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Decisione

80.2007.86

Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato

26 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, del fondo

part. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa monofamiliare,

edificata negli anni 2000/2001.

In

mancanza di una stima immobiliare aggiornata, l’Ufficio di tassazione di __________,

notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni

del 3 febbraio e del 9 novembre 2005 esponeva, quale contropartita degli

interessi passivi, un valore locativo di fr. 12'790.–, pari al 6.25% della metà

dell’investimento totale sostenuto dai contribuenti per l’edificazione della

loro casa d’abitazione, e, quale contropartita dell’ipoteca, un importo di fr.

253'000.–, pari al 70% dell’investimento al netto della primitiva stima. Non

essendo state impugnate, tali tassazioni sono passate in giudicato.

B. Da

parte sua, il Comune di __________ notificava il 14 agosto 2003 l’imposta comunale

per l’anno 2002, in cui esponeva ai coniugi RI 1 un’imposta immobiliare comunale

di fr. 23.70, calcolata nell’uno per mille su un valore di stima di fr. 23'680.–.

Successivamente, con decisioni del 31 marzo e del 29 dicembre 2005, notificava ai

contribuenti i conguagli per gli anni 2003 e 2004, nei quali evidenziava un’imposta

immobiliare comunale di fr. 37.10, calcolata nell’uno per mille su un valore di

stima di fr. 37'082.–.

C. Nel

frattempo, in occasione della procedura di aggiornamento delle stime delle proprietà

situate nel Comune di __________, valida per gli anni 2001/2002/2003, il fondo

part. __________ è stato valutato in complessivi fr. 270'855.–. I prospetti contenenti

i nuovi valori di stima sono stati depositati presso il Municipio a contare dal

16 gennaio 2006 e per un periodo di trenta giorni; non essendo stato interposto

reclamo, la decisione dell’Ufficio cantonale di stima è passata in giudicato.

Il

successivo 12 dicembre 2006, il Comune di __________ notificava ai contribuenti

tre nuovi conguagli per gli anni 2002, 2003, e 2004, nei quali esponeva un’imposta

immobiliare rettificata in fr. 203.75, sulla base della nuova stima ufficiale.

D. RI 1

presentava reclamo entro i termini di legge, chiedendo lo stralcio dei nuovi conteggi

argomentando che le imposte comunali per gli anni 2002, 2003 e 2004 erano già

state oggetto di intimazione e di conguaglio e le relative decisioni, non impugnate,

erano ormai passate in giudicato.

Il Comune

di __________, con decisione del 31 maggio 2007, respingeva il reclamo rinviando

sostanzialmente alla prassi secondo cui, in mancanza di una stima ufficiale

della nuova costruzione, l’importo prelevato quale imposta immobiliare non può

che assumere “la valenza di un mero acconto”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone

nuovamente l’annullamento dei nuovi conteggi, ribadendo e sviluppando gli

argomenti esposti nel reclamo: la sua buona fede nel considerare definitivi i

conguagli 2002, 2003 e 2004, l’importanza del principio della sicurezza giuridica,

la mancanza di qualsiasi riserva in merito ad una possibile revisione delle

suddette decisioni e l’impossibilità di applicare retroattivamente i nuovi valori

di stima alle imposte 2002, 2003 e 2004.

F. Nelle

proprie osservazioni del 23 luglio 2007, il Comune di __________ propone invece

di respingere il ricorso. Evidenzia in particolare il lasso di tempo trascorso tra

il momento del rilascio del permesso di abitabilità e la decisione sul nuovo

valore di stima, il fatto che l’Ufficio di tassazione di __________, in questo periodo,

abbia preso in considerazione elementi sia di reddito che di sostanza relativi alla

nuova costruzione, nonché la costante prassi comunale in materia.

Diritto

1. 1.1.

La legge

sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst, RL 10.2.9.1), che stabilisce

il valore degli immobili determinante ai fini fiscali (art. 1 Lst), definisce

il valore di stima dei fondi edificabili ed edificati pari al loro valore

venale, a dipendenza del grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst). A sua

volta, il valore venale è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile

per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv. 1 Lst). Per i

fondi edificati, esso va determinato tenendo conto del valore metrico e di

quello di reddito (art. 16 cpv. 2 Lst). La normativa precisa poi che le stime

immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst) ed

indica che la revisione generale delle stime viene ordinata dal Consiglio di

Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima precedente (art. 6

cpv. 3 Lst); sono tuttavia previsti aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst) o particolari

(art. 8 Lst) nonché revisioni eccezionali (art. 9 Lst).

L’art. 26

Lst precisa inoltre che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione

generale ed i successi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità

preposta alle operazioni di stima è designato l’Ufficio stima (art. 27 Lst). Contro

ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo

(art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione

(art. 37 Lst).

1.2.

Come esposto

in narrativa, la casa monofamiliare di proprietà dei coniugi RI 1 è stata

edificata negli anni 2000/2001; il permesso di abitabilità è stato loro

rilasciato il 14 novembre 2001.

Il fondo

part. __________ RFD di __________ è quindi stato oggetto di nuova stima. I prospetti

contenenti le stime “aggiornamenti particolari” comprendenti i fabbricati nuovi

o riattati per gli anni 2001/2002/2003 sono stati depositati presso il Municipio

di __________ solo nel corso del mese di gennaio 2006. Gli interessati hanno

potuto prenderne visione a contare dal 16 gennaio 2006 e per un periodo di

trenta giorni. L’avviso di deposito precisava che il Consiglio di Stato avrebbe

stabilito la messa in vigore dei nuovi valori di stima ed aggiungeva che il

termine per reclamare all’Ufficio cantonale di stima era fissato al 20 marzo

2006.

