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Decisione

80.2007.79

Imposta alla fonte: conformità con Accordo sulla libera circolazione, "quasi residenti", deduzione alimenti

23 marzo 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, residente a __________

(__________), è assoggettato all’imposta alla fonte nel Canton Ticino, quale

dipendente della ditta __________ di __________.

Con istanza del 23 maggio

2006, il contribuente, rappresentato dall’__________, chiedeva all’Ufficio delle

imposte alla fonte il riconoscimento degli alimenti versati alla moglie

separata ed ai propri figli, a titolo di deduzione individuale non considerata

nelle aliquote.

B. L’Ufficio delle

imposte alla fonte respingeva l’istanza con decisione del 29 maggio 2006,

osservando che il contribuente frontaliero è limitatamente imponibile in Svizzera,

ragione per cui le sole deduzioni ammesse sono solo quelle che presentano una relazione

diretta con i redditi tassati alla fonte.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 giugno 2006, nel quale

contestava la violazione degli accordi bilaterali tra la Confederazione

Svizzera e l’Unione europea, evidenziando la disparità di trattamento esistente

“tra cittadini UE occupati in Svizzera e residenti in Svizzera”. Censurava

inoltre la violazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione.

L’Ufficio delle imposte

alla fonte respingeva il reclamo, con decisione del 16 maggio 2007, sostenendo

che le sole deduzioni ammesse, per evidenti ragioni di praticabilità, erano

quelle già incluse forfetariamente nelle aliquote. Aggiungeva poi che per i

frontalieri “vige la presunzione secondo la quale essi dispongono di ulteriori

redditi e valori patrimoniali, imponibili esclusivamente all’estero, per cui il

diritto di tassarli spetta prioritariamente al loro Stato di domicilio”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di poter

dedurre i contributi alimentari versati alla moglie ed ai figli, rielaborando

le argomentazioni già sottoposte all’autorità di tassazione.

Nelle proprie osservazioni

del 23 luglio 2007, l’Ufficio delle imposte alla fonte si sofferma sulle

difficoltà pratiche nell’accertare eventuali redditi e/o sostanza estera di un

contribuente imposto alla fonte, ciò che rende, a suo avviso, di fatto

inapplicabile la sentenza Schumacker citata dal ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa

dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto

per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e

nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata

da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se

ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in

questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.

341).

1.2.

Secondo l’art. 33 LAID, la

ritenuta d’imposta è fissata in base alle aliquote dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e

comunali (cpv. 1). Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la

ritenuta d’imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo (cpv. 2). Le

spese professionali, i premi

d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di

attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfetariamente (cpv. 3).

In sintonia

con tale normativa, l’art. 86 cpv. 1 LIFD prevede che la tariffa tenga conto di

importi forfetari per le spese professionali (art. 26 LIFD) e i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36 LIFD).

Analogamente, l’art. 107 cpv. 1 LT dispone che le aliquote d’imposta alla fonte

tengano conto, in forma forfetaria delle spese professionali (art. 25 LT) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g LT), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a LT).

L’allestimento delle aliquote è di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni per l’imposta federale diretta (art. 85 cpv.

1 LIFD) e del Consiglio di Stato per

l’imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).

Considerandi

2.

2.1.

Sebbene il diritto

svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione

del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in

base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono

tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali

e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini

dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale

difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e

della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere

del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato

alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno

all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare

ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,

il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale

misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta

alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1, n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig, Quellensteuern, in:

Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna

1993, p. 376; v. anche Pedroli,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).

2.2

Per quanto

qui di interesse, il Tribunale federale ha invece espressamente riconosciuto

che la tassazione alla fonte dei lavoratori

dipendenti senza domicilio o dimora

fiscali in Svizzera è fondata su motivi oggettivi (in particolare facilitare la

riscossione delle imposte nei

confronti di persone che risiedono solo temporaneamente o per brevi periodi in Svizzera, alle quali non si potrebbe

imporre tutti gli obblighi di collaborazione che comporta la procedura ordinaria), concludendo per la sua

compatibilità con il principio costituzionale della parità di trattamento, sancito

dall’art. 8 Cost. fed. (DTF 124 I 251 = ASA 69 p. 820 = RDAF 1999 I 489). L’Alta

Corte ha sottolineato al proposito che evidenti ragioni di praticabilità impongono di procedere a delle semplificazioni, motivo per cui le particolarità del

contribuente, rilevanti dal punto di vista fiscale, possono essere considerate

soltanto in maniera limitata (decisione TF n.2P.145/1999 e 2A.216/1999

del 31 gennaio 2000, in: RDAT II-2000 n. 21t; v. anche Pedroli, op. cit., n. 6 ad art.

