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Decisione

80.2007.95

Deduzioni: alimenti, prestazioni in natura, corrispondenza fra tassazione del debitore e del creditore, onere della prova

11 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

si è separato dalla moglie __________ nell’estate del 2003. Nel corso di un’udienza

svoltasi dinanzi alla pretura di Mendrisio-Nord il 17 dicembre 2003, i coniugi hanno raggiunto un accordo

giudiziale cautelare, con il quale l’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie; le figlie __________

e __________ sono state affidate alla madre, riservato il più ampio diritto di visita a favore del padre. Il

marito, da parte sua, si è impegnato a versare alla moglie l’importo mensile di

fr. 1'600.– per sé, oltre a fr. 1'000.– per ciascuna figlia. Si è inoltre

assunto il pagamento degli oneri ipotecari e assicurativi relativi alla casa.

B. Il

25 gennaio 2005 __________ ha inoltrato alla Pretura una nuova istanza di

misure supercautelari e cautelari. In particolar modo, chiedeva un aumento

degli alimenti per sé a fr. 3'550.– al mese e degli alimenti per le figlie a

fr. 1'352.50 al mese per ognuna. Tale richiesta si fondava soprattutto sulla

circostanza che dal 1° settembre 2004 la moglie aveva lasciato l’abitazione coniugale,

assumendosi in tal modo il pagamento della pigione della nuova abitazione;

inoltre, faceva valere di avere incontrato notevoli difficoltà nella ricerca di

un posto di lavoro, soprattutto a causa delle necessità di cura e custodia

delle bambine.

All’udienza

del 7 aprile 2005, il marito ha contestato le pretese della moglie, rilevando

in particolare di assumersi già una certa parte delle spese dell’intera

famiglia, quali i premi di cassa malati, le partecipazioni alle spese mediche,

le imposte di circolazione e i premi dell’assicurazione RC dell’automobile

della moglie, i costi della mensa scolastica delle figlie. Un’ulteriore udienza

del 2 settembre 2005 non ha permesso il raggiungimento di un accordo.

C. Nella dichiarazione fiscale 2005, RI 1 faceva valere una deduzione

per alimenti per complessivi fr. 55'200.–.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 28 febbraio 2007, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio ammetteva in deduzione alimenti versati all’ex moglie

per fr. 25'200.– ed ai figli minorenni per fr. 24'000.–, spiegando la rettifica

con riferimento “agli elementi noti”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 marzo 2007.

Facendo riferimento al verbale dell’udienza tenutasi il 7 aprile 2005 dinanzi

al pretore, sosteneva di aver versato mediamente fr. 4'600.– al mese per

alimenti.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 13 giugno 2007. A suo

avviso, nessun accordo legale risultava essere intervenuto dopo la decisione

del 17 dicembre 2003, con cui erano stati definiti gli obblighi del reclamante

nei confronti della moglie e dei figli. Quanto alle considerazioni figuranti

sul verbale d’udienza indicato dal contribuente, osservava che esse non erano

state avallate dal pretore.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la

richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile l’importo di fr. 59'442.80 a

titolo di alimenti. Sottolinea che la legge tributaria non fa dipendere la

possibilità di deduzione da un accordo giudiziale, tanto è vero che la

deduzione è riconosciuta anche nel caso di coniugi separati di fatto. Inoltre,

nel caso in cui venga versato meno di quanto stabilito dal giudice, l’autorità

di tassazione non consente di dedurre quest’ultimo importo. Nella fattispecie,

oltre all’importo fisso di fr. 3'600.– mensili, il ricorrente ha pagato i premi

della cassa malati per tutti i membri della famiglia ed ha sostenuto diverse

spese, per un ammontare complessivo di fr. 59'442.80.

Diritto

1. Secondo l’art. 22

lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra

l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione

legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli

sotto la sua autorità parentale.

Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD

prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge

divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le

prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza

fondato sul diritto di famiglia.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorrente contesta l’argomentazione con cui l’autorità di tassazione ha negato

la deduzione dei contributi di mantenimento da lui versati alla moglie ed alle

figlie, assumendosi il pagamento di diverse spese legate al loro mantenimento.

