80.2007.73
Rendita vitalizia: deduzione 40%, anche rendita gratuita, rendita costituita per compensare la rinuncia ad aspettative ereditarie ha carattere oneroso, buona fede
29 aprile 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.73
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, CDT
Titolo:
Rendita vitalizia: deduzione 40%, anche rendita gratuita, rendita costituita per compensare la rinuncia ad aspettative ereditarie ha carattere oneroso, buona fede
REDDITO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 22 cpv. 3 LIFD
art. 33 cpv. 1 let. b LIFD
art. 21 cpv. 3 LT
art. 32 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2007.73
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
__________
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 maggio
2007 contro la decisione del 28 maggio
2007 in materia di IC/IFD 2001/2002.
Fatti
A. Con
contratto successorio stipulato
il 5 marzo 1966, __________, nell’imminenza del matrimonio con __________ __________, assegnava a quest’ultima una rendita vitalizia di fr.
35'000.–, per il caso di sua morte. La rendita sarebbe stata adeguata ogni tre
anni all’indice del costo della vita. La moglie rinunciava in tal modo a
qualsiasi ulteriore pretesa, in
conseguenza del decesso del marito. Da parte loro, i figli di quest’ultimo, __________
e __________, dichiaravano di dare il loro consenso a tale disposizione.
__________
decedeva il 18 dicembre 1977.
B. Nella
dichiarazione fiscale
2001/2002, i coniugi RI 1 dichiaravano quali redditi della comunione ereditaria fu __________, composta da __________
e dalla sorella __________, un importo di fr. 320'293.– nel 1999 e di fr.
334'964.– nel 2000; da tali importi, facevano valere deduzioni per, rispettivamente, fr.
302'243.– e fr. 315'770.–. Fra queste ultime rientrava in particolar modo la
rendita vitalizia versata ad __________, corrispondente a fr. 108'077.– in
media annua. La quota chiesta in deduzione dai contribuenti ammontava pertanto a fr. 54'039.– in media
annua.
C. Notificando
loro la tassazione IC/IFD
2001/2002, con decisione del 21
luglio 2003, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ammetteva in deduzione a titolo di rendita vitalizia solo l’importo di fr.
21'616.–.
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 agosto 2003, argomentando che la rendita in
questione era sempre stata
riconosciuta integralmente deducibile dal reddito della comunione ereditaria debitrice e che la nuova disposizione,
che aveva ridotto la deducibilità al 40% dell’importo della rendita, violava il principio della parità di trattamento; la sua applicazione al caso concreto costituiva inoltre, a
loro avviso, un abuso di diritto. Osservavano poi che l’ammontare della rendita
era stato fissato tenendo conto del fatto che gli eredi avrebbero potuto dedurla
dal reddito nella sua totalità. Negavano anche che l’assegnazione della rendita alla beneficiaria avesse
creato un vantaggio particolare
agli eredi debitori.
L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo, con decisione del 28
maggio 2007. Ripercorse le
modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, negava che esse
prevedessero un effetto retroattivo.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la deduzione integrale della rendita vitalizia
versata ad __________. Contestano che la modifica delle norme applicabili non
abbia effetti retroattivi, sottolineando che l’ammortamento totale del valore
capitalizzato della rendita si era già verificato prima dell’adozione e dell’entrata in vigore delle nuove
norme. Ribadiscono poi che non vi è stata alcuna controprestazione. Ritengono inoltre che le disposizioni applicate dall’Ufficio di tassazione si riferirebbero solo a rendite di origine previdenziale e non
anche fondate sul diritto successorio. Ammettendo poi, per denegata ipotesi, che la rinuncia alla quota ereditaria
della beneficiaria rappresenti la controprestazione, rilevano che essa ammonterebbe a soli fr.
651'469.– e sarebbe dunque immensamente inferiore al 60% dell’importo della rendita vitalizia versata fino al 2000 (fr.
1'954'323.–).
All’udienza
del 27 febbraio 2008, le parti
si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Il
ricorrente, in particolare, ha prodotto la procura delle figlie, subentrate
alla madre, deceduta il 10 gennaio 2008.
Diritto
1. 1.1.
Le
rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono stati sottoposti a regimi fiscali
diversi, che hanno subito, soprattutto nell’ultimo decennio, notevoli variazioni (cfr. CDT n. 80.98.076 e n. 80.98.077, entrambe del 15 ottobre
1998, in re M., in RDAT I-1999 n. 5t; CDT n. 80.99.00092 del 19 dicembre 2002
in re P.).
Dal punto
di vista economico, le rendite devono essere conside-rate in parte come
interessi del capitale da cui sono pagate e in parte come rimborso del capitale
stesso (ASA 55 p. 48, 19 p. 342).
Se si tratta di rendite vita natural durante, sarà allora pos-sibile stabilire
quale parte della rendita sia stata reddito solo do-po la cessazione del suo versamento (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 130 ad art. 21 DIFD, p. 347).
1.2.
Fino al
periodo fiscale 1993/94, erano
in vigore il Decreto con-cernente l’imposta federale diretta del 9 dicembre
1940 (DIFD) e la legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT 1976). Entrambi
ammettevano il diritto, per il debitore, di dedurre dal reddito im-ponibile,
oltre agli interessi maturati su debiti, anche gli oneri permanenti fondati o
sulla legge o su contratto, con l’eccezione peraltro delle rendite versate in adempimento di un obbligo di
mantenimento fondato sul diritto di famiglia (art. 22 cpv. 1 lett. d
DIFD; art. 31 cpv. 1 lett. b LT 1976).
Fra le
rendite fondate sulla legge, entravano in considerazione in particolare quelle dovute in relazione a responsabilità extra-contrattuale, per esempio per risarcire i danni causati al
credito-re con un atto illecito (Känzig,
op. cit., n. 147 ad art. 22 DIFD, p. 637 s.); quelle fondate su contratto erano
rappresentate essenzialmente dalle rendite vitalizie (Känzig, op. cit., n. 148 ad art. 22 DIFD, p. 639 s.). Nella nozione di oneri permanenti venivano fatti
rientrare inoltre gli oneri fondiari, le servitù prediali e le servitù
personali (Känzig, op. cit., nn.
155-158 ad art. 22 DIFD, pp. 643-646; inoltre Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985,
p. 178).
1.3.
Fino al
1954 l'imposta federale diretta (allora imposta per la di-fesa nazionale) prevedeva l'imposizione integrale delle rendite presso il
beneficiario e la deduzione dal reddito imponibile del debitore.
Con l'entrata in vigore del decreto federale concernen-te l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 1958 (RU 1954
p. 1376), che ha introdotto nel Decreto concernente l'imposta federale diretta
il nuovo art. 21bis, si è però voluto alleggerire l'onere fiscale
sugli introiti derivanti da as-sicurazioni di rendite e di capitali non suscettibili di riscatto (cfr. la
circolare del giugno 1955 emanata dell'Amministrazione fede-rale delle contribuzioni, in: ASA 23 p. 514 segg.). Lo sgravio è stato voluto per evitare che i contribuenti, una volta maturato
il diritto alla rendita, si trovassero a pagare appieno l'imposta sul reddito
per entrate assimilabili in parte più o meno grande, dal profilo economico, a
rimborsi di capitale (FF 1954 p. 853 in fondo; art. 21bis DIFD; cfr.
STF del 15 giugno 1990 in re S. SA; Känzig, op. cit., pp. 347 ss. e 476 s.).
Nel
progetto di nuova legge sull'imposta federale diretta, pre-sentato nel 1983, il
Consiglio federale aveva però
suggerito di abbandonare il sistema descritto a favore del c.d. “sistema
vo-dese”, consistente nella deduzione integrale di premi e contri-buti e nell'imposizione integrale delle rendite (Zuppinger/Böckli/Locher/Reich,
Steuerharmonisierung, Berna 1984, p. 84 s.). Il Parlamento ha
peraltro preferito ritornare al sistema tradizionale dell'imposizione
di quella parte di ogni rendita che si presenta quale vero e proprio reddito (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7
cpv. 2 LAID). Il legislatore ticinese si è adeguato a tale decisione del legislatore federale.
1.4.
Dunque,
le legislazioni federale e
cantonale sull'imposta sul reddito entrate in vigore il 1° gennaio 1995 prevedevano che le rendite da fonti
previdenziali fossero imposte solo nella misura di 3/5, a condizione però che «le prestazioni su cui poggia la pretesa [siano] state
fornite esclusivamente dal contribuente». Proprio perché i premi e i contributi non sono a carico del solo beneficiario, non rientravano nel campo di applicazione di tali disposizioni né le rendite
AVS/AI né le prestazioni delle
istituzioni di previdenza
professionale; al contrario, le stesse leggi prevedono per tali
redditi l'imposizione integrale
(art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT 1994). Per il 1° e il 2° Pilastro vige
peraltro il principio della
deducibilità integrale dei contributi.
