80.2008.103
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, disegnatore che frequenta corso di laurea in ingegneria civile (SUPSI), formazione
9 settembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.103
Data decisione, Autorità:
09.09.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, disegnatore che frequenta corso di laurea in ingegneria civile (SUPSI), formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2008.103
Lugano
9 settemre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 settembre 2008 contro la decisione del 13 agosto 2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. Nel periodo fiscale
2006, RI 1 svolgeva l’attività di disegnatore del genio civile alle dipendenze
della __________ di __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2006, indicava di aver conseguito un reddito da attività dipendente di
fr. 54'826.−. Faceva anche valere, fra le altre, spese di
riqualificazione per fr. 3'894.−, corrispondenti alla tassa annuale e
all’acconto spese derivanti dalla frequenza (per il ciclo d’ingegneria civile)
della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI),
parallela all’attività professionale (fr. 1'270.–), oltre ai costi per le trasferte
(fr. 2'246.–) ed i pasti presi fuori casa, in concomitanza con le lezioni in
questione (fr. 378.–).
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 7 gennaio 2008, l’Ufficio di
tassazioneRS 1__________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in
fr. 48'400.– per l’IC ed in fr. 51'600.– per l’IFD.
In relazione alle spese
professionali, l’autorità fiscale stralciava le spese di riqualificazione,
considerandole vere e proprie spese di formazione e pertanto non deducibili fiscalmente,
“in applicazione delle vigenti disposizioni in materia”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del
5 febbraio 2008, riproponendo la richiesta
di deduzione delle spese di riqualificazione professionale. In particolare, argomentava
che dal mese di ottobre 2005 frequentava i corsi PAP in ingegneria civile
organizzati dalla SUPSI, seguendo una formazione professionale superiore
parallela all’attività professionale di disegnatore del genio civile, che
dovrebbe essere considerata, dall’autorità fiscale, come una riqualificazione
professionale e non come una formazione di base vera e propria.
L’Ufficio di tassazione
respingeva però il reclamo, con decisione del 13 agosto 2008, nella quale
negava che i costi fatti valere dal reclamante costituissero spese di
riqualificazione professionale. In merito alla deduzione delle spese
professionali, la stessa autorità confermava infatti che “nel caso concreto la
frequenza della scuola universitaria professionale parallela all’attività
professionale per il ciclo d’ingegneria civile, non può senz’altro essere
fiscalmente qualificata quale mero perfezionamento del contribuente che ha in
precedenza concluso la formazione di disegnatore del genio civile. La
fattispecie non può quindi nemmeno essere a questo punto qualificata
fiscalmente quale riqualifica del contribuente”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione
dell’autorità di tassazione di negare la deduzione delle spese di
riqualificazione professionale. A suo avviso, vi è una connessione tra
l’attività professionale svolta fino a quel momento e il ciclo di studi
intrapreso presso la SUPSI. Inoltre, precisa che, nonostante la frequenza della
SUPSI permetta di conseguire il Bachelor in ingegneria civile, occorre
considerare che i corsi seguiti parallelamente all’attività professionale (corsi
PAP) non possono essere messi sullo stesso piano dei corsi universitari seguiti
a tempo pieno. A tale proposito, il ricorrente fa quindi valere delle deduzioni
per spese di riqualificazione professionali, applicando in particolare il
criterio della connessione con l’attività professionale esercitata fino a quel
momento. Infine, solleva, da una parte, una disparità di trattamento attuata
dagli Uffici di tassazione cantonali e, dall’altra, una disparità di
trattamento tra il caso che lo riguarda e quello di un impiegato di commercio
che segue una formazione parallela all’attività lavorativa al fine di diventare
un perito contabile, nonché quello di un pittore che dà gli esami di maestria.
Diritto
1.Nel caso
in esame, in discussione sono le spese di perfezionamento e riqualificazione.
Il ricorrente ha infatti qualificato i costi sostenuti per la formazione presso
la SUPSI come spese di riqualificazione. Per contro, l’autorità di tassazione
ha negato la deduzione di tali costi, considerando gli stessi spese di
formazione professionale (cf. art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
1.1.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 lett.
d LT, come pure secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, di
identico tenore, dal reddito di un'attività dipendente sono deducibili, a
titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese
che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Come già detto, le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se
connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 20
dicembre 2005 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il
periodo fiscale 2006). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione
vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate
nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 Decreto cit.).
Anche per quanto concerne
l'IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono
deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e
nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del DFF
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993;
RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, ancora una volta, se le spese
riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza cit.; art. 34 lett. b
LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre
1995, n. 3.1).
Sono invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella
professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni
già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del
settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e
per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le
spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata,
come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del
pittore che dà gli esami di maestria (Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre
1995, n. 3.2).
