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Decisione

80.2008.106

Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera

22 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

studentessa, ha vinto fr. 24'000.– partecipando alla puntata del 31 maggio 2007 del gioco “__________”, proposto dalla Televisione Svizzera.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, la

contribuente indicava di avere conseguito quale solo reddito la vincita in

questione; dedotti le spese

professionali, i contributi AVS

e gli oneri assicurativi, indicava un reddito imponibile di fr. 5'811.–.

B. In

data 14 luglio 2008, l’RS 1

notificava alla contribuente una tassazione dell’imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e

simili, limitata all’imposta cantonale. L’imponibile era costituito dalla

vincita di fr. 24'000.– e l’imposta ammontava a fr. 1'200.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con

decisione del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione di __________

commisurava il suo reddito imponibile in fr. 20'900.– per l’IFD ed in zero

franchi per l’IC. Dall’importo della vincita, ai fini del calcolo dell’imposta

federale diretta, erano stati dedotti i contributi AVS (fr. 454.–) e gli oneri

assicurativi (fr. 2'550.–).

C. La

contribuente impugnava la decisione relativa all’imposta cantonale con reclamo dell’11 agosto 2008. A

suo avviso, il reddito da lei conseguito partecipando alla trasmissione televisiva __________ non rientrava

nella nozione di “lotteria o

manifestazione analoga”, con la

conseguenza che non erano applicabili gli articoli 22 lett. e e 36 cpv.

1 della legge tributaria (LT). A differenza di altri giochi televisivi, basati sulla sola fortuna, quello cui aveva

partecipato premiava per contro le conoscenze culturali generali, l’intuito e la

bravura dei partecipanti.

L’autorità

di tassazione respingeva il

reclamo, con decisione dell’8

settembre 2008, nella quale osservava che “il programma in questione è un gioco a premi che mette in palio delle vincite in denaro” e che la prestazione era pertanto imponibile secondo l’art. 36 LT.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’Ufficio di

tassazione, chiedendo che la

vincita sia assimilata ad “un qualsiasi emolumento per prestazioni fornite” e sia tassato quindi come

reddito del lavoro. Ripropone quindi le argomentazioni su cui già si basava il suo reclamo, sottolineando la differenza

fra lotterie e manifestazioni

analoghe, da una parte, e quiz, dall’altra.

Diritto

1. 1.1.

La

ricorrente non contesta – a ragione – il principio

dell’imponibilità della vincita conseguita con la partecipazione al gioco televisivo della Televisione Svizzera, bensì le modalità di imposizione del reddito in questione, per il quale l’Ufficio di tassazione ha

applicato l’art. 36 cpv. 1 LT.

1.2.

In

effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la

totalità dei proventi, periodici

e unici. Analoga formulazione è

prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e

dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione

del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22

LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne

consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 22

lett. e LT menziona, fra

gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da

parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all’articolo 22

lettera e siano tassati separatamente con un’imposta annua intera. A tal

fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo

l’aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.-- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT).

Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).

2.2

Questa

Camera ha già avuto l’occasione di affermare che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con

la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad

un'imposta annua intera (cfr. sentenza CDT n. 80.2002.00085

del 2 luglio

2002, in RDAT II-2002 n. 9t).

In

effetti, l'art. 11 cpv. 3 LAID si limita ad esigere una tassazione separata delle prestazioni in capitale versate da

istituzioni

di previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di danni durevoli al

corpo o alla salute.

La

dottrina maggioritaria

è tuttavia dell'avviso che i cantoni sono nondimeno liberi di sottoporre ad una

tassazione

separata anche altri redditi non periodici, non risultando dalla lettera della disposizione citata in alcun modo

che la disciplina da essa prevista abbia carattere tassativo. I cantoni non

potrebbero infatti essere limitati nel loro ambito di competenza originario, nella misura in cui

ciò non discenda in modo chiaro dalla LAID; inoltre, non si vedrebbe per quale

ragione il

legislatore federale avrebbe dovuto vietare ai cantoni di prevedere per dei

redditi non periodici un calcolo dell'aliquota rispettoso della capacità

contributiva (Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I/1, nn. 31-34 ad art. 2 LAID, pp. 42-43 e n. 40 all'art. 11 LAID, p. 216;

Reich, Die zeitliche Bemessung

bei der natürlichen Personen, in ASA 61 p. 336; dello stesso avviso Zwahlen, Privatvermögen,

Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue

Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna/Stoccarda/Vienna, 1993, p. 96).

