80.2007.95
Deduzioni: alimenti, prestazioni in natura, corrispondenza fra tassazione del debitore e del creditore, onere della prova
11 agosto 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2007.95
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: alimenti, prestazioni in natura, corrispondenza fra tassazione del debitore e del creditore, onere della prova
DEDUZIONE GENERALE
art. 23 let. f LIFD
art. 33 cpv. 1 let. c LIFD
art. 22 let. f LT
art. 33 cpv. 1 let. c LT
Incarto n.
80.2007.95
Lugano
11 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 luglio
2007 contro la decisione del 13 giugno 2007 in materia di IC e
IFD 2005.
Fatti
A. RI 1
si è separato dalla moglie __________ nell’estate del 2003. Nel corso di un’udienza
svoltasi dinanzi alla pretura di Mendrisio-Nord il 17 dicembre 2003, i coniugi hanno raggiunto un accordo
giudiziale cautelare, con il quale l’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie; le figlie __________
e __________ sono state affidate alla madre, riservato il più ampio diritto di visita a favore del padre. Il
marito, da parte sua, si è impegnato a versare alla moglie l’importo mensile di
fr. 1'600.– per sé, oltre a fr. 1'000.– per ciascuna figlia. Si è inoltre
assunto il pagamento degli oneri ipotecari e assicurativi relativi alla casa.
B. Il
25 gennaio 2005 __________ ha inoltrato alla Pretura una nuova istanza di
misure supercautelari e cautelari. In particolar modo, chiedeva un aumento
degli alimenti per sé a fr. 3'550.– al mese e degli alimenti per le figlie a
fr. 1'352.50 al mese per ognuna. Tale richiesta si fondava soprattutto sulla
circostanza che dal 1° settembre 2004 la moglie aveva lasciato l’abitazione coniugale,
assumendosi in tal modo il pagamento della pigione della nuova abitazione;
inoltre, faceva valere di avere incontrato notevoli difficoltà nella ricerca di
un posto di lavoro, soprattutto a causa delle necessità di cura e custodia
delle bambine.
All’udienza
del 7 aprile 2005, il marito ha contestato le pretese della moglie, rilevando
in particolare di assumersi già una certa parte delle spese dell’intera
famiglia, quali i premi di cassa malati, le partecipazioni alle spese mediche,
le imposte di circolazione e i premi dell’assicurazione RC dell’automobile
della moglie, i costi della mensa scolastica delle figlie. Un’ulteriore udienza
del 2 settembre 2005 non ha permesso il raggiungimento di un accordo.
C. Nella dichiarazione fiscale 2005, RI 1 faceva valere una deduzione
per alimenti per complessivi fr. 55'200.–.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 28 febbraio 2007, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio ammetteva in deduzione alimenti versati all’ex moglie
per fr. 25'200.– ed ai figli minorenni per fr. 24'000.–, spiegando la rettifica
con riferimento “agli elementi noti”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 marzo 2007.
Facendo riferimento al verbale dell’udienza tenutasi il 7 aprile 2005 dinanzi
al pretore, sosteneva di aver versato mediamente fr. 4'600.– al mese per
alimenti.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 13 giugno 2007. A suo
avviso, nessun accordo legale risultava essere intervenuto dopo la decisione
del 17 dicembre 2003, con cui erano stati definiti gli obblighi del reclamante
nei confronti della moglie e dei figli. Quanto alle considerazioni figuranti
sul verbale d’udienza indicato dal contribuente, osservava che esse non erano
state avallate dal pretore.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la
richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile l’importo di fr. 59'442.80 a
titolo di alimenti. Sottolinea che la legge tributaria non fa dipendere la
possibilità di deduzione da un accordo giudiziale, tanto è vero che la
deduzione è riconosciuta anche nel caso di coniugi separati di fatto. Inoltre,
nel caso in cui venga versato meno di quanto stabilito dal giudice, l’autorità
di tassazione non consente di dedurre quest’ultimo importo. Nella fattispecie,
oltre all’importo fisso di fr. 3'600.– mensili, il ricorrente ha pagato i premi
della cassa malati per tutti i membri della famiglia ed ha sostenuto diverse
spese, per un ammontare complessivo di fr. 59'442.80.