2.2
Sono altresì deducibili le
spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al
cambiamento dell’attività finora esercitata. Non possono tuttavia essere
dedotte le spese sostenute in vista di esercitare in futuro un’attività
professionale principale. Esse non sono infatti considerate spese di
riqualificazione (Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre
1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più
recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione
professionale e di considerare come costi di riqualificazione legati
all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a
seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento della
professione come tale o a seguito di circostanze personali avverse; non quelli
che vengono invece affrontati per soddisfare una scelta di vita o per
corrispondere una personale preferenza
(ZStP 3/1996 p. 208 ss, con ampi riferimenti
a dottrina e giurisprudenza).
In altre parole, la
riqualificazione deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura
personale (ad es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es.
ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve
comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP
3/1996 p. 213; CDT n. 80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.).
2.3
Nella sentenza del 18
dicembre 2003 (Inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p. 451) il
Tribunale federale ha affrontato il tema della delimitazione tra spese di
perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività
professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro.
In particolare, ha
confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e di riqualificazione
sostenuti in relazione all’attività esercitata e che appaiono indicati per
mantenere il posto di lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto
tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se il
perfezionamento si riferisce a conoscenze che vengono utilizzate nello
svolgimento del lavoro. Esulano dal perfezionamento i costi di formazione veri
e propri, come pure i costi di una formazione ulteriore, più avanzata, che
consentono un avanzamento professionale rispetto all’attività svolta (STF del
18.
dicembre 2003, cit., consid. 2-2.1/2.2).
L’Alta Corte ha così
negato il carattere di perfezionamento a un contribuente che aveva appreso il
mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e che a seguito del suo
avanzamento aveva dovuto seguire dei corsi pluriennali che gli avevano permesso
di colmare le lacune nel campo delle conoscenze professionali che nel frattempo
erano emerse. Questo corso formativo è infatti stato considerato come una vera
e propria prima formazione professionale (STF del 18 dicembre 2003, cit., consid.
2-2.3/2.4).
2.4
In un’altra sentenza (STF
n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006), il Tribunale federale non ha riconosciuto
la deduzione per spese di perfezionamento professionale a un contribuente che,
diplomato in economia aziendale presso la Scuola Superiore per i Quadri
dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), nominato, nel maggio 2001, come
vice-direttore generale di una banca, aveva in seguito frequentato un corso di
“International Wealth Management Executive MBA”, ottenendo nel 2003 il titolo
di “Executive Master in Business Administration (International Wealth
Management)”.
Inoltre, l’Alta Corte ha
poi ritenuto, nella stessa sentenza e contrariamente a ciò che sostiene RI 1 nel
ricorso in questione, che i costi legati all’acquisizione delle conoscenze e delle
capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione non sono in
principio deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita
contemporaneamente al lavoro. In effetti, quest’ultimo aspetto non è rilevante.
Decisivo è invece il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una
funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a quel momento
(cfr. citata STF del 28 aprile 2006, consid. 3.3.).
2.5
La
Camera di diritto tributario, sulla falsariga della recente giurisprudenza del
Tribunale federale, ha negato la deduzione per spese di perfezionamento, in
relazione a dei costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of
Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al
partecipante le conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n.
80.2003.101
del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF
2004.
p. 451). La stessa autorità è giunta alle medesime conclusioni nel caso di
una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato
cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di
gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un
MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
2.6
Nello stesso senso si
esprime anche la prassi degli altri cantoni. Per esempio, in una sentenza (cfr.
sentenza n. SB.2007.00034 del 22 agosto 2007), il tribunale amministrativo del
Canton Zurigo non ha riconosciuto la deduzione per spese di perfezionamento a
un contribuente che, dopo aver ottenuto la maturità e lavorato come impiegato,
è stato successivamente assunto come revisore in una fiduciaria e ha
frequentato, parallelamente all’attività professionale, la facoltà di economia
presso l’università di Zurigo, al fine di conseguire l’attestato di “Bachelor
of Science in Business Administration” e migliorare così le sue conoscenze.
Alla stessa conclusione è
giunto anche il tribunale amministrativo del Canton Lucerna (cfr. sentenza n. A
04.
232 A 04 233_1 del 20 giugno 2005). Infatti, ha considerato come spese di
formazione (e non di perfezionamento o di riqualificazione professionale) i costi
sostenuti da un contribuente che, già attivo nel settore dell’informatica
(senza però aver seguito alcuna formazione specifica) e desideroso di assumere
maggiori responsabilità manageriali e dirigenziali, ha frequentato una scuola
universitaria professionale, per ottenere il bachelor in ingegneria informatica.
3.