2.3

Per

quanto attiene al suo campo d’applicazione, l’art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e

LT, che, come l’art. 23 lett. e LIFD per l’imposta federale diretta,

enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe.

Secondo l’art.

1.

Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate

(LLS; RS 935.51), per lotteria s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d’una

posta od a dipendenza della conclusione d’un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro

sotto forma di premio, il cui

acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito

seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar

modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone

che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere

l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze

sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale

concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli

altri, lo Sport Toto ma anche i giochi d’azzardo nelle case da gioco, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenzione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23

LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n.2A.50/2002, consid. 2.2).

Fra le

“manifestazioni analoghe”

rientrano tutte le estrazioni a

sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come quelli

organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 23

LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono

gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla

casualità (Zigerlig/Jud, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).

2.4

La

ricorrente sostiene che il premio vinto ad un quiz televisivo, qual è “__________”, non costituisce

un provento da una manifestazione

analoga ad una lotteria.

In

effetti, un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull’abilità dei

concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un

elemento puramente aleatorio.

I

proventi di un gioco in forma

di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul reddito in virtù della clausola

generale (per l’imposta federale diretta, l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta

cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicazione della disposizione

speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da

manifestazioni analoghe (cfr.

anche Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n.

58.

e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2).

Ne

consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure

applicabile l’art. 36 LT.

2.5

Venendo

all’esame della fattispecie, non occorre richiedere alla Televisione Svizzera il regolamento del gioco in questione per sapere che propone effettivamente una serie di domande su temi

di cultura generale e d’attualità, che permettono di vincere premi anche

importanti ma che possono anche rimandare a casa i concorrenti a mani vuote. È

allora innegabile che la buona sorte non sia l’elemento determinante per

vincere.

La

contribuente sottolinea, a tale proposito, che la trasmissione in discussione si distingue da tante altre perché si basa sulla “cultura

generale, l’intuito e la bravura dei partecipanti”.

Certo, un

po’ di fortuna non guasta neppure in un gioco di questo tipo: il concorrente cui viene posta la domanda su cui

è più preparato è evidentemente avvantaggiato.

Ne sa

qualcosa la ricorrente che ha conquistato l’importante premio indovinando il nome di un personaggio (l’attore Claudio Bisio) a partire da

tre soli indizi, piuttosto generici (Rocco Tanica, Novi Ligure, pelato). Ebbene,

intervistata da “Il Quotidiano”, il giorno successivo a quello della vincita – di proporzioni eccezionali per la trasmissione in questione ed

anche per la storia della TSI – alla domanda quale fosse il suo segreto ha

risposto infatti: “Il fattore C, direi!”. Ora, dal sorriso malizioso e dalla direzione del suo sguardo durante la risposta, è lecito supporre che la lettera

C non sia l’iniziale della parola “cultura” e che quindi sia stato un altro il

“fattore C” determinante. Ha poi proseguito, spiegando di essere stata aiutata

nella risposta dalla lettura di un’opera del personaggio da indovinare, il testo “Quella vacca di nonna Papera”, del quale

non ha tralasciato neppure la quarta di copertina, dove figurava proprio la biografia dell’autore.

Come si

vede, la cultura aiuta ma può a sua volta essere aiutata…

Non è

comunque il caso di dilungarsi in considerazioni ulteriori sul

tema del rapporto fra cultura e “fattore C”.

Ai fini

della decisione sulle modalità

di tassazione della vincita

conseguita dalla ricorrente, basta stabilire che effettivamente è difficile

assimilare ad una lotteria o ad una manifestazione analoga un gioco

il cui regolamento fa dipendere i guadagni dalla risposta esatta a domande di

vario genere. Il ruolo della

casualità è infatti senz’altro marginale.

2.6

Si deve

ancora osservare che l’esito del ricorso è verosimilmente favorevole alla ricorrente,

che non ha dichiarato altri redditi oltre alla vincita in discussione. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la tassazione separata delle vincite, sarebbe più vantaggiosa per il contribuente che abbia altri

redditi, per effetto della progressività delle aliquote.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del

14 luglio 2008 e la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 sono

annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 73 LAID; art.

82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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