La
considerazione della rendita
dal punto di vista economico parzialmente come restituzione di capitale non ha ripercussioni solo sull’imposizione del creditore della rendita ma anche su quella del debitore.
Ammettere
infatti che il debitore della rendita possa dedurre dal proprio reddito la totalità delle rendite
versate comporterebbe una deroga al principio per cui è esclusa la detrazione dal reddi-to delle spese per l’estinzione di debiti (cfr. art. 34 lett. c LIFD; art. 33 lett. c
LT 1994). Se la legge ammettesse la deducibilità di tutti i versamenti
effettuati a tale titolo creerebbe di fatto un privi-legio fiscale ingiustificato a favore del
debitore della rendita (Bieri,
Die Besteuerung der Renten und Kapitalabfindungen, tesi, Berna 1970, p. 122 s.;
Locher, Besteuerung von Renten
und rentenähnlichen Rechtsverhältnissen in der Schweiz, in SJZ 87/1991, p. 184;
Zuppinger/Böckli/Locher/Reich,
Steuerharmonisierung – Probleme der Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden, Berna 1984, p. 88).
Per
questa ragione, il legislatore
federale aveva introdotto, nella nuova legge federale sull’imposta federale
diretta, una restrizio-ne, già
presente peraltro nella legge tributaria bernese. Aveva dunque stabilito che
«il debitore di rendite che ha ottenuto una controprestazione può dedurre le proprie prestazioni soltanto quando il totale delle
rendite versate supera il valore della controprestazione» (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD vedi anche art. 32 cpv. 1
lett. b LT 1994). Tale disposizione è stata voluta, secondo il Consiglio federale, che l’aveva introdotta nel proprio disegno di legge presentato al Parlamento nel 1983, proprio per confor-marsi «al principio secondo cui le spese riguardanti il
rimborso di debiti non possono essere dedotte» (Messaggio a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni e sull’imposta federale diretta, del 25 maggio 1993, in FF 1983 III p. 109; RDAT I–1997 n. 2t p. 370 ss.).
1.5.
La
regola descritta comportava che la suddivisione fra le due componenti della rendita
vitalizia (rimborso del capitale e reddito dello stesso) fosse schematicamente
stabilita nel senso che il 60% della rendita era considerato reddito. Tale
proporzione era stata criticata da diverse parti, per il fatto che dal punto di
vista economico si giustifica solo l’imposizione della componente reddituale, che
è solitamente inferiore a tale misura. Secondo dati di fonte tedesca, in base
alle aspettative di vita, si raggiungerebbe una simile proporzione fra reddito
e rimborso del capitale per esempio nel caso di un creditore ventisettenne.
Ma se si considera che di solito le rendite vitalizie sono stipulate quando i beneficiari
sono più anziani, tale proporzione appare perlopiù eccessiva (Locher, op. cit., p. 184; Berger, Wann kommt die gerechte
Besteuerung der privaten Rentenersicherungen?, in RF 1996, p. 375).
Con una modifica della
legge entrata in vigore nel 2001, la quota imponibile è stata pertanto ridotta
dal 60% al 40%, in base alla considerazione che la maggior parte delle rendite
vitalizie vengono concluse fra i 60 e 65 anni di età. Supponendo che il contratto
venga stipulato a 62 anni, la componente di interessi ammonta dopo dieci anni
per l’uomo a poco meno del 40% e per la donna a poco più del 40% (Neuhaus, Die steuerliche Massnahmen im
Stabiliserungsprogramm 1998, in ASA 68 p. 294). Su tali presupposti le leggi
sono state riformate nel senso che le rendite vitalizie e i proventi da
vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento (art. 21 cpv. 3 LT; art.
22 cpv. 3 LIFD).
Inoltre, sono stati
modificati anche gli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b
LT, consentendo al debitore della prestazione di dedurre il 40% delle rendite
vitalizie e dei vitalizi versati, nonché gli oneri permanenti. Si è così
ovviato alle conseguenze della disciplina giuridica introdotta dal 1° gennaio 1995,
per effetto della quale debitore e creditore della rendita potevano trovarsi a
pagare insieme imposte sul 160% della rendita (Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht,
in ASA 65 p. 627 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come già accennato, la rendita versata da RI 1 e dalla sorella
alla vedova del loro padre si fonda su un contratto successorio, stipulato nel 1966. Essa ha pertanto
cominciato ad essere erogata nel 1978, dopo il suo decesso.
