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Decisione

80.2007.67

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione redditi, decisione, reddito d'altra fonte, importo scoperto e interessi di ritardo

24 settembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 26 giugno 2000, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava

ai coniugi __________ e RI 1 la tassazione IC/IFD 1997-98, nella quale includeva,

in aggiunta ai redditi dichiarati, una rendita assicurativa di fr. 10'504.– e

un reddito d’altra fonte di fr. 80'000.– in media annua. Contestato dai contribuenti,

il reddito d’altra fonte veniva confermato dapprima con decisione su reclamo

del 12 marzo 2001 e successivamente con sentenza di questa Camera dell’8 maggio

2001 (inc. CDT 80.2001.60).

B. Non

avendo presentato la dichiarazione fiscale 1999-2000, nonostante una diffida ed

una multa disciplinare, l’autorità fiscale notificava ai coniugi __________ una

tassazione d’ufficio. Con successiva decisione su reclamo dell’8 aprile 2002,

regolarmente passata in giudicato, il reddito imponibile veniva infine commisurato

in fr. 39'608.– per l’IC ed in fr. 44'708.– per l’IFD, sulla base dei documenti

nel frattempo prodotti.

Per

quanto ancora qui di interesse, con decisione del 9 dicembre 2002, confermata

su reclamo il 17 novembre 2003, l’Ufficio di tassazione notificava loro la

tassazione IC/IFD 2001-2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

110'650.– per l’IC ed in fr. 118'292.– per l’IFD.

C. In

data 17 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a entrambi

i coniugi, nel frattempo divorziati, le decisioni di riparto fra marito e

moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta relative ai suddetti periodi

fiscali 1997-98, 1999-2000 e 2001-2002.

Con reclamo

del 6 aprile 2007, RI 1 impugnava tutte le decisioni, chiedendone

l’annullamento. Argomentava al proposito che __________, conformemente a quanto

pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del loro divorzio, omologata

dal pretore, si era assunto tutti i debiti dell’unione nonché le imposte ancora

dovute antecedenti al 1° ottobre 2002.

Da parte

sua, l’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 27 aprile 2007, confermava

le precedenti decisioni del 14 marzo 2007, limitandosi a richiamare l’art. 12

LT.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, contesta anzitutto

l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo che lo stesso andrebbe

stralciato in quanto provento di reati commessi da __________ e che in ogni caso

non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva

dell’ex marito. In riferimento al medesimo periodo fiscale 1997-98, contesta inoltre

il reddito del lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di

lavoro.

La

ricorrente censura infine gli interessi di ritardo, chiedendo che vengano se

del caso considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e,

successivamente al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo

dalla sua prima messa in mora.

Diritto

1.1.

Sia

secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente

o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun

coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è

insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta

scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della

tassazione.

1.2.

La

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche

per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13

cpv. 2 LIFD).

In questi

casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole

quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12

cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi

giuridici, sono applicabili per analogia. In materia di

imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di

riparto. Vi è chi sostiene che occorre fondarsi sul reddito e la sostanza netti

e, nel determinare il rapporto esistente fra il reddito complessivo e quello

del singolo coniuge, prendere in considerazione unicamente le deduzioni

organiche, ovvero le spese legate direttamente al conseguimento del reddito,

ignorando invece quelle anorganiche come pure le deduzioni sociali (Locher, Kommentar zum DBG, Vol.

I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri

sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz.,

Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere

la notifica di una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici

ordinari (Locher, op. cit., n. 17

ad art. 13 LIFD, p. 230).

2. 2.1.

Nel caso

concreto, la ricorrente contesta anzitutto la tassazione base IC/IFD

1997-98 dei coniugi __________, su cui si fonda il riparto impugnato. Chiede

infatti lo stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo che i proventi di

reato non sono imponibili, e mette in dubbio l’entità del suo reddito del

lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di lavoro.

2.2.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, il regime della responsabilità

solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della

famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD,

secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque

sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità

di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della

tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

Tale premessa

è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano

Considerandi

tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere

chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito

del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due

procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile

che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei

redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei

coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al

proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).

2.3

Nella fattispecie, la

tassazione IC/IFD 1998-99 è stata oggetto di un reclamo e di un successivo

ricorso, respinto da questa Camera con sentenza dell’8 maggio

2001.

(inc. CDT 80.2001.60).

In simili

circostanze, le contestazioni della ricorrente in merito all’entità del suo reddito

del lavoro appaiono manifestamente infondate e finanche temerarie. Quanto al postulato

stralcio dei proventi di reato, è invece sufficiente ricordare che ai fini dell’imposizione

di un determinato reddito è del tutto irrilevante che l’attività da cui

proviene sia lecita o illecita. Secondo le teorie più recenti, conformemente al

principio di capacità contributiva, l’imponibilità è data anche se il

fondamento del reddito consiste in un’attività contraria al diritto o alla

moralità (TF 2A.114/2001 del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1 n. 10 =

ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345; v. anche Pedroli,

Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto

tributario, in RDAT II-2002, p. 569 ss.). Tutt’al più potrebbe

entrare in considerazione una revisione della tassazione passata in giudicato,

se in un momento successivo il colpevole è effettivamente tenuto a riconsegnare

quanto ha illecitamente acquisito (decisione del Tribunale d’appello del Canton

Uri del 7 novembre 1997, in StE 1998 B 21.1 n. 6; v. anche Locher, op. cit., n. 14 ad art.

16.

LIFD, p. 282).

Comunque

sia, oggetto di contestazione è il reddito d’altra fonte di fr. 80'000.–, reddito

che per sua stessa natura non è riconducibile ad una determinata attività. Come

emerge dall’incarto fiscale, la sua imposizione ha trovato

giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso

del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Effettuando il raffronto tra le

entrate e le uscite del biennio, l’Ufficio di tassazione di __________ ha infatti

constatato una considerevole discrepanza e, meglio, una differenza tenuto conto

del necessario per vivere di una famiglia di tre persone, di oltre fr. 180'000.– (cfr. decisione CDT dell’8 maggio 2001, p.

4).

3.

3.1.

La ricorrente contesta poi

l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo

che non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva

dell’ex marito.

3.2

Questa

Camera ha già avuto modo di precisare che, proprio in considerazione della natura

del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro giustificata la

sua ripartizione per metà fra marito e moglie (decisione CDT del 23

marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t). Per

il semplice fatto che non si tratta di un reddito riconducibile come

tale ad un’attività del marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio

generale della famiglia, non è possibile attribuirlo più all’uno che all’altro

coniuge. Le considerazioni della ricorrente, di per sé comprensibili, ancora

una volta non tengono adeguatamente conto del fatto che la ripartizione del

debito d’imposta fra i coniugi non equivale ad una tassazione separata di

marito e moglie, ma costituisce una semplice suddivisione dell’onere fiscale

complessivo.

Così stando le cose, l’operato

dell’autorità di tassazione deve pertanto essere tutelato.

3.3

Si noti,

di transenna, che tale riparto non pregiudica eventuali pretese civili. Nella liquidazione

interna dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi restano evidentemente liberi

di applicare quanto concordato a titolo di regolamentazione delle conseguenze accessorie

del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 24 marzo 2003.

4.

4.1.

La

ricorrente chiede infine che gli interessi di ritardo vengano se del caso

considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e, successivamente

al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo dalla sua prima messa

in mora. Nelle motivazioni, non sempre di facile lettura, argomenta che la corrispondenza

avrebbe dovuto esserle indirizzata personalmente, giacché fin dal 1995 viveva

separata dall’ex marito, aggiungendo poi che in seguito al divorzio,

pronunciato dal pretore il 24 marzo 2003, l’autorità fiscale avrebbe dovuto

informarla sulle pendenze ancora in corso.

4.2

La

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope

legis (Jacques, in Yersin/Noël

[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 162).

In questi casi l’autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere

al riparto delle singole quote d’imposta. Spetta però ai contribuenti farsi

parte attiva e richiedere la separazione delle partite fiscali.

In

pratica, una simile decisione di responsabilità viene notificata solo quando il

coniuge la esige esplicitamente oppure si rifiuta di pagare un importo nel

termine previsto. Come precisato dalla Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995

della Divisione delle contribuzioni, in caso di separazione legale o di fatto,

l’autorità fiscale allestisce il riparto su richiesta sia delle parti sia

dell’Ufficio esazione e condoni (cfr. Circolare

n. 19/1995 del 15 gennaio 1995, pag. 4). In questo contesto, le argomentazioni sollevate

dalla ricorrente appaiono già a prima vista infondate. Poco importa sapere se i

contribuenti vivevano effettivamente separati sin dal 1995. Ciò che più conta è

che RI 1 non pretende né tanto meno dimostra di avere richiesto la separazione

delle loro partite fiscali.

4.3

Al di là

che non è del tutto chiaro come la ricorrente calcoli la decorrenza degli interessi

di ritardo, le sue contestazioni si rivelano in ogni caso irricevibili.

Del

resto, considerata la natura delle decisioni impugnate, che concernono esclusivamente

la questione della decadenza della responsabilità e non anche aspetti legati

all’esazione, l’autorità di tassazione non era nemmeno tenuta a pronunciarsi sugli

interessi di ritardo. A tale proposito, la giurisprudenza argoviese offre una

significativa precisazione. La responsabilità solidale si riferisce agli

importi fiscali ancora scoperti, ma questi ultimi non devono tuttavia essere

definiti nel dispositivo della decisione concernente la responsabilità.

Infatti, l’accertamento dell’importo fiscale ancora scoperto in un determinato

momento costituisce un atto che rientra nella riscossione. Ne consegue che

nella decisione sulla responsabilità devono essere accertate solo le quote

della responsabilità solidale (Schorno,

in Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,

Vol. I, § 22, n. 8, p 186; v. anche decisione CDT n. 80.2004.21 del 3 novembre

2005).

5.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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