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Decisione

80.2007.53

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, mezzo pubblico, prima classe solo se provata

11 agosto 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

domiciliata a __________ unitamente al marito __________, svolge la propria

attività lucrativa a __________, nel Canton Zurigo, alle dipendenze della

tipografia __________. Nel comune di domicilio è proprietaria dei mapp. __________

e __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa unifamiliare.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, i contribuenti indicavano le seguenti spese professionali:

- trasporto

(abbonamento mezzo pubblico) fr. 4'600.–

- alloggio fr. 9'600.–

- vitto fr. 6'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

- totale fr. 22'600.–

Alla voce

deduzioni dalla sostanza immobiliare, facevano inoltre valere spese di gestione

e manutenzione per complessivi fr. 8'635.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 31 gennaio 2007, l’RS 1 ammetteva

le deduzioni per spese professionali della moglie nella seguente misura:

- trasporto

(abbonamento mezzo pubblico) fr. 2'900.–

- alloggio fr. 9'600.–

- vitto fr. 6'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

- totale fr. 20'900.–

La

motivazione allegata alla decisione spiegava che per le spese di trasporto era

stato ammesso il costo annuale dell’abbonamento generale in 2a

classe.

Quanto

alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, la postulata deduzione era

ammessa nella limitata misura di fr. 7'699.–, non essendo deducibili le

“spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino,

riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. (…) salvo presentazione del

conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 febbraio

2007, nel quale chiedevano la deduzione del costo dell’abbonamento generale in

1a classe e il pieno riconoscimento delle spese di manutenzione

dell’immobile, compresi “fr. 547.50 per la revisione del bruciatore del

riscaldamento, fr. 125.– per la spesa della pulizia del camino e fr.

236.85 per la revisione del tank dell’olio da riscaldamento, in quanto non si

tratta di spese che un inquilino dovrebbe sopportare”.

Il

reclamo veniva respinto, con decisione del 14 marzo 2007. Nella motivazione,

l’Ufficio di tassazione osservava che la deduzione del costo di un abbonamento

di 1a classe potrebbe essere presa in considerazione solo se ne

viene comprovato l’acquisto. In relazione alle spese effettive di gestione e

manutenzione degli immobili, rilevava poi che in caso di valore locativo,

conformemente alle direttive della Divisione delle contribuzioni, vanno ammesse

unicamente quelle voci che rimangono, di regola, a carico del locatore.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente la deduzione di tutte le spese di gestione e manutenzione, compresi

i costi per la pulizia del camino, la revisione del bruciatore e del tank

dell’olio da riscaldamento, così come riconosciuti negli anni precedenti.

Quanto

alle spese di trasporto, i ricorrenti rilevano poi che la moglie è costretta a

rientrare al proprio domicilio con l’automobile privata, a causa degli orari sfavorevoli

dei mezzi pubblici, ma di essersi limitati a richiedere in deduzione il costo

dell’abbonamento generale di 1a classe, così come ammesso negli anni

passati, che meglio si addice ad “una signora che viaggia da sola, con la sua

età, nella sua posizione gerarchica sul posto di lavoro” rispetto ad un abbonamento

di seconda classe.

Diritto

1. 1.1.

La legge

tributaria consente la deduzione

dai proventi della sostanza privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT;

per l’imposta federale, cfr. art. 32 cpv. 2 LIFD). Sono considerate spese di

manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano

lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219

s.; Känzig, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano

1977, p. 66; decisione CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del

22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

In caso

di imposizione del valore locativo, come nella fattispecie, viene ammessa, di

regola, unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione,

rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all’inquilino,

vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di

gestione e di amministrazione.

La

ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita

personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a

una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di

dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non

comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al

proprietario che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e che di

solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione

della casa (decisione CDT n. 80.05.178 del 23 gennaio 2006 e riferimenti).

1.3.

Anche la

Circolare della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003 distingue, nell’ambito

della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata

concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili

abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso

di imposizione del valore locativo viene ammessa, di regola, unicamente la

deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del

proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle

spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di

amministrazione, poiché il valore locativo, corrispondente al 60-70% della

pigione che si potrebbe ottenere affittando l’oggetto ad un terzo qualsiasi,

corrisponde alla remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a

disposizione dell’immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che

nascono con il suo uso e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e

separatamente all’inquilino (cfr. Circolare

n. 7/2003 del gennaio 2006, cifra 5.4).

1.4.

Come

evidenziato dall’autorità di tassazione, in linea di principio non sono quindi

deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione,

disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,

illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino,

riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero

neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare

n. 7/2003 citata, cifra 2.2.3.).

1.5.

Nel caso

in esame, i ricorrenti contestano la mancata deduzione delle spese per la

pulizia del camino (fr. 125.–), la revisione del bruciatore (fr. 547.50) e del

tank dell’olio da riscaldamento (fr. 236.85).

È

immediatamente evidente che tali spese rappresentano tipici costi di gestione

(cfr. Circolare n. 7/2005 citata,

distinta allegata, n. 22 e 25). Ora, come detto, la giurisprudenza di questa Camera

distingue, in relazione alle spese di gestione, fra il caso in cui una casa è

concessa in locazione dal proprietario e quello in cui è invece abitata dal

proprietario medesimo.

