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Decisione

80.2007.52

Procedura: rifiuto di produrre attestazioni di completezza, tassazione per apprezzamento, criteri

22 ottobre 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 26 agosto 2004, allo scopo di definire la tassazione IC/IFD 2003, l’Ufficio

di tassazione di __________ sottoponeva ai coniugi RI 1 due moduli “attestazione

di completezza”, chiedendo loro di farli sottoscrivere, rispettivamente, dalla __________

di __________ e dall’__________ di __________. Pur non avendo indicato alcuna

relazione bancaria nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione fiscale,

alcuni estratti conto erano infatti stati prodotti per giustificare la sproporzione

esistente fra le entrate dichiarate e le uscite dei periodi fiscali 2001/2002 e

2003.

I contribuenti ritornavano all’ufficio di tassazione i suddetti moduli

non compilati, con il seguente testo manoscritto:

Egregi

Signori,

ho

la presunzione di essere da più di cinquant’anni un ottimo contribuente, ma

suppongo che ciò conti poco o nulla di fronte a certi articoli di legge che permettono

certo autoritarismo dei funzionari, in qualche caso magari con abuso di potere.

Quando si chiede al contribuente di sciorinare tutte le sue operazioni bancarie

per ben tredici anni (dal 1991 al 2003) si superano tutti i limiti della

decenza, poiché è norma in ogni campo che ogni indagine retrospettiva non vada

oltre i 15 anni.

Mi

scuso per il tono un po’ seccato e rifiuto di chiedere qualsiasi attestazione

alla banca, poiché non ho nulla da nascondere.

Contesterò

anche l’eventuale multa, se occorre ricorrendo alla giustizia.

Ossequi.

G’sco,

16.9.’04 __________

B. Con

decisione del 29 dicembre 2004,

l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________

la tassazione IC/IFD 2003,

nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 151'600.– per l’IC ed in

fr. 141'700.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'175'000.–. Aveva in

particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata capitali per fr. 400'000.– ed

ai proventi “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 20'000.–,

spiegando nella motivazione che si trattava di una valutazione, resasi

necessaria in seguito alla mancata presentazione delle attestazioni richieste.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 gennaio

2005, al quale allegavano nuova documentazione bancaria, in particolare estratti

relativi a depositi bancari aperti presso l’__________. Sulla scorta della

situazione ivi riportata, peraltro riferita al 31 dicembre 2002, chiedevano che

i capitali non dichiarati fossero ridotti a fr. 186'164.– ed i relativi redditi

a fr. 4'755.20. Facevano inoltre valere interessi passivi per fr. 10'233.–.

Con

scritto del 21 marzo 2005, i contribuenti ribadivano di non voler produrre le

attestazioni di completezza, nuovamente sollecitate in occasione di un’udienza

tenutasi il 17 marzo 2005, invocando il diritto di non contribuire alla propria

incriminazione, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo. Seguiva uno scambio

di corrispondenza fra i reclamanti e l’Ufficio procedure speciali, che si concludeva con l’intimazione, in data 18 ottobre 2005, di una

diffida con la quale ai contribuenti veniva notificata l’apertura di procedure

di recupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione

d’imposta.

D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti con decisione del 22 marzo 2006, nella quale

sottolineava che essi non avevano prodotto le attestazioni richieste, che nell’accertamento erano venuti alla luce capitali

precedentemente non dichiarati, che già nel periodo fiscale precedente si era manifestata una mancanza di liquidità,

che nel frattempo era stata aperta una procedura di ricupero e di contravvenzione.

Secondo l’autorità di tassazione,

tali elementi permettevano di sospettare una mancata dichiarazione di capitali.

E. Con

sentenza del 23 gennaio 2007 (CDT n. 80.2006.50), questa Camera annullava la

decisione su reclamo del 22 marzo 2006 e rinviava gli atti all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione, dopo aver indirizzato al contribuente una

nuova richiesta di attestazione vincolante, limitata questa volta al periodo

fiscale 2003.

Premesso

che, ai fini della definizione delle modalità di raccolta delle prove, la distinzione

fra la procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e quella di contravvenzione

per sottrazione d’imposta, dall’altro, deve essere osservata anche in relazione

alla richiesta di un’attestazione di completezza, questa Camera si è soffermata

sulla richiesta di collaborazione formulata nell’ambito della procedura ordinaria

di tassazione, giudicando la sua estensione temporale (dal 1° gennaio 1991 al

31 dicembre 2003) contraria al principio di proporzionalità, trattandosi di procedere

all’accertamento del debito fiscale per il solo periodo fiscale 2003. Non si è

invece pronunciata in merito alla richiesta contenuta nella diffida con cui è

stata aperta la procedura penale per sottrazione consumata e tentata.

F. Il

1° febbraio 2007, facendo riferimento alla suddetta sentenza, l’Ufficio di

tassazione di __________ invitava i contribuenti a:

·

produrre copia dei contratti di affitto relativi

agli stabili di loro proprietà;

·

indicare i conti sui quali venivano corrisposti

gli affitti, le pensioni e l’AVS per l’anno 2003;

·

richiedere le attestazioni di completezza alla __________

e all’__________, limitatamente al periodo fiscale 2003.

RI 1 rispondeva

in data 5 febbraio 2007, rifiutandosi di presentare gli estratti bancari sui

quali venivano accreditate le pensioni e l’AVS così come di richiedere le

attestazioni di completezza agli istituti di credito. Precisava inoltre che non

esisteva alcun contratto di affitto.

G. Con

ulteriore scritto del 13 febbraio 2007, l’Ufficio di tassazione ribadiva le sue

richieste di informazione. In risposta, pur sottolineandone il carattere

arbitrario, il contribuente dava parzialmente seguito a quanto domandato,

indicando quanto segue:

·

gli affitti per l’anno 2003 erano stati versati sui

conti risparmio n. __________ e __________;

·

le pensioni e l’AVS erano state versate sui

conti salari n. __________ e __________.

Confermava

inoltre l’esistenza di un conto aperto presso la __________ (n. __________, nel

frattempo estinto) con un saldo di fr. 648.16, allegando l’attestato fiscale

2003 rilasciatogli dall’istituto di credito. Per contro, si rifiutava

nuovamente di fornire le attestazioni di completezza.

H. In

data 28 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una

nuova decisione su reclamo, uguale alla precedente. Nella motivazione spiegava

che i contribuenti non avevano dato completamente seguito alle richieste di

informazione e non avevano in particolare prodotto le attestazioni di

completezza, per cui non poteva “far altro che confermare integralmente quanto

già stabilito nella precedente decisione”.

I. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono

nuovamente che i capitali non dichiarati vengano ridotti all’importo

documentato di fr. 186'164.– ed i relativi redditi all’importo di fr. 4'755.20.

Fanno inoltre valere interessi passivi per fr. 10'233.–.

Nelle

proprie osservazioni del 22 maggio 2007, presentate entro il termine prorogato

da questa Camera con ordinanza del 23 aprile 2007, la Divisione delle contribuzioni

propone la reiezione del gravame.

Diritto

1. 1.1.

La

procedura fiscale è retta dalla massima ufficiale e dal principio

inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire

d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e

procedere a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1

LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti

o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007). Di

principio, può comunque confidare nel fatto che la dichiarazione è corretta e

completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare ulteriori

raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti

complementari nell’incarto fiscale (decisione TF 2C_254/2008 del 4 luglio 2008;

Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La

procedura fiscale è infatti retta anche dal principio di collaborazione.

Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione

determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). In particolare, deve compilare il

modulo della dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero e rinviarlo

tempestivamente (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD). Se nutre dubbi

sulla rilevanza fiscale di un determinato fatto, non deve sottacerlo, ma

segnalare la propria incertezza. In ogni caso deve esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

1.2.

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz.

Basilea 2008 [in seguito: Kommentar], n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,

Zurigo 1989 [in seguito: Die Sachverhaltsermittlung], p. 12).

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale tale onere è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, giacché non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici

(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia,

in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa. Anche in quest’ultimo caso, la giurisprudenza del Canton

Zurigo ammette che l’autorità fiscale possa intraprendere una tassazione

d’ufficio, fondata sulla verosimiglianza (Zweifel, Kommentar, n. 29 ad art. 130 LIFD,

p. 342 e riferimenti).

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Come

precedentemente accennato, giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si

possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora

la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa

essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF

2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, Kommentar, n. 29 e 31 ad art. 130

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, p. 129).

Di parere contrario Berger, secondo

cui la tassazione d’ufficio deve essere limitata ai soli casi in cui il

contribuente tralascia di collaborare in contrasto con i suoi obblighi (Berger, op. cit., p. 196 ss.). Ciò

principalmente poiché la contestazione di una tassazione d’ufficio, come visto,

presuppone una prova qualificata. Nella motivazione del

reclamo la fattispecie deve essere esposta in modo documentato e si devono

indicare i mezzi di prova. Pertanto, il contribuente non può limitarsi ad una

contestazione generica o alla contestazione parziale di posizioni determinate,

per il fatto che una simile impugnazione non permetterebbe naturalmente di

sottoporre la tassazione d’ufficio alla verifica della manifesta inesattezza

(decisione TF 2A.39/2004 del 29 marzo 2005, in: StR 2005 p. 520).

3.

3.1.

Nel caso in esame, non

occorre approfondire oltre la questione. Come esposto in narrativa, i coniugi RI

1.

hanno solo parzialmente dato seguito alle numerose richieste di collaborazione

dell’Ufficio di tassazione di __________.

In sede di reclamo prima, dinanzi

a questa Camera poi, i contribuenti hanno gradualmente prodotto alcuni estratti

di conti bancari aperti presso __________ (conti n. __________,

__________ e __________), rinunciando però a documentare altre relazioni

bancarie, la cui esistenza ha potuto essere accertata nel corso della procedura,

perlomeno al momento determinante del 31 dicembre 2003 (conti n. __________, __________, __________). Successivamente alla sentenza del 23

gennaio 2007 di questa Camera, si sono poi essenzialmente limitati a confermare

l’esistenza di un conto aperto presso la __________ (n. __________),

allegando alla corrispondenza intercorsa con l’Ufficio di tassazione l’attestato

fiscale 2003. In particolare, si sono nuovamente rifiutati di fornire le richieste

attestazioni di completezza, benché non più estese su un periodo ultradecennale

(dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2003), ma limitate al solo periodo fiscale qui

in esame.

3.2

Come già ampiamente

approfondito nella precedente decisione del 23 gennaio 2007 (CDT n. 80.2006.50),

fra le attestazioni scritte previste dagli art. 127 cpv. 1

lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT figurano anche le

cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con

l’istituto bancario di cui è

cliente (cfr. a tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261). In

concreto, la domanda di collaborazione dell’Ufficio di tassazione traeva

origine dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti. Allo scopo di giustificare la sproporzione esistente fra le entrate dichiarate e

le uscite dei periodi fiscali 2001/2002 e 2003, questi ultimi avevano infatti allegato

alcuni estratti di conti bancari aperti presso __________ e __________, pur non

avendo indicato alcuna relazione

bancaria nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione fiscale. Sebbene non sia esplicitamente affermato nelle richieste

di collaborazione sottoposte ai

contribuenti, è dunque chiaro che su tale base l’autorità di tassazione ha potuto ritenere di essere in

presenza di una sottrazione

d’imposta (per i periodi

fiscali già tassati con decisioni

passate in giudicato) e di un tentativo di sottrazione (per il periodo

fiscale 2003).

Nella citata sentenza,

questa Camera ha censurato, oltre alla sovrapposizione della procedura di

tassazione ordinaria con quella penale per sottrazione d’imposta, l’estensione

della richiesta di collaborazione, sotto il profilo del principio di proporzionalità.