83-101 LIFD, p. 1005).

2.3

Non va

infine dimenticato che la ritenuta alla fonte conosce la cosiddetta procedura

di rettifica dell’aliquota, istituita dall’art. 2 lett. e dell’Ordinanza

del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta

federale diretta (OIFo; RS 642.118.2). Ora, contrariamente a quanto sembra

sostenere l’autorità di tassazione, tale procedura, non prevista espressamente

dalla legge, è tuttora condivisa dalla maggior parte della dottrina ed anche

dalla giurisprudenza, almeno quando si tratta di contribuenti con domicilio o

dimora fiscale in Svizzera (Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001,

n. 6 ad art. 83 ss. LIFD, p. 737 e dottrina citata; decisione TF n.2A.461/2005

del 14 marzo 2006 consid. 3.2). Nel suo campo di applicazione rientrano fra

l’altro proprio gli alimenti versati all’ex coniuge ed ai propri figli,

trattandosi di deduzioni generali espressamente disciplinate dagli art. 33 LIFD

e 32 LT (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 15 ad art. 86 LIFD, p. 750; v. anche Pedroli, op. cit., n. 7 ad art. 86

LIFD, p. 1030).

Deve essere aggiunto, in

questo contesto, che più problematica appare senz’altro l’applicazione della

procedura di rettifica dell’aliquota nel caso dei contribuenti senza domicilio

o dimora fiscale in Svizzera. In questa ipotesi, infatti, si deve distinguere

fra le deduzioni che sono direttamente legate ai redditi assoggettati

all’imposta in Svizzera e le altre. Per le prime, soprattutto per i contributi

versati alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), vi sono autori che

ammettono la possibilità di una corrispondente correzione dell’aliquota, proprio

in considerazione del fatto che si tratta di una deduzione legata al reddito

del lavoro (Locher, op. cit., n.

40.

ad art. 91 LIFD; Pedroli, op.

cit., n. 20 ad art. 91 LIFD, p. 1047; Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 13 ad art. 91 LIFD, p.

53-54; contra: Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., n. 3 ad art. 91 LIFD; Yersin,

L’évolution du droit fiscal en

matière de prévoyance professionnelle

et de prévoyance individuelle liée, in: ASA 62 p. 136). Per

le deduzioni generali, che non sono

legate a redditi determinati, il problema è che, seguendo le regole generali in

materia di ripartizione internazionale, esse dovrebbero venire dedotte in misura

proporzionale al reddito soggetto

alla sovranità fiscale svizzera. Considerata la natura dell’imposta alla fonte,

che esclude simili ripartizioni,

dovrebbe essere escluso il riconoscimento di tali deduzioni. Di diverso avviso è Locher

(op. cit., n. 40 ad art. 91 LIFD, p. 843), che ritiene ammissibile una correzione dell’aliquota anche per i contribuenti

limitatamente imponibili, in particolar modo per tener conto dell’Accordo sulla

libera circolazione.

2.4

Alla luce delle considerazioni

che precedono, la decisione dell’autorità di tassazione di non dedurre dal

reddito imponibile in Svizzera del ricorrente gli importi di denaro che questi

ha versato a titolo di alimenti alla moglie separata ed ai figli __________ e __________,

risulta dunque conforme al diritto in vigore, riservato l’ultimo aspetto

esaminato, che sarà approfondito nelle considerazioni che seguono, in relazione

all’Accordo sulla libera circolazione.

3.

3.1.

Nel gravame qui in esame,

il ricorrente censura anzitutto la violazione dell’art. 25 della Convenzione

del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia

di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), secondo cui i

nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli

Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna

imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui

sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si

trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato

contraente che sono imponibili nell’altro Stato contraente fruiscono delle

esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d’imposte

o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato

trovantisi nelle medesime condizioni (art. 25 cpv. 1 CDI-I).

3.2

In occasione della già

citata sentenza del 31 gennaio 2000, il Tribunale federale ha avuto modo di

sottolineare che l’art. 25 CDI-I si limita a sancire il divieto di operare in

materia fiscale delle discriminazioni dirette, ovvero fondate unicamente sulla

cittadinanza del contribuente (RDAT II-2000 n. 21t).

Per rapporto alla vertenza

in esame, tale censura sarebbe pertanto da accogliere unicamente qualora si

dovesse giungere alla conclusione che il diritto svizzero riconosce ad un

cittadino elvetico domiciliato in Italia, ma attivo a livello professionale quale

dipendente nel suo Paese d’origine, il diritto di dedurre dal proprio reddito

da lavoro gli alimenti versati al coniuge separato o divorziato e per il

mantenimento dei propri figli minorenni. Ciò è manifestamente da negare dal

momento che l’art. 91 LIFD (art. 114 LT) sottopone al regime della trattenuta

alla fonte tutti i lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera,

indipendentemente dalla loro nazionalità.

3.3

Nella misura in cui la

decisione impugnata non dà luogo a nessuna disparità di trattamento fondata

sulla cittadinanza del contribuente, appare pacifico che la stessa non è lesiva

dei principi stabiliti dall’art. 25 cpv. 1 CDI-I. Del resto, tale opinione è

condivisa anche dalla dottrina, secondo cui il fatto di accordare determinati

vantaggi fiscali unicamente ai contribuenti residenti, ad esclusione dei

contribuenti limitatamente assoggettati alla sovranità fiscale del nostro Paese

in virtù della loro appartenenza economica, non disattende le convenzioni

internazionali stipulate dalla Svizzera al fine di prevenire la doppia imposizione

internazionale né, come visto, la Costituzione federale (Rivier, L’égalité devant l’impôt des

travailleurs suisses et étrangers, in: ASA 71 p. 97, 115; v. anche Pedroli, op. cit., n. 9 ad art. 83-101

LIFD, p. 1006 e riferimenti ivi citati).

Su questo punto, il

gravame risulta pertanto infondato.

4.

4.1.

Altro discorso vale invece

in merito alla postulata violazione dell’Accordo bilaterale del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi

Stati, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112

).

L’art. 2 ALC prevede una

clausola generale di non discriminazione, secondo la quale i cittadini di una

parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte

contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla

nazionalità.

L’art. 21 ALC si occupa

specificatamente del rapporto delle sue prescrizioni con il diritto tributario.

Il primo capoverso afferma

che le disposizioni dell’ALC lasciano impregiudicate le disposizioni degli

accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in

materia di doppia imposizione; a tale proposito menziona in particolare la definizione

di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

Il secondo capoverso

concretizza meglio il divieto di discriminazione e sottolinea che “nessun

elemento dell’ALC vieta alle parti contraenti di operare distinzioni,

nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra

contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto

riguarda il luogo di residenza”.

Infine, per l’art. 21 cpv.

3.

ALC nessun elemento dell’Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di

applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero

effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni

della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra

la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea,

dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

L’art. 9 cpv. 2

dell’allegato I precisa inoltre che il lavoratore dipendente ed i membri della

sua famiglia, a prescindere che siano cittadini svizzeri o dell’UE, devono godere

degli stessi vantaggi fiscali e sociali.

4.2

È immediatamente evidente

che il divieto di discriminazione previsto dall’Accordo ha una portata che va

oltre le corrispondenti disposizioni delle convenzioni in materia di doppia

imposizione (CDI).

È escluso in particolare

che l’art. 21 ALC limiti la sua efficacia in materia fiscale.

Per quanto concerne l’art.

