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Decisione

80.2007.45

Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, lavoro fuori cantone solo due giorni alla settimana

2 luglio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

dapprima domiciliata a __________, nel Canton __________, poi trasferitasi a __________

a contare dal 1° luglio 2005, lavora alle dipendenza della ditta __________ AG

(nel frattempo acquisita dalla __________ AG), con sede principale a __________

e succursale a __________, quale responsabile della cassa pensione dei dipendenti

della società.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, la contribuente dichiarava un reddito del lavoro netto

di fr. 135'139.–, oltre ad un reddito di fr. 2'081.– proveniente da un’attività

accessoria alle dipendenze del Canton __________. A titolo di spese

professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

trasporto

(mezzo privato) fr. 17'818.–

pasto

principale fuori casa fr. 1'540.–

alloggio fr.

2'200.–

vitto fr.

1'232.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento

professionale fr. 535.–

spese

per attività accessoria (forfait) fr. 800.–

totale fr. 26'525.–

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 25 ottobre 2006, l’Ufficio di

tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 104'200.– per

l’IC ed in fr. 106'300.– per l’IFD.

Per

quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione le spese

del mezzo privato nella limitata misura di fr. 7'722.–, pari agli

spostamenti dal vecchio domicilio di __________ alla sede centrale di __________

(nella prima metà dell’anno) e dal nuovo domicilio di __________ alla

succursale di __________ (nella seconda metà dell’anno). A tali spese aggiungeva

il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico di fr. 1'500.–.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2006,

nel quale chiedeva la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato anche

dal nuovo domicilio di __________ a __________ e da __________ a __________,

sottolineando gli orari di lavoro sfavorevoli, dovuti alla sua posizione di

responsabile della cassa pensione, la durata del viaggio dal Canton Ticino al

Canton __________ e le difficoltà nel trasporto del bagaglio e di tutto il

materiale necessario con il mezzo pubblico.

Il

reclamo veniva respinto, con decisione del 21 febbraio 2007. Nella motivazione,

l’Ufficio di tassazione osservava che secondo la giurisprudenza si deve

concedere in deduzione la spesa per l’uso del mezzo pubblico “anche se il

contribuente si serve del mezzo privato”. Argomentava poi che nel caso del cosiddetto

Wochenaufenthalter, si può ragionevolmente pretendere l’uso dei mezzi

pubblici per il ritorno al domicilio ticinese, dal momento che il contribuente già

beneficia di sgravi per doppia economia domestica e per l’alloggio, aggiungendo

infine che le esigenze del datore di lavoro non sono di nessun rilievo ai fini

fiscali.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese del mezzo privato anche per gli spostamenti

settimanali dal nuovo domicilio di __________ alla sede centrale di __________ e

da __________ a __________.

La

ricorrente contesta anzitutto di essere una pendolare settimanale, rilevando di

non rientrare al proprio domicilio unicamente per il fine settimana, ma di

svolgere la propria attività professionale tra __________ (tre giorni la

settimana) e __________ (due giorni la settimana), dove è costretta a recarsi

regolarmente a proprie spese. Ribadisce poi che gli orari di lavoro sfavorevoli,

unitamente alla distanza del tragitto __________, non le permettono di utilizzare

i mezzi pubblici senza compromettere la normale attività professionale.

E. Con

scritto del 9 maggio 2008, su richiesta di questa Camera, la ricorrente ha prodotto

il contratto di lavoro e un’attestazione della datrice di lavoro, nella quale dichiara

di avere acconsentito alla sua richiesta di trasferirsi in Ticino, nella

succursale di __________, alla condizione tuttavia di garantire una regolare presenza,

a proprie spese, alla sede centrale di __________, che rimane per contratto il

luogo di lavoro ordinario.

Diritto

1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili

a titolo di spese professionali

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il

compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2005, del 14 dicembre 2004, segnatamente

dagli articoli 3 (spese di trasporto), 4 (spese supplementari di doppia

economia domestica) e 5 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art.

1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 DE del 23 dicembre 2003, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al

conseguimento del proprio

reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo

di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità

diretta con il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1, dipendente della ditta __________ AG (ora __________

AG) con sede centrale a __________ e succursale a __________, a contare dal 1°

luglio 2005 si è definitivamente trasferita in Ticino.

