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Decisione

80.2007.62

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, giornalista che frequenta università, formazione

8 settembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, svolge l’attività di giornalista alle dipendenze del __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo

di fr. 12'348.– per spese professionali, così composto:

spese di

trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–

spese di

trasporto (veicolo privato) fr. 5'168.–

doppia

economia domestica fr. 1'400.–

altre

spese professionali (forfait) fr.

2'400.–

perfezionamento professionale fr. 2'780.–

Quest’ultimo

importo era costituito dalle tasse di iscrizione all’Università di __________, facoltà

di filosofia. Le spese di trasporto con il veicolo privato comprendevano invece

12 trasferte a __________ (luogo di lavoro), 15 trasferte a __________ (sede

principale del __________) e 20 trasferte a __________.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 14 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione, per spese professionali, l’importo di fr. 4'010.–, così

composto:

spese di

trasporto (mezzo pubblico) fr. 600.–

spese di

trasporto (veicolo privato) fr. 800.–

doppia

economia domestica fr. 210.–

altre

spese professionali (forfait) fr.

2'400.–

Per

quanto attiene alle spese di perfezionamento professionale,

la loro deduzione era negata,

“difettando i requisiti di legge”. Le spese di trasporto con il veicolo privato

e di doppia economia domestica, venivano ammesse unicamente in relazione alle

trasferte alla sede principale di __________ __________.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 marzo 2007, chiedendo in particolar modo l’integrale

deduzione dei costi di trasferta con il veicolo privato ed il riconoscimento

delle spese di perfezionamento.

Nel corso

di un’udienza tenutasi il 3 aprile 2007, RI 1, rappresentato dai genitori, ribadiva

la richiesta di detrazione di tutti gli oneri finanziari legati agli studi di __________,

“chiedendo inoltre di considerare le spese, a suo carico, per spostamenti vari

nella zona del __________ e per pasti a __________”.

Con

decisione del 19 aprile 2007, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In

merito agli studi in filosofia, argomentava che non si trattava “di spese

connesse con la professione appresa ed esercitata ma di una formazione vera e

propria iniziata nel 2002 come studente regolare”. Quanto alle ulteriori spese,

rilevava di avere già ammesso le spese di trasporto e per pasti in relazione

alle trasferte alla sede principale di __________.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

il mancato riconoscimento dei costi di trasporto e delle spese di perfezionamento,

riproponendo le argomentazioni già sottoposte all’Ufficio di tassazione. Allega

al ricorso una dichiarazione della sua datrice di lavoro, che conferma di

averlo assunto nel 2003 e di avergli esplicitamente richiesto di terminare la

formazione universitaria.

Diritto

1. Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività

professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

In

discussione è anzitutto la mancata deduzione delle tasse di iscrizione

all’Università di __________. Per il ricorrente si tratta di spese di

perfezionamento, per l’autorità di tassazione di spese di formazione

professionale.

2.2

Le spese

per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8

cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese

già considerate nella deduzione

prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8

Ordinanza del 10 febbraio

1993). La deduzione non è

ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

2.3

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e

conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Locher,

Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 61 ad art. 26, p. 664; Circolare dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di

perfezionamento quelle che

permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti

esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare

nozioni già acquisite (per es.

corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari,

congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che

possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di

una professione già appresa ed

esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di

maestria (Circolare cit., n.

3.

).

2.4

Nel caso in esame, è

immediatamente evidente che gli studi universitari in filosofia, iniziati nel

2002.

e terminati nel 2006, rappresentano una vera e propria “formazione di

base”. Poco importa che il contribuente, assunto nel 2003 dal __________, abbia

continuato la sua formazione universitaria contemporaneamente al lavoro di

giornalista. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il

fatto che la formazione serva

all’inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di conoscenze professionali

corrispondenti alla funzione ed alle mansioni già ricoperte senza una specifica

formazione. In tale prospettiva, emblematica risulta essere la

dichiarazione della sua datrice di lavoro, allegata al gravame, che conferma di

avergli esplicitamente richiesto di terminare gli studi, aggiungendo poi che

“il titolo accademico costituisce oggi, di fatto, un requisito-base

per intraprendere una carriera giornalistica”.

Da quanto

precede e così come osservato dall’Ufficio di tassazione, a questa Camera non

resta che concludere che i costi affrontati dal ricorrente per frequentare il

corso di laurea in scienze filosofiche costituiscono spese di formazione e non

di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art.

33.

lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

3.

3.1.

Altro

elemento di discussione è la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo

privato. Il ricorrente rivendica 12 trasferte a __________ (luogo di lavoro),

15.

trasferte a __________ (sede principale del __________) e 20 trasferte a __________.

L’autorità di tassazione gli ha invece riconosciuto in deduzione unicamente l’importo

di fr. 800.–, pari alle 15 trasferte a __________.

3.2

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 DE sono considerate spese

di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto

pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una motocicletta o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per

le automobili (art. 3 cpv. 2 DE).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso

possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,

che viene periodicamente

aggiornata.

3.3

Del tutto

infondata risulta anzitutto la postulata deduzione dei costi di trasferta per

recarsi all’Università di __________.

Pur

riconoscendo che la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione delle

spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito, ma piuttosto una

concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il

contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono

occasionate dalla sua realizzazione (Locher,

op. cit., n. 13 ss. ad art. 25, p. 631; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163), tali

costi esulano da quelli strettamente connessi con l’esercizio della professione

dalla quale il ricorrente trae il reddito soggetto all’imposta, ove si pensi

appena che non concernono la trasferta per recarsi e tornare dal lavoro, bensì

l’uso del veicolo privato al di fuori dell’orario di lavoro.

3.4

Incomprensibile risulta

poi la postulata deduzione di 12 trasferte a __________. Le

argomentazioni sollevate dal ricorrente con il reclamo del 15 marzo 2007 e

riprese per intero nel gravame che qui ci occupa, non sono di nessun rilievo,

poiché riferite all’uso del veicolo durante il tempo di lavoro.

Fatta

questa premessa, è qui sufficiente ricordare che l’Ufficio di tassazione

ha già concesso al ricorrente l’importo di fr. 600.–

per l’uso del mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro, senza dimenticare

inoltre che dal certificato di salario rilasciatogli dalla sua datrice di

lavoro viene indicato un rimborso di fr. 467.– per spese d’auto. Ne consegue che, quand’anche si volesse giustificare l’uso del veicolo privato per le 12

trasferte dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l’esigenza di usare

il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa è da ritenersi

assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria dall’esecuzione del

lavoro (art. 327a CO).

3.5

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, che invero si è limitato a riprendere

le argomentazioni sollevate in sede di reclamo senza confrontarsi con la

decisione qui impugnata, le 15 trasferte a __________ non sono invece oggetto

di contestazione. L’autorità di tassazione gli ha infatti riconosciuto la deduzione

di fr. 800.– per l’uso del veicolo privato.

4.

Medesimo discorso

vale infine per le spese di doppia economia domestica, ammesse unicamente se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio

oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la

pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a

domicilio.

L’importo

riconosciuto di fr. 210.– corrisponde infatti alle 15 trasferte alla sede principale

di __________ (fr. 14.– per ogni pasto fuori casa), così come richiesto con il reclamo

del 15 marzo 2007 e ribadito in occasione dell’udienza del 3 aprile 2007.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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