80.2007.62
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, giornalista che frequenta università, formazione
8 settembre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2007.62
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, giornalista che frequenta università, formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2007.62
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 maggio 2007 contro la decisione del 19
aprile 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, svolge l’attività di giornalista alle dipendenze del __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo
di fr. 12'348.– per spese professionali, così composto:
spese di
trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–
spese di
trasporto (veicolo privato) fr. 5'168.–
doppia
economia domestica fr. 1'400.–
altre
spese professionali (forfait) fr.
2'400.–
perfezionamento professionale fr. 2'780.–
Quest’ultimo
importo era costituito dalle tasse di iscrizione all’Università di __________, facoltà
di filosofia. Le spese di trasporto con il veicolo privato comprendevano invece
12 trasferte a __________ (luogo di lavoro), 15 trasferte a __________ (sede
principale del __________) e 20 trasferte a __________.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 14 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione, per spese professionali, l’importo di fr. 4'010.–, così
composto:
spese di
trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–
spese di
trasporto (veicolo privato) fr. 800.–
doppia
economia domestica fr. 210.–
altre
spese professionali (forfait) fr.
2'400.–
Per
quanto attiene alle spese di perfezionamento professionale,
la loro deduzione era negata,
“difettando i requisiti di legge”. Le spese di trasporto con il veicolo privato
e di doppia economia domestica, venivano ammesse unicamente in relazione alle
trasferte alla sede principale di __________ __________.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 marzo 2007, chiedendo in particolar modo l’integrale
deduzione dei costi di trasferta con il veicolo privato ed il riconoscimento
delle spese di perfezionamento.
Nel corso
di un’udienza tenutasi il 3 aprile 2007, RI 1, rappresentato dai genitori, ribadiva
la richiesta di detrazione di tutti gli oneri finanziari legati agli studi di __________,
“chiedendo inoltre di considerare le spese, a suo carico, per spostamenti vari
nella zona del __________ e per pasti a __________”.
Con
decisione del 19 aprile 2007, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In
merito agli studi in filosofia, argomentava che non si trattava “di spese
connesse con la professione appresa ed esercitata ma di una formazione vera e
propria iniziata nel 2002 come studente regolare”. Quanto alle ulteriori spese,
rilevava di avere già ammesso le spese di trasporto e per pasti in relazione
alle trasferte alla sede principale di __________.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
il mancato riconoscimento dei costi di trasporto e delle spese di perfezionamento,
riproponendo le argomentazioni già sottoposte all’Ufficio di tassazione. Allega
al ricorso una dichiarazione della sua datrice di lavoro, che conferma di
averlo assunto nel 2003 e di avergli esplicitamente richiesto di terminare la
formazione universitaria.
Diritto
1. Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività
professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34
lett. b LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
In
discussione è anzitutto la mancata deduzione delle tasse di iscrizione
all’Università di __________. Per il ricorrente si tratta di spese di
perfezionamento, per l’autorità di tassazione di spese di formazione
professionale.
2.2
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8
cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese
già considerate nella deduzione
prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8
Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione non è
ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
2.3
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Locher,
Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 61 ad art. 26, p. 664; Circolare dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di
perfezionamento quelle che
permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per es.
corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,
congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che
possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di
una professione già appresa ed
esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare cit., n.
3.
).
2.4
Nel caso in esame, è
immediatamente evidente che gli studi universitari in filosofia, iniziati nel
2002.
e terminati nel 2006, rappresentano una vera e propria “formazione di
base”. Poco importa che il contribuente, assunto nel 2003 dal __________, abbia
continuato la sua formazione universitaria contemporaneamente al lavoro di
giornalista. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il
fatto che la formazione serva
all’inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di conoscenze professionali
corrispondenti alla funzione ed alle mansioni già ricoperte senza una specifica
formazione. In tale prospettiva, emblematica risulta essere la
dichiarazione della sua datrice di lavoro, allegata al gravame, che conferma di
avergli esplicitamente richiesto di terminare gli studi, aggiungendo poi che
“il titolo accademico costituisce oggi, di fatto, un requisito-base
per intraprendere una carriera giornalistica”.
Da quanto
precede e così come osservato dall’Ufficio di tassazione, a questa Camera non
resta che concludere che i costi affrontati dal ricorrente per frequentare il
corso di laurea in scienze filosofiche costituiscono spese di formazione e non
di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art.
33.
lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3.
3.1.
Altro
elemento di discussione è la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo
privato. Il ricorrente rivendica 12 trasferte a __________ (luogo di lavoro),
15.
trasferte a __________ (sede principale del __________) e 20 trasferte a __________.
L’autorità di tassazione gli ha invece riconosciuto in deduzione unicamente l’importo
di fr. 800.–, pari alle 15 trasferte a __________.
3.2
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 DE sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto
pubblici: la spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per
le automobili (art. 3 cpv. 2 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di
lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso
vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso
possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,
che viene periodicamente
aggiornata.
3.3
Del tutto
infondata risulta anzitutto la postulata deduzione dei costi di trasferta per
recarsi all’Università di __________.
Pur
riconoscendo che la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione delle
spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito, ma piuttosto una
concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il
contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono
occasionate dalla sua realizzazione (Locher,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 25, p. 631; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163), tali
costi esulano da quelli strettamente connessi con l’esercizio della professione
dalla quale il ricorrente trae il reddito soggetto all’imposta, ove si pensi
appena che non concernono la trasferta per recarsi e tornare dal lavoro, bensì
l’uso del veicolo privato al di fuori dell’orario di lavoro.
3.4
Incomprensibile risulta
poi la postulata deduzione di 12 trasferte a __________. Le
argomentazioni sollevate dal ricorrente con il reclamo del 15 marzo 2007 e
riprese per intero nel gravame che qui ci occupa, non sono di nessun rilievo,
poiché riferite all’uso del veicolo durante il tempo di lavoro.
Fatta
questa premessa, è qui sufficiente ricordare che l’Ufficio di tassazione
ha già concesso al ricorrente l’importo di fr. 600.–
per l’uso del mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro, senza dimenticare
inoltre che dal certificato di salario rilasciatogli dalla sua datrice di
lavoro viene indicato un rimborso di fr. 467.– per spese d’auto. Ne consegue che, quand’anche si volesse giustificare l’uso del veicolo privato per le 12
trasferte dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l’esigenza di usare
il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa è da ritenersi
assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria dall’esecuzione del
lavoro (art. 327a CO).
3.5
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, che invero si è limitato a riprendere
le argomentazioni sollevate in sede di reclamo senza confrontarsi con la
decisione qui impugnata, le 15 trasferte a __________ non sono invece oggetto
di contestazione. L’autorità di tassazione gli ha infatti riconosciuto la deduzione
di fr. 800.– per l’uso del veicolo privato.
4.
Medesimo discorso
vale infine per le spese di doppia economia domestica, ammesse unicamente se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio
oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la
pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio.
L’importo
riconosciuto di fr. 210.– corrisponde infatti alle 15 trasferte alla sede principale
di __________ (fr. 14.– per ogni pasto fuori casa), così come richiesto con il reclamo
del 15 marzo 2007 e ribadito in occasione dell’udienza del 3 aprile 2007.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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