In questa

sede controversa è la deduzione

relativa alle spese di trasporto settimanale dal nuovo domicilio di __________ alla

sede centrale di __________, dove la ricorrente lavorava due giorni la settimana,

di regola il lunedì e martedì, e da __________ a __________, dove risiedeva durante

il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il

contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più

vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50

cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le

automobili (art. 3 cpv. 2 DE).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata

(per il periodo 2005: fr. 700.–

all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti

fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per

l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma

risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata

sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei

mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a

eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione

delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque

costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per

recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il

contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto

da e per il luogo di domicilio,

senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili

ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate

condizioni invernali del fondo

stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel

caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione

(CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del

21.

marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

2.5

Nel caso

in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza

anche al presente caso. Certo, RI 1 si trova in una situazione in un certo

senso atipica, per il fatto che non rientra a __________ unicamente per il fine

settimana ma, al contrario, si trasferisce a __________ per due soli giorni

lavorativi, di regola ad inizio settimana. Ciò non toglie tuttavia che anche la

ricorrente, costretta a spostarsi a cadenza settimanale dal proprio domicilio alla

sede centrale di __________, deve essere considerata una pendolare settimanale (“Wochenaufenthalterin”).

I comuni

di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi

e frequenti, che impiegano poco più di cinque ore per la trasferta in questione.

È vero che con l’automobile si risparmiano un paio d’ore, almeno quando le condizioni

stradali sono ottimali, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo

privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla

situazione di un pendolare settimanale, che deve affrontare una sola trasferta

alla settimana in avanti e indietro. La tesi delle difficoltà nel trasporto del

bagaglio e di tutto il materiale necessario con il mezzo pubblico, peraltro

abbandonata in questa sede, appare manifestamente infondata: una valigia può

senz’altro essere portata senza particolari disagi; più bagagli sono invece

poco credibili, ove si pensi appena che la stessa ricorrente sostiene di disporre

di una sola camera a __________.

2.6

Le

ulteriori argomentazioni della ricorrente, che sottolinea gli orari di lavoro

sfavorevoli, dovuti alla sua posizione professionale, e le difficoltà connesse

con gli orari dei mezzi pubblici, sarebbero senz’altro condivisibili se il

criterio per ammettere la deduzione delle spese per il mezzo privato fosse

quello della “comodità” anziché quello della “idoneità”.

Infatti,

è vero che per raggiungere __________ con il mezzo pubblico, senza compromettere

l’indomani la normale attività nella succursale di __________, la ricorrente

dovrebbe lasciare l’ufficio di __________, di regola il martedì sera, poco dopo

le ore 17.30. Non va però dimenticato che se la contribuente, per ragioni

personali che non è il caso di approfondire in questa sede, ha preferito

trasferirsi nel Canton Ticino, ciò non implica ancora che le spese di trasporto

alla sede centrale della ditta, dove è costretta a recarsi a cadenza

settimanale a proprie spese, diventino costi per il conseguimento del reddito. Certo,

il Tribunale federale intende il criterio della necessità delle spese in

senso lato ed in particolare non richiede che il contribuente non possa

conseguire il reddito del lavoro senza le spese professionali di cui chiede la

deduzione; basta infatti che le spese siano considerate necessarie al conseguimento

del reddito dal punto di vista economico e che non si possa pretendere dal

contribuente che vi rinunci (ASA 67 pag. 286 = RDAF 1999 II 113 consid. 3a e

giurisprudenza citata). Dallo scritto della datrice di lavoro, emerge però chiaramente

che la scelta di trasferirsi in Ticino è stata esclusivamente della

contribuente. Da parte sua, la datrice di lavoro ha acconsentito alla

condizione che la stessa continuasse a garantire una presenza regolare alla

sede centrale di __________. In questo contesto, va rilevato che l’Ufficio di

tassazione è invero già stato estremamente generoso con la ricorrente,

riconoscendole, oltre alle spese per l’abbonamento generale per mezzi pubblici,

anche fr. 3'432.– per spese supplementari di alloggio e vitto.

2.7

Da

ultimo, la richiesta di concedere in deduzione le spese di trasferta da __________

a __________ durante il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino risulta del tutto

ingiustificata. Alla ricorrente è già stata concessa la postulata deduzione

delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del

fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora

pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una

camera situata a ben 53 chilometri di distanza. Anche la giurisprudenza ha già

avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si

può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile

vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto

ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti

all’interno dello stesso agglomerato (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, pag.

648.

e giurisprudenza citata).

3.

Per

tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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