21.

cpv. 1 ALC, non afferma affatto un primato delle disposizioni relative al

divieto di discriminazione contenute nelle CDI, rispetto a quella dell’Accordo

stesso, bensì si riferisce essenzialmente all’estensione della nozione di frontalieri

prevista dall’Accordo (cfr. Rivier,

op. cit., p. 118; Locher, op.

cit., n. 34 ad art. 83 ss. LIFD, p. 751; Pedroli, op. cit., n. 12 ad art. 83-101

LIFD, p. 1007; Zigerlig/Jud, op.

cit., n. 11 ad art. 83-101 LIFD, p. 8-9).

Neppure

l’art. 21 cpv. 2 ALC può venire interpretato nel senso di riservare le disposizioni

sul divieto di discriminazione delle CDI. Infatti, vieta ogni discriminazione

non appena due contribuenti si trovino in situazioni comparabili, senza

che vi sia quindi la necessità che siano effettivamente uguali (cfr. Rivier, op. cit., p. 118; Locher, op. cit., n. 35 ad art. 83 ss. LIFD, p. 751; Zigerlig/Jud,

op. cit., n. 11 ad art. 83-101 LIFD, p. 9).

L’art. 21 cpv. 3 ALC, a sua volta, costituisce in modo abbastanza chiaro

una riserva a favore dell’imposizione

alla fonte prevista dall’ordinamento svizzero, senza tuttavia derogare al

principio del divieto di discriminazione (Locher,

op. cit., n. 36 ad art. 83 ss. LIFD, pp. 751-752).

4.3

Secondo il Consiglio

federale, l’accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore

il 1° giugno 2002, non rende necessarie modifiche nella normativa svizzera in

materia di imposta alla fonte. Per quanto concerne in particolare i lavoratori

con domicilio o dimora fiscali all’estero, sostiene che la

normativa giuridica prevede in Svizzera una tassazione alla fonte del reddito

da attività lucrativa non soltanto per gli stranieri, bensì anche per i

cittadini svizzeri qualora esercitino un’attività in Svizzera solo durante

brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri.

Pur riconoscendo che il

divieto di discriminazione dell’art. 21 cpv. 2 ALC è più restrittivo di quello

disposto dagli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione, il Consiglio

federale è dell’avviso che il sistema dell’imposta alla fonte svizzero soddisfi

nell’insieme le esigenze poste dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia

delle Comunità europee (CGCE) riguardo al principio della parità di

trattamento. Da una parte, le aliquote relative all’imposta alla fonte si

basano sulla tariffa della tassazione ordinaria e considerano non soltanto le

spese professionali, bensì anche le deduzioni sociali del contribuente; d’altra

parte, la procedura prevede la possibilità, nel singolo caso, di correzioni

della tariffa o la considerazione di deduzioni supplementari (FF 1999 I 5308).

4.4

La giurisprudenza non ha

ancora avuto occasione di pronunciarsi in merito agli effetti dell’entrata in

vigore dell’ALC sull’imposta alla fonte. Solo il Tribunale cantonale del Canton

Turgovia, in una recente sentenza del 3 settembre 2008, chiamato a giudicare la

situazione di un lavoratore straniero con domicilio fiscale in Svizzera (ma senza permesso di

domicilio della polizia degli

stranieri), ha concluso per la compatibilità della normativa in materia

di imposta alla fonte con il divieto di discriminazione di cui all’art. 2 ALC,

sottolineando il primato della normativa tributaria nazionale e delle convenzioni

bilaterali, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 cpv. 1 e 3 ALC (cfr. StE

2008.

A 32 n. 11).

4.5

La questione della conformità

dell’imposizione alla fonte, con particolare riguardo alla situazione del

contribuente senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, deve essere qui meglio

approfondita.

Per stabilire la portata

del divieto di discriminazione contenuto nell’ALC si deve anzitutto

interpretarlo correttamente, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso Accordo.

