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Decisione

80.2008.11

Deduzioni: spese professionali, trasporto, mezzo privato per dipendente obbligato a usare suo veicolo per trasferte professionali

5 marzo 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliata a __________, svolge l’attività di revisore alle dipendenze della __________

a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2006, la contribuente faceva valere le seguenti spese

professionali:

- trasporto

(veicolo privato) fr. 11'440.–

- doppia

economia domestica (pasto) fr. 1'500.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 15'340.–

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 5 dicembre 2007, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 68'900.– per

l’IC ed in fr. 72'100.– per l’IFD. Quanto alle spese professionali, ammetteva

quelle per doppia economia domestica e per altre spese, mentre riduceva a fr.

1'575.– quelle per trasporto. Nella motivazione, spiegava di avere concesso il

costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 dicembre

2007, argomentando che la deduzione per l’uso del mezzo privato era sempre

stata accettata nei periodi fiscali precedenti ed allegando una dichiarazione

del suo datore di lavoro, secondo cui necessitava dell’automobile privata per

recarsi dai clienti.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 7 gennaio

2008. A suo avviso, “per la tratta qui in esame l’uso dei mezzi pubblici è

senz’altro possibile”; tuttavia, “per tenere conto di quanto precisato nel

reclamo e della dichiarazione del datore di lavoro si ritiene di concedere

un’ulteriore deduzione di fr. 3'000.– per l’uso del veicolo privato dal

domicilio al luogo di lavoro quando la contribuente deve farvi capo per

spostamenti di servizio”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione dell’importo di fr. 11'400.– per spese di trasporto. Ribadito che

tale deduzione le era sempre stata riconosciuta nei periodi precedenti, afferma

di avere preso contatto con l’autorità di tassazione, dopo l’intimazione della

decisione su reclamo, ricevendo la conferma di un errore ed il riconoscimento

della necessità del mezzo privato per l’esercizio della sua attività. Invoca

poi la parità di trattamento, facendo riferimento a suoi conoscenti che nella

stessa situazione hanno ottenuto la deduzione in questione.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese

professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione

connessi con l'esercizio

dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

1.2.

Per le spese professionali

secondo il cpv. 1 lettere a-c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato.

1.3.

Secondo

l'art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20

dicembre 2005 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2006, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’ uso di mezzi di

trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’ uso di una

motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette

(cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts.

il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10 febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso

possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,

che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a

frase Ordinanza del 10 febbraio

1993).

2. 2.1.

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione ha ammesso solo in parte la deduzione delle

spese per la trasferta dal domicilio della contribuente al suo luogo di lavoro

con il mezzo privato, fondandosi su due considerazioni. In primo luogo, ha

affermato che in linea di principio la tratta __________ può essere percorsa

con il mezzo pubblico; in secondo luogo, basandosi sulla dichiarazione del

datore di lavoro della contribuente, secondo cui ha “sovente” bisogno del

veicolo privato per recarsi dai clienti, ha ritenuto giustificata una deduzione

di fr. 3'000.– per i giorni in cui ciò si verifica.

2.2.

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si

può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., vol. I, p. 682/83).

2.3.

Il limite

entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi

pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia

non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).

Fra i

diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera

potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò

consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da

casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge

fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/ Meier/Ursprung,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/ Zigerlig, Wegweiser

durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz.,

Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]).

Un altro

criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo

spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile

basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale

amministrativo bernese, cfr. Gruber,

Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und

Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109).

Più

rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che

non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il

tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per

l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a

ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).

Aldilà

delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi

Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato

rappresenta dunque l'eccezione.

Sebbene

l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà

comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo

pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da

indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei

mezzi pubblici (cfr. p. es. CDT n. 80.96.00084 dell'11 luglio 1996 in re D.B.).

2.4.

La trasferta da __________,

località __________, a __________ __________ con i mezzi pubblici richiede

circa un’ora e dieci minuti (un’ora e venti circa per il ritorno) e comporta

due cambi di mezzo (a __________ e a __________). Sebbene non sia la situazione

più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con

il mezzo privato, soprattutto in considerazione dei disagi connessi con il

tempo necessario per entrare a __________ nelle ore mattutine, a causa

dell’intensità del traffico.

In linea di principio,

pertanto, la contribuente non ha diritto alla deduzione delle spese di

trasporto con il mezzo privato.

3. 3.1.

Resta da esaminare se la

ricorrente abbia tuttavia diritto alla deduzione per l’impiego del veicolo

privato, in considerazione della necessità di disporre dell’automobile per le

trasferte durante l’orario di lavoro.

Il principio è ammesso

anche dall’autorità di tassazione, che ha concesso alla ricorrente a tale

titolo un ulteriore importo di fr. 3'000.–.

3.2.

Deve anzitutto essere

ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro

debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione

del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro,

poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore,

bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del

datore di lavoro (Rehbinder, Der

Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso

diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della

norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed

immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche,

colazioni d'affari).