Dal punto

di vista economico, le spese di gestione (in particolare, quelle per la pulizia,

l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle

per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili per

legge (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD), con la

conseguenza che possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione

che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone

per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi: è il caso del

proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la

pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, i quali non costituiscono

reddito della sostanza per il locatore e possono pertanto essere dedotti dalla

pigione, se vi sono compresi (Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a

ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; v. anche Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol.

I/2a, Basilea 2008, n. 21 ad art. 32 LIFD, p. 494).

Il caso

dei ricorrenti è invece quello di proprietari che abitano la propria casa, con

la conseguenza che vi è identità fra la persona che consegue il reddito in

natura (valore locativo) e quella che fruisce del bene in questione: stando

così le cose, si deve tener presente che quei costi che verrebbero traslati

sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo,

ragione per cui il contribuente che abita la propria casa non ha il diritto alla

deduzione degli stessi.

1.6.

In simili

circostanze, la decisione qui impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha

negato la deduzione delle spese per la pulizia del camino, la revisione del

bruciatore e del tank dell’olio da riscaldamento merita senz’altro piena

tutela.

Considerandi

2.

2.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

2.2

Secondo l’art.

3.

cpv. 1 del decreto esecutivo del 14

dicembre 2004 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2005, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’ uso di mezzi di

trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una

motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per

le automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso

possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,

che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a

frase Ordinanza del 10 febbraio

1993).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si

può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, op. cit., p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione

delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque

costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per

recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il

contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto

da e per il luogo di domicilio,

senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili

ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate

condizioni invernali del fondo

stradale.

In altre

parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di

trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n. 80.96.193 del 12

novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.;

CDT n. 80.04.41 del 19 maggio

2004.

in re R. e L. L.-T.).

2.5

Nel caso

in esame, i ricorrenti non pretendono la deduzione delle spese per il rientro

settimanale della moglie con il veicolo privato. In discussione è unicamente l’importo

della detrazione riconosciuta per l’uso dei mezzi pubblici. Mentre l’Ufficio di

tassazione ha ammesso le sole spese per l’abbonamento generale in seconda

classe, i contribuenti chiedono di poter dedurre il costo dell’abbonamento in

prima classe, adducendo ragioni legate alla persona di __________, quali l’età

e la sua posizione sociale/professionale.

2.6

Come

visto, né la legge né il decreto esecutivo, per l’imposta cantonale, e

l’ordinanza, per l’imposta federale diretta si pronunciano sulla deducibilità

del biglietto di prima classe. In dottrina vi è chi la ammette, alla condizione

che venga debitamente comprovata la relativa spesa (Locher, Kommentar zum DBG – Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, n. 8 ad art. 26 LIFD, p. 647), mentre vi è

chi la subordina alla prova della necessità professionale, negandola invece se

si tratta di mere esigenze personali (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 106 ad art. 26 LIFD, p. 392).

In una

recente sentenza del 23 gennaio 2006, questa Camera è giunta alla conclusione

che non vi è ragione per negare la deduzione delle spese per lo spostamento in

prima classe, perlomeno nel caso in cui è provato il pagamento del relativo

costo, spiegando che oggigiorno le vetture di prima classe non possono più

essere considerate particolarmente lussuose; anzi, perlopiù si limitano ad

offrire la garanzia di trovare posto a sufficienza per viaggiare e magari per

lavorare, soprattutto quando si tratta di spostamenti di una certa durata

(decisione CDT n. 80.2005.178 del 23 gennaio 2006). Altro discorso vale invece

nella fattispecie, poiché la contribuente sostiene di essersi servita del mezzo

privato per gli spostamenti settimanali, pur avendo richiesto in deduzione il

costo dell’abbonamento generale di 1a classe.

Confrontato

con un caso simile, il Tribunale federale ha confermato una decisione del

Canton Grigioni, che aveva negato la deduzione del costo del biglietto di prima

classe, non essendo stata portata la prova di esigenze professionali (decisione

TF 2A.411/2004 del 23 luglio 2004). Nello stesso senso, a giudizio di questa

Camera deve essere confermata la decisione qui impugnata, con cui l’ufficio di

tassazione ha ammesso in deduzione il costo annuale dell’abbonamento generale

di 2a classe, la contribuente essendosi limitata ad addurre questioni

personali senza sollevare né tanto meno dimostrare la necessità professionale

di viaggiare in 1a classe.

3.

Va

infine rilevato che i ricorrenti non possono trarre giovamento dalla

circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia

concesso le deduzioni ora negate.

Infatti,

per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), le

tassazioni relative a periodi fiscali trascorsi non producono alcun

effetto su tassazioni

successive, poiché nel quadro di ogni nuova tassazione l’autorità può riesaminare pienamente le circostanze di fatto e

di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti. Pertanto la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti giuridici

solo per il periodo fiscale di

cui si tratta (StE 1997 B 93.4 n. 4), e le autorità fiscali non sono vincolate

dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa

litigiose (decisione TF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A

21.14

n. 13 = ASA 69 p. 793).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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