80.2008.1
Imposta sulla sostanza: titoli non quotati, valutazione delle imprese, istruzioni AFC
31 ottobre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
80.2008.1
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: titoli non quotati, valutazione delle imprese, istruzioni AFC
TITOLO
art. 41 LT
art. 45 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.1
Lugano
31 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 dicembre 2007 contro la decisione del 28 novembre 2007 in materia di IC 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1,
cittadino __________, domiciliato a __________, è direttore della __________ di
__________.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2004 e 2005, il contribuente e la moglie __________ attribuivano
alle 100 azioni della __________ da loro detenute un valore complessivo di fr.
100'000.–, così come già esposto nella dichiarazione del 2003.
B. In
quella occasione, l’RS 1 accertava invece in fr. 5'250'000.– il valore delle
azioni, allegando in sede di reclamo una motivazione allestita appositamente
dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG). Quest’ultimo
richiamava le istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati,
osservando che esse prevedono un tasso di capitalizzazione del 6% ed un fattore
di rischio del 30%. Con successiva sentenza del 14 giugno 2006, questa Camera ha
poi respinto un ricorso dei contribuenti (inc. CDT n. __________). La Corte aveva
modo di accertare che i criteri di calcolo adottati dall’autorità fiscale erano
conformi alle apposite istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
precisando poi che ci si poteva discostare dai tassi di capitalizzazione
ordinari solo in presenza di situazioni straordinarie, mentre semplici
fluttuazioni dell’utile, determinate dalla situazione congiunturale, non erano sufficienti.
C. Nel
frattempo, notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate
decisioni del 2 maggio 2007, l’RS 1 attribuiva alle azioni in questione un valore
di fr. 5'500'000.–.
RI 1
impugnava le suddette decisioni con reclamo del 24 maggio 2007, lamentando la
valutazione dei titoli. In risposta, l’Ufficio di tassazione sottoponeva al
reclamante i dettagli dei calcoli relativi alla valutazione delle azioni della __________,
anticipando la sua intenzione di confermare in fr. 5'500'000.– il loro valore nel
2004 e di ridurlo a fr. 4'610'000.– nel 2005.
D. Con
scritto del 28 settembre 2008, il contribuente prendeva posizione sulle stime
in questione, contestando nuovamente le valutazioni dell’autorità fiscale. A
suo dire, i parametri contenuti nelle istruzioni dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni non consentivano una corretta valutazione del valore commerciale
di un’azienda, in quanto “non tengono conto in modo adeguato dell’evoluzione e
della realtà economica”. Si poneva infine qualche dubbio sulla procedura, giacché
questa Camera si era già pronunciata in materia di IC 2003, senza entrare nel
merito delle sue censure.
L’Ufficio
di tassazione, con distinte decisioni su reclamo del 28 novembre 2007, accertava
in fr. 5'500'000.– il valore delle azioni nel 2004 e in fr. 4'610'000.– quello
nel 2005, allegando una motivazione allestita dall’UTPG. Quest’ultimo precisava
di avere applicato i medesimi parametri di valutazione già confermati da questa
Camera, peraltro nemmeno contraddetti dalle nuove istruzioni della Conferenza fiscale
svizzera del 21 agosto 2006.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il valore
attribuito alle azioni della __________, riproponendo gli stessi argomenti già
sollevati nella precedente procedura. Contesta in particolare la deduzione
rischio (30%), considerata ampiamente insufficiente alla luce degli ultimi
risultati di esercizio, così come il tasso di capitalizzazione adottato (6%),
chiedendo di applicarne uno di almeno il 10%. Osserva che la valutazione
dovrebbe corrispondere ad un valore reale/commerciale dell’azienda, valore che
comporta di solito parametri diversi da quelli meramente contabili. Aggiunge
poi che i criteri applicati incentivano il prelevamento regolare dei dividendi
e comportano un disinteresse per gli investimenti in Svizzera.
Riferendosi
al precedente giudizio di questa Camera, il ricorrente obietta il mancato
approfondimento delle censure sollevate, sottolineando in particolar modo che
la stessa si sarebbe limitata ad applicare acriticamente delle contestate
direttive. Mette infine in dubbio la procedura, che lo costringe ad adire nuovamente
questa Camera.
F. All’udienza
del 7 ottobre 2008, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili
tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è
valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41
cpv. 2 LT).
I titoli, che sono
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del
mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45
cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2
LT).
1.2.
Per ciò che concerne i
titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,
salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla
base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazio-ne
federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso
ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione
1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal
senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in
generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in
borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p.
484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).
1.3.
Scopo delle Istruzioni
emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta
la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire
dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi
l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del
territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno
schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una
ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni
diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.
È appena il caso di
rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori
di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti
elaborati dalla Confederazione.
1.4.
Le Istruzioni emanate
dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione
cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni
sull’intero territorio della Confederazione.
Una diversa soluzione non
avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da
quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente
opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N.
80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).
Considerandi
2.
2.1.
I ricorrenti ripropongono
le censure che già erano contenute nel loro precedente ricorso, relativo alle
tassazioni del periodo fiscale 2003. Chiedono dunque che l’autorità di
tassazione si discosti dalle istruzioni citate, che a loro avviso comportano
una discriminazione degli azionisti domiciliati rispetto a quelli residenti
all’estero. Contestano in particolar modo la deduzione rischio prevista dalle
istruzioni e il tasso di capitalizzazione.
2.2
In linea di principio, il
valore di un’impresa risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito
raddoppiato ed il valore intrinseco determinato secondo il metodo della continuazione
(Istruzioni citate, n. 41).
Per stabilire il valore di
reddito, ci si basa sui due ultimi conti annuali chiusi prima del giorno
determinante per la stima (Istruzioni, n. 7). Tale valore si ottiene capitalizzando
l’utile netto dei due esercizi determinanti aumentato o diminuito di alcune riprese
o deduzioni eventuali, tassativamente elencate dalle istruzioni stesse; l’utile
netto dell’ultimo esercizio deve essere considerato due volte. Eventi
eccezionali, già prevedibili il giorno determinante, possono essere presi in
considerazione in maniera adeguata in occasione della determinazione del valore
di reddito (Istruzioni, n. 8).
Quanto ai rischi generali
dell’impresa, le istruzioni dispongono che il rendimento netto dell’impresa sia
ridotto alla fine del calcolo nella misura del 30%, per tenere conto, da una
parte, dei rischi generali dell’impresa, anche di quelli che concernono settori
particolarmente sensibili alle situazioni di crisi o che per loro natura
corrono rischi del tutto particolari e, dall’altra parte, del fatto che gli
utili realizzati potranno essere distribuiti agli azionisti solo parzialmente
(Istruzioni citate, n. 15).
Il tasso di
capitalizzazione, da parte sua, è determinato mediante il reddito medio alla
scadenza dei prestiti industriali o bancari svizzeri alla fine dell’anno
precedente il giorno determinante, aumentato di un punto ed arrotondato al
mezzo per cento. I tassi di capitalizzazione per le società commerciali,
industriali e di servizi, le banche e le società di assicurazioni sono
pubblicati ogni anno nelle liste dei corsi dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (Istruzioni, n. 16).
2.3
Nella fattispecie,
applicando i principi enunciati, l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche ha definito il valore di reddito della __________ SA, per il periodo
fiscale 2004, in fr. 6'300'000.–, a partire dagli utili d’esercizio degli anni
2004.
(considerato due volte) e 2003. L’utile imponibile medio, dopo le
correzioni necessarie, è stato stabilito in fr. 540'000.–, importo dal quale è
stato dedotto il 30% per i rischi generali, giungendo a fr. 378'000.–.
Quest’ultima somma è infine stata capitalizzata con il tasso del 6%, conforme
all’apposita lista dell’AFC valida alla fine del 2004.
Per il successivo periodo
fiscale 2005, il valore di reddito netto è stato stabilito invece in fr.
4'822'222.22, considerando due volte l’utile dell’esercizio 2005. Il risultato
medio è così stato commisurato in fr. 413'333.33, importo da cui è stato
dedotto il 30%, raggiungendo il valore di fr. 283'333.33. Capitalizzato al 6%,
è stato ricavato il valore di reddito netto.
3.
3.1.
Come ricordato, i
ricorrenti contestano in primo luogo la deduzione per rischi prevista dalle
istruzioni, che a loro dire sarebbe inadeguata.
3.2
Va sottolineato a tale
riguardo che le istruzioni si fondano in particolar modo su una perizia
elaborata da una commissione d’esperti incaricata dall’Associazione delle
società anonime private (cfr. Tribunale federale, in StE 1997 B 22.2 n. 13 consid.
3). I criteri di calcolo che esse prevedono sono dunque ispirati alla dottrina
praticata nell’economia aziendale (cfr. p. es. la giurisprudenza del Tribunale
amministrativo del Canton Berna, in BVR 1986 p. 357 consid.4b). Con riferimento
alla deduzione del 30%, la stessa è stata stabilita dalla perizia in questione,
considerando un rischio d’impresa medio, che tiene conto fra l’altro del
settore, dei rapporti di concorrenza, delle dimensioni dell’impresa e
dell’organizzazione della stessa, della forma giuridica, della situazione
fiscale, della sede, del rapporto fra utile e cifra d’affari, della
conformazione degli attivi, delle possibilità di finanziamento e dei metodi di
valutazione applicati (Tribunale amministrativo del Canton San Gallo, 22 agosto
1994, in RF 1994 p. 548 consid. 4c).
3.3
Il ricorrente chiede una
deduzione rischio superiore al 30%, giungendo a quantificarla “attorno al 60%”,
argomentando che gli utili sono diminuiti negli ultimi sei anni:
2001.
fr. 839’400
2002.
fr. 639’072
2003.
fr. 464’290
2004.
fr. 488’365
2005.
fr. 291'501
2006.
fr. 107’833
Come già rilevato nella
sentenza precedente, l’utile imponibile medio preso in considerazione per il
calcolo del controverso valore di reddito non è molto lontano dall’utile dell’esercizio
per cui il calcolo è stato effettuato. Infatti, l’utile dell’ultimo anno è
preso in considerazione due volte e quello dell’anno precedente, che è più elevato,
una volta sola. Gli utili degli anni precedenti, che erano effettivamente molto
elevati, non sono stati considerati affatto.
Nonostante le lagnanze dei
ricorrenti, la deduzione del 30% prevista dalle istruzioni appare pertanto del
tutto adeguata. L’affermazione degli insorgenti, secondo cui tale percentuale
non sarebbe più adeguata, risalendo al 1995, può essere semplicemente confutata
invitandoli a leggere la versione successiva della circolare in esame, cioè
quella del 21 agosto 2006, che ripropone lo stesso valore.
4.
4.1.
Anche il
tasso di capitalizzazione è stabilito, come detto, in base a criteri commerciali.
Va
ricordato a tale riguardo che il tasso in questione è determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del
periodo fiscale corrispondente,
aumentato di un punto. L’aumento di un punto, da parte sua, serve a compensare
gli svantaggi dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost, Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die
Vermögenssteuer, in ASA 44 p. 356).
La
giurisprudenza ammette che ci si possa discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facciano apparire compromessi
la continuazione e lo sviluppo
di un’impresa, mentre esclude delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non sono sufficienti (RF
1994.
p. 548 consid. 4d).
