80.2007.46
Revisione: fatto nuovo, sospensione procedura approvazione piano regolatore, stima immobile considerato edificabile
10 giugno 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2007.46
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, CDT
Titolo:
Revisione: fatto nuovo, sospensione procedura approvazione piano regolatore, stima immobile considerato edificabile
REVISIONE
art. 147 cpv. 1 let. A LIFD
art. 42 cpv. 1 LT
art. 232 cpv. 1 let. A LT
Incarto n.
80.2007.46
Lugano
10 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 marzo 2007 contro la decisione del 27
febbraio 2007 in materia di revisione delle tassazioni IC 1997 - 2004.
Fatti
A. Nel
1996, i coniugi RI 1 donavano ai figli __________ e __________ diversi immobili,
ubicati nei comuni di __________ e __________.
Il figlio
__________ acquistava, tra gli altri, i fondi part. __________, __________ e __________
RFD di __________ e contestualmente ne concedeva l’usufrutto vita natural
durante ai genitori. Negli anni successivi, gli usufruttuari dichiaravano regolarmente
i rispettivi valori di stima ufficiali (cfr. sommarione agli atti):
·
part. __________ fr. 136'620.–
·
part. __________ fr. 124'223.–
·
part. __________ fr. 151'294.–
·
totale fr. 412'137.–
B. Nel
frattempo, con risoluzione del 30 gennaio 2002 (n. __________), il Consiglio di
Stato approvava la revisione generale del piano regolatore del comune di __________.
In quella sede, l’Esecutivo cantonale sospendeva nondimeno la proposta comunale
concernente l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e
la zona dei __________, dove sono situate le part. __________, __________ e __________,
evidenziando l’incongruità con il principio pianificatorio che impone di
mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, manifestando
pure forti dubbi di carattere prettamente pianificatorio e territoriale.
C. Parallelamente
l’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della revisione generale delle stime,
entrata in vigore il 1° gennaio 2005, riduceva drasticamente il valore
ufficiale di stima dei fondi qui in esame, rilevando che i terreni erano prevalentemente
situati in zona non edificabile:
·
part. __________ fr. 13'368.–
·
part. __________ fr. 13'348.–
·
part. __________ fr. 21’063.–
·
totale fr. 47'779.–
D. Tornando
alla procedura di revisione del piano regolatore del comune di __________, con
risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________) il Governo cantonale decideva
definitivamente anche sulle questioni rimaste sospese e, in particolare, approvava
l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________,
seppure con l’introduzione d’ufficio di una linea di arretramento.
E. Il
26 aprile 2006, sempre nell’ambito della procedura pianificatoria, il comune di
__________ notificava a __________, quale proprietario del fondo part. __________,
una decisione di recupero del compenso agricolo versato al Fondo cantonale, nella
misura di fr. 2'257.70.
Con successiva
istanza del 16 giugno 2006, il contribuente RI 1 chiedeva allora all’autorità
fiscale di rivedere tutte le sue tassazioni degli anni 1997-2004. Al proposito,
affermava sostanzialmente che in quel periodo il valore effettivo delle part. __________,
__________ e __________ era largamente inferiore rispetto a quanto stimato
dalla competente autorità.
F. L’Ufficio
di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 3 agosto 2006, argomentando
che il termine per presentare una domanda di revisione era ormai perento e che
in ogni caso gli immobili erano stati regolarmente imposti secondo il loro valore
di stima ufficiale, mai contestato dai contribuenti, nemmeno dopo la risoluzione
del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2002.
G. Con
reclamo del 1° settembre 2006, completato il 4 settembre 2006 ed il 31 gennaio
2007, i coniugi RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, ribadivano che il valore di
stima attribuito alle part. __________, __________ e __________ corrispondeva
ad un pacchiano errore dell’Ufficio cantonale di stima, verosimilmente
conseguente all’intenzione del comune di __________ di inserire i fondi in zona
edificabile, evidenziando inoltre che “lo schematismo nel considerare il valore
di stima non può assurgere a regola assoluta”. Sostenevano poi la tempestività
dell’istanza di revisione, a fronte della decisione del comune di __________ di
“recupero compenso agricolo”, datata 26 aprile 2006 e notificata al figlio __________
solo il 2 maggio 2006.
H. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 27 febbraio 2007, respingeva il reclamo,
osservando sostanzialmente che le autorità fiscali sono vincolate ex lege
ai valori di stima ufficiali stabiliti dal competente ufficio cantonale.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 confermano
le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione
di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o
sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Entrambe le legislazioni
in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232
cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3;
98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5
e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen
zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
I
ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza
di un fatto nuovo: affermano infatti di avere appreso della definitiva
assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona
edificabile unicamente per mezzo della decisione del Municipio di __________, notificata
al figlio __________ il 2 maggio 2006, con la quale veniva richiesto il pagamento
di un importo di fr. 2'257.70 a titolo di “recupero compenso agricolo”. A loro
avviso, questo fatto renderebbe “scorrette” le precedenti decisioni
dell’Ufficio di tassazione, che aveva considerato i suddetti fondi edificabili
sin dal 1997, fondandosi su dei valori di stima ufficiali, poi rivelatisi
manifestamente errati.
2.2
Le
argomentazioni dei ricorrenti, non sempre facilmente intelligibili, sono prive
di ogni fondamento. In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo
ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale
riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser,
in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2.
ediz., Vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi
importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998,
in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233). Già per questa ragione, la definitiva
assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona
edificabile non costituisce un fatto nuovo, nel senso inteso dalla legge.
Del
resto, la nuova assegnazione di zona non può nemmeno essere considerata come un
fatto “rilevante” tale da influire sulle tassazioni degli anni 1997-2004 (Vallender/Looser, op. cit., n. 9 ad
art. 147 LIFD), ove si pensi appena che l’autorità fiscale, per stessa
ammissione dei ricorrenti, ha sempre considerato i fondi edificabili, riconoscendo
“un valore di stima non supportato in nulla dalla reale situazione”.
2.3
È semmai
la scoperta della sospensione dell’approvazione della prevista zona edificabile,
che doveva indurre i ricorrenti a contestare una valutazione dei fondi basata
sull’erronea premessa del loro carattere edificabile. In questo contesto, ai coniugi
RI 1 è però imputabile una chiara trascuratezza nella tutela dei loro diritti.
2.3.1
Se, di
principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),
l’art. 42 cpv. 1 LT dispone espressamente che gli immobili non agricoli e i
loro accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. Nello stesso
senso, l’art. 293 LT prescrive che l’imposta immobiliare comunale è calcolata
applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al valore di stima
ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti.
Nel
Canton Ticino, la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente
da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF 2P.297/89 del 26
gennaio 1990, in RDAT 1990 n. 71). Il
valore degli immobili determinante ai fini fiscali è stabilito dalla Legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1
Lst, RL 10.2.9.1). L’art. 26 Lst precisa che il Consiglio di Stato è competente
a decidere la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei
fondi: quale autorità preposta a tali operazioni è designato l’Ufficio cantonale
di stima (art. 27 Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della
stima è dato diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso
al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst). Per quanto qui
di interesse, l’art. 42 cpv. 1 Lst prescrive inoltre
che il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di
parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero
manifestamente inattendibili.
2.3.2
Nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione di __________ ha correttamente fatto ricorso
al valore di stima ufficiale dei fondi part. __________, __________ e __________
RFD di __________. All’autorità fiscale non può del resto essere rimproverato
un eccessivo “schematismo”: contrariamente a quanto sembrano sostenere i
ricorrenti, la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di stima
ufficiale scaturisce infatti da una legge in senso formale ed è dunque
espressione della volontà del legislatore cantonale. In questo contesto, la peculiarità
del diritto ticinese, che distingue chiaramente tra procedura di stima degli
immobili e procedura di tassazione, imponeva ai contribuenti di richiedere
dapprima la rettifica delle stime ufficiali, senza attenderne la revisione
generale, e successivamente domandare la revisione delle tassazioni nel
frattempo cresciute in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT n.
80.2005.179
del 28 febbraio 2006).
Come
esposto in narrativa, i contribuenti sono venuti a conoscenza della sospensione
dell’approvazione della nuova zona edificabile tra il comparto __________ e la
zona dei __________ per mezzo della risoluzione governativa del 30 gennaio 2002
(n. __________). A non averne dubbi, già a quel momento essi dovevano identificare
l’asserito “pacchiano errore” dell’Ufficio cantonale di stima e conseguentemente
richiedere una revisione delle stime ufficiali, in base alla reale situazione
dei fondi part. __________, __________ e __________. Un simile modo di agire,
conforme all’art. 42 Lst (cfr. Rapporto n.
4375.
del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul
messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare), avrebbe certamente trovato un
consenso positivo, come dimostra la drastica
riduzione dei valori di stima decisa dallo stesso Ufficio cantonale di stima in
occasione della successiva revisione generale, entrata in vigore il 1° gennaio
2005.
I ricorrenti
non possono ora avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti
che avrebbero dovuto sollevare già nel corso del 2002, pretendendo che
l’autorità fiscale faccia astrazione della preventiva richiesta di rettifica
dei valori di stima ufficiali, “evitando così una lunga e costosa procedura”. Del
resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione è esclusa
quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza
giuridica nell’ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e
riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.), così come quando pretende che l’autorità
fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid.
1.
e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979,
p. 195 e ss.).
2.4
Si
aggiunga infine che la soluzione
non sarebbe diversa anche se si volesse ammettere che la definitiva
assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona
edificabile costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi degli art. 232
cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.
Contrariamente a quanto
sostengono i ricorrenti, la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla
pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e la relativa Legge cantonale
d’applicazione del 23 maggio 1990 (LALPT, RL 7.1.1.1) dispongono espressamente
che il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di
Stato (art. 26 cpv. 3 LPT e 39 LALPT). In concreto,
anche volendo seguire la tesi dei ricorrenti, il termine di 90 giorni entro il
quale deve essere formulata l’istanza di revisione all’ufficio
che ha preso la decisione oggetto della domanda (art. 234 cpv. 1 LT e 149 cpv.
1.
LIFD) ha cominciato a decorrere al più tardi al momento della notifica
della risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________), con cui il
Governo cantonale ha definitivamente approvato l’ampliamento della zona edificabile
tra il comparto __________ e la zona dei __________, seppure con l’introduzione
d’ufficio di una linea di arretramento.
A tale proposito, incomprensibile
risulta invece il riferimento alla decisione del comune di __________
di “recupero compenso agricolo”. Premesso che conformemente alla Legge sulla
conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr, RL 8.1.1.2),
la diminuzione delle aree agricole deve essere compensata dall’ente
pianificante (art. 8 LTAgr), al quale è poi conferito un diritto di regresso
sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul
proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1 LTAgr), in questa sede è sufficiente osservare
che la forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’autorità di approvazione
del piano di utilizzazione – in concreto il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1
LALPT) – con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla
relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). La sottrazione dell’area agricola ed
il susseguente obbligo di compensazione si realizza pertanto al momento in cui
il piano regolatore entra in vigore, ovvero alla data in cui questo strumento
viene approvato dal Consiglio di Stato (art. 26 cpv. 3 LPT, 39 cpv. 1 LALPT),
non invece al momento in cui l’ente pianificante – nella specie il comune di __________
– esercita il proprio diritto di regresso nei confronti del proprietario del
fondo, come vorrebbero far credere i ricorrenti. Sia come sia, anche
dall’effettiva diminuzione del territorio agricolo sono pertanto trascorsi ben
oltre 90 giorni, per cui l’istanza di revisione andava in ogni caso respinta
siccome tardiva.
3.
Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 27
febbraio 2007 deve essere senz’altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere
la revisione delle tassazioni degli anni 1997-2004 respinto, con carico di tassa
di giustizia e spese processuali ai contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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