Pur riconoscendo che la pretesa dell’autorità di conoscere lo

svolgimento delle relazioni

bancarie anche prima dell’inizio del periodo fiscale

litigioso fosse comprensibile,

tanto più che sono stati gli stessi contribuenti, producendo documentazione bancaria relativa ad anni precedenti,

a lasciar intendere che le infrazioni fiscali si estendono a prima del 2003, questa Camera ha concluso che

una simile richiesta andava rivolta nell’ambito di una procedura di recupero

e/o di contravvenzione, non già nel contesto dell’accertamento del debito

fiscale per il solo periodo fiscale 2003. Per questa ragione ha annullato la

decisione su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una

nuova decisione.

3.3

Conformandosi alle

indicazioni di questa Camera, con scritti del 1° febbraio 2007

e del 13 febbraio 2007, l’Ufficio di tassazione ha indirizzato ai contribuenti

una nuova richiesta di attestazione vincolante, limitata questa volta al periodo

fiscale 2003.

Contrariamente a quanto

sembrano sostenere i ricorrenti, che nel gravame pongono ancora l’accento sul

diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione, la nuova

domanda di collaborazione è rispettosa delle garanzie poste dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): l’autorità

di tassazione ha unicamente invitato i contribuenti a produrre le attestazioni

di completezza debitamente compilate da __________ e __________, senza prospettare

loro una sanzione – nella forma di una multa disciplinare o di

una tassazione d’ufficio con inversione dell’onere probatorio – nell’ipotesi in cui non avessero dato seguito alla domanda

di collaborazione. Comunque sia – è bene ricordarlo anche se già dettagliatamente

esposto nella sentenza del 23 gennaio 2007 – le garanzie che derivano dalla CEDU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici, entrato in

vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 (DTF 121 II 281 e dottrina citata),

si applicano unicamente alla procedura penale per sottrazione d’imposta,

non invece alla procedura ordinaria di tassazione, quale è quella qui in esame.

3.4

In conclusione, appare

quindi pacifico che i contribuenti, rifiutandosi di fornire anche le nuove attestazioni

di completezza, seppure limitate al periodo fiscale 2003, hanno disatteso la

necessaria collaborazione nel chiarimento dell’insieme delle relazioni d’affari

intrattenute con __________ e __________, contravvenendo in tal modo ai loro

obblighi procedurali (cfr., al proposito, Chappuis

Bugnon, Le devoir de reinsegner des avocats et des banques dans la

procédure de taxation fiscal suisse, in: SJ 2000 II 135, p. 146).

4.

4.1.

Con il loro comportamento,

i contribuenti hanno di fatto ostacolato l’assunzione di una prova che, secondo

la regola generale prevista dall’art. 8 CC, incombeva all’Ufficio di

tassazione. In queste circostanze, non avendo il diritto di richiedere

l’attestazione di completezza direttamente alla banca interessata (cfr. circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 19 del 7 marzo 1995:

Obbligo di informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, p.

6), essa non poteva fare altro che procedere ad una valutazione dei capitali e

dei relativi redditi, fondata sulla verosimiglianza (cfr. punto 3.1.).

4.2

L’Ufficio di tassazione ha

però rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto

senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT, 130 cpv. 2 LIFD e

46.

cpv. 3 LAID. Al di là del fatto che le nuove richieste di

collaborazione del 1° febbraio 2007 e del 13 febbraio 2007 non

sono accompagnate dalla comminatoria di una tassazione d’ufficio con

inversione dell’onere della prova né tantomeno di una multa per violazione

degli obblighi di collaborazione (cfr., in merito alla necessità di indicare nella

diffida le conseguenze di un eventuale inadempimento, Zweifel, Kommentar, n. 38 ad art. 130 LIFD; Althaus-Houriet, op. cit., n. 18 ad

art. 130 LIFD; contra, decisione del Tribunale amministrativo del Canton

Friborgo del 6 marzo 1998, in: StE 1998 B 93.5 n. 19), fin dal principio le severe

esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono state rispettate.

Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 29 dicembre 2004, l’autorità di tassazione ha infatti omesso di

indicare espressamente nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art.

206.

cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza,

senza peraltro successivamente porvi rimedio.

In siffatte circostanze, anche

se in presenza di un gravame insufficientemente motivato, l’Ufficio

di tassazione non avrebbe potuto dichiarare semplicemente irricevibile l’impugnativa

(cfr., al proposito, DTF 123 II 552, consid. 4f). Viene

così a cadere l’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, tipica

del reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio a’ sensi degli art. 206

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.

4.3

Se la tassazione in esame

non è una tassazione d’ufficio in senso tecnico, rimane pur sempre una

tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza. Come

precedentemente esposto, di fronte alla mancata collaborazione dei contribuenti,

l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione

dei capitali e dei relativi redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti

dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono i

coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet,

op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

La

diversa natura delle due tassazioni si ripercuote piuttosto sulle diverse possibilità

di impugnazione. Se per contestare con successo una tassazione d’ufficio

in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli atti di collaborazione

trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del 1° maggio 2007; ASA 75

p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere riesaminata

liberamente, giacché l’obbligo dell’autorità fiscale di effettuare indagini

d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto

meno. A prescindere dalla circostanza che i contribuenti si sono categoricamente

rifiutati di fornire le nuove attestazioni di completezza, seppure limitate al solo

periodo fiscale 2003, questa Camera non può pertanto sottrarsi

da un esame della legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di

tassazione di __________.

5.

5.1.

Come esposto in narrativa,

con decisione su reclamo del 28 marzo 2007, l’autorità di tassazione ha

nuovamente aggiunto alla sostanza dichiarata capitali per fr.

400'000.– ed ai proventi “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr.

20'000.–. Da parte loro, i coniugi RI 1 chiedono invece che i capitali non

dichiarati vengano ridotti all’importo documentato di fr. 186'164.– ed i

relativi redditi all’importo di fr. 4'755.20.

5.2

Nella motivazione allegata

alla decisione, l’autorità sottolinea la mancata collaborazione dei contribuenti, ed in particolare il reciso rifiuto di produrre le

richieste attestazioni di completezza. Non si è invece espressa,

perlomeno direttamente, sugli elementi a fondamento del suo apprezzamento, essendosi

limitata a “confermare integralmente quanto già stabilito

nella precedente decisione”. Le spiegazioni esposte consentono nondimeno

di afferrare indirettamente tali elementi: come ben si evince dalla decisione

su reclamo del 22 marzo 2006, annullata da questa Camera,

si tratta dell’entità dei capitali venuti alla luce nel corso della procedura,

unitamente alla mancanza di liquidità manifestatasi nel precedente periodo fiscale.

Pur se

succinta, la decisione impugnata si pronuncia sui punti rilevanti per il

giudizio ed è stata senz’altro compresa dai ricorrenti, che l’hanno contestata

in questa sede con cognizione di causa. Essa appare pertanto ancora rispettosa

dell’obbligo di motivazione dedotto dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr., al

riguardo, DTF 129 I 232; decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in:

RtiD I-2004 n.19t).

5.3

Come già ampiamente

esposto, malgrado le innumerevoli richieste di collaborazione, i contribuenti

hanno assunto un comportamento reticente durante tutto il corso del procedimento,

presentando man mano solo alcuni estratti bancari, peraltro non sempre riferiti

al momento determinante del 31 dicembre 2003. In particolare, gli attestati allegati al reclamo del 17 gennaio 2005, sulla scorta dei quali i

ricorrenti chiedevano e chiedono tuttora di ridurre a fr. 186'164.– i capitali

non dichiarati ed a fr. 4'755.20 i relativi redditi, riportano la situazione

patrimoniale alla fine del 2002. Dagli stessi attestati bancari emergono sei

relazioni aperte presso __________: si tratta dei conti n. __________, __________,

__________, __________, __________ e __________. Solo dei primi tre, i contribuenti

hanno successivamente trasmesso a questa Camera gli estratti al 31 dicembre

2003, dando parzialmente seguito a quanto convenuto in occasione di un’udienza

tenutasi il 4 maggio 2006.

