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Decisione

80.2008.1

Imposta sulla sostanza: titoli non quotati, valutazione delle imprese, istruzioni AFC

31 ottobre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

cittadino __________, domiciliato a __________, è direttore della __________ di

__________.

Nelle

dichiarazioni fiscali 2004 e 2005, il contribuente e la moglie __________ attribuivano

alle 100 azioni della __________ da loro detenute un valore complessivo di fr.

100'000.–, così come già esposto nella dichiarazione del 2003.

B. In

quella occasione, l’RS 1 accertava invece in fr. 5'250'000.– il valore delle

azioni, allegando in sede di reclamo una motivazione allestita appositamente

dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG). Quest’ultimo

richiamava le istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati,

osservando che esse prevedono un tasso di capitalizzazione del 6% ed un fattore

di rischio del 30%. Con successiva sentenza del 14 giugno 2006, questa Camera ha

poi respinto un ricorso dei contribuenti (inc. CDT n. __________). La Corte aveva

modo di accertare che i criteri di calcolo adottati dall’autorità fiscale erano

conformi alle apposite istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

precisando poi che ci si poteva discostare dai tassi di capitalizzazione

ordinari solo in presenza di situazioni straordinarie, mentre semplici

fluttuazioni dell’utile, determinate dalla situazione congiunturale, non erano sufficienti.

C. Nel

frattempo, notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate

decisioni del 2 maggio 2007, l’RS 1 attribuiva alle azioni in questione un valore

di fr. 5'500'000.–.

RI 1

impugnava le suddette decisioni con reclamo del 24 maggio 2007, lamentando la

valutazione dei titoli. In risposta, l’Ufficio di tassazione sottoponeva al

reclamante i dettagli dei calcoli relativi alla valutazione delle azioni della __________,

anticipando la sua intenzione di confermare in fr. 5'500'000.– il loro valore nel

2004 e di ridurlo a fr. 4'610'000.– nel 2005.

D. Con

scritto del 28 settembre 2008, il contribuente prendeva posizione sulle stime

in questione, contestando nuovamente le valutazioni dell’autorità fiscale. A

suo dire, i parametri contenuti nelle istruzioni dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni non consentivano una corretta valutazione del valore commerciale

di un’azienda, in quanto “non tengono conto in modo adeguato dell’evoluzione e

della realtà economica”. Si poneva infine qualche dubbio sulla procedura, giacché

questa Camera si era già pronunciata in materia di IC 2003, senza entrare nel

merito delle sue censure.

L’Ufficio

di tassazione, con distinte decisioni su reclamo del 28 novembre 2007, accertava

in fr. 5'500'000.– il valore delle azioni nel 2004 e in fr. 4'610'000.– quello

nel 2005, allegando una motivazione allestita dall’UTPG. Quest’ultimo precisava

di avere applicato i medesimi parametri di valutazione già confermati da questa

Camera, peraltro nemmeno contraddetti dalle nuove istruzioni della Conferenza fiscale

svizzera del 21 agosto 2006.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il valore

attribuito alle azioni della __________, riproponendo gli stessi argomenti già

sollevati nella precedente procedura. Contesta in particolare la deduzione

rischio (30%), considerata ampiamente insufficiente alla luce degli ultimi

risultati di esercizio, così come il tasso di capitalizzazione adottato (6%),

chiedendo di applicarne uno di almeno il 10%. Osserva che la valutazione

dovrebbe corrispondere ad un valore reale/commerciale dell’azienda, valore che

comporta di solito parametri diversi da quelli meramente contabili. Aggiunge

poi che i criteri applicati incentivano il prelevamento regolare dei dividendi

e comportano un disinteresse per gli investimenti in Svizzera.

Riferendosi

al precedente giudizio di questa Camera, il ricorrente obietta il mancato

approfondimento delle censure sollevate, sottolineando in particolar modo che

la stessa si sarebbe limitata ad applicare acriticamente delle contestate

direttive. Mette infine in dubbio la procedura, che lo costringe ad adire nuovamente

questa Camera.

F. All’udienza

del 7 ottobre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili

tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è

valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41

cpv. 2 LT).

I titoli, che sono

regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del

mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45

cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di

partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo

conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2

LT).

1.2.

Per ciò che concerne i

titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,

salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla

base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si

avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazio-ne

federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso

ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione

1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal

senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in

generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in

borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p.

484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

1.3.

Scopo delle Istruzioni

emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta

la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire

dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi

l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del

territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno

schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una

ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni

diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.

È appena il caso di

rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori

di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti

elaborati dalla Confederazione.

1.4.

Le Istruzioni emanate

dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione

cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni

sull’intero territorio della Confederazione.

Una diversa soluzione non

avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da

quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente

opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N.

80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).

Considerandi

2.

2.1.

I ricorrenti ripropongono

le censure che già erano contenute nel loro precedente ricorso, relativo alle

tassazioni del periodo fiscale 2003. Chiedono dunque che l’autorità di

tassazione si discosti dalle istruzioni citate, che a loro avviso comportano

una discriminazione degli azionisti domiciliati rispetto a quelli residenti

all’estero. Contestano in particolar modo la deduzione rischio prevista dalle

istruzioni e il tasso di capitalizzazione.

2.2

In linea di principio, il

valore di un’impresa risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito

raddoppiato ed il valore intrinseco determinato secondo il metodo della continuazione

(Istruzioni citate, n. 41).

Per stabilire il valore di

reddito, ci si basa sui due ultimi conti annuali chiusi prima del giorno

determinante per la stima (Istruzioni, n. 7). Tale valore si ottiene capitalizzando

l’utile netto dei due esercizi determinanti aumentato o diminuito di alcune riprese

o deduzioni eventuali, tassativamente elencate dalle istruzioni stesse; l’utile

netto dell’ultimo esercizio deve essere considerato due volte. Eventi

eccezionali, già prevedibili il giorno determinante, possono essere presi in

considerazione in maniera adeguata in occasione della determinazione del valore

di reddito (Istruzioni, n. 8).

Quanto ai rischi generali

dell’impresa, le istruzioni dispongono che il rendimento netto dell’impresa sia

ridotto alla fine del calcolo nella misura del 30%, per tenere conto, da una

parte, dei rischi generali dell’impresa, anche di quelli che concernono settori

particolarmente sensibili alle situazioni di crisi o che per loro natura

corrono rischi del tutto particolari e, dall’altra parte, del fatto che gli

utili realizzati potranno essere distribuiti agli azionisti solo parzialmente

(Istruzioni citate, n. 15).

Il tasso di

capitalizzazione, da parte sua, è determinato mediante il reddito medio alla

scadenza dei prestiti industriali o bancari svizzeri alla fine dell’anno

precedente il giorno determinante, aumentato di un punto ed arrotondato al

mezzo per cento. I tassi di capitalizzazione per le società commerciali,

industriali e di servizi, le banche e le società di assicurazioni sono

pubblicati ogni anno nelle liste dei corsi dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (Istruzioni, n. 16).

2.3

Nella fattispecie,

applicando i principi enunciati, l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche ha definito il valore di reddito della __________ SA, per il periodo

fiscale 2004, in fr. 6'300'000.–, a partire dagli utili d’esercizio degli anni

2004.

(considerato due volte) e 2003. L’utile imponibile medio, dopo le

correzioni necessarie, è stato stabilito in fr. 540'000.–, importo dal quale è

stato dedotto il 30% per i rischi generali, giungendo a fr. 378'000.–.

Quest’ultima somma è infine stata capitalizzata con il tasso del 6%, conforme

all’apposita lista dell’AFC valida alla fine del 2004.

Per il successivo periodo

fiscale 2005, il valore di reddito netto è stato stabilito invece in fr.

4'822'222.22, considerando due volte l’utile dell’esercizio 2005. Il risultato

medio è così stato commisurato in fr. 413'333.33, importo da cui è stato

dedotto il 30%, raggiungendo il valore di fr. 283'333.33. Capitalizzato al 6%,

è stato ricavato il valore di reddito netto.

3.

3.1.

Come ricordato, i

ricorrenti contestano in primo luogo la deduzione per rischi prevista dalle

istruzioni, che a loro dire sarebbe inadeguata.

3.2

Va sottolineato a tale

riguardo che le istruzioni si fondano in particolar modo su una perizia

elaborata da una commissione d’esperti incaricata dall’Associazione delle

società anonime private (cfr. Tribunale federale, in StE 1997 B 22.2 n. 13 consid.

3). I criteri di calcolo che esse prevedono sono dunque ispirati alla dottrina

praticata nell’economia aziendale (cfr. p. es. la giurisprudenza del Tribunale

amministrativo del Canton Berna, in BVR 1986 p. 357 consid.4b). Con riferimento

alla deduzione del 30%, la stessa è stata stabilita dalla perizia in questione,

considerando un rischio d’impresa medio, che tiene conto fra l’altro del

settore, dei rapporti di concorrenza, delle dimensioni dell’impresa e

dell’organizzazione della stessa, della forma giuridica, della situazione

fiscale, della sede, del rapporto fra utile e cifra d’affari, della

conformazione degli attivi, delle possibilità di finanziamento e dei metodi di

valutazione applicati (Tribunale amministrativo del Canton San Gallo, 22 agosto

1994, in RF 1994 p. 548 consid. 4c).

3.3

Il ricorrente chiede una

deduzione rischio superiore al 30%, giungendo a quantificarla “attorno al 60%”,

argomentando che gli utili sono diminuiti negli ultimi sei anni:

2001.

fr. 839’400

2002.

fr. 639’072

2003.

fr. 464’290

2004.

fr. 488’365

2005.

fr. 291'501

2006.

fr. 107’833

Come già rilevato nella

sentenza precedente, l’utile imponibile medio preso in considerazione per il

calcolo del controverso valore di reddito non è molto lontano dall’utile dell’esercizio

per cui il calcolo è stato effettuato. Infatti, l’utile dell’ultimo anno è

preso in considerazione due volte e quello dell’anno precedente, che è più elevato,

una volta sola. Gli utili degli anni precedenti, che erano effettivamente molto

elevati, non sono stati considerati affatto.

Nonostante le lagnanze dei

ricorrenti, la deduzione del 30% prevista dalle istruzioni appare pertanto del

tutto adeguata. L’affermazione degli insorgenti, secondo cui tale percentuale

non sarebbe più adeguata, risalendo al 1995, può essere semplicemente confutata

invitandoli a leggere la versione successiva della circolare in esame, cioè

quella del 21 agosto 2006, che ripropone lo stesso valore.

4.

4.1.

Anche il

tasso di capitalizzazione è stabilito, come detto, in base a criteri commerciali.

Va

ricordato a tale riguardo che il tasso in questione è determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del

periodo fiscale corrispondente,

aumentato di un punto. L’aumento di un punto, da parte sua, serve a compensare

gli svantaggi dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost, Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die

Vermögenssteuer, in ASA 44 p. 356).

La

giurisprudenza ammette che ci si possa discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facciano apparire compromessi

la continuazione e lo sviluppo

di un’impresa, mentre esclude delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non sono sufficienti (RF

1994.

p. 548 consid. 4d).

4.2

Nella

fattispecie, non vi è alcun elemento che induca a ritenere inadeguato il tasso

di capitalizzazione del 6%,

applicato dall’autorità di tassazione. La pretesa di applicare un tasso del 10%, in particolare, non è

supportata da alcuna giustificazione, se non da un generico riferimento all’evoluzione degli ultimi due esercizi.

