80.2007.53
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, mezzo pubblico, prima classe solo se provata
11 agosto 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.53
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, mezzo pubblico, prima classe solo se provata
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2007.53
Lugano
11 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 __________
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 aprile 2007 contro la decisione del in
materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. __________,
domiciliata a __________ unitamente al marito __________, svolge la propria
attività lucrativa a __________, nel Canton Zurigo, alle dipendenze della
tipografia __________. Nel comune di domicilio è proprietaria dei mapp. __________
e __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa unifamiliare.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, i contribuenti indicavano le seguenti spese professionali:
- trasporto
(abbonamento mezzo pubblico) fr. 4'600.–
- alloggio fr. 9'600.–
- vitto fr. 6'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
- totale fr. 22'600.–
Alla voce
deduzioni dalla sostanza immobiliare, facevano inoltre valere spese di gestione
e manutenzione per complessivi fr. 8'635.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 31 gennaio 2007, l’RS 1 ammetteva
le deduzioni per spese professionali della moglie nella seguente misura:
- trasporto
(abbonamento mezzo pubblico) fr. 2'900.–
- alloggio fr. 9'600.–
- vitto fr. 6'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
- totale fr. 20'900.–
La
motivazione allegata alla decisione spiegava che per le spese di trasporto era
stato ammesso il costo annuale dell’abbonamento generale in 2a
classe.
Quanto
alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, la postulata deduzione era
ammessa nella limitata misura di fr. 7'699.–, non essendo deducibili le
“spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino,
riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. (…) salvo presentazione del
conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 febbraio
2007, nel quale chiedevano la deduzione del costo dell’abbonamento generale in
1a classe e il pieno riconoscimento delle spese di manutenzione
dell’immobile, compresi “fr. 547.50 per la revisione del bruciatore del
riscaldamento, fr. 125.– per la spesa della pulizia del camino e fr.
236.85 per la revisione del tank dell’olio da riscaldamento, in quanto non si
tratta di spese che un inquilino dovrebbe sopportare”.
Il
reclamo veniva respinto, con decisione del 14 marzo 2007. Nella motivazione,
l’Ufficio di tassazione osservava che la deduzione del costo di un abbonamento
di 1a classe potrebbe essere presa in considerazione solo se ne
viene comprovato l’acquisto. In relazione alle spese effettive di gestione e
manutenzione degli immobili, rilevava poi che in caso di valore locativo,
conformemente alle direttive della Divisione delle contribuzioni, vanno ammesse
unicamente quelle voci che rimangono, di regola, a carico del locatore.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente la deduzione di tutte le spese di gestione e manutenzione, compresi
i costi per la pulizia del camino, la revisione del bruciatore e del tank
dell’olio da riscaldamento, così come riconosciuti negli anni precedenti.
Quanto
alle spese di trasporto, i ricorrenti rilevano poi che la moglie è costretta a
rientrare al proprio domicilio con l’automobile privata, a causa degli orari sfavorevoli
dei mezzi pubblici, ma di essersi limitati a richiedere in deduzione il costo
dell’abbonamento generale di 1a classe, così come ammesso negli anni
passati, che meglio si addice ad “una signora che viaggia da sola, con la sua
età, nella sua posizione gerarchica sul posto di lavoro” rispetto ad un abbonamento
di seconda classe.
Diritto
1. 1.1.
La legge
tributaria consente la deduzione
dai proventi della sostanza privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT;
per l’imposta federale, cfr. art. 32 cpv. 2 LIFD). Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219
s.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1977, p. 66; decisione CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del
22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
In caso
di imposizione del valore locativo, come nella fattispecie, viene ammessa, di
regola, unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione,
rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all’inquilino,
vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di
gestione e di amministrazione.
La
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita
personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a
una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di
dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non
comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al
proprietario che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e che di
solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione
della casa (decisione CDT n. 80.05.178 del 23 gennaio 2006 e riferimenti).
1.3.
Anche la
Circolare della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003 distingue, nell’ambito
della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata
concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili
abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso
di imposizione del valore locativo viene ammessa, di regola, unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione, poiché il valore locativo, corrispondente al 60-70% della
pigione che si potrebbe ottenere affittando l’oggetto ad un terzo qualsiasi,
corrisponde alla remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a
disposizione dell’immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che
nascono con il suo uso e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e
separatamente all’inquilino (cfr. Circolare
n. 7/2003 del gennaio 2006, cifra 5.4).
1.4.
Come
evidenziato dall’autorità di tassazione, in linea di principio non sono quindi
deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione,
disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino,
riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero
neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare
n. 7/2003 citata, cifra 2.2.3.).
1.5.
Nel caso
in esame, i ricorrenti contestano la mancata deduzione delle spese per la
pulizia del camino (fr. 125.–), la revisione del bruciatore (fr. 547.50) e del
tank dell’olio da riscaldamento (fr. 236.85).
È
immediatamente evidente che tali spese rappresentano tipici costi di gestione
(cfr. Circolare n. 7/2005 citata,
distinta allegata, n. 22 e 25). Ora, come detto, la giurisprudenza di questa Camera
distingue, in relazione alle spese di gestione, fra il caso in cui una casa è
concessa in locazione dal proprietario e quello in cui è invece abitata dal
proprietario medesimo.