Diritto
1. Secondo l’art. 22
lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra
l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione
legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli
sotto la sua autorità parentale.
Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD
prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge
divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le
prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorrente contesta l’argomentazione con cui l’autorità di tassazione ha negato
la deduzione dei contributi di mantenimento da lui versati alla moglie ed alle
figlie, assumendosi il pagamento di diverse spese legate al loro mantenimento.
A suo avviso, con le sue motivazioni l’Ufficio di tassazione ha violato l’art.
32.
cpv. 1 lett. c LT, il quale non subordina la deduzione dei contributi
all’esistenza di un accordo omologato dal giudice.
2.2
Va rilevato anzitutto che
questa Camera ha già avuto modo di affermare che l’assunzione, da parte di un
coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito di una convenzione
di divorzio, si può assimilare al versamento della comune rendita alimentare.
Tale interpretazione delle norme sul trattamento fiscale degli alimenti è
infatti compatibile sia con la ratio sia con la lettera delle stesse (CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in RDAT I-2000 n. 3t).
Infatti,
i coniugi che divorziano qualificano spesso come
alimenti prestazioni che assumono forme diverse da quella della rendita. Fra
gli altri, vi rientra il caso del debitore che si obbliga a pagare, in aggiunta
o al posto della rendita vera e propria, spese di mantenimento dell'altro
coniuge, che presentano carattere periodico, come canone di locazione, imposte
di circolazione, imposte dirette, premi assicurativi o rette scolastiche
(cfr. anche Pedroli, Il divorzio tra diritto civile
e diritto fiscale, in RDAT I-1998, pp. 495-496).
Ora, l'assunzione, da
parte di un coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito
di una convenzione, può assumere diverse forme, a dipendenza, in primo luogo, del
carattere periodico o meno delle spese di cui si tratta e, in secondo luogo, delle
modalità di pagamento delle stesse (versamento all'altro coniuge o pagamento
diretto ai creditori di quest'ultimo). I casi sono cioè quattro:
·
pagamento diretto da parte del debitore di spese periodiche
dell'altro coniuge;
·
pagamento diretto da parte del debitore di spese non periodiche
dell'altro coniuge;
·
versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro
coniuge per il pagamento di spese periodiche;
·
versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro
coniuge per il pagamento di spese non periodiche.
La lettera delle norme
legali applicabili non si oppone all'assimilazione di tutti i casi descritti a
quello del versamento della comune rendita alimentare. La legge si limita
infatti a parlare di "alimenti versati" da una parte e di
"alimenti percepiti" dall'altra, senza aggiungere ulteriori requisiti,
in particolare quello della periodicità degli stessi.
Quanto alla ratio
delle disposizioni che si esaminano, essa esige addirittura che i casi appena
esposti siano trattati allo stesso modo di quello in cui un coniuge versa
all'altro una rendita. Non vi è infatti alcuna differenza, sul piano della
capacità contributiva, che è accresciuta, nella misura in cui uno dei due
coniuge riceva dall'altro quanto gli occorre per sostenere determinati costi o
addirittura li fa pagare direttamente dall'altro, ed è invece ridotta, per il
coniuge che paga i conti dell'altro o versa a quest'ultimo quanto occorre per
saldare determinati costi di mantenimento (RDAT I-2000 n. 3t
consid. 5.1.1., con riferimento a: Pedroli, op. cit., p. 497; Holtz, Steuerrechtliche Folgen der
Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 146 ss).
2.3
Diverso è
il caso in cui il pagamento delle spese di mantenimento del coniuge separato o
divorziato e per i figli minorenni viene assunto dal contribuente senza che ciò
sia previsto da una sentenza o da una convenzione.
Con
riferimento agli alimenti versati per il mantenimento di un figlio minorenne,
il Tribunale federale ha avuto occasione di affrontare la questione se il
contributo di mantenimento debba fondarsi su una convenzione ratificata
dall’autorità tutoria o se l’imposizione presso il genitore che riceve la
prestazione e la deduzione presso quello che la eroga debbano intervenire anche
se si tratta di contributi pagati senza convenzione, purché esista un obbligo
legale e non si tratti di contributi puramente volontari. La questione è
tuttavia stata lasciata aperta, perché il Tribunale federale ha comunque potuto
accogliere il ricorso, constatando che la ratifica della convenzione, pur
essendo stata concessa in un momento successivo, esplicava effetti retroattivi
(sentenza del 1° settembre 2006 n.2A.37/2006, in RDAF 2007 II p. 134 consid.