Nel

frattempo, mediante decreto esecutivo del 18 gennaio 2006, il Consiglio di Stato

ha ordinato l’entrata in vigore con effetto al 31 dicembre 2005 delle nuove

stime rivedute e aggiornate. Non essendo stato interposto reclamo dai

ricorrenti, il nuovo valore di stima del fondo part. __________ è infine passato

in giudicato.

Considerandi

2.

2.1.

Sugli

immobili di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, i comuni prelevano

un’imposta immobiliare (art. 291 cpv. 1 LT), calcolata applicando l’aliquota

proporzionale dell’1 per mille al loro valore di stima ufficiale, senza alcuna

deduzione di debiti (art. 293 LT).

Per

ragioni di coerenza con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando

che, ai fini dell’imposta sulla sostanza, considera la situazione alla fine del

periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), dal 1° gennaio 2003

il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell’imposta è quello della

fine dell’anno civile e non più quello dell’inizio dello stesso anno civile (BU

2002, 224).

2.2

Nel caso

in esame, il Comune di __________ ha dapprima riscosso un’imposta immobiliare

comunale di fr. 23.70 per l’anno 2002 e di fr. 37.10 per gli anni 2003 e 2004.

In seguito alla pubblicazione delle nuove stime ufficiali ed alla loro messa in

vigore, il 12 dicembre 2006 ha poi notificato ai contribuenti tre nuovi conguagli,

che annullavano e sostituivano i precedenti, nei quali esponeva un’imposta

immobiliare rettificata in fr. 203.75.

Il vero

problema, come si vede, è quello della validità della sostituzione delle tassazioni

a partire dalla data del rilascio del permesso di abitabilità della nuova costruzione,

indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove stime aggiornate e rivedute;

tale pratica, a detta della stessa autorità comunale, costituirebbe una consolidata

prassi.

3.

3.1.

Già dalla

sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di

valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione.

Tale

soluzione può apparire per certi versi insoddisfacente: come evidenziato dal

Comune di __________, tra il rilascio del permesso di abitabilità, con cui “la

nuova costruzione acquista valore e comincia a produrre reddito”, ed il calcolo

del valore di stima aggiornato possono trascorrere anche diversi anni. Ciò non

toglie tuttavia che la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di

stima ufficiale scaturisce da una legge in senso formale: essa è dunque espressione

della volontà del legislatore cantonale.

3.2

In

concreto, non vi è anzitutto nessuna ragione per discostarsi dalla messa in

vigore della nuova stima del fondo part. __________ RFD di __________, fissata

per il 31 dicembre 2005. Dal decreto esecutivo del 18 gennaio 2006 non si può infatti

dedurre in alcun modo che il Consiglio di Stato intendesse adottare una

soluzione diversa da quella ivi menzionata per quanto attiene all’entrata in

vigore delle stime immobiliari dei fabbricati nuovi o riattati.

Non va

poi dimenticato che in ambito fiscale, le esigenze che derivano dal principio

di legalità sono particolarmente severe, tanto è vero che la necessità di una

base legale formale ha valore di diritto costituzionale indipendente:

conformemente all’art. 127 cpv. 1 Cost. fed., i principi generali

dell’imposizione fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti,

l’imponibile e il suo calcolo devono essere disciplinati dalla legge medesima. Ora, il testo dell’art. 293 LT, ripreso dalla legge tributaria del

1976, rimasta in vigore fino alla fine del 1994, è chiaro e non lascia adito a

diverse interpretazioni: l’imposta immobiliare comunale è commisurata al valore

di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debiti (Messaggio del

Consiglio di Stato dell’11 settembre 1974, in: Raccolta Verbali del Gran

Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1976, vol. 4, p. 1457). Contrariamente

a quanto sembra sostenere il Comune di __________, nella legge tributaria non è

invece ravvisabile una lacuna legislativa nell’assenza di norme legali che

disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra il rilascio del permesso di

abitabilità e l’entrata in vigore della nuova stima. Si tratta, se del caso, di

una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva, ovvero di una mancanza di

una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, ma che in

ogni caso l’autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare, poiché essa

si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione

dei poteri (DTF 131 II 562 = RDAF 2005 II 419).

3.3

Così

stando le cose, si deve senz’altro concludere che la prassi comunale, che fa

retroagire il nuovo valore di stima alla data del rilascio del permesso di

abitabilità, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può

essere tutelata.

Nemmeno l’indicazione

di una nota in calce al conguaglio, con cui l’autorità comunale si riserva la

facoltà di rivedere i conteggi, può ritornare utile: anche nell’ipotesi in cui l’entrata

in vigore della nuova stima dovesse corrispondere alla data del permesso di

abitabilità, non si vede infatti quale sia la base legale che consentirebbe all’autorità

comunale di riscuotere l’imposta sulla differenza, non essendovi un motivo di

recupero d’imposta né di revisione (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.1999.51,

in: RDAT II-1999 n. 8t e riferimenti citati).

4.

Anche

la prassi dell’autorità cantonale di tassazione, cui fa riferimento il Comune

di __________, consistente nel prendere in considerazione l’investimento sostenuto

dai contribuenti per l’edificazione della nuova costruzione, quale

contropartita degli interessi passivi e dei debiti, lascia spazio a qualche

interrogativo. Nel presente caso, tuttavia, la questione può essere lasciata

aperta, per il fatto che le relative tassazioni, non impugnate, sono ormai

passate in giudicato.

5.

Il

ricorso è conseguentemente accolto.

Di

conseguenza, i nuovi conteggi delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi

il 4 dicembre 2006 sono annullati. Visto l’esito del gravame, non si prelevano

tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, i conguagli delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi il 4

dicembre 2006 ed intimati ai coniugi RI 1 il successivo 12 dicembre 2006 sono

annullati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-.

terzi implicati

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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