2.2
Secondo i
ricorrenti, la rendita vitalizia versata ad __________ non rientrerebbe nel
campo d’applicazione degli
articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, in quanto
fondata su una disposizione per
causa di morte. Tali norme si riferirebbero infatti solo a rendite di origine
previdenziale.
Va
ricordato, a tale proposito, che le rendite vitalizie possono fondarsi sulla
legge, su un contratto o su una disposizione per causa di morte. Il contratto che fa sorgere il diritto alla
rendita può essere concluso sia a titolo oneroso, cioè con una controprestazione, sia a titolo gratuito, con l’intenzione da parte del debitore della rendita di fare una liberalità (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n.
28.
ad art. 22 LIFD, p. 393 e giurisprudenza citata).
2.3
I
ricorrenti negano poi di aver ricevuto una controprestazione dalla beneficiaria della rendita.
Sottolineano a tale riguardo che la rinuncia dei coniugi ai propri diritti ereditari
era stata reciproca, al momento della stipulazione del contratto successorio.
Come già
accennato, il contratto successorio stipulato nel 1978 da __________ con la moglie e i figli di primo
letto prevedeva la rinuncia all’eredità da parte della consorte e l’attribuzione a quest’ultima di un legato
consistente in una rendita vitalizia.
Secondo
l’art. 484 cpv. 2 CC, il disponente può imporre agli eredi di fare al legatario “una data prestazione sul valore dei beni ereditari”. Il
legato può pertanto consistere anche in una rendita vitalizia, cioè nell’attribuzione al legatario di
un diritto ad una rendita (Stammrecht), sulla cui base saranno versate
le future prestazioni periodiche (Huwiler,
in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgeseztbuch II – Basler Kommentar, 3a
ediz., Basilea, 2007, n. 66 ad art. 484 CC, p. 158).
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le rendite vitalizie
versate ad un creditore quale beneficiario di un legato fondato su una disposizione di ultima volontà, vuoi dall’erede vuoi da un terzo che si è
assunto il debito dell’erede, costituiscono reddito imponibile – e non una
liberalità esente dall’imposta sul reddito – per il creditore e sono deducibili
dal reddito del debitore (ASA 55 p. 48 = RDAF 1987 p. 189). Esaminando una simile
pattuizione alla luce della
legislazione tributaria bernese,
il Tribunale cantonale amministrativo di Berna ha affermato, da parte sua, che
se il coniuge superstite rinuncia alle sue aspettative ereditarie a favore dei
figli di primo letto, la rendita vitalizia che riceve in compensazione si fonda su di una controprestazione; d’altra parte, l’erede, la cui quota
ereditaria è gravata da un legato consistente in una rendita vitalizia, può
dedurre il valore capitalizzato della rendita al momento del calcolo dell’imposta
di successione, per il fatto
che tale valore viene imposto al legatario (RF 1994 p. 149; nello stesso senso anche Weber, Steuerrechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge, in
RF 1996 pp. 349-367, p. 357).
2.4
Alla luce
delle considerazioni che
precedono, è difficile negare il carattere oneroso della rendita vitalizia erogata
dal ricorrente. Come già osservato, è tuttavia irrilevante che il contratto su
cui si fonda il diritto alla rendita sia stato concluso a titolo oneroso o a
titolo gratuito. Il legislatore ha infatti adottato una soluzione schematica, in base alla quale, anche
quando lo “Rentenstammrecht” risulta da una liberalità, la rendita si
compone teoricamente della restituzione del capitale e di una parte di interessi pari al 40%; se tale
componente di interessi è deducibile presso il debitore della rendita ed
imponibile presso il creditore, il diritto alla rendita (Rentenstammrecht) costituisce
per contro per il creditore della rendita un incremento patrimoniale soggetto
all’imposta di donazione o
successione (Laffely Maillard, op. cit., n. 19 ad
art. 33 LIFD, p. 531; Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, Basilea, 2000, n. 15 ad art. 33 LIFD, p. 404).
Autorevole
dottrina si è confrontata proprio con la questione se
sia giustificato sottoporre allo stesso trattamento fiscale una rendita
gratuita ed una onerosa. La risposta è stata che anche il creditore di una
rendita erogatagli a titolo gratuito è stato di solito assoggettato all’imposta
cantonale di successione o di
donazione, con la conseguenza
che anche nel suo caso le rendite sono fondate su mezzi già assoggettati ad
imposta. È dunque giustificato assoggettare in entrambi i casi le rendite ad
un’imposizione che distingua le
sue componenti. In tutte e due le ipotesi, il debitore della rendita estingue
progressivamente con ogni versamento della rendita il suo debito della rendita (Rentenstammschuld)
nei confronti del creditore della stessa (Locher,
SJZ 87/1991, p. 184).
2.5
Il
trattamento fiscale della rendita vitalizia versata dal ricorrente, così come è
disciplinato dalla normativa in vigore dal 2001, è certamente più favorevole
alla creditrice della rendita, la quale è stata palesemente svantaggiata
durante tutti i periodi fiscali
nei quali gli importi percepiti sono stati assoggettati all’imposizione nella misura del 100%.
Dalle
informazioni che si possono
ricavare dagli atti, emerge infatti che la creditrice della rendita era stata
assoggettata all’imposta di successione, nel 1978, sulla base del valore capitalizzato della rendita
vitalizia. Imporre integralmente il valore della rendita da lei percepita
implicherebbe un doppio aggravio fiscale della stessa base imponibile
(cfr. anche Richner/Frei,
Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo, 1996, n.
145.
ad § 1, p. 52).
La tassazione della sola componente reddituale della
prestazione che ella percepisce
è così più conforme alle esigenze di un’imposizione secondo il principio di capacità contributiva.
Di
riflesso, si può anche affermare che il ricorrente e sua sorella, avendo potuto
dedurre dal rispettivo reddito imponibile durante tutti gli anni fra il 1978
(inizio del versamento della
rendita vitalizia) al 2000 l’intero importo spettante alla beneficiaria, sono
stati avvantaggiati. Per tutti i periodi fiscali in discussione, hanno infatti goduto della possibilità di ridurre il loro
reddito imponibile nella misura dei versamenti fatti per estinguere un debito.
Non
possono pertanto essere condivise le considerazioni dei ricorrenti, laddove lamentano addirittura una doppia imposizione, dovuta al fatto che “se… la controprestazione, per denegata ipotesi, fosse esistita,
essa risulterebbe totalmente ammortizzata sin dal 1987”. In realtà, proprio tale ragionamento dimostra invece che essi, avendo potuto dedurre l’intera
rendita vitalizia negli anni fra il 1978 ed il 1987, hanno goduto di un
rilevante privilegio fiscale,
proprio perché in quegli anni si
sono limitati a estinguere un debito. Se una doppia imposizione vi è stata, essa ha penalizzato semmai
la creditrice della rendita.
3.
3.1.
I ricorrenti
sostengono infine che la deduzione integrale della rendita vitalizia costituirebbe in ogni caso “una
situazione acquisita”, soprattutto
in considerazione del fatto che
le condizioni del vitalizio non avrebbero potuto essere modificate
dopo la morte del padre. Invocano quindi i principi dell’affidamento e
dell’irretroattività delle leggi.
3.2
Il
principio della buona fede (Treu
und Glauben), che vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, ha
carattere costituzionale.
Deriva tra l’altro da questo principio che le informazioni
ed assicurazioni inesatte o
contrarie al diritto date da un organo dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando
la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere
l’inesattezza dell’informazione
nonché l'incompetenza dell’autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297.)
La
fiducia del cittadino è inoltre protetta nei confronti dell'amministrazione anche quando, senza che vi sia
un’informazione errata
dell'autorità, egli deve poter fare affidamento (Vertrauensschutz) su un
comportamento coerente e corretto, e viceversa (DTF 110 V 389).
3.3
3.3.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della tutela dell’affidamento esplica i suoi effetti in particolare
nell’ambito dell’applicazione
del diritto. Quanto al legislatore, esso incontra, in linea di principio, il solo limite del principio di irretroattività delle leggi.
3.3.2
Norme
retroattive minacciano infatti la certezza del diritto dal profilo della
prevedibilità delle misure statali, deludono l’affidamento e sono suscettibili
di provocare disparità di trattamento; sono pertanto contrarie al divieto di
retroattività ricavato dall’art. 9 Cost., il quale non rappresenta tuttavia un
diritto bensì un principio
costituzionale (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 74 ad art. 4).
Dalla
retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a fatti
terminati prima dell’adozione
della nuova normativa, bisogna tuttavia distinguere la retroattività impropria,
che è invece ammessa: è quanto accade allorché il nuovo diritto produce effetti
solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica in certi casi a fattispecie
esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si
applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (G. Müller, loc. cit. con indicazioni).
3.3.3
La
giurisprudenza ha ripetutamente avuto modo di precisare che non è in contrasto
con il principio di
irretroattività il fatto di fondarsi su fatti passati per stabilire un obbligo
fiscale futuro, come avviene naturalmente nel caso di un sistema fiscale fondato
sul sistema praenumerando. Vi è retroattività propria solo se inasprimenti
legislativi, che riguardano redditi unici (p. es. utili in capitale) o singoli
negozi (p. es. donazioni),
vengono applicati a fattispecie definitivamente concluse, che risalgono temporalmente
a prima dell’adozione della
disposizione di cui si tratta (DTF
102.
Ia 31, 101 Ia 85, 74 I 103; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 9a ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 2001, n. 122
al § 4, p. 132 s.).
3.3.4
Ora, la
modifica del trattamento fiscale delle rendite vitalizie, non esplica alcun
effetto retroattivo in senso proprio. La nuova disciplina fiscale delle rendite, sebbene sia meno
favorevole ai debitori delle stesse, non si applica infatti a “fattispecie
definitivamente concluse, che risalgono temporalmente a prima dell’adozione” della nuova normativa.
3.4
3.4.1
È vero
che in una sentenza citata dal ricorrente questa Camera aveva approfondito la
questione della tutela
dell’affidamento del contribuente nei confronti dell’evoluzione della legislazione (RDAT I-1999 n. 5t). L’affidabilità della legislazione dipende infatti dalla stabilità della
legge: mediante una modifica legislativa immediata o persino retroattiva, che
delude le aspettative legittime del cittadino, il legislatore infrange il
principio dell’affidamento (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen
Recht, Basilea/Francoforte 1983, p. 280 s.). Sulla base di questa premessa, la
Camera aveva riconosciuto che la dottrina è critica nei confronti della giurisprudenza
del Tribunale federale, la quale ritiene che il solo limite posto dalla
Costituzione alla retroattività
impropria sia rappresentato dalla salvaguardia dei diritti acquisiti: si fa
notare, a tale proposito, come la maggior parte dei diritti acquisiti si fondi su un contratto o su un atto
amministrativo e non sulla legge stessa, sicché una modifica di legge sarebbe
ammissibile senza infrangere l’affidamento (Weber-Dürler,
op. cit. p. 285 s.). Si è così affermata l’idea di un “affidamento nella
continuità” (Kontinuitätsvertrauen), che tutela cioè non il mantenimento di una certa situazione giuridica ma l’affidamento del
cittadino in una evoluzione
giuridica non improvvisa ma costante e perciò umana (Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht,
in ZSR 102/1983-II p. 139; cfr. RDAT I-1999 n. 5t consid. 7.3.).
3.4.2
L’affidamento
nella legge non gode tuttavia di una tutela assoluta, ma deve al contrario cedere dinanzi agli interessi pubblici
preminenti, sicché si deve procedere ad una ponderazione degli interessi nel singolo caso (Weber-Dürler, op. cit., p. 290 s.; Rechsteiner, op. cit., p. 135). Se gli interessi privati che
entrano in considerazione sono
prevedibili in anticipo, il legislatore può creare norme transitorie che
anticipino la necessaria ponderazione degli interessi per tutti i casi. Se gli interessi in gioco non possono essere valutati
anticipatamente, il legislatore dovrebbe introdurre prudenzialmente una
clausola di attenuazione dei
rigori, che consenta all’amministrazione il trattamento speciale di casi di affidamento particolarmente
gravi. Se poi il legislatore non ha preso in considerazione casi di rigore e non ha previsto alcuna possibilità di
attenuarli, il principio
costituzionale dell’affidamento
si rivolge direttamente all’amministrazione e le consente di adottare una soluzione conforme all’interesse all’affidamento (Weber-Dürler, op. cit., p. 292, con riferimento a ZBl 82/1981
p. 23 ss.).
