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Decisione

80.2007.47

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: prestazioni di lavoro non retribuite per estinguere un debito, obbligo di dichiarazione

11 agosto 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1942, domiciliata a __________, è divorziata dal 1994.

Nella

dichiarazione fiscale 2003, la contribuente esponeva un reddito complessivo di

fr. 26'400.–, pari al contributo alimentare versatole dall’ex marito (fr.

2'200.– al mese). In un promemoria ivi allegato, precisava di essere stata

costretta, negli anni addietro, a contrarre diversi debiti per far fronte alle

spese correnti, anche nei confronti di suo figlio maggiore, aggiungendo poi di

avere lavorato durante tutto l’anno 2003 per quest’ultimo, nella ditta “__________”,

a parziale risarcimento del suo debito. Faceva quindi valere in deduzione un

importo di fr. 6'444.– per spese professionali.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 7 dicembre 2005, l’RS 1 commisurava

il reddito imponibile in fr. 29'700.– per l’IC e in fr. 32'100.– per l’IFD.

L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi

dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, spiegando nella motivazione

allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o

reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 dicembre 2005, contestando

di avere avuto altre entrate oltre ai contributi alimentari dichiarati.

Chiedeva inoltre, per quanto qui di interesse, il riconoscimento delle spese

professionali, ribadendo di avere lavorato durante tutto l’anno per suo figlio

maggiore, a titolo gratuito, contro diminuzione del debito contratto nei suoi

confronti. In occasione di un’udienza tenutasi il 30 gennaio 2007, RI 1 precisava

infine di avere un tenore di vita molto modesto.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 14 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il

reclamo, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte a fr. 5'000.–. Nella

motivazione specificava che dall’esame delle entrate e delle uscite emergeva

una disponibilità finanziaria manifestamente insufficiente, senza che la

contribuente avesse “comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il

consumo di sostanza”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Successivamente,

con scritto del 14 luglio 2008, ha poi richiesto la deduzione delle spese professionali,

confermando di “lavorare gratuitamente presso un parente – per diminuire i

debiti che ho verso questa persona”.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie

per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p.

185). In applicazione analogica

del principio previsto dall’art.

8 CC, l’onere probatorio è

ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il

contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre

invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali

(cfr., al proposito, Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere

probatorio deve essere posto a

carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole

ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel

chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und

mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in

base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante

diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi

imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti

attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Una

simile tassazione può essere

impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT,

132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come detto, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto

ai contributi alimentari dichiarati, “altri redditi” per fr. 8'000.–, poi

ridotti a fr. 5'000.– in sede di reclamo.

Se, di

principio, giurisprudenza (RDAF

2000.

II 41; DTF 71 I 131 = ASA 14 p. 482) e dottrina (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 46 LAID, pag.

767; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art.

130.

LIFD, p. 972) tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi

ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione

finanziaria non possa essergli imputata (contra Berger, op. cit., p. 197), nel

caso in esame l’RS 1 ha però rinunciato ad intraprendere una formale tassazione

d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria. In primo luogo, le severe

esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non

sono state rispettate, ove si pensi appena che nei rimedi giuridici della

tassazione IC/IFD 2003,

l’autorità fiscale non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di

sua inottemperanza (DTF 123 II 552). In secondo luogo, come detto, la stessa

autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo presentato dalla

contribuente, riducendo in via prudenziale il reddito d’altra fonte da fr.

8'000.– a fr. 5'000.–.

2.2

La

tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli

elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme

concernenti l’onere probatorio

(decisione TF 2A.561/2005 del

22.

febbraio 2006). In concreto,

dal calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente, dedotti gli

oneri assicurativi, l’affitto e le spese accessorie, risulta un’eccedenza

mensile di soli fr. 650.– per far fronte a tutte le altre spese (vitto,

abbigliamento, tempo libero ecc.), che l’autorità fiscale, nella decisione su

reclamo qui impugnata, ha giudicato manifestamente insufficiente.

È ben

vero che la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001, prevede al punto

I.1. che l’importo base mensile, destinato a coprire le spese per i bisogni

vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita

dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da

sola ammonta a fr. 1'100.–. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare,

la sua applicazione ai fini fiscali deve però essere valutata alla luce delle

circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti

può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della

loro situazione personale: in taluni casi il minimo d’esistenza, così come

stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti nell’ambito del diritto esecutivo,

può dar luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione

insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, la ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto

modesto e di vivere con i soli alimenti dell’ex marito. Affermazioni queste

confortate dallo scritto dell’avv. __________ agli atti dell’incarto fiscale,

nel quale denuncia alle competenti autorità il suo stato di grave angustia.

D’altra

parte, la stessa ricorrente ha aggiunto di essere stata costretta, soprattutto negli

anni addietro, a ricorrere all’aiuto finanziario di parenti e amici per far

fronte alle spese correnti, persistendo nel sostenere di avere lavorato durante

tutto il periodo fiscale qui in esame per suo figlio maggiore, a titolo

gratuito, a parziale risarcimento del debito contratto nei suoi confronti.

3.2

In simili

circostanze, l’Ufficio di tassazione, cui spetta l’onere di provare la

plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del

diritto (OBERSON, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, §

22.

n. 9 p. 443), non poteva limitarsi a ridurre, in via prudenziale, il reddito

d’altra fonte da fr. 8'000.– a fr. 5'000.–, argomentando che “in sede di reclamo

non viene comprovato il conseguimento di redditi non imponibili o il consumo di

sostanza”.

L’autorità

di tassazione avrebbe dovuto anzitutto verificare l’esistenza dell’asserito

debito nei confronti del figlio maggiore, il suo ammontare e l’entità dei

rimborsi parziali, invitando la ricorrente a produrre un’attestazione scritta

del suo creditore, conformemente a quanto disposto dagli articoli 201 cpv. 1 LT

e 127 cpv. 1 LIFD. Spettava inoltre alla stessa autorità di tassazione approfondire

l’asserito rapporto di lavoro con la società “__________”: se per la ricorrente,

le sue prestazioni lavorative rappresentano una sorta di compensazione con i

debiti contratti negli anni addietro, è però innegabile che le controprestazioni

della sua datrice di lavoro, anche se immediatamente destinate ad estinguere detti

debiti, sono da considerarsi a tutti gli effetti un salario. Salario che, se

confermato, va imposto come reddito da attività dipendente (art. 16 cpv. 1 LT e

17.

cpv. 1 LIFD) e come tale assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG.

Solo in

ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, si giustificava di allestire

un calcolo delle entrate e delle uscite della contribuente e, se del caso,

aggiungere un ulteriore reddito per insufficienza di disponibilità finanziaria.

4.

A

questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare

gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra

descritti, avvertendo la contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle

richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di

collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In

questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206

cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza

(DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 14 febbraio 2007 è annullata e gli atti ritornati all’RS

1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati

al punto 3.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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