80.2007.87
Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, collaborazione della moglie non retribuita, onere della prova
10 aprile 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.87
Data decisione, Autorità:
10.04.2008, CDT
Titolo:
Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, collaborazione della moglie non retribuita, onere della prova
DEDUZIONE GENERALE
art. 212 cpv. 2 LIFD
art. 32 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2007.87
Lugano
10 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 giugno 2007 contro la decisione del 7
giugno 2007 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
di professione elettrauto, lavora alle dipendenze della __________, società di
cui è socio e gerente, costituita alla fine del 2002 con lo scopo di gestire l’omonima
officina elettromeccanica. Altro socio è sua moglie __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito un reddito
da attività dipendente di fr. 45'830.–. Per quanto ancora qui di interesse,
faceva inoltre valere la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi,
per un ammontare di fr. 3'600.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 2 maggio 2007, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per
l’IC ed in fr. 62'100.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar
modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–, spiegando
nella motivazione allegata alla decisione che si trattava di “prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 maggio 2007. Nel
corso di un successivo colloquio, producevano una distinta delle loro spese correnti,
contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 7 giugno 2007. Nella
motivazione rilevava in particolare di avere allestito un nuovo calcolo delle
entrate e uscite, sulla base della distinta presentata dai contribuenti, da cui
emergeva un’eccedenza annua di soli fr. 606.– per far fronte a tutte le altre
spese non indicate. Confermava quindi il reddito d’altra fonte, da considerarsi
“comprensivo dei vantaggi auto e telefonini… pagati interamente dalla ditta e
di una parziale o totale ripresa del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul
certificato di salario”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di
tassazione. I ricorrenti sottolineano la difficile situazione finanziaria della
società, che non permetteva al marito di pretendere uno stipendio più elevato.
In allegato producono una nuova distinta delle spese correnti, argomentando che
una disponibilità mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una
somma “non certo altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.
Nelle
proprie osservazioni del 3 luglio 2007, l’autorità di tassazione ribadisce
l’insufficiente disponibilità finanziaria e l’esistenza di indizi a riprova del
reddito d’altra fonte. Chiede inoltre che la deduzione per attività lucrativa
di entrambi i coniugi venga stralciata, proponendo di fatto una reformatio
in peius della sua decisione. Al proposito, spiega che il contratto di
lavoro tra la __________ e la ricorrente __________ non prevede il pagamento di
uno stipendio, ma unicamente l’eventuale rimborso di spese.
Diritto
1. Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini
necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere
probatorio è ripartito nel
senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.
8).
All’interno
della collaborazione che il
contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al
proposito, Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco
2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere
probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha
tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante
(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
2. 2.1.
Nel caso
in esame, come detto, l’Ufficio
di tassazione ha intrapreso un
calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti e, su questa base, ha
aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 30'000.–. Da parte
loro, i ricorrenti non sono rimasti passivi, producendo due distinte delle
spese correnti: una prima in sede di reclamo, ed una seconda allegata al
ricorso qui in esame, nel quale concludono che una disponibilità
mensile di fr. 1'042.50 per “vitto + diversi” rappresenta una somma “non certo
altissima ma dignitosa per una corretta e sana sopravvivenza”.
2.2.
Certo, il
tenore di vita di un contribuente può essere esaminato in base a diversi parametri.
In questo senso, l’importo base agli effetti del diritto esecutivo, che per coniugi
ammonta a fr. 1'550.– (punto I.3.), deve essere valutato alla luce delle circostanze
concrete di ogni singolo caso (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.66
del 26 giugno 2007), senza dimenticare inoltre che tale importo è comprensivo
delle spese per cultura, elettricità, spazzatura, acqua potabile, telefono come
pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF), che in concreto vengono
indicate in modo dettagliato, oltre alla disponibilità mensile di fr. 1'042.50
per “vitto + diversi”.
Sennonché,
nella fattispecie sono i parametri stessi alla base della distinta delle spese
correnti prodotta dai ricorrenti che non convincono. Anzitutto l’importo di fr.
6'000.–, che sul certificato di salario figura sotto la voce “spese di
rappresentanza e simili”, ma che viene indicato dai ricorrenti unicamente tra
le entrate. Ora, se si tratta del rimborso effettivo delle spese sostenute da RI
1 per il conseguimento del reddito, lo stesso importo andava aggiunto anche tra
le uscite. Elencato unicamente tra le entrate, sembrerebbe invero costituire un
“salario integrativo”, così come proposto dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni
del 3 luglio 2007. Un altro elemento di calcolo che non può essere tutelato è
l’importo di fr. 10'000.– a titolo di “risparmio”, ove si pensi appena che dal solo
confronto delle dichiarazioni fiscali 2005/2006 emerge che il risparmio privato
dei ricorrenti è aumentato di fr. 11'859.–, mentre i debiti privati sono diminuiti
di fr. 1'000.–.
Dall’esame
dell’incarto fiscale della __________ emergono ulteriori dubbi. Colpisce in
primo luogo che il ricorrente, socio e gerente della società, percepisce un
salario inferiore rispetto al dipendente __________, anch’egli elettrauto. Benché
riferito ad un periodo fiscale precedente, non può inoltre passare inosservato
il fatto che i coniugi RI 1 abbiano apportato, nel 2005, un prestito di ben fr.
27'800.– alla società.
2.3.
In simili
circostanze, è facile supporre che i ricorrenti hanno agito nell’intento di conseguire
un risparmio di imposta, per cui non v’è dubbio che i redditi dichiarati andavano
rivalutati. Resta però il fatto che l’Ufficio di tassazione, cui spetta
l’onere di provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda
l’applicazione del diritto (Oberson,
Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.