3.4.3
Premesso
che, introducendo le disposizioni
legali allora in discussione, i
legislatori federale e cantonale non avevano introdotto norme retroattive,
secondo la chiara giurisprudenza del Tribunale federale, questa Camera ha pure
escluso che vi fosse stata una delusione dell’affidamento dei contribuenti, che sarebbero stati colti di
sorpresa da una modifica legislativa che li aveva pregiudicati nei loro
interessi economici. Nonostante l’entrata in vigore della nuova disciplina relativa
alla deduzione delle rendite
vitalizie (in quel caso si trattava della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 1995) i ricorrenti avrebbero infatti
avuto tutto il tempo per modificare gli accordi con i creditori della rendita (cfr.
RDAT I-1999 n. 5t consid. 7.7.).
3.5
3.5.1
Venendo
al caso dei ricorrenti, è vero che esso differisce da quello al centro della
sentenza citata per il fatto che ad una modifica degli accordi con la
creditrice della rendita si oppone nella fattispecie la circostanza che il loro
padre è deceduto da molti anni.
Tuttavia,
la sentenza citata non offre alcun fondamento ai ricorrenti per ottenere
l’applicazione di una base legale
non più in vigore.
3.5.2
Il primo
ostacolo, già evidenziato nella sentenza di cui si discute (RDAT I-1999 n. 5t
consid. 7.7.), è costituito dall’art. 190 Cost., che impedisce il sindacato di
costituzionalità delle leggi
federali. Se anche si dovesse ritenere che le nuove disposizioni delle leggi federali sull’imposta
federale diretta (LIFD) e sull’armoniz-zazione (LAID), concernenti la deduzione delle rendite vitalizie, siano in contrasto con i principi costituzionali della buona fede o dell’irretroattività
delle leggi, le stesse dovrebbero comunque essere applicate dall’autorità di
tassazione come pure dalle
autorità giudiziarie.
3.5.3
Inoltre,
si è già accennato al fatto che l’applicazione del principio
dell’affidamento nella continuità, sviluppato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza germaniche, non ha un valore assoluto, ma esige sempre una
ponderazione fra gli interessi
pubblici che hanno condotto alla modifica legislativa e quelli privati che
potrebbero essere compromessi dalla stessa (v. anche Tipke/Lang, Steuerrecht,15a ediz., Colonia, 1996,
n. 179 ad § 4, p. 109 e giurisprudenza citata). È infatti evidente che
altrimenti il legislatore potrebbe essere paralizzato nella sua attività di
modifica dell’ordinamento giuridico. Nel diritto tributario, è piuttosto frequente che delle
fattispecie si protraggano per numerosi anni (contratti di lavoro o di acquisto
o investimenti di capitale) e non è pensabile che si possa garantire in ogni
caso al contribuente l’applicazione della normativa in vigore al momento della nascita del rapporto
giuridico in questione. Il
problema della tutela dell’affidamento del contribuente nella continuità della
base legale merita del resto particolare attenzione nei casi in cui vengono revocate o modificate delle disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali (Tipke/Lang, op. cit., n. 178 ad § 4, p. 109).
Ne
consegue che ben difficilmente si potrebbe invocare l’applicazione di una base legale abrogata o
modificata, nel caso di una rendita vitalizia, che proprio perché è vitalizia è destinata a
protrarsi normalmente per decenni.
3.6
In
mancanza di disposizioni
transitorie, deve conseguentemente trovare applicazione la normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2001.
4.
I
ricorrenti lamentano infine la violazione del principio della parità di trattamento, per il
fatto che la sorella del contribuente, debitrice della rendita vitalizia per
metà, ne ha ottenuto la deduzione.
All’udienza
del 27 febbraio 2008, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto tale circostanza, spiegando che si è trattato di
un errore.
Le spiegazioni
dell’autorità di tassazione bastano ad escludere che siano adempiuti i
presupposti per il riconoscimento della parità di trattamento nell’illegalità. Basti ricordare a questo proposito che, per costante giurisprudenza,
il principio della parità di
trattamento non può essere invocato per ottenere un trattamento illegale accordato
a un terzo (cfr. DTF 122 II 446, consid. 4; DTF 125 II
152, consid. 5; DTF 127 II 113, consid. 9; Knapp,
Précis de droit administratif, n. 285, p. 68). La
parità di trattamento nell'illegalità può essere infatti invocata soltanto se
ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e l'autorità
fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. DTF 103 Ia 242; ASA 54 p. 82 ss.; Knapp, loc. cit.; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in
ZBl vol. 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298).
In tal
modo, appare evidente che i contribuenti non hanno diritto allo stesso trattamento
fiscale riservato erroneamente ad un’altra contribuente.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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