80.2007.78
Revisione: vuoto di tassazione, dichiarazione transitoria, spese di manutenzione
31 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2007.78
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CDT
Titolo:
Revisione: vuoto di tassazione, dichiarazione transitoria, spese di manutenzione
REVISIONE
art. 233 LT
art. 321f LT
Incarto n.
80.2007.78
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 giugno 2007 contro la decisione del 14
maggio 2007 in materia di imposta transitoria 2003A e di revisione IC/IFD
2001/2002.
Fatti
Ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che RI 1
è stato tassato, per il periodo fiscale 2001/2002, riferito agli anni di computo
1999/2000, con decisione del 22 luglio 2002, regolarmente passata in giudicato;
- che nella
dichiarazione d’imposta transitoria 2003A, conseguente al passaggio al sistema
impositivo postnumerando annuale a partire dal 1° gennaio 2003, il contribuente
non indicava redditi straordinari né faceva valere spese straordinarie;
- che il 1°
settembre 2004, con particolare riferimento al fondo part. __________ RFD di __________,
di cui è comproprietario unitamente al fratello __________, confermava di avere
optato per la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, “nonostante
avessimo sostenuto nel 2001 e 2002 delle spese non indifferenti ben al di sopra
del forfait”;
- che successivamente,
con istanza del 1° settembre 2007, RI 1 contestava la ricezione di una formale
decisione in merito alla sua dichiarazione d’imposta 2003A e postulava quindi
la revisione della tassazione ordinaria IC/IFD 2001/2002, argomentando di avere
erroneamente omesso di indicare le spese straordinarie di manutenzione
sostenute negli anni 2001/2002 per la comproprietà di __________;
- che
l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11 aprile 2007, respingeva l’istanza,
osservando sostanzialmente che non era stato invocato alcun motivo di revisione previsto dalla legge;
- che il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 maggio 2007,
nel quale ribadiva di non avere mai ricevuto una formale decisione e faceva
nuovamente valere le spese straordinarie di manutenzione, da prendere in considerazione
mediante revisione della tassazione IC/IFD 2001/2002;
- che
l’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 14 maggio 2007, spiegando
che il contribuente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di spese straordinarie nella
dichiarazione d’imposta transitoria 2003A;
- che con
Considerandi
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le contestazioni
già sottoposte all’Ufficio di tassazione, postulando nuovamente la revisione della
sua tassazione IC/IFD 2001/2002 e quella di suo fratello __________;
- che, al cospetto di tassazioni già passate in giudicato, le spese di manutenzione degli immobili occorse di per sé nel periodo del cosiddetto
“vuoto di tassazione”, nella misura in cui configurano
giuridicamente delle spese straordinarie (cfr. Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla
tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando,
Agno 2003, pag. 89 ss.), possono comunque essere prese in considerazione, operando una revisione della tassazione ordinaria IC/IFD 2001/2002
(art. 321f cpv. 2 lett. a LT; cfr. anche art. 218 cpv. 5 lett. a LIFD);
- che,
perché ciò possa avvenire, occorre tuttavia che il contribuente rispetti la
procedura prevista dall’art. 321h LT, vale a dire che presenti la dichiarazione
d’imposta 2003A debitamente compilata, segnatamente completata nella sua parte
riguardante le deduzioni delle spese straordinarie;
- che, in
tal caso, la dichiarazione è infatti considerata quale domanda di revisione
(art. 321f cpv. 3 LT);
- che i
termini temporali applicabili ai fini di questa revisione non sono pertanto quelli
dell’art. 233 LT, ma quelli usuali validi per la presentazione dei moduli della
dichiarazione di imposta, oppure, come nel caso di specie, il termine prorogato
a seguito di una decisione dell’autorità fiscale (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, op. cit., pag. 84);
- che, così
stando le cose, poco importa che l’autorità fiscale non possa provare la
notificazione della controversa decisione, in quanto quest’ultima non è stata
spedita per invio raccomandato;
- che, ciò
che più conta, è che RI 1 ha rinunciato ad esporre nella dichiarazione
d’imposta transitoria 2003A le spese straordinarie sostenute negli anni
2001/2002, facendo quindi decadere il diritto di ottenere la revisione “straordinaria”
(a motivo delle spese straordinarie) della tassazione del periodo fiscale
2001/2002;
- che,
d’altra parte, non sono evidentemente nemmeno adempiute le condizioni per poter
richiedere una revisione ordinaria della tassazione IC/IFD 2001/2002, riferita
agli anni di computo 1999/2000;
- che, in base
alle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,
è conseguentemente respinto;
- che,
visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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