80.2007.86
Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato
26 febbraio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2007.86
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato
IMPOSTA IMMOBILIARE
art. 52 cpv. 1 LT
art. 291 cpv. 1 LT
art. 293 LT
Incarto n.
80.2007.86
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
rappr. da: RA 1
Oggetto
ricorso del 25 giugno 2007 contro la decisione del 31
maggio 2007 in materia di imposte comunali 2002, 2003 e 2004.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, del fondo
part. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa monofamiliare,
edificata negli anni 2000/2001.
In
mancanza di una stima immobiliare aggiornata, l’Ufficio di tassazione di __________,
notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni
del 3 febbraio e del 9 novembre 2005 esponeva, quale contropartita degli
interessi passivi, un valore locativo di fr. 12'790.–, pari al 6.25% della metà
dell’investimento totale sostenuto dai contribuenti per l’edificazione della
loro casa d’abitazione, e, quale contropartita dell’ipoteca, un importo di fr.
253'000.–, pari al 70% dell’investimento al netto della primitiva stima. Non
essendo state impugnate, tali tassazioni sono passate in giudicato.
B. Da
parte sua, il Comune di __________ notificava il 14 agosto 2003 l’imposta comunale
per l’anno 2002, in cui esponeva ai coniugi RI 1 un’imposta immobiliare comunale
di fr. 23.70, calcolata nell’uno per mille su un valore di stima di fr. 23'680.–.
Successivamente, con decisioni del 31 marzo e del 29 dicembre 2005, notificava ai
contribuenti i conguagli per gli anni 2003 e 2004, nei quali evidenziava un’imposta
immobiliare comunale di fr. 37.10, calcolata nell’uno per mille su un valore di
stima di fr. 37'082.–.
C. Nel
frattempo, in occasione della procedura di aggiornamento delle stime delle proprietà
situate nel Comune di __________, valida per gli anni 2001/2002/2003, il fondo
part. __________ è stato valutato in complessivi fr. 270'855.–. I prospetti contenenti
i nuovi valori di stima sono stati depositati presso il Municipio a contare dal
16 gennaio 2006 e per un periodo di trenta giorni; non essendo stato interposto
reclamo, la decisione dell’Ufficio cantonale di stima è passata in giudicato.
Il
successivo 12 dicembre 2006, il Comune di __________ notificava ai contribuenti
tre nuovi conguagli per gli anni 2002, 2003, e 2004, nei quali esponeva un’imposta
immobiliare rettificata in fr. 203.75, sulla base della nuova stima ufficiale.
D. RI 1
presentava reclamo entro i termini di legge, chiedendo lo stralcio dei nuovi conteggi
argomentando che le imposte comunali per gli anni 2002, 2003 e 2004 erano già
state oggetto di intimazione e di conguaglio e le relative decisioni, non impugnate,
erano ormai passate in giudicato.
Il Comune
di __________, con decisione del 31 maggio 2007, respingeva il reclamo rinviando
sostanzialmente alla prassi secondo cui, in mancanza di una stima ufficiale
della nuova costruzione, l’importo prelevato quale imposta immobiliare non può
che assumere “la valenza di un mero acconto”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone
nuovamente l’annullamento dei nuovi conteggi, ribadendo e sviluppando gli
argomenti esposti nel reclamo: la sua buona fede nel considerare definitivi i
conguagli 2002, 2003 e 2004, l’importanza del principio della sicurezza giuridica,
la mancanza di qualsiasi riserva in merito ad una possibile revisione delle
suddette decisioni e l’impossibilità di applicare retroattivamente i nuovi valori
di stima alle imposte 2002, 2003 e 2004.
F. Nelle
proprie osservazioni del 23 luglio 2007, il Comune di __________ propone invece
di respingere il ricorso. Evidenzia in particolare il lasso di tempo trascorso tra
il momento del rilascio del permesso di abitabilità e la decisione sul nuovo
valore di stima, il fatto che l’Ufficio di tassazione di __________, in questo periodo,
abbia preso in considerazione elementi sia di reddito che di sostanza relativi alla
nuova costruzione, nonché la costante prassi comunale in materia.
