80.2008.106
Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
22 ottobre 2008Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.106
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, CDT
Titolo:
Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera
LOTTERIA
REDDITO IMPONIBILE
art. 15 cpv. 1 LT
art. 22 cf. e LT
art. 36 LT
Incarto n.
80.2008.106
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 settembre 2008 contro la decisione dell’8 settembre 2008 in materia di imposta annua
intera IC 2007.
Fatti
A. RI 1,
studentessa, ha vinto fr. 24'000.– partecipando alla puntata del 31 maggio 2007 del gioco “__________”, proposto dalla Televisione Svizzera.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, la
contribuente indicava di avere conseguito quale solo reddito la vincita in
questione; dedotti le spese
professionali, i contributi AVS
e gli oneri assicurativi, indicava un reddito imponibile di fr. 5'811.–.
B. In
data 14 luglio 2008, l’RS 1
notificava alla contribuente una tassazione dell’imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e
simili, limitata all’imposta cantonale. L’imponibile era costituito dalla
vincita di fr. 24'000.– e l’imposta ammontava a fr. 1'200.–.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con
decisione del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione di __________
commisurava il suo reddito imponibile in fr. 20'900.– per l’IFD ed in zero
franchi per l’IC. Dall’importo della vincita, ai fini del calcolo dell’imposta
federale diretta, erano stati dedotti i contributi AVS (fr. 454.–) e gli oneri
assicurativi (fr. 2'550.–).
C. La
contribuente impugnava la decisione relativa all’imposta cantonale con reclamo dell’11 agosto 2008. A
suo avviso, il reddito da lei conseguito partecipando alla trasmissione televisiva __________ non rientrava
nella nozione di “lotteria o
manifestazione analoga”, con la
conseguenza che non erano applicabili gli articoli 22 lett. e e 36 cpv.
1 della legge tributaria (LT). A differenza di altri giochi televisivi, basati sulla sola fortuna, quello cui aveva
partecipato premiava per contro le conoscenze culturali generali, l’intuito e la
bravura dei partecipanti.
L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo, con decisione dell’8
settembre 2008, nella quale osservava che “il programma in questione è un gioco a premi che mette in palio delle vincite in denaro” e che la prestazione era pertanto imponibile secondo l’art. 36 LT.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’Ufficio di
tassazione, chiedendo che la
vincita sia assimilata ad “un qualsiasi emolumento per prestazioni fornite” e sia tassato quindi come
reddito del lavoro. Ripropone quindi le argomentazioni su cui già si basava il suo reclamo, sottolineando la differenza
fra lotterie e manifestazioni
analoghe, da una parte, e quiz, dall’altra.
Diritto
1. 1.1.
La
ricorrente non contesta – a ragione – il principio
dell’imponibilità della vincita conseguita con la partecipazione al gioco televisivo della Televisione Svizzera, bensì le modalità di imposizione del reddito in questione, per il quale l’Ufficio di tassazione ha
applicato l’art. 36 cpv. 1 LT.
1.2.
In
effetti, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la
totalità dei proventi, periodici
e unici. Analoga formulazione è
prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e
dei comuni (LAID).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione
del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22
LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 22
lett. e LT menziona, fra
gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. L’art. 36 cpv. 1 LT, da
parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all’articolo 22
lettera e siano tassati separatamente con un’imposta annua intera. A tal
fine, sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo
l’aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.-- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT).
Per il calcolo dell’imposta non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT).
2.2
Questa
Camera ha già avuto l’occasione di affermare che l’art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con
la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad
un'imposta annua intera (cfr. sentenza CDT n. 80.2002.00085
del 2 luglio
2002, in RDAT II-2002 n. 9t).
In
effetti, l'art. 11 cpv. 3 LAID si limita ad esigere una tassazione separata delle prestazioni in capitale versate da
istituzioni
di previdenza, come pure dei versamenti in caso di morte o di danni durevoli al
corpo o alla salute.
La
dottrina maggioritaria
è tuttavia dell'avviso che i cantoni sono nondimeno liberi di sottoporre ad una
tassazione
separata anche altri redditi non periodici, non risultando dalla lettera della disposizione citata in alcun modo
che la disciplina da essa prevista abbia carattere tassativo. I cantoni non
potrebbero infatti essere limitati nel loro ambito di competenza originario, nella misura in cui
ciò non discenda in modo chiaro dalla LAID; inoltre, non si vedrebbe per quale
ragione il
legislatore federale avrebbe dovuto vietare ai cantoni di prevedere per dei
redditi non periodici un calcolo dell'aliquota rispettoso della capacità
contributiva (Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I/1, nn. 31-34 ad art. 2 LAID, pp. 42-43 e n. 40 all'art. 11 LAID, p. 216;
Reich, Die zeitliche Bemessung
bei der natürlichen Personen, in ASA 61 p. 336; dello stesso avviso Zwahlen, Privatvermögen,
Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna/Stoccarda/Vienna, 1993, p. 96).
