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Decisione

80.2007.42

Redditi esenti: prestazioni in adempimento di obbligo fondato sul diritto di famiglia, presuppone stato di bisogno

29 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1955, nubile, di professione stilista, è domiciliata nel comune di __________.

In un

promemoria allegato alla dichiarazione fiscale IC/IFD 2001-2002, la contribuente

indicava nondimeno di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, nel

Canton Basilea presso i propri genitori, gravemente ammalati e non più autosufficienti.

Precisava inoltre che alla morte di suo padre, deceduto il 2 agosto 1999, la madre

aveva mantenuto l’usufrutto sull’intera sostanza ereditata e che la sua quota

parte ammontava a un milione di franchi.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2001-2002, con decisione del 9 settembre 2002, l’RS 1

aggiungeva ai redditi dichiarati dalla contribuente, consistenti nel valore locativo

di fr. 6'500.– e nei proventi da titoli e capitali di fr. 721.– in media

annua, un ulteriore reddito di fr. 50'000.– della sostanza mobiliare e un

reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–.

La

contribuente, rappresentata dalla RA 1, contestava la suddetta decisione con reclamo

del 31 ottobre 2002, nel quale spiegava che sua madre aveva provveduto a

versarle l’interesse del 5% sulla quota di un milione a lei spettante unicamente

a partire dal 2001 e di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, a

carico dei genitori, situazione questa a suo dire ininfluente ai fini fiscali.

C. Convocato

ad un’udienza il 9 gennaio 2007, il rappresentante della contribuente ribadiva

che le prestazioni ricevute dai genitori non sono imponibili, in quanto basate

sul diritto di famiglia. Lasciava invece cadere le contestazioni in merito

all’ulteriore reddito di fr. 50'000.– proveniente dalla sostanza mobiliare.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 febbraio 2007, nella

quale osservava in particolare che le prestazioni per il sostentamento della contribuente

andavano commisurate al livello di vita ed al patrimonio di sua madre, concludendo

che l’importo di fr. 30'000.– esposto a titolo di reddito d’altra fonte era

sufficientemente prudenziale.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’esposizione di un reddito d’altra fonte. Nelle motivazioni, la ricorrente osserva

anzitutto che il vero spirito delle disposizioni di cui agli art. 23 lett. e

LT e 24 lett. e LIFD “non può essere ricondotto a un criterio e a dei

principi di gretto carattere di stampo materialista”. Mette inoltre in dubbio

che delle prestazioni in natura possano “configurare un lucro derivante dallo

svolgimento dell’attività lucrativa”.

Nelle

proprie osservazioni del 27 aprile 2007, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il gravame, evidenziando che la contribuente non si trovava in

una situazione economica tale da giustificare il versamento di un contributo da

parte di sua madre.

Diritto

1. Sia

secondo l’art. 15 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD, sottostà

all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, sono pure considerati reddito i

proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio,

come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria

azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato

(art. 15 cpv. 2 LT; art. 16 cpv. 2 LIFD).

Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento

di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso

di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da

un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 23 lett. e

LT; art. 24 lett. e LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Rientrano

in particolare nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24

lett. e LIFD, i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni

agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3

settembre 1997, in RDAT I-1998 n. 3t), gli eventuali adeguati contributi che i

genitori possono esigere dai figli che vivono con essi in economia domestica

(art. 323 cpv. 2 CC), oppure – per quanto qui di interesse – le prestazioni in soccorso

di parenti in linea diretta ascendente e discendete che, in assenza di un

simile aiuto, cadrebbero nel bisogno (Noël,

in Yersin/Noël [a cura di], Commmentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 34 ad art. 24 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 81 ad art. 24 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 40 ad art. 24 LIFD)

2.2

L’obbligo

di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente

(figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329 CC. Contrariamente a

quanto sembra sostenere la ricorrente, il diritto di famiglia esige in questi

casi di prendere in considerazione la situazione economica dei parenti.

In primo

luogo, secondo l’art. 328 CC solo i membri della famiglia che vivono in condizioni

agiate hanno un obbligo di mantenimento (Koller, in Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch

I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC). Siccome il concetto del dovere di

assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi

attuali, la nozione di condizioni agiate deve anzi essere interpretata

in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue

direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale

di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei

loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.– per le persone

sole e di fr. 80'000.– per le coppie, a cui aggiungere l’ammontare

di fr. 10'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione. In questo

contesto, anche la sostanza imponibile, dedotta una quota liberamente disponibile

(nella misura di fr. 100'000.– per le persone singole, di fr. 150'000.– per le

persone sposate e fr. 20'000.– per ogni figlio), deve essere convertita in

reddito sulla base dell’aspettativa di vita media della persona obbligata (cfr.

Direttive COSAS 4/05, p.to F4; Koller,

op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC).

In

secondo luogo, a’ sensi dell’art. 328 CC si trova nel bisogno solo chi non può

provvedere con le proprie forze al suo sostentamento. Ciò è il caso, quando una

persona è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito,

oppure quando non si può esigere da essa l’esercizio di un’attività lucrativa (Koller, op. cit., n. 9 ad art. 328/329

CC).

2.3

Ebbene,

in concreto la questione di sapere se i genitori dapprima e la sola madre poi fossero

tenuti a soccorrere la figlia (adulta) può restare aperta. È infatti evidente che

la contribuente non avrebbe avuto alcuna difficoltà per far fronte al suo mantenimento, anche senza l’aiuto dei genitori. Come

sottolineato dalla Divisione delle contribuzioni, essa disponeva di una casa

nel comune di __________, di titoli e altri collocamenti di capitali per oltre

un milione di franchi e soprattutto percepiva un reddito da sostanza pari a fr.

45'695.– in media annua. Del resto, a detta della

stessa ricorrente, quella di trasferirsi nel Canton Basilea per accudire i

propri genitori è stata una sua libera scelta fondata “su un profondo

sentimento di gratitudine”.

2.4

Alla luce

di quanto sopra esposto, l’obbligo all’assistenza tra parenti secondo l’art. 328 CC non

può giustificare l’esenzione delle prestazioni ricevute dai genitori. Non

si tratta evidentemente di imporre “l’amore e la dedizione che un figlio può e

deve nutrire nei confronti del padre e della madre”, ma piuttosto i contributi

ed i proventi in natura, quali sono il vitto e l’alloggio, di cui la contribuente

ha di fatto beneficiato nel biennio di computo 1999-2000. Tali prestazioni

oltrepassano i limiti prescritti dall’art. 328 CC al sostegno

di un parente prossimo: dal punto di vista dei genitori rappresentano

semmai un obbligo morale che non costituisce donazione e che

di tutta evidenza esula dal campo di applicazione degli art. 23 lett. e

LT e 24 lett. e LIFD.

2.5

Si aggiunga infine che RI

1.

non contesta l’ammontare del reddito d’altra fonte in quanto tale. In simili

circostanze, avuto riguardo alla sostanza ereditata dalla contribuente ed al

suo capitale a risparmio, che nel corso degli anni è sostanzialmente rimasto invariato,

la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti altri redditi per fr.

30'000.–, deve senz’altro essere confermata.

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto.

La tassa

di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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