4.2
Nella
fattispecie, non vi è alcun elemento che induca a ritenere inadeguato il tasso
di capitalizzazione del 6%,
applicato dall’autorità di tassazione. La pretesa di applicare un tasso del 10%, in particolare, non è
supportata da alcuna giustificazione, se non da un generico riferimento all’evoluzione degli ultimi due esercizi.
4.3
Come per
la deduzione per rischi, anche
in questo caso gli insorgenti si limitano a censurare i criteri di calcolo
previsti dalle istruzioni
applicate dall’autorità di tassazione, senza peraltro neppure tentare di dimostrare in quale misura il
risultato cui in tal modo si perviene non rifletta il valore venale della
società da loro controllata. L’affermazione secondo cui sul mercato la società avrebbe un valore di un franco
si deve considerare una mera provocazione e non è comunque suffragata da alcuna valutazione contenuta, per esempio, in un’offerta o in una perizia.
In queste
circostanze, non vi è alcuna ragione di discostarsi dalle risultanze della valutazione su cui si fonda la decisione impugnata.
I
contribuenti concentrano, peraltro, le loro critiche contro il valore di
reddito, non tenendo in alcuna considerazione il valore di sostanza, che concorre a sua volta a determinare la
stima dell’impresa e delle azioni.
Ed il valore intrinseco della società si aggira intorno ai quattro milioni di franchi.
5.
5.1.
Le ulteriori censure dei ricorrenti tendono ad
indirizzarsi più contro le scelte di politica fiscale del legislatore federale
che non contro la valutazione
in sé del loro pacchetto azionario.
5.2
È il
caso, in primo luogo, della questione, già esaminata a sua volta nella sentenza precedente, della
discriminazione di cui sarebbero
vittime gli azionisti residenti
in Svizzera rispetto a quelli residenti all’estero, potendo quest’ultimi beneficiare
di un’imposizione del patrimonio più favorevole o addirittura di un’esenzione fiscale della sostanza.
Come già
rilevato, non può essere contestata al legislatore svizzero una pretesa disparità
di trattamento che dipende semplicemente dalla scelta dei ricorrenti di risiedere
in Svizzera. È senz’altro vero che in molti Stati, in particolare quelli
confinanti, non è prevista un’imposizione del patrimonio,
ma ogni Stato è libero di adottare il sistema fiscale che preferisce, in funzione delle esigenze finanziarie e di quelle
legate alla concorrenza fiscale internazionale.
In questa
prospettiva, si deve ricordare che, se la Svizzera non è competitiva sul piano
dell’imposizione patrimoniale, certamente presenta altre attrattive, a cominciare
dall’esenzione del capital gain privato. Seguendo il ragionamento
dei ricorrenti, si dovrebbe riconoscere che, a quest’ultimo riguardo, vi è una
discriminazione dell’azionista domiciliato all’estero rispetto a quello residente
in Svizzera.
Significativamente,
il Consiglio federale, nel suo messaggio del 2000, con il quale chiedeva al
popolo di respingere l’iniziativa popolare “per un’imposta sugli utili da
capitale”, ha argomentato che quest’ultima “si sovrapporrebbe in parte
all’imposta sulla sostanza” (Messaggio sull’iniziativa popolare «per
un’imposta sugli utili da capitale», n. 00.087 del 25 ottobre
2000, in FF 2000 pp. 5241-5270, p. 5263). Intraprendendo poi un confronto con
la situazione all’estero, dopo avere riconosciuto che nella maggior parte dei
paesi dell’OCSE gli utili in capitale relativi alla sostanza mobiliare privata
sono assoggettati all’imposta, il governo federale osserva quanto segue:
Il paragone con l’estero di un singolo tipo d’imposta, se
non è effettuato in base a una visione d’insieme del sistema fiscale, costituisce
un indicatore poco significativo.
In
questo contesto occorre menzionare che numerosi Stati non conoscono alcuna
imposta sulla sostanza per i privati. Così, la sostanza negli USA, in Germania
(dal 1997), nel Belgio, in Grecia, in Irlanda, in Italia, nel Giappone, nel
Portogallo, in Gran Bretagna e in Austria (dal 1994) non viene imposta fiscalmente.
Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta generale
sulla sostanza. Oggetto dell’imposta è la totalità della sostanza, costituita
dalla sostanza mobiliare e immobiliare. Le tariffe fiscali sono leggermente
progressive. In media, l’onere fiscale è di circa il 3 al 5 per mille della
sostanza netta. In tal modo essi prendono in considerazione anche l’aumento
della sostanza che risulta tra l’altro dall’aumento della capitalizzazione in
borsa. Rispetto al reddito della sostanza, l’imposizione fiscale della sostanza
è considerevole nel caso di un rendimento basso.
(Messaggio citato, p.
5259).
È dunque
lo stesso Consiglio federale a stabilire, se non una vera e propria “compensazione”,
almeno una certa correlazione fra la scelta di esentare dall’imposta gli utili
in capitale, da una parte, e di imporre la sostanza mobiliare privata,
dall’altra.
In tal
modo, non può essere seguita l’argomentazione dei ricorrenti, sulla pretesa
discriminazione di cui sarebbero vittime i contribuenti, detentori di
partecipazioni sociali, residenti in Svizzera. La censura andrebbe comunque
indirizzata al legislatore e non all’autorità di tassazione o a quella
giudiziaria.
5.3
Anche
l’argomento, proposto con il ricorso in esame, secondo cui l’assoggettamento
delle partecipazioni azionarie all’imposizione della sostanza avrebbe l’effetto di incentivare il prelevamento
regolare degli utili dall’azienda, mettendo in pericolo la sua sicurezza, si
rivolge chiaramente al legislatore.
Deve
comunque essere osservato che la politica di prelevamento degli utili dalla società
non dipende certamente solo dall’imposizione della sostanza. Non va dimenticato, a tale riguardo, che la
Svizzera conosce tuttora la cosiddetta doppia imposizione economica degli utili societari e dei dividendi, oggetto di un
importante intervento legislativo recente (Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli
investimenti imprenditoriali del 23 marzo 2007, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2009). Anche a questo
proposito, si può semplicemente riportare quanto sostenuto dal Consiglio federale nel messaggio con cui ha proposto delle misure per attenuare
la doppia imposizione economica:
La combinazione della doppia imposizione degli utili distribuiti e
della tassazione vantaggiosa degli utili da partecipazioni è contraria
al principio della neutralità a livello dell’impiego degli utili e
crea quindi un forte incitamento a scegliere la trattenuta degli utili (invece
di distribuirli) e l’autofinanziamento dell’investimento (invece del
finanziamento mediante capitale proprio proveniente dall’emissione di partecipazioni). Questo
trattamento di favore accordato all’autofinanziamento ha effetti negativi del
profilo dell’efficienza. In effetti, annulla in parte la funzione del
mercato dei capitali, che è di favorire la crescita dirigendo i capitali destinati
agli investimenti sulle imprese che promettono gli utili più elevati e di
conseguenza sui progetti di investimento più redditizi. Invece di favorire la
crescita, la preferenza accordata all’autofinanziamento provoca problemi di
sovra e sottoinvestimento.
(cfr. Messaggio del
Consiglio federale n. 05.058 del 22 giugno 2005 concernente la legge federale
sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti
imprenditoriali, in FF 2005 p. 4277).
Come si
vede, almeno fino alla fine del 2008, il problema del sistema fiscale svizzero
non è rappresentato tanto dagli effetti incentivanti alla distribuzione, prodotti dall’imposta sulla sostanza,
quanto da quelli incentivanti all’autofinanziamento, determinati dall’imposta
sul reddito. Le lamentele dei ricorrenti dovrebbero indicare che l’imposta
sulla sostanza ha addirittura l’effetto benefico di compensare almeno in parte
le distorsioni provocate dalla
doppia imposizione economica.
6.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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