3.
).
L’Alta
Corte ha in ogni caso constatato che la dottrina è divisa: alcuni autori ritengono
che anche senza convenzione i
contributi di mantenimento siano, rispettivamente, imponibili e deducibili (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea, 2001, n. 28 ad art. 35 LIFD, p. 873; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,
n. 58 ad art. 23, p. 340, e n. 53 ad art. 33 LIFD, p. 461; inoltre Hauser, Zu den steuerlichen Folgen des
neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, ASA 68
p. 359); secondo un altro punto di vista, è invece necessaria una convenzione approvata, in mancanza della quale si
deve ritenere che si tratti di contributi fittizi (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p. 151 s.).
2.4
La
questione poc’anzi evocata può essere lasciata aperta anche in questo caso,
dovendo il ricorso essere comunque respinto.
In
effetti, il principio di
congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta
siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta
presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare
delle prestazioni ammesse in
deduzione presso il debitore
deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 23, p.
596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828; inoltre, Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n.
18.
ad art. 33 LIFD, p. 515; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008
consid. 2.4.)
Anche
volendo ammettere che i coniugi separati o divorziati possano modificare
l’assetto definito con la convenzione omologata dal giudice o con una decisione giudiziaria e stabilire di conseguenza prestazioni ulteriori, si richiede in ogni caso che vi sia un’intesa in tal senso fra
debitore e creditore delle prestazioni in questione e
che sia quindi garantita la congruenza fra le dichiarazioni fiscali dei due coniugi. Altrimenti, si finirebbe per esigere
dall’autorità fiscale che si assuma essa stessa l’onere di verificare
l’esistenza e la portata degli accordi intervenuti fra le parti, che magari,
come nel caso qui in discussione,
hanno già una disputa in corso dinanzi al giudice civile.
2.5
Va ricordato, a questo
proposito, che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l'onere
della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l'erario (sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2006
n.2A.438/2006 consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza
2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1;
Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
Nella
fattispecie, la pretesa del ricorrente si fonda su quanto verbalizzato nel
corso di un’udienza tenutasi dinanzi al pretore. Le affermazioni in questione sono tuttavia dello stesso legale del ricorrente e, per ammissione di quest’ultimo, la discussione davanti al giudice non ha permesso di
raggiungere un accordo in quella sede.
L’accordo
giudiziale cautelare del 17 dicembre 2003 era dunque ancora formalmente in
vigore nel periodo fiscale
litigioso e, in mancanza di una
chiara ed univoca pattuizione
difforme fra i due coniugi, deve essere considerato tuttora determinante per
l’autorità di tassazione.
D’altronde,
la moglie del ricorrente ha dichiarato quali alimenti per sé e per i figli minorenni
proprio gli importi risultanti
dall’accordo giudiziale.
È vero che al ricorso, per
la prima volta, il contribuente ha allegato una serie di estratti bancari e di
fatture, che comproverebbero a suo dire l’effettività delle ulteriori spese
sostenute. Ma si tratta di documentazione che richiederebbe una verifica, in
contraddittorio con la moglie, che non si può esigere dall’autorità di tassazione.
Si pensi per esempio ai premi dell’assicurazione ed agli altri costi relativi
all’automobile che sarebbe usata dalla moglie: tutte le fatture in questione
sono indirizzate al ricorrente, che è dunque intestatario della vettura in
questione; inoltre, dallo stesso accordo giudiziale del 2003 si evince che la
Toyota Previa “è assegnata in uso alla moglie, ritenuto che durante l’esercizio
del diritto di visita il padre usufruirà di detta vettura”.
Come si vede, anche se si
volesse ammettere che in linea di principio sia giustificato estendere la deduzione
alle spese sostenute dal debitore degli alimenti in aggiunta a questi ultimi,
le pretese del ricorrente sono tutt’altro che liquide.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30
giorni (art. 146 LIFD; art. 73
LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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