Dagli atti dell’incarto
risulta che nel 1991 il ricorrente ha conseguito l’attestato di disegnatore del
genio civile. Dopo un paio d’anni di lavoro quale dipendente presso lo Studio
d’ingegneria __________ di __________ ha acquisito l’esperienza necessaria per
compiere lavori di una certa importanza, che dovevano però essere sempre sottoposti
all’approvazione di una persona in possesso del titolo universitario o
parauniversitario in ingegneria civile.
Nel 2005, ha iniziato a
frequentare, presso la SUPSI, il corso di laurea in ingegneria civile,
parallelamente all’attività professionale (PAP), senza dover sostenere dei
particolari esami di ammissione (cfr. art. 4 cpv. 1 Ordinanza del DFE
concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali;
RS 414.715).
3.1
A tale
riguardo e come già precisato dal Tribunale federale, occorre, da una parte,
attribuire particolare rilievo al confronto tra la formazione di base già
esistente e le nuove conoscenze apprese e, dall’altra, considerare la
professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore sull'attività professionale presente e futura (cfr. A. Pedroli, Novità e tendenze legislative nel
campo del diritto tributario, in RtiD II-2006, p. 575, con riferimento a
sentenze del TF).
3.2
Dalla
documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, si evince che per conseguire
l’attestato di Bachelor in ingegneria civile, secondo il modulo PAP, occorre
frequentare dei cicli accademici, paralleli all’attività lavorativa (cfr. art.
6.
cpv. 1 LSUP; RS 414.71), della durata complessiva di 5 anni. Questo aspetto
dimostra quindi che non si è trattato e non si tratta tutt’ora di attualizzare
semplicemente delle conoscenze già acquisite. Infatti, già solo la durata del
corso testimonia il carico e l’importanza delle nozioni dispensate durante
tutto il ciclo di studio (che si possono, tra l’altro, anche dedurre dalla
varietà delle materie insegnate). Inoltre, lo stesso ricorrente afferma che, da
quando ha iniziato a frequentare il ciclo di studi proposto dalla SUPSI, si è
visto ricoprire di nuove mansioni, evitando quindi di “rimanere fermo al suo
vecchio ruolo di disegnatore” (cfr. G680 Lavoro Pratico PAP, gennaio 2008, in particolare
pp. 6-7).
3.3
In tale prospettiva, con questa formazione
complementare, il contribuente acquisisce un titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mercato del
lavoro, che gli permette di migliorare
considerevolmente le sue aspettative professionali. Benché il contribuente possieda già l’attestato di disegnatore
del genio civile, questo percorso formativo complementare non può rientrare in un
semplice approfondimento ed aggiornamento
delle sue conoscenze attuali di base, come invece potrebbe avvenire frequentando
delle giornate o delle settimane di
corsi di perfezionamento. Infatti, come già precisato e come espressamente
menzionato all’art. 4 LSUP, questo ciclo di studi, della durata di 5 anni,
porta soprattutto ad acquisire delle importanti conoscenze complementari,
garantisce un metodo di lavoro più autonomo e permette di assumere più
facilmente delle cariche dirigenziali (cfr. in particolare cpv. 2 del citato
art. 4).
Dopo aver frequentato un
bachelor che gli consente di approfondire le conoscenze nei diversi settori
dell’ingegneria civile, il ricorrente potrà ambire a posizioni di maggiore
responsabilità all’interno dello stesso Studio d’ingegneria __________ di __________,
ma anche in altre imprese.
3.4
Da quanto precede e così
come osservato dall’Ufficio di tassazione, a questa Camera non resta quindi che
concludere che il ciclo di ingegneria civile, seguito dal ricorrente e
organizzato dalla SUPSI, non può essere qualificato come corso di perfezionamento
o di riqualificazione professionale, poiché detta formazione implica
l’acquisizione di importanti conoscenze supplementari, che permettono, tra
l’altro, un avanzamento e/o un miglioramento professionale del ricorrente rispetto
all'attività svolta fino a quel momento.
4.
Il ricorrente
lamenta poi la violazione del principio della parità di trattamento attuata
dagli Uffici di tassazione cantonali. A suo dire, detti Uffici avrebbero
infatti concesso ad alcuni contribuenti, che hanno seguito dei corsi
post-diploma o dei corsi PAP, la deduzione del costo della tassa d’iscrizione o
delle diverse spese sostenute per parteciparvi.
Infine, RI 1 censura
anche una disparità di trattamento per quanto concerne il suo caso e quello
invece di un impiegato di commercio che segue una formazione parallelamente
all’attività professionale al fine di diventare un perito contabile, nonché
quello di un pittore che dà gli esami di maestria.
4.1
Ora, quando
l'autorità amministrativa si discosta, in singoli casi, dalle norme giuridiche
applicabili, effettivamente fa nascere un problema giuridico concernente la
coesistenza tra il principio di legalità e quello della parità di trattamento.