A suo avviso, con le sue motivazioni l’Ufficio di tassazione ha violato l’art.

32.

cpv. 1 lett. c LT, il quale non subordina la deduzione dei contributi

all’esistenza di un accordo omologato dal giudice.

2.2

Va rilevato anzitutto che

questa Camera ha già avuto modo di affermare che l’assunzione, da parte di un

coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito di una convenzione

di divorzio, si può assimilare al versamento della comune rendita alimentare.

Tale interpretazione delle norme sul trattamento fiscale degli alimenti è

infatti compatibile sia con la ratio sia con la lettera delle stesse (CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in RDAT I-2000 n. 3t).

Infatti,

i coniugi che divorziano qualificano spesso come

alimenti prestazioni che assumono forme diverse da quella della rendita. Fra

gli altri, vi rientra il caso del debitore che si obbliga a pagare, in aggiunta

o al posto della rendita vera e propria, spese di mantenimento dell'altro

coniuge, che presentano carattere periodico, come canone di locazione, imposte

di circolazione, imposte dirette, premi assicurativi o rette scolastiche

(cfr. anche Pedroli, Il divorzio tra diritto civile

e diritto fiscale, in RDAT I-1998, pp. 495-496).

Ora, l'assunzione, da

parte di un coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito

di una convenzione, può assumere diverse forme, a dipendenza, in primo luogo, del

carattere periodico o meno delle spese di cui si tratta e, in secondo luogo, delle

modalità di pagamento delle stesse (versamento all'altro coniuge o pagamento

diretto ai creditori di quest'ultimo). I casi sono cioè quattro:

·

pagamento diretto da parte del debitore di spese periodiche

dell'altro coniuge;

·

pagamento diretto da parte del debitore di spese non periodiche

dell'altro coniuge;

·

versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro

coniuge per il pagamento di spese periodiche;

·

versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro

coniuge per il pagamento di spese non periodiche.

La lettera delle norme

legali applicabili non si oppone all'assimilazione di tutti i casi descritti a

quello del versamento della comune rendita alimentare. La legge si limita

infatti a parlare di "alimenti versati" da una parte e di

"alimenti percepiti" dall'altra, senza aggiungere ulteriori requisiti,

in particolare quello della periodicità degli stessi.

Quanto alla ratio

delle disposizioni che si esaminano, essa esige addirittura che i casi appena

esposti siano trattati allo stesso modo di quello in cui un coniuge versa

all'altro una rendita. Non vi è infatti alcuna differenza, sul piano della

capacità contributiva, che è accresciuta, nella misura in cui uno dei due

coniuge riceva dall'altro quanto gli occorre per sostenere determinati costi o

addirittura li fa pagare direttamente dall'altro, ed è invece ridotta, per il

coniuge che paga i conti dell'altro o versa a quest'ultimo quanto occorre per

saldare determinati costi di mantenimento (RDAT I-2000 n. 3t

consid. 5.1.1., con riferimento a: Pedroli, op. cit., p. 497; Holtz, Steuerrechtliche Folgen der

Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 146 ss).

2.3

Diverso è

il caso in cui il pagamento delle spese di mantenimento del coniuge separato o

divorziato e per i figli minorenni viene assunto dal contribuente senza che ciò

sia previsto da una sentenza o da una convenzione.

Con

riferimento agli alimenti versati per il mantenimento di un figlio minorenne,

il Tribunale federale ha avuto occasione di affrontare la questione se il

contributo di mantenimento debba fondarsi su una convenzione ratificata

dall’autorità tutoria o se l’imposizione presso il genitore che riceve la

prestazione e la deduzione presso quello che la eroga debbano intervenire anche

se si tratta di contributi pagati senza convenzione, purché esista un obbligo

legale e non si tratti di contributi puramente volontari. La questione è

tuttavia stata lasciata aperta, perché il Tribunale federale ha comunque potuto

accogliere il ricorso, constatando che la ratifica della convenzione, pur

essendo stata concessa in un momento successivo, esplicava effetti retroattivi

(sentenza del 1° settembre 2006 n.2A.37/2006, in RDAF 2007 II p. 134 consid.

3.

).

L’Alta

Corte ha in ogni caso constatato che la dottrina è divisa: alcuni autori ritengono

che anche senza convenzione i

contributi di mantenimento siano, rispettivamente, imponibili e deducibili (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea, 2001, n. 28 ad art. 35 LIFD, p. 873; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,

n. 58 ad art. 23, p. 340, e n. 53 ad art. 33 LIFD, p. 461; inoltre Hauser, Zu den steuerlichen Folgen des

neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, ASA 68

p. 359); secondo un altro punto di vista, è invece necessaria una convenzione approvata, in mancanza della quale si

deve ritenere che si tratti di contributi fittizi (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p. 151 s.).

2.4

La

questione poc’anzi evocata può essere lasciata aperta anche in questo caso,

dovendo il ricorso essere comunque respinto.

In

effetti, il principio di

congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta

siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta

presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare

delle prestazioni ammesse in

deduzione presso il debitore

deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 23, p.

596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828; inoltre, Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n.

18.

ad art. 33 LIFD, p. 515; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008

consid. 2.4.)

Anche

volendo ammettere che i coniugi separati o divorziati possano modificare

l’assetto definito con la convenzione omologata dal giudice o con una decisione giudiziaria e stabilire di conseguenza prestazioni ulteriori, si richiede in ogni caso che vi sia un’intesa in tal senso fra

debitore e creditore delle prestazioni in questione e

che sia quindi garantita la congruenza fra le dichiarazioni fiscali dei due coniugi. Altrimenti, si finirebbe per esigere

dall’autorità fiscale che si assuma essa stessa l’onere di verificare

l’esistenza e la portata degli accordi intervenuti fra le parti, che magari,

come nel caso qui in discussione,

hanno già una disputa in corso dinanzi al giudice civile.

2.5

Va ricordato, a questo

proposito, che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l'onere

della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l'erario (sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2006

n.2A.438/2006 consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza

2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1;

Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

Nella

fattispecie, la pretesa del ricorrente si fonda su quanto verbalizzato nel

corso di un’udienza tenutasi dinanzi al pretore. Le affermazioni in questione sono tuttavia dello stesso legale del ricorrente e, per ammissione di quest’ultimo, la discussione davanti al giudice non ha permesso di

raggiungere un accordo in quella sede.

L’accordo

giudiziale cautelare del 17 dicembre 2003 era dunque ancora formalmente in

vigore nel periodo fiscale

litigioso e, in mancanza di una

chiara ed univoca pattuizione

difforme fra i due coniugi, deve essere considerato tuttora determinante per

l’autorità di tassazione.

D’altronde,

la moglie del ricorrente ha dichiarato quali alimenti per sé e per i figli minorenni

proprio gli importi risultanti

dall’accordo giudiziale.

È vero che al ricorso, per

la prima volta, il contribuente ha allegato una serie di estratti bancari e di

fatture, che comproverebbero a suo dire l’effettività delle ulteriori spese

sostenute. Ma si tratta di documentazione che richiederebbe una verifica, in

contraddittorio con la moglie, che non si può esigere dall’autorità di tassazione.

Si pensi per esempio ai premi dell’assicurazione ed agli altri costi relativi

all’automobile che sarebbe usata dalla moglie: tutte le fatture in questione

sono indirizzate al ricorrente, che è dunque intestatario della vettura in

questione; inoltre, dallo stesso accordo giudiziale del 2003 si evince che la

Toyota Previa “è assegnata in uso alla moglie, ritenuto che durante l’esercizio

del diritto di visita il padre usufruirà di detta vettura”.

Come si vede, anche se si

volesse ammettere che in linea di principio sia giustificato estendere la deduzione

alle spese sostenute dal debitore degli alimenti in aggiunta a questi ultimi,

le pretese del ricorrente sono tutt’altro che liquide.

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30

giorni (art. 146 LIFD; art. 73

LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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