80.2007.47
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: prestazioni di lavoro non retribuite per estinguere un debito, obbligo di dichiarazione
11 agosto 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2007.47
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: prestazioni di lavoro non retribuite per estinguere un debito, obbligo di dichiarazione
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2007.47
Lugano
11 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 marzo 2007 contro la decisione del 14
febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2003.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1942, domiciliata a __________, è divorziata dal 1994.
Nella
dichiarazione fiscale 2003, la contribuente esponeva un reddito complessivo di
fr. 26'400.–, pari al contributo alimentare versatole dall’ex marito (fr.
2'200.– al mese). In un promemoria ivi allegato, precisava di essere stata
costretta, negli anni addietro, a contrarre diversi debiti per far fronte alle
spese correnti, anche nei confronti di suo figlio maggiore, aggiungendo poi di
avere lavorato durante tutto l’anno 2003 per quest’ultimo, nella ditta “__________”,
a parziale risarcimento del suo debito. Faceva quindi valere in deduzione un
importo di fr. 6'444.– per spese professionali.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 7 dicembre 2005, l’RS 1 commisurava
il reddito imponibile in fr. 29'700.– per l’IC e in fr. 32'100.– per l’IFD.
L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi
dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, spiegando nella motivazione
allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o
reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 dicembre 2005, contestando
di avere avuto altre entrate oltre ai contributi alimentari dichiarati.
Chiedeva inoltre, per quanto qui di interesse, il riconoscimento delle spese
professionali, ribadendo di avere lavorato durante tutto l’anno per suo figlio
maggiore, a titolo gratuito, contro diminuzione del debito contratto nei suoi
confronti. In occasione di un’udienza tenutasi il 30 gennaio 2007, RI 1 precisava
infine di avere un tenore di vita molto modesto.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 14 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il
reclamo, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte a fr. 5'000.–. Nella
motivazione specificava che dall’esame delle entrate e delle uscite emergeva
una disponibilità finanziaria manifestamente insufficiente, senza che la
contribuente avesse “comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il
consumo di sostanza”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Successivamente,
con scritto del 14 luglio 2008, ha poi richiesto la deduzione delle spese professionali,
confermando di “lavorare gratuitamente presso un parente – per diminuire i
debiti che ho verso questa persona”.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie
per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p.
185). In applicazione analogica
del principio previsto dall’art.
8 CC, l’onere probatorio è
ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p.
493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il
contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre
invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali
(cfr., al proposito, Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere
probatorio deve essere posto a
carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole
ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel
chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und
mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in
base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Una
simile tassazione può essere
impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT,
132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto
ai contributi alimentari dichiarati, “altri redditi” per fr. 8'000.–, poi
ridotti a fr. 5'000.– in sede di reclamo.
Se, di
principio, giurisprudenza (RDAF
2000.
II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 46 LAID, pag.
767; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art.
130.
LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi
ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione
finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), nel
caso in esame l’RS 1 ha però rinunciato ad intraprendere una formale tassazione
d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria. In primo luogo, le severe
esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non
sono state rispettate, ove si pensi appena che nei rimedi giuridici della
tassazione IC/IFD 2003,
l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di
sua inottemperanza (DTF 123 II 552). In secondo luogo, come detto, la stessa
autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo presentato dalla
contribuente, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte da fr.
8'000.– a fr. 5'000.–.
2.2
La
tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli
elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme
concernenti l’onere probatorio
(decisione TF 2A.561/2005 del
22.
febbraio 2006). In concreto,
dal calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente, dedotti gli
oneri assicurativi, l’affitto e le spese accessorie, risulta un’eccedenza
mensile di soli fr. 650.– per far fronte a tutte le altre spese (vitto,
abbigliamento, tempo libero ecc.), che l’autorità fiscale, nella decisione su
reclamo qui impugnata, ha giudicato manifestamente insufficiente.
È ben
vero che la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001, prevede al punto
I.1. che l’importo base mensile, destinato a coprire le spese per i bisogni
vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita
dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da
sola ammonta a fr. 1'100.–. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare,
la sua applicazione ai fini fiscali deve però essere valutata alla luce delle
circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti
può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della
loro situazione personale: in taluni casi il minimo d’esistenza, così come
stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti nell’ambito del diritto esecutivo,
può dar luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione
insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).
3.
3.1.
Nel caso
in esame, la ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto
modesto e di vivere con i soli alimenti dell’ex marito. Affermazioni queste
confortate dallo scritto dell’avv. __________ agli atti dell’incarto fiscale,
nel quale denuncia alle competenti autorità il suo stato di grave angustia.
D’altra
parte, la stessa ricorrente ha aggiunto di essere stata costretta, soprattutto negli
anni addietro, a ricorrere all’aiuto finanziario di parenti e amici per far
fronte alle spese correnti, persistendo nel sostenere di avere lavorato durante
tutto il periodo fiscale qui in esame per suo figlio maggiore, a titolo
gratuito, a parziale risarcimento del debito contratto nei suoi confronti.
3.2
In simili
circostanze, l’Ufficio di tassazione, cui spetta l’onere di provare la
plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del
diritto (OBERSON, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, §
22.
n. 9 p. 443), non poteva limitarsi a ridurre, in via prudenziale, il reddito
d’altra fonte da fr. 8'000.– a fr. 5'000.–, argomentando che “in sede di reclamo
non viene comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il consumo di
sostanza”.
L’autorità
di tassazione avrebbe dovuto anzitutto verificare l’esistenza dell’asserito
debito nei confronti del figlio maggiore, il suo ammontare e l’entità dei
rimborsi parziali, invitando la ricorrente a produrre un’attestazione scritta
del suo creditore, conformemente a quanto disposto dagli articoli 201 cpv. 1 LT
e 127 cpv. 1 LIFD. Spettava inoltre alla stessa autorità di tassazione approfondire
l’asserito rapporto di lavoro con la società “__________”: se per la ricorrente,
le sue prestazioni lavorative rappresentano una sorta di compensazione con i
debiti contratti negli anni addietro, è però innegabile che le controprestazioni
della sua datrice di lavoro, anche se immediatamente destinate ad estinguere detti
debiti, sono da considerarsi a tutti gli effetti un salario. Salario che, se
confermato, va imposto come reddito da attività dipendente (art. 16 cpv. 1 LT e
17.
cpv. 1 LIFD) e come tale assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG.
Solo in
ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, si giustificava di allestire
un calcolo delle entrate e delle uscite della contribuente e, se del caso,
aggiungere un ulteriore reddito per insufficienza di disponibilità finanziaria.
4.
A
questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare
gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra
descritti, avvertendo la contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle
richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di
collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In
questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206
cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza
(DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 14 febbraio 2007 è annullata e gli atti ritornati all’RS
1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati
al punto 3.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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