Ebbene, secondo l’art. 16 cpv. 2 ALC, nella misura in cui l’applicazione

dell’Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza

pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data

della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma dell`Accordo

verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento

dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti

contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

Come più volte ribadito

dal Tribunale federale, e come ammesso implicitamente anche dal Consiglio

federale, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni contenute nell’ALC, è

dunque determinante la giurisprudenza della CGCE, perlomeno quella precedente

al 21 giugno 1999, data della firma dell’Accordo (DTF 134 V 284; 133 V 367; 132

V 423). Di tale necessità tiene segnatamente conto il citato art. 16 cpv. 2

ALC, che fornisce alcune indicazioni in merito all’attenzione da prestare a

questa giurisprudenza, a dipendenza che la stessa sia anteriore o posteriore

alla conclusione dell’Accordo. In quest’ultimo caso, spetterà in particolare al

giudice svizzero chiedersi se la Corte di giustizia lussemburghese abbia

apportato elementi di novità alla sua precedente prassi (Borella/Grisanti, La rilevanza della giurisprudenza

della CGCE per il giudice svizzero, in: Corti/Mini/Noseda/Postizzi [a cura di],

Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco

2006, p. 211).

4.6

Per quanto attiene alla

portata del divieto di discriminazione nell’ambito delle imposte dirette, vi

sono diverse sentenze della CGCE.

Nella celebre sentenza

Schumacker del 14 febbraio 1995 (causa C-279/93, Racc. 1995, p. I-225), anteriore

alla data della firma dell’Accordo, la CGCE ha anzitutto evidenziato che le

norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni

palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione

dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga al

medesimo risultato. Ha quindi riconosciuto che la situazione dei residenti non

è di regola paragonabile a quella dei non residenti in un dato Stato, in quanto

presenta differenze oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia

alla capacità contributiva personale o alla presa in considerazione della

situazione personale e familiare. La Corte ha nondimeno precisato che, in

presenza di un vantaggio fiscale rifiutato unicamente ai non residenti, una

disparità di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere

qualificata come una discriminazione, perlomeno qualora non sussista alcuna obiettiva

diversità di situazione, tale da giustificare una disparità di trattamento tra

queste due categorie di contribuenti. È così giunta alla conclusione che, se un

contribuente limitatamente imponibile non percepisce un reddito significativo

nel suo Stato di residenza, di modo che quest’ultimo non è in grado di accordargli

quei vantaggi che derivano dalla sua situazione personale e famigliare, esso va

paragonato ad un contribuente residente.

Nell’altrettanto nota

sentenza Gschwind del 14 settembre 1999 (causa C-391/97, Racc. 1999, p.

I-5451), successiva alla data della firma dell’Accordo, la CGCE ha precisato la

sua precedente giurisprudenza, stabilendo che un contribuente trae la parte essenziale

delle sue risorse imponibili da un’attività esercitata nello Stato in cui

lavora, quando il relativo reddito raggiunge il 90% dell’insieme dei proventi.

Nella specie ha giudicato compatibile con la libera circolazione dei lavoratori

una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione del cosiddetto

regime “del frazionamento” (“splitting”) alle coppie coniugate non residenti

alla condizione che almeno il 90% del loro reddito globale sia soggetto

all’imposta nel medesimo Stato membro o, se tale percentuale non viene

raggiunta, che i loro redditi di fonte estera non superino un certo limite.

4.7

Sebbene, in linea di

principio, non si possa considerare discriminatorio un diverso trattamento

fiscale dei residenti e dei non residenti, tuttavia la giurisprudenza della

CGCE ha affermato chiaramente che costituisce una discriminazione dissimulata

(o indiretta), fondata sulla nazionalità, un diverso trattamento del non

residente che non consegue redditi significativi nel suo Stato di residenza.

Si considerano, in altri

termini, “quasi residenti” (o virtual residents) i contribuenti residenti

all’estero, che conseguono la parte essenziale del loro reddito (almeno il 90%)

in Svizzera. Per il fatto che lo Stato di residenza non può prendere in considerazione

la loro situazione personale e familiare, spetta allo Stato dove sono assoggettati

limitatamente di sottoporli allo stesso trattamento dei residenti (Rivier, op. cit., p. 122; Hinny, Das Diskriminierungsverbot des

Personenverkehrsabkommens im Schweizer Steuerrecht, in: FStR 2004, p. 182; Hinny, Personenverkehrsabkommen und

Schweizer Quellensteuerordnung, in: FStR 2004, p. 266; Noël, Biehl, Schumacker… et la Suisse: l’impôt à la source au

scanner de la jurisprudence communautaire, in: Locher/Rolli/Spori [a cura di],

Festschrift Walter Ryser, Berna, 2005, p. 163; Pedroli, op. cit., n. 28 ad art. 83-101 LIFD, p. 1012; più

sfumata la posizione di Zigerlig/Jud,

op. cit., n. 12 ad art. 83-101 LIFD, pp. 11-12).

4.8

Per poter valutare se la

tassazione intrapresa nei confronti del ricorrente sia compatibile con gli

impegni internazionali assunti dalla Svizzera con la sottoscrizione e la

ratifica dell’ALC, deve in primo luogo essere verificata la situazione fiscale

complessiva del contribuente. È evidente infatti che, se risultasse che egli dispone

di altri redditi significativi nello Stato in cui risiede, sarebbe giustificata

la decisione dell’autorità fiscale, che ha considerato non discriminatorio il

diverso trattamento del contribuente non residente rispetto ai residenti.

La presunzione dell’Ufficio

delle imposte alla fonte, secondo cui il ricorrente disporrebbe di ulteriori

redditi e valori patrimoniali imponibili esclusivamente in Italia, ragione per

cui potrebbe far valere in Svizzera soltanto quelle deduzioni che presentano

una relazione diretta con gli introiti ivi tassati, non può essere giustificata,

alla luce delle considerazioni che precedono.

4.9

Qualora dovesse risultare

che il ricorrente consegue almeno il 90% del suo reddito complessivo in

Svizzera, spetterà all’Ufficio delle imposte alla fonte decidere in quale modo

rimuovere la discriminazione determinata dalla sua imposizione alla fonte.

Non è escluso che la soluzione

possa essere trovata nella semplice applicazione della procedura della

cosiddetta rettifica dell’aliquota, cioè considerando anche l’importo degli

alimenti nella determinazione dell’aliquota applicabile al reddito imponibile,

come del resto sembra richiedere lo stesso ricorrente (in questo senso p. es. Rivier, op.

cit., p. 122; Locher, op. cit.,

n. 40 ad art. 91 LIFD, p. 843). Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio

delle imposte alla fonte conclude che l’art. 2 lett. e OIFo

sarebbe rimasta “lettera morta”. Tale affermazione appare discutibile, ove si

pensi appena che il Consiglio federale giustifica il vigente sistema

dell’imposta alla fonte, rinviando proprio alla possibilità di esigere, nei

singoli casi, la considerazione di deduzioni o sgravi supplementari non

previsti dalla tariffa (cfr. consid. 4.3.). Come anticipato, tale questione può

peraltro rimanere aperta, dovendo anzitutto essere verificato il presupposto

per l’applicazione di un correttivo all’imposizione alla fonte.

È invece indubbio che vi

siano problemi di praticabilità nell’accertare eventuali redditi e/o sostanza

estera di un contribuente imposto alla fonte. Tali difficoltà non bastano però

a giustificare che la chiara giurisprudenza della CGCE sia semplicemente

ignorata (cfr. anche Noël, op.

cit., p. 163). Del resto, non va dimenticato che gli stessi impedimenti si

verificano nei confronti di tutti quei contribuenti che percepiscono parte dei

loro redditi all’estero, indipendentemente dalla loro residenza e dalla loro

cittadinanza, di modo che tutti i contribuenti si trovano, potenzialmente, in

una situazione oggettivamente analoga.

5.

La decisione

impugnata, con la quale l’Ufficio delle imposte alla fonte ha negato a RI 1 il

riconoscimento, quale deduzione individuale non considerata nelle aliquote,

degli alimenti versati alla moglie separata ed ai propri figli, limitandosi a

presupporre che lo stesso contribuente dispone di ulteriori redditi e valori

patrimoniali all’estero, deve conseguentemente essere annullata.

L’autorità di tassazione

dovrà pertanto accertare la misura dei redditi percepiti all’estero dal

contribuente e, a dipendenza dell’esito di tale verifica, stabilire in quale

modo conformarsi ai principi stabiliti dalla pertinente giurisprudenza della

Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

16 maggio 2007 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio delle imposte

alla fonte per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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