Diritto
1. 1.1.
La legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst, RL 10.2.9.1), che stabilisce
il valore degli immobili determinante ai fini fiscali (art. 1 Lst), definisce
il valore di stima dei fondi edificabili ed edificati pari al loro valore
venale, a dipendenza del grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst). A sua
volta, il valore venale è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile
per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv. 1 Lst). Per i
fondi edificati, esso va determinato tenendo conto del valore metrico e di
quello di reddito (art. 16 cpv. 2 Lst). La normativa precisa poi che le stime
immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst) ed
indica che la revisione generale delle stime viene ordinata dal Consiglio di
Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima precedente (art. 6
cpv. 3 Lst); sono tuttavia previsti aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst) o particolari
(art. 8 Lst) nonché revisioni eccezionali (art. 9 Lst).
L’art. 26
Lst precisa inoltre che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione
generale ed i successi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità
preposta alle operazioni di stima è designato l’Ufficio stima (art. 27 Lst). Contro
ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo
(art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione
(art. 37 Lst).
1.2.
Come esposto
in narrativa, la casa monofamiliare di proprietà dei coniugi RI 1 è stata
edificata negli anni 2000/2001; il permesso di abitabilità è stato loro
rilasciato il 14 novembre 2001.
Il fondo
part. __________ RFD di __________ è quindi stato oggetto di nuova stima. I prospetti
contenenti le stime “aggiornamenti particolari” comprendenti i fabbricati nuovi
o riattati per gli anni 2001/2002/2003 sono stati depositati presso il Municipio
di __________ solo nel corso del mese di gennaio 2006. Gli interessati hanno
potuto prenderne visione a contare dal 16 gennaio 2006 e per un periodo di
trenta giorni. L’avviso di deposito precisava che il Consiglio di Stato avrebbe
stabilito la messa in vigore dei nuovi valori di stima ed aggiungeva che il
termine per reclamare all’Ufficio cantonale di stima era fissato al 20 marzo
2006.
Nel
frattempo, mediante decreto esecutivo del 18 gennaio 2006, il Consiglio di Stato
ha ordinato l’entrata in vigore con effetto al 31 dicembre 2005 delle nuove
stime rivedute e aggiornate. Non essendo stato interposto reclamo dai
ricorrenti, il nuovo valore di stima del fondo part. __________ è infine passato
in giudicato.
Considerandi
2.
2.1.
Sugli
immobili di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, i comuni prelevano
un’imposta immobiliare (art. 291 cpv. 1 LT), calcolata applicando l’aliquota
proporzionale dell’1 per mille al loro valore di stima ufficiale, senza alcuna
deduzione di debiti (art. 293 LT).
Per
ragioni di coerenza con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando
che, ai fini dell’imposta sulla sostanza, considera la situazione alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), dal 1° gennaio 2003
il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell’imposta è quello della
fine dell’anno civile e non più quello dell’inizio dello stesso anno civile (BU
2002, 224).
2.2
Nel caso
in esame, il Comune di __________ ha dapprima riscosso un’imposta immobiliare
comunale di fr. 23.70 per l’anno 2002 e di fr. 37.10 per gli anni 2003 e 2004.
In seguito alla pubblicazione delle nuove stime ufficiali ed alla loro messa in
vigore, il 12 dicembre 2006 ha poi notificato ai contribuenti tre nuovi conguagli,
che annullavano e sostituivano i precedenti, nei quali esponeva un’imposta
immobiliare rettificata in fr. 203.75.
Il vero
problema, come si vede, è quello della validità della sostituzione delle tassazioni
a partire dalla data del rilascio del permesso di abitabilità della nuova costruzione,
indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove stime aggiornate e rivedute;
tale pratica, a detta della stessa autorità comunale, costituirebbe una consolidata
prassi.
3.
3.1.
Già dalla
sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di
valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione.
Tale
soluzione può apparire per certi versi insoddisfacente: come evidenziato dal
Comune di __________, tra il rilascio del permesso di abitabilità, con cui “la
nuova costruzione acquista valore e comincia a produrre reddito”, ed il calcolo
del valore di stima aggiornato possono trascorrere anche diversi anni. Ciò non
toglie tuttavia che la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di
stima ufficiale scaturisce da una legge in senso formale: essa è dunque espressione
della volontà del legislatore cantonale.
3.2
In
concreto, non vi è anzitutto nessuna ragione per discostarsi dalla messa in
vigore della nuova stima del fondo part. __________ RFD di __________, fissata
per il 31 dicembre 2005. Dal decreto esecutivo del 18 gennaio 2006 non si può infatti
dedurre in alcun modo che il Consiglio di Stato intendesse adottare una
soluzione diversa da quella ivi menzionata per quanto attiene all’entrata in
vigore delle stime immobiliari dei fabbricati nuovi o riattati.
Non va
poi dimenticato che in ambito fiscale, le esigenze che derivano dal principio
di legalità sono particolarmente severe, tanto è vero che la necessità di una
base legale formale ha valore di diritto costituzionale indipendente:
conformemente all’art. 127 cpv. 1 Cost. fed., i principi generali
dell’imposizione fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti,
l’imponibile e il suo calcolo devono essere disciplinati dalla legge medesima. Ora, il testo dell’art. 293 LT, ripreso dalla legge tributaria del
1976, rimasta in vigore fino alla fine del 1994, è chiaro e non lascia adito a
diverse interpretazioni: l’imposta immobiliare comunale è commisurata al valore
di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debiti (Messaggio del
Consiglio di Stato dell’11 settembre 1974, in: Raccolta Verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1976, vol. 4, p. 1457). Contrariamente
a quanto sembra sostenere il Comune di __________, nella legge tributaria non è
invece ravvisabile una lacuna legislativa nell’assenza di norme legali che
disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra il rilascio del permesso di
abitabilità e l’entrata in vigore della nuova stima. Si tratta, se del caso, di
una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva, ovvero di una mancanza di
una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, ma che in
ogni caso l’autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare, poiché essa
si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione
dei poteri (DTF 131 II 562 = RDAF 2005 II 419).
3.3
Così
stando le cose, si deve senz’altro concludere che la prassi comunale, che fa
retroagire il nuovo valore di stima alla data del rilascio del permesso di
abitabilità, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può
essere tutelata.
Nemmeno l’indicazione
di una nota in calce al conguaglio, con cui l’autorità comunale si riserva la
facoltà di rivedere i conteggi, può ritornare utile: anche nell’ipotesi in cui l’entrata
in vigore della nuova stima dovesse corrispondere alla data del permesso di
abitabilità, non si vede infatti quale sia la base legale che consentirebbe all’autorità
comunale di riscuotere l’imposta sulla differenza, non essendovi un motivo di
recupero d’imposta né di revisione (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.1999.51,
in: RDAT II-1999 n. 8t e riferimenti citati).
4.
Anche
la prassi dell’autorità cantonale di tassazione, cui fa riferimento il Comune
di __________, consistente nel prendere in considerazione l’investimento sostenuto
dai contribuenti per l’edificazione della nuova costruzione, quale
contropartita degli interessi passivi e dei debiti, lascia spazio a qualche
interrogativo. Nel presente caso, tuttavia, la questione può essere lasciata
aperta, per il fatto che le relative tassazioni, non impugnate, sono ormai
passate in giudicato.
5.
Il
ricorso è conseguentemente accolto.
Di
conseguenza, i nuovi conteggi delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi
il 4 dicembre 2006 sono annullati. Visto l’esito del gravame, non si prelevano
tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, i conguagli delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi il 4
dicembre 2006 ed intimati ai coniugi RI 1 il successivo 12 dicembre 2006 sono
annullati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-.
terzi implicati
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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