Si aggiunga infine che RI
1.
non contesta l’ammontare del reddito d’altra fonte in quanto tale. In simili
circostanze, avuto riguardo alla sostanza ereditata dalla contribuente ed al
suo capitale a risparmio, che nel corso degli anni è sostanzialmente rimasto invariato,
la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti altri redditi per fr.
30'000.–, deve senz’altro essere confermata.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
La tassa
di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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