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Decisione

80.2007.87

Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, collaborazione della moglie non retribuita, onere della prova

10 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione elettrauto, lavora alle dipendenze della __________, società di

cui è socio e gerente, costituita alla fine del 2002 con lo scopo di gestire l’omonima

officina elettromeccanica. Altro socio è sua moglie __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito un reddito

da attività dipendente di fr. 45'830.–. Per quanto ancora qui di interesse,

faceva inoltre valere la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi,

per un ammontare di fr. 3'600.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 2 maggio 2007, l’Ufficio di

tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per

l’IC ed in fr. 62'100.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar

modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–, spiegando

nella motivazione allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 maggio 2007. Nel

corso di un successivo colloquio, producevano una distinta delle loro spese correnti,

contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 7 giugno 2007. Nella

motivazione rilevava in particolare di avere allestito un nuovo calcolo delle

entrate e uscite, sulla base della distinta presentata dai contribuenti, da cui

emergeva un’eccedenza annua di soli fr. 606.– per far fronte a tutte le altre

spese non indicate. Confermava quindi il reddito d’altra fonte, da considerarsi

“comprensivo dei vantaggi auto e telefonini… pagati interamente dalla ditta e

di una parziale o totale ripresa del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul

certificato di salario”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di

tassazione. I ricorrenti sottolineano la difficile situazione finanziaria della

società, che non permetteva al marito di pretendere uno stipendio più elevato.

In allegato producono una nuova distinta delle spese correnti, argomentando che

una disponibilità mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una

somma “non certo altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.

Nelle

proprie osservazioni del 3 luglio 2007, l’autorità di tassazione ribadisce

l’insufficiente disponibilità finanziaria e l’esistenza di indizi a riprova del

reddito d’altra fonte. Chiede inoltre che la deduzione per attività lucrativa

di entrambi i coniugi venga stralciata, proponendo di fatto una reformatio

in peius della sua decisione. Al proposito, spiega che il contratto di

lavoro tra la __________ e la ricorrente __________ non prevede il pagamento di

uno stipendio, ma unicamente l’eventuale rimborso di spese.

Diritto

1. Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini

necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere

probatorio è ripartito nel

senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.

8).

All’interno

della collaborazione che il

contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al

proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco

2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere

probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha

tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri

obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante

(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

2. 2.1.

Nel caso

in esame, come detto, l’Ufficio

di tassazione ha intrapreso un

calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti e, su questa base, ha

aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–. Da parte

loro, i ricorrenti non sono rimasti passivi, producendo due distinte delle

spese correnti: una prima in sede di reclamo, ed una seconda allegata al

ricorso qui in esame, nel quale concludono che una disponibilità

mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una somma “non certo

altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.

2.2.

Certo, il

tenore di vita di un contribuente può essere esaminato in base a diversi parametri.

In questo senso, l’importo base agli effetti del diritto esecutivo, che per coniugi

ammonta a fr. 1'550.– (punto I.3.), deve essere valutato alla luce delle circostanze

concrete di ogni singolo caso (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.66

del 26 giugno 2007), senza dimenticare inoltre che tale importo è comprensivo

delle spese per cultura, elettricità, spazzatura, acqua potabile, telefono come

pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF), che in concreto vengono

indicate in modo dettagliato, oltre alla disponibilità mensile di fr. 1'042.50

per “vitto + diversi”.

Sennonché,

nella fattispecie sono i parametri stessi alla base della distinta delle spese

correnti prodotta dai ricorrenti che non convincono. Anzitutto l’importo di fr.

6'000.–, che sul certificato di salario figura sotto la voce “spese di

rappresentanza e simili”, ma che viene indicato dai ricorrenti unicamente tra

le entrate. Ora, se si tratta del rimborso effettivo delle spese sostenute da RI

1 per il conseguimento del reddito, lo stesso importo andava aggiunto anche tra

le uscite. Elencato unicamente tra le entrate, sembrerebbe invero costituire un

“salario integrativo”, così come proposto dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni

del 3 luglio 2007. Un altro elemento di calcolo che non può essere tutelato è

l’importo di fr. 10'000.– a titolo di “risparmio”, ove si pensi appena che dal solo

confronto delle dichiarazioni fiscali 2005/2006 emerge che il risparmio privato

dei ricorrenti è aumentato di fr. 11'859.–, mentre i debiti privati sono diminuiti

di fr. 1'000.–.

Dall’esame

dell’incarto fiscale della __________ emergono ulteriori dubbi. Colpisce in

primo luogo che il ricorrente, socio e gerente della società, percepisce un

salario inferiore rispetto al dipendente __________, anch’egli elettrauto. Benché

riferito ad un periodo fiscale precedente, non può inoltre passare inosservato

il fatto che i coniugi RI 1 abbiano apportato, nel 2005, un prestito di ben fr.

27'800.– alla società.

2.3.

In simili

circostanze, è facile supporre che i ricorrenti hanno agito nell’intento di conseguire

un risparmio di imposta, per cui non v’è dubbio che i redditi dichiarati andavano

rivalutati. Resta però il fatto che l’Ufficio di tassazione, cui spetta

l’onere di provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda

l’applicazione del diritto (Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.

9 p. 443), nella decisione su reclamo qui impugnata non poteva limitarsi a

confermare il reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–, aggiungendo che tale

importo è da considerarsi “comprensivo dei vantaggi auto e

telefonini… pagati interamente dalla ditta e di una parziale o totale ripresa

del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul certificato di salario”.

Appare

quindi opportuno rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione affinché verifichi

in modo più approfondito la rivalutazione dei redditi dichiarati dai coniugi RI

1, anche sulla base degli elementi che emergono dall’incarto fiscale della __________,

distinguendo tra redditi d’altra fonte e redditi della sostanza mobiliare.

3. 3.1.

Tra i

redditi della sostanza mobiliare rientrano, a non averne dubbi, i “vantaggi

auto e telefonini”. Del resto, sono gli stessi ricorrenti che, menzionando tali

costi nella distinta delle loro spese correnti ammettono, almeno

implicitamente, di farne un uso privato, ciò che è considerato un caso

esemplare di “distribuzione dissimulata di utili”, così riassunto dalla

dottrina (cfr. Cagianut/Höhn,

Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,

Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):

·

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

·

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad

un terzo alle stesse condizioni;

·

il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista

rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

3.2.

Occorre

tuttavia anche determinare il valore di tali prestazioni. Anche per questo motivo,

gli atti vanno rinviati all’autorità di tassazione, affinché proceda a tutti gli

accertamenti del caso.

In questa

sede ci si limita a ricordare che, secondo la dottrina, quando la distribuzione

anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società

per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.), la valutazione della

prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali

(Bernardoni/Duchini, La fiscalità

dell’azienda, Bellinzona 1998, p. 384). Con particolare riguardo alla

commisurazione del vantaggio costituito dall’impiego privato della vettura, l’Amministrazione

federale delle contribuzioni ha emanato un promemoria concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende. Esso prevede, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che

la valutazione della quota privata delle spese d’automobile sia intrapresa in

base alle spese effettive, laddove sia possibile, oppure mediante una stima globale.

Anche in tal caso, si richiede comunque che sia nota la percorrenza annuale

complessiva del veicolo di cui si tratta; inoltre, la tabella prevede solo il

calcolo per automobili il cui valore di acquisto non supera l’importo di fr.

60'000.–. Per questa ragione, ci si può anche basare sui criteri adottati dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni per determinare il consumo proprio ai fini dell’IVA.

In tal caso, il consumo proprio viene stabilito nella misura dell’1% mensile

sui primi fr. 100'000.– e nella misura dello 0.5% mensile sulla parte restante

(decisione CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003).

4. 4.1.

Nella

dichiarazione fiscale, i coniugi RI 1 hanno fatto valere una deduzione di fr.

3'600.– per attività lucrativa di entrambi, producendo agli atti copia di un

contratto di assunzione, da cui risulta che la moglie __________, a partire dal

1° gennaio 2003, lavora alle dipendenze della __________ come segretaria, seppure

a titolo gratuito. Da parte sua, l’Ufficio di tassazione, per la prima volta in

questa sede, contesta la postulata deduzione, in difetto della corresponsione

di uno stipendio.

4.2.

Secondo gli

art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,

applicabile al presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione

domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.–

per l’IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente

dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione

analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla

professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

4.3.

In

materia di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle

contribuzioni ha emanato delle direttive per la concessione della deduzione in

esame. Esse permettono di concludere, per quanto qui di interesse, che la

collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge deve essere

considerata determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se

per questa collaborazione un terzo riceverebbe un salario pari almeno

all’importo della deduzione legale (Circolare

n. 13 del 28 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o accessoria)

del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista

contrattualmente (Circolare cit.,

par. 2. lett. c).

4.4.

Di per

sé, la circostanza che le parti non hanno pattuito la corresponsione di uno stipendio

non è determinante ai fini del presente giudizio. La deduzione in questione è infatti

stata introdotta per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento

della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività

lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212

LIFD; Locher, Kommentar zum DBG,

Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione

del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007

Considerandi

II 22).

Va però ricordato

che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con particolare riguardo alla

deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la

giurisprudenza del Canton San Gallo ha avuto modo di precisare che i

contribuenti devono in questo caso dimostrare accuratamente, non fosse altro

che per la sua entità, che la collaborazione è prestata regolarmente e in

misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe

uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della

Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22

marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).

A questo

proposito, il contratto di assunzione e la relativa dichiarazione di RI 1 si palesano

manifestamente insufficienti. In particolare non è dato a sapere con quale

frequenza (giornalmente, settimanalmente oppure mensilmente) né tanto meno dove

(in casa oppure in officina) __________ svolge la propria attività. Incomprensibile

risulta poi l’importo di fr. 3'600.–, di cui non vi è traccia nei conti della

società. Se si tratta del “valore” della collaborazione, esso non costituisce

certo un indizio a favore del suo carattere “determinante”, ove si pensi appena

che l’art. 212 cpv. 2 LIFD, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1°

gennaio 2008, prevede una deduzione minima di fr. 7'600.– (cfr., al proposito,

FF 2006 4087). Si aggiunga infine che il contratto è stato allestito dagli

stessi ricorrenti, ciò che potrebbe anche far sorgere il dubbio che sia stato

confezionato ad hoc per creare le basi atte ad ottenere la deduzione qui in

esame.

4.5

Alla luce

delle considerazioni sopra esposte, riservato il diritto dei contribuenti di produrre

eventuali ulteriori prove, i presupposti per ammettere la postulata deduzione

per attività lucrativa di entrambi i coniugi non appaiono in definitiva

adempiuti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 7 giugno 2007 è annullata e gli atti sono ritornati

all’RS 1, perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti

indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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