Dal punto
di vista economico, le spese di gestione (in particolare, quelle per la pulizia,
l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle
per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili per
legge (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD), con la
conseguenza che possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione
che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone
per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi: è il caso del
proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la
pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, i quali non costituiscono
reddito della sostanza per il locatore e possono pertanto essere dedotti dalla
pigione, se vi sono compresi (Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; v. anche Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol.
I/2a, Basilea 2008, n. 21 ad art. 32 LIFD, p. 494).
Il caso
dei ricorrenti è invece quello di proprietari che abitano la propria casa, con
la conseguenza che vi è identità fra la persona che consegue il reddito in
natura (valore locativo) e quella che fruisce del bene in questione: stando
così le cose, si deve tener presente che quei costi che verrebbero traslati
sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo,
ragione per cui il contribuente che abita la propria casa non ha il diritto alla
deduzione degli stessi.
1.6.
In simili
circostanze, la decisione qui impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha
negato la deduzione delle spese per la pulizia del camino, la revisione del
bruciatore e del tank dell’olio da riscaldamento merita senz’altro piena
tutela.
Considerandi
2.
2.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34
lett. b LIFD).
2.2
Secondo l’art.
3.
cpv. 1 del decreto esecutivo del 14
dicembre 2004 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il
periodo fiscale 2005, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di
trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una
motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per
le automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di
lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso
vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso
possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,
che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a
frase Ordinanza del 10 febbraio
1993).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, op. cit., p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione
delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque
costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per
recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il
contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto
da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili
ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate
condizioni invernali del fondo
stradale.
In altre
parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di
trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n. 80.96.193 del 12
novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.;
CDT n. 80.04.41 del 19 maggio
2004.
in re R. e L. L.-T.).
2.5
Nel caso
in esame, i ricorrenti non pretendono la deduzione delle spese per il rientro
settimanale della moglie con il veicolo privato. In discussione è unicamente l’importo
della detrazione riconosciuta per l’uso dei mezzi pubblici. Mentre l’Ufficio di
tassazione ha ammesso le sole spese per l’abbonamento generale in seconda
classe, i contribuenti chiedono di poter dedurre il costo dell’abbonamento in
prima classe, adducendo ragioni legate alla persona di __________, quali l’età
e la sua posizione sociale/professionale.
2.6
Come
visto, né la legge né il decreto esecutivo, per l’imposta cantonale, e
l’ordinanza, per l’imposta federale diretta si pronunciano sulla deducibilità
del biglietto di prima classe. In dottrina vi è chi la ammette, alla condizione
che venga debitamente comprovata la relativa spesa (Locher, Kommentar zum DBG – Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, n. 8 ad art. 26 LIFD, p. 647), mentre vi è
chi la subordina alla prova della necessità professionale, negandola invece se
si tratta di mere esigenze personali (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 106 ad art. 26 LIFD, p. 392).
In una
recente sentenza del 23 gennaio 2006, questa Camera è giunta alla conclusione
che non vi è ragione per negare la deduzione delle spese per lo spostamento in
prima classe, perlomeno nel caso in cui è provato il pagamento del relativo
costo, spiegando che oggigiorno le vetture di prima classe non possono più
essere considerate particolarmente lussuose; anzi, perlopiù si limitano ad
offrire la garanzia di trovare posto a sufficienza per viaggiare e magari per
lavorare, soprattutto quando si tratta di spostamenti di una certa durata
(decisione CDT n. 80.2005.178 del 23 gennaio 2006). Altro discorso vale invece
nella fattispecie, poiché la contribuente sostiene di essersi servita del mezzo
privato per gli spostamenti settimanali, pur avendo richiesto in deduzione il
costo dell’abbonamento generale di 1a classe.
Confrontato
con un caso simile, il Tribunale federale ha confermato una decisione del
Canton Grigioni, che aveva negato la deduzione del costo del biglietto di prima
classe, non essendo stata portata la prova di esigenze professionali (decisione
TF 2A.411/2004 del 23 luglio 2004). Nello stesso senso, a giudizio di questa
Camera deve essere confermata la decisione qui impugnata, con cui l’ufficio di
tassazione ha ammesso in deduzione il costo annuale dell’abbonamento generale
di 2a classe, la contribuente essendosi limitata ad addurre questioni
personali senza sollevare né tanto meno dimostrare la necessità professionale
di viaggiare in 1a classe.
3.
Va
infine rilevato che i ricorrenti non possono trarre giovamento dalla
circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia
concesso le deduzioni ora negate.
Infatti,
per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), le
tassazioni relative a periodi fiscali trascorsi non producono alcun
effetto su tassazioni
successive, poiché nel quadro di ogni nuova tassazione l’autorità può riesaminare pienamente le circostanze di fatto e
di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti. Pertanto la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti giuridici
solo per il periodo fiscale di
cui si tratta (StE 1997 B 93.4 n. 4), e le autorità fiscali non sono vincolate
dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa
litigiose (decisione TF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A
21.14
n. 13 = ASA 69 p. 793).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster