80.2007.67
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione redditi, decisione, reddito d'altra fonte, importo scoperto e interessi di ritardo
24 settembre 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2007.67
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, CDT
Titolo:
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione redditi, decisione, reddito d'altra fonte, importo scoperto e interessi di ritardo
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
art. 9 LIFD
art. 13 LIFD
art. 8 LT
art. 12 LT
Incarto n.
80.2007.67
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 maggio 2007 contro le decisioni del 27
aprile 2007 in materia di riparto fra marito e moglie IC/IFD 1997/1998,
1999/2000 e 2001/2002.
Fatti
A. Con
decisione del 26 giugno 2000, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e RI 1 la tassazione IC/IFD 1997-98, nella quale includeva,
in aggiunta ai redditi dichiarati, una rendita assicurativa di fr. 10'504.– e
un reddito d’altra fonte di fr. 80'000.– in media annua. Contestato dai contribuenti,
il reddito d’altra fonte veniva confermato dapprima con decisione su reclamo
del 12 marzo 2001 e successivamente con sentenza di questa Camera dell’8 maggio
2001 (inc. CDT 80.2001.60).
B. Non
avendo presentato la dichiarazione fiscale 1999-2000, nonostante una diffida ed
una multa disciplinare, l’autorità fiscale notificava ai coniugi __________ una
tassazione d’ufficio. Con successiva decisione su reclamo dell’8 aprile 2002,
regolarmente passata in giudicato, il reddito imponibile veniva infine commisurato
in fr. 39'608.– per l’IC ed in fr. 44'708.– per l’IFD, sulla base dei documenti
nel frattempo prodotti.
Per
quanto ancora qui di interesse, con decisione del 9 dicembre 2002, confermata
su reclamo il 17 novembre 2003, l’Ufficio di tassazione notificava loro la
tassazione IC/IFD 2001-2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
110'650.– per l’IC ed in fr. 118'292.– per l’IFD.
C. In
data 17 marzo 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a entrambi
i coniugi, nel frattempo divorziati, le decisioni di riparto fra marito e
moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta relative ai suddetti periodi
fiscali 1997-98, 1999-2000 e 2001-2002.
Con reclamo
del 6 aprile 2007, RI 1 impugnava tutte le decisioni, chiedendone
l’annullamento. Argomentava al proposito che __________, conformemente a quanto
pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del loro divorzio, omologata
dal pretore, si era assunto tutti i debiti dell’unione nonché le imposte ancora
dovute antecedenti al 1° ottobre 2002.
Da parte
sua, l’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 27 aprile 2007, confermava
le precedenti decisioni del 14 marzo 2007, limitandosi a richiamare l’art. 12
LT.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, contesta anzitutto
l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo che lo stesso andrebbe
stralciato in quanto provento di reati commessi da __________ e che in ogni caso
non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva
dell’ex marito. In riferimento al medesimo periodo fiscale 1997-98, contesta inoltre
il reddito del lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di
lavoro.
La
ricorrente censura infine gli interessi di ritardo, chiedendo che vengano se
del caso considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e,
successivamente al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo
dalla sua prima messa in mora.
Diritto
1.1.
Sia
secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente
o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun
coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della
tassazione.
1.2.
La
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13
cpv. 2 LIFD).
In questi
casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole
quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12
cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi
giuridici, sono applicabili per analogia. In materia di
imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di
riparto. Vi è chi sostiene che occorre fondarsi sul reddito e la sostanza netti
e, nel determinare il rapporto esistente fra il reddito complessivo e quello
del singolo coniuge, prendere in considerazione unicamente le deduzioni
organiche, ovvero le spese legate direttamente al conseguimento del reddito,
ignorando invece quelle anorganiche come pure le deduzioni sociali (Locher, Kommentar zum DBG, Vol.
I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri
sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz.,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere
la notifica di una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici
ordinari (Locher, op. cit., n. 17
ad art. 13 LIFD, p. 230).
2. 2.1.
Nel caso
concreto, la ricorrente contesta anzitutto la tassazione base IC/IFD
1997-98 dei coniugi __________, su cui si fonda il riparto impugnato. Chiede
infatti lo stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo che i proventi di
reato non sono imponibili, e mette in dubbio l’entità del suo reddito del
lavoro, postulando l’edizione di documenti dalla sua datrice di lavoro.
2.2.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere la ricorrente, il regime della responsabilità
solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della
famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD,
secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque
sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità
di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della
tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale premessa
è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano
Considerandi
tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere
chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito
del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due
procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile
che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei
redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei
coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al
proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).
2.3
Nella fattispecie, la
tassazione IC/IFD 1998-99 è stata oggetto di un reclamo e di un successivo
ricorso, respinto da questa Camera con sentenza dell’8 maggio
2001.
(inc. CDT 80.2001.60).
In simili
circostanze, le contestazioni della ricorrente in merito all’entità del suo reddito
del lavoro appaiono manifestamente infondate e finanche temerarie. Quanto al postulato
stralcio dei proventi di reato, è invece sufficiente ricordare che ai fini dell’imposizione
di un determinato reddito è del tutto irrilevante che l’attività da cui
proviene sia lecita o illecita. Secondo le teorie più recenti, conformemente al
principio di capacità contributiva, l’imponibilità è data anche se il
fondamento del reddito consiste in un’attività contraria al diritto o alla
moralità (TF 2A.114/2001 del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1 n. 10 =
ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345; v. anche Pedroli,
Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto
tributario, in RDAT II-2002, p. 569 ss.). Tutt’al più potrebbe
entrare in considerazione una revisione della tassazione passata in giudicato,
se in un momento successivo il colpevole è effettivamente tenuto a riconsegnare
quanto ha illecitamente acquisito (decisione del Tribunale d’appello del Canton
Uri del 7 novembre 1997, in StE 1998 B 21.1 n. 6; v. anche Locher, op. cit., n. 14 ad art.
16.
LIFD, p. 282).
Comunque
sia, oggetto di contestazione è il reddito d’altra fonte di fr. 80'000.–, reddito
che per sua stessa natura non è riconducibile ad una determinata attività. Come
emerge dall’incarto fiscale, la sua imposizione ha trovato
giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso
del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Effettuando il raffronto tra le
entrate e le uscite del biennio, l’Ufficio di tassazione di __________ ha infatti
constatato una considerevole discrepanza e, meglio, una differenza tenuto conto
del necessario per vivere di una famiglia di tre persone, di oltre fr. 180'000.– (cfr. decisione CDT dell’8 maggio 2001, p.
4).
3.
3.1.
La ricorrente contesta poi
l’attribuzione del 50% del reddito d’altra fonte, sostenendo
che non la concernerebbe, poiché investito in immobili di proprietà esclusiva
dell’ex marito.
3.2
Questa
Camera ha già avuto modo di precisare che, proprio in considerazione della natura
del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro giustificata la
sua ripartizione per metà fra marito e moglie (decisione CDT del 23
marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t). Per
il semplice fatto che non si tratta di un reddito riconducibile come
tale ad un’attività del marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio
generale della famiglia, non è possibile attribuirlo più all’uno che all’altro
coniuge. Le considerazioni della ricorrente, di per sé comprensibili, ancora
una volta non tengono adeguatamente conto del fatto che la ripartizione del
debito d’imposta fra i coniugi non equivale ad una tassazione separata di
marito e moglie, ma costituisce una semplice suddivisione dell’onere fiscale
complessivo.
Così stando le cose, l’operato
dell’autorità di tassazione deve pertanto essere tutelato.
3.3
Si noti,
di transenna, che tale riparto non pregiudica eventuali pretese civili. Nella liquidazione
interna dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi restano evidentemente liberi
di applicare quanto concordato a titolo di regolamentazione delle conseguenze accessorie
del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 24 marzo 2003.
4.
4.1.
La
ricorrente chiede infine che gli interessi di ritardo vengano se del caso
considerati a decorrere dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2003 e, successivamente
al divorzio, dal 1° aprile 2007 in avanti, ovvero a far tempo dalla sua prima messa
in mora. Nelle motivazioni, non sempre di facile lettura, argomenta che la corrispondenza
avrebbe dovuto esserle indirizzata personalmente, giacché fin dal 1995 viveva
separata dall’ex marito, aggiungendo poi che in seguito al divorzio,
pronunciato dal pretore il 24 marzo 2003, l’autorità fiscale avrebbe dovuto
informarla sulle pendenze ancora in corso.
4.2
La
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope
legis (Jacques, in Yersin/Noël
[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 162).
In questi casi l’autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere
al riparto delle singole quote d’imposta. Spetta però ai contribuenti farsi
parte attiva e richiedere la separazione delle partite fiscali.
In
pratica, una simile decisione di responsabilità viene notificata solo quando il
coniuge la esige esplicitamente oppure si rifiuta di pagare un importo nel
termine previsto. Come precisato dalla Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995
della Divisione delle contribuzioni, in caso di separazione legale o di fatto,
l’autorità fiscale allestisce il riparto su richiesta sia delle parti sia
dell’Ufficio esazione e condoni (cfr. Circolare
n. 19/1995 del 15 gennaio 1995, pag. 4). In questo contesto, le argomentazioni sollevate
dalla ricorrente appaiono già a prima vista infondate. Poco importa sapere se i
contribuenti vivevano effettivamente separati sin dal 1995. Ciò che più conta è
che RI 1 non pretende né tanto meno dimostra di avere richiesto la separazione
delle loro partite fiscali.
4.3
Al di là
che non è del tutto chiaro come la ricorrente calcoli la decorrenza degli interessi
di ritardo, le sue contestazioni si rivelano in ogni caso irricevibili.
Del
resto, considerata la natura delle decisioni impugnate, che concernono esclusivamente
la questione della decadenza della responsabilità e non anche aspetti legati
all’esazione, l’autorità di tassazione non era nemmeno tenuta a pronunciarsi sugli
interessi di ritardo. A tale proposito, la giurisprudenza argoviese offre una
significativa precisazione. La responsabilità solidale si riferisce agli
importi fiscali ancora scoperti, ma questi ultimi non devono tuttavia essere
definiti nel dispositivo della decisione concernente la responsabilità.
Infatti, l’accertamento dell’importo fiscale ancora scoperto in un determinato
momento costituisce un atto che rientra nella riscossione. Ne consegue che
nella decisione sulla responsabilità devono essere accertate solo le quote
della responsabilità solidale (Schorno,
in Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Vol. I, § 22, n. 8, p 186; v. anche decisione CDT n. 80.2004.21 del 3 novembre
2005).
5.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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