80.2007.55
Deduzione spese professionali: perfezionamento, montatore riscaldamenti, attestati federali tecnico di marketing e vendita
15 gennaio 2008Italiano21 min
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Numero d'incarto:
80.2007.55
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, CDT
Titolo:
Deduzione spese professionali: perfezionamento, montatore riscaldamenti, attestati federali tecnico di marketing e vendita
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2007.55
Lugano
15 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Tanja Balmelli, vicecancelliera
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 aprile 2007 contro la decisione del 21
marzo 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2005, RI 1, di formazione montatore di impianti elettrici e di
riscaldamento, dal 2001 dipendente della ditta __________, ha esposto nelle sue
spese professionali l'importo di Fr. 18'099.- a titolo di spese di perfezionamento e riqualificazione professionale.
Questi costi derivano dalla frequenza di un corso a __________ durato 39 giorni suddivisi sull'arco dell'intero anno e comprendono Fr. 7'480.- di tassa d'iscrizione, Fr. 1'900.- per la tassa d'esame per l'ottenimento
dell'attestato professionale federale di tecnico di marketing,
Fr. 120.- per i libri di testo, Fr. 7'351,50 per 39 trasferte da __________ a __________, Fr. 702.- per 39
giorni di parcheggio a __________ e Fr. 546.- per 39 pranzi a
__________.
B. La
notifica di tassazione emanata
l'8 novembre 2006 dall'Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 ha stralciato dal totale delle spese professionali del contribuente la somma
di Fr. 18'099.-,
poiché non ritenuta spesa di perfezionamento, e l'importo
di Fr. 6'864.- per spese di
trasferta, siccome per il tragitto casa-lavoro il contribuente utilizzava la
vettura della ditta.
Con
reclamo del 6 dicembre 2006 interposto tramite la fiduciaria RA 1, il contribuente
ha chiesto il riconoscimento sia delle spese sorte dal corso di perfezionamento di marketing strettamente legato
alla sua attività di vendita e consulenza alla clientela, sia delle spese per
il veicolo privato, dato che fa capo alla vettura aziendale soltanto per
visitare la clientela e non anche per recarsi al lavoro dal suo domicilio.
C. Il
21 marzo 2007 il competente UT ha reso la decisione su reclamo con cui ha confermato integralmente lo stralcio delle due summenzionate poste relative alle spese professionali. Per quanto concerne i costi per il
corso di tecnico di marketing, secondo l'autorità fiscale la formazione ricevuta a __________ non può essere qualificata come corso di
perfezionamento e d'approfondimento di nozioni precedentemente acquisite, poiché
detta formazione gli permette
un avanzamento e/o un miglioramento
professionale rispetto all'attività svolta fino a quel momento. Inoltre,
considerato il veicolo aziendale a disposizione e le spese di viaggio rifuse, non è possibile concedere altre spese di trasferta.
D. Contro
questa decisione il
contribuente, assistito dal medesimo rappresentante, il 20 aprile 2007 ha
formulato ricorso a questa Camera, contestando soltanto il mancato
riconoscimento dei costi sopportati per il corso di perfezionamento a __________. Il ricorrente ha
evidenziato di essere stato assunto dalla ditta __________ nel marzo 2001 quale
consulente tecnico esterno. In seguito gli è stata affidata, in qualità di
subalterno al capo vendita regionale, la gestione
della clientela. A suo dire, il corso di tecnico di marketing e di vendita
"concerne quindi la rielaborazione, l'approfondimento
e il perfezionamento
di nozioni già imparate
relative all'attuale
attività professionale. (…) Il corso frequentato non mirava
quindi ad un avanzamento professionale; si trattava semplicemente di migliorare, perfezionare e approfondire delle
conoscenze di una professione appresa e attualmente esercitata. Prova ne è che a tutt'oggi non sono intervenuti cambiamenti atti
a considerare un miglioramento e tanto meno un avanzamento professionale.".
Dal
canto suo, l'autorità fiscale
ha ritenuto che i corsi intrapresi siano costitutivi di una formazione vera e propria per colmare lacune in
un campo professionale sperimentato
dopo diversi anni di lavoro e conseguenti ad una diversa formazione di base. Le nuove mansioni attualmente esercitate appaiono diverse e più importanti rispetto a
quelle acquisite con l'apprendistato.
Diritto
1. Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito di un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese
inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi
con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli
altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi, vi sono le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34
lett. b LIFD).
Considerandi
2.
2.1
Le
spese per il perfezionamento e
la riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente
l'imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale
2003). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese
già considerate nella deduzione
prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE).
Anche
per l'IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8
Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione non è
ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
2.2
Non
sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l'esercizio di
una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (STF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
DGB, n. 3 ad Art. 34 LIFD; Circolare
dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni, n. 26 del
22.
settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per es.
corsi di ripetizione o di
perfezionamento propri del
settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e
per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le
spese inerenti al perfezionamento
di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare dell'
Amministrazione federale delle
contribuzioni, n. 26 del 22 settembre
1995, n. 3.2; STF del 6 luglio
2005,2A.623/2004/sza).
2.3
Sono
altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento
dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono
considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento
della professione come tale o a
seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono
affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale
preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In
altre parole, la riqualificazione
deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad
es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (STF del 3 novembre 2005,
2A.183/2005/leb; STF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; ZStP 3/1996 p. 213; CDT n. 80.98.00173 del
17.
settembre 1998).
2.4
Nella
sentenza del 18 dicembre 2003 (sentenza 2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF
2004.
p. 451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l'esercizio di un'attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall'altro. Il TF ha
confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con l'attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di
lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se
il perfezionamento si riferisce
a conoscenze che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal
perfezionamento i costi di
formazione veri e propri, come
pure i costi di una formazione
ulteriore, più avanzata, che
consentono un avanzamento professionale rispetto all'attività svolta.
L'Alta
Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui scopo è di ottenere
una promozione o una posizione più elevata, chiaramente differenziata
dalla posizione precedente,
oppure un cambiamento di professione, non sono spese di perfezionamento secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.
Il
Tribunale federale ha così negato carattere di perfezionamento ad un contribuente che aveva appreso il mestiere sul campo ("learning
by doing on the job") e che a seguito del suo avanzamento
aveva dovuto seguire dei corsi pluriennali che gli avevano permesso di colmare
le lacune nel campo delle conoscenze professionali che nel frattempo erano emerse. Questo corso formativo è
infatti stato considerato come una vera e propria prima formazione professionale (citata STF del 18 dicembre 2003, consid. 2-2.3/2.4).
2.5
Il
Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono
deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente
correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le
effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità
di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per
non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale
del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.
3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE
2006.
B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:
StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17
ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 2.3.1).
Quali
spese di perfezionamento professionale sono deducibili solo i costi assunti in
relazione alla professione già appresa, rispettivamente esercitata. Non
lo sono per contro le «spese di formazione professionale» giusta l’art. 34
lett. b LIFD, ossia gli oneri legati al primo inserimento nel mondo del
lavoro oppure all’apprendimento di una professione nuova o supplementare. Non è
comunque necessario che il conseguimento del reddito dipenda in maniera
imprescindibile dalla spesa in questione, in quanto è sufficiente che i costi
sopportati siano utili a tale scopo e si situino entro limiti ordinari in
un’ottica commerciale. Adempiono questi presupposti non solo gli impegni presi
per mantenere il livello delle competenze già acquisite, ma anche quelli per
migliorare le conoscenze nell’esercizio
della stessa professione.
Per
contro, i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione
professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza
o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono
infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,
rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court
(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004
del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003
del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD
II-2006 pp. 574-575).
2.6
Il
Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati
all’acquisizione delle
conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad esempio quelli
per il tirocinio, la scuola di
commercio, la maturità, gli
studi superiori, gli studi di
post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la
formazione viene seguita contemporaneamente
al lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a quel
momento.
Rilevante
per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove
conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento
alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:
StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid.
3.
; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).
2.7
Uno
degli aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla
delimitazione fra costi di
perfezionamento e costi di
formazione è costituito dal
peso che viene attribuito alla valutazione del caso concreto: è cioè necessario
prendere in esame i precedenti del contribuente (il lavoro svolto prima ed
eventualmente durante la frequenza del corso, la sua età ed il tempo intercorso
dalla conclusione della vera e
propria “formazione di base”),
come pure le competenze che vengono trasmesse con il corso di cui si tratta.
Può così accadere che uno stesso corso di studi venga considerato perfezionamento per una persona già attiva in
tale settore, ma non per un altro contribuente che lo frequenta per esempio subito dopo la conclusione degli studi (Beusch, Bildungskosten – Eine Analyse der Abgrenzung von Aus-
und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen in der Rechtsprechung, in: zsis
del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch,
Steuerliche Abzugsfähigkeit der Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla
citata sentenza del Tribunale federale del 18 dicembre 2003, in AJP 2005 p.
225; Baumer, Steuerliche Aspekte
der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).
3.
3.1
Un
criterio di delimitazione fondato sulla Legge federale sulla formazione professionale è suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il
tribunale amministrativo zurighese (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo
2004, in ZStP 2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS
412.
), che definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, ossia lo stesso
termine presente all’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è
stato però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in
due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:
- nella misura in cui la
formazione professionale continua serve a “rinnovare, approfondire
e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte LFPr), corrisponde alla
nozione di perfezionamento;
- quando invece serve ad
acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la
flessibilità professionale
(art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o di riqualificazione.
Tale
criterio permetterebbe di
suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:
§
la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice
da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto
esaminare la situazione
personale dell’indivi-duo quanto piuttosto la formazione in sé;
§
la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che
prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo
protetto dalla Confederazione
(p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci
grossi problemi di delimitazione;
§
i corsi che non trasmettono vere e proprie
conoscenze specialistiche sostanziali, ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili
nell’attività professionale
quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa
può essere perfezionamento per
chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione
tuttavia delle lingue nazionali
e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei
programmi informatici;
§
infine, gli studi postdiploma o master: in
questi casi la valutazione del
caso concreto diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del
carattere di costo di perfezionamento
(Beusch, Bildunsgkosten, cit., nn.
39-51).
3.2
Ragionamenti analoghi sono contenuti in un
rapporto del Consiglio
federale, redatto in seguito ad un postulato presentato il 2 marzo 2004 dal
consigliere agli Stati Eugen David. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a
sua volta sullo studio, presentato
nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore
dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni. In una lista di
esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e
studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall'esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua vengono qualificati perfezionamento quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata
una valutazione del caso
concreto quando si tratta di altri idiomi (Studie der Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom
2.
März 2004, dicembre 2004, p. 16; il documento è reperibile in internet,
all’indirizzo:
3.3
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
quindi negato la deduzione per
spese di perfezionamento
professionale per i costi
affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze
necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001
p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una
contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua
volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr.
CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio
2006).
Per
contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente
all’esercizio di un'attività professionale) sia equivalente a quella acquisita mediante un esame federale
di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano,
infatti, all'interno del
sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta
delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto
dalla citata Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso
PAP) presso la SSST di
Bellinzona deve essere considerato perfezionamento professionale
(CDT 80.2005.36 del 18 aprile 2005).
Lo
stesso vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce
al conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39
del 18 aprile 2005).
Nello
stesso senso, ha considerato che costituisse un corso di perfezionamento deducibile la frequenza di un
modulo introduttivo di un master in diritto tributario da parte di un giovane
che, dopo la laurea in economia, lavorava in una banca; tale modulo costituiva
infatti un corso postdiploma secondo la legge sulle scuole universitarie
professionali (CDT n. 80.2005.88
del 14 luglio 2005, in RtiD
I-2006 n. 8t).
Infine,
di recente questa Camera ha considerato spesa di perfezionamento la preparazione intrapresa da una ragazza con formazione commerciale presso l’Istituto cantonale di economia e commercio per l’ottenimento del diploma di esperto
in finanza e controlling, frequentando dei corsi concepiti proprio in funzione della preparazione
all’esame, che è a sua volta organizzato dalla Società degli impiegati di
commercio (CDT n. 80.2007.117
del 4 ottobre 2007).
3.4
Da
quanto precede discende che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
federale, nella nozione di
spese di perfezionamento non
rientrano soltanto quelle che servono a conservare le conoscenze già acquisite,
ma anche quelle finalizzate all'acquisizione di migliori conoscenze per l’esercizio della stessa professione (citata STF del 18 dicembre 2003
consid. 2.2).
In
questa prospettiva, il caso di un contribuente che frequenta una scuola
specializzata superiore, che
serve ad “acquisire… le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate
responsabilità” (art. 26 cpv. 1 LFPr), non è comparabile con quello di chi
invece, dopo avere interrotto una formazione di livello universitario nel settore dell'economia,
cerca in seguito di recuperare tale formazione di base seguendo un Master of Business Administration.
4.
4.1
Nella
fattispecie, il contribuente ha svolto gli apprendistati di montatore di
impianti elettrici e di riscaldamento nel Cantone di __________ rispettivamente
__________, conseguendo i relativi diplomi nel 1990 e nel 1997.
Assunto
nel marzo 2001 da __________, che si occupa di sistemi per l'impiantistica, quale consulente tecnico
esterno con uno stipendio di
Fr. 73'341.-, gli è stata poi
affidata la gestione della
clientela, prodigandosi nella consulenza, organizzazione, assistenza ed acquisizione della clientela come subalterno al capo vendita regionale.
Dopo
alcuni anni di attività in questo (nuovo) settore, ha conseguito Fr. 92'900.- nel 2002, Fr. 104'060.- nel 2003 e Fr. 119'156.- nell'anno 2004. Avendo accumulato il numero di anni di esperienza
necessari in questo campo, nel febbraio 2005 ha intrapreso a __________ la formazione di tecnico di marketing (Marketingplaner BVS) e di vendita
(Verkaufskoordinator BVS), ottenendo il 7 giugno 2006 ed il 17 luglio 2006 i relativi attestati professionali federali (APF). Quell'anno, il suo stipendio è stato di Fr. 109'864.-; infatti, la formazione si è svolta a __________ sull'arco di 39 giorni parallelamente all'attività professionale.
Nel 2006, il ricorrente ha conseguito uno stipendio di Fr. 113'327.-.
4.2
Come
visto, il Tribunale federale ha attribuito particolare rilievo al confronto tra
la formazione di base già
esistente e le nuove conoscenze apprese; dall’altro lato, chiede di considerare
anche la professione esercitata
e gli effetti della formazione
ulteriore su tale lavoro e
sull’attività futura.
In
tale prospettiva, il caso del ricorrente presenta una situazione particolare,
che rende la valutazione particolarmente delicata. Infatti, la formazione di
base acquisita dal contribuente nell'ambito degli impianti di riscaldamento
differisce manifestamente dalle nozioni di vendita e marketing apprese con il
corso seguito alla scuola __________ a __________, nozioni di carattere
generale che possono quindi essere applicate a qualsiasi ambito lavorativo e
non prettamente al campo degli impianti elettrici e di riscaldamento. Quindi,
la formazione di base non ha alcun legame con le nuove nozioni apprese.
Dall’altra
parte, è vero che, dopo la formazione di base intrapresa, per quattro anni il
ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ occupandosi della
gestione della clientela, ovvero ha svolto funzioni diverse sia dall'attività
appresa con l'apprendistato sia dalla mansione di consulente tecnico esterno affidatagli
quando è stato assunto nel 2001.
Dopo
avere esercitato per quattro anni un'attività diversa da quella imparata, l'insorgente
ha così perfezionato queste nuove conoscenze assimilate sul campo svolgendo un
apposito corso della durata inferiore ad un anno, che lo ha portato a conseguire
due attestati federali di capacità.
4.3
Il
caso del ricorrente, pur riconoscendo le differenze esistenti, può pertanto
essere assimilato a quello, precedentemente ricordato, in cui il Tribunale
federale ha negato carattere di costo di perfezionamento alle spese sostenute da un contribuente che aveva appreso il
mestiere sul campo ("learning by doing on the job") e che a seguito del suo avanzamento aveva dovuto seguire dei corsi
pluriennali che gli avevano permesso di colmare le lacune nel campo delle
conoscenze professionali che
nel frattempo erano emerse.
Anche
nel caso in esame, infatti, i corsi frequentati e gli attestati conseguiti
hanno permesso al ricorrente di acquisire le conoscenze professionali corrispondenti alla funzione ed alle mansioni già ricoperte senza una specifica formazione.
In questa
prospettiva, è irrilevante il fatto che, in seguito al conseguimento degli attestati,
il contribuente non abbia beneficiato di alcun miglioramento retributivo, proprio perché egli già esercitava l’attività per la quale aveva
frequentato i corsi.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro
il presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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