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Decisione

80.2007.46

Revisione: fatto nuovo, sospensione procedura approvazione piano regolatore, stima immobile considerato edificabile

10 giugno 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

1996, i coniugi RI 1 donavano ai figli __________ e __________ diversi immobili,

ubicati nei comuni di __________ e __________.

Il figlio

__________ acquistava, tra gli altri, i fondi part. __________, __________ e __________

RFD di __________ e contestualmente ne concedeva l’usufrutto vita natural

durante ai genitori. Negli anni successivi, gli usufruttuari dichiaravano regolarmente

i rispettivi valori di stima ufficiali (cfr. sommarione agli atti):

·

part. __________ fr. 136'620.–

·

part. __________ fr. 124'223.–

·

part. __________ fr. 151'294.–

·

totale fr. 412'137.–

B. Nel

frattempo, con risoluzione del 30 gennaio 2002 (n. __________), il Consiglio di

Stato approvava la revisione generale del piano regolatore del comune di __________.

In quella sede, l’Esecutivo cantonale sospendeva nondimeno la proposta comunale

concernente l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e

la zona dei __________, dove sono situate le part. __________, __________ e __________,

evidenziando l’incongruità con il principio pianificatorio che impone di

mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, manifestando

pure forti dubbi di carattere prettamente pianificatorio e territoriale.

C. Parallelamente

l’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della revisione generale delle stime,

entrata in vigore il 1° gennaio 2005, riduceva drasticamente il valore

ufficiale di stima dei fondi qui in esame, rilevando che i terreni erano prevalentemente

situati in zona non edificabile:

·

part. __________ fr. 13'368.–

·

part. __________ fr. 13'348.–

·

part. __________ fr. 21’063.–

·

totale fr. 47'779.–

D. Tornando

alla procedura di revisione del piano regolatore del comune di __________, con

risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________) il Governo cantonale decideva

definitivamente anche sulle questioni rimaste sospese e, in particolare, approvava

l’ampliamento della zona edificabile tra il comparto __________ e la zona dei __________,

seppure con l’introduzione d’ufficio di una linea di arretramento.

E. Il

26 aprile 2006, sempre nell’ambito della procedura pianificatoria, il comune di

__________ notificava a __________, quale proprietario del fondo part. __________,

una decisione di recupero del compenso agricolo versato al Fondo cantonale, nella

misura di fr. 2'257.70.

Con successiva

istanza del 16 giugno 2006, il contribuente RI 1 chiedeva allora all’autorità

fiscale di rivedere tutte le sue tassazioni degli anni 1997-2004. Al proposito,

affermava sostanzialmente che in quel periodo il valore effettivo delle part. __________,

__________ e __________ era largamente inferiore rispetto a quanto stimato

dalla competente autorità.

F. L’Ufficio

di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 3 agosto 2006, argomentando

che il termine per presentare una domanda di revisione era ormai perento e che

in ogni caso gli immobili erano stati regolarmente imposti secondo il loro valore

di stima ufficiale, mai contestato dai contribuenti, nemmeno dopo la risoluzione

del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2002.

G. Con

reclamo del 1° settembre 2006, completato il 4 settembre 2006 ed il 31 gennaio

2007, i coniugi RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, ribadivano che il valore di

stima attribuito alle part. __________, __________ e __________ corrispondeva

ad un pacchiano errore dell’Ufficio cantonale di stima, verosimilmente

conseguente all’intenzione del comune di __________ di inserire i fondi in zona

edificabile, evidenziando inoltre che “lo schematismo nel considerare il valore

di stima non può assurgere a regola assoluta”. Sostenevano poi la tempestività

dell’istanza di revisione, a fronte della decisione del comune di __________ di

“recupero compenso agricolo”, datata 26 aprile 2006 e notificata al figlio __________

solo il 2 maggio 2006.

H. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 27 febbraio 2007, respingeva il reclamo,

osservando sostanzialmente che le autorità fiscali sono vincolate ex lege

ai valori di stima ufficiali stabiliti dal competente ufficio cantonale.

Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 confermano

le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Sia in materia di imposta

federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione

di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o

sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Entrambe le legislazioni

in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza

che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già

nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232

cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il

rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3;

98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5

e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen

zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,

Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,

p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,

Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

I

ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza

di un fatto nuovo: affermano infatti di avere appreso della definitiva

assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona

edificabile unicamente per mezzo della decisione del Municipio di __________, notificata

al figlio __________ il 2 maggio 2006, con la quale veniva richiesto il pagamento

di un importo di fr. 2'257.70 a titolo di “recupero compenso agricolo”. A loro

avviso, questo fatto renderebbe “scorrette” le precedenti decisioni

dell’Ufficio di tassazione, che aveva considerato i suddetti fondi edificabili

sin dal 1997, fondandosi su dei valori di stima ufficiali, poi rivelatisi

manifestamente errati.

2.2

Le

argomentazioni dei ricorrenti, non sempre facilmente intelligibili, sono prive

di ogni fondamento. In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo

ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale

riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser,

in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2.

ediz., Vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi

importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998,

in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233). Già per questa ragione, la definitiva

assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona

edificabile non costituisce un fatto nuovo, nel senso inteso dalla legge.

Del

resto, la nuova assegnazione di zona non può nemmeno essere considerata come un

fatto “rilevante” tale da influire sulle tassazioni degli anni 1997-2004 (Vallender/Looser, op. cit., n. 9 ad

art. 147 LIFD), ove si pensi appena che l’autorità fiscale, per stessa

ammissione dei ricorrenti, ha sempre considerato i fondi edificabili, riconoscendo

“un valore di stima non supportato in nulla dalla reale situazione”.

2.3

È semmai

la scoperta della sospensione dell’approvazione della prevista zona edificabile,

che doveva indurre i ricorrenti a contestare una valutazione dei fondi basata

sull’erronea premessa del loro carattere edificabile. In questo contesto, ai coniugi

RI 1 è però imputabile una chiara trascuratezza nella tutela dei loro diritti.

2.3.1

Se, di

principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),

l’art. 42 cpv. 1 LT dispone espressamente che gli immobili non agricoli e i

loro accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. Nello stesso

senso, l’art. 293 LT prescrive che l’imposta immobiliare comunale è calcolata

applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al valore di stima

ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti.

Nel

Canton Ticino, la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente

da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF 2P.297/89 del 26

gennaio 1990, in RDAT 1990 n. 71). Il

valore degli immobili determinante ai fini fiscali è stabilito dalla Legge

sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1

Lst, RL 10.2.9.1). L’art. 26 Lst precisa che il Consiglio di Stato è competente

a decidere la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei

fondi: quale autorità preposta a tali operazioni è designato l’Ufficio cantonale

di stima (art. 27 Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della

stima è dato diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso

al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst). Per quanto qui

di interesse, l’art. 42 cpv. 1 Lst prescrive inoltre

che il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di

parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero

manifestamente inattendibili.

2.3.2

Nella

fattispecie, l’Ufficio di tassazione di __________ ha correttamente fatto ricorso

al valore di stima ufficiale dei fondi part. __________, __________ e __________

RFD di __________. All’autorità fiscale non può del resto essere rimproverato

un eccessivo “schematismo”: contrariamente a quanto sembrano sostenere i

ricorrenti, la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di stima

ufficiale scaturisce infatti da una legge in senso formale ed è dunque

espressione della volontà del legislatore cantonale. In questo contesto, la peculiarità

del diritto ticinese, che distingue chiaramente tra procedura di stima degli

immobili e procedura di tassazione, imponeva ai contribuenti di richiedere

dapprima la rettifica delle stime ufficiali, senza attenderne la revisione

generale, e successivamente domandare la revisione delle tassazioni nel

frattempo cresciute in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT n.

80.2005.179

del 28 febbraio 2006).

Come

esposto in narrativa, i contribuenti sono venuti a conoscenza della sospensione

dell’approvazione della nuova zona edificabile tra il comparto __________ e la

zona dei __________ per mezzo della risoluzione governativa del 30 gennaio 2002

(n. __________). A non averne dubbi, già a quel momento essi dovevano identificare

l’asserito “pacchiano errore” dell’Ufficio cantonale di stima e conseguentemente

richiedere una revisione delle stime ufficiali, in base alla reale situazione

dei fondi part. __________, __________ e __________. Un simile modo di agire,

conforme all’art. 42 Lst (cfr. Rapporto n.

4375.

del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul

messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della

sostanza immobiliare), avrebbe certamente trovato un

consenso positivo, come dimostra la drastica

riduzione dei valori di stima decisa dallo stesso Ufficio cantonale di stima in

occasione della successiva revisione generale, entrata in vigore il 1° gennaio

2005.

I ricorrenti

non possono ora avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti

che avrebbero dovuto sollevare già nel corso del 2002, pretendendo che

l’autorità fiscale faccia astrazione della preventiva richiesta di rettifica

dei valori di stima ufficiali, “evitando così una lunga e costosa procedura”. Del

resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione è esclusa

quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza

giuridica nell’ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e

riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.), così come quando pretende che l’autorità

fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid.

1.

e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979,

p. 195 e ss.).

2.4

Si

aggiunga infine che la soluzione

non sarebbe diversa anche se si volesse ammettere che la definitiva

assegnazione dei fondi part. __________, __________ e __________ alla zona

edificabile costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi degli art. 232

cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.

Contrariamente a quanto

sostengono i ricorrenti, la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla

pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e la relativa Legge cantonale

d’applicazione del 23 maggio 1990 (LALPT, RL 7.1.1.1) dispongono espressamente

che il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di

Stato (art. 26 cpv. 3 LPT e 39 LALPT). In concreto,

anche volendo seguire la tesi dei ricorrenti, il termine di 90 giorni entro il

quale deve essere formulata l’istanza di revisione all’ufficio

che ha preso la decisione oggetto della domanda (art. 234 cpv. 1 LT e 149 cpv.

1.

LIFD) ha cominciato a decorrere al più tardi al momento della notifica

della risoluzione del 3 maggio 2005 (n. __________), con cui il

Governo cantonale ha definitivamente approvato l’ampliamento della zona edificabile

tra il comparto __________ e la zona dei __________, seppure con l’introduzione

d’ufficio di una linea di arretramento.

A tale proposito, incomprensibile

risulta invece il riferimento alla decisione del comune di __________

di “recupero compenso agricolo”. Premesso che conformemente alla Legge sulla

conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr, RL 8.1.1.2),

la diminuzione delle aree agricole deve essere compensata dall’ente

pianificante (art. 8 LTAgr), al quale è poi conferito un diritto di regresso

sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul

proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1 LTAgr), in questa sede è sufficiente osservare

che la forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’autorità di approvazione

del piano di utilizzazione – in concreto il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1

LALPT) – con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla

relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). La sottrazione dell’area agricola ed

il susseguente obbligo di compensazione si realizza pertanto al momento in cui

il piano regolatore entra in vigore, ovvero alla data in cui questo strumento

viene approvato dal Consiglio di Stato (art. 26 cpv. 3 LPT, 39 cpv. 1 LALPT),

non invece al momento in cui l’ente pianificante – nella specie il comune di __________

– esercita il proprio diritto di regresso nei confronti del proprietario del

fondo, come vorrebbero far credere i ricorrenti. Sia come sia, anche

dall’effettiva diminuzione del territorio agricolo sono pertanto trascorsi ben

oltre 90 giorni, per cui l’istanza di revisione andava in ogni caso respinta

siccome tardiva.

3.

Alla

luce di tutte le considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 27

febbraio 2007 deve essere senz’altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere

la revisione delle tassazioni degli anni 1997-2004 respinto, con carico di tassa

di giustizia e spese processuali ai contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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