Quanto alle spese di

trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a

destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti

dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro,

senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,

op. cit., p. 397).

Rientrano invece fra le spese

personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per

recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il

lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995,

in RDAT I-1996 n. 19t).

Lo stesso codice civile

stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d’intesa con il datore di

lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al

rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in

cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo

stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono

essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi

dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’

usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro

(art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

3.3.

Sulla

base delle norme del diritto civile appena ricordate, la giurisprudenza di

questa Camera ha affermato che non è ammessa la deduzione delle spese di

trasporto con l’automobile privata per il solo fatto che il contribuente

sostiene di aver bisogno del mezzo per spostamenti durante l’orario di lavoro (RDAT

I-1996 n. 3t).

La

giurisprudenza del Tribunale federale non ammette tuttavia conclusioni tanto

drastiche. Essa afferma infatti che il contribuente può rivendicare la

deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche quando è

obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali, per

esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali.

Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art.

327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n.2P.254/2002

del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;2A.502/1995 del 21

maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art.

26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

3.4.

Il datore

di lavoro della ricorrente le ha rilasciato due attestazioni: la prima, del 10

dicembre 2007, era allegata al reclamo; la seconda, del 7 gennaio 2008,

accompagna il ricorso.

Il testo

delle due attestazioni è identico, con la sola differenza di una parola che è

presente unicamente nella prima. Questo è dunque il tenore letterale della

prima attestazione:

Con la

presente attestiamo che la Signora RI 1, nata il 6.8.1976, domiciliata a __________,

è alle nostre dipendenze dall’agosto 2003, in qualità di revisore.

La sua

attività professionale si svolge presso i nostri clienti e pertanto necessita

sovente della propria auto.

Come si è

già ricordato, l’autorità di tassazione ha ammesso la deduzione aggiuntiva di

3'000 franchi per le spese di trasporto con l’automezzo privato, basandosi sul

fatto che la necessità di servirsi di quest’ultimo durante l’orario di lavoro è

limitata dall’avverbio “sovente”. È quanto l’Ufficio di tassazione ha ribadito

anche nelle osservazioni del 29 gennaio 2008 al ricorso, spiegando che “senza

ulteriori verifiche sul significato e la effettiva consistenza delle necessità

si è tradotta questa esigenza con una ulteriore concessione di una spesa

supplementare di fr. 3'000.00”. Nel corso del colloquio telefonico del 7

gennaio 2007, il capo dell’Ufficio di tassazione ha così “avuto modo di

confermare alla contribuente che così come presentata la dichiarazione del

datore di lavoro lasciava lo spazio a delle interpretazioni e che era quindi

necessaria una dichiarazione più precisa sulle missioni fatte dalla

contribuente fuori sede e di conseguenza sulla necessità di avere a

disposizione il suo mezzo privato piuttosto che un altro veicolo messole

eventualmente a disposizione dal datore di lavoro”.

Proprio

il 7 gennaio 2008, il datore di lavoro della contribuente ha dunque allestito

la nuova attestazione, che non contiene più l’avverbio “sovente”.

3.5.

Va

ricordato, a questo proposito, che, secondo un consolidato principio, è il

contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenza del Tribunale federale

n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

La

nuova attestazione del datore di lavoro, prodotta con il ricorso alla Camera di

diritto tributario, differisce come detto dalla precedente solo perché non

prevede più l’avverbio sovente, sulla base del quale l’Ufficio di tassazione

aveva ridotto la deduzione per l’uso del mezzo privato. Essa non contiene per

contro alcuna ulteriore delucidazione in merito alle modalità di svolgimento

dell’attività lucrativa della ricorrente ed in particolare omette di

quantificare le trasferte fatte dalla ricorrente durante l’orario di lavoro ed

il modo in cui sono indennizzate. Sebbene non vi sia ragione di dubitare della

veridicità del contenuto dell’attestazione stessa, il fatto che essa riproduca

letteralmente la versione precedente, con la sola, fondamentale, omissione

dell’avverbio “sovente”, potrebbe tuttavia anche far sorgere il dubbio che si

tratti di una dichiarazione compiacente.

È dunque opportuno

rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi in modo più

approfondito le condizioni in cui la ricorrente svolge la sua attività e

soprattutto si faccia rilasciare un’attestazione relativa al numero di

trasferte indennizzate nel 2006, poiché il certificato di salario non offre

alcuna indicazione a tale riguardo. Alla luce delle indicazioni ottenute,

l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente, ammettendo la deduzione per

la trasferta quotidiana (220 giorni) con il veicolo privato, se risulterà che

la maggior parte dell’attività della contribuente si svolge al di fuori del suo

ufficio; altrimenti, potrà procedere ad una deduzione proporzionale.

4.

Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della

ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 7 gennaio 2008 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati

al consid. 3.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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