9 p. 443), nella decisione su reclamo qui impugnata non poteva limitarsi a
confermare il reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–, aggiungendo che tale
importo è da considerarsi “comprensivo dei vantaggi auto e
telefonini… pagati interamente dalla ditta e di una parziale o totale ripresa
del rimborso spese di fr. 6'000.– indicato sul certificato di salario”.
Appare
quindi opportuno rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione affinché verifichi
in modo più approfondito la rivalutazione dei redditi dichiarati dai coniugi RI
1, anche sulla base degli elementi che emergono dall’incarto fiscale della __________,
distinguendo tra redditi d’altra fonte e redditi della sostanza mobiliare.
3. 3.1.
Tra i
redditi della sostanza mobiliare rientrano, a non averne dubbi, i “vantaggi
auto e telefonini”. Del resto, sono gli stessi ricorrenti che, menzionando tali
costi nella distinta delle loro spese correnti ammettono, almeno
implicitamente, di farne un uso privato, ciò che è considerato un caso
esemplare di “distribuzione dissimulata di utili”, così riassunto dalla
dottrina (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad
un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista
rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
3.2.
Occorre
tuttavia anche determinare il valore di tali prestazioni. Anche per questo motivo,
gli atti vanno rinviati all’autorità di tassazione, affinché proceda a tutti gli
accertamenti del caso.
In questa
sede ci si limita a ricordare che, secondo la dottrina, quando la distribuzione
anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società
per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.), la valutazione della
prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali
(Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell’azienda, Bellinzona 1998, p. 384). Con particolare riguardo alla
commisurazione del vantaggio costituito dall’impiego privato della vettura, l’Amministrazione
federale delle contribuzioni ha emanato un promemoria concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende. Esso prevede, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che
la valutazione della quota privata delle spese d’automobile sia intrapresa in
base alle spese effettive, laddove sia possibile, oppure mediante una stima globale.
Anche in tal caso, si richiede comunque che sia nota la percorrenza annuale
complessiva del veicolo di cui si tratta; inoltre, la tabella prevede solo il
calcolo per automobili il cui valore di acquisto non supera l’importo di fr.
60'000.–. Per questa ragione, ci si può anche basare sui criteri adottati dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni per determinare il consumo proprio ai fini dell’IVA.
In tal caso, il consumo proprio viene stabilito nella misura dell’1% mensile
sui primi fr. 100'000.– e nella misura dello 0.5% mensile sulla parte restante
(decisione CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003).
4. 4.1.
Nella
dichiarazione fiscale, i coniugi RI 1 hanno fatto valere una deduzione di fr.
3'600.– per attività lucrativa di entrambi, producendo agli atti copia di un
contratto di assunzione, da cui risulta che la moglie __________, a partire dal
1° gennaio 2003, lavora alle dipendenze della __________ come segretaria, seppure
a titolo gratuito. Da parte sua, l’Ufficio di tassazione, per la prima volta in
questa sede, contesta la postulata deduzione, in difetto della corresponsione
di uno stipendio.
4.2.
Secondo gli
art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,
applicabile al presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione
domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.–
per l’IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente
dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione
analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla
professione, al commercio o all’impresa dell’altro.
4.3.
In
materia di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle
contribuzioni ha emanato delle direttive per la concessione della deduzione in
esame. Esse permettono di concludere, per quanto qui di interesse, che la
collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge deve essere
considerata determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se
per questa collaborazione un terzo riceverebbe un salario pari almeno
all’importo della deduzione legale (Circolare
n. 13 del 28 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o accessoria)
del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista
contrattualmente (Circolare cit.,
par. 2. lett. c).
4.4.
Di per
sé, la circostanza che le parti non hanno pattuito la corresponsione di uno stipendio
non è determinante ai fini del presente giudizio. La deduzione in questione è infatti
stata introdotta per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento
della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività
lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212
LIFD; Locher, Kommentar zum DBG,
Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione
del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007
Considerandi
II 22).
Va però ricordato
che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con particolare riguardo alla
deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la
giurisprudenza del Canton San Gallo ha avuto modo di precisare che i
contribuenti devono in questo caso dimostrare accuratamente, non fosse altro
che per la sua entità, che la collaborazione è prestata regolarmente e in
misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe
uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della
Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22
marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).
A questo
proposito, il contratto di assunzione e la relativa dichiarazione di RI 1 si palesano
manifestamente insufficienti. In particolare non è dato a sapere con quale
frequenza (giornalmente, settimanalmente oppure mensilmente) né tanto meno dove
(in casa oppure in officina) __________ svolge la propria attività. Incomprensibile
risulta poi l’importo di fr. 3'600.–, di cui non vi è traccia nei conti della
società. Se si tratta del “valore” della collaborazione, esso non costituisce
certo un indizio a favore del suo carattere “determinante”, ove si pensi appena
che l’art. 212 cpv. 2 LIFD, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1°
gennaio 2008, prevede una deduzione minima di fr. 7'600.– (cfr., al proposito,
FF 2006 4087). Si aggiunga infine che il contratto è stato allestito dagli
stessi ricorrenti, ciò che potrebbe anche far sorgere il dubbio che sia stato
confezionato ad hoc per creare le basi atte ad ottenere la deduzione qui in
esame.
4.5
Alla luce
delle considerazioni sopra esposte, riservato il diritto dei contribuenti di produrre
eventuali ulteriori prove, i presupposti per ammettere la postulata deduzione
per attività lucrativa di entrambi i coniugi non appaiono in definitiva
adempiuti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 7 giugno 2007 è annullata e gli atti sono ritornati
all’RS 1, perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti
indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster