80.2007.74
Dispendio: sproporzione fra entrate e uscite, aggiunta "altri redditi", aiuto dei genitori
20 novembre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2007.74
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, CDT
Titolo:
Dispendio: sproporzione fra entrate e uscite, aggiunta "altri redditi", aiuto dei genitori
REDDITO IMPONIBILE
art. 16 cpv. 2 LIFD
art. 24 let. e LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 15 cpv. 2 LT
art. 23 let. e LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2007.74
Lugano
20 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi assente),
Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1 giugno 2007 contro la decisione del 2 maggio 2007 in materia di IC e
IFD 2005.
Fatti
A. RI 1, nato nel __________,
di formazione fotografo, vive con i genitori a __________. Dal 21 novembre 2001
lavora a tempo pieno alle dipendenze della __________ di __________, in qualità
di aiuto-orologiaio. In precedenza, aveva invece svolto diverse altre attività
a carattere temporaneo presso le ditte “__________”, “__________” e “__________”.
Nella dichiarazione
fiscale 2005, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da
attività dipendente di complessivi fr. 7'945.–, oltre ad un reddito
di fr. 4'027.– proveniente dall’attività indipendente accessoria di fotografo.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 dicembre 2006,
l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 24'900.–
per l’IC ed in fr. 26'200.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in
particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
20'000.–, spiegando nella motivazione che si trattava di “prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”.
C. Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 16 gennaio 2007, nel quale contestava di
avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate. Argomentava in sostanza di
essere stato costretto a cercare occupazioni estranee alla sua formazione, grazie
alle quali riusciva appena a raggiungere il minimo vitale.
L’Ufficio di tassazione,
con decisione del 2 maggio 2007, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo
a fr. 12'000.– il reddito d’altra fonte, sulla base di un riveduto calcolo del
dispendio.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio
degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Nelle
argomentazioni ribadisce quanto già sollevato in sede di reclamo, sottolineando
in particolare di avere vissuto “in condizioni molto precarie sia per la mia
situazione reddituale e professionale sia anche per quella dei miei genitori”.
Nell’ambito
dell’istruzione del ricorso, questa Camera ha sottoposto al contribuente il
calcolo delle entrate e delle uscite allestito dall’autorità di tassazione,
invitandolo a presentare le sue puntuali osservazioni. In risposta, con scritto
del 4 novembre 2008, RI 1 ha affermato di spendere mensilmente all’incirca fr.
450.– per la cassa malati e le trasferte da __________ a __________, aggiungendo
poi che “si è trattato di un periodo finanziariamente difficile… e l’unica fortuna
è stata quella di poter vivere in casa dai miei genitori”.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige
la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni
di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere
probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea
2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art.
123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa
è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p.
342.
ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di
evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il
contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di __________ ha aggiunto
ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–, poi ridotti a fr. 12'000.–
in sede di reclamo.
Sin dal principio,
l’autorità fiscale ha però rinunciato ad intraprendere una tassazione
d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Per prima cosa, nella notifica della tassazione
IC/IFD 2005, ha omesso di menzionare l’obbligo di motivare il gravame e le
conseguenze in caso di sua inottemperanza, venendo meno alle severe esigenze
procedurali poste dalla tassazione d’ufficio (DTF 123 II 552). È poi entrata
nel merito del reclamo, riducendo per l’appunto a fr. 12'000.– il reddito
d’altra fonte, sulla base di un riveduto calcolo del dispendio.
Ciò non
esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili
per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio
(decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Questa Camera non può pertanto
sottrarsi da un esame della legittimità della valutazione operata
dall’Ufficio di tassazione di __________.
3.2
Come visto, l’autorità
di tassazione ha basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e
delle uscite dell’anno 2005, da cui emerge un ammanco mensile di oltre 1'000
franchi, giungendo alla conclusione che il ricorrente dovesse avere conseguito
ulteriori redditi nella misura di almeno fr. 12'000.–.
Invitato da questa Camera
ad esprimersi in proposito, RI 1 ha sostanzialmente contestato l’entità delle
uscite per il suo mantenimento privato, stimate dall’autorità in 13'000 franchi
annui. Ha dapprima osservato che le sue uniche spese, ammontanti all’incirca a
fr. 450.– al mese, riguardavano la cassa malati e le trasferte da __________ a __________,
grazie al fatto che viveva ancora con i genitori. Ha inoltre aggiunto di avere
condotto una vita molto ritirata, senza permettersi spese superflue.
4.
4.1.