4.3

Come per

la deduzione per rischi, anche

in questo caso gli insorgenti si limitano a censurare i criteri di calcolo

previsti dalle istruzioni

applicate dall’autorità di tassazione, senza peraltro neppure tentare di dimostrare in quale misura il

risultato cui in tal modo si perviene non rifletta il valore venale della

società da loro controllata. L’affermazione secondo cui sul mercato la società avrebbe un valore di un franco

si deve considerare una mera provocazione e non è comunque suffragata da alcuna valutazione contenuta, per esempio, in un’offerta o in una perizia.

In queste

circostanze, non vi è alcuna ragione di discostarsi dalle risultanze della valutazione su cui si fonda la decisione impugnata.

I

contribuenti concentrano, peraltro, le loro critiche contro il valore di

reddito, non tenendo in alcuna considerazione il valore di sostanza, che concorre a sua volta a determinare la

stima dell’impresa e delle azioni.

Ed il valore intrinseco della società si aggira intorno ai quattro milioni di franchi.

5.

5.1.

Le ulteriori censure dei ricorrenti tendono ad

indirizzarsi più contro le scelte di politica fiscale del legislatore federale

che non contro la valutazione

in sé del loro pacchetto azionario.

5.2

È il

caso, in primo luogo, della questione, già esaminata a sua volta nella sentenza precedente, della

discriminazione di cui sarebbero

vittime gli azionisti residenti

in Svizzera rispetto a quelli residenti all’estero, potendo quest’ultimi beneficiare

di un’imposizione del patrimonio più favorevole o addirittura di un’esenzione fiscale della sostanza.

Come già

rilevato, non può essere contestata al legislatore svizzero una pretesa disparità

di trattamento che dipende semplicemente dalla scelta dei ricorrenti di risiedere

in Svizzera. È senz’altro vero che in molti Stati, in particolare quelli

confinanti, non è prevista un’imposizione del patrimonio,

ma ogni Stato è libero di adottare il sistema fiscale che preferisce, in funzione delle esigenze finanziarie e di quelle

legate alla concorrenza fiscale internazionale.

In questa

prospettiva, si deve ricordare che, se la Svizzera non è competitiva sul piano

dell’imposizione patrimoniale, certamente presenta altre attrattive, a cominciare

dall’esenzione del capital gain privato. Seguendo il ragionamento

dei ricorrenti, si dovrebbe riconoscere che, a quest’ultimo riguardo, vi è una

discriminazione dell’azionista domiciliato all’estero rispetto a quello residente

in Svizzera.

Significativamente,

il Consiglio federale, nel suo messaggio del 2000, con il quale chiedeva al

popolo di respingere l’iniziativa popolare “per un’imposta sugli utili da

capitale”, ha argomentato che quest’ultima “si sovrapporrebbe in parte

all’imposta sulla sostanza” (Messaggio sull’iniziativa popolare «per

un’imposta sugli utili da capitale», n. 00.087 del 25 ottobre

2000, in FF 2000 pp. 5241-5270, p. 5263). Intraprendendo poi un confronto con

la situazione all’estero, dopo avere riconosciuto che nella maggior parte dei

paesi dell’OCSE gli utili in capitale relativi alla sostanza mobiliare privata

sono assoggettati all’imposta, il governo federale osserva quanto segue:

Il paragone con l’estero di un singolo tipo d’imposta, se

non è effettuato in base a una visione d’insieme del sistema fiscale, costituisce

un indicatore poco significativo.

In

questo contesto occorre menzionare che numerosi Stati non conoscono alcuna

imposta sulla sostanza per i privati. Così, la sostanza negli USA, in Germania

(dal 1997), nel Belgio, in Grecia, in Irlanda, in Italia, nel Giappone, nel

Portogallo, in Gran Bretagna e in Austria (dal 1994) non viene imposta fiscalmente.

Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta generale

sulla sostanza. Oggetto dell’imposta è la totalità della sostanza, costituita

dalla sostanza mobiliare e immobiliare. Le tariffe fiscali sono leggermente

progressive. In media, l’onere fiscale è di circa il 3 al 5 per mille della

sostanza netta. In tal modo essi prendono in considerazione anche l’aumento

della sostanza che risulta tra l’altro dall’aumento della capitalizzazione in

borsa. Rispetto al reddito della sostanza, l’imposizione fiscale della sostanza

è considerevole nel caso di un rendimento basso.

(Messaggio citato, p.

5259).

È dunque

lo stesso Consiglio federale a stabilire, se non una vera e propria “compensazione”,

almeno una certa correlazione fra la scelta di esentare dall’imposta gli utili

in capitale, da una parte, e di imporre la sostanza mobiliare privata,

dall’altra.

In tal

modo, non può essere seguita l’argomentazione dei ricorrenti, sulla pretesa

discriminazione di cui sarebbero vittime i contribuenti, detentori di

partecipazioni sociali, residenti in Svizzera. La censura andrebbe comunque

indirizzata al legislatore e non all’autorità di tassazione o a quella

giudiziaria.

5.3

Anche

l’argomento, proposto con il ricorso in esame, secondo cui l’assoggettamento

delle partecipazioni azionarie all’imposizione della sostanza avrebbe l’effetto di incentivare il prelevamento

regolare degli utili dall’azienda, mettendo in pericolo la sua sicurezza, si

rivolge chiaramente al legislatore.

Deve

comunque essere osservato che la politica di prelevamento degli utili dalla società

non dipende certamente solo dall’imposizione della sostanza. Non va dimenticato, a tale riguardo, che la

Svizzera conosce tuttora la cosiddetta doppia imposizione economica degli utili societari e dei dividendi, oggetto di un

importante intervento legislativo recente (Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli

investimenti imprenditoriali del 23 marzo 2007, che entrerà in vigore il 1°

gennaio 2009). Anche a questo

proposito, si può semplicemente riportare quanto sostenuto dal Consiglio federale nel messaggio con cui ha proposto delle misure per attenuare

la doppia imposizione economica:

La combinazione della doppia imposizione degli utili distribuiti e

della tassazione vantaggiosa degli utili da partecipazioni è contraria

al principio della neutralità a livello dell’impiego degli utili e

crea quindi un forte incitamento a scegliere la trattenuta degli utili (invece

di distribuirli) e l’autofinanziamento dell’investimento (invece del

finanziamento mediante capitale proprio proveniente dall’emissione di partecipazioni). Questo

trattamento di favore accordato all’autofinanziamento ha effetti negativi del

profilo dell’efficienza. In effetti, annulla in parte la funzione del

mercato dei capitali, che è di favorire la crescita dirigendo i capitali destinati

agli investimenti sulle imprese che promettono gli utili più elevati e di

conseguenza sui progetti di investimento più redditizi. Invece di favorire la

crescita, la preferenza accordata all’autofinanziamento provoca problemi di

sovra e sottoinvestimento.

(cfr. Messaggio del

Consiglio federale n. 05.058 del 22 giugno 2005 concernente la legge federale

sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti

imprenditoriali, in FF 2005 p. 4277).

Come si

vede, almeno fino alla fine del 2008, il problema del sistema fiscale svizzero

non è rappresentato tanto dagli effetti incentivanti alla distribuzione, prodotti dall’imposta sulla sostanza,

quanto da quelli incentivanti all’autofinanziamento, determinati dall’imposta

sul reddito. Le lamentele dei ricorrenti dovrebbero indicare che l’imposta

sulla sostanza ha addirittura l’effetto benefico di compensare almeno in parte

le distorsioni provocate dalla

doppia imposizione economica.

6.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 73 LAID; art.

82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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