80.2007.45
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, lavoro fuori cantone solo due giorni alla settimana
2 luglio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2007.45
Data decisione, Autorità:
02.07.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, lavoro fuori cantone solo due giorni alla settimana
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2007.45
Lugano
2 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 marzo 2007 contro la decisione del 21
febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,
dapprima domiciliata a __________, nel Canton __________, poi trasferitasi a __________
a contare dal 1° luglio 2005, lavora alle dipendenza della ditta __________ AG
(nel frattempo acquisita dalla __________ AG), con sede principale a __________
e succursale a __________, quale responsabile della cassa pensione dei dipendenti
della società.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, la contribuente dichiarava un reddito del lavoro netto
di fr. 135'139.–, oltre ad un reddito di fr. 2'081.– proveniente da un’attività
accessoria alle dipendenze del Canton __________. A titolo di spese
professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
trasporto
(mezzo privato) fr. 17'818.–
pasto
principale fuori casa fr. 1'540.–
alloggio fr.
2'200.–
vitto fr.
1'232.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
professionale fr. 535.–
spese
per attività accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 26'525.–
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 25 ottobre 2006, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 104'200.– per
l’IC ed in fr. 106'300.– per l’IFD.
Per
quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione le spese
del mezzo privato nella limitata misura di fr. 7'722.–, pari agli
spostamenti dal vecchio domicilio di __________ alla sede centrale di __________
(nella prima metà dell’anno) e dal nuovo domicilio di __________ alla
succursale di __________ (nella seconda metà dell’anno). A tali spese aggiungeva
il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico di fr. 1'500.–.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2006,
nel quale chiedeva la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato anche
dal nuovo domicilio di __________ a __________ e da __________ a __________,
sottolineando gli orari di lavoro sfavorevoli, dovuti alla sua posizione di
responsabile della cassa pensione, la durata del viaggio dal Canton Ticino al
Canton __________ e le difficoltà nel trasporto del bagaglio e di tutto il
materiale necessario con il mezzo pubblico.
Il
reclamo veniva respinto, con decisione del 21 febbraio 2007. Nella motivazione,
l’Ufficio di tassazione osservava che secondo la giurisprudenza si deve
concedere in deduzione la spesa per l’uso del mezzo pubblico “anche se il
contribuente si serve del mezzo privato”. Argomentava poi che nel caso del cosiddetto
Wochenaufenthalter, si può ragionevolmente pretendere l’uso dei mezzi
pubblici per il ritorno al domicilio ticinese, dal momento che il contribuente già
beneficia di sgravi per doppia economia domestica e per l’alloggio, aggiungendo
infine che le esigenze del datore di lavoro non sono di nessun rilievo ai fini
fiscali.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese del mezzo privato anche per gli spostamenti
settimanali dal nuovo domicilio di __________ alla sede centrale di __________ e
da __________ a __________.
La
ricorrente contesta anzitutto di essere una pendolare settimanale, rilevando di
non rientrare al proprio domicilio unicamente per il fine settimana, ma di
svolgere la propria attività professionale tra __________ (tre giorni la
settimana) e __________ (due giorni la settimana), dove è costretta a recarsi
regolarmente a proprie spese. Ribadisce poi che gli orari di lavoro sfavorevoli,
unitamente alla distanza del tragitto __________, non le permettono di utilizzare
i mezzi pubblici senza compromettere la normale attività professionale.
E. Con
scritto del 9 maggio 2008, su richiesta di questa Camera, la ricorrente ha prodotto
il contratto di lavoro e un’attestazione della datrice di lavoro, nella quale dichiara
di avere acconsentito alla sua richiesta di trasferirsi in Ticino, nella
succursale di __________, alla condizione tuttavia di garantire una regolare presenza,
a proprie spese, alla sede centrale di __________, che rimane per contratto il
luogo di lavoro ordinario.
Diritto
1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili
a titolo di spese professionali
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il
compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse
sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2005, del 14 dicembre 2004, segnatamente
dagli articoli 3 (spese di trasporto), 4 (spese supplementari di doppia
economia domestica) e 5 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art.
1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 DE del 23 dicembre 2003, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al
conseguimento del proprio
reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo
di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità
diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1, dipendente della ditta __________ AG (ora __________
AG) con sede centrale a __________ e succursale a __________, a contare dal 1°
luglio 2005 si è definitivamente trasferita in Ticino.
In questa
sede controversa è la deduzione
relativa alle spese di trasporto settimanale dal nuovo domicilio di __________ alla
sede centrale di __________, dove la ricorrente lavorava due giorni la settimana,
di regola il lunedì e martedì, e da __________ a __________, dove risiedeva durante
il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il
contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più
vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50
cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le
automobili (art. 3 cpv. 2 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di
lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso
vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata
(per il periodo 2005: fr. 700.–
all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti
fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per
l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma
risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata
sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a
eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione
delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque
costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per
recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il
contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto
da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili
ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate
condizioni invernali del fondo
stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel
caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione
(CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del
21.
marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
2.5
Nel caso
in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza
anche al presente caso. Certo, RI 1 si trova in una situazione in un certo
senso atipica, per il fatto che non rientra a __________ unicamente per il fine
settimana ma, al contrario, si trasferisce a __________ per due soli giorni
lavorativi, di regola ad inizio settimana. Ciò non toglie tuttavia che anche la
ricorrente, costretta a spostarsi a cadenza settimanale dal proprio domicilio alla
sede centrale di __________, deve essere considerata una pendolare settimanale (“Wochenaufenthalterin”).
I comuni
di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi
e frequenti, che impiegano poco più di cinque ore per la trasferta in questione.
È vero che con l’automobile si risparmiano un paio d’ore, almeno quando le condizioni
stradali sono ottimali, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo
privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla
situazione di un pendolare settimanale, che deve affrontare una sola trasferta
alla settimana in avanti e indietro. La tesi delle difficoltà nel trasporto del
bagaglio e di tutto il materiale necessario con il mezzo pubblico, peraltro
abbandonata in questa sede, appare manifestamente infondata: una valigia può
senz’altro essere portata senza particolari disagi; più bagagli sono invece
poco credibili, ove si pensi appena che la stessa ricorrente sostiene di disporre
di una sola camera a __________.
2.6
Le
ulteriori argomentazioni della ricorrente, che sottolinea gli orari di lavoro
sfavorevoli, dovuti alla sua posizione professionale, e le difficoltà connesse
con gli orari dei mezzi pubblici, sarebbero senz’altro condivisibili se il
criterio per ammettere la deduzione delle spese per il mezzo privato fosse
quello della “comodità” anziché quello della “idoneità”.
Infatti,
è vero che per raggiungere __________ con il mezzo pubblico, senza compromettere
l’indomani la normale attività nella succursale di __________, la ricorrente
dovrebbe lasciare l’ufficio di __________, di regola il martedì sera, poco dopo
le ore 17.30. Non va però dimenticato che se la contribuente, per ragioni
personali che non è il caso di approfondire in questa sede, ha preferito
trasferirsi nel Canton Ticino, ciò non implica ancora che le spese di trasporto
alla sede centrale della ditta, dove è costretta a recarsi a cadenza
settimanale a proprie spese, diventino costi per il conseguimento del reddito. Certo,
il Tribunale federale intende il criterio della necessità delle spese in
senso lato ed in particolare non richiede che il contribuente non possa
conseguire il reddito del lavoro senza le spese professionali di cui chiede la
deduzione; basta infatti che le spese siano considerate necessarie al conseguimento
del reddito dal punto di vista economico e che non si possa pretendere dal
contribuente che vi rinunci (ASA 67 pag. 286 = RDAF 1999 II 113 consid. 3a e
giurisprudenza citata). Dallo scritto della datrice di lavoro, emerge però chiaramente
che la scelta di trasferirsi in Ticino è stata esclusivamente della
contribuente. Da parte sua, la datrice di lavoro ha acconsentito alla
condizione che la stessa continuasse a garantire una presenza regolare alla
sede centrale di __________. In questo contesto, va rilevato che l’Ufficio di
tassazione è invero già stato estremamente generoso con la ricorrente,
riconoscendole, oltre alle spese per l’abbonamento generale per mezzi pubblici,
anche fr. 3'432.– per spese supplementari di alloggio e vitto.
2.7
Da
ultimo, la richiesta di concedere in deduzione le spese di trasferta da __________
a __________ durante il suo soggiorno fuori dal Canton Ticino risulta del tutto
ingiustificata. Alla ricorrente è già stata concessa la postulata deduzione
delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del
fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora
pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una
camera situata a ben 53 chilometri di distanza. Anche la giurisprudenza ha già
avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si
può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile
vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto
ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti
all’interno dello stesso agglomerato (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, pag.
648.
e giurisprudenza citata).
3.
Per
tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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