2.3
Per
quanto attiene al suo campo d’applicazione, l’art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all’art. 22 lett. e
LT, che, come l’art. 23 lett. e LIFD per l’imposta federale diretta,
enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe.
Secondo l’art.
1.
Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate
(LLS; RS 935.51), per lotteria s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d’una
posta od a dipendenza della conclusione d’un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro
sotto forma di premio, il cui
acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito
seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar
modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone
che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere
l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze
sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell’Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale
concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.511]). Vi rientrano, fra gli
altri, lo Sport Toto ma anche i giochi d’azzardo nelle case da gioco, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l’esenzione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23
LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n.2A.50/2002, consid. 2.2).
Fra le
“manifestazioni analoghe”
rientrano tutte le estrazioni a
sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come quelli
organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 23
LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono
gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla
casualità (Zigerlig/Jud, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).
2.4
La
ricorrente sostiene che il premio vinto ad un quiz televisivo, qual è “__________”, non costituisce
un provento da una manifestazione
analoga ad una lotteria.
In
effetti, un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull’abilità dei
concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un
elemento puramente aleatorio.
I
proventi di un gioco in forma
di quiz sono dunque soggetti all’imposta sul reddito in virtù della clausola
generale (per l’imposta federale diretta, l’art. 16 cpv. 1 LIFD; per l’imposta
cantonale, l’art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicazione della disposizione
speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da
manifestazioni analoghe (cfr.
anche Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n.
58.
e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2).
Ne
consegue che, ai fini dell’imposta cantonale ticinese, non è neppure
applicabile l’art. 36 LT.
2.5
Venendo
all’esame della fattispecie, non occorre richiedere alla Televisione Svizzera il regolamento del gioco in questione per sapere che propone effettivamente una serie di domande su temi
di cultura generale e d’attualità, che permettono di vincere premi anche
importanti ma che possono anche rimandare a casa i concorrenti a mani vuote. È
allora innegabile che la buona sorte non sia l’elemento determinante per
vincere.
La
contribuente sottolinea, a tale proposito, che la trasmissione in discussione si distingue da tante altre perché si basa sulla “cultura
generale, l’intuito e la bravura dei partecipanti”.
Certo, un
po’ di fortuna non guasta neppure in un gioco di questo tipo: il concorrente cui viene posta la domanda su cui
è più preparato è evidentemente avvantaggiato.
Ne sa
qualcosa la ricorrente che ha conquistato l’importante premio indovinando il nome di un personaggio (l’attore Claudio Bisio) a partire da
tre soli indizi, piuttosto generici (Rocco Tanica, Novi Ligure, pelato). Ebbene,
intervistata da “Il Quotidiano”, il giorno successivo a quello della vincita – di proporzioni eccezionali per la trasmissione in questione ed
anche per la storia della TSI – alla domanda quale fosse il suo segreto ha
risposto infatti: “Il fattore C, direi!”. Ora, dal sorriso malizioso e dalla direzione del suo sguardo durante la risposta, è lecito supporre che la lettera
C non sia l’iniziale della parola “cultura” e che quindi sia stato un altro il
“fattore C” determinante. Ha poi proseguito, spiegando di essere stata aiutata
nella risposta dalla lettura di un’opera del personaggio da indovinare, il testo “Quella vacca di nonna Papera”, del quale
non ha tralasciato neppure la quarta di copertina, dove figurava proprio la biografia dell’autore.
Come si
vede, la cultura aiuta ma può a sua volta essere aiutata…
Non è
comunque il caso di dilungarsi in considerazioni ulteriori sul
tema del rapporto fra cultura e “fattore C”.
Ai fini
della decisione sulle modalità
di tassazione della vincita
conseguita dalla ricorrente, basta stabilire che effettivamente è difficile
assimilare ad una lotteria o ad una manifestazione analoga un gioco
il cui regolamento fa dipendere i guadagni dalla risposta esatta a domande di
vario genere. Il ruolo della
casualità è infatti senz’altro marginale.
2.6
Si deve
ancora osservare che l’esito del ricorso è verosimilmente favorevole alla ricorrente,
che non ha dichiarato altri redditi oltre alla vincita in discussione. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la tassazione separata delle vincite, sarebbe più vantaggiosa per il contribuente che abbia altri
redditi, per effetto della progressività delle aliquote.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del
14 luglio 2008 e la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 sono
annullate.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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