A tale riguardo una prima precisazione
s’impone. Anche volendo seguire le spiegazioni del ricorrente, dal calcolo
della sua disponibilità finanziaria risulterebbe pur sempre un ammanco. Alle entrate
di complessivi fr. 11'973.– andrebbero infatti contrapposte uscite per almeno
fr. 13'346.–. All’asserito importo di fr. 5'400.– (fr. 450.– x 12 mesi) per
oneri assicurativi, spese professionali e mantenimento privato, andrebbero in
ogni caso aggiunte le ulteriori uscite rimaste incontestate: l’aumento dei
risparmi privati (fr. 6'079.–), la parziale restituzione dei debiti privati
(fr. 547.–), gli interessi passivi pagati (fr. 1'250.–) e le imposte (fr. 70.–).
4.2
Dal calcolo delle entrate
e delle uscite emergono invero altri elementi significativi. A dispetto delle
argomentazioni del ricorrente, che ha più volte ribadito di avere vissuto un
periodo finanziariamente difficile, osando persino concludere che non poteva
permettersi “assolutamente nulla”, colpisce in primo luogo l’importante aumento
dei risparmi privati, passati da fr. 253.– a fr. 6'332.–. Tale aumento rappresenta
oltre la metà degli introiti dichiarati nel 2005.
Non può nemmeno essere
taciuta un’ulteriore incongruenza nelle spiegazioni del ricorrente. Egli ha
dapprima sottolineato di avere vissuto in condizioni molto precarie “sia per la
mia situazione reddituale e professionale sia anche per quella dei miei genitori”.
Invitato da questa Camera ad esprimersi sulle entrate e uscite, ha poi spiegato
che la sua fortuna è stata quella di poter vivere in casa dei genitori, risparmiando
così le spese di vitto e alloggio. È perlomeno curioso pretendere di avere
potuto beneficiare dell’aiuto finanziario di persone che, per tua stessa ammissione,
si trovavano in una situazione precaria.
4.3
Si aggiunga ancora che
l’importo di fr. 13'000.– stimato dall’autorità di tassazione è di poco
inferiore all’importo base mensile agli effetti del diritto esecutivo. Secondo la
tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° gennaio
2001, tale importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali
(sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa
ed adattata ai tempi moderni (Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93
LEF), per una persona che vive da sola ammonta a fr. 1'100.– (fr. 13'200.–
annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata
alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66
del 26 giugno 2007). Resta però il fatto che un importo mensile di soli fr.
450.
–, per di più già comprensivo degli oneri assicurativi e delle spese professionali,
è palesemente insufficiente, anche per chi conduce una vita ritirata. Anche
volendo ammettere che il ricorrente ha potuto beneficiare del vitto gratuito, vivendo
ancora con i genitori, non possono essere ignorate, ad esempio, le spese per
abbigliamento e biancheria, per igiene e salute, per cultura e telefono (Vonder Mühll, Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF).
5.
5.1.
Tutto ben considerato, in assenza di elementi contrari e di fronte ad un importante aumento
dei risparmi privati, finanziato per stessa ammissione del ricorrente con i
redditi percepiti dalle sue attività professionali, a giudizio di questa Camera
un importo di fr. 13'000.– per il proprio mantenimento privato, che rappresenta
all’incirca il doppio di quanto economizzato durante l’anno, appare ancora
legittimo.
5.2
Si aggiunga che tale
conclusione non cambierebbe anche volendo ammettere che il ricorrente non ha
sostenuto costi di vitto. È ben vero che secondo il punto V.1. della tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, le prestazioni
in natura vanno dedotte dal minimo vitale in proporzione al loro valore (nello
specifico caso del vitto gratuito, nella misura del 50% dell’importo base
mensile). È però altrettanto vero che i proventi in natura vanno considerati
redditi e in quanto tali, di principio, imposti (art. 15 cpv. 2 LT; art. 16
cpv. 2 LIFD); sono esenti da imposta solo le prestazioni versate in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia (art. 23 lett. e LT; art.
24.
lett. e LIFD).
Per quanto qui di interesse,
secondo l’art. 328 CC solo i membri della famiglia che vivono in condizioni
agiate hanno un obbligo di mantenimento reciproco (Koller, in:
Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco
2006, n. 15 ad art. 328/329 CC). Siccome il concetto del dovere di assistenza
tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la
nozione di condizioni agiate deve peraltro essere interpretata in senso
stretto: la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue direttive in
vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di
considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei
loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.– per le persone
sole e di fr. 80'000.– per le coppie (cfr. Direttive
COSAS 4/05, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC). In simili circostanze, avuto riguardo
alle considerazioni sopra espote (punto 4.2.), è immediatamente evidente che le
asserite prestazioni in natura oltrepassano i limiti prescritti dall’art. 328
CC al sostegno di un parente prossimo. Dal punto di vista dei genitori rappresentano semmai un obbligo morale, che non costituisce donazione
e che di tutta evidenza esula dal campo di applicazione degli
art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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