L'amministrato svantaggiato non può, in un simile caso, invocare il principio
di legalità, poiché a lui è stata applicata proprio la legge; d'altronde, non
può neppure contestare l'atto che ha favorito il terzo, se non altro per
ragioni pratiche (non li conosce tutti, se sono numerosi), ma anche per ragioni
di procedura (le decisioni che avvantaggiano i terzi sono cresciute in
giudicato oppure manca la legittimazione ad impugnarle). Il contrasto fra
legalità e parità di trattamento è risolto nel senso che non vi è parità di
trattamento nell'illegalità. In altri termini, il terzo svantaggiato non
può beneficiare di vantaggi illegali accordati ad altri, altrimenti l'autorità
potrebbe, di propria iniziativa, svincolarsi dall'obbligo di applicare la legge
ed il giudice sarebbe tenuto così a confermare tale prassi in nome dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., corrispondente al
vecchio art. 4 Cost. fed. (DTF 90 I 159; Moor, Droit
administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 314; Knapp,
Grund-lagen des Verwaltungsrechts, vol. I, IV ediz., Basilea 1992, p. 105 s.; Müller J.P.,
Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 224).
Peraltro, qualora si possa concludere che la legge rimarrebbe
applicata soltanto nel caso di specie, allora la regola condurrebbe a tollerare
una pratica illegale contemporaneamente a un'applicazione non omogenea della
legge stessa.
4.2
Ciò nonostante,
giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del principio della parità
di trattamento nell'illegalità, se sono cumulativamente adempiute le seguenti
condizioni:
§
le circostanze di fatto coincidono con quelle degli altri casi;
§
il caso in esame è stato trattato conformemente al principio di
legalità a differenza degli altri casi uguali, che invece sono stati trattati
illegalmente senza motivi oggettivi;
§
le autorità intendono rimanere legate anche in futuro alla loro
prassi illegale;
§
nella fattispecie non vi è alcun interesse pubblico prevalente
che si oppone all'applicazione del principio della parità di trattamento
nell'illegalità;
§
né vi si oppone alcun interesse privato di terzi (DTF 108 Ia 214;
Knapp, op. cit., p. 106; inoltre
ASA 54 p. 82 ss; Rivier, Droit
fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer,
L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss, num. 28/37 alle pp. 294-298).
Quanto alla condizione
sopraelencata relativa al rifiuto da parte dell'autorità di modificare la prassi
illegale, che impone al giudice il compito di pronosticare l'avvenire (ovvero
di prevedere quale sarà la condotta futura dell'amministrazione), dottrina e
giurisprudenza hanno precisato che se l'autorità dichiara espressamente di
voler modificare in futuro la propria prassi illegale, la parità di trattamento
nell'illegalità deve cedere il passo al principio di legalità. Se invece
l'autorità dichiara di persistere nella propria prassi illegale, nulla osta
all'applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del
principio di legalità (cfr. Auer,
op. cit., num. 37, p. 297; ASA 54 p. 82).
4.3
A tale proposito, occorre
evidenziare il fatto che la Camera di diritto tributario ha già più volte
espressamente interpellato la Divisione delle Contribuzioni per conoscere le
sue intenzioni circa la deduzione del costo della frequenza di un corso post-diploma
per tutti i contribuenti che frequenteranno corsi simili a quello qui in
oggetto. La Divisione ha confermato che continuerà a valutare ogni caso
singolarmente, negando così di aver concesso e di voler concedere nemmeno in
futuro dei vantaggi illegali a dei contribuenti in nome del rispetto del
predetto principio costituzionale.
Facendo inoltre
manifestamente difetto anche le altre summenzionate condizioni, appare quindi
evidente concludere che in concreto non vi sia stata alcuna violazione del
principio d'uguaglianza di trattamento, da parte dell’Ufficio di tassazione di __________.
4.4
Anche in relazione alla
disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, per il fatto che, come
previsto dalla già citata circolare n. 26 dell’AFC, un impiegato di commercio
che segue una formazione parallelamente all’attività lavorativa per diventare
un perito contabile o un pittore che dà gli esami di maestria possono
beneficiare della deduzione in questione, si può affermare che non sono
adempiute le 5 condizioni cumulative richieste dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, per poter prevalersi del principio della parità di trattamento
nell’illegalità. Infatti, la richiesta di deduzione a titolo di spese di
perfezionamento o di riqualificazione professionale, nei casi summenzionati e
nel caso del ricorrente, si basa su elementi diversi: i contribuenti ai quali
sarebbe concessa non hanno conseguito un titolo universitario. Per queste
ragioni, già la prima condizione (ovvero, le circostanze di fatto coincidono
con quelle degli altri casi) viene a mancare.
5.
Alla luce
delle precedenti considerazioni, si può affermare che il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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