Sia come sia, l’insieme di

questi documenti permette di trarre una prima parziale conclusione. Alla fine

del 2003, il saldo complessivo dei conti n. __________, __________

e __________ è passato da fr. 111'422.– a fr. 120'919.–, pari ad un incremento

di oltre il 9%. Ebbene, senza la necessità di un’argomentazione particolarmente

elaborata, è lecito supporre, secondo il corso ordinario delle

cose, che anche gli ulteriori conti n. __________, __________ e __________, di

cui si conosce unicamente la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002 (di

complessivi fr. 74.944.–), siano aumentati nella medesima proporzione. Non

può quindi esservi dubbio sul fatto che il capitale non dichiarato andava

immediatamente valutato in almeno fr. 200'000.–.

5.4

Sennonché,

di fronte al reciso rifiuto dei contribuenti di fornire le richieste attestazioni

di completezza, l’incertezza delle relazioni d’affari intrattenute con __________

e __________ è rimasta intatta. Si imponeva pertanto un’ulteriore valutazione,

purché fondata sulla verosimiglianza. Decidere altrimenti

significherebbe privare di ogni fondamento le attestazioni di completezza, il

cui scopo è per l’appunto quello di rilevare l’elenco completo delle relazioni

d’affari intrattenute in un determinato periodo (cfr. circolare n. 6873 del

13.6.1996

dell’Associazione svizzera dei banchieri ai suoi membri concernente

l'attestazione di completezza delle banche, in: Thévenoz/Zulauf [a cura di], BF 2003 – Réglementation et

autoréglementation des banques, bourses, négotiants, fonds de placement et

marché financiers en Suisse, Zurigo 2003, 45-18). In tal caso, come osservato

dalla Divisione delle contribuzioni, al contribuente basterebbe infatti

mostrare gli estratti “emersi” nel corso della procedura, continuando a preservare

tutti gli altri capitali non dichiarati.

5.5

Certo, così come

nell’ambito di una tassazione d’ufficio in senso stretto, anche in un caso come

quello qui in esame l’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”,

ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili

criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti

del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità

(ASA 50 p. 372). In particolare, l’autorità deve esaminare l’insieme delle

circostanze e fondarsi su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile

vicine alla realtà (Zweifel,

Kommentar, n. 46 ad art. 130 LIFD), evitando di intraprendere una valutazione

punitiva, per il solo motivo che i contribuenti hanno rifiutato, in violazione

dei loro obblighi, la collaborazione possibile e esigibile (Althaus-Houriet, op. cit., n. 24 ad

art. 130 LIFD).

Se, da una parte,

l’autorità fiscale deve procedere ad una valutazione coscienziosa, dall’altra,

non deve tuttavia essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta

del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione a lui più

favorevole: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare

tutti gli elementi suscettibili di verifica si trovi a dover pagare più imposte

rispetto a colui che rende impossibile un simile controllo per motivi che gli

sono imputabili. Detto in altri termini, la violazione degli obblighi di

procedura non deve in nessun caso portare giovamenti (Zweifel, Kommentar, n. 46a ad art. 130 LIFD;

RDAF 2003 II p. 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e riferimenti citati).

5.6

Tornando al caso in esame,

un ulteriore elemento che emerge dall’incarto fiscale è l’importante ammanco di

liquidità manifestatosi nel precedente biennio 2001-2002, segnatamente in

relazione alle spese sostenute per riattare un immobile di __________. Di

fronte alla mancata collaborazione dei contribuenti, che già allora si erano

rifiutati di fornire la documentazione dei movimenti verificatisi tramite le

relazioni bancarie di __________ e __________, l’autorità di tassazione aveva

inizialmente commisurato in fr. 35'000.– di media annua il reddito d’altra

fonte. Dinanzi a questa Camera è poi stato ridotto, di comune accordo, a fr. 12'000.–

di media annua (decisione CDT n. 80.2002.116 del 24 settembre 2002).

Premesso che una stima si

fonda necessariamente su supposizioni e presunzioni (ASA 75 p. 333), un simile reddito,

fondato sul calcolo del dispendio generale della famiglia, è senz’altro plausibile,

specie se si considera che i coniugi RI 1 hanno riattato l’immobile di __________

per l’importo complessivo di fr. 377'900.–, senza giustificarne il finanziamento,

fatta eccezione per la parte coperta dall’aumento dei debiti ipotecari

dichiarati (passati, nel biennio di computo, da fr. 56'000.– a fr. 265'700.–). A

giudizio di questa Camera, seppure riferita ad un precedente periodo fiscale, tale

circostanza unitamente al rifiuto di produrre l’attestazione di completezza, rende

credibile la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione, che ha commisurato

il capitale non dichiarato in fr. 400'000.–, raddoppiando di fatto l’importo

base di fr. 200'000.–. Del resto, se un contribuente persevera

nel suo atteggiamento non collaborativo, limitandosi a mostrare alcuni estratti

di conti bancari, è facilmente presumibile che ci siano altrettante relazioni

bancarie non dichiarate, a maggior ragione se si considera che nel precedente

periodo fiscale ha potuto disporre di oltre fr. 160'000.– per lavori di riattazione.

5.7

Medesima

conclusione vale per il reddito della sostanza mobiliare, stimato in fr.

20'000.–. Il suo ammontare, corrispondente ad un tasso

del 5%, può apparire a prima vista spropositato, specialmente se confrontato

con gli interessi bancari su conti correnti, privati o di risparmio. Non va

tuttavia perso di vista che l’incertezza dell’insieme delle relazioni

d’affari intrattenute con gli istituti di credito, determinata dalla mancata

collaborazione dei contribuenti, si riflette anche sulla natura degli investimenti.

È qui appena il caso di ricordare che i mercati finanziari offrono la possibilità

di ottenere rendimenti maggiori al 5% anche con investimenti a basso rischio,

specie nel mercato monetario (prodotti fiduciari o vincolati in valuta estera) oppure

obbligazionario con rating Investment Grade (obbligazioni giudicate poco

rischiose), senza dimenticare inoltre che nei periodi di instabilità

finanziaria o forte crescita, la volatilità di alcuni investimenti speculativi

permette di ottenere guadagni ancora superiori.

Tutto ben considerato, la

valutazione in discussione appare severa ma ancora accettabile, giacché

l’autorità fiscale, come visto, non deve scegliere, in caso di dubbio, la soluzione

più favorevole al contribuente che non collabora.

5.8

In conclusione, alla luce

di tutte le considerazioni sopra esposte, non v’è motivo di ritoccare

l’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione. Del resto, se è vero che la

contestazione di una tassazione come quella in esame non presuppone una prova

qualificata, i ricorrenti non potevano però pretendere una riduzione dei

capitali non dichiarati da fr. 400'000.– a fr. 186'164.– e dei

relativi redditi da fr. 20'000.– a fr. 4'755.20, sulla scorta di alcuni

estratti bancari riferiti al 31 dicembre 2002. Tali documenti

non sono in nessun caso atti a fare apparire errata la

rappresentazione dei fatti intrapresa dall’Ufficio di tassazione, sulla base degli

elementi a sua disposizione e a dispetto della mancata collaborazione dei contribuenti.

6.

I ricorrenti chiedono

infine che la deduzione per interessi passivi privati venga aumentata da fr. 7'599.– a fr. 10'233.–.

Come osservato dalla Divisione

delle contribuzioni, l’importo rivendicato corrisponde nondimeno alla media

annua degli interessi pagati negli anni 2001-2002, caduti nel cosiddetto vuoto

di tassazione, determinato dal passaggio dal sistema di tassazione biennale praenumerando

al sistema annuale postnumerando. La censura si palesa pertanto priva di

ogni fondamento, senza la necessità di dilungarsi oltre.

7.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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